Lexipedia

Decisione

32.2012.313

Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%

11 settembre 2013Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

4. Nel

caso di specie il 4 aprile 2012 l’insorgente è stato sottoposto ad una visita

peritale su richiesta dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno,

ad opera del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione FMH, medicina manuale (doc. Cassa malati 15).

Dopo

aver posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale

cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura

mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide

(tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra

C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010);

lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a

sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e

pelvico, lo specialista ha affermato:

“(…)

All’origine della

presente incapacità lavorativa in qualità di giardiniere indipendente,

certificata del 50% dal 6.12.2011 in poi (ma con ripercussioni sulla capacità

lavorativa già negli anni precedenti) vi è una sintomatologia dolorosa del

rachide, coinvolgendo sia il tratto cervicale che quello lombare con ad

intermittenza dolori anche periferiche, prevalentemente nel braccio destro (e

nella gamba sinistra). La sofferenza ha una caratteristica meccanica ed appare

dipendente in particolare dagli sforzi effettuati sul lavoro con difficoltà

dichiarate a lavorare con il busto flesso od in torsione, a lavorare

manualmente sopra l’altezza della testa ed a trasportare pesi. Sul piano

morfologico sono documentate alterazioni degenerative sia cervicali che

lombari, entrambe con una certa progressione nel corso del tempo

(documentazione a disposizione a partire dal 2003).

La sintomatologia

sembra rispondere solo parzialmente alle cure attuate con dolori secondo il

paziente persistenti anche in questi ultimi 2 mesi malgrado la fisioterapia e

farmacoterapia tutt’ora in corso.

L’esame clinico mostra

un 43.enne in condizioni generali buone, di costituzione atletica, che presenta

al rachide turbe statiche evidenti (raddrizzamento sub completo delle curvature

fisiologiche) associate a limitazioni funzionali, attualmente da lievi a

moderate sia al livello cervicale che al livello lombare e senza al momento

segni di una sofferenza periferica né di tipo muscolo-tendineo (spondilogena)

né neurocompressiva (radicolare).

Alla luce dei miei

riscontri ma soprattutto considerando l’anamnesi con disturbi pluriennali

all’origine di interruzioni ripetute del lavoro ed in presenza di una patologia

degenerativa evolutiva sul piano strutturale, ritengo il paziente solo

parzialmente idoneo a svolgere ulteriormente il suo lavoro di giardiniere

indipendente, attività che rischia di compromettere ulteriormente il suo stato

di salute in futuro.

Considerandi

stabilizzate le sue condizioni fisiche valuto la sua capacità funzionale

residua come segue:

-

sollevamento e/o trasporto di carichi (rispettando

l’ergonomia per il rachide):

. molto leggeri (fino

a 5 kg): normale

. medi (da 11 a 25 kg): lievemente ridotta

. pesanti (da 26 a 45 kg): esigua a nulla

. sopra il piano delle

spalle:

-

di 5 kg: lievemente ridotta

+ di 5 kg: molto

ridotta

-

manipolazione di oggetti ed attrezzi:

. leggeri/di

precisione: normale

. medi: lievemente

ridotta

. pesanti: ridotta a

molto ridotta

-

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

. a braccia elevate:

lievemente ridotta

. con rotazione del

tronco: lievemente ridotta

. seduta e piegata in

avanti: normale

. eretta e piegata in

avanti: ridotta

. inginocchiata:

normale

. con ginocchia in

flessione: normale

-

mantenere posizioni statiche:

. seduta: normale

. eretta: lievemente

ridotta

-

spostarsi/camminare:

. fino a 50m: normale

. oltre 50m: normale

. per lunghi tragitti:

normale

. su terreno

accidentato: normale

. salire/scendere

scale: normale

-

diversi:

. il paziente dovrebbe

evitare lavori richiedenti movimenti rotatori continui con la colonna cervicale

rispettivamente che necessitano di un controllo visivo sopra l’orizzontale

. dovrebbe evitare

strumenti vibranti

. non presenta

difficoltà nel mantenere l’equilibrio corporeo

Per la sua attività di

giardiniere indipendente valuto la capacità lavorativa non superiore al 60%

inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento. Tenuto conto

delle mie considerazioni sopra questa valutazione è da ritenere definitiva.

Per un’attività

lucrativa consone alle limitazioni stabilite il signor RI 1 risulta invece

abile in forma normale (presenza e rendimento) e questo a partire da subito.

Il caso sembra già

essere stato segnalato all’AI in vista di misure reintegrative che ritengo

indicate.

Il trattamento in

corso è quello comunemente proponibile per la presente patologia senza che con

ciò ci si potrà aspettare un miglioramento duraturo del quadro clinico nel

corso del tempo.” (doc. AI 15)

Il

1° giugno 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni

del dr. med. __________, accertando un’incapacità lavorativa, nell’attività di

giardiniere, del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre

2011.

al 3 aprile 2012 ed al 40% dal 4 aprile 2012 (doc. AI 25-2).

In

attività semplici e leggere il medico SMR ha certificato un’incapacità

lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre 2011

al 3 aprile 2012 e dello 0% dal 4 aprile 2012.

Il

16.

ottobre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,

ha affermato:

“Diagnosi

-

sindrome cervicobrachiale su turbe

statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del

17.02

). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico.

-

Sindrome lombospondilogena, probabilmente lomboradicolare

L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4, discopatie lombari

polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico lombosacrale con

ilio-sacralgia sinistra

-

emicrania parossistica orbitale destra

anamnestica

-

stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011

-

probabile sindrome del tunnel carpale destro

Il paziente nel corso

degli ultimi mesi ha lamentato sempre dolori a livello cervicale lombare, in

particolare durante l’attività lavorativa che è stata svolta nella misura del

50%. Il 4.4.2012 è stato visitato dal Dr. __________, FMH Reumatologia a __________

per la __________. Per la sua attività di giardiniere indipendente è stata

valutata una capacità lavorativa non superiore al 60% inteso come misto tra

riduzione della presenza e del rendimento. Questa valutazione è da ritenere

definitiva. Secondo il Dr. __________ sono indicate misure reintegrative da

parte dell’AI.

Ritengo indispensabile

che il paziente possa essere sottoposto ad una perizia medica da parte dei

medici consulenti dell’AI prima di prendere una decisione in questo senso.”

(doc. AI 37-1)

Il

23.

ottobre 2012 il dr. med. __________, FMH in neurologia, dopo aver visitato

il ricorrente ed aver effettuato un’elettromiografia, ha affermato:

“(…)

CONCLUSIONI: ulteriore

moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria, per

entrambi i nn. mediani nei canali carpali, sempre nettamente più importante a

destra.

Nessun segno di

anastomosi medio-ulnare, né di polineuropatia. Clinicamente nessuna sindrome

cervico-vertebrale, solo leggera limitazione funzionale, non segni di

sofferenza radicolare ai MS.

Chiedere il parere di

uno specialista della mano (il Paz. è fortemente infastidito sul lavoro, perde

la sensibilità della mano destra, con rischio di ferirsi).” (doc. AI 43-2)

Il

15.

novembre 2012 il dr. med. __________, dopo aver esaminato la documentazione

medica prodotta, ha affermato:

“PROCEDERE:

Come si evince dai

rapporti su’ citati, le informazioni pervenuteci dal Dr. med. __________ e del

Dr. med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già

stato valutato.

L’A. infatti è già

stato accuratamente valutato tramite perizia reumatologica da parte del Dr.

med. __________ nell’aprile 2012 che ha valutato anche la problematica già da

tempo presente della sindrome del tunnel carpale.” (doc. AI 44-1)

Il

10.

maggio 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha

affermato:

“(…)

Diagnosi

-

stato dopo intervento di decompressione del

canale carpale destro il 07.02.2013 per sindrome del tunnel carpale

-

sindrome cervicobrachiale su turbe

statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del

17.02

). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico

-

sindrome lombospondilogena, probabilmente

lomboradicolare L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4,

discopatie lombari polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico

lombosacrale con ilio-sacralgia sinistra

-

emicrania parossistica orbitale destra

anamnestica

-

stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011

Si tratta di un

paziente 43enne, di professione giardiniere, che da tempo presenta un

formicolio che interessa tutto l’arto superiore destro, come pure la mano

sinistra. La prova di Tinel è risultata positiva a destra e negativa a

sinistra. Il 23.10.2012 il paziente è stato visitato dal Dr. __________, il

quale ha riscontrato un ulteriore moderato peggioramento della conduzione

sensitivo-motoria per entrambi i nervi mediani nei canali carpali, rispetto

agli esami precedenti del 2010-2011, nettamente più importante a destra. Il dr.

__________, FMH Chirurgia della mano a __________, ha effettuato il 07.02.2013

una decompressione del canale carpale destro. Per questo motivo il paziente è

rimasto inabile al 100% dal 07.02.2013 al 06.03.2013 ed ha ripreso l’attività

lavorativa al 50% dal 07.03.2013 (come in precedenza). Il Dr. __________, FMH

Reumatologia, aveva visitato il paziente il 04.04.2012 ed aveva valutato una

capacità lavorativa non superiore al 60% per la sua attività di giardiniere

indipendente, inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento.

Questa valutazione è da ritenere definitiva. A mio avviso il paziente dovrebbe

poter beneficiare di una nuova visita reumatologica da parte del Dr. __________,

a distanza di un anno dalla precedente, per verificare l’attuale capacità

lavorativa effettiva del paziente.” (doc. VI/Bis)

5.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes

Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima

Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione del dr. med. __________, specialista FMH malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione.

Il

suo referto, datato 4 aprile 2012, è infatti da considerare dettagliato,

approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando che precede.

Il

perito, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale

remota, sociale ed attuale, lo stato reumatologico e lo stato neurologico

periferico, ha posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale

cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura

mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide

(tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra

C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010);

lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a

sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e

pelvico ed ha stabilito che per la sua attività di giardiniere indipendente la

capacità lavorativa non è superiore al 60%, mentre per un’attività lucrativa

consone alle limitazioni ivi elencate risulta abile in forma normale (presenza

e rendimento).

Lo specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

7.

Il

ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo a due attestati del

proprio curante, dr. med. __________, del 16 ottobre 2012 (doc. AI 37-1) e del

10.

maggio 2013 (doc. VI/Bis), nonché un referto del dr. med. __________, FMH

neurologia, del 23 ottobre 2012 (doc. AI 43-2). L’insorgente ha inoltre

trasmesso un certificato del 24 settembre 2012 del dr. med. __________ che ha

attestato un’inabilità al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012

(doc. AI 36-1).

La

documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto

stabilito dalla perizia del dr. med. __________.

In

primo luogo, il certificato del 16 ottobre 2012 del proprio curante (doc. AI

37-1) si esaurisce in sostanza nella richiesta di sottoporre il ricorrente ad

una perizia medica da parte dell’AI prima di prendere una decisione in merito.

Il dr. med. __________ non fornisce tuttavia elementi medici oggettivi che

possano mettere in dubbio il referto allestito dal dr. med. __________. La “probabile

sindrome del tunnel carpale destro”, era infatti già stata esaminata anche

dallo specialista in reumatologia (doc. Cassa malati 12-3:”compressione

cronica del nervo mediano nel canale del carpo a destra”). Per il resto la

diagnosi del curante si basa su due MRI del 17 febbraio 2010 e del 27 dicembre

2011, anch’esse già prese in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 15-9).

In

secondo luogo va evidenziato che il medesimo curante, attestando, il 24

settembre 2012, un’inabilità lavorativa del 50% dal 24 gennaio 2012 al 31

ottobre 2012 (doc. AI 36-1), ha confermato implicitamente che dalla perizia del

4.

aprile 2012 e perlomeno fino alla data di emissione del certificato (24

settembre 2012), lo stato di salute del ricorrente è rimasto stabile e non ha

subito alcun peggioramento.

Ciò

vale anche per il periodo successivo, perlomeno fino all’emissione della

decisione impugnata. Infatti, anche se il dr. med. __________ ha evidenziato,

il 23 ottobre 2012, che l’interessato ha subito un “ulteriore moderato

peggioramento della conduzione segmentale sensitivo motoria per entrambi i nn.

mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a destra” (doc.

AI 43-2) che ha poi portato all’intervento del 7 febbraio 2013 del dr. med. __________

(doc. VI/bis) ed all’incapacità lavorativa totale per circa un mese (doc.

VI/Bis), il medesimo curante, nel referto del 10 maggio 2013 (doc. VI/Bis), ha

comunque attestato che il ricorrente “ha ripreso l’attività lavorativa al

50% dal 07.03.2013 (come in precedenza”; sottolineatura del

redattore).

Ciò

a dimostrazione che l’asserito ulteriore moderato peggioramento nel canale

carpale non ha avuto alcuna influenza sulla capacità lavorativa, se non per il

mese successivo all’intervento chirurgico.

A

questo proposito va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.

1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Per

cui l’incapacità lavorativa al 100% successiva all’emissione della decisione

impugnata non può essere presa in considerazione nell’ambito della presente

procedura ma va semmai fatta valere con un’altra domanda.

Per

contro, la differente valutazione medica dell’incapacità lavorativa tra lo

specialista, dr. med. __________ ed il medico curante, dr. med. __________,

medico generalista, è spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi

assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. sentenza 9C_151/2011

del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Va

ancora abbondanzialmente evidenziato che il dr. med. __________, nei citati

referti, non ha messo in dubbio i periodi di incapacità lavorativa attestati

dal medico SMR, dr. med. __________, con effetto dal 22 novembre 2010 e dai

quali emerge un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile

2011.

e dal 6 dicembre 2011 al 3 aprile 2011 e del 40% dal 4 aprile 2012. Del

resto la circostanza che l’interessato è incapace al lavoro al 50% dal 6

dicembre 2011 è stato attestato dal medesimo curante in data 11 gennaio 2012

(doc. Cassa malati 14-2).

Per

cui, ritenuto che al momento dell’emissione della decisione impugnata

l’interessato non aveva ancora presentato un anno d’incapacità lavorativa media

del 40%, come richiesto dall’art. 28 LAI, egli in ogni caso non poteva

beneficiare di una rendita AI.

Alla

luce di quanto sopra esposto questo TCA evidenzia, da una parte, che l’ulteriore

“moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per

entrambi i nn. mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a

destra” (cfr. doc. AI 43-2) non ha avuto un’influenza sulla capacità

lavorativa del ricorrente (cfr. doc. VI/Bis), se non dopo l’intervento

chirurgico (che tuttavia non è determinante per la procedura in esame). Per cui

la perizia del dr. med. __________, al 23 novembre 2012, manteneva tutta la sua

validità. D’altra parte l’interessato, al 23 novembre 2012 non era stato

incapace al lavoro al 40% per un anno ininterrottamente ai sensi dell’art. 28

LAI e dunque non poteva comunque beneficiare di alcuna rendita.

Questa

conclusione è stata confermata anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 15

novembre 2012 (doc. AI 44-1).

A

questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del

resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata

alle sue condizioni di salute malgrado la patologia del canale carpale destro,

è utile ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato

in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti

superiori.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha

riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

" (…)

Aufgrund der

Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist

der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand

bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als

Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei

einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd

einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen

ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten

Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und

halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im

Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der

linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen

Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die

Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer

die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige

Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten

noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem

allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden

in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in

zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger

belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende

Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

" (…)

La tesi cantonale, in

quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In

effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già

ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente

sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si

misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della

residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono

sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale

del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di

intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni

invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto

"… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto

superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei

movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari

vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio

pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,

tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata,

consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello delle due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano

delle occupazioni, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare al 100%.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario effettuare ulteriori

accertamenti medici, ed in particolare allestire una perizia reumatologica.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

comunque ancora ribadito che l’insorgente, se ritiene che successivamente

all’emissione della decisione impugnata del 23 novembre 2012 vi sia stato un

peggioramento del suo stato di salute, può inoltrare un’ulteriore domanda.

8.

Per

il resto, con il ricorso l’insorgente, a giusta ragione, non contesta né il

rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1),

né la circostanza che, nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, occorre

prendere in considerazione l’ambito lavorativo dove l’assicurato sfrutta al

meglio la propria capacità di lavoro (cfr. la sentenza 32.2012.165 del 29

novembre 2012) e la conseguente applicazione del metodo ordinario del raffronto

dei redditi.

Al

fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata.

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Occorre

ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc.

32.2002

, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI

2002.

pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

9.

L’Alta

Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da

attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto

2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il

danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03,

consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per

stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe

percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per

altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il

normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo

dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e

STF 9C_13/2007.

A

livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007

e 32.2009.91 del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato,

posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il

Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi

applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato

possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato

negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati

fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non

rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver

rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che

“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed

oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di

professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della

sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964,

attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività

adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una

richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo

del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato

applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la

giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire

dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato

nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività

lavorativa dipendente.”

In

concreto l’interessato è nato nel 1969, per cui, da un punto di vista oggettivo

nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non

ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera

generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità

lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza

9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid.

4.3

). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere

incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al

domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con

numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza

9C_924/2011 del 3 luglio 2012).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito

che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato

la procedura ordinaria di raffronto dei redditi.

10.

Per

quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha correttamente quantificato il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2010 in fr. 48'539 (doc. AI 31-9).

11.

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2013, p. 94), esso ammonta a fr.

5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9

febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale giardiniere indipendente, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 48’539 (cfr.

consid. 10). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri

per un’attività equivalente (cioè fr. 55’976, cfr. Tabella TA1 p.to 02 “silvicoltura”,

livello di qualifica 4, fr. 4’411.-- X 12 mesi, riportato su 42.3 [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

7/8-2013, p. 94]).

In

concreto sono pertanto dati gli estremi per ridurre il salario statistico da

invalido dell’8,3% (13,3% - 5), conformemente alla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno

2009.

(cfr. anche sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, ha affermato:

“5.4 Contrariamente

al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità

giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del

diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si

estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa

(“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di

sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella

adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di

apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal

proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve

piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del

Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo

di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura

altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita

semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito

della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte

riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale, assai generosa, del 19% (9%

per attività leggere e 10% per altri svantaggi sociali).

In

concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del 20%

(cfr.9C_179/2013 del 26 agosto 2013), più favorevole per il ricorrente,

l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

Infatti,

raffrontando il reddito da valido di fr. 48’539 con quello da invalido di fr.

61'164, ridotto dapprima dell’8,3% (gap salariale) a fr. 56'088 e poi del 20% (riduzione

sociale) a fr. 44’870, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% che non da

diritto ad alcuna rendita.

12.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster