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Decisione

32.2012.311

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 settembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,

STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. Nel caso

concreto si evince dalla documentazione dell’incarto che RI 1 è al beneficio di

una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2001 e di una rendita

semplice per la figlia __________ (doc. AI 79-1).

Dal

contratto di tirocinio agli atti emerge che __________ ha concluso un contratto

di tirocinio, quale operatrice socioassistenziale, dal 1° settembre 2009 al 31

agosto 2012 (cfr. doc. Cassa 028).

Il 3

luglio 2012 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha

inviato all'assicurato uno scritto nel quale ha indicato che: “nel corso del

mese di agosto 2012 __________ terminerà la formazione e perciò il diritto alla

rendita per figli viene a cadere. L’importo mensile di CHF 794.00 sarà versato

per l’ultima volta il mese di agosto 2012” (doc. Cassa

Considerandi

018).

In data

25.

luglio 2012 __________ ha informato l’amministrazione che l’apprendistato di

operatrice socioassistenziale avrebbe preso fine il 31 agosto 2012 (doc. A3).

Il 23

ottobre 2012 la Cassa ha invitato il ricorrente a trasmettere i certificati

scolastici per continuare il versamento delle rendite completive per i figli __________

e __________ (doc. Cassa 011).

Con

scritto del 29 ottobre 2012 RI 1 ha comunicato alla Cassa che la figlia __________

si era iscritta all’assicurazione disoccupazione l’11 ottobre 2012 (doc. Cassa

009).

Resasi

conto di avere erroneamente erogato le prestazioni anche dopo il mese di agosto

2012.

l’amministrazione – il 30 novembre 2012 – ha emesso l’ordine di

restituzione per prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2012 al

30.

novembre 2012 per un importo di fr. 2'382.-- (3 x 794.--).

Questa

Corte non può che approvare la decisione dell’amministrazione di chiedere la

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per il periodo indicato

essendo pacifico che la figlia del ricorrente, a partire dal 1° settembre 2012,

non aveva più diritto alla rendita completiva avendo terminato l’apprendistato

di operatrice socioassistenziale.

Il

ricorrente, da parte sua, come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI in sede

di risposta (cfr. doc. IV) non ha contestato di aver ricevuto la suddetta

rendita anche dopo la fine di agosto. Egli ha piuttosto lamentato di avere

ricevuto rassicurazioni sulla chiusura della pratica: “Verso l’inizio di

novembre ho avuto una telefonata con la signora __________, la quale mi ha

informato che la pratica era chiusa poiché avevano ricevuto tutte le

informazioni necessarie” e di avere, malgrado ciò, ricevuto comunque una

decisione di restituzione per prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I).

2.5

L’assicurato

ha, in sostanza, sollevato la questione della buona

fede, da mettere in relazione con una richiesta di condono (doc. I).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del

23.

novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di

condono.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

3. Gli atti

vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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