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Decisione

32.2012.315

Salariata al 70% e casalinga al 30% chiede la rendita AI. Perizia pluridisciplinare SAM accerta un grado di incapacità lavorativa globale del 50% (2011) e dell'80% (2012). Calcolo del danno economico con metodo misto: 35% come salariata, 13,5% come casalinga. Grado d'invalidità globale: 29% risp. 4%

30 settembre 2013Italiano71 min

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

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Numero d'incarto:

32.2012.315

Data decisione, Autorità:

30.09.2013, TCA

Titolo:

Salariata al 70% e casalinga al 30% chiede la rendita AI. Perizia pluridisciplinare SAM accerta un grado di incapacità lavorativa globale del 50% (2011) e dell'80% (2012). Calcolo del danno economico con metodo misto: 35% come salariata, 13,5% come casalinga. Grado d'invalidità globale: 29% risp. 4%

AFFEZIONE PSICHICA

CASALINGHE

DIRITTO ALLA RENDITA

GRADO DI INVALIDITÀ

METODO MISTO DI CALCOLO

PERIZIA

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

art. 4 LAI

art. 28a cpv. 3 LAI

art. 8 cpv. 3 LPGA

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.315

TB

Lugano

30 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012

di

RI 1

contro

la decisione del 28 novembre 2012 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

A. RI

1, nata nel 1980, ausiliaria di pulizie in cucina, ha inoltrato il 9 dicembre

2011 (doc. 1) una richiesta di prestazioni AI a seguito dell'incidente stradale

del 19 dicembre 2010, che inizialmente l'ha resa inabile al lavoro al 100% e

poi al 50%.

B. Esperiti

sia accertamenti medici richiamando l'intero incarto dall'assicuratore contro

gli infortuni e dall'assicuratore malattia, che ha fatto esperire una perizia SAM

pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e reumatologica), sia economici,

in particolare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica (doc. 42), con decisione del 28 novembre 2012 (doc. A), preceduta da

un progetto del 19 ottobre 2012 (doc. 50), l'Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni essendo il grado d'invalidità dell'assicurata inferiore al 40% (era

del 38% dall'ottobre 2011 rispettivamente del 17% dal marzo 2012).

C. Contro

la succitata decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA il 14 dicembre

2012 (doc. I) e ha chiesto di essere sottoposta ad una nuova perizia medica,

lamentando di essere ancora inabile al lavoro al 50%. A suo dire, l'esito degli

accertamenti predisposti dall'Ufficio AI sarebbe errato, sia nella misura in

cui è stata ritenuta inabile al 20% anziché al 50% dopo l'incidente della

circolazione del 19 dicembre 2010, sia perché l'amministrazione l'ha ritenuta

casalinga per il 30% del tempo e salariata per il restante 70%, mentre essa andrebbe

ritenuta salariata al 100% sino al mese di giugno 2010, avendo lavorato a tempo

pieno per la __________ di __________. La ricorrente ha poi evidenziato di

percepire un'indennità per malattia del 50% da parte di __________ e per il

restante 50% di ricevere l'indennità di disoccupazione. Una nuova perizia

medica dovrebbe quindi accertare il suo stato di salute.

D. Con

la risposta di causa del 21 dicembre 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di

respingere il ricorso, confermando la correttezza e la validità della perizia

pluridisciplinare che ha ritenuto l'assicurata abile al lavoro all'80% sia

nella sua abituale professione sia in altre attività adeguate. La ricorrente

non ha comprovato, a mezzo di certificati medici, che il suo stato di salute

fosse peggiore rispetto a quello stabilito dai periti del SAM. Inoltre, l'assicurata

è da considerare quale casalinga per il 30% visto che lei stessa ha deciso, dal

1° maggio 2010, di ridurre il tempo di lavoro dal 100% al 70% per organizzare

meglio le sue attività personali e familiari. Infine, l'UAI ha comunque

precisato che quand'anche si volesse ritenere un tempo pieno come salariata, il

calcolo del grado di incapacità di guadagno ammonterebbe al 17% e quindi il

diritto alla rendita AI sarebbe ugualmente rifiutato.

L'insorgente non ha

prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato

ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità

di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Secondo l'art. 28a

cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa

ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere

che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16

LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte

dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei

due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido

con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei

redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati

sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta

Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26

giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002

IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV

Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

3. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art.

8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità,

SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V

136).

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche

e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività

benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle

Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).

L'invalidità viene

così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume

che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

nell'impresa dell'altro.

4. Nel

caso in cui invece l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile

il citato art. 28a cpv. 3 LAI.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre

occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano

il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer

5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR

2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa giurisprudenza

è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07

del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una sentenza

pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza

ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi

reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete

nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate

condizioni.

L'Alta Corte, in una sentenza

pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al

metodo misto.

5. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato,

la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per

esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del

mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità

economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 288).

Va ancora rilevato che

il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190 seg.).

Va osservato che in

materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività

lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è

di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona

senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 pag. 447/488 consid. 4a). In sostanza,

quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se

si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi

della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o

inesistenti (sull'argomento, cfr. anche RCC 1986 pag. 540 seg.).

6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), al considerando 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare

che:

" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione

della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure

che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996

pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a e sentenze ivi citate).".

Secondo la giurisprudenza del TFA

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

Nella sentenza del 4

luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi

espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema

di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.;

cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del

13 luglio 2006, consid. 4).”.

7. Nel

caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, con la decisione impugnata ha negato alla ricorrente il

diritto ad una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito

senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente

esigibile, tenuto conto sia di una riduzione del 50% per un'abilità lavorativa

esigibile al 50% sia del 9% per la possibilità di svolgere determinate attività

stanti le limitazioni espresse dai periti, ha dato luogo ad una perdita di

guadagno (grado d'invalidità) del 49% dall'ottobre 2011 e del 18% dal marzo

2012 (ritenuta, però, un'esigibilità lavorativa del 100%). Ritenuto poi l'impedimento

del 13,5% nella conduzione dell'economia domestica, l'Ufficio AI ha quindi ottenuto

un grado di invalidità globale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo

2012.

Dal lato medico, il perito psichiatra

incaricato dall'assicuratore malattia dell'assicurata ha accertato che la

stessa era abile al lavoro all'80% dal 22 marzo 2011 nella sua professione di

ausiliaria di cucina ed in altre attività, mentre come casalinga la capacità

lavorativa era del 90%.

Il reumatologo ha stabilito che l'assicurata

presentava una diminuzione del rendimento al massimo del 5% nella precedente attività,

mentre in attività leggere ed adatte che rispettassero i limiti funzionali

elencati nel suo referto, l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 100%.

Infine, dal punto di vista neurologico,

la ricorrente era totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività.

Sulla scorta di queste considerazioni

mediche, il consulente in integrazione professionale (doc. 47) ha stabilito in

Fr. 32'838.- il salario da valida della ricorrente nel 2010 senza il danno alla

salute se avesse ancora lavorato al 70% come ausiliaria di pulizie in cucina

per il suo precedente datore di lavoro.

In altre attività adeguate, per il

periodo dall'ottobre 2011 è stata ritenuta la situazione seguente (doc. 50-8):

a livello nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al

2010 è di Fr. 52'887,94 (categoria 4.2). Riportato sul tempo lavorativo del 70%

quale salariata (Fr. 37'021,56) e della capacità lavorativa del 50% (Fr. 18'510,78),

ritenuta anche una diminuzione del 4% per attività leggere e del 5% per

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, si ottiene un reddito

da invalida di Fr. 16'844,81. Paragonando questo dato con il reddito ipotetico

da valido, si ha una perdita di guadagno del 48,70% (49%).

Per il successivo periodo valido dal

marzo 2012 (doc. 50-5), tenuto conto sempre di un tempo di lavoro del 70% (Fr.

37'021,56) e di una capacità lavorativa dell'80% (Fr. 29'617,24), come pure dei

medesimi fattori di riduzione (9%), si ottiene un reddito da invalida di Fr. 26'951,69.

Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 32'838.-

e da un reddito da invalida di Fr. 26'951,69, il grado d'invalidità ottenuto è

del 17,93%.

Inoltre, l'esito dell'inchiesta

economica ha stabilito nel 13,5% l'invalidità dell'insorgente come casalinga

(doc. 42).

Adottando il metodo

misto valido per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa, l'UAI ha stabilito che la limitazione del 13,5%

nell'attività di casalinga,

esercitata al 30% del suo tempo, comporta un grado d'invalidità del 4%. L'inabilità parziale in attività salariate, invece, che in precedenza

la ricorrente esercitava nella misura del restante 70% del tempo, dà un grado d'invalidità del 34% nel primo periodo

rispettivamente del 13% dal marzo 2012. Sommando le due incapacità al guadagno,

si ottiene un grado d'invalidità

totale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal mese di marzo 2012, gradi che però

non comportano l'erogazione di una rendita AI (doc. 51).

Nel ricorso l'assicurata sostiene che la

sua capacità lavorativa è tuttora del 50% e lo è sin dal 27 giugno 2011, tanto

che da __________ percepisce un'indennità per malattia del 50% e dall'assicurazione

contro la disoccupazione riceve delle indennità di disoccupazione per il

restante 50%.

La ricorrente ha quindi postulato che

sia effettuata una nuova perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità.

8. A

seguito dell'incidente della circolazione stradale del 19 dicembre 2010, l'assicuratore infortuni ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni fino al 17 ottobre

2011. Dopodiché è subentrata la Cassa malati dell'assicurata, che le ha versato

le indennità giornaliere per malattia e che il 30 e 31 gennaio 2012, come pure

nei giorni 2, 3 e 13 febbraio 2012, l'ha sottoposta ad un accertamento medico pluridisciplinare

da parte del Servizio Accertamento Medico di __________.

Il 2 marzo 2012 (doc.

22 dell'incarto della Cassa malati) il SAM ha reso la sua perizia medica, che

riassume tutti gli atti medici messi a sua disposizione, espone l'anamnesi

(familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica), la descrizione

della giornata, le constatazioni obiettive del perito SAM che l'ha visitata e

gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici (RX colonna cervicale e lombare,

RX del ginocchio) eseguiti il 31 gennaio 2012.

Alla luce dei consulti

psichiatrico, reumatologico e neurologico, è stato possibile porre la diagnosi

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (TCD-10 F33.00);

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); sindrome dolorosa

panvertebrale cronica con/su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1,

minima protrusione discale posteriore C6-C7.

Dal punto di vista psichiatrico,

la ricorrente è stata valutata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 13 febbraio 2012 ed il seguente 17 febbraio (doc. 22-34 CM) lo specialista ha reso il proprio referto.

Egli ha rilevato che l'assicurata

tendeva a dilungarsi in lunghe descrizioni senza aggiungere una sostanziale

informazione ed a parlare a ruota libera. Il tono dell'umore era lievemente

orientato verso il polo negativo. V'era una quota d'angoscia lieve in merito

all'incidente del 19 dicembre 2010, l'ansia libera era lieve, il contenuto del

pensiero era incentrato sulla sua condizione di salute e lamentava dolori

generalizzati. Nessun altro elemento di tipo patologico è stato rilevato dal

perito.

La diagnosi posta era

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve e di sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F33.1 e ICD-10 F45.4). Questa

sindrome depressiva si è presentata alcuni mesi dopo l'incidente della circolazione

e la sintomatologia ha seguito un decorso cronico, ma in nessun momento ha

avuto caratteristiche di gravità in quanto si sono mantenute ben compensate le

funzioni cognitive, biologiche e volitive. Da un punto di vista clinico, il

quadro depressivo ha cronicizzato la sintomatologia algica già preesistente e

da allora presentava una sindrome somatoforme da dolore persistente.

La sindrome dolorosa,

sebbene fosse generalizzata, non incideva sulla vita quotidiana e sociale dell'assicurata.

Pertanto, l'interessata

presentava una capacità lavorativa dell'80% dal 22 marzo 2011 in ogni attività lavorativa. La prognosi era stazionaria. La deflessione del tono dell'umore e

la diminuzione delle funzioni volitive comportavano una maggiore lentezza ed

una diminuzione della precisione e resistenza davanti ad ogni compito lavorativo.

Lo psichiatra ha consigliato un trattamento antidepressivo a dosaggi utili,

sebbene l'assicurata fosse riluttante al trattamento psicofarmacologico.

Come casalinga, l'incapacità

lavorativa era del 10%.

Il dr. med. __________,

FMH reumatologia, ha visitato l'assicurata il 3 febbraio 2012 ed il 6 febbraio

2012 (doc. 22-22 CM) ha allestito la sua perizia. Essa riferisce l'anamnesi

attuale, remota, per sistemi, familiare, sociale, le limitazioni soggettive, lo

status e gli esami di radiologia passati ed attuali.

La diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa era di fibromialgia/sindrome da dolore

persistente e di sindrome dolorosa panvertebrale cronica con possibile incipiente

spondiloartrosi L4/L5 e L5/S1.

Nella sua valutazione,

il reumatologo ha osservato che dopo l'incidente stradale ed il ricovero

presso il servizio di ortopedia, il decorso successivo all'infortunio si è protratto,

tanto che dal 22 marzo all'8 aprile 2011 l'assicurata ha eseguito un periodo di riabilitazione, stante una sindrome cervicospondilogena, ma anche la

tendenza allo sviluppo di una fibromialgia. All'uscita dalla clinica, l'interessata

presentava un quadro clinico sostanzialmente normale, tanto che le indagini

radiologiche non hanno mostrato reperti clinicamente rilevanti. Il decorso è

però restato insoddisfacente e v'è anche stato un importante peggioramento del

quadro clinico con lo sviluppo di dolori generalizzati ed una progressiva

perdita della mobilità del rachide e delle spalle sulla base di una resistenza

attiva (volontaria) tanto che queste regioni non hanno potuto essere esaminate

dal perito, senza tuttavia evidenza per lesioni oggettive a livello clinico o

radiologico. Concordando con il collega __________, che il 15 dicembre 2011 ha visitato l'assicurata, la stessa presentava una fibromialgia secondo i criteri ACR 1990 e ACR

2010. Non v'era invece evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria o

per un'altra patologia associata alla fibromialgia. A dire del perito, si

trattava di una fibromialgia "primaria" che si è sviluppata, come

spesso avviene, dopo un trauma (incidente), le cui conseguenze sarebbero normalmente

guarite da molto tempo senza questo sviluppo che non aveva più alcun nesso di

causalità con il trauma in esame.

Per quanto riguarda le

conseguenze dell'infortunio, come ausiliaria di cucina la ricorrente presentava

una diminuzione del rendimento al massimo del 5%. La fibromialgia può limitare

leggermente la capacità lavorativa attraverso una stanchezza cronica associata

a disturbi del sonno ed a dolori diffusi, senza tuttavia sostanziali limitazioni

funzionali oggettive. La sindrome dolorosa panvertebrale, in presenza di possibili

incipienti alterazioni degenerative lombari basse, può in alcuni casi limitare

leggermente l'attività lavorativa per lavori pesanti a mediamente pesanti, per

lavori che richiedono movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione

del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate, particolarmente con

il tronco in iperflessione od iperestensione. Lavorando a tempo pieno (8½ ore

al giorno), le predette limitazioni funzionali possono, in alcuni casi,

diminuire il rendimento fino al massimo al 5% in attività pesanti a mediamente

pesanti, mentre in attività leggere l'assicurata aveva una piena capacità

lavorativa.

Secondo l'esperto, non

v'erano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dal

punto di vista reumatologico. L'apparato locomotore era sostanzialmente sano e

non c'erano alterazioni strutturali anomali per l'età.

Nella tabella

allestita per la capacità residua, lo specialista ha osservato che l'assicurata

era in grado di sollevare e portare pesi tutto il giorno fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mentre sovente gli oggetti pesanti. Allo stesso modo era in grado

di maneggiare attrezzi leggeri e medi molto sovente e quelli pesanti solo dalle

3 alle 5 ore e 15 min al giorno. Nessun problema con la rotazione manuale. I

lavori sopra l'altezza del capo erano effettuabili normalmente, così come l'inginocchiarsi

e il flettere le ginocchia; la posizione del corpo in rotazione, la posizione seduta

ed eretta chinata erano esigibili sovente. Infine, non v'era alcun problema a

stare per tanto tempo, seduta, eretta, camminare, camminare su terreni

dissestati e salire/scendere scale a pioli. Anche l'equilibrio non era

limitato.

Infine, il neurologo

FMH dr. med. __________ ha peritato la ricorrente il 2 febbraio 2012 ed il 6

seguente ha allestito il referto (doc. 22-30 CM) che espone l'anamnesi, lo stato neurologico, la documentazione radiologica e le sue conclusioni.

Queste ultime

riferiscono di un esame clinico perfettamente normale, non sono stati trovati

deficit oggettivi riferibili ad una sicura lesione delle strutture nervose

centrali o periferiche. L'assicurata ha descritto una minima ipoestesia a tutto

l'emicorpo destro che non trovava, però, una spiegazione organica. Anche le

indagini neuroradiologiche hanno escluso lesioni da parte del sistema nervoso

centrale rispettivamente lesioni radicolari.

Pertanto, l'interessata

è stata ritenuta totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività. Nessuna

altra patologia limitava la sua capacità lavorativa (la leggera trombocitosi

non aveva pertinenza clinica), ma le è stato consigliato di ricontrollare la

funzione tiroidea.

Nella valutazione

medico-teorica globale della capacità lavorativa, il perito SAM ha osservato

che la diminuzione del rendimento a livello psichiatrico permetteva di tenere

conto della minima limitazione dovuta al problema reumatologico. Inoltre, entrambi

gli specialisti hanno valutato la stessa patologia, ossia la sindrome somatoforme

da dolore persistente e la fibromialgia.

Pertanto, l'assicurata

presentava una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante tutto il giorno,

ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di cucina ed anche in altre

attività.

Posteriormente alla

perizia SAM, l'assicurata ha prodotto il certificato non intestato del 17

luglio 2012 (doc. 23 CM), che attesta un'inabilità al lavoro del 50% dal 18 aprile

2011.

Il 30 luglio 2012

(doc. 24 CM) il medico curante dr. med. __________, medicina generale, ha

compilato un apposito formulario assicurativo "rapporto intermedio

LCA", in cui indicava la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente;

sindrome paravertebrale cronica su incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e

minima protrusione discale C5/C7 in stato dopo distorsione della colonna

cervicale; fibromialgia; sindrome depressiva in trattamento psichiatrico.

Nell'anamnesi, il curante

ha indicato una cervico-brachialgia a destra dopo incidente della circolazione

del 19 dicembre 2010. Per la persistenza della sintomatologia algica l'interessata

è stata ricoverata in clinica. L'evoluzione non era favorevole con sviluppo di

una sindrome ansiosa-depressiva e di una fibromialgia. Gli accertamenti

eseguiti tramite l'assicuratore infortuni non hanno evidenziato reperti

patologici rilevanti. Il consulto reumatologico ha confermato la fibromialgia.

L'assicurata era seguita per una sintomatologia depressiva secondaria ai dolori

cronici e per la perdita del posto di lavoro con conseguenti difficoltà finanziarie.

Pertanto, la prognosi era sfavorevole a breve-medio termine.

Il medico ha attestato

un'inabilità lavorativa del 50% dal 13 gennaio 2012, visto che la persistenza

dei dolori alla colonna nonché la sindrome depressiva sempre presente le

impedivano di riprendere il lavoro a tempo pieno. Egli stesso, però, ha affermato

che la capacità lavorativa non era ridotta in modo definitivo.

Un'attività adeguata

al suo stato di salute era esigibile sin da subito al 50%, sempre che non

comportasse il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg.

Il successivo 10

agosto 2012 (doc. 25 CM) il dr. med. __________ ha confermato ad __________ che

l'assicurata "è sempre stata inabile al lavoro in misura del 50% anche

dopo il 25.03.2012 (termine del caso assunto precedentemente da __________),

segnatamente per la problematica psichiatrica.".

Il 2 maggio 2012 (doc.

36) l'Ufficio AI ha ricevuto dall'assicuratore malattia dell'interessata la

documentazione medica in suo possesso e l'ha sottoposta al medico del Servizio

Medico Regionale per una valutazione (doc. 37).

Nel suo rapporto

finale del 16 maggio 2012 (doc. 38) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto

le diagnosi evidenziate dai periti SAM e ha confermato che dal giorno dell'incidente

al 16 ottobre 2011 l'assicurata era totalmente inabile al lavoro, dopodiché lo

è stata nella misura del 50% fino al 21 marzo 2012 ed infine, da quando è stata

peritata dal SAM, al 20% con limitazioni di carico fino a 10 kg.

9. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo

esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente

la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non

consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione

nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il

Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a livello amministrativo

- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento

e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia

attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di

partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti

peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V

446);

a livello dell'autorità giudiziaria di prima

istanza

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora

evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta

Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora

nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pagg. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).

In quest'ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.), in ambito

psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le

problematiche reumatologiche, neurologiche e psichiche sono state chiarite in

modo soddisfacente dai periti del SAM.

Vanno infatti ritenute

in particolare le conclusioni a cui sono giunti lo specialista dr. med. __________,

il dottor __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare

del 2 marzo 2012, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 9). Questi esperti hanno

attentamente valutato la ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la

documentazione medica messa a disposizione dall'assicurata, dai suoi curanti e

dal suo assicuratore malattia, hanno eseguito degli esami personali ed

obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.

Dal canto suo, invece,

la ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata

documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità

del 50%) di quello ritenuto dal medico SMR (inabilità lavorativa del 20%).

Il certificato del 17

luglio 2012 si limita infatti ad attestare un'inabilità lavorativa del 50% dal

18 aprile 2011.

Il rapporto intermedio

LCA del 30 luglio 2012 del medico curante, che risponde a domande preformulate

dall'assicuratore malattia, specifica, dal canto suo, quale sia l'anamnesi, la

diagnosi (fibromialgia e sindrome depressiva secondaria) ed il grado di capacità

lavorativa dell'interessata e con quali limitazioni, rilevando che la persistenza

dei dolori alla colonna e la sindrome depressiva impedivano la ripresa lavorativa

a tempo pieno.

Soprattutto, però, in

un successivo certificato il dr. med. __________ ha evidenziato che era la

problematica psichiatrica che rendeva l'assicurata inabile al lavoro al 50%.

Tuttavia, questo

Tribunale osserva che agli atti non vi sono certificati rilasciati da uno

psichiatra o psicoterapeuta, malgrado lo stesso medico curante abbia affermato

che l'insorgente fosse in cura da uno specialista.

Nemmeno vi sono altri

certificati medici più dettagliati e recenti a comprova dello stato di salute

dell'assicurata ed a sostegno della sua tesi ricorsuale.

Pertanto, l'asserzione

ivi espressa secondo cui dal 27 giugno 2011 ella sarebbe inabile al lavoro al

50% come certificato dal medico curante, ha trovato un riscontro oggettivo

soltanto nel referto medico del 30 luglio 2012 che l'assicurata ha prodotto in

sede amministrativa. Nella procedura ricorsuale davanti al TCA l'interessata non

ha invece saputo allegare alcun atto medico, perciò la sua sola affermazione di

essere tuttora inabile al 50% non è oggettivata da specialisti in materia ma,

semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che è stato

dato un quadro delle sue condizioni di salute. Nessun nuovo riscontro clinico è

stato in effetti portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle

capire e ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4),

che l'assicurata non era oggettivamente inabile al lavoro (solo) al 20%

nell'attività precedente, bensì in misura del 50%.

Per di più, questi tre certificati

medici, successivi alla perizia pluridisciplinare del SAM, sono stati già attentamente

valutati dal medico del Servizio Medico Regionale, che il 4 settembre 2012

(doc. 45) ha ritenuto che tali atti non modificassero le conclusioni dei

periti, visto che il medico curante non ha aggiunto delle motivazioni tali da fare

cambiare idea al medico SMR, che ha ribadito la sua posizione nel rapporto finale

del 16 ottobre 2012 (doc. 49), che rettificava quello del 16 maggio 2012 (doc.

38).

Inoltre, la richiesta

ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessata ad una

perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità (recte:

grado di inabilità lavorativa, visto che un medico può esprimere soltanto un

giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi

anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro calcolo

economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni

e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare

l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un

mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in

considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non

può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione

e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.

In virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela della

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio

2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del

15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno

2008).

In concreto, la

richiesta della ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici

oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche e/o psichiche che le impediscono

di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.

A tale riguardo, va infatti

osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle

attività lucrative a causa di una inabilità lavorativa del 50% attestata dal

suo medico curante nel giugno 2011, ma anche nel luglio-agosto 2012 - ma questa

volta per motivi prettamente psichici e non più reumatologici - non è dunque

sufficiente per essere ammessa come tale.

Non va infine

dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore

probante dei referti medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento

Medico hanno visitato l'assicurata

nelle vesti di periti, mentre il dr. med. __________ in qualità di suo medico

curante.

Tutto ben considerato,

quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate,

chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui

come ausiliaria di cucina la ricorrente aveva una diminuzione del rendimento

del 5%, mentre in attività leggere ed adeguate, che tenessero conto delle limitazioni

funzionali, l'assicurata era

totalmente abile al lavoro.

Lo stesso va detto del

rapporto neurologico del dr. med. __________, che non ha rilevato alcuna

patologia di tipo neurologica nell'assicurata dopo avere eseguito un'attenta

valutazione.

Dal profilo psichiatrico,

poi, lo specialista dr. med. __________, che ha anch'egli redatto una perizia dettaglia

che non è stata peraltro contraddetta da altri referti di parte, ha

diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da

dolore persistente, che impedivano l'assicurata di lavorare nella misura del

20%.

Infine, la valutazione

medico-teorica globale del perito SAM ha quindi stabilito nell'80% il grado di

capacità lavorativa della ricorrente in tutte le attività.

Stante quanto precede,

d'avviso del TCA, le patologie dell'assicurata sono state sufficientemente

chiarite.

Non vi sono quindi

motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM ed il

medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurata dal momento in

cui è avvenuto l'incidente della circolazione stradale.

Il TCA rileva, da

ultimo, che il perito psichiatra ha attestato un'inabilità lavorativa del 20%

dal 22 marzo 2011, ovvero da quando l'assicurata è stata ricoverata alla Clinica

__________ e lì è apparsa per la prima volta la problematica psichiatrica.

Per una svista, però, l'SMR

ha ritenuto che la ricorrente fosse inabile al lavoro al 50% dal 17 ottobre

2011 al 21 marzo 2011, ciò che è evidentemente impossibile, e che l'incapacità

lavorativa del 20% decorresse dal 22 marzo 2011.

L'UAI, che ha rilevato

questa discrepanza, ha quindi ritenuto che il grado di incapacità lavorativa

del 20% individuato dal perito psichiatra decorresse dal 22 marzo 2012 anziché,

come doveva essere in realtà, dal 22 marzo 2011.

Pur commettendo un

errore, la soluzione adottata dall'amministrazione, essendo più favorevole all'assicurata

e, soprattutto, essendo comunque nota la difficoltà per i periti intervenuti di

operare una valutazione medica retrospettiva, va qui confermata.

Pertanto, secondo il

TCA, si deve ritenere che fino al momento in cui i periti SAM hanno reso la

loro valutazione, lo stato di salute dell'insorgente fosse viziato da un'inabilità

lavorativa del 50% per motivi reumatologici. Dal 22 marzo 2012, invece, stando

all'opinione dello psichiatra il grado di incapacità lavorativa era del 20%.

Va pertanto ritenuto

che dal 19 dicembre 2010 e fino all'emanazione della decisione oggetto del

presente ricorso, l'interessata era inabile al lavoro al 100% fino al 16 ottobre

2011, al 50% dal 17 ottobre 2011 al 21 marzo 2012 ed al 20% dal 22 marzo 2012 in avanti nell'attività precedente di ausiliaria di cucina.

Anche in altre

attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali

stabiliti dall'esperto reumatologo nella sua perizia del 6 febbraio 2012, il

grado di capacità lavorativa era dell'80%, nel senso di una presenza durante

tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 20%.

11. Tutto

ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non

mettono in discussione le valutazioni dei periti.

Pertanto, in assenza

di documenti medici che attestino che il suo stato di salute mostrava, come ella

stessa sostiene, un danno alla salute che la impediva in ragione del 50% di

svolgere delle attività lucrative, non è possibile dare seguito alla lamentela

dell'assicurata.

Peraltro, senza un

elemento che oggettivi il suo recente stato di salute, non è possibile, per il

Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o

complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti

accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente

non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni

di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute

rispetto a quello ritenuto dagli esperti del SAM.

Inoltre, la

documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali,

neppure si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio

di carattere medico a carico del Tribunale.

In tali circostanze,

le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato

medicalmente oggettivabile.

Il Servizio Medico

Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata

peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare. Il suo

giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle

valutazioni prodotte dall'assicurata in sede ricorsuale e va dunque posto alla

base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie

le conclusioni formulate dall'Ufficio

AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata.

12. Riconosciuto

il valore invalidante della sindrome depressiva ricorrente e della sindrome

somatoforme da dolore persistente, come pure della sindrome dolorosa panvertebrale

cronica su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e minima protrusione

discale posteriore C5/C7, va evidenziato che l'interessata, poco più che trentenne, può svolgere altre attività

confacenti al suo stato di salute a tempo pieno, con resa ridotta del 20%.

L'obbligo dell'assicurata

di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti

lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche

dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,

se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato

e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag.

28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.

(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta

può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano

(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore

hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi

di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una

simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dall'assicurata.

13. Accertata

quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 50% dall'ottobre 2011 e dell'80%

dal marzo 2012 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti

dal perito SAM, con rapporto finale del 16 maggio 2012, rettificato il 16

ottobre 2012, visto il parere del consulente in integrazione professionale

(doc. 47), l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado d'invalidità,

il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il

danno alla salute nella professione precedente (reddito da valida) con quello

risultante da un'attività

leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalida),

ottenendo un grado d'invalidità

del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo 2012.

Per quanto concerne l'importo

del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato

che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il

TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento

dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di

dicembre 2011.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre

2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto

2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.

4.2, I 475/01).

14. Riguardo

al reddito da valida, il cui importo non è del resto stato

criticato in sede di ricorso, basandosi sul questionario del datore di lavoro

(doc. 12-3) l'UAI ha quantificato

in Fr. 32'838.- (Fr. 2'525,70 al mese x 13 mensilità) il reddito che l'assicurata ha percepito nel 2010 da sana

lavorando nella misura del 70%.

In realtà, questo

questionario, compilato il 29 dicembre 2011 dall'ultimo datore di lavoro della

ricorrente, indica che dal 1° gennaio 2011 lo stipendio versato era di Fr. 2'525,70

per 30 ore settimanali su 41 quale orario normale di lavoro. Lo stesso dato

emerge dall'attestato del datore di lavoro per l'assicurazione contro la

disoccupazione firmato il 19 gennaio 2012 (doc. 3 incarto Disoccupazione), che

si riferisce, anch'esso, all'anno 2011 (ultimo salario). Il salario di Fr. 32'838.-

va quindi ritenuto per il 2011.

15. Per

quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc).

16. Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

L'Alta Corte ha però

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità

di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali." (…).

17. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima

edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde

ad un importo di Fr. 50'700.- (Fr. 4'225.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui l'assicurata

dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre

2008; STCA del 13 febbraio 2006,

36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1% nel 2011 (cfr.

tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) e dello 0,8% nel 2012

(cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), si ottiene un

salario lordo medio ammontante nell'anno 2011 a Fr. 51'207.- (Fr. 50'700.- + [Fr. 50'700.- x 1 : 100]), ossia a Fr. 4'267,25 al mese e

nel 2012 a Fr. 51'616,66 (Fr. 51'207.- + [Fr. 51'207.- x 0,8 : 100]), pari a Fr. 4'301,39

al mese.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste

cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili sia nel 2011

sia nel 2012 (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B 9.2 pubblicata

in: La Vie économique, 9-2013, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico

da invalido ammonta nel 2011 a Fr. 4'448,61 al mese (Fr. 4'267,25 : 40 x 41,7), ossia a Fr. 53'383,30 annui e

nel 2012 a Fr. 4'484,20 mensili (Fr. 4'301,39 : 40 x 41,7) pari a Fr. 53'810,36, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio

2008, la nostra Massima istanza federale ha stabilito che al reddito da invalido,

ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità, non poteva essere contrapposto un

reddito senza invalidità a tempo pieno. Infatti, in applicazione del metodo

misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i

redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività

lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125

V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché

le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre

2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante

per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato

potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività

lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute

(cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

L'assicurata, quale ausiliaria di cucina,

avrebbe guadagnato da sana nel 2011, per un'occupazione svolta al 70% del tempo, un reddito annuo di Fr. 32'838.- (cfr. consid. 14), corrispondente ad un

reddito di Fr. 2'736,50 al mese (Fr. 32'838.- : 12 mesi).

Per l'anno 2012,

tenendo conto di un rincaro dello 0,8% (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), il salario annuo sarebbe ammontato a Fr. 33'100,70 (Fr. 32'838.-

+ [Fr. 32'838.- x 0,8 : 100]), quindi a Fr. 2'758,40 mensili.

Per poter confrontare

questi dati con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%,

occorre quindi riportarli sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario

di Fr. 46'911,43 (Fr. 32'838.- : 70 x 100) nel 2011 rispettivamente

di Fr. 47'286,72 (Fr. 33'100,70 : 70 x 100) nel 2012, ossia di Fr. 3'909,28 e

di Fr. 3'940,56 al mese.

Tali redditi si situano

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da una donna nel 2011 e nel 2012

al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 3'927,55

per un'attività esercitata per

42,3 ore alla settimana nel 2011 nel settore dell'alloggio e della ristorazione,

livello di esigenze 4 e di Fr. 4'031,42 per un tempo lavorativo di 42.4

ore esigibile nel 2012 (Tabella TA1 2010, punto 55-56 “Servizi di alloggio e

di ristorazione”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 3'714.- [salario mensile lordo] x 12 mesi

[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 44'568.-. Questa somma va aggiornata

al 2011 con lo 0,0% (Fr. 44'568.-) e al 2012 con il 2,4% (Fr. 44'568.- + [Fr. 44'568.-

x 2,4 : 100] = Fr. 45'637,63) (cfr. tabella B 10.2, pubblicata

in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) di rincaro nello specifico settore 55-56

dell'alloggio e della ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid.

4.5; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011),

per ottenere dei salari lordi medi di Fr. 44'568.- e di Fr. 45'637,63, che a loro

volta vanno poi riportati su 42,3 ore /settimana e su 42,4 ore/settimana (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2013,

pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 e nel 2012 nello

specifico settore "I" dell'alloggio e della ristorazione (STF

9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009,

consid. 4.1; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo

di Fr. 47'130,66 (Fr. 44'568.- : 40 x 42,3) rispettivamente di Fr. 48'375,89

(Fr. 45'637,63 : 40 x 42,4), ovvero un salario mensile di Fr. 3'927,55 (Fr.

47'130,66 : 12 mesi) nel 2011 e di Fr. 4'031,42 (Fr. 48'375,89 : 12

mesi) nel 2012, quindi superiori ai redditi da valida che l'assicurata avrebbe conseguito alle stesse

condizioni nel 2011 e nel 2012).

Più precisamente, il

reddito che l'assicurata avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come ausiliaria

di cucina presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore nel 2011 dello 0,46%

([Fr. 47'130,66 – Fr. 46'911,43] x 100 : Fr. 47'130,66)

e nel 2012 del 2,25% ([Fr. 48'375,89 - Fr. 47'286,72] x 100 : Fr. 48'375,89) rispetto a quelli

statistici svizzeri del settore professionale.

Pertanto, posto che

dall'incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che

ella avrebbe potuto realizzare nel 2011 e nel 2012 lavorando a tempo pieno in

un'altra attività confacente al

suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo da invalida relativo all'anno 2011 (Fr. 53'383,30) va ridotto dello 0,46%,

mentre quello del 2012 (Fr. 53'810,36) del 2,25%. Esso

Considerandi

si attesta quindi a Fr. 53'137,74

(Fr. 53'383,30

- [Fr. 53'383,30 x 0,46 : 100]) nel 2011 ed a Fr. 52'599,63

(Fr. 53'810,36 - [Fr. 53'810,36 x 2,25 : 100]) nell'anno 2012.

Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario

statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha

affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del

Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per

contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza

della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame

verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più

opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito

del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali

del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,

senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;

deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio

apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.

81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata

dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né

configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento

poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di

prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente

a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente

ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della

valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel caso di specie, l'UAI

ha deciso una riduzione globale del 9%, (4% per attività leggere e 5% per altri

svantaggi salariali).

In concreto, in virtù

della citata giurisprudenza, occorre prendere in considerazione una diminuzione

globale del 10%, peraltro più favorevole alla ricorrente.

Partendo, quindi, da

un reddito ipotetico da invalida rivalutato ammontante a Fr. 53'137,74

nel

2011.

già considerata la riduzione per la differenza salariale con il reddito

medio svizzero nella medesima professione, ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività adeguate (cfr.

consid. 10) ed ammettendo poi una riduzione del 10% per circostanze personali,

nell'anno 2011 il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata

risulta di conseguenza assommare a Fr. 21'255,01 ([Fr. 53'137,74 x 50 : 100] – [Fr. 53'137,74

x 10 : 100]).

Nel

2012, partendo da un reddito ipotetico da invalida rivalutato di Fr. 52'599,63 e ritenuta un'esigibilità dell'80% in attività leggere

(cfr. consid. 10), come pure tenuto conto della riduzione del 10% per motivi

personali, il reddito

ipotetico da invalida dell'assicurata

è dunque pari a Fr. 36'819,74 ([Fr. 52'599,63 x 80 : 100] – [Fr. 52'599,63

x 10 : 100]).

Confrontando

il dato del 2011 con l'ammontare di Fr. 32'838.-

corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito

da valida nell'anno 2011 per un'attività a tempo pieno senza

il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 35,27% ([Fr. 32'838.- - Fr. 21'255,01] : Fr. 32'838.- x 100), che deve essere

arrotondata al 35% (DTF 130 V 121).

Per

l'anno 2012 si ottiene invece un'incapacità al guadagno dello 0%

([Fr. 33'100,70 - Fr. 36'819,74] : Fr. 33'100,70 x 100),

perché la capacità lavorativa residua (80%) è superiore al tempo di lavoro (70%)

dell'assicurata come salariata (pensum).

18.

Non va infine dimenticato che anche se la ricorrente contesta la

suddivisione dell'impiego del suo tempo affermando che debba essere considerata

come salariata al 100% giacché fino al giugno 2010 lavorava a tempo pieno

presso il ristorante __________ a __________, a tutti gli effetti ella era per

contro attiva per il 70% come ausiliaria di cucina, mentre per il restante 30% come

casalinga.

Ciò emerge chiaramente

dal 1° colloquio quale intervento tempestivo, avvenuto il 12 gennaio 2012 (doc.

15) presso l'Ufficio AI, in cui l'assicurata ha affermato che l'attività quale

addetta al lavaggio in cucina era svolta al 70%, poiché il lavoro era troppo

pesante a causa dei problemi al ginocchio e quindi avrebbe voluto compensare

con un'altra attività, come la pulizia di uffici o altro. Ha poi dichiarato,

sempre durante il colloquio d'accertamento, che lavorava al 70% per gli orari

di lavoro.

Questa richiesta di

riduzione della percentuale lavorativa è stata peraltro espressamente formulata

dall'assicurata stessa il 17 febbraio 2010 (doc. 39-2) al suo datore di lavoro,

"al fine di organizzare meglio le mie attività personali e familiari.".

La censura della ricorrente

sulla suddivisione del tempo di lavoro come salariata e come casalinga va

dunque respinta e va così tutelata l'applicazione del metodo misto da parte

dell'amministrazione, ripartendo nel 70% la parte del tempo dedicata all'attività

salariata e nel 30% quella dedicata alle mansioni domestiche.

19.

Di

conseguenza, oltre alla chiarezza fatta dai periti SAM in ambito medico, si aggiunge

pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 22 agosto

2012.

(doc. 42), i cui risultati non sono d'altronde mai stati messi in discussione dalla ricorrente.

Nella sua valutazione,

l'assistente sociale ha

stabilito nel 13,5% il grado d'invalidità

dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia domestica.

In queste circostanze,

siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenuta la suddivisione del

tempo dedicato all'attività salariata (70%) e alle mansioni casalinghe (30%)

accertate nel presente giudizio, come pure gli impedimenti nell'eseguire queste

attività a causa del danno invalidante stabiliti dal grado di incapacità di

guadagno come salariata e casalinga, il grado d'invalidità globale nel 2011 va fissato al 28,55% (70% [tempo

lavorativo come salariata] x 35% [grado di incapacità di lavoro come salariata]

+ 30% [tempo lavorativo come casalinga] x 13,5% [impedimento come casalinga]),

e meglio al 29%, grado che non dà diritto alla ricorrente ad una

rendita d'invalidità.

Per l'anno 2012,

il grado di invalidità globale della ricorrente è del 4% ([70% x 0%]

+ [30% x 13,5%]).

20.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità globale del 29% nel 2011 e del 4% nel 2012 e seppure

questi gradi differiscano da quelli individuati dall'Ufficio AI, questo

Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione del 28

novembre 2012, non raggiungendo essi, infatti, il grado minimo del 40% di invalidità

pensionabile (art. 28 cpv. 1 LAI).

Il ricorso deve dunque

essere integralmente respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

21.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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