32.2012.313
Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%
11 settembre 2013Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.313
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.313
cs
Lugano
11 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1969, di professione giardiniere indipendente, l’11 aprile 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. AI 1-1).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, con decisione del 29 settembre 2010
(doc. AI 16-1), preavvisata dal progetto del 27 luglio 2010 (doc. AI 15-1),
l’UAI ha respinto la domanda poiché l’interessato ha ricominciato l’attività
lavorativa al 100% dal 1° giugno 2010 e non ha presentato un periodo
ininterrotto di almeno un anno con un’incapacità lavorativa del 40%.
C. Il
26 aprile 2012 RI 1 ha presentato una nuova domanda (doc. AI 17).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, con decisione del 23
novembre 2012 (doc. AI 45-1), preavvisata dal progetto di decisione del 4
ottobre 2012 (doc. AI 34-1), l’UAI ha respinto la domanda, non essendoci alcun
grado d’invalidità. L’amministrazione ha inoltre evidenziato che non è ancora trascorso
l’anno di attesa di cui all’art. 28 LAI.
D. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo il rinvio dell’incarto all’amministrazione per completare
l’istruttoria (doc. I). L’insorgente sostiene che il provvedimento si fonda su
conclusioni mediche incomplete, poiché non tiene conto del peggioramento dello
stato di salute intervenuto dopo l’allestimento della perizia del dr. med. __________
del mese di aprile 2012. Il ricorrente sostiene che sia il suo medico curante,
dr. med. __________, il 16 ottobre 2012, sia lo specialista FMH in neurologia,
dr. med. __________, hanno certificato uno stato valetudinario peggiorato
rispetto a quanto figura nel referto peritale.
E. Con
risposta del 4 gennaio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
F. Pendente
causa il ricorrente ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________
del 10 maggio 2013 (doc. VI). Chiamato a presentare osservazioni scritte in
merito, l’UAI è rimasto silente (doc. VII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza
del 14 luglio 2006 nella
causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad
art. 41, pag. 258).
4. Nel
caso di specie il 4 aprile 2012 l’insorgente è stato sottoposto ad una visita
peritale su richiesta dell’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno,
ad opera del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione FMH, medicina manuale (doc. Cassa malati 15).
Dopo
aver posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale
cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura
mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide
(tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra
C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010);
lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a
sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e
pelvico, lo specialista ha affermato:
“(…)
All’origine della
presente incapacità lavorativa in qualità di giardiniere indipendente,
certificata del 50% dal 6.12.2011 in poi (ma con ripercussioni sulla capacità
lavorativa già negli anni precedenti) vi è una sintomatologia dolorosa del
rachide, coinvolgendo sia il tratto cervicale che quello lombare con ad
intermittenza dolori anche periferiche, prevalentemente nel braccio destro (e
nella gamba sinistra). La sofferenza ha una caratteristica meccanica ed appare
dipendente in particolare dagli sforzi effettuati sul lavoro con difficoltà
dichiarate a lavorare con il busto flesso od in torsione, a lavorare
manualmente sopra l’altezza della testa ed a trasportare pesi. Sul piano
morfologico sono documentate alterazioni degenerative sia cervicali che
lombari, entrambe con una certa progressione nel corso del tempo
(documentazione a disposizione a partire dal 2003).
La sintomatologia
sembra rispondere solo parzialmente alle cure attuate con dolori secondo il
paziente persistenti anche in questi ultimi 2 mesi malgrado la fisioterapia e
farmacoterapia tutt’ora in corso.
L’esame clinico mostra
un 43.enne in condizioni generali buone, di costituzione atletica, che presenta
al rachide turbe statiche evidenti (raddrizzamento sub completo delle curvature
fisiologiche) associate a limitazioni funzionali, attualmente da lievi a
moderate sia al livello cervicale che al livello lombare e senza al momento
segni di una sofferenza periferica né di tipo muscolo-tendineo (spondilogena)
né neurocompressiva (radicolare).
Alla luce dei miei
riscontri ma soprattutto considerando l’anamnesi con disturbi pluriennali
all’origine di interruzioni ripetute del lavoro ed in presenza di una patologia
degenerativa evolutiva sul piano strutturale, ritengo il paziente solo
parzialmente idoneo a svolgere ulteriormente il suo lavoro di giardiniere
indipendente, attività che rischia di compromettere ulteriormente il suo stato
di salute in futuro.
Considerandi
stabilizzate le sue condizioni fisiche valuto la sua capacità funzionale
residua come segue:
-
sollevamento e/o trasporto di carichi (rispettando
l’ergonomia per il rachide):
. molto leggeri (fino
a 5 kg): normale
. medi (da 11 a 25 kg): lievemente ridotta
. pesanti (da 26 a 45 kg): esigua a nulla
. sopra il piano delle
spalle:
-
di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: molto
ridotta
-
manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di
precisione: normale
. medi: lievemente
ridotta
. pesanti: ridotta a
molto ridotta
-
posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
. a braccia elevate:
lievemente ridotta
. con rotazione del
tronco: lievemente ridotta
. seduta e piegata in
avanti: normale
. eretta e piegata in
avanti: ridotta
. inginocchiata:
normale
. con ginocchia in
flessione: normale
-
mantenere posizioni statiche:
. seduta: normale
. eretta: lievemente
ridotta
-
spostarsi/camminare:
. fino a 50m: normale
. oltre 50m: normale
. per lunghi tragitti:
normale
. su terreno
accidentato: normale
. salire/scendere
scale: normale
-
diversi:
. il paziente dovrebbe
evitare lavori richiedenti movimenti rotatori continui con la colonna cervicale
rispettivamente che necessitano di un controllo visivo sopra l’orizzontale
. dovrebbe evitare
strumenti vibranti
. non presenta
difficoltà nel mantenere l’equilibrio corporeo
Per la sua attività di
giardiniere indipendente valuto la capacità lavorativa non superiore al 60%
inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento. Tenuto conto
delle mie considerazioni sopra questa valutazione è da ritenere definitiva.
Per un’attività
lucrativa consone alle limitazioni stabilite il signor RI 1 risulta invece
abile in forma normale (presenza e rendimento) e questo a partire da subito.
Il caso sembra già
essere stato segnalato all’AI in vista di misure reintegrative che ritengo
indicate.
Il trattamento in
corso è quello comunemente proponibile per la presente patologia senza che con
ciò ci si potrà aspettare un miglioramento duraturo del quadro clinico nel
corso del tempo.” (doc. AI 15)
Il
1° giugno 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni
del dr. med. __________, accertando un’incapacità lavorativa, nell’attività di
giardiniere, del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre
2011.
al 3 aprile 2012 ed al 40% dal 4 aprile 2012 (doc. AI 25-2).
In
attività semplici e leggere il medico SMR ha certificato un’incapacità
lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile 2011 e dal 6 dicembre 2011
al 3 aprile 2012 e dello 0% dal 4 aprile 2012.
Il
16.
ottobre 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale,
ha affermato:
“Diagnosi
-
sindrome cervicobrachiale su turbe
statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del
17.02
). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico.
-
Sindrome lombospondilogena, probabilmente lomboradicolare
L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4, discopatie lombari
polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico lombosacrale con
ilio-sacralgia sinistra
-
emicrania parossistica orbitale destra
anamnestica
-
stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011
-
probabile sindrome del tunnel carpale destro
Il paziente nel corso
degli ultimi mesi ha lamentato sempre dolori a livello cervicale lombare, in
particolare durante l’attività lavorativa che è stata svolta nella misura del
50%. Il 4.4.2012 è stato visitato dal Dr. __________, FMH Reumatologia a __________
per la __________. Per la sua attività di giardiniere indipendente è stata
valutata una capacità lavorativa non superiore al 60% inteso come misto tra
riduzione della presenza e del rendimento. Questa valutazione è da ritenere
definitiva. Secondo il Dr. __________ sono indicate misure reintegrative da
parte dell’AI.
Ritengo indispensabile
che il paziente possa essere sottoposto ad una perizia medica da parte dei
medici consulenti dell’AI prima di prendere una decisione in questo senso.”
(doc. AI 37-1)
Il
23.
ottobre 2012 il dr. med. __________, FMH in neurologia, dopo aver visitato
il ricorrente ed aver effettuato un’elettromiografia, ha affermato:
“(…)
CONCLUSIONI: ulteriore
moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria, per
entrambi i nn. mediani nei canali carpali, sempre nettamente più importante a
destra.
Nessun segno di
anastomosi medio-ulnare, né di polineuropatia. Clinicamente nessuna sindrome
cervico-vertebrale, solo leggera limitazione funzionale, non segni di
sofferenza radicolare ai MS.
Chiedere il parere di
uno specialista della mano (il Paz. è fortemente infastidito sul lavoro, perde
la sensibilità della mano destra, con rischio di ferirsi).” (doc. AI 43-2)
Il
15.
novembre 2012 il dr. med. __________, dopo aver esaminato la documentazione
medica prodotta, ha affermato:
“PROCEDERE:
Come si evince dai
rapporti su’ citati, le informazioni pervenuteci dal Dr. med. __________ e del
Dr. med. __________ non apportano alcun nuovo elemento medico che non sia già
stato valutato.
L’A. infatti è già
stato accuratamente valutato tramite perizia reumatologica da parte del Dr.
med. __________ nell’aprile 2012 che ha valutato anche la problematica già da
tempo presente della sindrome del tunnel carpale.” (doc. AI 44-1)
Il
10.
maggio 2013 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha
affermato:
“(…)
Diagnosi
-
stato dopo intervento di decompressione del
canale carpale destro il 07.02.2013 per sindrome del tunnel carpale
-
sindrome cervicobrachiale su turbe
statico-degenerative del rachide su ernia discale C3-C4, C4-C5 e C5-C6 (MRI del
17.02
). Dysbalance muscolare cinto-scapolo-omerale e pelvico
-
sindrome lombospondilogena, probabilmente
lomboradicolare L3 sinistra di tipo irritativo su protrusione discale L3-L4,
discopatie lombari polidistrettuali (MRI del 27.12.2011) sovraccarico
lombosacrale con ilio-sacralgia sinistra
-
emicrania parossistica orbitale destra
anamnestica
-
stato dopo colpo di frusta il 20.08.2011
Si tratta di un
paziente 43enne, di professione giardiniere, che da tempo presenta un
formicolio che interessa tutto l’arto superiore destro, come pure la mano
sinistra. La prova di Tinel è risultata positiva a destra e negativa a
sinistra. Il 23.10.2012 il paziente è stato visitato dal Dr. __________, il
quale ha riscontrato un ulteriore moderato peggioramento della conduzione
sensitivo-motoria per entrambi i nervi mediani nei canali carpali, rispetto
agli esami precedenti del 2010-2011, nettamente più importante a destra. Il dr.
__________, FMH Chirurgia della mano a __________, ha effettuato il 07.02.2013
una decompressione del canale carpale destro. Per questo motivo il paziente è
rimasto inabile al 100% dal 07.02.2013 al 06.03.2013 ed ha ripreso l’attività
lavorativa al 50% dal 07.03.2013 (come in precedenza). Il Dr. __________, FMH
Reumatologia, aveva visitato il paziente il 04.04.2012 ed aveva valutato una
capacità lavorativa non superiore al 60% per la sua attività di giardiniere
indipendente, inteso come misto tra riduzione della presenza e del rendimento.
Questa valutazione è da ritenere definitiva. A mio avviso il paziente dovrebbe
poter beneficiare di una nuova visita reumatologica da parte del Dr. __________,
a distanza di un anno dalla precedente, per verificare l’attuale capacità
lavorativa effettiva del paziente.” (doc. VI/Bis)
5.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137
V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes
Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima
Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
6.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione del dr. med. __________, specialista FMH malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione.
Il
suo referto, datato 4 aprile 2012, è infatti da considerare dettagliato,
approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando che precede.
Il
perito, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale
remota, sociale ed attuale, lo stato reumatologico e lo stato neurologico
periferico, ha posto la diagnosi di sindrome cervicovertebrale e lombovertebrale
cronica/recidivante con anamnesticamente irritazioni periferiche di natura
mista spondilogena/radicolare in/con turbe statiche del rachide
(tendenzialmente piatto), alterazioni degenerative: cervicale: discopatie tra
C3 e C6 con in C5/6 ernia intraforaminale a destra (RM del 17.02.2010);
lombare: discopatie tra L3 ed S1, in L3/4 con ernia discale intraforaminale a
sinistra (RM del 27.12.2011), con disequilibrio muscolare nel cinto scapolare e
pelvico ed ha stabilito che per la sua attività di giardiniere indipendente la
capacità lavorativa non è superiore al 60%, mentre per un’attività lucrativa
consone alle limitazioni ivi elencate risulta abile in forma normale (presenza
e rendimento).
Lo specialista si è espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
7.
Il
ricorrente contesta la valutazione medica facendo capo a due attestati del
proprio curante, dr. med. __________, del 16 ottobre 2012 (doc. AI 37-1) e del
10.
maggio 2013 (doc. VI/Bis), nonché un referto del dr. med. __________, FMH
neurologia, del 23 ottobre 2012 (doc. AI 43-2). L’insorgente ha inoltre
trasmesso un certificato del 24 settembre 2012 del dr. med. __________ che ha
attestato un’inabilità al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012
(doc. AI 36-1).
La
documentazione prodotta dall’insorgente non è atta a sovvertire quanto
stabilito dalla perizia del dr. med. __________.
In
primo luogo, il certificato del 16 ottobre 2012 del proprio curante (doc. AI
37-1) si esaurisce in sostanza nella richiesta di sottoporre il ricorrente ad
una perizia medica da parte dell’AI prima di prendere una decisione in merito.
Il dr. med. __________ non fornisce tuttavia elementi medici oggettivi che
possano mettere in dubbio il referto allestito dal dr. med. __________. La “probabile
sindrome del tunnel carpale destro”, era infatti già stata esaminata anche
dallo specialista in reumatologia (doc. Cassa malati 12-3:”compressione
cronica del nervo mediano nel canale del carpo a destra”). Per il resto la
diagnosi del curante si basa su due MRI del 17 febbraio 2010 e del 27 dicembre
2011, anch’esse già prese in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 15-9).
In
secondo luogo va evidenziato che il medesimo curante, attestando, il 24
settembre 2012, un’inabilità lavorativa del 50% dal 24 gennaio 2012 al 31
ottobre 2012 (doc. AI 36-1), ha confermato implicitamente che dalla perizia del
4.
aprile 2012 e perlomeno fino alla data di emissione del certificato (24
settembre 2012), lo stato di salute del ricorrente è rimasto stabile e non ha
subito alcun peggioramento.
Ciò
vale anche per il periodo successivo, perlomeno fino all’emissione della
decisione impugnata. Infatti, anche se il dr. med. __________ ha evidenziato,
il 23 ottobre 2012, che l’interessato ha subito un “ulteriore moderato
peggioramento della conduzione segmentale sensitivo motoria per entrambi i nn.
mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a destra” (doc.
AI 43-2) che ha poi portato all’intervento del 7 febbraio 2013 del dr. med. __________
(doc. VI/bis) ed all’incapacità lavorativa totale per circa un mese (doc.
VI/Bis), il medesimo curante, nel referto del 10 maggio 2013 (doc. VI/Bis), ha
comunque attestato che il ricorrente “ha ripreso l’attività lavorativa al
50% dal 07.03.2013 (come in precedenza”; sottolineatura del
redattore).
Ciò
a dimostrazione che l’asserito ulteriore moderato peggioramento nel canale
carpale non ha avuto alcuna influenza sulla capacità lavorativa, se non per il
mese successivo all’intervento chirurgico.
A
questo proposito va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente
possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid.
1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Per
cui l’incapacità lavorativa al 100% successiva all’emissione della decisione
impugnata non può essere presa in considerazione nell’ambito della presente
procedura ma va semmai fatta valere con un’altra domanda.
Per
contro, la differente valutazione medica dell’incapacità lavorativa tra lo
specialista, dr. med. __________ ed il medico curante, dr. med. __________,
medico generalista, è spiegabile, anche, con la diversità degli incarichi
assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. sentenza 9C_151/2011
del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Va
ancora abbondanzialmente evidenziato che il dr. med. __________, nei citati
referti, non ha messo in dubbio i periodi di incapacità lavorativa attestati
dal medico SMR, dr. med. __________, con effetto dal 22 novembre 2010 e dai
quali emerge un’incapacità lavorativa del 50% dal 22 novembre 2010 al 30 aprile
2011.
e dal 6 dicembre 2011 al 3 aprile 2011 e del 40% dal 4 aprile 2012. Del
resto la circostanza che l’interessato è incapace al lavoro al 50% dal 6
dicembre 2011 è stato attestato dal medesimo curante in data 11 gennaio 2012
(doc. Cassa malati 14-2).
Per
cui, ritenuto che al momento dell’emissione della decisione impugnata
l’interessato non aveva ancora presentato un anno d’incapacità lavorativa media
del 40%, come richiesto dall’art. 28 LAI, egli in ogni caso non poteva
beneficiare di una rendita AI.
Alla
luce di quanto sopra esposto questo TCA evidenzia, da una parte, che l’ulteriore
“moderato peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per
entrambi i nn. mediani nei canali carpali sempre nettamente più importante a
destra” (cfr. doc. AI 43-2) non ha avuto un’influenza sulla capacità
lavorativa del ricorrente (cfr. doc. VI/Bis), se non dopo l’intervento
chirurgico (che tuttavia non è determinante per la procedura in esame). Per cui
la perizia del dr. med. __________, al 23 novembre 2012, manteneva tutta la sua
validità. D’altra parte l’interessato, al 23 novembre 2012 non era stato
incapace al lavoro al 40% per un anno ininterrottamente ai sensi dell’art. 28
LAI e dunque non poteva comunque beneficiare di alcuna rendita.
Questa
conclusione è stata confermata anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 15
novembre 2012 (doc. AI 44-1).
A
questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del
resto, circa la possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata
alle sue condizioni di salute malgrado la patologia del canale carpale destro,
è utile ricordare quanto il TF (fino al 31 dicembre 2006 TFA) e il TCA hanno giudicato
in fattispecie riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti
superiori.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha
riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
" (…)
Aufgrund der
Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist
der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand
bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als
Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei
einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd
einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen
ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten
Verweisungstä-tigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und
halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im
Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der
linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen
Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die
Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer
die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige
Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten
noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem
allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden
in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in
zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger
belastenden Bedienungs- und Überwachungs-funktionen eine stetig wachsende
Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (sottolineature del redattore)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professio-nalmente, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…)
La tesi cantonale, in
quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In
effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già
ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte
ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore
industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente
sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si
misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della
residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono
sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di
intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni
invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto
"… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto
superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei
movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari
vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio
pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,
tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata,
consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello delle due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto quindi alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare al 100%.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non è necessario effettuare ulteriori
accertamenti medici, ed in particolare allestire una perizia reumatologica.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va
comunque ancora ribadito che l’insorgente, se ritiene che successivamente
all’emissione della decisione impugnata del 23 novembre 2012 vi sia stato un
peggioramento del suo stato di salute, può inoltrare un’ulteriore domanda.
8.
Per
il resto, con il ricorso l’insorgente, a giusta ragione, non contesta né il
rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 31-1),
né la circostanza che, nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno, occorre
prendere in considerazione l’ambito lavorativo dove l’assicurato sfrutta al
meglio la propria capacità di lavoro (cfr. la sentenza 32.2012.165 del 29
novembre 2012) e la conseguente applicazione del metodo ordinario del raffronto
dei redditi.
Al
fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata.
In
ogni modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre
ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc.
32.2002
, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI
2002.
pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
9.
L’Alta
Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da
attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto
2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03,
consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per
stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe
percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per
altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il
normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo
dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e
STF 9C_13/2007.
A
livello cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007
e 32.2009.91 del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato,
posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il
Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi
applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato
possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato
negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati
fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non
rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver
rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che
“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed
oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di
professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione
l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione
dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo
dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della
sentenza). Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964,
attivo quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività
adatte al suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una
richiesta di prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo
del metodo straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato
applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la
giurisprudenza federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire
dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato
nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività
lavorativa dipendente.”
In
concreto l’interessato è nato nel 1969, per cui, da un punto di vista oggettivo
nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non
ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera
generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità
lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza
9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid.
4.3
). Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere
incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al
domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con
numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,
pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza
9C_924/2011 del 3 luglio 2012).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito
che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato
la procedura ordinaria di raffronto dei redditi.
10.
Per
quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha correttamente quantificato il
reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire nel 2010 in fr. 48'539 (doc. AI 31-9).
11.
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2013, p. 94), esso ammonta a fr.
5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9
febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale giardiniere indipendente, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 48’539 (cfr.
consid. 10). Tale reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri
per un’attività equivalente (cioè fr. 55’976, cfr. Tabella TA1 p.to 02 “silvicoltura”,
livello di qualifica 4, fr. 4’411.-- X 12 mesi, riportato su 42.3 [cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,
7/8-2013, p. 94]).
In
concreto sono pertanto dati gli estremi per ridurre il salario statistico da
invalido dell’8,3% (13,3% - 5), conformemente alla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno
2009.
(cfr. anche sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, ha affermato:
“5.4 Contrariamente
al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità
giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del
diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si
estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa
(“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di
sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella
adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di
apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal
proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve
piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio
apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.
81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del
Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo
di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura
altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento
poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di
prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente
a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita
semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito
della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte
riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel
caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale, assai generosa, del 19% (9%
per attività leggere e 10% per altri svantaggi sociali).
In
concreto, anche volendo prendere in considerazione una diminuzione globale del 20%
(cfr.9C_179/2013 del 26 agosto 2013), più favorevole per il ricorrente,
l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Infatti,
raffrontando il reddito da valido di fr. 48’539 con quello da invalido di fr.
61'164, ridotto dapprima dell’8,3% (gap salariale) a fr. 56'088 e poi del 20% (riduzione
sociale) a fr. 44’870, si ottiene un grado d’invalidità dell’8% che non da
diritto ad alcuna rendita.
12.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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