32.2012.310
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28 novembre 2013Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2012.310
Data decisione, Autorità:
28.11.2013, TCA
Titolo:
Indispensabile rinvio degli atti all'UAI per nuovi accertamenti,al fine di verificare,coinvolgendo il medico curante,quando è intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato e con quali conseguenze sulla sua eventuale capacità lavorativa residua
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.310
cr/DC
Lugano
28 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 novembre 2012 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1964, in possesso di un attestato federale di capacità quale montatore
elettricista, con decisioni del 24 novembre 1993 è stato posto dall’Ufficio AI
al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 1989 al 31
marzo 1990 (doc. 47-48) e di una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 1990
fino al 28 febbraio 1993 (doc. 49), poi soppressa alla luce di un grado di invalidità
del 25%-30% (doc. 45-3).
Queste
decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
1.2. In data 10
agosto 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ha chiesto all’Ufficio
AI una nuova valutazione della situazione dell’assicurato (doc. 53).
In data 25
settembre 2011, l’assicurato ha quindi presentato una nuova richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. 59/1-6).
Dopo
avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare,
una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 24 settembre
2012 (doc. 87/1-3), poi confermato con decisioni del 7 novembre 2012 (doc. A), l’Ufficio
AI ha attribuito all’interessato il diritto ad un quarto di rendita dal 1°
febbraio 2012 e una mezza rendita dal 1° aprile 2012.
1.3. Contro
queste decisioni l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità.
Sostanzialmente,
la rappresentante dell’interessato ha contestato la valutazione medica
effettuata dai medici del SAM, ritenendo che l’assicurato, a causa dei suoi
molteplici disturbi, non possa più svolgere alcuna attività lavorativa.
In particolare,
ella ritiene lacunosi gli accertamenti svolti dal SAM, in quanto gli stessi non
avrebbero tenuto conto, da una parte, della sua ulcera gastrica perforata e,
dall’altra, delle problematiche di disadattamento già evidenziate in età
scolastica.
Quanto
alla presunta capacità lavorativa residua del 50% in attività adatte, la
rappresentante dell’interessato ha rilevato come lo stesso dr. __________, nel
suo referto peritale, abbia rilevato l’impossibilità per l’assicurato di
lavorare in luoghi pubblici per via dell’incontinenza fecale, ritenendolo abile
al lavoro al 50% per un lavoro “idealmente svolto a domicilio”. A mente della
patrocinatrice, tuttavia, non esisterebbero delle attività concretamente
esigibili da parte dell’interessato. Del resto, neppure il consulente IP ne avrebbe
specificata alcuna.
Per tali
ragioni, la rappresentante legale dell’interessato ha quindi chiesto che il
signor RI 1 venga posto al beneficio di una rendita intera di invalidità (doc.
I).
1.4. In risposta
l’UAI - dopo avere richiesto e ottenuto delle precisazioni agli specialisti del
SAM, tali da consentire di ribadire la correttezza della perizia pluridisciplinare
da essi eseguita - ha confermato la decisione impugnata e postulato la
reiezione integrale del gravame (doc. IV + 1-4).
1.5. In data 11
marzo 2013, la patrocinatrice dell’interessato ha ribadito che, contrariamente
a quanto ritenuto dai medici del SAM, l’assicurato non può più svolgere alcun
tipo di attività lavorativa, come del resto attestato nel referto del 7 marzo 2013
dal dr. __________.
La
patrocinatrice ha sottolineato che gli specialisti del SAM hanno valutato
ciascuno per proprio conto l’incidenza delle varie patologie sulla capacità
lavorativa residua dell’assicurato, senza tuttavia procedere ad una valutazione
globale, che tenga conto di tutti gli aspetti.
Infine,
la rappresentante dell’interessato ha nuovamente contestato che sul mercato
generale del lavoro esistano delle attività esigibili da parte dell’assicurato (doc.
X + D).
1.6. Con
osservazioni del 25 marzo 2013, l’Ufficio AI, dopo avere sottoposto il referto
del dr. __________ al vaglio del SMR, ha ribadito la correttezza delle
conclusioni dei medici del SAM.
L’UAI ha
parimenti confermato l’esistenza di un mercato del lavoro sufficientemente esteso,
come ribadito dal consulente IP nella sua presa di posizione del 22 marzo 2013
(doc. XII + 1-2).
1.7. In data 17
aprile 2013 la rappresentante dell’interessato ha nuovamente rilevato che la
perizia del SAM prende in considerazione le singole patologie, “ma non le
ripercussioni nel loro insieme sulla vita quotidiana dell’assicurato”; ella ha
inoltre contestato la presa di posizione del consulente IP, ritenendo che lo
stesso “abbia errato nel considerare le attività esigibili, posto che non ha
tenuto in considerazione le serie problematiche fisiche che gli impediscono ad
esempio di lavorare in archivio, quale venditore, quale magazziniere o operaio
(tutte attività nelle quali è richiesta la necessità di sollevare pacchi, pesi
e fare sforzi con la schiena che non gli sono più possibili)” (doc. XIV).
1.8. Pendente
causa, il TCA ha interpellato i medici del SAM, chiedendo di precisare se le
incapacità lavorative indicate dai diversi specialisti vanno cumulate
(totalmente o parzialmente) oppure no e per quali ragioni (doc. XVI).
Fatti
I medici
del SAM hanno risposto con scritto del 3 ottobre 2013 (doc. XIX + 1-4), che è
stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XX).
1.9. Con scritto
del 9 ottobre 2013, la rappresentante legale dell’assicurato, dopo avere
rilevato che gli stessi medici del SAM hanno rilevato che l’assicurato non può
lavorare in un luogo pubblico, ma solo in un posto dove possa correre
rapidamente alla toilette per cambiarsi e lavarsi”, ha ribadito che “è impossibile
per chiunque pensare di potere reintegrare oggettivamente il signor RI 1 in
un’attività lavorativa, dove questo problema venga accettato non solo dal
datore di lavoro, ma anche da eventuali colleghi” (doc. XXI).
L’amministrazione,
dal canto suo, con scritto dell’11 ottobre 2013, sulla base anche del parere
del SMR (doc. XXII/1), ha ritenuto che quanto indicato dai medici del SAM circa
l’integrazione delle inabilità lavorative dell’interessato vada confermato,
onde evitare di sovrastimare le limitazioni funzionali dell’interessato (doc.
XXII).
1.10. Con
osservazioni del 18 ottobre 2013, l’amministrazione ha indicato che il
consulente IP incaricato ha debitamente tenuto conto dei limiti fisici
dell’assicurato, aggiungendo di rimanere a disposizione per far beneficiare
l’interessato di un aiuto al collocamento, come risulta dal verbale di chiusura
del mandato di aiuto al collocamento del 19 aprile 2013 (doc. XXV + 1).
1.11. Con scritto
dell’11 novembre 2013, la rappresentante dell'assicurato ha comunicato al TCA
l'improvviso decesso di RI 1, avvenuto il 29 ottobre 2013 (cfr. doc. XXVIII).
1.12. Il 18
novembre 2013, per il tramite del suo patrocinatore, i genitori (in qualità di
eredi del ricorrente) hanno chiesto il proseguimento della causa (cfr. doc. XXX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato, nel frattempo purtroppo deceduto, un quarto di rendita dal 1°
febbraio 2012 e una mezza rendita dal 1° aprile 2012 o se invece, come da lui e
ora dai suoi genitori preteso, egli abbia diritto ad una rendita intera di
invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.
4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui
l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice
può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il
rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), gastroenterologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr.ssa __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 27 luglio 2012, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’interessato
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “1. altra sindrome ansiosa non specificata
(ICD10-F41.9); 2. disturbo non specifico della personalità e del comportamento
(ICD10-F60); 3. sindrome lombovertebrale con/su: alterazioni statiche con
leggera scoliosi a forma di S; iniziali alterazioni degenerative alla colonna
lombare; pregressa frattura pluriframmentaria instabile del bacino e osteosintesi,
23.9.1988; 4. periartropatia omeroscapolare tendinopatica alla spalla destra
con/su: leggera sintomatologia da impingement; 5. persistenza di leggera
deformazione della parte distale del radio destro con/su: iniziali alterazioni
degenerative artrosiche radiocarpiche; pregressa frattura radio loco classico e
distacco dello stiloide dell’ulna; pregressa osteosintesi, 23.9.1988; 6.
incontinenza fecale dovuta ad ipotono dello sfintere anale con/su:
probabilmente su pregressa frattura del bacino, 23.9.1988; insensibilità anale
e del perineo” (doc. 82/14-15).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “pregressa frattura diafisaria medio-distale del femore destro,
osteosintetizzata, 23.9.1988; pregresso intervento per sindrome del tunnel
carpale a destra, novembre 1999; cefalea a grappolo con evoluzione episodica;
pregressa perforazione gastrica con/su: intervento, 1999; pregresse
eradicazioni di Helicobacter pylori; iperglicemia (sospetto diabete mellito di
Considerandi
tipo 2); dislipidemia; epatopatia; ipertensione arteriosa labile; poliuria” (doc.
82-15).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato, a partire da luglio 2011, abile al lavoro al 50% nelle
attività svolte in precedenza di montatore elettricista (cablatore), contadino,
operaio, cuoco e aiuto cucina (doc. 82-20), così come pure in altre attività
leggere e adeguate, “con la possibilità di raggiungere velocemente una
toilette” (doc. 82-22).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’interessato è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione delle decisioni
impugnate, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.4
), non può confermare la valutazione peritale eseguita dai medici del SAM,
ma ritiene indispensabile rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché metta in
atto un approfondimento a livello medico - per forza di cose, alla luce del
recente decesso di RI 1, da effettuare unicamente sulla base degli atti – al
fine di stabilire con esattezza l’esistenza o meno di una eventuale capacità
lavorativa residua dell’assicurato, sfruttabile sul mercato equilibrato del
lavoro.
Il TCA
rileva, infatti, che a fronte delle contestazioni ricorsuali presentate dalla RA
1, la stessa giurista dell’Ufficio AI, riconosciuto il ben fondato delle
obiezioni ricorsuali, ha ritenuto opportuno richiedere dei chiarimenti al dr. __________
del SMR, ponendo le seguenti questioni:
"
Assto 48enne, di formazione montatore
elettricista con AFC.
L’assto a seguito dei postumi di un incidente
della circolazione stradale (avvenuto il 23.09.1998), in data 20.12.1990 ha
presentato una domanda di prestazioni AI. Dopo avere acquisito la perizia
17.02.1993
del dr. med. __________, l’UAI – con decisione 24.11.1993 – ha
attribuito all’A. una rendita intera dal 1.12.1989 e ½ rendita dal 1.4.1990 al
28.02.1993
Con domanda 27.09.2011 l’assicurato chiede il
riesame della sua pratica a motivo di un aggravamento del suo stato di salute.
L’amministrazione, dopo avere acquisito agli atti
istruttori fondamentali la perizia SAM 27.07.2012 e il tuo rapporto SMR 8
agosto 2012, ha accordato all’A. ¼ di rendita dal 1.02.2012 e ½ rendita dal
1.04.2012
Con ricorso 10.12.2012 dinanzi al TCA
l’assicurato chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera.
L’insorgente contesta in specie
all’amministrazione di non avere svolto sufficienti accertamenti in merito alla
sua ulcera gastrica perforata. Nel rapporto peritale del dr. med. __________,
pag. 29, si legge difatti che:
“Purtroppo non sono in possesso dei rapporti
delle ultime gastroscopie con istologie e non sono informato se il paziente ha
una gastrite cronica con eventualmente già metaplasia intestinale che potrebbe
essere dovuta ad un’infezione da Helicobacter Pylori cronico.”
A tal riguardo, nell’atto ricorsuale il
ricorrente afferma di avere effettuato degli esami, che non sarebbero stati richiesti
dal dr. med. __________ per visione. A mente di quest’ultimo – contrariamente a
quanto attestato dal SAM – la sopradescritta ulcera ha influsso sulla sua
capacità lavorativa. A comprova di quanto asserito, l’insorgente chiede
l’esperimento di nuovi esami istologici.
Il ricorrente, in virtù dei suoi problemi
gastroenterologici, ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal SAM a pag.
21.
– di non potere più svolgere le sue precedenti abituali professioni di
montatore elettricista, contadino, cuoco e aiuto cucina. Egli sottolinea in
specie che il SAM, raccogliendo i pareri dei suoi consulenti, non ha preso in
debita considerazione quanto affermato dal dr. med. __________, pag. 31,
secondo cui: “non è possibile che il paziente ritorni nel suo mestiere di
elettricista perché non può lavorare in posti differenti o luoghi pubblici per
via dell’incontinenza fecale.”
Il sopraindicato specialista, alla domanda sulle
possibili attività adatte, ha risposto che: “il paziente ha lavorato con dei
mestieri pratici e quindi un lavoro a domicilio come per esempio il
telemarketing vedo difficilmente fattibile per le capacità intellettuali e
psichiatriche del paziente. Giudico la capacità lavorativa al 50% per un lavoro
senza o poca attività fisica che può essere svolto idealmente a domicilio a
partire dall’attuale perizia.”
L’A. asserisce inoltre che: “nel corso degli
anni le problematiche di disadattamento già evidenziate allorquando il signor RI
1.
era minorenne (impossibilità a seguire un normale percorso scolastico)
possono essersi cronicizzate e peggiorate a seguito dell’incidente della
circolazione avvenuto nel 1988.” Egli richiede quindi un ampliamento della
valutazione psichiatrica per accertare che influsso hanno le sue patologie
insorto quando era in età scolastica (cfr. domanda di prestazioni per minorenni
del 6.08.1974, poi stralciata dai ruoli con decisione del 16.09.1975, in quanto
il paventato collocamento nel centro psicoeducativo non è avvenuto per volontà
dei genitori) sulla sua integrazione sociale.
Alla luce di quanto precede, si chiede al medico
del SMR di:
-
esplicitare, con riferimento in specie alla
prognosi e all’assenza di documentazione di ordine medico prodotta, se l’ulcera
dell’assicurato è stata esaminata sufficientemente o se è necessario l’esperimento
di nuovi accertamenti istologici;
-
spiegare, alla luce della valutazione del dr.
med. __________, se l’assicurato è ancora abile al lavoro nelle sue precedenti
attività abituali di montatore elettricista, contadino, cuoco e aiuto cucina
(attività considerate pesanti?);
-
indicare se e per quali motivi è necessario o
meno l’ampliamento della valutazione psichiatrica effettuata dalla dr.ssa __________;
-
chiarire se la quantificazione della capacità
lavorativa residua del 50% è comprensiva delle limitazioni funzionali e se la
stessa è da intendersi come riduzione di tempo o di rendimento.
In conclusione, le censure sollevate dal
ricorrente sono atte ad inficiare le risultanze inerenti la capacità lavorativa
residua ed i limiti funzionali stabiliti nella perizia SAM 27.7.2012? È
necessario sottoporre tali censure al SAM per una presa di posizione diretta
degli interessati?” (Doc. IV/1)
Nelle annotazioni del 14 gennaio 2013, il dr. __________
del SMR, dopo avere indicato di non essere in grado di rispondere alle domande
poste dalla giurista interessata, ha a sua volta ritenuto indispensabile
sottoporre le questioni controverse agli stessi medici del SAM, sottolineando che
né il SMR, né il Servizio giuridico dell’UAI, si sarebbero opposti ad una
rivalutazione del caso tramite una nuova visita specialistica da parte del SAM.
Egli si è infatti così espresso:
"
Dopo attento studio del caso e colloquio con
l’avv. __________ si è giunti alla conclusione che, alla luce delle
incongruenze rilevate da quanto esprime il SAM riguardo alle domande poste
dall’A. in questione, non siamo in grado di rispondere alle censure sollevate
dal ricorrente stesso riguardo alla CL residua ed i limiti funzionali stabiliti
nella stessa perizia SAM del 27.07.2012.
Pertanto ritengo necessario sottoporre tali
censure elencate nella stessa domanda della giurista in allegato al SAM per una
presa di posizione diretta degli interessati.
Ben inteso che se il SAM ritiene di rivalutare il
caso sottoponendo di nuovo l’A. in questione a nuove visite, da parte del SMR e
giurista non ci sono opposizioni.
Pertanto inviare gli atti al SAM compresa la
domanda della giurista come allegato.” (Doc. IV/2)
Con scritto dell’8 febbraio 2013, la dr.ssa __________
della Direzione del SAM e il dr. __________, medico aggiunto del SAM, hanno
rilevato:
"
Brevemente ricordiamo che nell’ambito della
perizia SAM redatta il 27.7.2012 l’A. è stato sottoposto a consulto
psichiatrico presso la dr.ssa __________, un consulto reumatologico presso il
dr. __________, un consulto neurologico presso il dr. __________ e un consulto
gastroenterologico presso il PD dr. __________.
In fase di ricorso l’A. non ha portato alcuna
nuova documentazione medica.
Si contestano la valutazione psichiatrica e
quella gastroenterologica. Abbiamo sottoposto i quesiti ai nostri consulenti.
Riportiamo in esteso la risposta della dr.ssa med.
R. __________:
“Sono con questa mia a rispondere alle
richieste tramite te presentate dal collega dr. med. __________ del SMR in data
14.1.2013
L’A. ha opposto ricorso rispetto alla
posizione del SAM.
L’avv. __________ che lo rappresenta pone
alcune questioni in merito al quadro gastroenterico per le quali ti rimando al
collega specialista in materia.
Per quanto mi riguarda ricorderò che l’A. è
stato valutato IL per gli aspetti psichiatrici al 15%, per gli aspetti
gastroenterologici al 50% e come quadro complessivo come conclusione del SAM
inabile al 50% con precisazione che egli possa svolgere la sua attività in uno
spazio che consenta l’uso tempestivo di una toilette.
L’avv. registra incongruenze nella relazione
del SAM che rileggendo io non rintraccio.
Sarà utile che ciascuno risponda per la sua
parte così da fornire al gentile avvocato le note di cui abbisogna.
Le domande I e II del SMR sono per altra
branca specialistica cui rimando.
Alla domanda III si legge: “nel corso degli
anni le problematiche di disadattamento già evidenziate allorquando il signor RI
1.
era minorenne (impossibilità a seguire un normale percorso scolastico)
possono essersi cronicizzate e peggiorate a seguito dell’incidente della
circolazione avvenuto nel 1988”, l’avvocato a nome dell’A. chiede un
ampliamento della valutazione psichiatrica per accertare che influsso hanno le
sue patologie insorto quando era in età scolastica (cfr. domanda di prestazioni
per minorenni del 6.08.1974, poi stralciata dai ruoli con decisione del
16.09
, in quanto il paventato collocamento nel centro psicoeducativo non è
avvenuto per volontà dei genitori) sulla sua integrazione sociale.
Ritengo che la valutazione effettuata sia
sufficiente a chiarire la presenza di un eventuale quadro di pertinenza
psichiatrica che motivi percentuali di IL come prodotto della ripercussione
della stessa sulla funzionalità psico-fisico-sociale del soggetto.
Non si discute nel ricorso quanto da me
registrato nel corso del colloquio con il soggetto, diagnosticato e concluso,
ma di eventuali “influssi” delle patologie insorte in epoca scolastica che
possano non essere state prese in considerazione nel colloquio con l’A.
Le patologie insorte in epoca scolastica di
fatto NON produssero alcuna alterazione del percorso scolastico stesso visto
che in anamnesi si registra la frequenza di un normale corso di studi e di un
apprendistato di montatore elettricista portato normalmente a termine.
L’A. stesso precisa di non avere più avuto
alcun contatto con tecnici della salute mentale dal 1974-1975 in poi e fino al 2009 ha avuto un percorso di vita nel complesso normale compatibilmente con i
postumi dell’incidente del 1988 che peraltro involontariamente si autoprodusse
in stato di intossicazione acuta da alcolici.
Quando ci si riferisce ad una “impossibilità”
a seguire un normale percorso scolastico (come si legge nelle note dell’avv.
Sai) si fa evidentemente riferimento ad un quadro che non consente in assoluto
(impossibile) la gestione di un dato percorso e l’obbligo di procedere per
percorsi alternativi facilitanti-tati-protetti.
Dalla storia dell’A. si evince che egli
presentò una non meglio precisata condizione di “irrequietezza” e difficoltà
che portò i familiari a richiedere prestazioni per minori, ma a rifiutare poi
l’inserimento in un percorso scolastico alternativo. Questo dato di per sé
stesso non coincide un’assenza di patologia in assoluto poiché i genitori
possono a volte anche avere difficoltà a riconoscere ed accettare la
“diversità” sofferente di un figlio, ma quello che a mio avviso prova l’assenza
di patologie maggiori in atto nel soggetto in esame è che di fatto l’A. abbia
proceduto con un normale corso di studi (più o meno di rilievo).
Preciso peraltro che le “problematiche di
disadattamento …” insorte in epoca scolastica devono poter essere evidenziate
in un colloquio clinico psichiatrico anche a distanza di molti anni se le
stesse problematiche hanno assunto i connotati di una patologia psichiatrica
definita-definibile (anche nella forma di un disadattamento che per quanto ci
riguarda è anche traducibile con un quadro reattivo momentaneo).
La eventuale “cronicizzazione” cui fa
riferimento l’avvocato, peggiorata in caso dall’incidente del 1988, deve
anch’essa potersi evidenziare nella sua espressione clinica in sintomi o segni
di patologia psichiatrica maggiore in atto, cosa non avvenuta.
Al colloquio clinico l’A. non presentava
alcuna patologia maggiore in atto, ma un quadro ansioso non specificato in
disturbo della personalità anch’esso non meglio definibile che, pur con le
attenzioni del caso vista la dolorosa presenza dei sintomi gastroenterologici,
non può a mio avviso produrre una IL per i soli motivi psichici superiore al 15%.
Ricordo anche agli interessati al caso che in
un quadro di supposta difettualità sociale (come mi pare sia alluso nel caso in
oggetto), pur nel rispetto delle necessità del soggetto di un’entrata
economica, mi pare che l’esclusione dal circuito lavorativo possa rischiare di produrre
un acuirsi di eventuali problematiche psicologiche e non un contenimento delle
stesse con probabili derive sociali più massicce.
Ricordo che lo stesso curante e fin dal 2009
gli riconosce una percentuale di IL del 50% e non oltre, forse proprio in
considerazione di ciò.
Spero di avere risposto alle vostre domande.”
Riportiamo pure in esteso la risposta del PD dr.
med. __________:
“Ho letto con attenzione la sua presa di
posizione con la quale sono completamente d’accordo.
Ripeto la mia valutazione in poche parole:
Il signor RI 1 potrebbe svolgere una vita
completamente normale se non avesse improvvise perdite di feci, non
controllabili dal paziente quando le feci sono troppo liquide. Questa
sintomatologia è chiaramente dovuta ad un difetto organico in particolare
un’insufficienza dello sfintere anale ed un’iposensibilità della zona
peri-anale che dà lo stimolo per una giusta evacuazione quando l’ampolla
rettale è piena.
Come già scritto nella mia valutazione il
paziente ha analizzato ed elaborato il problema in modo eccellente e cerca di
regolarsi in base alla giornata, se deve uscire mangia meno o mangia alimenti
che non provocano feci liquide. L’assunzione di mucillagine (Mucofalk) aumenta
la massa fecale in modo tale che le feci non siano troppo liquide e non formano
nemmeno un fecaloma che quando si forma il paziente deve evacuare manualmente.
Una limitazione drastica a questo problema
potrebbe essere un’amputazione rettale definitiva con una colostomia ma che mi
sembra un intervento troppo invasivo per un giovane paziente.
È vero che la qualità di vita è certamente
limitata da questo problema d’incontinenza fecale e defecazione patologica e
proprio per questo motivo ritengo opportuno un’invalidità lavorativa del 50%.
Se il paziente potesse lavorare in un luogo
dove è presente una toilette a sua disposizione potrebbe svolgere un lavoro di
4.
ore al giorno come per esempio elettricista, cuoco o uno dei lavori che ha
svolto durante la sua vita professionale.
Per questo motivo ribadisco un’incapacità
lavorativa al 50% per la patologia proctologica. Per quanto riguarda la
patologia gastro-intestinale, con ulcera gastrica con Helicobacter Pylori, non
la ritengo invalidante in modo cronico e quindi nessun influsso sulla capacità
lavorativa.
Caro dottor __________, come già descritto
all’inizio di questa annotazione sono completamente d’accordo con la sua presa
di posizione e rimango volentieri a disposizione per qualsiasi informazione
supplementare.”
Ricordiamo che dall’anamnesi si evince come l’A.
abbia frequentato scuole normali e come abbia terminato con successo un
apprendistato come montatore elettricista. L’A. ha potuto frequentare un
normale programma scolastico, sebbene gli enti preposti avessero consigliato un
collocamento al __________, rifiutato poi dai genitori.
Sempre nell’ambito della perizia SAM abbiamo
tenuto conto dell’incidente della circolazione stradale del 23.9.1988.
Successivamente, l’A. ha ripreso un’attività lavorativa.
Tenendo conto di tutte le patologie di cui soffre
l’A., egli presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il
giorno ma con un rendimento ridotto) come montatore elettricista (cablatore),
contadino, operaio, cuoco, aiuto cucina e in attività rispettose dei limiti
funzionali descritti dal reumatologo. L’A. deve poter svolgere un’attività in
un posto fisso, ove abbia a disposizione una toilette e dove possa cambiarsi e
lavarsi nel caso di perdita di feci.” (Doc. VI/1)
Il TCA non
può fare proprie queste considerazioni dei medici del SAM, ritenuta la netta
contraddizione esistente – e non risolta - tra quanto indicato dal dr. __________
nella sua presa di posizione indirizzata ai medici della Direzione del SAM del
6.
febbraio 2013 (appena citata per esteso) riguardo alla possibilità per
l’assicurato di continuare a svolgere, seppur al 50%, le precedenti attività di
montatore elettricista (cablatore), contadino, operaio, cuoco e aiuto cucina e
quanto da lui stesso indicato nel referto peritale del 6 luglio 2012, nel quale
lo specialista in gastroenterologia aveva espressamente concluso che:
"
(…)
7.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di
integrazione professionale e/o riformazione professionale? Descrivere le
risorse di cui l’assicurato ancora dispone.
Non ritengo possibile che il paziente ritorni nel
suo mestiere di elettricista perché non può lavorare in posti differenti o
luoghi pubblici per via dell’incontinenza fecale. Una riforma professionale per
un lavoro che può essere svolto a domicilio potrebbe essere possibile ma il paziente
dovrebbe avere la possibilità di svolgere questo lavoro la maggior parte a
domicilio dove in caso di una perdita inavvertita di feci non crea imbarazzo o
disagio ed egli possa lavarsi e cambiarsi.
8.
Ritiene che l’assicurato sia in grado di svolgere
altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa
in % in tale attività adatta, specificando da quando.
Il paziente ha lavorato con dei mestieri pratici
e quindi un lavoro a domicilio come per esempio telemarketing vedo difficilmente
fattibile per le capacità intellettuali e psichiatriche del paziente. Giudico
la capacità lavorativa al 50% per un lavoro senza o poca attività fisica che
può essere svolto idealmente a domicilio a partire dall’attuale perizia.” (Doc.
82-31)
Alla luce
di queste chiare indicazioni fornite in sede peritale dal dr. __________
riguardo alla possibilità per l’interessato di svolgere “idealmente” a tempo
parziale un’attività lavorativa a domicilio, il TCA non può condividere la successiva
presa di posizione con la quale lo stesso specialista in gastroenterologia,
senza fornire alcun tipo di motivazione, ha poi semplicemente confermato che
l’interessato avrebbe potuto continuare a svolgere, al 50%, le precedenti
attività di elettricista, contadino, operaio, aiuto cucina e cuoco.
Tali
conclusioni non possono quindi essere considerate esaustive e necessitano di
essere ulteriormente chiarite da parte dell’amministrazione. L'UAI dovrà
interpellare al riguardo il dr. D. __________, medico curante dell’interessato fin
dal 20 luglio 2011 e unico medico in grado di esprimere un parere fondato
riguardo alle effettive condizioni di salute dell’interessato e all’evoluzione
delle stesse fino al momento del recente decesso di RI 1, avvenuto il 29
ottobre 2013.
In tale
ambito, l’amministrazione dovrà, in particolare, accertare quando sia avvenuto
il peggioramento delle condizioni di salute di RI 1, già messo in evidenza nel
verbale di chiusura del mandato di aiuto al collocamento del 19 aprile 2013 -
nel quale il consulente incaricato ha indicato un peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessato avvenuto “negli ultimi tempi”, tale da
impedirgli di svolgere qualsivoglia attività lavorativa (doc. XXV/1) – poi
culminato con il decesso dell’assicurato in data 29 ottobre 2013.
Non si
può infatti escludere che tale peggioramento sia intervenuto prima
dell’emanazione delle decisioni impugnate, visto che lo stesso dr. __________, nel
referto peritale del 6 luglio 2012, facendo riferimento alla problematica
proctologica, aveva espressamente rilevato che “prevedo un’evoluzione
tendenzialmente verso il peggioramento nel tempo” (doc. 82-30).
Il dr. __________,
inoltre, con referto del 7 marzo 2013, ha attestato una totale inabilità lavorativa dell’interessato in qualsiasi attività (doc. D).
Questo referto
è stato, in corso di causa, ritenuto dal dr. __________ del SMR ininfluente
sulle conclusioni peritali del SAM (doc. XII/1), senza tuttavia essere
sottoposto dall’amministrazione agli specialisti del SAM per una loro presa di
posizione.
Spetterà
quindi all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per ulteriori
accertamenti, verificare, sulla base degli atti all’incarto e dopo avere
proceduto agli approfondimenti medici necessari, coinvolgendo il medico curante
dell’interessato, quando sia intervenuto il peggioramento dello stato di salute
dell’interessato e con quali conseguenze sulla sue eventuale capacità
lavorativa residua.
2.6
Infine, con
riferimento agli aspetti reintegrativi concreti, l’amministrazione dovrà pure
valutare se l’eventuale capacità lavorativa residua teorica dell’interessato, stabilita
in sede peritale, avrebbe potuto essere realisticamente sfruttata, tenuto conto
delle sue limitazioni, sul mercato equilibrato del lavoro oppure no.
Al riguardo, va innanzitutto ricordato che il
concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili per
l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012; DTF 134 V
64.
c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273
consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid.
3.2
pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1
pag. 67 consid. 5c, I 243/92).
Nella presente fattispecie, l’UAI, tenuto adeguatamente
conto delle condizioni poste dal perito gastroenterologo, dr. __________, nel proprio
referto peritale del 6 luglio 2012, dovrà valutare se le limitazioni indicate
dal perito a proposito del lavoro “idealmente da svolgere al domicilio”, non
potendo più il signor RI 1 svolgere le sue precedenti attività “perché non può
lavorare in posti differenti o luoghi pubblici per via dell’incontinenza
fecale” (cfr. doc. 82-31), fossero irrealistiche considerate le attuali esigenze
poste dal mercato del lavoro equilibrato, così come ripetutamente sostenuto
dalla sua patrocinatrice.
Secondo il
TCA, questo punto non è stato analizzato dall’amministrazione in maniera
adeguata.
Nel
rapporto finale del 20 settembre 2012, il consulente IP incaricato nulla ha
indicato a proposito (cfr. doc. 85/1-3).
A seguito
delle contestazioni della patrocinatrice dell’interessato, nella risposta del
22.
marzo 2013, il consulente IP incaricato ha solo indicato che l’interessato
avrebbe ancora potuto svolgere, al 50%, molte delle sue precedenti attività
lavorative (quali quelle di montatore elettricista, pastore-alpigiano-casaro,
cuoco purché non si tratti di un luogo di lavoro in cui sia presente un solo
cuoco, aiuto cucina), così come altre attività adeguate (quali, ad esempio, un
lavoro d’ufficio non qualificato; operaio generico; operaio addetto al
controllo qualità; addetto alla logistica, magazziniere con l’ausilio del
muletto; custode-manutentore; addetto alla vendita dei carburanti e altri
prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente di
incasso; venditore non qualificato in un grande magazzino), senza tuttavia
porre alcuna considerazione in merito al problema principale dell’assicurato
concernente l’incontinenza fecale incontrollabile e imprevedibile che lo
affliggeva quotidianamente (doc. XII/2).
Solo
nelle osservazioni del 18 ottobre 2013 l’amministrazione si è dichiarata
disponibile a concedere all’assicurato un aiuto al collocamento, nell’ambito
del quale “la scrivente amministrazione potrà esaminare l’eventuale diritto di RI
1.
ad ottenere un adeguamento del posto di lavoro (p. es. modifica
architettonica quale l’installazione di un WC-doccia sul posto di lavoro”)
(cfr. doc. XXV).
Ciò non
può certo essere considerato sufficiente.
2.7
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Nella concreta
evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto al più presto un approfondimento a livello medico, sulla
base degli atti e coinvolgendo tutti i consulenti del SAM unitamente al medico
curante dell’assicurato, dr. __________, inteso a delucidare l’incidenza delle
patologie in ambito reumatologico-gastroenterologico-neurologico-psichiatrico
sulla capacità lavorativa residua globale dell’assicurato.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.8
Visto l'esito favorevole del ricorso, gli eredi dell'assicurato,
rappresentati dalla RA 1, hanno diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a
titolo di ripetibili.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Le
decisioni del 7 novembre 2012 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5. e 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla Comunione ereditaria ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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