32.2012.316
Rinvio atti per nuovi accertamenti reumatologici/ortopedici
25 settembre 2013Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.316
Data decisione, Autorità:
25.09.2013, TCA
Titolo:
Rinvio atti per nuovi accertamenti reumatologici/ortopedici
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
RENDITA LIMITATA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.316
LG/sc
Lugano
25 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1959, da ultimo attivo in qualità di gerente, in data 9 febbraio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per gli esiti di un
linfoma maligno non Hodgkin del 2003 e problemi di natura reumatologica/ortopedica
(doc. AI 7-1/9).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 4
ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato non essendo ancora trascorso l’anno d’attesa dopo
il quale avrebbe potuto sorgere l’eventuale diritto alla rendita (doc. AI 46-1).
1.3. In data 17
marzo 2011 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti
per gli esiti di un linfoma maligno non Hodgkin, disturbi
reumatologici/ortopedici e psichiatrici (doc. AI 47-1).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 7 marzo 2012
(doc. AI 70-1), poi sostituita con quella del 2 maggio 2012 (doc. AI 81-1),
cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita
intera a far tempo dal 1° settembre 2011 e un quarto di rendita (grado 41%) dal
1° febbraio 2012.
1.5. Il 6 giugno
2012 RI 1 ha presentato una richiesta di revisione delle prestazioni AI
indicando di essere affetto da “forti dolori spalla destra – persa
funzionalità di tutto l’arto. Ustioni II grado gamba destra e regione lombare
sinistra” (doc. AI 92-7).
1.6. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con la decisione del 14
novembre 2012 (doc. AI 103-1), preavvisata con progetto dell’8 ottobre 2012
(doc. AI 100-1), ha negato la richiesta di aumento della rendita d’invalidità.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita intera, a far tempo almeno dal mese di giugno
2012 (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunta l’amministrazione nella
decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute
ritenuto peggiorato rispetto a quanto stabilito dal Dr. __________ nel referto
del 13 ottobre 2012 persistendo di fatto un’incapacità lavorativa del 100% (doc.
I).
La
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I, IV+bis).
1.8. In risposta
l’UAI si è riconfermato nel proprio provvedimento sulla base dei rapporti del
Servizio psicosociale di __________, del Dr. __________ e della Dr.ssa __________
del SMR (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di
revisione, l’aumento del grado d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze
specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.6. Con la
decisione del 2 maggio 2012 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una
rendita intera a far tempo dal 1° settembre 2011 e un quarto di rendita (grado
41%) dal 1° febbraio 2012 sulla base del referto del Dr. __________ del
Servizio medico regionale (SMR) dell’AI, il quale ha preso in considerazione i
referti dei medici curanti agli atti.
Nel
rapporto del 9 dicembre 2011 il Dr. __________, FMH medico generico, e perito
medico SIM, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di: “• Dolori spalla destra su/con: - stato
dopo artroscopia della spalla destra, acromioplastica anterolaterale e
ricostruzione della cuffia per lesione trans murale (sottoscapolare)
(3.09.2010).; - stato dopo artroscopia spalla destra, acromioplastica
anterolaterale e rimozione dell’articolazione acromioclavicolare (22.09.2008); • Sindrome cervicospondilogena su/con: -
lieve pseudospondilolistesi C4/C5, condrosi C5/C6, C6/C7, spondilofiti
ipertrofici; • Sindrome del tunnel carpale
bilaterale; • Stato depressivo ansioso; • Linfoma maligno non Hodgkin
follicolare diffusa stadio probabilmente 1°, localizzazione inguinale sinistra
su/con: - escissione chirurgica del linfonodo 1113.06.2003 (C82.2)
chemioterapia secondo schema CHOP/Mabthera 3 cicli dal 26.06 al 07.08.2003
radioterapia additiva; • Sindrome delle gambe impazienti; • Stato dopo
artroscopia destra con resezione meniscale e resezione della plica per lesione
a braccio d’anfora menisco mediale (2004)” (doc. AI
60-1).
Il Dr. __________
ha quindi fissato un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività dal 1°
agosto 2010 al 12 settembre 2010, al 100% dal 13 settembre 2010 al 12 ottobre
2011 (per l’intervento alla spalla destra). Per contro dal 13 ottobre 2011 è
giustificata un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività, ma al
50% in attività adeguate “con possibilità di capacità lavorativa totale nei
prossimi mesi”(doc. AI 60-2).
Nell’ambito
della procedura di revisione avviata nel giugno 2012 l’assicurato ha lamentato
un peggioramento del danno alla salute indicando “Forti dolori spalla destra
– persa funzionalità di tutto l’arto. Ustioni II grado gamba destra e regione
lombare sinistra” (doc. AI 92-7).
Nell’annotazione del 27
settembre 2012 la Dr.ssa __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) ha stringatamente
indicato come stazionario lo stato di salute rinviando alle diagnosi e ai
limiti funzionali indicati nel rapporto del 9 dicembre 2011 del Dr. __________
(doc. AI 99-1, 60-1).
Nella risposta del 14
gennaio 2013 l’Ufficio AI ha indicato che la Dr.ssa __________ ha fondato la
propria valutazione, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, sul referto
del 10 luglio 2012 del Servizio Psicosociale di __________ redatto dal Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e dal medico assistente Dr.ssa __________,
Fatti
i quali hanno posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento reazione
mista ansioso-depressiva. Storia personale di neoplasia maligna ICD: Z85
(Linfoma di Hodgkin)” (doc. AI 95-2) e indicato come “stazionario”
lo stato di salute dell’assicurato (cfr. pto. 6.1., doc. AI 95-4).
Per
quanto riguarda invece la patologia reumatologica / ortopedica il medico del
SMR ha fatto riferimento al rapporto medico del 3 agosto 2012 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di “esiti
da ricostruzione del sottoscapolare destro. Ustione III° ginocchio destro.
Tunnel carpale bilaterale. Discopatia C5-C6” (doc. AI 96-2) e indicato
un’inabilità al lavoro completa (100%), definendo tuttavia “stazionario”
lo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 96-4).
Alla luce
di queste due certificazioni l’amministrazione ha ritenuto stazionario lo stato
di salute e respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità.
Il TCA
non può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.
Infatti,
se la valutazione della patologia psichiatrica non presta il fianco a critiche
(gli specialisti del Servizio Psicosociale non hanno constatato alcun
peggioramento, cfr. doc. AI 95-3), che gli effetti della patologia reumatologica/ortopedica
meritano invece maggiori approfondimenti.
Dagli
atti dell'incarto emerge che nell’ambito dell’attribuzione della rendita intera
dal 1° settembre 2011 e del quarto di rendita dal 1° febbraio 2012 il Dr. __________
– nel rapporto medico del 6 ottobre 2011 – ha fissato un’inabilità lavorativa
completa (100%) a causa dei “postumi di un’ustione di III°-IV° grado
trattata all’Ospedale __________” (doc. AI 58-3).
Il medico
– alla domanda dell’amministrazione se è pensabile che il paziente prosegua
l’attività professionale svolta finora (pto. 1.7.) – ha risposto che
l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa, fino a quel
momento svolta, al 50% in seguito al 100% (doc. AI 58-3).
Per
quanto riguarda i limiti funzionali lo specialista ha poi fissato un limite di
peso da sollevare/trasportare di 7 kg (doc. AI 58-5).
Anche il
Dr. __________ nel rapporto del 9 dicembre 2011 aveva ripreso la percentuale
del 50% con possibilità di ripresa totale nei prossimi mesi (doc. AI 60-3).
In sede
di revisione il Dr. __________ nel rapporto medico del 3 agosto 2012 ha indicato nella diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “esiti da ricostruzione del
sottoscapolare destro (09.2010). Ustione III° ginocchio destro (06.2011).
Tunnel carpale bilaterale. Discopatia C5/C6” e constatato “debolezza del
sottoscapolare con dolori” (doc. AI 96-2).
Il medico
Considerandi
curante ha sì indicato una stato di salute stazionario, tuttavia tale
indicazione è contraddetta da un’inabilità lavorativa completa (100%)
nell’attività di esercente e nel peggioramento dei limiti funzionali: lo
specialista ha evidenziato una difficoltà ad alzare pesi superiori a 5 kg oltre il fianco (doc. AI 96-3, 96-5).
L’inabilità
lavorativa completa (100%) è stata poi certificata dal Dr. __________ nei
certificati del 6 giugno 2012 (dal 31 maggio 2012 al 15 luglio 2012) e del 24
luglio 2012 (dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012) (doc. AI 93-1, 97-1).
L’amministrazione
non ha però approfondito queste indicazioni del Dr. __________, ma si è
limitata ad una scarna annotazione fondata sulla sola indicazione di “stazionarietà”
dello stato di salute (doc. AI 96-4, pto. 6.1.).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale
non è possibile, senza prima procedere ad un approfondimento specialistico,
concludere con sufficiente tranquillità che dal punto di vista reumatologico/ortopedico
lo stato di salute dell’assicurato non abbia subìto un peggioramento.
L’amministrazione
dovrà dunque innanzitutto interpellare il Dr. __________ per chiarire se vi è
stato o meno un peggioramento dello stato di salute di RI 1, con particolare
riferimento alla spalla destra (sottoscapolare) e gli esiti dell’ustione del
ginocchio destro, oppure se il quadro clinico è sovrapponibile a quanto
valutato nel rapporto medico del 6 ottobre 2011, sia per quanto riguarda la capacità
lavorativa nell’ultima attività svolta che in attività adeguate.
Nel caso
vi sia stato un peggioramento della patologia, il medico dovrà precisare
dettagliatamente in cosa consiste tale peggioramento ed esprimersi sulla
capacità lavorativa residua nell’ultima attività svolta e in attività adeguate
indicando i limiti funzionali.
Alla luce
dell’accertamento esperito presso il Dr. __________, l’Ufficio AI sottoporrà le
risposte di quest’ultimo alla valutazione di un medico specialista in reumatologia/ortopedia
del Servizio medico regionale (SMR) che si esprimerà sul peggioramento o meno
del quadro clinico.
2.7
In data 17
dicembre 2012 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I, IV+bis).
Visto
l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di
ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA
del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 14 novembre 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva
di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 17 dicembre 2012.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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