32.2012.315
Salariata al 70% e casalinga al 30% chiede la rendita AI. Perizia pluridisciplinare SAM accerta un grado di incapacità lavorativa globale del 50% (2011) e dell'80% (2012). Calcolo del danno economico con metodo misto: 35% come salariata, 13,5% come casalinga. Grado d'invalidità globale: 29% risp. 4%
30 settembre 2013Italiano71 min
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.315
Data decisione, Autorità:
30.09.2013, TCA
Titolo:
Salariata al 70% e casalinga al 30% chiede la rendita AI. Perizia pluridisciplinare SAM accerta un grado di incapacità lavorativa globale del 50% (2011) e dell'80% (2012). Calcolo del danno economico con metodo misto: 35% come salariata, 13,5% come casalinga. Grado d'invalidità globale: 29% risp. 4%
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28a cpv. 3 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.315
TB
Lugano
30 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 28 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1980, ausiliaria di pulizie in cucina, ha inoltrato il 9 dicembre
2011 (doc. 1) una richiesta di prestazioni AI a seguito dell'incidente stradale
del 19 dicembre 2010, che inizialmente l'ha resa inabile al lavoro al 100% e
poi al 50%.
B. Esperiti
sia accertamenti medici richiamando l'intero incarto dall'assicuratore contro
gli infortuni e dall'assicuratore malattia, che ha fatto esperire una perizia SAM
pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e reumatologica), sia economici,
in particolare un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica (doc. 42), con decisione del 28 novembre 2012 (doc. A), preceduta da
un progetto del 19 ottobre 2012 (doc. 50), l'Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni essendo il grado d'invalidità dell'assicurata inferiore al 40% (era
del 38% dall'ottobre 2011 rispettivamente del 17% dal marzo 2012).
C. Contro
la succitata decisione l'assicurata ha formulato ricorso al TCA il 14 dicembre
2012 (doc. I) e ha chiesto di essere sottoposta ad una nuova perizia medica,
lamentando di essere ancora inabile al lavoro al 50%. A suo dire, l'esito degli
accertamenti predisposti dall'Ufficio AI sarebbe errato, sia nella misura in
cui è stata ritenuta inabile al 20% anziché al 50% dopo l'incidente della
circolazione del 19 dicembre 2010, sia perché l'amministrazione l'ha ritenuta
casalinga per il 30% del tempo e salariata per il restante 70%, mentre essa andrebbe
ritenuta salariata al 100% sino al mese di giugno 2010, avendo lavorato a tempo
pieno per la __________ di __________. La ricorrente ha poi evidenziato di
percepire un'indennità per malattia del 50% da parte di __________ e per il
restante 50% di ricevere l'indennità di disoccupazione. Una nuova perizia
medica dovrebbe quindi accertare il suo stato di salute.
D. Con
la risposta di causa del 21 dicembre 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di
respingere il ricorso, confermando la correttezza e la validità della perizia
pluridisciplinare che ha ritenuto l'assicurata abile al lavoro all'80% sia
nella sua abituale professione sia in altre attività adeguate. La ricorrente
non ha comprovato, a mezzo di certificati medici, che il suo stato di salute
fosse peggiore rispetto a quello stabilito dai periti del SAM. Inoltre, l'assicurata
è da considerare quale casalinga per il 30% visto che lei stessa ha deciso, dal
1° maggio 2010, di ridurre il tempo di lavoro dal 100% al 70% per organizzare
meglio le sue attività personali e familiari. Infine, l'UAI ha comunque
precisato che quand'anche si volesse ritenere un tempo pieno come salariata, il
calcolo del grado di incapacità di guadagno ammonterebbe al 17% e quindi il
diritto alla rendita AI sarebbe ugualmente rifiutato.
L'insorgente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato
ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a
cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa
ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei
redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta
Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV
Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.2).
3. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art.
8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità,
SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche
e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività
benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle
Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).
L'invalidità viene
così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume
che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
4. Nel
caso in cui invece l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
il citato art. 28a cpv. 3 LAI.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre
occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano
il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer
5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR
2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa giurisprudenza
è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una sentenza
pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza
ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi
reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete
nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate
condizioni.
L'Alta Corte, in una sentenza
pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al
metodo misto.
5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato,
la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per
esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del
mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità
economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 288).
Va ancora rilevato che
il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 288; Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190 seg.).
Va osservato che in
materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività
lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è
di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona
senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 pag. 447/488 consid. 4a). In sostanza,
quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se
si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi
della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o
inesistenti (sull'argomento, cfr. anche RCC 1986 pag. 540 seg.).
6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), al considerando 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare
che:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione
della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure
che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996
pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a e sentenze ivi citate).".
Secondo la giurisprudenza del TFA
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Nella sentenza del 4
luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi
espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema
di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.;
cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del
13 luglio 2006, consid. 4).”.
7. Nel
caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti, con la decisione impugnata ha negato alla ricorrente il
diritto ad una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito
senza invalidità ed il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente
esigibile, tenuto conto sia di una riduzione del 50% per un'abilità lavorativa
esigibile al 50% sia del 9% per la possibilità di svolgere determinate attività
stanti le limitazioni espresse dai periti, ha dato luogo ad una perdita di
guadagno (grado d'invalidità) del 49% dall'ottobre 2011 e del 18% dal marzo
2012 (ritenuta, però, un'esigibilità lavorativa del 100%). Ritenuto poi l'impedimento
del 13,5% nella conduzione dell'economia domestica, l'Ufficio AI ha quindi ottenuto
un grado di invalidità globale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo
2012.
Dal lato medico, il perito psichiatra
incaricato dall'assicuratore malattia dell'assicurata ha accertato che la
stessa era abile al lavoro all'80% dal 22 marzo 2011 nella sua professione di
ausiliaria di cucina ed in altre attività, mentre come casalinga la capacità
lavorativa era del 90%.
Il reumatologo ha stabilito che l'assicurata
presentava una diminuzione del rendimento al massimo del 5% nella precedente attività,
mentre in attività leggere ed adatte che rispettassero i limiti funzionali
elencati nel suo referto, l'esperto ha accertato un'abilità lavorativa del 100%.
Infine, dal punto di vista neurologico,
la ricorrente era totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività.
Sulla scorta di queste considerazioni
mediche, il consulente in integrazione professionale (doc. 47) ha stabilito in
Fr. 32'838.- il salario da valida della ricorrente nel 2010 senza il danno alla
salute se avesse ancora lavorato al 70% come ausiliaria di pulizie in cucina
per il suo precedente datore di lavoro.
In altre attività adeguate, per il
periodo dall'ottobre 2011 è stata ritenuta la situazione seguente (doc. 50-8):
a livello nazionale la media del salario ipotetico per le donne aggiornato al
2010 è di Fr. 52'887,94 (categoria 4.2). Riportato sul tempo lavorativo del 70%
quale salariata (Fr. 37'021,56) e della capacità lavorativa del 50% (Fr. 18'510,78),
ritenuta anche una diminuzione del 4% per attività leggere e del 5% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, si ottiene un reddito
da invalida di Fr. 16'844,81. Paragonando questo dato con il reddito ipotetico
da valido, si ha una perdita di guadagno del 48,70% (49%).
Per il successivo periodo valido dal
marzo 2012 (doc. 50-5), tenuto conto sempre di un tempo di lavoro del 70% (Fr.
37'021,56) e di una capacità lavorativa dell'80% (Fr. 29'617,24), come pure dei
medesimi fattori di riduzione (9%), si ottiene un reddito da invalida di Fr. 26'951,69.
Partendo dunque da un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 32'838.-
e da un reddito da invalida di Fr. 26'951,69, il grado d'invalidità ottenuto è
del 17,93%.
Inoltre, l'esito dell'inchiesta
economica ha stabilito nel 13,5% l'invalidità dell'insorgente come casalinga
(doc. 42).
Adottando il metodo
misto valido per le persone che esercitano parzialmente un'attività lucrativa, l'UAI ha stabilito che la limitazione del 13,5%
nell'attività di casalinga,
esercitata al 30% del suo tempo, comporta un grado d'invalidità del 4%. L'inabilità parziale in attività salariate, invece, che in precedenza
la ricorrente esercitava nella misura del restante 70% del tempo, dà un grado d'invalidità del 34% nel primo periodo
rispettivamente del 13% dal marzo 2012. Sommando le due incapacità al guadagno,
si ottiene un grado d'invalidità
totale del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal mese di marzo 2012, gradi che però
non comportano l'erogazione di una rendita AI (doc. 51).
Nel ricorso l'assicurata sostiene che la
sua capacità lavorativa è tuttora del 50% e lo è sin dal 27 giugno 2011, tanto
che da __________ percepisce un'indennità per malattia del 50% e dall'assicurazione
contro la disoccupazione riceve delle indennità di disoccupazione per il
restante 50%.
La ricorrente ha quindi postulato che
sia effettuata una nuova perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità.
8. A
seguito dell'incidente della circolazione stradale del 19 dicembre 2010, l'assicuratore infortuni ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni fino al 17 ottobre
2011. Dopodiché è subentrata la Cassa malati dell'assicurata, che le ha versato
le indennità giornaliere per malattia e che il 30 e 31 gennaio 2012, come pure
nei giorni 2, 3 e 13 febbraio 2012, l'ha sottoposta ad un accertamento medico pluridisciplinare
da parte del Servizio Accertamento Medico di __________.
Il 2 marzo 2012 (doc.
22 dell'incarto della Cassa malati) il SAM ha reso la sua perizia medica, che
riassume tutti gli atti medici messi a sua disposizione, espone l'anamnesi
(familiare, personale, sociale, professionale, patologica, sistemica), la descrizione
della giornata, le constatazioni obiettive del perito SAM che l'ha visitata e
gli esiti degli esami di laboratorio e radiologici (RX colonna cervicale e lombare,
RX del ginocchio) eseguiti il 31 gennaio 2012.
Alla luce dei consulti
psichiatrico, reumatologico e neurologico, è stato possibile porre la diagnosi
di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (TCD-10 F33.00);
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); sindrome dolorosa
panvertebrale cronica con/su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1,
minima protrusione discale posteriore C6-C7.
Dal punto di vista psichiatrico,
la ricorrente è stata valutata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, il 13 febbraio 2012 ed il seguente 17 febbraio (doc. 22-34 CM) lo specialista ha reso il proprio referto.
Egli ha rilevato che l'assicurata
tendeva a dilungarsi in lunghe descrizioni senza aggiungere una sostanziale
informazione ed a parlare a ruota libera. Il tono dell'umore era lievemente
orientato verso il polo negativo. V'era una quota d'angoscia lieve in merito
all'incidente del 19 dicembre 2010, l'ansia libera era lieve, il contenuto del
pensiero era incentrato sulla sua condizione di salute e lamentava dolori
generalizzati. Nessun altro elemento di tipo patologico è stato rilevato dal
perito.
La diagnosi posta era
di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve e di sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F33.1 e ICD-10 F45.4). Questa
sindrome depressiva si è presentata alcuni mesi dopo l'incidente della circolazione
e la sintomatologia ha seguito un decorso cronico, ma in nessun momento ha
avuto caratteristiche di gravità in quanto si sono mantenute ben compensate le
funzioni cognitive, biologiche e volitive. Da un punto di vista clinico, il
quadro depressivo ha cronicizzato la sintomatologia algica già preesistente e
da allora presentava una sindrome somatoforme da dolore persistente.
La sindrome dolorosa,
sebbene fosse generalizzata, non incideva sulla vita quotidiana e sociale dell'assicurata.
Pertanto, l'interessata
presentava una capacità lavorativa dell'80% dal 22 marzo 2011 in ogni attività lavorativa. La prognosi era stazionaria. La deflessione del tono dell'umore e
la diminuzione delle funzioni volitive comportavano una maggiore lentezza ed
una diminuzione della precisione e resistenza davanti ad ogni compito lavorativo.
Lo psichiatra ha consigliato un trattamento antidepressivo a dosaggi utili,
sebbene l'assicurata fosse riluttante al trattamento psicofarmacologico.
Come casalinga, l'incapacità
lavorativa era del 10%.
Il dr. med. __________,
FMH reumatologia, ha visitato l'assicurata il 3 febbraio 2012 ed il 6 febbraio
2012 (doc. 22-22 CM) ha allestito la sua perizia. Essa riferisce l'anamnesi
attuale, remota, per sistemi, familiare, sociale, le limitazioni soggettive, lo
status e gli esami di radiologia passati ed attuali.
La diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa era di fibromialgia/sindrome da dolore
persistente e di sindrome dolorosa panvertebrale cronica con possibile incipiente
spondiloartrosi L4/L5 e L5/S1.
Nella sua valutazione,
il reumatologo ha osservato che dopo l'incidente stradale ed il ricovero
presso il servizio di ortopedia, il decorso successivo all'infortunio si è protratto,
tanto che dal 22 marzo all'8 aprile 2011 l'assicurata ha eseguito un periodo di riabilitazione, stante una sindrome cervicospondilogena, ma anche la
tendenza allo sviluppo di una fibromialgia. All'uscita dalla clinica, l'interessata
presentava un quadro clinico sostanzialmente normale, tanto che le indagini
radiologiche non hanno mostrato reperti clinicamente rilevanti. Il decorso è
però restato insoddisfacente e v'è anche stato un importante peggioramento del
quadro clinico con lo sviluppo di dolori generalizzati ed una progressiva
perdita della mobilità del rachide e delle spalle sulla base di una resistenza
attiva (volontaria) tanto che queste regioni non hanno potuto essere esaminate
dal perito, senza tuttavia evidenza per lesioni oggettive a livello clinico o
radiologico. Concordando con il collega __________, che il 15 dicembre 2011 ha visitato l'assicurata, la stessa presentava una fibromialgia secondo i criteri ACR 1990 e ACR
2010. Non v'era invece evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria o
per un'altra patologia associata alla fibromialgia. A dire del perito, si
trattava di una fibromialgia "primaria" che si è sviluppata, come
spesso avviene, dopo un trauma (incidente), le cui conseguenze sarebbero normalmente
guarite da molto tempo senza questo sviluppo che non aveva più alcun nesso di
causalità con il trauma in esame.
Per quanto riguarda le
conseguenze dell'infortunio, come ausiliaria di cucina la ricorrente presentava
una diminuzione del rendimento al massimo del 5%. La fibromialgia può limitare
leggermente la capacità lavorativa attraverso una stanchezza cronica associata
a disturbi del sonno ed a dolori diffusi, senza tuttavia sostanziali limitazioni
funzionali oggettive. La sindrome dolorosa panvertebrale, in presenza di possibili
incipienti alterazioni degenerative lombari basse, può in alcuni casi limitare
leggermente l'attività lavorativa per lavori pesanti a mediamente pesanti, per
lavori che richiedono movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione
del tronco, posizioni statiche eccessivamente prolungate, particolarmente con
il tronco in iperflessione od iperestensione. Lavorando a tempo pieno (8½ ore
al giorno), le predette limitazioni funzionali possono, in alcuni casi,
diminuire il rendimento fino al massimo al 5% in attività pesanti a mediamente
pesanti, mentre in attività leggere l'assicurata aveva una piena capacità
lavorativa.
Secondo l'esperto, non
v'erano possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dal
punto di vista reumatologico. L'apparato locomotore era sostanzialmente sano e
non c'erano alterazioni strutturali anomali per l'età.
Nella tabella
allestita per la capacità residua, lo specialista ha osservato che l'assicurata
era in grado di sollevare e portare pesi tutto il giorno fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mentre sovente gli oggetti pesanti. Allo stesso modo era in grado
di maneggiare attrezzi leggeri e medi molto sovente e quelli pesanti solo dalle
3 alle 5 ore e 15 min al giorno. Nessun problema con la rotazione manuale. I
lavori sopra l'altezza del capo erano effettuabili normalmente, così come l'inginocchiarsi
e il flettere le ginocchia; la posizione del corpo in rotazione, la posizione seduta
ed eretta chinata erano esigibili sovente. Infine, non v'era alcun problema a
stare per tanto tempo, seduta, eretta, camminare, camminare su terreni
dissestati e salire/scendere scale a pioli. Anche l'equilibrio non era
limitato.
Infine, il neurologo
FMH dr. med. __________ ha peritato la ricorrente il 2 febbraio 2012 ed il 6
seguente ha allestito il referto (doc. 22-30 CM) che espone l'anamnesi, lo stato neurologico, la documentazione radiologica e le sue conclusioni.
Queste ultime
riferiscono di un esame clinico perfettamente normale, non sono stati trovati
deficit oggettivi riferibili ad una sicura lesione delle strutture nervose
centrali o periferiche. L'assicurata ha descritto una minima ipoestesia a tutto
l'emicorpo destro che non trovava, però, una spiegazione organica. Anche le
indagini neuroradiologiche hanno escluso lesioni da parte del sistema nervoso
centrale rispettivamente lesioni radicolari.
Pertanto, l'interessata
è stata ritenuta totalmente abile al lavoro in qualsiasi tipo di attività. Nessuna
altra patologia limitava la sua capacità lavorativa (la leggera trombocitosi
non aveva pertinenza clinica), ma le è stato consigliato di ricontrollare la
funzione tiroidea.
Nella valutazione
medico-teorica globale della capacità lavorativa, il perito SAM ha osservato
che la diminuzione del rendimento a livello psichiatrico permetteva di tenere
conto della minima limitazione dovuta al problema reumatologico. Inoltre, entrambi
gli specialisti hanno valutato la stessa patologia, ossia la sindrome somatoforme
da dolore persistente e la fibromialgia.
Pertanto, l'assicurata
presentava una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto) come ausiliaria di cucina ed anche in altre
attività.
Posteriormente alla
perizia SAM, l'assicurata ha prodotto il certificato non intestato del 17
luglio 2012 (doc. 23 CM), che attesta un'inabilità al lavoro del 50% dal 18 aprile
2011.
Il 30 luglio 2012
(doc. 24 CM) il medico curante dr. med. __________, medicina generale, ha
compilato un apposito formulario assicurativo "rapporto intermedio
LCA", in cui indicava la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente;
sindrome paravertebrale cronica su incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e
minima protrusione discale C5/C7 in stato dopo distorsione della colonna
cervicale; fibromialgia; sindrome depressiva in trattamento psichiatrico.
Nell'anamnesi, il curante
ha indicato una cervico-brachialgia a destra dopo incidente della circolazione
del 19 dicembre 2010. Per la persistenza della sintomatologia algica l'interessata
è stata ricoverata in clinica. L'evoluzione non era favorevole con sviluppo di
una sindrome ansiosa-depressiva e di una fibromialgia. Gli accertamenti
eseguiti tramite l'assicuratore infortuni non hanno evidenziato reperti
patologici rilevanti. Il consulto reumatologico ha confermato la fibromialgia.
L'assicurata era seguita per una sintomatologia depressiva secondaria ai dolori
cronici e per la perdita del posto di lavoro con conseguenti difficoltà finanziarie.
Pertanto, la prognosi era sfavorevole a breve-medio termine.
Il medico ha attestato
un'inabilità lavorativa del 50% dal 13 gennaio 2012, visto che la persistenza
dei dolori alla colonna nonché la sindrome depressiva sempre presente le
impedivano di riprendere il lavoro a tempo pieno. Egli stesso, però, ha affermato
che la capacità lavorativa non era ridotta in modo definitivo.
Un'attività adeguata
al suo stato di salute era esigibile sin da subito al 50%, sempre che non
comportasse il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg.
Il successivo 10
agosto 2012 (doc. 25 CM) il dr. med. __________ ha confermato ad __________ che
l'assicurata "è sempre stata inabile al lavoro in misura del 50% anche
dopo il 25.03.2012 (termine del caso assunto precedentemente da __________),
segnatamente per la problematica psichiatrica.".
Il 2 maggio 2012 (doc.
36) l'Ufficio AI ha ricevuto dall'assicuratore malattia dell'interessata la
documentazione medica in suo possesso e l'ha sottoposta al medico del Servizio
Medico Regionale per una valutazione (doc. 37).
Nel suo rapporto
finale del 16 maggio 2012 (doc. 38) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto
le diagnosi evidenziate dai periti SAM e ha confermato che dal giorno dell'incidente
al 16 ottobre 2011 l'assicurata era totalmente inabile al lavoro, dopodiché lo
è stata nella misura del 50% fino al 21 marzo 2012 ed infine, da quando è stata
peritata dal SAM, al 20% con limitazioni di carico fino a 10 kg.
9. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore
probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento
(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità
delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il
Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo
esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente
la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non
consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione
nella precedente fase non contenziosa.
Nella sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
D'altra parte il
Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a livello amministrativo
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento
e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia
attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di
partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti
peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V
446);
a livello dell'autorità giudiziaria di prima
istanza
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora
evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est
le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de
l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur
rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à
faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta
Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora
nella recente STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti
interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On
ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,
il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A
cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pagg. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254)).
In quest'ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.), in ambito
psichiatrico l'esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita
deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i
dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori
la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
10. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto le
problematiche reumatologiche, neurologiche e psichiche sono state chiarite in
modo soddisfacente dai periti del SAM.
Vanno infatti ritenute
in particolare le conclusioni a cui sono giunti lo specialista dr. med. __________,
il dottor __________ e lo psichiatra __________ nella perizia pluridisciplinare
del 2 marzo 2012, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena
conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 9). Questi esperti hanno
attentamente valutato la ricorrente durante uno o più giorni, hanno vagliato la
documentazione medica messa a disposizione dall'assicurata, dai suoi curanti e
dal suo assicuratore malattia, hanno eseguito degli esami personali ed
obiettivi, ma hanno anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessata.
Dal canto suo, invece,
la ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata
documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore (inabilità
del 50%) di quello ritenuto dal medico SMR (inabilità lavorativa del 20%).
Il certificato del 17
luglio 2012 si limita infatti ad attestare un'inabilità lavorativa del 50% dal
18 aprile 2011.
Il rapporto intermedio
LCA del 30 luglio 2012 del medico curante, che risponde a domande preformulate
dall'assicuratore malattia, specifica, dal canto suo, quale sia l'anamnesi, la
diagnosi (fibromialgia e sindrome depressiva secondaria) ed il grado di capacità
lavorativa dell'interessata e con quali limitazioni, rilevando che la persistenza
dei dolori alla colonna e la sindrome depressiva impedivano la ripresa lavorativa
a tempo pieno.
Soprattutto, però, in
un successivo certificato il dr. med. __________ ha evidenziato che era la
problematica psichiatrica che rendeva l'assicurata inabile al lavoro al 50%.
Tuttavia, questo
Tribunale osserva che agli atti non vi sono certificati rilasciati da uno
psichiatra o psicoterapeuta, malgrado lo stesso medico curante abbia affermato
che l'insorgente fosse in cura da uno specialista.
Nemmeno vi sono altri
certificati medici più dettagliati e recenti a comprova dello stato di salute
dell'assicurata ed a sostegno della sua tesi ricorsuale.
Pertanto, l'asserzione
ivi espressa secondo cui dal 27 giugno 2011 ella sarebbe inabile al lavoro al
50% come certificato dal medico curante, ha trovato un riscontro oggettivo
soltanto nel referto medico del 30 luglio 2012 che l'assicurata ha prodotto in
sede amministrativa. Nella procedura ricorsuale davanti al TCA l'interessata non
ha invece saputo allegare alcun atto medico, perciò la sua sola affermazione di
essere tuttora inabile al 50% non è oggettivata da specialisti in materia ma,
semmai, è solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che è stato
dato un quadro delle sue condizioni di salute. Nessun nuovo riscontro clinico è
stato in effetti portato a conoscenza dell'amministrazione tanto da farle
capire e ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4),
che l'assicurata non era oggettivamente inabile al lavoro (solo) al 20%
nell'attività precedente, bensì in misura del 50%.
Per di più, questi tre certificati
medici, successivi alla perizia pluridisciplinare del SAM, sono stati già attentamente
valutati dal medico del Servizio Medico Regionale, che il 4 settembre 2012
(doc. 45) ha ritenuto che tali atti non modificassero le conclusioni dei
periti, visto che il medico curante non ha aggiunto delle motivazioni tali da fare
cambiare idea al medico SMR, che ha ribadito la sua posizione nel rapporto finale
del 16 ottobre 2012 (doc. 49), che rettificava quello del 16 maggio 2012 (doc.
38).
Inoltre, la richiesta
ricorsuale secondo cui il Tribunale dovrebbe sottoporre l'interessata ad una
perizia medica che accerti il suo attuale grado di invalidità (recte:
grado di inabilità lavorativa, visto che un medico può esprimere soltanto un
giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato e non può invece pronunciarsi
anche sul grado di invalidità, visto che è il risultato di un puro calcolo
economico che spetta al consulente in integrazione sulla scorta delle indicazioni
e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili. Spetta al consulente, e non al medico, valutare
l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un
mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in
considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274)), non
può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione
e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola
secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo
non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di
controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura
medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente
lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere
di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela della
ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo
ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2012.299 del 10
settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio
2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del
15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno
2008).
In concreto, la
richiesta della ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici
oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche e/o psichiche che le impediscono
di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.
A tale riguardo, va infatti
osservato che una semplice indicazione di un'impossibilità di esercitare delle
attività lucrative a causa di una inabilità lavorativa del 50% attestata dal
suo medico curante nel giugno 2011, ma anche nel luglio-agosto 2012 - ma questa
volta per motivi prettamente psichici e non più reumatologici - non è dunque
sufficiente per essere ammessa come tale.
Non va infine
dimenticato, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore
probante dei referti medici, che gli specialisti del Servizio Accertamento
Medico hanno visitato l'assicurata
nelle vesti di periti, mentre il dr. med. __________ in qualità di suo medico
curante.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista reumatologico vanno confermate le dettagliate,
chiare e complete conclusioni peritali del dr. med. __________, secondo cui
come ausiliaria di cucina la ricorrente aveva una diminuzione del rendimento
del 5%, mentre in attività leggere ed adeguate, che tenessero conto delle limitazioni
funzionali, l'assicurata era
totalmente abile al lavoro.
Lo stesso va detto del
rapporto neurologico del dr. med. __________, che non ha rilevato alcuna
patologia di tipo neurologica nell'assicurata dopo avere eseguito un'attenta
valutazione.
Dal profilo psichiatrico,
poi, lo specialista dr. med. __________, che ha anch'egli redatto una perizia dettaglia
che non è stata peraltro contraddetta da altri referti di parte, ha
diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da
dolore persistente, che impedivano l'assicurata di lavorare nella misura del
20%.
Infine, la valutazione
medico-teorica globale del perito SAM ha quindi stabilito nell'80% il grado di
capacità lavorativa della ricorrente in tutte le attività.
Stante quanto precede,
d'avviso del TCA, le patologie dell'assicurata sono state sufficientemente
chiarite.
Non vi sono quindi
motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM ed il
medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurata dal momento in
cui è avvenuto l'incidente della circolazione stradale.
Il TCA rileva, da
ultimo, che il perito psichiatra ha attestato un'inabilità lavorativa del 20%
dal 22 marzo 2011, ovvero da quando l'assicurata è stata ricoverata alla Clinica
__________ e lì è apparsa per la prima volta la problematica psichiatrica.
Per una svista, però, l'SMR
ha ritenuto che la ricorrente fosse inabile al lavoro al 50% dal 17 ottobre
2011 al 21 marzo 2011, ciò che è evidentemente impossibile, e che l'incapacità
lavorativa del 20% decorresse dal 22 marzo 2011.
L'UAI, che ha rilevato
questa discrepanza, ha quindi ritenuto che il grado di incapacità lavorativa
del 20% individuato dal perito psichiatra decorresse dal 22 marzo 2012 anziché,
come doveva essere in realtà, dal 22 marzo 2011.
Pur commettendo un
errore, la soluzione adottata dall'amministrazione, essendo più favorevole all'assicurata
e, soprattutto, essendo comunque nota la difficoltà per i periti intervenuti di
operare una valutazione medica retrospettiva, va qui confermata.
Pertanto, secondo il
TCA, si deve ritenere che fino al momento in cui i periti SAM hanno reso la
loro valutazione, lo stato di salute dell'insorgente fosse viziato da un'inabilità
lavorativa del 50% per motivi reumatologici. Dal 22 marzo 2012, invece, stando
all'opinione dello psichiatra il grado di incapacità lavorativa era del 20%.
Va pertanto ritenuto
che dal 19 dicembre 2010 e fino all'emanazione della decisione oggetto del
presente ricorso, l'interessata era inabile al lavoro al 100% fino al 16 ottobre
2011, al 50% dal 17 ottobre 2011 al 21 marzo 2012 ed al 20% dal 22 marzo 2012 in avanti nell'attività precedente di ausiliaria di cucina.
Anche in altre
attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali
stabiliti dall'esperto reumatologo nella sua perizia del 6 febbraio 2012, il
grado di capacità lavorativa era dell'80%, nel senso di una presenza durante
tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 20%.
11. Tutto
ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non
mettono in discussione le valutazioni dei periti.
Pertanto, in assenza
di documenti medici che attestino che il suo stato di salute mostrava, come ella
stessa sostiene, un danno alla salute che la impediva in ragione del 50% di
svolgere delle attività lucrative, non è possibile dare seguito alla lamentela
dell'assicurata.
Peraltro, senza un
elemento che oggettivi il suo recente stato di salute, non è possibile, per il
Tribunale, dare luogo a nuovi accertamenti quali per esempio perizie o
complementi peritali. Come detto, il principio inquisitorio è infatti
accompagnato dall'obbligo delle parti di collaborare e, nel caso concreto, l'insorgente
non ha per nulla ottemperato a questo suo dovere, limitandosi a generiche affermazioni
di un ipotetico, siccome non comprovato, peggioramento del suo stato di salute
rispetto a quello ritenuto dagli esperti del SAM.
Inoltre, la
documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali,
neppure si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio
di carattere medico a carico del Tribunale.
In tali circostanze,
le lagnanze dell'assicurata devono essere respinte, siccome prive di sostrato
medicalmente oggettivabile.
Il Servizio Medico
Regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata
peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia pluridisciplinare. Il suo
giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle
valutazioni prodotte dall'assicurata in sede ricorsuale e va dunque posto alla
base del presente giudizio.
Il TCA fa dunque proprie
le conclusioni formulate dall'Ufficio
AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata.
12. Riconosciuto
il valore invalidante della sindrome depressiva ricorrente e della sindrome
somatoforme da dolore persistente, come pure della sindrome dolorosa panvertebrale
cronica su possibile incipiente spondilartrosi L4/L5 e L5/S1 e minima protrusione
discale posteriore C5/C7, va evidenziato che l'interessata, poco più che trentenne, può svolgere altre attività
confacenti al suo stato di salute a tempo pieno, con resa ridotta del 20%.
L'obbligo dell'assicurata
di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti
lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa,
se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC
1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono
tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto
delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato
e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag.
28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto
d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima
teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi
criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a
profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc.
(VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta
può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano
(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore
hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi
di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una
simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Si tratta quindi ora
di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto
dall'assicurata.
13. Accertata
quindi dal medico SMR una capacità lavorativa del 50% dall'ottobre 2011 e dell'80%
dal marzo 2012 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti
dal perito SAM, con rapporto finale del 16 maggio 2012, rettificato il 16
ottobre 2012, visto il parere del consulente in integrazione professionale
(doc. 47), l'Ufficio AI ha utilizzato, per la determinazione del grado d'invalidità,
il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il
danno alla salute nella professione precedente (reddito da valida) con quello
risultante da un'attività
leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalida),
ottenendo un grado d'invalidità
del 38% dall'ottobre 2011 e del 17% dal marzo 2012.
Per quanto concerne l'importo
del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato
che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il
TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento
dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di
dicembre 2011.
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre
2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto
2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid.
4.2, I 475/01).
14. Riguardo
al reddito da valida, il cui importo non è del resto stato
criticato in sede di ricorso, basandosi sul questionario del datore di lavoro
(doc. 12-3) l'UAI ha quantificato
in Fr. 32'838.- (Fr. 2'525,70 al mese x 13 mensilità) il reddito che l'assicurata ha percepito nel 2010 da sana
lavorando nella misura del 70%.
In realtà, questo
questionario, compilato il 29 dicembre 2011 dall'ultimo datore di lavoro della
ricorrente, indica che dal 1° gennaio 2011 lo stipendio versato era di Fr. 2'525,70
per 30 ore settimanali su 41 quale orario normale di lavoro. Lo stesso dato
emerge dall'attestato del datore di lavoro per l'assicurazione contro la
disoccupazione firmato il 19 gennaio 2012 (doc. 3 incarto Disoccupazione), che
si riferisce, anch'esso, all'anno 2011 (ultimo salario). Il salario di Fr. 32'838.-
va quindi ritenuto per il 2011.
15. Per
quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
16. Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
L'Alta Corte ha però
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA
Fatti
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In
una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente
settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore
alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli
altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto
(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente
alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità
di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali." (…).
17. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010, ultima
edizione disponibile (cfr., a quest'ultimo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla citata tabella TA1, si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde
ad un importo di Fr. 50'700.- (Fr. 4'225.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino a porsi al momento in cui l'assicurata
dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre
2008; STCA del 13 febbraio 2006,
36.2005.55), ritenuto un rincaro dell'1% nel 2011 (cfr.
tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) e dello 0,8% nel 2012
(cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), si ottiene un
salario lordo medio ammontante nell'anno 2011 a Fr. 51'207.- (Fr. 50'700.- + [Fr. 50'700.- x 1 : 100]), ossia a Fr. 4'267,25 al mese e
nel 2012 a Fr. 51'616,66 (Fr. 51'207.- + [Fr. 51'207.- x 0,8 : 100]), pari a Fr. 4'301,39
al mese.
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste
cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili sia nel 2011
sia nel 2012 (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B 9.2 pubblicata
in: La Vie économique, 9-2013, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico
da invalido ammonta nel 2011 a Fr. 4'448,61 al mese (Fr. 4'267,25 : 40 x 41,7), ossia a Fr. 53'383,30 annui e
nel 2012 a Fr. 4'484,20 mensili (Fr. 4'301,39 : 40 x 41,7) pari a Fr. 53'810,36, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio
2008, la nostra Massima istanza federale ha stabilito che al reddito da invalido,
ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità, non poteva essere contrapposto un
reddito senza invalidità a tempo pieno. Infatti, in applicazione del metodo
misto, per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i
redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività
lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125
V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché
le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre
2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante
per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato
potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività
lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute
(cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
L'assicurata, quale ausiliaria di cucina,
avrebbe guadagnato da sana nel 2011, per un'occupazione svolta al 70% del tempo, un reddito annuo di Fr. 32'838.- (cfr. consid. 14), corrispondente ad un
reddito di Fr. 2'736,50 al mese (Fr. 32'838.- : 12 mesi).
Per l'anno 2012,
tenendo conto di un rincaro dello 0,8% (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95), il salario annuo sarebbe ammontato a Fr. 33'100,70 (Fr. 32'838.-
+ [Fr. 32'838.- x 0,8 : 100]), quindi a Fr. 2'758,40 mensili.
Per poter confrontare
questi dati con il reddito medio che si conseguirebbe in Svizzera per un'attività equivalente esercitata al 100%,
occorre quindi riportarli sul tempo pieno lavorativo, per ottenere un salario
di Fr. 46'911,43 (Fr. 32'838.- : 70 x 100) nel 2011 rispettivamente
di Fr. 47'286,72 (Fr. 33'100,70 : 70 x 100) nel 2012, ossia di Fr. 3'909,28 e
di Fr. 3'940,56 al mese.
Tali redditi si situano
sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da una donna nel 2011 e nel 2012
al 100%; essa prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 3'927,55
per un'attività esercitata per
42,3 ore alla settimana nel 2011 nel settore dell'alloggio e della ristorazione,
livello di esigenze 4 e di Fr. 4'031,42 per un tempo lavorativo di 42.4
ore esigibile nel 2012 (Tabella TA1 2010, punto 55-56 “Servizi di alloggio e
di ristorazione”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 3'714.- [salario mensile lordo] x 12 mesi
[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 44'568.-. Questa somma va aggiornata
al 2011 con lo 0,0% (Fr. 44'568.-) e al 2012 con il 2,4% (Fr. 44'568.- + [Fr. 44'568.-
x 2,4 : 100] = Fr. 45'637,63) (cfr. tabella B 10.2, pubblicata
in: La Vie économique, 9-2013, pag. 95) di rincaro nello specifico settore 55-56
dell'alloggio e della ristorazione (STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid.
4.5; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011),
per ottenere dei salari lordi medi di Fr. 44'568.- e di Fr. 45'637,63, che a loro
volta vanno poi riportati su 42,3 ore /settimana e su 42,4 ore/settimana (cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in: La Vie économique, 9-2013,
pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2011 e nel 2012 nello
specifico settore "I" dell'alloggio e della ristorazione (STF
9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno 2009,
consid. 4.1; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio
2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo
di Fr. 47'130,66 (Fr. 44'568.- : 40 x 42,3) rispettivamente di Fr. 48'375,89
(Fr. 45'637,63 : 40 x 42,4), ovvero un salario mensile di Fr. 3'927,55 (Fr.
47'130,66 : 12 mesi) nel 2011 e di Fr. 4'031,42 (Fr. 48'375,89 : 12
mesi) nel 2012, quindi superiori ai redditi da valida che l'assicurata avrebbe conseguito alle stesse
condizioni nel 2011 e nel 2012).
Più precisamente, il
reddito che l'assicurata avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come ausiliaria
di cucina presso il summenzionato datore di lavoro è inferiore nel 2011 dello 0,46%
([Fr. 47'130,66 – Fr. 46'911,43] x 100 : Fr. 47'130,66)
e nel 2012 del 2,25% ([Fr. 48'375,89 - Fr. 47'286,72] x 100 : Fr. 48'375,89) rispetto a quelli
statistici svizzeri del settore professionale.
Pertanto, posto che
dall'incarto non emergono
indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell'assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, sono realizzati i
presupposti per ridurre il reddito statistico da invalida che
ella avrebbe potuto realizzare nel 2011 e nel 2012 lavorando a tempo pieno in
un'altra attività confacente al
suo stato di salute, in applicazione della citata giurisprudenza (STF U 8/07).
Di conseguenza, il reddito
statistico lordo da invalida relativo all'anno 2011 (Fr. 53'383,30) va ridotto dello 0,46%,
mentre quello del 2012 (Fr. 53'810,36) del 2,25%. Esso
Considerandi
si attesta quindi a Fr. 53'137,74
(Fr. 53'383,30
- [Fr. 53'383,30 x 0,46 : 100]) nel 2011 ed a Fr. 52'599,63
(Fr. 53'810,36 - [Fr. 53'810,36 x 2,25 : 100]) nell'anno 2012.
Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario
statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha
affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del
Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo grado non è per
contro limitato alla violazione del diritto (compreso l'eccesso e l'abuso del
potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di adeguatezza
della decisione amministrativa (“Angemessenheitskontrolle”). In tale contesto l'esame
verte sulla questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più
opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito
del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali
del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può,
senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione;
deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio
apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag.
81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata
dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né
configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento
poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di
prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente
a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente
ad avallare – a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della
valutazione – il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”
Nel caso di specie, l'UAI
ha deciso una riduzione globale del 9%, (4% per attività leggere e 5% per altri
svantaggi salariali).
In concreto, in virtù
della citata giurisprudenza, occorre prendere in considerazione una diminuzione
globale del 10%, peraltro più favorevole alla ricorrente.
Partendo, quindi, da
un reddito ipotetico da invalida rivalutato ammontante a Fr. 53'137,74
nel
2011.
già considerata la riduzione per la differenza salariale con il reddito
medio svizzero nella medesima professione, ritenuta un'esigibilità del 50% in altre attività adeguate (cfr.
consid. 10) ed ammettendo poi una riduzione del 10% per circostanze personali,
nell'anno 2011 il reddito ipotetico da invalida dell'assicurata
risulta di conseguenza assommare a Fr. 21'255,01 ([Fr. 53'137,74 x 50 : 100] – [Fr. 53'137,74
x 10 : 100]).
Nel
2012, partendo da un reddito ipotetico da invalida rivalutato di Fr. 52'599,63 e ritenuta un'esigibilità dell'80% in attività leggere
(cfr. consid. 10), come pure tenuto conto della riduzione del 10% per motivi
personali, il reddito
ipotetico da invalida dell'assicurata
è dunque pari a Fr. 36'819,74 ([Fr. 52'599,63 x 80 : 100] – [Fr. 52'599,63
x 10 : 100]).
Confrontando
il dato del 2011 con l'ammontare di Fr. 32'838.-
corrispondente al reddito che l'assicurata avrebbe conseguito
da valida nell'anno 2011 per un'attività a tempo pieno senza
il danno alla salute, risulta un'incapacità al guadagno del 35,27% ([Fr. 32'838.- - Fr. 21'255,01] : Fr. 32'838.- x 100), che deve essere
arrotondata al 35% (DTF 130 V 121).
Per
l'anno 2012 si ottiene invece un'incapacità al guadagno dello 0%
([Fr. 33'100,70 - Fr. 36'819,74] : Fr. 33'100,70 x 100),
perché la capacità lavorativa residua (80%) è superiore al tempo di lavoro (70%)
dell'assicurata come salariata (pensum).
18.
Non va infine dimenticato che anche se la ricorrente contesta la
suddivisione dell'impiego del suo tempo affermando che debba essere considerata
come salariata al 100% giacché fino al giugno 2010 lavorava a tempo pieno
presso il ristorante __________ a __________, a tutti gli effetti ella era per
contro attiva per il 70% come ausiliaria di cucina, mentre per il restante 30% come
casalinga.
Ciò emerge chiaramente
dal 1° colloquio quale intervento tempestivo, avvenuto il 12 gennaio 2012 (doc.
15) presso l'Ufficio AI, in cui l'assicurata ha affermato che l'attività quale
addetta al lavaggio in cucina era svolta al 70%, poiché il lavoro era troppo
pesante a causa dei problemi al ginocchio e quindi avrebbe voluto compensare
con un'altra attività, come la pulizia di uffici o altro. Ha poi dichiarato,
sempre durante il colloquio d'accertamento, che lavorava al 70% per gli orari
di lavoro.
Questa richiesta di
riduzione della percentuale lavorativa è stata peraltro espressamente formulata
dall'assicurata stessa il 17 febbraio 2010 (doc. 39-2) al suo datore di lavoro,
"al fine di organizzare meglio le mie attività personali e familiari.".
La censura della ricorrente
sulla suddivisione del tempo di lavoro come salariata e come casalinga va
dunque respinta e va così tutelata l'applicazione del metodo misto da parte
dell'amministrazione, ripartendo nel 70% la parte del tempo dedicata all'attività
salariata e nel 30% quella dedicata alle mansioni domestiche.
19.
Di
conseguenza, oltre alla chiarezza fatta dai periti SAM in ambito medico, si aggiunge
pure l'affidabilità dell'inchiesta economica esperita il 22 agosto
2012.
(doc. 42), i cui risultati non sono d'altronde mai stati messi in discussione dalla ricorrente.
Nella sua valutazione,
l'assistente sociale ha
stabilito nel 13,5% il grado d'invalidità
dell'assicurata nell'occuparsi dell'economia domestica.
In queste circostanze,
siccome occorre adottare il metodo misto per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente, ritenuta la suddivisione del
tempo dedicato all'attività salariata (70%) e alle mansioni casalinghe (30%)
accertate nel presente giudizio, come pure gli impedimenti nell'eseguire queste
attività a causa del danno invalidante stabiliti dal grado di incapacità di
guadagno come salariata e casalinga, il grado d'invalidità globale nel 2011 va fissato al 28,55% (70% [tempo
lavorativo come salariata] x 35% [grado di incapacità di lavoro come salariata]
+ 30% [tempo lavorativo come casalinga] x 13,5% [impedimento come casalinga]),
e meglio al 29%, grado che non dà diritto alla ricorrente ad una
rendita d'invalidità.
Per l'anno 2012,
il grado di invalidità globale della ricorrente è del 4% ([70% x 0%]
+ [30% x 13,5%]).
20.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta un tasso di invalidità globale del 29% nel 2011 e del 4% nel 2012 e seppure
questi gradi differiscano da quelli individuati dall'Ufficio AI, questo
Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione del 28
novembre 2012, non raggiungendo essi, infatti, il grado minimo del 40% di invalidità
pensionabile (art. 28 cpv. 1 LAI).
Il ricorso deve dunque
essere integralmente respinto.
Al riguardo è comunque
utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04
dell’8 novembre 2005).
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
21.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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