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Decisione

32.2012.306

Domanda di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità pensionabile. Assicurato di oltre 60 anni di età

25 marzo 2013Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (sul

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr.

anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che se RI 1 non è più in grado di esercitare la precedente attività

di autista di bus dal settembre 2011; tuttavia dal 1. giugno 2012 va ritenuto abile

in misura completa in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

elencati.

Con

specifico riferimento al citato l'obbligo di ridurre il danno, non ci si può esimere

dall’osservare come il dr. __________ abbia espressamente sottolineato la

necessità per RI 1 di ottenere un calo ponderale e un ricondizionamento fisico,

valutazione questa condivisa anche dal curante dr. __________, il quale ha pure

auspicato un cambiamento delle abitudini alimentari e una cessazione del fumo

(doc. AI 8-5 e 11-1).

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente avrà se del caso la facoltà

di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado di inabilità.

D’altra

parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altro si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Inoltre,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. D’altra parte il ricorrente non ha fornito, né in sede amministrativa

né in questa sede, documentazione medica che contraddica le menzionate certificazioni

agli atti e che possa in qualche modo attestare la presenza di altre patologie

rilevanti o una diversa valenza invalidante delle affezioni di cui è portatore

oppure l’intervento di un peggioramento dello stato di salute successivo

al rapporto medico e antecedente il momento determinante della resa della decisione

impugnata (DTF 130 V 140, 129 V

4).

Di

conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto

ad altri accertamenti medici, segnatamente mediante perizia pluridisciplinare e

audizione del curante (cfr. I e VI).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza

sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia

ad assumere ulteriori prove ed all'audizione della ricorrente medesima.

2.7. Per quel

che concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in

esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimenti di ordine

professionale in considerazione del percorso scolastico-professionale e del

danno alla salute. Ha altresì evidenziato la presenza, in un mercato adeguato

del lavoro, la possibilità dell’assicurato di svolgere attività alternative,

prendendo in considerazione, come verrà detto nel prosieguo, quale reddito da

invalido i salari statistici stabilendo una perdita di guadagno e, quindi, un

grado di invalidità del 34%.

2.7.1. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, p. 124).

Va

del resto sottolineato che conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte

ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è

sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di

quel settore (STFA I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b).

Come

già accennato nel considerando precedente, conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a;

RCC 1968 p. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25

febbraio 2003 consid. 4.7).

2.7.2 In

concreto, innanzitutto, nella misura in cui il ricorrente sembrerebbe contestare

la valutazione medica in merito alla capacità lavorativa residua in attività

adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la

contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista

medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.6), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

la consulente ha formulato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Attività esigibili – senza (ri)formazione specifica

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può

ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di

equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso.

Il Signor RI 1 potrebbe svolgere piccoli lavoretti di

aiuto/tuttofare in attività leggere, ad esempio nel contesto di un garage

(es. ricezione e consulenza clienti, rispondere al telefono, smistare la

corrispondenza, riordino dei locali, ...) oppure in un negozio a gestione

familiare (riordino della merce sugli scaffali, comande ai fornitori,

cassiere, riordino e pulizia dei locali, ...).

L'assicurato potrebbe inoltre essere inserito

nell'ambito industriale in cui i lavori manuali, i quali richiedono l'impiego

della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano

viepiù importanza le funzioni di sorveglianza e di controllo (chiaramente tenendo

in considerazione il problema alla vista).

(…)" (doc. AI 50/2)

L’insorgente

contesta in sostanza la presenza di tali attività alternative. Vista la sua età ed il danno alla salute non ritiene di essere

integrabile in altri ambiti lavorativi al di fuori di quello di autista di bus.

Inoltre, egli ritiene del tutto teorica la possibilità di trovare, in Valle __________

dove egli abita, attività come quelle menzionate dal consulente professionale.

Orbene,

a prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo dal perito,

questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurato, tenuto conto anche del citato

obbligo di diminuire il danno, può ragionevolmente sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

senza la necessità di sollevare pesi. Ad esempio va menzionato il settore

dell’industria, in cui possono essere eseguite attività di controllo e di

sorveglianza, fisicamente assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono

mansioni che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente

in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente

la postura.

Vero

che in casu, l’assicurato, di formazione meccanico, ha svolto la professione di

autista di bus per oltre 30 anni, ma è altrettanto vero che le sue limitazioni,

essenzialmente di natura reumatologica - che gli impediscono di svolgere quei

lavori che richiedono il frequente trasporto di pesi oltre i 10 chili,

spostamenti prolungati e sulle scale e il prolungato mantenimento della

posizione eretta/seduta e accovacciata - non inficiano lo svolgimento di tutte

le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Lo stesso

discorso vale anche per quel che riguarda la limitazione dovuta alla patologia

oftalmologica, considerato che nel settore dei servizi e di controllo il

ricorrente non sarebbe chiamato a lavorare su scale o impalcature né a

utilizzare strumenti di precisione che richiedono un campo visivo perfettamente

binoculare.

A

questo proposito il fatto che il dr. __________ abbia giudicato improbabile

l’acquisizione di mansioni intellettuali d’ufficio (doc. AI 8-4) non appare

rilevante, considerato come a disposizione dell’assicurato restano senza dubbio

diverse possibilità professionali che non presuppongono l’utilizzo di simili

conoscenze. D’altra parte è doveroso sottolineare che nella fattispecie

appaiono realisticamente ipotizzabili e proponibili attività lavorative

adeguate anche nel medesimo settore professionale

dell’assicurato, quale segnatamente i menzionati piccoli lavoretti di

aiuto/tuttofare da svolgersi nel contesto di un garage o di un’azienda di

trasporti professionali con bus.

Va

poi ricordato che comunque il ricorrente non è limitato nella guida della sua automobile

privata (cfr. in proposito certificati del dr. __________ del 12 gennaio 2012,

doc. AI 5-1, del dr. __________ del 6 febbraio 2012, doc. AI 6-3) e che quindi,

a prescindere dalla possibilità di far capo ai trasporti pubblici, egli non è astretto

ad un’attività in Valle __________. Inoltre non vi sono limitazioni alla motricità

fine delle mani e per quanto concerne il problema al tunnel carpale, si ribadisce

come lo stesso è stato definito dal dr. __________ “poco spiccato” e

quindi tale da non ostacolare lo svolgimento di attività leggere (doc. AI 8-5).

A

titolo abbondanziale va detto che l’esistenza delle necessarie risorse di adattamento

per una nuova attività sembrerebbero del resto anche attestate dal fatto che

l’assicurato ha svolto molteplici attività extralavorative a favore della comunità

di valle (segnatamente quale membro attivo del Gruppo soccorso __________ o

quale autista per ambulanza del __________ e quale cuoco nelle feste di paese;

cfr. lo scritto 1. maggio 2012 del dr. __________, doc. AI 11-2 citato al

consid. 2.4).

2.7.3 D’altra

parte per quel che concerne il fattore età va detto che la circostanza che

l’assicurato è nato nel 1951 ed è quindi, dal punto di vista professionale, da

considerare in età avanzata, non permette di non ritenere ragionevolmente

esigibile che egli possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa,

ciò che è in linea con la giurisprudenza del TF.

In

effetti, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare

l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre

procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della

condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre

stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente

ad assumere l’assicura-to, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili

a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue

capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi

padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile

durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I

617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p.

107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto

2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

In

particolare in una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa S. (I 831/05),

l’Alta Corte ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora abile

nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate, fosse

realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

Il TF ha tra l’altro sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-

oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit

weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni

2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen

Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)

Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass

sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle

zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr

unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine

Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen

Considerandi

eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits

zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I

376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra sentenza del 17 luglio 2006 (I 293/05), l’Alta Corte ha ritenuto

ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al

momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una pronuncia del 22 giugno 2007 (I 359/2006), il Tribunale federale,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di

analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 concernente un assicurato di 61 anni e

mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il

giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa

dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del

lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce

essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle

concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità

assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la

possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione

di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle

attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa)

gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato.

(cfr. anche la STF I 376/ 05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60

anni; STF I 819/04 del 27 maggio 2005 58 anni).

Tale

giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato

di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I

246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi. Per

quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente

un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un

assicurato di 59 rispettivamente 60 anni.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi

reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente

ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando la

seguente considerazione:

"

(…)

4.2

Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf

dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt

Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten

altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004,

I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen eines

Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden. (…)“

(STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora, nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF

ha osservato:

"

(…)

4.4

Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1.

pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

Infine

l’Alta Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha per

contro considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire

a sfruttare la sua residua e parziale capacità lavorativa in attività adeguate,

considerato come l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento

e poteva essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle

pause.

Analogamente

ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non

data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I

617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha

concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione

professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12

febbraio 2008).

Va

segnalato infine che, precisando la sua giurisprudenza, in una pronuncia del 25

ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione

della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato

del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età

avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che

l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente

esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).

Nel caso che ci occupa, dagli atti risulta che l’assicurato è nato

il 19 ottobre 1951 e che quindi aveva 60 anni e mezzo nel momento in cui la sua

capacità lavorativa residua del 100% in un’attività leggera adeguata è stata

definita dal punto di vista medico, vale a dire nella primavera del 2012 (certificato

del 15 marzo 2012 del dr. Fiori, doc. AI 31, e valutazione conclusiva del 30

maggio 2012 del dr. Lurati del SMR, doc. AI 38; cfr. la precitata DTF 138 V

457).

Professionalmente

risulta che egli, dopo le scuole dell’obbli-go, ha svolto con profitto

l’apprendistato di meccanico e, quindi, dopo aver lavorato quale meccanico per

10.

anni (dapprima come dipendente e poi come indipendente) e quale autista di

camion per 5 anni, ha svolto per 25 anni la professione di autista di bus.

A

ragione l’amministrazione ha ritenuto che non è dunque possibile, neanche avuto

riguardo alla sua età e conformemente alla suesposta giurisprudenza, concludere

che la capacità residua non sia economicamente più sfruttabile in un mercato

equilibrato del lavoro. Va in proposito considerato che l’assicurato mantiene,

nelle attività leggere esigibili, una capacità lavorativa completa; inoltre

egli dispone di una formazione professionale conclusa ed è ticinese, fattori

questi che, uniti alla presenza di modeste limitazioni da osservare nello

svolgimento di una nuova attività, rendono senz’altro praticabile il suo reinserimento

in una nuova attività.

Sulla

base di queste considerazioni a ragione quindi l’Ufficio AI ha ritenuto che il

mercato del lavoro offra sufficienti possibilità di impiego per il ricorrente, eventualmente

anche nel medesimo settore professionale in cui egli è rimasto attivo negli

ultimi decenni. Si osservi peraltro che sebbene il ricorrente, al momento (determinante

secondo la citata DTF 138 V 457) della valutazione della sua capacità

lavorativa residua avesse 60 anni e mezzo, ciò non toglie che gli restano

ancora diversi anni di attività (cfr. le STFA I 401/01 del 4 aprile 2002 e I 617/02

del 10 marzo 2003 e I 462/02 del 26 maggio 2003). Non a

caso, con rapporto 16 luglio e 16 agosto 2012 il funzionario incaricato,

partendo dall’esigibilità lavorativa in attività leggere non qualificate, ha

proceduto al raffronto dei redditi di cui si dirà nel prossimo considerando

(doc. AI 50).

Per

questi motivi, questo Tribunale non ritiene necessario eseguire una perizia “sui

settori lavorativi ragionevolmente prospettabili” (cfr. ricorso p. 7)

rispettivamente “sulle attività ragionevolmente esigibili al signor RI 1 per

rapporto al contesto sociale in cui il signor RI 1 vive e per rapporto alla

reale possibilità di reintegrazione” (cfr. doc. VI). Al riguardo, va nuovamente

fatto presente al già menzionato principio della valutazione anticipata delle

prove che impone la rinuncia all’assunzione di ulteriori prove qualora un apprezzamento

coscienzioso delle prove, porti l'amministrazione o il giudice alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (cfr.

consid. 2.6).

Né,

infine, è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’offerta

lavorativa in Valle __________ sarebbe particolarmente ristretta. A parte il

fatto che, come detto, non vi sono ragioni obiettive che impongano

all’assicurato di restare a lavorare in valle (la necessità di evitare “frequenti

spostamenti prolungati” per non sovraccaricare le anche – doc. AI 27-1 e 38

- non è evidentemente un limite in questo senso), val la pena di ribadire che

le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro non sono in questa sede di

rilievo. In effetti, l’assicu-razione invalidità e quella contro la

disoccupazione sono due assicurazioni sociali a sé stanti che perseguono scopi

differenti e non sono quindi complementari l’una all’altra nel senso che un

assicurato escluso dal mondo del lavoro deve potersi necessariamente e in ogni

caso appellare ad una invalidità o ad uno stato di disoccupazione.

2.8

Riguardo alla determinazione del grado

d’invalidità, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante

il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in

confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla

salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili

nonostante l’invalidità (reddito da invalido). L’Ufficio AI ha quindi rettamente raffrontato il reddito da autista

(reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici

salariali (reddito da invalido).

2.8.1

Per

definire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

p. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30;

RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p.

161.

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido,

l’importo di fr. 79'380.90.-- dichiarato dall’ultimo datore di lavoro nel resoconto

finanziario per l’anno 2010 allegato al questionario firmato il 19 dicembre

2011.

(doc. AI 8-8 ), dato non contestato dall’insorgente.

2.8.2

Per quel che concerne il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso

di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a

frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si

evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2008) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario statistico di fr. 61'754.--, dopo adeguamento al 2010. L’Ufficio AI ha

poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali del 15%

(5% per attività leggere e 10% per altri fattori), determinando in tal modo un

reddito da invalido di fr. 52'490.90 (doc. AI 49).

Deve

essere osservato che le riduzioni del 10% e 5%, che peraltro non sono state

contestate dal ricorrente, sono frutto di una, seppur non particolarmente dettagliata,

valutazione da parte del consulente datata 16 luglio 2012 (doc. AI 49), a cui

va prestata adesione. Va in tal senso rilevato che l’assicurato può svolgere

attività leggere al 100%, che le limitazioni concernono “solo” determinate mansioni

pesanti, che per lo svolgimento di attività semplici e ripetitive non è necessaria

una formazione superiore, motivo per cui ulteriori riduzioni del reddito da

invalido non sono giustificate.

Ciononostante,

va rilevato che anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del

20%, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita, così come

verrà esposto di seguito.

2.8.3

Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 79’380.90.--

ed il reddito da invalido di fr. 52'490.90.-- risulta un tasso d’invalidità non

pensionabile del 34% (79’380.90 - 52'490.90 x 100

: 79’380.90).

Anche

ammettendo una riduzione globale del 20%, l’assicu-rato non avrebbe comunque

diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 37.7 % [79’380.90

– 49'403.20 (80% di 61'754) x 100 : 79’380.90].

Alla

medesima conclusione, infine, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche

volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2012, anno dell’emissione

della decisione contestata.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.9

L’assicurato

ha infine chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I).

Il

TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il

diritto, rinuncia a sentire il ricorrente.

Infatti,

l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia

in precedenza, facendo valere le sue argomentazioni. Una sua audizione non

modificherebbe l’esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi

precedenti, il rifiuto di concedergli una rendita di invalidità deciso dall’amministrazione

è corretto.

Inoltre,

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1

CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta

chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove,

come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o

di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007 che ha

confermato questo principio, nonché H 74/99 dell’8 novembre 1999; DTF

122.

V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima

citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia all’audizione poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--, sono

a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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