32.2012.311
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11 settembre 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2012.311
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite corrispondenti alla rendita completiva che la figlia dell'assicurato non aveva più diritto di percepire. La buona fede va analizzata con la domanda di condono
BUONA FEDE
RENDITA COMPLETIVA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 35 cpv. 1 LAI
art. 25 cpv. 5 LAVS
art. 20 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.311
LG/sc
Lugano
11 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 30 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 marzo 2000 RI 1 è stato messo al beneficio di una mezza
rendita d’invalidità (grado 54%) a far tempo dal 1° febbraio 1998 (doc. AI
54-1).
1.2. In sede di
revisione della rendita, avviata nel luglio 2001, l’amministrazione con la
decisione dell’11 settembre 2003 ha attribuito a RI 1 una rendita intera a
partire dal 1° agosto 2001 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di
salute) (doc. AI 77-1).
Nella
medesima decisione è stata attribuita una rendita completiva per la moglie __________,
una rendita semplice per il figlio __________, una rendita semplice per la
figlia __________ e una rendita semplice per il figlio __________ (doc. AI
79-1).
1.3. Nell’ambito
delle revisioni delle rendite avviate nel mese di febbraio 2004 e nel mese di
maggio 2010, l’Ufficio AI con gli scritti del 27 maggio 2004, rispettivamente
del 9 agosto 2010, ha confermato all’assicurato l’erogazione della medesima rendita
d’invalidità con un grado dell’80% (doc. AI 85-1, 95-1).
1.4. Con
decisione del 30 novembre 2012 l’amministrazione ha emesso un ordine di
restituzione per prestazioni indebitamente percepite per i mesi di settembre,
ottobre e novembre 2012, per un importo di fr. 2'382.-- (rendita per figli per
rendita AI del padre, 3 x fr. 794.--) (doc. AI 96-6).
1.5. Contro
questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con le seguenti
motivazioni:
"
Egregi Signori,
Sono RI 1, scrivo questa lettera perché
nonostante avessi annunciato all’istituto delle assicurazioni sociali i
cambiamenti riguardanti mia figlia __________, loro non hanno provveduto a
eliminare le prestazioni.
In data 25 luglio 2012 mia figlia __________ ha
scritto all’ufficio apposito una lettera riguardante la fine del tirocinio e
l’inizio di ciò che avrebbe fatto.
La stessa lettera è stata mandata al municipio di
__________ per gli assegni familiari per l’ex moglie e alla __________ (vedi
allegati).
Come potrete leggere dagli allegati ho ricevuto
il 16 agosto 2012 una risposta dalla cassa cantonale di compensazione AVS il
quale mi comunicava che non avevo più alcun diritto alle prestazioni dal
01.09.2012.
In data 29 ottobre 2012 ho mandato una lettera
alla Signora __________, la quale la informava su ciò che stavano facendo i
miei figli __________ e __________. Infatti sulla lettera informo che la figlia
si è iscritta in disoccupazione mentre il figlio frequenta la scuola superiore __________
a __________ (vedi certificati).
Verso l’inizio di novembre ho avuto una
telefonata con la signora __________, la quale mi ha informato che la pratica
era chiusa poiché avevano ricevuto tutte le informazioni necessarie.
Nonostante ciò mi è arrivata il 30 novembre 2012
una decisione delle prestazioni dell’AI di dover restituire a loro un importo
di franchi 2382.00 per le pretazioni in esubero.
Non riesco a capire come mai la signora __________
mi abbia dapprima comunicato che ero apposto presso la loro assicurazione e poi
mi abbia mandato una raccomandata che mi sollecitava a pagare l’importo.
Dunque ho chiamato l’incaricata per sapere il
motivo della raccomandata e lei mi ha risposto che non ha ricevuto nessuna
lettera del 25.07.2012 e che non si ricordava di una nostra telefonata precedente
dove mi informava che la pratica era chiusa.
In conclusione mi sento preso in giro e non trovo
corretto il comportamento che ha avuto ed ha tuttora con me.
Chiedo a voi di guardare le pratiche e di famri
sapere se devo pagare un importo dove non ho colpa” (doc. I).
1.6. Nella
risposta del 21 dicembre 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve restituire oppure no l'importo di fr.
2'382.--, corrispondenti alla rendita completiva per la figlia
__________ per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2012.
2.3. Secondo l’art. 35
cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a
una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe
diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti.
La
rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono
salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e
le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA,
il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali,
segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate (cpv. 4).
Ai sensi
dell’art. 25 cpv. 5 LAVS (rendita per orfani) per figli ancora in
formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al
più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa
si intende per formazione.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio
errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA,
STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. Nel caso
concreto si evince dalla documentazione dell’incarto che RI 1 è al beneficio di
una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2001 e di una rendita
semplice per la figlia __________ (doc. AI 79-1).
Dal
contratto di tirocinio agli atti emerge che __________ ha concluso un contratto
di tirocinio, quale operatrice socioassistenziale, dal 1° settembre 2009 al 31
agosto 2012 (cfr. doc. Cassa 028).
Il 3
luglio 2012 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha
inviato all'assicurato uno scritto nel quale ha indicato che: “nel corso del
mese di agosto 2012 __________ terminerà la formazione e perciò il diritto alla
rendita per figli viene a cadere. L’importo mensile di CHF 794.00 sarà versato
per l’ultima volta il mese di agosto 2012” (doc. Cassa
Considerandi
018).
In data
25.
luglio 2012 __________ ha informato l’amministrazione che l’apprendistato di
operatrice socioassistenziale avrebbe preso fine il 31 agosto 2012 (doc. A3).
Il 23
ottobre 2012 la Cassa ha invitato il ricorrente a trasmettere i certificati
scolastici per continuare il versamento delle rendite completive per i figli __________
e __________ (doc. Cassa 011).
Con
scritto del 29 ottobre 2012 RI 1 ha comunicato alla Cassa che la figlia __________
si era iscritta all’assicurazione disoccupazione l’11 ottobre 2012 (doc. Cassa
009).
Resasi
conto di avere erroneamente erogato le prestazioni anche dopo il mese di agosto
2012.
l’amministrazione – il 30 novembre 2012 – ha emesso l’ordine di
restituzione per prestazioni indebitamente percepite dal 1° settembre 2012 al
30.
novembre 2012 per un importo di fr. 2'382.-- (3 x 794.--).
Questa
Corte non può che approvare la decisione dell’amministrazione di chiedere la
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite per il periodo indicato
essendo pacifico che la figlia del ricorrente, a partire dal 1° settembre 2012,
non aveva più diritto alla rendita completiva avendo terminato l’apprendistato
di operatrice socioassistenziale.
Il
ricorrente, da parte sua, come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI in sede
di risposta (cfr. doc. IV) non ha contestato di aver ricevuto la suddetta
rendita anche dopo la fine di agosto. Egli ha piuttosto lamentato di avere
ricevuto rassicurazioni sulla chiusura della pratica: “Verso l’inizio di
novembre ho avuto una telefonata con la signora __________, la quale mi ha
informato che la pratica era chiusa poiché avevano ricevuto tutte le
informazioni necessarie” e di avere, malgrado ciò, ricevuto comunque una
decisione di restituzione per prestazioni indebitamente percepite (cfr. doc. I).
2.5
L’assicurato
ha, in sostanza, sollevato la questione della buona
fede, da mettere in relazione con una richiesta di condono (doc. I).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del
23.
novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di
condono.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
3. Gli atti
vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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