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32.2012.310

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2013Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno risposto con scritto del 3 ottobre 2013 (doc. XIX + 1-4), che è

stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XX).

1.9. Con scritto

del 9 ottobre 2013, la rappresentante legale dell’assicurato, dopo avere

rilevato che gli stessi medici del SAM hanno rilevato che l’assicurato non può

lavorare in un luogo pubblico, ma solo in un posto dove possa correre

rapidamente alla toilette per cambiarsi e lavarsi”, ha ribadito che “è impossibile

per chiunque pensare di potere reintegrare oggettivamente il signor RI 1 in

un’attività lavorativa, dove questo problema venga accettato non solo dal

datore di lavoro, ma anche da eventuali colleghi” (doc. XXI).

L’amministrazione,

dal canto suo, con scritto dell’11 ottobre 2013, sulla base anche del parere

del SMR (doc. XXII/1), ha ritenuto che quanto indicato dai medici del SAM circa

l’integrazione delle inabilità lavorative dell’interessato vada confermato,

onde evitare di sovrastimare le limitazioni funzionali dell’interessato (doc.

XXII).

1.10. Con

osservazioni del 18 ottobre 2013, l’amministrazione ha indicato che il

consulente IP incaricato ha debitamente tenuto conto dei limiti fisici

dell’assicurato, aggiungendo di rimanere a disposizione per far beneficiare

l’interessato di un aiuto al collocamento, come risulta dal verbale di chiusura

del mandato di aiuto al collocamento del 19 aprile 2013 (doc. XXV + 1).

1.11. Con scritto

dell’11 novembre 2013, la rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA

l'improvviso decesso di RI 1, avvenuto il 29 ottobre 2013 (cfr. doc. XXVIII).

1.12. Il 18

novembre 2013, per il tramite del suo patrocinatore, i genitori (in qualità di

eredi del ricorrente) hanno chiesto il proseguimento della causa (cfr. doc. XXX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato, nel frattempo purtroppo deceduto, un quarto di rendita dal 1°

febbraio 2012 e una mezza rendita dal 1° aprile 2012 o se invece, come da lui e

ora dai suoi genitori preteso, egli abbia diritto ad una rendita intera di

invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è

di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.

4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui

l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice

può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il

rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha

affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), gastroenterologica (dr. __________) e

psichiatrica (dr.ssa __________).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 27 luglio 2012, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’interessato

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “1. altra sindrome ansiosa non specificata

(ICD10-F41.9); 2. disturbo non specifico della personalità e del comportamento

(ICD10-F60); 3. sindrome lombovertebrale con/su: alterazioni statiche con

leggera scoliosi a forma di S; iniziali alterazioni degenerative alla colonna

lombare; pregressa frattura pluriframmentaria instabile del bacino e osteosintesi,

23.9.1988; 4. periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla destra

con/su: leggera sintomatologia da impingement; 5. persistenza di leggera

deformazione della parte distale del radio destro con/su: iniziali alterazioni

degenerative artrosiche radiocarpiche; pregressa frattura radio loco classico e

distacco dello stiloide dell’ulna; pregressa osteosintesi, 23.9.1988; 6.

incontinenza fecale dovuta ad ipotono dello sfintere anale con/su:

probabilmente su pregressa frattura del bacino, 23.9.1988; insensibilità anale

e del perineo” (doc. 82/14-15).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “pregressa frattura diafisaria medio-distale del femore destro,

osteosintetizzata, 23.9.1988; pregresso intervento per sindrome del tunnel

carpale a destra, novembre 1999; cefalea a grappolo con evoluzione episodica;

pregressa perforazione gastrica con/su: intervento, 1999; pregresse

eradicazioni di Helicobacter pylori; iperglicemia (sospetto diabete mellito di

Considerandi

tipo 2); dislipidemia; epatopatia; ipertensione arteriosa labile; poliuria” (doc.

82-15).

Quanto

alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato, a partire da luglio 2011, abile al lavoro al 50% nelle

attività svolte in precedenza di montatore elettricista (cablatore), contadino,

operaio, cuoco e aiuto cucina (doc. 82-20), così come pure in altre attività

leggere e adeguate, “con la possibilità di raggiungere velocemente una

toilette” (doc. 82-22).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessato è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione delle decisioni

impugnate, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.4

), non può confermare la valutazione peritale eseguita dai medici del SAM,

ma ritiene indispensabile rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché metta in

atto un approfondimento a livello medico - per forza di cose, alla luce del

recente decesso di RI 1, da effettuare unicamente sulla base degli atti – al

fine di stabilire con esattezza l’esistenza o meno di una eventuale capacità

lavorativa residua dell’assicurato, sfruttabile sul mercato equilibrato del

lavoro.

Il TCA

rileva, infatti, che a fronte delle contestazioni ricorsuali presentate dalla RA

1, la stessa giurista dell’Ufficio AI, riconosciuto il ben fondato delle

obiezioni ricorsuali, ha ritenuto opportuno richiedere dei chiarimenti al dr. __________

del SMR, ponendo le seguenti questioni:

"

Assto 48enne, di formazione montatore

elettricista con AFC.

L’assto a seguito dei postumi di un incidente

della circolazione stradale (avvenuto il 23.09.1998), in data 20.12.1990 ha

presentato una domanda di prestazioni AI. Dopo avere acquisito la perizia

17.02.1993

del dr. med. __________, l’UAI – con decisione 24.11.1993 – ha

attribuito all’A. una rendita intera dal 1.12.1989 e ½ rendita dal 1.4.1990 al

28.02.1993

Con domanda 27.09.2011 l’assicurato chiede il

riesame della sua pratica a motivo di un aggravamento del suo stato di salute.

L’amministrazione, dopo avere acquisito agli atti

istruttori fondamentali la perizia SAM 27.07.2012 e il tuo rapporto SMR 8

agosto 2012, ha accordato all’A. ¼ di rendita dal 1.02.2012 e ½ rendita dal

1.04.2012

Con ricorso 10.12.2012 dinanzi al TCA

l’assicurato chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.

L’insorgente contesta in specie

all’amministrazione di non avere svolto sufficienti accertamenti in merito alla

sua ulcera gastrica perforata. Nel rapporto peritale del dr. med. __________,

pag. 29, si legge difatti che:

“Purtroppo non sono in possesso dei rapporti

delle ultime gastroscopie con istologie e non sono informato se il paziente ha

una gastrite cronica con eventualmente già metaplasia intestinale che potrebbe

essere dovuta ad un’infezione da Helicobacter Pylori cronico.”

A tal riguardo, nell’atto ricorsuale il

ricorrente afferma di avere effettuato degli esami, che non sarebbero stati richiesti

dal dr. med. __________ per visione. A mente di quest’ultimo – contrariamente a

quanto attestato dal SAM – la sopradescritta ulcera ha influsso sulla sua

capacità lavorativa. A comprova di quanto asserito, l’insorgente chiede

l’esperimento di nuovi esami istologici.

Il ricorrente, in virtù dei suoi problemi

gastroenterologici, ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal SAM a pag.

21.

– di non potere più svolgere le sue precedenti abituali professioni di

montatore elettricista, contadino, cuoco e aiuto cucina. Egli sottolinea in

specie che il SAM, raccogliendo i pareri dei suoi consulenti, non ha preso in

debita considerazione quanto affermato dal dr. med. __________, pag. 31,

secondo cui: “non è possibile che il paziente ritorni nel suo mestiere di

elettricista perché non può lavorare in posti differenti o luoghi pubblici per

via dell’incontinenza fecale.”

Il sopraindicato specialista, alla domanda sulle

possibili attività adatte, ha risposto che: “il paziente ha lavorato con dei

mestieri pratici e quindi un lavoro a domicilio come per esempio il

telemarketing vedo difficilmente fattibile per le capacità intellettuali e

psichiatriche del paziente. Giudico la capacità lavorativa al 50% per un lavoro

senza o poca attività fisica che può essere svolto idealmente a domicilio a

partire dall’attuale perizia.”

L’A. asserisce inoltre che: “nel corso degli

anni le problematiche di disadattamento già evidenziate allorquando il signor RI

1.

era minorenne (impossibilità a seguire un normale percorso scolastico)

possono essersi cronicizzate e peggiorate a seguito dell’incidente della

circolazione avvenuto nel 1988.” Egli richiede quindi un ampliamento della

valutazione psichiatrica per accertare che influsso hanno le sue patologie

insorto quando era in età scolastica (cfr. domanda di prestazioni per minorenni

del 6.08.1974, poi stralciata dai ruoli con decisione del 16.09.1975, in quanto

il paventato collocamento nel centro psicoeducativo non è avvenuto per volontà

dei genitori) sulla sua integrazione sociale.

Alla luce di quanto precede, si chiede al medico

del SMR di:

-

esplicitare, con riferimento in specie alla

prognosi e all’assenza di documentazione di ordine medico prodotta, se l’ulcera

dell’assicurato è stata esaminata sufficientemente o se è necessario l’esperimento

di nuovi accertamenti istologici;

-

spiegare, alla luce della valutazione del dr.

med. __________, se l’assicurato è ancora abile al lavoro nelle sue precedenti

attività abituali di montatore elettricista, contadino, cuoco e aiuto cucina

(attività considerate pesanti?);

-

indicare se e per quali motivi è necessario o

meno l’ampliamento della valutazione psichiatrica effettuata dalla dr.ssa __________;

-

chiarire se la quantificazione della capacità

lavorativa residua del 50% è comprensiva delle limitazioni funzionali e se la

stessa è da intendersi come riduzione di tempo o di rendimento.

In conclusione, le censure sollevate dal

ricorrente sono atte ad inficiare le risultanze inerenti la capacità lavorativa

residua ed i limiti funzionali stabiliti nella perizia SAM 27.7.2012? È

necessario sottoporre tali censure al SAM per una presa di posizione diretta

degli interessati?” (Doc. IV/1)

Nelle annotazioni del 14 gennaio 2013, il dr. __________

del SMR, dopo avere indicato di non essere in grado di rispondere alle domande

poste dalla giurista interessata, ha a sua volta ritenuto indispensabile

sottoporre le questioni controverse agli stessi medici del SAM, sottolineando che

né il SMR, né il Servizio giuridico dell’UAI, si sarebbero opposti ad una

rivalutazione del caso tramite una nuova visita specialistica da parte del SAM.

Egli si è infatti così espresso:

"

Dopo attento studio del caso e colloquio con

l’avv. __________ si è giunti alla conclusione che, alla luce delle

incongruenze rilevate da quanto esprime il SAM riguardo alle domande poste

dall’A. in questione, non siamo in grado di rispondere alle censure sollevate

dal ricorrente stesso riguardo alla CL residua ed i limiti funzionali stabiliti

nella stessa perizia SAM del 27.07.2012.

Pertanto ritengo necessario sottoporre tali

censure elencate nella stessa domanda della giurista in allegato al SAM per una

presa di posizione diretta degli interessati.

Ben inteso che se il SAM ritiene di rivalutare il

caso sottoponendo di nuovo l’A. in questione a nuove visite, da parte del SMR e

giurista non ci sono opposizioni.

Pertanto inviare gli atti al SAM compresa la

domanda della giurista come allegato.” (Doc. IV/2)

Con scritto dell’8 febbraio 2013, la dr.ssa __________

della Direzione del SAM e il dr. __________, medico aggiunto del SAM, hanno

rilevato:

"

Brevemente ricordiamo che nell’ambito della

perizia SAM redatta il 27.7.2012 l’A. è stato sottoposto a consulto

psichiatrico presso la dr.ssa __________, un consulto reumatologico presso il

dr. __________, un consulto neurologico presso il dr. __________ e un consulto

gastroenterologico presso il PD dr. __________.

In fase di ricorso l’A. non ha portato alcuna

nuova documentazione medica.

Si contestano la valutazione psichiatrica e

quella gastroenterologica. Abbiamo sottoposto i quesiti ai nostri consulenti.

Riportiamo in esteso la risposta della dr.ssa med.

R. __________:

“Sono con questa mia a rispondere alle

richieste tramite te presentate dal collega dr. med. __________ del SMR in data

14.1.2013

L’A. ha opposto ricorso rispetto alla

posizione del SAM.

L’avv. __________ che lo rappresenta pone

alcune questioni in merito al quadro gastroenterico per le quali ti rimando al

collega specialista in materia.

Per quanto mi riguarda ricorderò che l’A. è

stato valutato IL per gli aspetti psichiatrici al 15%, per gli aspetti

gastroenterologici al 50% e come quadro complessivo come conclusione del SAM

inabile al 50% con precisazione che egli possa svolgere la sua attività in uno

spazio che consenta l’uso tempestivo di una toilette.

L’avv. registra incongruenze nella relazione

del SAM che rileggendo io non rintraccio.

Sarà utile che ciascuno risponda per la sua

parte così da fornire al gentile avvocato le note di cui abbisogna.

Le domande I e II del SMR sono per altra

branca specialistica cui rimando.

Alla domanda III si legge: “nel corso degli

anni le problematiche di disadattamento già evidenziate allorquando il signor RI

1.

era minorenne (impossibilità a seguire un normale percorso scolastico)

possono essersi cronicizzate e peggiorate a seguito dell’incidente della

circolazione avvenuto nel 1988”, l’avvocato a nome dell’A. chiede un

ampliamento della valutazione psichiatrica per accertare che influsso hanno le

sue patologie insorto quando era in età scolastica (cfr. domanda di prestazioni

per minorenni del 6.08.1974, poi stralciata dai ruoli con decisione del

16.09

, in quanto il paventato collocamento nel centro psicoeducativo non è

avvenuto per volontà dei genitori) sulla sua integrazione sociale.

Ritengo che la valutazione effettuata sia

sufficiente a chiarire la presenza di un eventuale quadro di pertinenza

psichiatrica che motivi percentuali di IL come prodotto della ripercussione

della stessa sulla funzionalità psico-fisico-sociale del soggetto.

Non si discute nel ricorso quanto da me

registrato nel corso del colloquio con il soggetto, diagnosticato e concluso,

ma di eventuali “influssi” delle patologie insorte in epoca scolastica che

possano non essere state prese in considerazione nel colloquio con l’A.

Le patologie insorte in epoca scolastica di

fatto NON produssero alcuna alterazione del percorso scolastico stesso visto

che in anamnesi si registra la frequenza di un normale corso di studi e di un

apprendistato di montatore elettricista portato normalmente a termine.

L’A. stesso precisa di non avere più avuto

alcun contatto con tecnici della salute mentale dal 1974-1975 in poi e fino al 2009 ha avuto un percorso di vita nel complesso normale compatibilmente con i

postumi dell’incidente del 1988 che peraltro involontariamente si autoprodusse

in stato di intossicazione acuta da alcolici.

Quando ci si riferisce ad una “impossibilità”

a seguire un normale percorso scolastico (come si legge nelle note dell’avv.

Sai) si fa evidentemente riferimento ad un quadro che non consente in assoluto

(impossibile) la gestione di un dato percorso e l’obbligo di procedere per

percorsi alternativi facilitanti-tati-protetti.

Dalla storia dell’A. si evince che egli

presentò una non meglio precisata condizione di “irrequietezza” e difficoltà

che portò i familiari a richiedere prestazioni per minori, ma a rifiutare poi

l’inserimento in un percorso scolastico alternativo. Questo dato di per sé

stesso non coincide un’assenza di patologia in assoluto poiché i genitori

possono a volte anche avere difficoltà a riconoscere ed accettare la

“diversità” sofferente di un figlio, ma quello che a mio avviso prova l’assenza

di patologie maggiori in atto nel soggetto in esame è che di fatto l’A. abbia

proceduto con un normale corso di studi (più o meno di rilievo).

Preciso peraltro che le “problematiche di

disadattamento …” insorte in epoca scolastica devono poter essere evidenziate

in un colloquio clinico psichiatrico anche a distanza di molti anni se le

stesse problematiche hanno assunto i connotati di una patologia psichiatrica

definita-definibile (anche nella forma di un disadattamento che per quanto ci

riguarda è anche traducibile con un quadro reattivo momentaneo).

La eventuale “cronicizzazione” cui fa

riferimento l’avvocato, peggiorata in caso dall’incidente del 1988, deve

anch’essa potersi evidenziare nella sua espressione clinica in sintomi o segni

di patologia psichiatrica maggiore in atto, cosa non avvenuta.

Al colloquio clinico l’A. non presentava

alcuna patologia maggiore in atto, ma un quadro ansioso non specificato in

disturbo della personalità anch’esso non meglio definibile che, pur con le

attenzioni del caso vista la dolorosa presenza dei sintomi gastroenterologici,

non può a mio avviso produrre una IL per i soli motivi psichici superiore al 15%.

Ricordo anche agli interessati al caso che in

un quadro di supposta difettualità sociale (come mi pare sia alluso nel caso in

oggetto), pur nel rispetto delle necessità del soggetto di un’entrata

economica, mi pare che l’esclusione dal circuito lavorativo possa rischiare di produrre

un acuirsi di eventuali problematiche psicologiche e non un contenimento delle

stesse con probabili derive sociali più massicce.

Ricordo che lo stesso curante e fin dal 2009

gli riconosce una percentuale di IL del 50% e non oltre, forse proprio in

considerazione di ciò.

Spero di avere risposto alle vostre domande.”

Riportiamo pure in esteso la risposta del PD dr.

med. __________:

“Ho letto con attenzione la sua presa di

posizione con la quale sono completamente d’accordo.

Ripeto la mia valutazione in poche parole:

Il signor RI 1 potrebbe svolgere una vita

completamente normale se non avesse improvvise perdite di feci, non

controllabili dal paziente quando le feci sono troppo liquide. Questa

sintomatologia è chiaramente dovuta ad un difetto organico in particolare

un’insufficienza dello sfintere anale ed un’iposensibilità della zona

peri-anale che dà lo stimolo per una giusta evacuazione quando l’ampolla

rettale è piena.

Come già scritto nella mia valutazione il

paziente ha analizzato ed elaborato il problema in modo eccellente e cerca di

regolarsi in base alla giornata, se deve uscire mangia meno o mangia alimenti

che non provocano feci liquide. L’assunzione di mucillagine (Mucofalk) aumenta

la massa fecale in modo tale che le feci non siano troppo liquide e non formano

nemmeno un fecaloma che quando si forma il paziente deve evacuare manualmente.

Una limitazione drastica a questo problema

potrebbe essere un’amputazione rettale definitiva con una colostomia ma che mi

sembra un intervento troppo invasivo per un giovane paziente.

È vero che la qualità di vita è certamente

limitata da questo problema d’incontinenza fecale e defecazione patologica e

proprio per questo motivo ritengo opportuno un’invalidità lavorativa del 50%.

Se il paziente potesse lavorare in un luogo

dove è presente una toilette a sua disposizione potrebbe svolgere un lavoro di

4.

ore al giorno come per esempio elettricista, cuoco o uno dei lavori che ha

svolto durante la sua vita professionale.

Per questo motivo ribadisco un’incapacità

lavorativa al 50% per la patologia proctologica. Per quanto riguarda la

patologia gastro-intestinale, con ulcera gastrica con Helicobacter Pylori, non

la ritengo invalidante in modo cronico e quindi nessun influsso sulla capacità

lavorativa.

Caro dottor __________, come già descritto

all’inizio di questa annotazione sono completamente d’accordo con la sua presa

di posizione e rimango volentieri a disposizione per qualsiasi informazione

supplementare.”

Ricordiamo che dall’anamnesi si evince come l’A.

abbia frequentato scuole normali e come abbia terminato con successo un

apprendistato come montatore elettricista. L’A. ha potuto frequentare un

normale programma scolastico, sebbene gli enti preposti avessero consigliato un

collocamento al __________, rifiutato poi dai genitori.

Sempre nell’ambito della perizia SAM abbiamo

tenuto conto dell’incidente della circolazione stradale del 23.9.1988.

Successivamente, l’A. ha ripreso un’attività lavorativa.

Tenendo conto di tutte le patologie di cui soffre

l’A., egli presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il

giorno ma con un rendimento ridotto) come montatore elettricista (cablatore),

contadino, operaio, cuoco, aiuto cucina e in attività rispettose dei limiti

funzionali descritti dal reumatologo. L’A. deve poter svolgere un’attività in

un posto fisso, ove abbia a disposizione una toilette e dove possa cambiarsi e

lavarsi nel caso di perdita di feci.” (Doc. VI/1)

Il TCA non

può fare proprie queste considerazioni dei medici del SAM, ritenuta la netta

contraddizione esistente – e non risolta - tra quanto indicato dal dr. __________

nella sua presa di posizione indirizzata ai medici della Direzione del SAM del

6.

febbraio 2013 (appena citata per esteso) riguardo alla possibilità per

l’assicurato di continuare a svolgere, seppur al 50%, le precedenti attività di

montatore elettricista (cablatore), contadino, operaio, cuoco e aiuto cucina e

quanto da lui stesso indicato nel referto peritale del 6 luglio 2012, nel quale

lo specialista in gastroenterologia aveva espressamente concluso che:

"

(…)

7.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di

integrazione professionale e/o riformazione professionale? Descrivere le

risorse di cui l’assicurato ancora dispone.

Non ritengo possibile che il paziente ritorni nel

suo mestiere di elettricista perché non può lavorare in posti differenti o

luoghi pubblici per via dell’incontinenza fecale. Una riforma professionale per

un lavoro che può essere svolto a domicilio potrebbe essere possibile ma il paziente

dovrebbe avere la possibilità di svolgere questo lavoro la maggior parte a

domicilio dove in caso di una perdita inavvertita di feci non crea imbarazzo o

disagio ed egli possa lavarsi e cambiarsi.

8.

Ritiene che l’assicurato sia in grado di svolgere

altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa

in % in tale attività adatta, specificando da quando.

Il paziente ha lavorato con dei mestieri pratici

e quindi un lavoro a domicilio come per esempio telemarketing vedo difficilmente

fattibile per le capacità intellettuali e psichiatriche del paziente. Giudico

la capacità lavorativa al 50% per un lavoro senza o poca attività fisica che

può essere svolto idealmente a domicilio a partire dall’attuale perizia.” (Doc.

82-31)

Alla luce

di queste chiare indicazioni fornite in sede peritale dal dr. __________

riguardo alla possibilità per l’interessato di svolgere “idealmente” a tempo

parziale un’attività lavorativa a domicilio, il TCA non può condividere la successiva

presa di posizione con la quale lo stesso specialista in gastroenterologia,

senza fornire alcun tipo di motivazione, ha poi semplicemente confermato che

l’interessato avrebbe potuto continuare a svolgere, al 50%, le precedenti

attività di elettricista, contadino, operaio, aiuto cucina e cuoco.

Tali

conclusioni non possono quindi essere considerate esaustive e necessitano di

essere ulteriormente chiarite da parte dell’amministrazione. L'UAI dovrà

interpellare al riguardo il dr. D. __________, medico curante dell’interessato fin

dal 20 luglio 2011 e unico medico in grado di esprimere un parere fondato

riguardo alle effettive condizioni di salute dell’interessato e all’evoluzione

delle stesse fino al momento del recente decesso di RI 1, avvenuto il 29

ottobre 2013.

In tale

ambito, l’amministrazione dovrà, in particolare, accertare quando sia avvenuto

il peggioramento delle condizioni di salute di RI 1, già messo in evidenza nel

verbale di chiusura del mandato di aiuto al collocamento del 19 aprile 2013 -

nel quale il consulente incaricato ha indicato un peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato avvenuto “negli ultimi tempi”, tale da

impedirgli di svolgere qualsivoglia attività lavorativa (doc. XXV/1) – poi

culminato con il decesso dell’assicurato in data 29 ottobre 2013.

Non si

può infatti escludere che tale peggioramento sia intervenuto prima

dell’emanazione delle decisioni impugnate, visto che lo stesso dr. __________, nel

referto peritale del 6 luglio 2012, facendo riferimento alla problematica

proctologica, aveva espressamente rilevato che “prevedo un’evoluzione

tendenzialmente verso il peggioramento nel tempo” (doc. 82-30).

Il dr. __________,

inoltre, con referto del 7 marzo 2013, ha attestato una totale inabilità lavorativa dell’interessato in qualsiasi attività (doc. D).

Questo referto

è stato, in corso di causa, ritenuto dal dr. __________ del SMR ininfluente

sulle conclusioni peritali del SAM (doc. XII/1), senza tuttavia essere

sottoposto dall’amministrazione agli specialisti del SAM per una loro presa di

posizione.

Spetterà

quindi all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per ulteriori

accertamenti, verificare, sulla base degli atti all’incarto e dopo avere

proceduto agli approfondimenti medici necessari, coinvolgendo il medico curante

dell’interessato, quando sia intervenuto il peggioramento dello stato di salute

dell’interessato e con quali conseguenze sulla sue eventuale capacità

lavorativa residua.

2.6

Infine, con

riferimento agli aspetti reintegrativi concreti, l’amministrazione dovrà pure

valutare se l’eventuale capacità lavorativa residua teorica dell’interessato, stabilita

in sede peritale, avrebbe potuto essere realisticamente sfruttata, tenuto conto

delle sue limitazioni, sul mercato equilibrato del lavoro oppure no.

Al riguardo, va innanzitutto ricordato che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili per

l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012; DTF 134 V

64.

c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273

consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid.

3.2

pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1

pag. 67 consid. 5c, I 243/92).

Nella presente fattispecie, l’UAI, tenuto adeguatamente

conto delle condizioni poste dal perito gastroenterologo, dr. __________, nel proprio

referto peritale del 6 luglio 2012, dovrà valutare se le limitazioni indicate

dal perito a proposito del lavoro “idealmente da svolgere al domicilio”, non

potendo più il signor RI 1 svolgere le sue precedenti attività “perché non può

lavorare in posti differenti o luoghi pubblici per via dell’incontinenza

fecale” (cfr. doc. 82-31), fossero irrealistiche considerate le attuali esigenze

poste dal mercato del lavoro equilibrato, così come ripetutamente sostenuto

dalla sua patrocinatrice.

Secondo il

TCA, questo punto non è stato analizzato dall’amministrazione in maniera

adeguata.

Nel

rapporto finale del 20 settembre 2012, il consulente IP incaricato nulla ha

indicato a proposito (cfr. doc. 85/1-3).

A seguito

delle contestazioni della patrocinatrice dell’interessato, nella risposta del

22.

marzo 2013, il consulente IP incaricato ha solo indicato che l’interessato

avrebbe ancora potuto svolgere, al 50%, molte delle sue precedenti attività

lavorative (quali quelle di montatore elettricista, pastore-alpigiano-casaro,

cuoco purché non si tratti di un luogo di lavoro in cui sia presente un solo

cuoco, aiuto cucina), così come altre attività adeguate (quali, ad esempio, un

lavoro d’ufficio non qualificato; operaio generico; operaio addetto al

controllo qualità; addetto alla logistica, magazziniere con l’ausilio del

muletto; custode-manutentore; addetto alla vendita dei carburanti e altri

prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente di

incasso; venditore non qualificato in un grande magazzino), senza tuttavia

porre alcuna considerazione in merito al problema principale dell’assicurato

concernente l’incontinenza fecale incontrollabile e imprevedibile che lo

affliggeva quotidianamente (doc. XII/2).

Solo

nelle osservazioni del 18 ottobre 2013 l’amministrazione si è dichiarata

disponibile a concedere all’assicurato un aiuto al collocamento, nell’ambito

del quale “la scrivente amministrazione potrà esaminare l’eventuale diritto di RI

1.

ad ottenere un adeguamento del posto di lavoro (p. es. modifica

architettonica quale l’installazione di un WC-doccia sul posto di lavoro”)

(cfr. doc. XXV).

Ciò non

può certo essere considerato sufficiente.

2.7

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Nella concreta

evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto al più presto un approfondimento a livello medico, sulla

base degli atti e coinvolgendo tutti i consulenti del SAM unitamente al medico

curante dell’assicurato, dr. __________, inteso a delucidare l’incidenza delle

patologie in ambito reumatologico-gastroenterologico-neurologico-psichiatrico

sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, gli eredi dell'assicurato,

rappresentati dalla RA 1, hanno diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a

titolo di ripetibili.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Le

decisioni del 7 novembre 2012 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.5. e 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla Comunione ereditaria ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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