32.2012.314
Tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno,è a ragione che UAI ha ritenuto ragionevolmente esigibile che l'interessato sfrutti la sua CL residua in un'attività dipendente,nella quale subisce un min
28 novembre 2013Italiano57 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.314
Data decisione, Autorità:
28.11.2013, TCA
Titolo:
Tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno,è a ragione che UAI ha ritenuto ragionevolmente esigibile che l'interessato sfrutti la sua CL residua in un'attività dipendente,nella quale subisce un minor discapito economico
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 18 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.314
cr
Lugano
28 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 15 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, di professione revisore di cisterne, ma poi, dopo una riformazione
professionale accordata dall’Ufficio AI, attivo quale tecnico di riscaldamento
e controllore della combustione, in data 12 settembre 2002, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 30 dicembre 2003, confermata con
decisione su opposizione del 10 settembre 2004, l’UAI ha rifiutato il diritto
ad una rendita, ritenendo che il danno alla salute dell’assicurato fosse dovuto
alle sole conseguenze infortunistiche, per le quali l’assicuratore infortuni
aveva considerato l’interessato ancora pienamente abile al lavoro a partire dal
mese di maggio del 2002.
Con
sentenza 32.2004.82 del 21 aprile 2005 (doc. 98/1-20), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire
ulteriori accertamenti di natura medica.
Questo
Tribunale ha infatti rilevato che l’UAI, rifacendosi alla decisione
dell’assicuratore infortuni, aveva tenuto conto delle sole patologie
infortunistiche, ignorando per contro altre patologie extra-infortunistiche (in
particolare delle protrusioni discali a livello L3/L4 e L4/L5 evidenziate nella
valutazione del 25 luglio 2002 del Prof. __________ e confermate dal PD dr. __________
nel successivo rapporto del 25 novembre 2004), che, a mente degli specialisti
interpellati dall’assicurato, limitavano la sua capacità lavorativa nella
misura del 50%.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del
TCA, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________, con
decisione del 24 aprile 2006 (doc. 109/1-3), poi confermata con decisione su
opposizione del 12 febbraio 2008 (doc. A1), l’Ufficio AI ha nuovamente respinto
la richiesta di prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore al 40%.
Con
sentenza 32.2008.47 del 4 febbraio 2009 (doc. 139/1-27), il TCA ha annullato la
decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di mettere in
atto una perizia reumatologica a livello universitario, atta a chiarire sia
l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità
lavorativa dell’assicurato.
Il TCA ha
inoltre imposto all’amministrazione di analizzare in dettaglio in cosa consiste
concretamente l'attività dell'assicurato, così da valutare se essa sia
compatibile con il suo danno alla salute o, in caso contrario, se esistano
altre attività esigibili, rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali
egli possa sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.
1.3. Dopo avere
esperito, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia
pluridisciplinare a cura dell’__________ di __________ (doc. 153), con progetto
di decisione del 27 aprile 2012 (doc. 176/1-3), poi confermato con decisione
del 15 novembre 2012 (doc. A), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato sia il
diritto ad una rendita di invalidità, ritenuto un grado AI del 29%, sia il
diritto a provvedimenti professionali, precisando che sulla base della
valutazione del consulente IP “attualmente non vi sono i presupposti per una
formazione su misura, per contro lo scrivente Ufficio rimanere a disposizione
per attivare provvedimenti professionali qualora lei identificasse una
formazione su misura che rispecchi i suoi limiti funzionali”.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo
un periodo sufficiente per poter presentare tutti i documenti necessari al fine
di confutare la decisione dell’amministrazione (doc. I).
A seguito
del decreto del 18 dicembre 2012 con il quale questo Tribunale gli ha concesso
un termine per completare il ricorso, con scritto del 7 gennaio 2013 il
ricorrente ha postulato “che al sottoscritto vengano riconosciute le
argomentazioni che invalidano il calcolo presentato dalla AI inerente al mio
grado di invalidità e che lo stesso venga ricalcolato con effetto retroattivo
al 10 settembre 2002”; che “mi vengano riconosciute le mancate prestazioni dal
2002 al 2012 dovute alla erronea valutazione del mio stato di salute da parte
della AI” e, infine, che “si riconoscono e vengono confermati i diritti a
provvedimenti di reinserimento professionale”.
L’assicurato
- dopo avere ripercorso gli avvenimenti che si sono succeduti a partire
dall’infortunio da lui subito nel 1986 e le vicende che hanno portato alle due
decisioni dell’amministrazione del 10 settembre 2004 e del 12 febbraio 2008,
ambedue annullate dal TCA con le sentenze di rinvio del 21 aprile 2005,
rispettivamente del 4 febbraio 2009 - ha sottolineato come la perizia
pluridisciplinare dell’__________ ha confermato totalmente quanto da lui sempre
sostenuto, da dieci anni a questa parte, a proposito dell’impossibilità di
sollevare pesi superiori a 10 kg, sconfessando in tal modo quanto in più
occasioni ritenuto dall’Ufficio AI.
Il
ricorrente ha evidenziato come dalla perizia citata emerga chiaramente
l’esistenza di una sua incapacità lavorativa del 60%, motivo per il quale egli
ha chiesto che venga ricalcolato il suo grado di invalidità.
Egli ha,
infatti, contestato il calcolo del grado di invalidità figurante nella
decisione impugnata, osservando che “questa calcolazione è erronea, in quanto
come già spiegato ho potuto lavorare durante gli anni 2002-2012 e ancor più dal
2005 al 2012, solo grazie al fatto che venivo aiutato nello svolgimento del mio
lavoro da una persona da me remunerata, persona senza la quale non sarebbe
stato possibile conseguire i redditi presi come base di calcolo dall’AI.
Infine,
il ricorrente ha messo in evidenza l’importanza di trovare una nuova occupazione
lavorativa - come da lui stesso dichiarato sia ai medici dell’__________, sia
al consulente IP incaricato di trattare il suo caso - contestando la mancata
attuazione da parte dell’Ufficio AI di misure di reinserimento professionale, ciò
che lo costringe “a procedere ancora autonomamente nella direzione di trovare
una diversa attività lavorativa da quella attuale” (doc. III).
1.5. In data 14
gennaio 2013, il ricorrente ha aggiunto che “la mia richiesta a questo
Tribunale, come citato nel mio ricorso, è di decidere che vengano riconosciuti
e confermati diritti a provvedimenti professionali efficaci”, visto che
l’amministrazione nella decisione impugnata si è limitata a rinviare “altre
decisioni in riferimento a misure di reinserimento ad un non ben definito
futuro” (doc. VI).
1.6. L’UAI, in
risposta - dopo avere evidenziato che alla valutazione peritale dell’__________,
rimasta peraltro incontestata, va accordata piena forza probatoria; avere
ribadito la correttezza della valutazione economica, effettuata, in virtù
dell’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno, su basi statistiche, nello
svolgimento di altre attività adeguate, semplici e ripetitive quale dipendente,
nelle quali presenta un minor discapito economico; avere nuovamente indicato
che l’amministrazione resta a disposizione per una formazione su misura e avere
rilevato di avere proposto e di essersi vista rifiutare l’aiuto al collocamento
- ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII + 1).
1.7. Con scritto
del 26 febbraio 2013, il ricorrente ha ribadito che la valutazione peritale
dell’__________ stabilisce chiaramente l’esistenza di una inabilità lavorativa
del 60% nella sua attività, dimostrando l’erroneità di quanto ripetutamente
sostenuto dall’Ufficio AI nel corso degli ultimi dieci anni, sulla base di
perizie mediche non corrette.
A seguito
dell’errato operato dell’amministrazione, colpevole a suo modo di vedere di non
essere intervenuta subito tramite l’applicazione di provvedimenti
professionali, l’interessato ha chiesto il rimborso di fr. 16'245.40, da lui
pagati, sull’arco di otto anni, al fine di potere avvalersi, nello svolgimento
della sua attività - troppo pesante alla luce dei suoi limiti funzionali
accertati dalla perizia __________ - dell’aiuto di una terza persona.
L’assicurato
ha concluso il suo scritto chiedendo che il TCA si esprima riguardo al suo
grado di invalidità professionale dal 2003 fino a fine 2010 e che “mi sia corrisposto
il risarcimento dovuto per avere l’AI sbagliato tutte le valutazioni mediche
riferite al mio caso e non avere a tempo debito preso i necessari e corretti
provvedimenti nei miei confronti” (doc. XII + B).
1.8. Con
osservazioni del 12 marzo 2013, l’Ufficio AI, dopo avere riconfermato
integralmente quanto esposto in sede di risposta di causa, ha ribadito che
l’assicurato ha la facoltà di chiedere l’aiuto al collocamento, oltre alla
possibilità di richiedere una riformazione professionale ad hoc.
L’amministrazione
ha poi rilevato che “per quanto riguarda le pretese dell’assicurato circa la
rifusione di CHF 16'245.40 a titolo di salari versati ad un aiutante per lo
svolgimento della sua attività abituale ed il risarcimento morale, lo scrivente
Ufficio AI chiede che codesto Lodevole Tribunale dichiari tali richieste
inammissibili in quanto – oltre ad essere manifestamente infondate – esulano
dalla presente disputa di natura prettamente amministrativa” (doc. XIV).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc.
XV), per conoscenza.
1.9. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il ricorrente, chiedendogli di precisare, in
relazione a quanto indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, se nel
frattempo egli abbia concretizzato il progetto per iniziare l’attuazione della
specializzazione di controllo delle polveri fini e se abbia individuato e
proposto all’amministrazione altre possibilità concrete relative ad altre
misure professionali (doc. XVI).
L’assicurato
ha risposto con scritto del 31 ottobre 2013, immediatamente trasmesso all’UAI
per osservazioni (doc. XX).
1.10. Con
osservazioni del 22 novembre 2013, l’amministrazione - dopo avere rilevato che,
come indicato dall’assicurato stesso, la possibilità di un inserimento
nell’insegnamento non sia più di attualità - si è nuovamente dichiarata
disponibile a valutare l’opportunità di coprire i costi relativi ad una
formazione su misura del ricorrente in qualità di controllore di polveri fini o
in un’altra attività rispecchiante i suoi limiti funzionali, “una volta giunte
da RI 1 informazioni concrete (p.es. inizio, durata e costi della formazione,
elementi circa la remunerazione, mansionario, ecc.)”.
L’UAI ha
inoltre nuovamente rilevato che “su richiesta scritta da parte di RI 1
l’amministrazione attiverà l’aiuto al collocamento” (doc. XXI).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc.
XXII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del
26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige una riformazione
professionale grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente
conservata o migliorata."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Tra i
provvedimenti d’integrazione professionale regolati dagli art. 15 e seg. LAI,
l’art. 18 cpv. 1 LAI prevede che:
"
Gli assicurati che presentano un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) e sono idonei all'integrazione hanno diritto a:
a. un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato:
b. una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di
lavoro.”
Su questo
argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 595-598.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (STFA del 24 maggio 2006, I 782/03; DTF 128 V 29;
Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b;
RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97
V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales
en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del
danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali
non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid.
1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel
fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base
del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto,
si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano
le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite I 543/03 del 27 agosto 2004 e
Fatti
I 540/02
del 12 maggio 2004).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.4.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA,
per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.7. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
Va ancora
rilevato che l’Alta Corte, nella sentenza 8C_771/2011 del 15 novembre 2012, ha ritenuto esigibile per un assicurato indipendente, inabile al lavoro al 50% nella sua precedente
attività di fondatore di un salone e di una scuola di parrucchiere, ma abile al
lavoro al 100% in attività adatte, esigere un cambiamento di attività. Il
Tribunale federale ha infatti considerato non irrealistico ritenere che
esistano, tra le varie attività prese in considerazione dall’amministrazione,
delle attività, adatte allo stato di salute dell’interessato, che egli può ancora
svolgere sul mercato del lavoro equilibrato. Inoltre, l’Alta Corte ha
evidenziato che l’età dell’interessato (51 anni al momento in cui si è posta la
questione del cambiamento di attività), è ben lungi dall’età a partire dalla
quale il TF considera generalmente che non vi siano più possibilità realistiche
di sfruttare la capacità lavorativa residua su un mercato del lavoro
equilibrato. Alla luce di queste considerazioni, la nostra Massima Istanza ha
quindi confermato il grado di invalidità del 4% calcolato dall’amministrazione,
insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra
mandato di cura e mandato peritale (cfr.,
tra le tante, STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012;9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2;9C_781/2011 del 14 maggio 2012;9C_151/2011 del 27 gennaio
2012 consid. 5.1 con riferimenti).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza
di rinvio 32.2008.47 del 4 febbraio 2009, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il compito di
esperire una perizia pluridisciplinare ai medici dell’__________ di __________,
i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 21 giugno 2010, i medici dell’__________, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Chronisches
lumbovertebrales Schmerzsyndrom mit derzeit nicht-radikulärer Schmerzausstrahlung
in beide Beine: residuell diskrete sensomotorische Wurzelausfallsymptomatik L5
und S1 links und dorsale Beinmuskelverkürzungen beidseits; mehrsegmentale
degenerative Bandscheibenveränderungen L3 bis S1, mässige Bandscheibenprotusion
L3/L4 median, deutliche paramedian linksseitig protrudierende Hernie L4/L5 mit
morphologischer Wurzeltangierung L5 links, diagnostiziert 2006 (MRI vom
10.07.2006); Status nach Laminectomie L5/S1 links mit Recessuserweiterung und
Wurzeldekompression S1 links am 30.01.1989; Rezidivhernierung mit
Wurzeltangierung S1 links 1995 (CT vom 14.12.1995 und MRI vom 18.04.1996);
Status nach Wirbelsäulenkontusion nach Sturz aus 2 Metern Höhe 1986” (doc. 153-19).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “Akzentuierter Persönnlichkeitszug vom anankastischen Typ
ICD10-Z73.1; Beginnende Fingergelenkosteoarthrosen, asymptomatisch;
Intermittierend symptomatische Tenovaginitis stenosans von Mittel- und
Ringfinger links anamnestisch; Diskrete CK-Erhöhung nicht zuzuordnender
Ursache; Rhinitis allergica (Pollen und Tierhaare); Status nach Nasenoperation
(Polypenentfernung?) vor Jahren” (doc. 120-17).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici dell’__________ hanno
ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nell’attività originariamente
esercitata di revisore di cisterne, mentre lo hanno considerato inabile al
lavoro nella misura del 50% a partire dal mese di giugno 2002 e inabile al
lavoro nella misura del 60% a partire dal mese di dicembre 2006 nell’attività
Considerandi
da ultimo esercitata di tecnico di riscaldamento e controllore della
combustione (doc. 153-23).
Gli
specialisti hanno, per contro, ritenuto che l’assicurato vada considerato abile
al lavoro nella misura del 90% in attività leggere adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali, così descritti:
"
Aus rheumatologischer Sicht besteht in einer
optimal angepassten Tätigkeit keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit.
Zumutbare Verweistätigkeiten sind körperlich leicht, nicht rückenbelastend,
ohne repetitives Stossen, Ziehen oder Heben von Lasten mehr als 7-10 kg, nicht vorwiegend über Kopf oder gebückt mit der Möglichkeit zum selbständigen Wechsel der
Körperposition und ohne Vibrationsexposition. Der neurologische Referent stellt
diesbezüglich fest, dass in einer angepassten Tätigkeit von einer
Arbeitsfähigkeit von zumindest 90% auszugehen ist und definiert eine
entsprechende Tätigkeit als Arbeit ohne Belastung der Körperachse mit frei
wählbarer Körperlage und der Möglichkeit diese den Bedürfnissen entsprechend zu
wechseln. Die vom Exploranden vorgeschlagene Tätigkeit als Lehrer an einer
Gewerbeschule ist einer angepassten Tätigkeit gleichzusetzen. Nach eingehender
Diskussion unter den Referenten schliessen sich diese der Meinung der
neurologischen Referenten an.” (Doc. 153-23)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle
conclusioni dell’approfondita ed accurata perizia pluridisciplinare dei medici
dell’__________, rimaste peraltro incontestate da parte del ricorrente.
Non occorre quindi dilungarsi oltre sugli aspetti
di natura medica, essendo accertato e non oggetto di contestazioni fra le parti
il fatto che, come accertato in sede peritale e come confermato dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 24 gennaio 2013 (cfr. doc. VIII/1), l’assicurato
vada considerato totalmente inabile al lavoro quale revisore di cisterne;
inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di giugno 2002 e nella misura
del 60% a partire da dicembre 2006 quale tecnico di riscaldamento e controllore
della combustione, ma ancora abile al lavoro al 90% in attività leggere
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire da giugno 2002.
2.10
L’assicurato
ha a più riprese evidenziato che le conclusioni alle quali è giunta la perizia
dell’__________ non hanno fatto altro che confermare quanto da lui stesso
sempre sostenuto, negli ultimi dieci anni, riguardo all’impossibilità di
sollevare pesi oltre i 10 kg e alla conseguente erroneità delle precedenti
decisioni dell’Ufficio AI, regolarmente annullate da questo Tribunale.
Per tali
ragioni, egli ha quindi chiesto al TCA di ottenere “il risarcimento dovuto per
avere l’AI sbagliato tutte le valutazioni mediche riferite al mio caso e per
non avere a tempo debito preso i necessari e corretti provvedimenti nei miei
confronti” (doc. XII).
Al
riguardo, il TCA rileva che, come correttamente indicato dall’Ufficio AI nelle
osservazioni del 12 marzo 2013, tale questione esula dalla presente vertenza,
la quale ha come oggetto unicamente il diritto o meno per l’assicurato di
vedersi riconoscere dei provvedimenti professionali o, eventualmente, una
rendita di invalidità da parte dell’Ufficio AI.
Ora,
secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF
131.
V 164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
2.11
In simili
condizioni, constatato che l’assicurato, a partire dal mese di giugno 2002, presenta
una capacità lavorativa residua del 90% in attività adeguate, ricordato inoltre
che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico.
L’amministrazione,
nella decisione impugnata, ha eseguito il raffronto dei redditi comparando
quanto l’assicurato avrebbe guadagnato da valido nella originaria professione
di installatore e tecnico di impianti e revisore di cisterne (fr. 69'963) con
quanto potrebbe ancora guadagnare da invalido in attività leggere, semplici e
ripetitive, in base ai dati statistici, ridotti del 10% per motivi medici e
dell’11% per altri fattori (fr. 49'465), ottenendo un grado di invalidità del
29% (doc. A).
L’assicurato
ha contestato il raffronto dei redditi eseguito dall’amministrazione, ritenendo
errato il reddito da invalido calcolato utilizzando i dati statistici.
A suo
modo di vedere, infatti, il reddito da invalido avrebbe dovuto tenere conto del
fatto che a partire dal 2002 e ancor più dal 2005 egli ha potuto lavorare solo
grazie all’aiuto ricevuto da un collaboratore (doc. III, XII).
Il TCA
non può concordare con le critiche sollevate dal ricorrente.
Se, da
una parte, è infatti indubbio che nella sua precedente attività indipendente di
controllore della combustione il ricorrente presenta un discapito economico del
52%, secondo quanto calcolato dallo stesso consulente incaricato nel rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 15 dicembre 2010
(cfr. doc. 164), d’altra parte, questo Tribunale deve ribadire che quando
l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non permette di
sfruttare pienamente la capacità lavorativa residua dell’assicurato,
quest’ultimo può essere tenuto a cambiare attività, ponendo termine alla sua
attività indipendente a favore di un’attività dipendente maggiormente lucrativa
(cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 citata al consid. 2.7. e
riferimenti), in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante
dall’invalidità (DTF 113 V 22 consid. 4 pag. 28; 109 V 25 consid. 3c pag. 27).
Nel caso di specie, come visto (cfr. consid.
2.9
), l’assicurato non mette in discussione il fatto che, dal profilo medico,
egli conservi una capacità lavorativa del 90% nello svolgimento di attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Egli
stesso riconosce, del resto, che la sua attività indipendente gli permette di
sfruttare solo una parte esigua della sua capacità lavorativa residua (40%), comportando
una rilevante incapacità lucrativa.
Inoltre,
come indicato dall’amministrazione nelle osservazioni del 22 novembre 2013
(cfr. doc. XXI), nella fattispecie sono adempiute le condizioni per richiedere
all’assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente, posto che,
come emerso dall’inchiesta per indipendenti del 15 dicembre 2010 (doc. 164),
egli non possa più ulteriormente riorganizzare la sua attività indipendente
conformandola al suo danno alla salute; al momento di emanazione della
decisione impugnata egli non aveva ancora raggiunto l’età a partire dalla quale
la giurisprudenza considera generalmente che non sussistano più possibilità per
valorizzare la capacità di guadagno residua sul mercato del lavoro equilibrato e
che i posti di lavoro esigibili non siano così limitati da rendere incerta la
possibilità di trovare un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Ora,
determinando, come fatto dall’Ufficio AI, il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire nell’esercizio di un’attività salariata sostitutiva fondandosi,
secondo la giurisprudenza (DTF 135 V 297 consid. 5.2. pag. 301), sui dati
salariali statistici, si constata che le prospettive salariali offerte da un
cambiamento di attività sono superiori a quanto guadagnato dall’assicurato
nella sua attività indipendente prima dell’insorgenza del danno alla salute (pari
a fr. 33'965 nel 2001 secondo quanto indicato dal consulente IP nell’inchiesta
per indipendenti del 15 dicembre 2010, che aggiornati al 2008 corrispondono a
fr. 37'478, cfr. doc. 163 e doc. 164 e, per il 2010, a fr. 39'010).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097
mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in
precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 90%, il reddito statistico
citato deve essere ridotto del 10%, per un reddito da invalido di fr. 55’048.
A tale importo va poi
applicata un’ulteriore riduzione percentuale per tenere conto delle circostanze
specifiche del caso, che l’amministrazione ha dapprima, nel calcolo del 23
dicembre 2010, quantificato in un 12% (7% per attività leggera e 5% per altri
fattori di riduzione, cfr. doc. 165/1-3), mentre in un secondo momento, nel
calcolo del 26 aprile 2012, ha ridotto ad un 11% (6% per attività leggere e 5%
per altri fattori di riduzione, cfr. doc. 177/1-8).
Il TCA non può concordare con
l’operato dell’amministrazione e ritiene maggiormente corretto applicare una
riduzione percentuale del 15%.
A questo proposito, va infatti
rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale
federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella
sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Applicando, quindi, al reddito
da invalido una riduzione percentuale del 15%, si giunge ad un reddito da
invalido di fr. 46’790.84.
Dal raffronto tra il
reddito da valido di 69’963 e il reddito da invalido di 46'790.84, risulta un
grado di invalidità del 33.12 arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Stante quanto sopra
esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione, tenuto conto dell’obbligo
per l’assicurato di ridurre il danno, ha ritenuto ragionevolmente esigibile che l’interessato sfrutti la propria capacità lavorativa residua in
un’attività lavorativa dipendente, nella quale subisce un minor discapito
economico.
2.12
Quanto alla
richiesta formulata dal ricorrente di ottenere il rimborso di quanto da lui
versato come salario negli anni ad un collaboratore per potere continuare la
sua attività lavorativa indipendente (cfr. doc. XII), il TCA non può che
ritenere la stessa inammissibile, in quanto la stessa esula completamente dalla
presente fattispecie, la quale, come già indicato in precedenza (cfr. consid. 2.10.),
ha come oggetto solo il diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di
provvedimenti professionali o, eventualmente, di una rendita.
2.13
Essendo il
grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, egli potrebbe
teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio AI ha indicato che “il caso è stato sottoposto
all’esame del Consulente in integrazione professionale, che, d’accordo con lei,
ha escluso l’applicazione di provvedimenti professionali”, aggiungendo che, in
sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 27 aprile 2012, “il
dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione professionale, la
quale, dopo avere vagliato con lei la sua situazione, conclude il suo rapporto
precisando che attualmente non vi sono i presupposti per una formazione su
misura, per contro, lo scrivente Ufficio rimane a disposizione per attivare
provvedimenti professionali qualora lei identificasse una formazione su misura
che rispecchi i suoi limiti funzionali” (doc. A).
Il
ricorrente, sia in sede ricorsuale, sia negli altri suoi scritti al TCA, ha
continuamente manifestato la propria volontà di trovare una nuova occupazione
lavorativa, chiedendo espressamente e a più riprese all’Ufficio AI di potere beneficiare
di provvedimenti professionali immediati ed efficaci (doc. VI).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA constata che dalla documentazione agli atti emerge che l’amministrazione
ha intrapreso i passi necessari al fine di poter trovare delle possibilità
reintegrative per l’interessato, valutando dapprima l’opzione dell’insegnamento
nelle scuole professionali e, una volta scartata tale opportunità da parte
dell’assicurato stesso, dimostrandosi disponibile ad assumere i costi di una
formazione su misura (non appena in possesso di tutti i dettagli del caso da
parte dell’interessato, fino ad oggi non comunicati dal ricorrente) e ad
attivare, su richiesta scritta di RI 1 (fino ad oggi non presentata), l’aiuto
al collocamento.
Dalla
documentazione agli atti emerge, infatti, che il primo consulente IP
incaricato, in data 22 febbraio 2011, aveva stilato la seguente lettera
indirizzata a tutti i potenziali datori di lavoro:
"
L’assicurazione invalidità ha lo scopo
principale di favorire la reintegrazione professionale dei propri assicurati.
Il Signor RI 1, a causa di problematiche di
salute, non può più svolgere attività con impiego fisico importante. Per questo
motivo, nell’ambito dei provvedimenti professionali, l’assicurazione invalidità
sostiene l’assicurato per un progetto di reinserimento professionale,
preferibilmente nel settore scolastico, quale insegnante o supplente di materie
scientifiche o tecniche.
Alcuni aiuti potrebbero essere:
-
accertamento professionale per valutare se il
candidato è idoneo ad essere inserito nella vostra scuola.
-
eventuali corsi di formazione da prevedere per
un reinserimento nell’ambito scolastico.
Qualora vi fosse disponibilità da parte vostra o
vi siano delle domande in merito, anche solo a titolo informativo sugli aiuti
previsti, vi prego di contattarmi al numero telefonico sopra indicato.”
(Doc. 172-1)
Successivamente, in data 21 marzo 2012, il
consulente IP incaricato della pratica aveva osservato:
"
Durante questo periodo ho incontrato in alcuni
colloqui l’assicurato.
Si è discusso delle possibilità reintegrative e
si è concluso che non si applicheranno provvedimenti professionali.
L’assicurato farà l’anno prossimo il concorso per
diventare docente nelle scuole professionali.
Si procede alla chiusura del mandato senza
proporre provvedimenti professionali.” (Doc. 175-1)
Con scritto del 25 maggio 2012, l’assicurato ha
inviato all’Ufficio AI uno scritto nel quale si è così espresso a proposito
delle possibilità reintegrative quale insegnante:
"
(…)
Credevo di essere ancora riqualificabile nella
funzione di insegnante (vedi pratica con il vostro incaricato), la mia ricerca
in tal senso, le lettere spedite alle varie scuole hanno purtroppo evidenziato
una scarsissima possibilità di un mio reinserimento in tale ambito. È emersa
solo la possibilità di fare alcune lezioni presso gli apprendisti in
impiantistica alla scuola di __________ nel settore “impianti sanitari”,
specializzazione che purtroppo io non conosco e ambito lavorativo nel quale non
ho mai lavorato, per cui non mi era possibile impartire lezioni in un campo nel
quale io stesso non conoscevo le basi tecniche e nel quale in vita mia non
avevo mai lavorato.
Chiedo pertanto a questo punto che la mia
riqualifica sia rivista e reindirizzata verso soluzioni praticabili e a tal
proposito resto a vostra disposizione (…).” (Doc. 178-1)
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato una nuova consulente IP di occuparsi del caso.
Con
scritto del 3 settembre 2012, RI 1, riassumendo la propria situazione a
beneficio della nuova consulente IP, ha in particolare rilevato:
"
(…)
Il mio stato di salute non mi consente più di
svolgere un’attività in cui si debbano portare dei pesi (…).
Da qui l’idea di cercare una riqualifica
nell’insegnamento, in quanto in molte altre possibili attività da me prese in
considerazione in questi anni ho constatato a malincuore che il carico
lavorativo non era sopportabile e ho dovuto desistere dalle stesse (per esempio
mi trovo attualmente a dover recedere e rinunciare ad attività e lavori che mi
occuperebbero a tempo pieno proprio perché contemplano una attività
sedentaria).
L’insegnamento non è un’attività sedentaria al
100% e perciò è una possibilità sicuramente sopportabile.
Le sarei perciò grato se si potesse cercare una
soluzione in questa direzione.
(…)
Sempre più convinto di dovere cambiare lavoro a
causa delle difficoltà descritte, ho valutato la possibilità di riqualificarmi
(per ora non esistono però ancora i presupposti) quale esperto di
certificazioni CECE si tratta di un lavoro che consiste prevalentemente nel
rilevare i dati di un edificio per poi redigere una certificazione energetica
scritta. È un’attività che non comporta il dover alzare pesi di nessun genere e
il lavoro amministrativo è limitato, o comunque delegabile.
Finora ho sostenuto da solo tutti i costi, ma se
potesse indicarmi se esistono dei sostegni a proposito mi aiuterebbe a
pianificare questa nuova attività.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in
proposito.”
(Doc. 184/1-2)
Nel suo rapporto
finale del 14 novembre 2012, la consulente IP ha quindi indicato quanto segue:
"
(…)
Con il signor __________ hanno valutato l’opzione
dell’insegnamento ma si è reso conto che questo non è fattibile. Chiedo se mi
può inoltrare i concorsi che ha fatto.
Comunico che da parte del nostro Ufficio si può
rimanere a disposizione per una formazione su misura (sempre che quest’ultima
permetta un recupero della capacità di guadagno). Effettuare un percorso di
formazione volto all’ottenimento di un AFC, considerando l’età e gli anni di
assenza dal mondo dello studio, non è sostenibile.
L’A. concorda. Chiede se posso valutare comunque
la questione dell’insegnamento.
Spiego inoltre l’aiuto al collocamento.
Attualmente il sig. RI 1 non è interessato.
Insegnamento materie scientifiche
(fisica-matematica)
Si è preso contatto con l’__________ di __________.
Mi comunicano che una persona può partecipare ai concorsi che vi sono sui fogli
Ufficiali. Durante l’insegnamento dovrà effettuare dei moduli per ottenere
un’abilitazione (2 moduli se lavora meno del 50% - 12 moduli se lavora più del
50%).
L’A. può insegnare unicamente presso Scuole
professionali e commerciali.
Secondo incontro del 30 ottobre 2012
Lo informo sul lato insegnamento. L’A. dice di
non sentirsela ad andare ad insegnare.
Si riprende la lettera che ha scritto in data 3
settembre 2012 soprattutto inerente il punto di ho valutato la possibilità di
riqualificarmi (per ora non esistono ancora i presupposti) quale esperto di
certificazioni CECE.
L’A. mi spiega che vi sarà un progetto (DATEC –
ma che deve avere ancora l’avvallo da Berna) inerente il controllo delle
polveri fini (che entrerà in vigore non prima dell’agosto 2013) e uno rispetto
alla certificazione energetica degli Edifici (da gennaio 2013). A lui
interesserebbe il primo e si tratterebbe di fare dei corsi a Berna. Mi spiega
però che non vi è ancora nulla di concreto.
Comunico che la possibilità di formazione su
misura è sempre possibile. Sicuramente necessitiamo di un programma
dettagliato e ben definito.
L’A. dice che si farà sentire appena arriva
una risposta concreta dal DATEC.
Comunico che non posso tenere aperta la pratica
fino ad agosto 2013 ma farò scrivere sul progetto di decisione che rimaniamo a
disposizione per una formazione su misura appena sarà in possesso di tutti i
dati.
(…)
Alla luce di quanto sopra esposto si può definire
che l’Ufficio AI rimane a disposizione per una formazione su misura. L’A. ha
infatti un progetto che attualmente non è ancora concretizzabile ma
probabilmente lo sarà a partire da agosto 2013. Appena ha i dati a
disposizione prenderà contatto con l’Ufficio AI per valutare la formazione su
misura.
Il progetto consiste in corsi per specializzarsi
in polveri fini. Attività che l’A. stesso dichiara di poter svolgere in misura
completa e rispecchia i suoi limiti funzionali.”
(Doc. 187/1-2, sottolineature della redattrice)
Sulla
base di queste considerazioni, l’Ufficio AI, nella risposta di causa, ha ribadito
che:
"
(…)
In virtù di quanto appena dettagliato, emerge
chiaramente che l’amministrazione non ha escluso – previa idoneità delle misure
professionali applicabili alla fattispecie a migliorare la capacità di guadagno
dell’assicurato – di accordare a quest’ultimo una riformazione professionale ad
hoc (art. 17 LAI, note marg. 4001 e segg. della Circolare sui provvedimenti
d’integrazione di ordine professionale). L’UAI ha anzi richiesto all’assicurato
di ricontattarlo non appena quest’ultimo avrà elementi concreti per iniziare
l’attuazione della specializzazione di controllo polveri fini. Se l’assicurato
desiderava ottenere provvedimenti nell’immediato avrebbe dovuto esporre senza
indugio tale desiderio alla consulente in integrazione professionale incaricata
di trattare la pratica. Ad ogni modo, lo scrivente Ufficio AI – qualora
giungesse agli atti una concretizzabile proposta da parte dell’assicurato circa
una specializzazione o una formazione (di livello inferiore o uguale ad un AFC)
da intraprendere – si dichiara sin d’ora disposto a valutare nell’immediato il
diritto a riqualifica di RI 1.”
(Doc. VIII, sottolineatura della redattrice)
Chiamato dal TCA a precisare, vista la
disponibilità manifestata dall’amministrazione nella risposta di causa, se nel
frattempo egli abbia concretizzato il progetto per iniziare l’attuazione della
specializzazione di controllo delle polveri fini (cfr. doc. XVI), con scritto
del 31 ottobre 2013, il ricorrente ha risposto:
"
Mia risposta: No.
Motivazione: questo lavoro dipende da una grande
revisione dell’Ordinanza federale OIAT e più specificatamente dalle
Raccomandazioni federali per la misurazione delle polveri. Le raccomandazioni
federali sono state pubblicate qualche mese fa, ma l’associazione maestri
spazzacamini che organizza i corsi per l’abilitazione di chi farà poi questo
lavoro (SKMV-Schweizerische Kaminfegermeisterverband – Renggerstrasse 44 –
Aarau) ha purtroppo dovuto constatare che queste raccomandazioni (provvisorie)
presentano degli errori, in quanto non è possibile eseguire le misurazioni come
in esse descritte. Attualmente l’Ufficio federale BAFU e la SKMV stanno
discutendo questi problemi.
I primi corsi di abilitazione previsti per
l’estate 2014 sono già comunque tutti riservati a causa delle grandi richieste
da parte degli “svizzero tedeschi”, che già (come me) si erano annunciati. Per
cui mi risulta impossibile oggi poter dare delle certezze a riguardo, pur
continuando malgrado tutto a non smettere di seguire gli avvenimenti.” (Doc.
XIX)
Rispondendo
alla seconda domanda del TCA, volta ad appurare se l’interessato abbia
individuato e proposto all’amministrazione altre possibilità concrete relative
ad altre misure professionali (doc. XVI), il ricorrente, nello scritto del 31
ottobre 2013, ha risposto:
"
Mia risposta: In passato Sì.
Spiegazione: Si tratta di tutta la pratica da me
proposta per essere riqualificato nell’insegnamento, che si è conclusa
infruttuosamente e non ha avuto seguito.” (Doc. XIX)
Prendendo
posizione in merito alle risposte del 31 ottobre 2013 fornite dal ricorrente al
TCA, l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 22 novembre 2013, ha nuovamente rilevato che:
"
(…)
1.
in merito alla proposta di riqualifica come docente dell’assicurato,
l’UAI tiene a ricordare che RI 1 stesso, nello scritto datato 25 maggio 2012, ha affermato che:
“Per
quanto riguarda la mia riqualifica che è stata seguita dal vostro responsabile __________,
credevo di essere ancora riqualificabile nella funzione di insegnante (vedi
pratica con il vostro incaricato) la mia ricerca in tal senso, le lettere
spedite alle varie scuole hanno purtroppo evidenziato una scarsissima
possibilità di un mio reinserimento in tale ambito. È emersa solo la possibilità
di fare alcune lezioni presso gli apprendisti in impiantistica alla scuola di __________
nel settore “impianti sanitari”, specializzazione che purtroppo io non conosco
e ambito lavorativo nel quale non ho mai lavorato, per cui non mi era possibile
impartire lezioni in un campo nel quale io stesso non conoscevo le basi
tecniche e nel quale in vita mia non avevo mai lavorato.
Chiedo pertanto a questo punto che la mia riqualifica sia rivista e
reindirizzata verso soluzioni praticabili e a tal proposito resto a vostra
disposizione.”
Stante quanto dettagliato, l’UAI ritiene che l’esame in merito
alla possibilità di insegnamento di RI 1 nell’insegnamento non è più di
attualità.
In merito all’opportunità di coprire i costi relativi ad una
formazione su misura dell’assicurato in qualità di controllore polveri fini o
in un’altra attività rispecchiante i limiti funzionali di quest’ultimo, l’UAI
ribadisce – come in precedenza indicato dalla consulente IP M. Laloli nel suo
rapporto del 14 novembre 2012, nonché nella decisione del 15 novembre 2012 e
nella risposta di causa – la sua disponibilità nella valutazione di tale
provvedimento una volta giunte da parte di RI 1 informazioni concrete (p.es.
inizio, durata e costi della formazione, elementi circa la prevista
remunerazione, mansionario, ecc.). Senza informazioni oggettive
l’amministrazione non è in grado di valutare né l’effettiva idoneità allo stato
di salute della o delle future formazione/i proposta/e né se tale/tali misura/e
sono suscettibili di migliorare la capacità al guadagno dell’assicurato.
Si ricorda infine che su richiesta scritta da parte di RI 1
l’amministrazione attiverà l’aiuto al collocamento (art. 18 LAI).” (Doc. XXI,
sottolineature della redattrice)
Alla luce
della valutazione operata dall’UAI dell’attuabilità di un percorso
reintegrativo nell’ambito dell’insegnamento e ritenuta la citata e ripetuta disponibilità
mostrata dall’amministrazione di attivare, su richiesta scritta da parte
dell’assicurato, una importante misura quale quella dell’aiuto al collocamento,
così come quella di una formazione su misura, non appena in possesso delle
informazioni oggettive necessarie riguardo a inizio, durata e costi della
stessa, il TCA non può concludere, come preteso invece dal ricorrente, che l’Ufficio
AI abbia omesso di esaminare la possibilità di accordare a RI 1 dei
provvedimenti professionali efficaci.
Spetterà
quindi all’assicurato attivarsi immediatamente al fine di potere beneficiare
dei provvedimenti professionali citati.
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
di fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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