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Decisione

32.2012.315

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2013Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità

di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali." (…).

17. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima

edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde

ad un importo di Fr. 50'700.- (Fr. 4'225.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui l'assicurata

dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre

2008; STCA del 13 febbraio 2006,

36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1% nel 2011 (cfr.

tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) e dello 0,8% nel 2012

(cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), si ottiene un

salario lordo medio ammontante nell'anno 2011 a Fr. 51'207.- (Fr. 50'700.- + [Fr. 50'700.- x 1 : 100]), ossia a Fr. 4'267,25 al mese e

nel 2012 a Fr. 51'616,66 (Fr. 51'207.- + [Fr. 51'207.- x 0,8 : 100]), pari a Fr. 4'301,39

al mese.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste

cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili sia nel 2011

sia nel 2012 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B 9.2 pubblicata

in: La Vie économique, 9-2013, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico

da invalido ammonta nel 2011 a Fr. 4'448,61 al mese (Fr. 4'267,25 : 40 x 41,7), ossia a Fr. 53'383,30 annui e

nel 2012 a Fr. 4'484,20 mensili (Fr. 4'301,39 : 40 x 41,7) pari a Fr. 53'810,36, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio

2008, la nostra Massima istanza federale ha stabilito che al reddito da invalido,

ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità, non poteva essere contrapposto un

reddito senza invalidità a tempo pieno. Infatti, in applicazione del metodo

misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i

redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività

lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125

V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché

le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre

2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante

per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato

potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività

lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute

(cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

L'assicurata, quale ausiliaria di cucina,

avrebbe guadagnato da sana nel 2011, per un'occupazione svolta al 70% del tempo, un reddito annuo di Fr. 32'838.- (cfr. consid. 14), corrispondente ad un

reddito di Fr. 2'736,50 al mese (Fr. 32'838.- : 12 mesi).

Per l'anno 2012,

tenendo conto di un rincaro dello 0,8% (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), il salario annuo sarebbe ammontato a Fr. 33'100,70 (Fr. 32'838.-

+ [Fr. 32'838.- x 0,8 : 100]), quindi a Fr. 2'758,40 mensili.

Per poter confrontare

questi dati con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%,

occorre quindi riportarli sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario

di Fr. 46'911,43 (Fr. 32'838.- : 70 x 100) nel 2011 rispettivamente

di Fr. 47'286,72 (Fr. 33'100,70 : 70 x 100) nel 2012, ossia di Fr. 3'909,28 e

di Fr. 3'940,56 al mese.

Tali redditi si situano

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da una donna nel 2011 e nel 2012

al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 3'927,55

per un'attività esercitata per

42,3 ore alla settimana nel 2011 nel settore dell'alloggio e della ristorazione,

livello di esigenze 4 e di Fr. 4'031,42 per un tempo lavorativo di 42.4

ore esigibile nel 2012 (Tabella TA1 2010, punto 55-56 “Servizi di alloggio e

di ristorazione”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 3'714.- [salario mensile lordo] x 12 mesi

[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 44'568.-. Questa somma va aggiornata

al 2011 con lo 0,0% (Fr. 44'568.-) e al 2012 con il 2,4% (Fr. 44'568.- + [Fr. 44'568.-

x 2,4 : 100] = Fr. 45'637,63) (cfr. tabella B 10.2, pubblicata

in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) di rincaro nello specifico settore 55-56

dell'alloggio e della ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid.

4.5; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011),

per ottenere dei salari lordi medi di Fr. 44'568.- e di Fr. 45'637,63, che a loro

volta vanno poi riportati su 42,3 ore /settimana e su 42,4 ore/settimana (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2013,

pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 e nel 2012 nello

specifico settore "I" dell'alloggio e della ristorazione (STF

9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009,

consid. 4.1; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo

di Fr. 47'130,66 (Fr. 44'568.- : 40 x 42,3) rispettivamente di Fr. 48'375,89

(Fr. 45'637,63 : 40 x 42,4), ovvero un salario mensile di Fr. 3'927,55 (Fr.

47'130,66 : 12 mesi) nel 2011 e di Fr. 4'031,42 (Fr. 48'375,89 : 12

mesi) nel 2012, quindi superiori ai redditi da valida che l'assicurata avrebbe conseguito alle stesse

condizioni nel 2011 e nel 2012).

Più precisamente, il

reddito che l'assicurata avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come ausiliaria

di cucina presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore nel 2011 dello 0,46%

([Fr. 47'130,66 – Fr. 46'911,43] x 100 : Fr. 47'130,66)

e nel 2012 del 2,25% ([Fr. 48'375,89 - Fr. 47'286,72] x 100 : Fr. 48'375,89) rispetto a quelli

statistici svizzeri del settore professionale.

Pertanto, posto che

dall'incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

ella avrebbe potuto realizzare nel 2011 e nel 2012 lavorando a tempo pieno in

un'altra attività confacente al

suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U

8/07).

Considerandi

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo da invalida relativo all'anno 2011 (Fr. 53'383,30) va ridotto dello 0,46%,

mentre quello del 2012 (Fr. 53'810,36) del 2,25%. Esso

si attesta quindi a Fr. 53'137,74 (Fr. 53'383,30

- [Fr. 53'383,30 x 0,46 : 100]) nel 2011 ed a Fr. 52'599,63

(Fr. 53'810,36 - [Fr. 53'810,36 x 2,25 : 100]) nell'anno 2012.

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario

statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha

affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del

Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per

contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza

della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame

verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,

senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata

dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né

configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della

valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel caso di specie, l'UAI

ha deciso una riduzione globale del 9%, (4% per attività leggere e 5% per altri

svantaggi salariali).

In concreto, in virtù

della citata giurisprudenza, occorre prendere in considerazione una diminuzione

globale del 10%, peraltro più favorevole alla ricorrente.

Partendo, quindi, da

un reddito ipotetico da invalida rivalutato ammontante a Fr. 53'137,74 nel

2011.

già considerata la riduzione per la differenza salariale con il reddito

medio svizzero nella medesima professione, ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività adeguate (cfr.

consid. 10) ed ammettendo poi una riduzione del 10% per circostanze personali,

nell'anno 2011 il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata

risulta di conseguenza assommare a Fr. 21'255,01 ([Fr. 53'137,74 x 50 : 100] – [Fr. 53'137,74 x 10 : 100]).

Nel

2012, partendo da un reddito ipotetico da invalida rivalutato di Fr. 52'599,63 e ritenuta un'esigibilità dell'80% in attività leggere

(cfr. consid. 10), come pure tenuto conto della riduzione del 10% per motivi

personali, il reddito

ipotetico da invalida dell'assicurata

è dunque pari a Fr. 36'819,74 ([Fr. 52'599,63 x 80 : 100] – [Fr. 52'599,63 x 10 : 100]).

Confrontando

il dato del 2011 con l'ammontare di Fr. 32'838.-

corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito

da valida nell'anno 2011 per un'attività a tempo pieno senza

il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 35,27% ([Fr. 32'838.- - Fr. 21'255,01] : Fr. 32'838.- x 100), che deve essere

arrotondata al 35% (DTF 130 V 121).

Per

l'anno 2012 si ottiene invece un'incapacità al guadagno dello 0%

([Fr. 33'100,70 - Fr. 36'819,74] : Fr. 33'100,70 x 100),

perché la capacità lavorativa residua (80%) è superiore al tempo di lavoro (70%)

dell'assicurata come salariata (pensum).

18.

Non va infine dimenticato che anche se la ricorrente contesta la

suddivisione dell'impiego del suo tempo affermando che debba essere considerata

come salariata al 100% giacché fino al giugno 2010 lavorava a tempo pieno

presso il ristorante __________ a __________, a tutti gli effetti ella era per

contro attiva per il 70% come ausiliaria di cucina, mentre per il restante 30% come

casalinga.

Ciò emerge chiaramente

dal 1° colloquio quale intervento tempestivo, avvenuto il 12 gennaio 2012 (doc.

15) presso l'Ufficio AI, in cui l'assicurata ha affermato che l'attività quale

addetta al lavaggio in cucina era svolta al 70%, poiché il lavoro era troppo

pesante a causa dei problemi al ginocchio e quindi avrebbe voluto compensare

con un'altra attività, come la pulizia di uffici o altro. Ha poi dichiarato,

sempre durante il colloquio d'accertamento, che lavorava al 70% per gli orari

di lavoro.

Questa richiesta di

riduzione della percentuale lavorativa è stata peraltro espressamente formulata

dall'assicurata stessa il 17 febbraio 2010 (doc. 39-2) al suo datore di lavoro,

"al fine di organizzare meglio le mie attività personali e familiari.".

La censura della ricorrente

sulla suddivisione del tempo di lavoro come salariata e come casalinga va

dunque respinta e va così tutelata l'applicazione del metodo misto da parte

dell'amministrazione, ripartendo nel 70% la parte del tempo dedicata all'attività

salariata e nel 30% quella dedicata alle mansioni domestiche.

19.

Di

conseguenza, oltre alla chiarezza fatta dai periti SAM in ambito medico, si aggiunge

pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 22 agosto

2012.

(doc. 42), i cui risultati non sono d'altronde mai stati messi in discussione dalla ricorrente.

Nella sua valutazione,

l'assistente sociale ha

stabilito nel 13,5% il grado d'invalidità

dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia domestica.

In queste circostanze,

siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenuta la suddivisione del

tempo dedicato all'attività salariata (70%) e alle mansioni casalinghe (30%)

accertate nel presente giudizio, come pure gli impedimenti nell'eseguire queste

attività a causa del danno invalidante stabiliti dal grado di incapacità di

guadagno come salariata e casalinga, il grado d'invalidità globale nel 2011 va fissato al 28,55% (70% [tempo

lavorativo come salariata] x 35% [grado di incapacità di lavoro come salariata]

+ 30% [tempo lavorativo come casalinga] x 13,5% [impedimento come casalinga]),

e meglio al 29%, grado che non dà diritto alla ricorrente ad una

rendita d'invalidità.

Per l'anno 2012,

il grado di invalidità globale della ricorrente è del 4% ([70% x 0%]

+ [30% x 13,5%]).

20.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità globale del 29% nel 2011 e del 4% nel 2012 e seppure

questi gradi differiscano da quelli individuati dall'Ufficio AI, questo

Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione del 28

novembre 2012, non raggiungendo essi, infatti, il grado minimo del 40% di invalidità

pensionabile (art. 28 cpv. 1 LAI).

Il ricorso deve dunque

essere integralmente respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

21.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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