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Decisione

32.2012.316

Rinvio atti per nuovi accertamenti reumatologici/ortopedici

25 settembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento reazione

mista ansioso-depressiva. Storia personale di neoplasia maligna ICD: Z85

(Linfoma di Hodgkin)” (doc. AI 95-2) e indicato come “stazionario”

lo stato di salute dell’assicurato (cfr. pto. 6.1., doc. AI 95-4).

Per

quanto riguarda invece la patologia reumatologica / ortopedica il medico del

SMR ha fatto riferimento al rapporto medico del 3 agosto 2012 del Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di “esiti

da ricostruzione del sottoscapolare destro. Ustione III° ginocchio destro.

Tunnel carpale bilaterale. Discopatia C5-C6” (doc. AI 96-2) e indicato

un’inabilità al lavoro completa (100%), definendo tuttavia “stazionario”

lo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 96-4).

Alla luce

di queste due certificazioni l’amministrazione ha ritenuto stazionario lo stato

di salute e respinto la richiesta di aumento della rendita d’invalidità.

Il TCA

non può fare proprie queste considerazioni dei medici del SMR.

Infatti,

se la valutazione della patologia psichiatrica non presta il fianco a critiche

(gli specialisti del Servizio Psicosociale non hanno constatato alcun

peggioramento, cfr. doc. AI 95-3), che gli effetti della patologia reumatologica/ortopedica

meritano invece maggiori approfondimenti.

Dagli

atti dell'incarto emerge che nell’ambito dell’attribuzione della rendita intera

dal 1° settembre 2011 e del quarto di rendita dal 1° febbraio 2012 il Dr. __________

– nel rapporto medico del 6 ottobre 2011 – ha fissato un’inabilità lavorativa

completa (100%) a causa dei “postumi di un’ustione di III°-IV° grado

trattata all’Ospedale __________” (doc. AI 58-3).

Il medico

– alla domanda dell’amministrazione se è pensabile che il paziente prosegua

l’attività professionale svolta finora (pto. 1.7.) – ha risposto che

l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa, fino a quel

momento svolta, al 50% in seguito al 100% (doc. AI 58-3).

Per

quanto riguarda i limiti funzionali lo specialista ha poi fissato un limite di

peso da sollevare/trasportare di 7 kg (doc. AI 58-5).

Anche il

Dr. __________ nel rapporto del 9 dicembre 2011 aveva ripreso la percentuale

del 50% con possibilità di ripresa totale nei prossimi mesi (doc. AI 60-3).

In sede

di revisione il Dr. __________ nel rapporto medico del 3 agosto 2012 ha indicato nella diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “esiti da ricostruzione del

sottoscapolare destro (09.2010). Ustione III° ginocchio destro (06.2011).

Tunnel carpale bilaterale. Discopatia C5/C6” e constatato “debolezza del

sottoscapolare con dolori” (doc. AI 96-2).

Il medico

Considerandi

curante ha sì indicato una stato di salute stazionario, tuttavia tale

indicazione è contraddetta da un’inabilità lavorativa completa (100%)

nell’attività di esercente e nel peggioramento dei limiti funzionali: lo

specialista ha evidenziato una difficoltà ad alzare pesi superiori a 5 kg oltre il fianco (doc. AI 96-3, 96-5).

L’inabilità

lavorativa completa (100%) è stata poi certificata dal Dr. __________ nei

certificati del 6 giugno 2012 (dal 31 maggio 2012 al 15 luglio 2012) e del 24

luglio 2012 (dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012) (doc. AI 93-1, 97-1).

L’amministrazione

non ha però approfondito queste indicazioni del Dr. __________, ma si è

limitata ad una scarna annotazione fondata sulla sola indicazione di “stazionarietà”

dello stato di salute (doc. AI 96-4, pto. 6.1.).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile, senza prima procedere ad un approfondimento specialistico,

concludere con sufficiente tranquillità che dal punto di vista reumatologico/ortopedico

lo stato di salute dell’assicurato non abbia subìto un peggioramento.

L’amministrazione

dovrà dunque innanzitutto interpellare il Dr. __________ per chiarire se vi è

stato o meno un peggioramento dello stato di salute di RI 1, con particolare

riferimento alla spalla destra (sottoscapolare) e gli esiti dell’ustione del

ginocchio destro, oppure se il quadro clinico è sovrapponibile a quanto

valutato nel rapporto medico del 6 ottobre 2011, sia per quanto riguarda la capacità

lavorativa nell’ultima attività svolta che in attività adeguate.

Nel caso

vi sia stato un peggioramento della patologia, il medico dovrà precisare

dettagliatamente in cosa consiste tale peggioramento ed esprimersi sulla

capacità lavorativa residua nell’ultima attività svolta e in attività adeguate

indicando i limiti funzionali.

Alla luce

dell’accertamento esperito presso il Dr. __________, l’Ufficio AI sottoporrà le

risposte di quest’ultimo alla valutazione di un medico specialista in reumatologia/ortopedia

del Servizio medico regionale (SMR) che si esprimerà sul peggioramento o meno

del quadro clinico.

2.7

In data 17

dicembre 2012 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I, IV+bis).

Visto

l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di

ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA

del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 14 novembre 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva

di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 17 dicembre 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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