32.2012.317
Confermati la soppressione con effetto retroattivo del diritto alla rendita in via di riconsiderazione e il rifiuto della nuova domanda di prestazioni. Diritto di essere sentito
24 ottobre 2013Italiano72 min
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Numero d'incarto:
32.2012.317
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, TCA
Titolo:
Confermati la soppressione con effetto retroattivo del diritto alla rendita in via di riconsiderazione e il rifiuto della nuova domanda di prestazioni. Diritto di essere sentito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 53 LPGA
art. 72bis cpv. 2 OAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.317
FS/sc
Lugano
24 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 novembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1954, con decisione 13 marzo 2003 è stato posto dall’Ufficio AI al
beneficio di una rendita intera d’invalidità (grado dell’80%) a contare dal 1.
luglio 2003 (doc. AI 52/1-2).
1.2. In
esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 7 ottobre 2011 (doc. AI
67/1-2), con la quale l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione
dell’importo di fr. 182'488.00 per prestazioni percepite indebitamente dal 1.
ottobre 2004 al 31 agosto 2011 (l’amministrazione aveva evidenziato che,
contrariamente a quanto stabilito nel progetto del 14 novembre 2001 sub doc. AI
48/1-2, con il quale era stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera limitatamente
al periodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001, le prestazioni erano state
erogate fino al 31 agosto 2011), questo Tribunale, con STCA dell’8 maggio 2012 cresciuta
incontestata in giudicato (doc. AI 91/1-13), l’ha accolto e, ravvisata una
lesione del diritto di essere sentito non essendo stata rispettata la procedura
del preavviso ex art. 57a LAI, l’ha annullata e rinviato gli atti all’ammini-strazione
per pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere ad una
riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione.
1.3. Con
decisione del 16 novembre 2012, preavvisata con progetto del 27 settembre 2012
(doc. AI 105/1-5), l’Ufficio AI ha riconsiderato la decisione del 13 marzo 2003
e negato il diritto ad una rendita dal 1. maggio 2003 (doc. AI 116/1-5). Contestualmente
– viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 31
luglio 2012 (doc. AI 102/1-117) – l’ammini-strazione ha respinto anche la
nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011(cfr. doc. AI 61/1-8) precisando
che le prestazioni indebitamente ricevute sarebbero state oggetto di una
decisione di restituzione (doc. AI 116/1-5).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 – contestati, con argomentazioni
di cui si dirà se necessario in seguito, la lesione del diritto di essere
sentito, la valutazione medica e quella economica –, ha interposto ricorso
chiedendone l’annullamento.
1.5. Con
lettera 3 gennaio 2013 l’avv. RA 1 ha inviato ulteriore documentazione medica
(IV e allegati doc. B/1-4) che il TCA ha trasmesso all’Ufficio AI ai fini della
risposta di causa (V).
1.6. Con
la risposta di causa – dopo la chiesta proroga del termine (VI, allegati VI/1-3 e VII) e
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso (VIII e allegati VIII/1-5).
1.7. Con
osservazioni 4 aprile 2013 – dopo avere chiesto la proroga del termine e l’invio per
consultazione della documentazione trasmessa al TCA (X e XI) – l’avv. RA 1
ha preso posizione sulla documentazione allegata alla risposta di causa confermandosi
nelle proprie allegazioni (XII).
1.8. Con
osservazioni 29 aprile 2013 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione
del ricorso (XIV).
1.9. Con
lettera 15 luglio 2013 l’avv. RA 1 ha inviato ulteriore documentazione medica
(XVI e allegati doc. C/1-3) che il TCA ha trasmesso all’Ufficio AI per
osservazioni (XVII).
1.10. Con
osservazioni 24 luglio 2013 – vista l’annotazione 23 luglio 2013 del medico SMR dr. __________ – l’Ufficio AI
ha chiesto di confermare la decisione impugnata (XVIII e XVIII/bis).
1.11. Infine,
con scritto 6 agosto 2013, l’avv. RA 1 ha inviato il certificato medico 31
luglio 2013 del dr. __________ trasmesso dal TCA, per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni, all’Ufficio AI (XX e XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. Va
innanzitutto trattata la censura secondo la quale l’am-ministrazione avrebbe
proceduto “(…) con accertamenti medici senza debitamente coinvolgere
l’assicurato ed in particolare senza permettergli di conoscere i nominativi dei
periti incaricati; senza permettergli di poter preventivamente visionare le domande
peritali ed infine senza permettergli di poter visionare l’intero scambio di
corrispondenza intercorso tra il SMR ed il SAM (…)” (I, pag. 6).
Questo
Tribunale rileva che il TF, nella sentenza di principio 9C_243/2010 del 28
giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 – prendendo posizione
sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio
delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI),
dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate
soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur.
Johannes Reich dell’11 febbraio 2010 –, ha, tra l’altro, riconosciuto
la necessità di adottare dei correttivi a livello amministrativo tramite:
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), differenziazione
minima delle tariffe della perizia (consid. 3.2), miglioramento e uniformizzazione
dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3) e rafforzamento dei diritti
di partecipazione (consid. 3.4).
In
merito a quest’ultimo aspetto, il rafforzamento dei diritti di partecipazione,
la nostra Massima Istanza ha precisato che, per una corretta perizia a cura del
centro d’osservazione medica dell’AI, in caso di divergenze l’amministrazione
deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale
amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF
132 V 93) e che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di
partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti
peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V
446).
Nella
fattispecie concreta, se da una parte nel momento in cui ha comunicato la
necessità di un accertamento medico (cfr. lo scritto del 23 febbraio 2012
indirizzato all’avv. RA 1, sub doc. AI 87/1-2) l’art. 72bis cpv. 2 OAI, che stabilisce
che i mandati ad un centro medico con cui l’Ufficio federale ha concluso una
convenzione sono attribuiti con metodo aleatorio, non era ancora entrato in
vigore (cfr. il punto IV cpv. 2 dell’OAI, modifica del 16 novembre 2011; RU N.
49 del 6 dicembre 2011, pag. 5691), dall’altra parte la nuova giurisprudenza di
cui alla DTF 137 V 210 era già stata pubblicata ed era pertanto nota.
Dagli
atti risulta che, dopo che l’Ufficio AI il 23 febbraio 2012 ha comunicato all’avv. RA 1 la necessità di un accertamento medico presso un servizio ad esso
preposto (cfr. doc. AI 87/1-2), il SAM, con scritto del 1. marzo 2012 trasmesso
in copia all’avv. RA 1, ha comunicato all’assicurato i nomi del medico perito e
dei consulenti (cfr. doc. AI 90/1-2).
Un
tale modo di agire sembrerebbe non essere rispettoso della succitata giurisprudenza
federale e nemmeno ossequierebbe a quanto stabilito al riguardo nella Circolare
sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (cfr. la versione
tedesca e francese della medesima circolare stato al 21 agosto 2012 e al 1.
febbraio 2013; KSVI punto “2.6 Medizinisce Begutachtung” note marginali dal
2074 al 2089 pagg. 41-49 e 41-48 e CPAI punto “2.6 Expertise medicale” note marginali
dal 2074 al 2089 pagg. 41-49 e 40-48).
La
stessa amministrazione, del resto, nella risposta di causa, ha evidenziato che “(…)
per correttezza d’esposto, lo scrivente Ufficio AI rileva di aver effettivamente
convocato l’assicu-rato in modo difforme rispetto a quanto descritto nelle note
marginali 2080 e seguenti della Circolare sulla procedura nell’assicurazione
per l’invalidità (CPAI). (…)” (VIII).
Si
pone quindi la questione a sapere se la censurata violazione del diritto di essere
sentito (ravvisabile nel mancato ossequio dei diritti di partecipazione davanti
all’amministrazione) possa o meno essere sanata davanti a questo Tribunale.
Per
Fatti
i motivi che seguono, ritenute le particolarità del caso concreto, questo TCA
ritiene che l’asserita violazione del diritto di essere sentito non sia di una
gravità tale da non poter essere sanata in questa sede.
Ricordato
che la comunicazione 23 febbraio 2012 circa la necessità di un accertamento
medico è stata inviata all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 87/1-2) e evidenziato come
la stessa contenesse l’indicazione stante la quale “(…) motivi di ricusazione
nei confronti del perito designato, devono essere inoltrati all’Ufficio Assicurazione
invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona per iscritto
entro un termine di 10 giorni. Osservazioni tardive non potranno essere prese
in considerazione. (…)” (doc. AI 87/2), vi è innanzitutto da ritenere che
già a questo momento il rappresentante dell’assicu-rato sapeva che il suo
assistito sarebbe stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare a cura del
SAM e che i periti designati avrebbero potuto essere ricusati.
Visto
poi che la lettera 1. marzo 2012 (doc. AI 90/1-2) – con la quale il SAM lo
convocava per il giorno di lunedì 26 marzo 2012 alle ore 08.30 comunicandogli
il nome del perito e quello dei consulenti per le specialità di psichiatria,
reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia e gastroenterologia – è stata trasmessa,
incontestatamente, in copia anche all’avv. RA 1, questo Tribunale ritiene che
già a quell’epoca l’assicurato, patrocinato da un avvocato, avrebbe
potuto e dovuto attivarsi al fine di sapere quali quesiti fossero stati sottoposti
al SAM e/o fare valere il diritto di porne degli ulteriori propri. Parimenti
l’assicurato avrebbe già potuto e/o dovuto fare valere eventuali motivi di
ricusazione dei periti designati.
Anche
una volta visto il progetto di decisione 27 settembre 2012 (doc. A/6) e dopo
avere ricevuto l’incarto completo dall’Ufficio AI (doc. A/7 e A/10), l’assicurato
non ha fatto chiaramente valere una lesione del diritto di essere sentito invocando
il mancato rispetto dei suoi diritti di partecipazione. Nel verbale 5 novembre
2012 (sottoscritto dai funzionari __________ e __________ per la Cassa __________
AVS/AI/IPG [di seguito la Cassa] e dall’avv. RA 1 per l’insorgente), al riguardo si
legge infatti solo che “(…) dal profilo medico segnala che la perizia SAM,
ricevuta con l’incarto dell’UAI, è stata consegnata al medico di fiducia per
una sua presa di posizione; quest’ultimo non l’aveva ancora ricevuta. Ad oggi
non vi sono però ancora riscontri (…)” (doc. 104 e 105 dell’incarto della
Cassa; per un caso diverso in cui – evidenziato che già in sede di
osservazioni al progetto di decisione aveva fatto valere dei motivi di ricusa e
ripetutamente aveva contestato la violazione del diritto di essere sentito – il TF ha
invece ritenuto non sanabili le violazioni del diritto di essere sentito cfr. la
STF 9C_228/2011 del 10 agosto 2011).
Viste
le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario alla buona
fede processuale l’aver sollevato, solo in sede ricorsuale, l’asserita
violazione del diritto di essere sentito in relazione alla DTF 137 V 210.
Come
emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…)
secondo il principio della buona fede processuale,
le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della procedura non appena
ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile speculare su un eventuale
esito favorevole e sollevare soltanto in sede di ricorso vizi procedurali a
cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto ovviare in precedenza (DTF
120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica anche in riferimento
all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi in cui l'applicabilità
della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la sua pretesa violazione
dev'essere di principio addotta già nell'ambito del procedimento cantonale. In
caso contrario si considera che l'interessato abbia rinunciato a prevalersene (DTF
131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120 Ia 19 consid. 2c/bb). […]
Questo obbligo di segnalazione immediata appare compatibile con la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 120 Ia 19 consid.
2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle garanzie offerte
dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e non in contrasto
con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir dedotta anche dal
fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti dall'art. 6 CEDU in
una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una simile rivendicazione
(sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n. 63; sentenza
Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263, n. 58; cfr.
anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). (…)”.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla censura secondo cui “(…)
una violazione grave dei disposti succitati si giustifica a maggiore ragione
qual’ora [ndr. recte: qualora] si volesse ritenere che con lo scritto
del 26 giugno 2012 l’Ufficio AI ha addirittura pregiudicato la necessaria indipendenza
del SAM (cfr. a tal proposito DTF 8C_668/2007 […]) (…)” (I, pag. 8-9).
Al
riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che – a prescindere
dalla fondatezza della suddetta censura – con lo scritto del 26
giugno 2012 indirizzato al SAM il medico SMR dr. __________ ha solo chiesto ai
periti di esprimere una valutazione sul decorso della capacità lavorativa dal 2001 in avanti precisando che “(…) l’assicurato avrebbe dovuto percepire una rendita con un grado
dell’80% dal 01.07.2000 al 30.04.2001. Per un errore di comunicazione
l’assicurato ha continuato a percepire la rendita che ora viene chiesta indietro
dalla cassa di compensazione. Per questo motivo sarebbe opportuno, se possibile,
avere un giudizio sull’evoluzione della CL da quel periodo ad ora. (…)”
(doc. AI 94/1).
Ora,
i consulti degli specialisti interpellati dal SAM (doc. AI 102/42-51,
102/54-57, 102/59-63, 102/65-68, 102/70-73 e 102/76-80) sono tutti precedenti
alla domanda formulata dal dr. __________ il 26 giugno 2012 e vi è pertanto da
ritenere che i periti, in ogni caso, non possono essere stati influenzati dalla
stessa.
Inoltre,
a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente secondo cui il fatto di sapere
che “(…) nei confronti dell’assicu-rato l’amministrazione pretendeva la restituzione
di prestazioni indebitamente percepite da dieci anni a parer di chi scrive è un
informazione irrilevante e suscettibile di influenzare il giudizio dei periti
(cfr. DTF del 3 ottobre 2008, inc n 8C_668/2007). (…)” (XII, pag. 5) – come rettamente osservato dall’amministrazione –, “(…) la nota
2076 della CPAI sancisce che “Une
expertise médicale doit fournir les données médicales nécessaires à
l’appréciation du droit aux prestations, en particulier les atteintes à la santé
et leurs répercussions sur la capacité de travail dans les activités
professionnelles exercées jusque-là ou dans d’autres activités professionnelles
appropriées. Elle doit également renseigner, sur les possibilités de réadapter
la personne assurée et sur la question de savoir si, du point de vue médical,
la mise oeuvre d’une réadaptation est raisonnablement exigible. Il est
nécessaire pour cela que l’office AI mette sans délai à la disposition de la ou
des personnes chargées de l’expertise l’ensemble du dossier (et pas
uniquement les documents de nature médicale), classé par ordre chronologique (sottolineatura del redattore).” (…)” (XIV).
Quanto
alla censura secondo la quale “(…) non da ultimo, con la propria risposta di
causa l’Ufficio AI ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica reperita
presso il SAM (cfr. doc. TCA VIII/1-5). Ancora una volta, lo stesso Ufficio AI
non ha però prodotto lo scritto con cui il SMR ha sollecitato il SAM. Conformemente
alla giurisprudenza appena rammentata (cfr. DTF del 3 ottobre 2008, inc n
8C_668/2007), contrariamente a quanto sostiene l’Ufficio AI nella sua risposta
in concreto anche per questo motivo è pertanto lecito chiedere che la decisione
contestata sia annullata (…)” (XII, pag. 4), va osservato quanto segue.
Il
21 novembre 2012 la Cassa ha trasmesso all’Ufficio AI lo scritto del 14 novembre
2012 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 118/1, 118/2 e
118/3-5).
Lo
scritto del dr. __________, unitamente alla documentazione medica prodotta
dall’avv. RA 1 con lo scritto del 3 gennaio 2013 (IV e allegati doc. B/1-4) e
al rapporto d’uscita 27 dicembre 2012 dell’Ospedale Regionale di __________, sono
quindi stati sottoposti al SAM per una presa di posizione (cfr. VI/1, VI/2 e
VI/3 trasmessi in copia all’avv. RA 1). Con la risposta di causa l’Ufficio AI
ha quindi prodotto l’annotazione 7 febbraio 2013 del medico SMR dr. __________
e la presa di posizione del SAM del 5 febbraio 2013, unitamente ai rapporti dei
consulenti in reumatologia e neurologia del 23 e 28 gennaio 2013 con la
relativa documentazione specialistica allegata (cfr. VIII/1-5). Detta
documentazione è poi stata intimata dal TCA all’avv. RA 1 per formulate
osservazioni scritte (IX). Un tale procedere non è certo lesivo dei diritti
dell’assicurato.
Quanto,
infine, all’osservazione secondo cui “(…) nell’incarto trasmesso
all’assicurato non vi è infatti alcuna traccia della corrispondenza intercorsa
tra SMR e SAM. A ben vedere, di questa corrispondenza nemmeno vi è traccia
nell’incarto trasmesso al TCA. (…)” (XII, pag. 4), questo Tribunale non può
che fare proprie le osservazioni 29 aprile 2013 nelle quali l’Ufficio AI ha
evidenziato che “(…) – contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente – tutta
la corrispondenza intercorsa tra il SMR e il SAM è presente all’incarto
prodotto dinnanzi a codesto Tribunale. (…)” (XIV).
Visto
tutto quanto procede – ribadito come contrario alla buona fede processuale l’aver
sollevato solo in sede ricorsuale l’asserita violazione del diritto di essere
sentito in relazione alla DTF 137 V 210 e ritenuto che le risultanze della
perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 del SAM hanno potuto essere
contestate davanti ad un’autorità che gode di pieno potere decisionale – questo
Tribunale deve dunque concludere che, se mai vi è stata, l’asserita violazione
del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione del 16 novembre 2012, con la quale
l’Ufficio AI ha riconsiderato quella del 13 marzo 2003 negando il diritto ad
una rendita dal 1. maggio 2003 e respinto la nuova domanda di prestazioni
dell’ottobre 2011 (cfr. consid. 1.3), vada o meno confermata.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata.
2.3. Riconsiderazione
della decisione del 13 marzo 2003
2.3.1. L'art.
53 LPGA prevede che:
"
1Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3L’assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso
in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I
512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05
del 25 aprile 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.
Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio
una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc
pag. 314).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,
l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di
un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1
con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
2.3.2. Aspetti
medici
Dagli
atti risulta che l’assicurato, nella domanda di prestazioni del 12 dicembre
2000 (doc. AI 2/1-7), ha addotto quale danno alla salute “allergia a
materiali usati sul lavoro; dolori a livello delle spalle con diminuzione
marcata della sensibilità nelle mani e diminuzione della forza nelle braccia;
cervicalgia / forti dolori al collo con conseguente difficoltà a reggere la
testa (…)” (doc. AI 2/5).
Dall’incarto
della cassa malati emerge quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 21 ottobre 1999 indirizzato
alla dr.ssa __________ (doc. 4/101-102 dell’incarto cassa malati), ha espresso
la seguente valutazione: “(…) i disturbi sensitivi alle due mani sono
probabilmente legati ad un’iniziale sindrome del canale carpale (disturbi
sensitivi alle dita I – IV molto evocatori, segno di Tinel e manovra di Phalen
positive ddp). L’esame neurografico mostra solo leggeri segni di compressione
del n. mediano ds e sin al polso, reperto che contrasta un po’ con l’importanza
dei disturbi soggettivi, anche se non vi è sempre una relazione tra le due
cose. Si associano dolori di origine spondilogena, senza segni clinici di
compressione radicolare. Il senso della rigidità e le intermittenti parestesie
agli arti inferiori sono probabilmente di origine pseudo-radicolare, anche a
questo livello non trovo segni mielo- o polineuropatici né di compressione
radicolare. La sintomatologia è favorita da un certo sovrappeso e dal lavoro
pesante con probabili manifestazioni muscolo-tensive e tendinitiche specie agli
arti superiori. Per la diagnosi di STC ho consigliato di osservare ancora
attentamente la distribuzione dei disturbi sensitivi. Una chirurgia non è
urgente visti anche gli impegni professionali, si può tentare in un primo tempo
un’infiltrazione cortisonica al canale carpale, anche una riduzione ponderale
potrebbe essere d’aiuto. Data la situazione piuttosto complessa prima di
un’operazione richiederei comunque una RM cervicale per escludere un’iniziale
mielopatia cervicartrosica o segni di compressione radicolare non evidenziabili
all’esame clinico. Per il resto si tratta di una sindrome panvertebrale da
curare nella misura del possibile in modo conservativo, non sono sicuro che il
P. potrà assumere a lungo termine l’attuale lavoro. Da discutere ev. una valutazione
reumatologica. (…)” (doc. 4/102 dell’incarto cassa malati).
Il
dr. __________, FMH in dermatologia e venereologia, nella perizia 16 gennaio
2001 all’intenzione della Cassa malati (doc. 4/27-34 dell’incarto cassa malati),
ha concluso che “(…) gli accertamenti non hanno permesso di mettere in evidenza
una allergia del tipo professionale a prodotti ai quali il paziente è esposto durante
il suo lavoro. Un peggioramento con l’espo-sizione alla polvere, in particolare
durante il lavoro, è possibile però da stimare al di sotto del 50%. Le ovatte
(rossa e bianca) non vengono più usate e non hanno potuto più essere testate, i
sintomi avversi sono però rimasti uguali. La sintomatologia con probabilità è
da considerare come effetto secondario del medicamento Diovan che è da
sospendere e da sostituire con un altro medicamento anti-ipertensivo. Ho sospeso
il medicamento il 16.12.2000 e ho introdotto Adalat CR 30 (1 past. al
mattino). La TA verrà controllata dalla dr.ssa __________ e il dosaggio del medicamento
possibilmente aumentato (raddoppiato). Al controllo del 10.01.2001 ho potuto constatare
un miglioramento quasi completo dell’irritazione del viso (vedi lettera
allegata alla Dr.ssa __________ del 11.01.01). (…)” (doc. 4/33-34
dell’incarto cassa malati). Lo stesso specialista, circa la capacità
lavorativa, ha attestato che “(…) è difficile per me giudicare sulla
capacità lavorativa del paziente non avendolo mai visto in uno stadio acuto. Il
paziente si recherà dalla Dr.ssa __________ per ulteriori controllo e per la
fissazione della capacità lavorativa. Dal mio punto di vista allo stato attuale
una ripresa probatoria inizialmente al 50% mi sembra possibile. (…)” (doc.
4/34 dell’incarto cassa malati).
Il
dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo-servizio di pneumologia
dell’Ospedale regionale __________, nel rapporto 18 dicembre 2000 indirizzato
al dr. __________ (doc. 4/60-61 dell’incarto cassa malati), ha concluso che “(…)
in questo paziente con un probabile antecedente di asma bronchiale, attualmente,
senza esposizione evidente alla polvere, non si constata che una minima
iperreagibilità bronchiale. Il referto attuale non esclude un’asma bronchiale
anamnestica. (…)” (doc. 4/61 dell’incarto cassa malati).
Il
dr. __________, FMH in neurologia, in un precedente rapporto del 14 febbraio
2000 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 7/4-7) – dopo aver
esposto la seguente anamnesi attuale: “(…) da tempo cefalee di tipo
emicranico, migliorate e regredite in modo completo con bio-risonanza. Una TAC
cerebrale effettuata in data 14.5.99 risultava normale. Recentemente difficoltà
lavorando per diminuzione del tatto alle mani bilateralmente, in particolare
sensazione di mano gonfia bilateralmente, risvegli notturni per addormentamento
della mano bilateralmente a predominanza a sinistra. Dolori cervico-scapo-lari
bilaterali già indagati con esame di risonanza magnetica cervicale in data
16.11.99 OSG: protrusione del disco C4-C5 con compressione del sacco in sede mediana
e paramediana sinistra, note degenerative minime, modesto restringimento del
forame di coniugazione a sinistra, senza compressioni radicolari.
Lombosciatalgia su nota spondilolistesi L5 e spina bifida L5, con rare sciatalgie
bilaterali. (…)” (doc. AI 7/4) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…)
la sintomatologia disestasiante accusata alle mani bilateralmente è da
ricondurre ad una sindrome del tunnel carpale evidenziata all’esame elettroneurografico:
viene confermata una neuropatia sensitivo-motoria con componente assonale e demielinizzante
del nervo mediano a destra, d’entità comunque discreta, a sinistra viene
evidenziata una neuropatia sensitivo-motoria con componente solo
demielinizzante, pure d’entità discreta. L’entità discreta della neuropatia non
è comunque in contrasto con una sintomatologia importante e a tratti invalidante.
Prima di procedere ad un intervento di neurolisi si potrebbe tentare
un’infiltrazione locale con corticosteroidi. La neurografia sensitivo-motoria
non mostra poi segni di polineuropatia, neppure riscontrati clinicamente né
agli arti superiori né inferiori. All’esame clinico non si mettono poi in
evidenza segni di sofferenza radicolare o ancora mielopatica né agli arti superiori
né a quelli inferiori. Una tendoinserzionite cervicoscapolare rispettivamente
una sindrome lombo-vertebrale potrebbero essere rivalutati in ambito reumatologico,
in vista di una rivalutazione professionale. In fine l’emicrania senz’aura non
sembra essere più sintomatica. (…)” (doc. AI //5).
In
un primo momento il medico SMR dr. __________, nella proposta del 22 marzo
2001, viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati
dall’assicuratore malattia, ha concluso che “(…) dopo queste osservazioni
sono dell’avviso che sia necessaria visto le implicazioni lavorative di riqualifica
e la giovane età e per avere un avviso definitivo per il CIP inviare l’A. al
SAM. (…)” (doc. AI 22/1).
L’assicurato
– dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Uffi-cio AI del 10 aprile
2001 circa la necessità di un accertamento medico a cura del SAM e la convocazione
del 9 gennaio 2002 da parte di quest’ultimo per il giorno di mercoledì 13
febbraio 2002 alle ore 7.45 –, con lettera del 14 gennaio 2002, ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) con la presente inoltro la rinuncia alle prestazioni
AI a suo tempo richieste. Motivo la presente con il fatto che dal tempo della
richiesta ad oggi, esercito solo in minima parte e parzialmente la professione
di tappezziere decoratore, non usando prodotti che mi arrecano allergie, al
momento non sono soggetto ad alcun disturbo. Faccio rispettosamente notare che
non era mia intenzione avvalermi di prestazioni economiche, ma bensì come
specificato sul formulario di richiesta al punto 8 Osservazioni
supplementari richiedevo un colloquio con un orientatore professionale. Nel
frattempo sono sempre alla ricerca di nuove prospettive di lavoro per
riprendere una vita normale, dato che la situazione non è certo tra le più
idilliache e che uno stipendio garantito, mi assicurerebbe di assolvere con
maggior tranquillità gli impegni economici privati e verso comune e cantone
tutt’ora difficili da gestire e rispettare. (…)” (doc. AI 27/1).
L’Ufficio
AI – invitato (dopo lo stralcio del 23 gennaio 2002, sub doc. AI 28/1)
dalla cassa malati a voler riaprire il caso dell’assicurato (cfr. doc. AI
30/1-2, 31/1 e 33/1) e dando seguito alla proposta 30 aprile 2002 nella quale il
dr. __________ si è così espresso: “(…) vedi la mia proposta 1.4.2002 -04-30
Visto il decorso quanto limita l’A. e va chiarito prima di un mandato CIP è
l’apparato reumatologico con sovraccarico da obesità (la valutazione antecedente
pneumologica e dermatologica esclude limitazioni). A perizia reumatologica dr. __________
(…)” (doc. AI 36/1) –, con comunicazione del 7 maggio 2002 (doc. AI 36/1-2), ha ordinato
una perizia medica a cura del dr. __________.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia del 10
agosto 2002 (doc. AI 39/1-12) – poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…)
– Sindrome cervicovertebrale intermittente su/con: • modiche turbe statiche (protrazione della
testa) • lievi
alterazioni degenerative (condrosi C4-C5) – Sindrome lombovertebrale intermittente
su/con: • spondilolistesi
di L5/S1 con anterolistesi di grado I e lisi L5 • modiche alterazioni degenerative (condrosi L4-L5, spondilofiti
anteriori L2-L3 e L3-L4) • turbe statiche con tendenza all’iperlordosi lombare e lieve
scoliosi destro convessa • sovraccarico su
adiposità (…)” (doc. AI 39/6) e, senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) – Ipertensione arteriosa –
Adiposità per magna – Allergia alle polveri e medicamentosa (Diovan) – Stato
dopo colecistectomia nel giugno 2002 – Stato dopo operazione ernia ombelicale e
appendicectomia (…)” (doc. AI 39/6) –, ha espresso la seguente
valutazione: “(…) il paziente soffre di una lieve sindrome lombovertebrale e
cervicovertebrale causate in particolare da turbe statiche e, a livello
lombare, da una spondilo- lisi L5-S1, con anterolistesi di grado I e lisi a
livello L5. Le alterazioni degenerative sono lievi e praticamente fisiologiche
per l’età. La prognosi a medio-lungo termine è buona se il paziente evita i
lavori pesanti o attività con posizioni inergonomiche. (…)” (doc. AI 39/6).
Lo stesso specialista, quanto alle conseguenze sulla capacità al lavoro
nell’attività abituale e sulla capacità d’integrazione, ha, in particolare, evidenziato
che “(…) sull’attività di tappeziere i disturbi reumatologici non si ripercuotono
assolutamente. […] Dal lato reumatologico non esiste limitazione della capacità
lavorativa. […] Il paziente dal punto di vista reumatologico può continuare il
lavoro di tappezziere. Come ho detto sopra il paziente è in ogni caso abile per
qualsiasi lavoro leggero sino a medio pesante nel quale non debba sollevare
ripetutamente pesi superiori ai 40 kg o trasportarli per lunghi tratti. Il
paziente deve inoltre evitare lavori dove deve a lungo restare in anteflessione
(più di due ore di fila). […] Dal punto di vista reumatologico bisogna unicamente
evitare i lavori pesanti tipo muratore, piastrellista, carpentiere o lavori
dove debba lavorare a lungo in anteflessione (tipo meccanico d’auto). In tutti
i lavori leggeri sino a medio pesanti, il paziente è abile da subito al 100%.
(…)” (doc. AI 39/7-8).
La
dr.ssa __________, FMH in medicina generale – interpellata
dall’Ufficio AI come da proposta del 5 settembre 2002 del dr. __________ (cfr.
doc. AI 42/1) e dopo che nel precedente rapporto del 28 marzo 2000 aveva
attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale dal
luglio 1999 e una capacità totale in un’attività adeguata (cfr. doc. AI 7/1-3) –, nel rapporto
medico del 10 ottobre 2002 (doc. AI 45/1-3) ha ancora attestato che l’attività
abituale non è più proponibile e che vi è una capacità lavorativa per altre
attività senza alcun limite di rendimento (cfr. doc. AI 45/3 punti 1.1, 2.2 e
2.2.2).
Come
accenato (cfr. consid. 2.1), con lettera del 26 giugno 2012 il medico SMR dr. __________
ha interpellato il SAM – al quale l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare
ai fini della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011 di cui si dirà in
seguito (cfr. doc. AI 61/1-8, 86/1-2 e 87/1-2) – affinché si esprimesse
sull’evoluzione della capacità lavorativa dal 2001 in poi (cfr. doc. AI 94/1).
I
periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 (doc. AI
102/1-35; perizia questa a cui, come si vedrà in seguito, va riconosciuta piena
forza probatoria), hanno concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di
salute dell’A., con impegno fisico leggero o medio pesante, che rispetti la
capacità funzionale e di caricio residua descritta alla pagina 9 del consulto
reumatologico del Dr. med. __________, senza esposizione ad agenti irritativi
non specifici delle vie respiratorie, che non richiedano la guida di
autoveicoli professionali o in generale un alto grado di attenzione, senza
attività particolarmente pericolose per se stesso o per gli altri e che non necessitano
una sua presenza costante sul posto di lavoro, con la possibilità di recarsi
immediatamente in toilette quando sente lo stimolo di andare di corpo, l’A. è
abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, valida
da sempre ed in ogni caso invariata a partire dal 30.4.2001 in avanti. Per
quanto riguarda le crisi di diverticolite recidivante, valgono le condizioni
descritte al capitolo precedente. (…)” (doc. AI 102/34).
Viste
le suesposte risultanze mediche, la valutazione medica dell’Ufficio AI posta
alla base della decisione del 13 marzo 2003 – valutazione stante la
quale “(…) dalla documentazione medica raccolta agli atti risulta che lei ha
presentato una totale incapacità lavorativa e di guadagno dal luglio 1999 al
gennaio 2001 (mese in cui è stato peritato dal Dr. __________ per l’__________
Assicurazioni) (…)” (vedi le motivazioni sub doc. AI 50/1-2), con in
seguito (in ogni caso almeno a partire dal 30 aprile 2001, come hanno attestato
i periti del SAM; cfr. doc. AI 102/34 sopra riprodotto) una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata – va pertanto confermata da questo Tribunale.
2.3.3. Aspetti
economici
Innanzitutto
questo Tribunale deve stigmatizzare il fatto che – anche se a più riprese
menzionato nelle diverse proposte del rispettivo funzionaro e medico (cfr. doc.
AI 21/1, 22/2, 32/1, 34/1 e 36/1) – l’Ufficio AI non ha mai proceduto a conferire
un mandato al consulente in integrazione professionale (CIP).
Va
qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei
redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventua-le diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per
cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2000.
Per
quanto riguarda il reddito da valido dagli atti risulta quanto segue.
Dall’estratto
del conto individuale (doc. 218-220 dell’incarto della Cassa) risulta che negli
ultimi tre anni precedenti il danno alla salute, l’assicurato ha svolto
un’attività indipendente conseguendo i seguenti redditi: fr. 16'600.-- nel 1997
e fr. 16'500.-- nel 1998 e nel 1999. Al riguardo significativa è la proposta
del 12 marzo 2002 nella quale il funzionario __________ ha osservato che “(…)
dal mio punto di vista non dovrebbe sussistere però alcun diritto a rendita in
quanto l’assicurato conseguiva redditi molto bassi (max. 16'600.--annui nel
1997) e dovrebbero essere esigibili in misura completa. Questo spetterà però al
CIP confermarlo. (…)” (doc. AI 32/1).
Dalle
dichiarazioni fiscali e dai bilanci e conti economici dei rispettivi anni
risulta poi che nella dichiarazione d’imposta 1999/2000 è stato indicato un
reddito lordo da attività indipendente per l’anno 1997 di fr. 16'110.-- (doc.
AI 15/2-5, punto 2); per lo stesso anno nel conto economico è stato indicato un
utile d’esercizio di fr. 16'110.97 (cfr. doc. 15/14) mentre che per il 1998 e
il 1999 è stato indicato un utile d’esercizio di fr. 42'870.20 rispettivamente
di fr. 5'668.35 (cfr. doc. 15/16-17).
Nell’ipotesi
a lui più favorevole – considerato il 1998 quale ultimo anno in cui ha svolto interamente
la sua attività indipendente prima del danno alla salute (1999) – il reddito da
valido per il 2000 si attesta a fr. 43'557.79 (fr. 42'870.20 aumentati dello
0.3% per il 1999 e del 1.3% per il 2000; cfr. la Tabella B 10.2 relativa
all’evoluzione dei salari in termini nominali totale, pubblicata in La Vie
économique 12-2003 pag. 95).
Per
quanto riguarda al reddito da invalido valgono le seguenti
considerazioni.
Come
visto sopra, da un punto di vista medico, l’attività abituale indipendente di
tappezziere/decoratore non è più esigibile mentre che in un’attività adeguata
la capacità lavorativa è totale.
In
base all’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare
nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). In talune circostanze si può dunque richiedere
ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività
dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua
residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione – tenuto conto dell’età, della durata dell’attività
svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e
della situazione professionale – sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di
un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere
trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse
rinunciato alla propria attività indipendente (STF 9C_924/2011 del 3 luglio
2012 consid. 5.2; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del
22 ottobre 2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
In
concreto, allorquando nel 2001 è stato riconosciuto abile al lavoro al 100% in
un’attività adeguata, l’assicurato non aveva ancora compiuto i 37 anni per
cui, da un punto di vista oggettivo nulla ostava ad un cambiamento
dell’attività lavorativa giacché non aveva ancora raggiunto l’età a partire
dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono
possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del
lavoro ritenuto equilibrato (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,
pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 37, con-sid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro
esigibili non erano così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare
un’occupazio-ne in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato e nemmeno
l’assicurato aveva addotto delle ragioni soggettive che avrebbero dovuto imporre
di concludere per l’impossibilità di un cambiamento dell’attività lavorativa.
Al contrario, tanto dalla domanda di prestazioni del gennaio 2000 quanto dagli
scritti del 14 gennaio e del 21 marzo 2002 indirizzati all’Ufficio AI, risulta
chiaramente la volontà dell’assicurato di cambiare professione nonché la
domanda di aiuto per procedere in questo senso (cfr. doc. AI 2/1-7, 27/1 e
33/1).
Il
reddito da invalido per il 2000, conformemente alla succitata giurisprudenza – ricordato
ancora che a quell’epoca non valeva ancora la giurisprudenza federale secondo
la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,
consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) e ribadita la possibilità
di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente
(STFA I 543/03 del 27 agosto 2004) –, ammonta
dunque a fr. 51'702.45 (fr. 4'123.-- quale reddito conseguibile nel 2000 da un
uomo in una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero secondo la TA13 regione Ticino, riportati su 41.8 ore conformemente alla
Tabella B 9.2 pubblicata in La Vie économique 12-2003 pag. 94 e moltiplicati
per 12).
Nell’ipotesi
a lui più favorevole – applicata quindi la riduzione massima possibile del 25% ai sensi
della DTF 126 V 75 e ritenuta la capacità lavorativa del 100% in un’attività
adeguata – il reddito da invalido si attesta a fr. 38'776.81 (fr. 51'702.45 ridotti
del 25%)
Ora,
confrontando i redditi da valido e da invalido ottenuti nelle ipotesi a lui più
favorevoli, il grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile del 40%
ex art. 28 cpv. 2 LAI ([43'557.79 - 38'776.81] x 100 : 43'557.79 = 10.97 arrotondato
all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 2.3).
2.3.4. In
simili circostanze – ritenuto che almeno dal 1. maggio 2001 vi è una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.3.2) e che, considerata detta
abilità lavorativa, (anche volendo considerare le ipotesi a lui più favorevoli)
dalla valutazione economica non risulta un grado d’invalidità pensionabile
(cfr. consid. 2.3.3) – questo Tribunale deve concludere che la decisione con la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto e conseguentemente erogato una rendita intera dopo
il 30 aprile 2001 fino al 31 agosto 2011 è manifestamente errata e la sua
correzione ha un'importanza rilevante. Sono dunque dati i presupposti per riconsiderare
la decisione del 13 marzo 2003 (cfr. consid. 2.3.1).
2.3.5. Effetti
della riconsiderazione
Se
l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non
sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche
nell'ambito dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha
effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione
deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (STF 9C_774/2012 del
15 gennaio 2013 consid. 4.1 e SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 consid. 5.1.1 con riferimenti).
In
concreto – ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre
2002 l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era
riconosciuto limitatamente al priodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 (cfr.
doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella delibera del
25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa Cantonale di Compensazione (cfr. doc.
AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che l’errore in cui è incorsa
l’amministrazione nel versare le prestazioni anche dopo il 30 aprile 2001 non è
specifico al diritto dell’AI.
Conformemente
alla succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto
retroattivo.
2.3.6. Va
qui ancora sottolineato che la modifica (nel senso di una soppressione o
di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni
caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche
della situa-zione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento
della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF
9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.2;9C_768/2010 del 10 novembre 2010
consid. 2.2; STFA I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3 e I 222/02 del 19
dicembre 2002 consid. 5.1).
Nella
fattispecie (come visto sopra, cfr. consid. 2.3.2), nella perizia pluridisciplinare
del 31 luglio 2012 (perizia sub doc. AI 102/1-35 e a cui, come si vedrà in
seguito, va riconosciuta piena forza probatoria), i periti del SAM hanno
concluso che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti “(…)
l’A. è abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del
100%, valida da sempre ed in ogni caso invariata a partire dal 30.4.2001 in
avanti. (…)” (doc. AI 102/34). Anche da questo punto di vista la
riconsiderazione della decisione del 13 marzo 2003 é rispettosa della
suenunciata giurisprudenza federale.
2.3.7. In
conclusione, visto tutto quanto sopra esposto (cfr. consid. dal 2.3.1 al
2.3.6), sono dunque adempiute le condizioni per riconsiderare con effetto
retroattivo la decisione del 13 marzo 2003. Va qui ribadito che l’errore in
cui è incorsa l’amministra-zione nel versare le prestazioni dopo il 30 aprile
2001 non è specifico al diritto dell’AI (cfr. consid. 2.3.5) e che dall'assegnazione
della rendita intera con effetto dal 1. luglio 2000 non sono intervenute
modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustificassero il
mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (cfr. consid.
2.3.6).
2.4. Rifiuto
della domanda di prestazioni del 6 ottobre 2011
2.4.1. Come
accennato (cfr. consid. 1.2) l’Ufficio AI ha erogato una rendita intera fino al
31 agosto 2011.
Nella
richiesta di prestazioni del 6 ottobre 2011 (doc. AI 61/1-8) l’assicurato ha
indicato che “(…) attualmente sia i dolori alle gambe che alle braccia si
sono fatti più acuti e frequenti fino ad essere sempre presenti. Le gambe in
particolar modo sono peggiorate nel senso che trovo dolore dalla base della
schiena fino alle estremità con impossibilità di rimanere seduto con una
normale postura. Inoltre sento un forte torpore e formicolii con sensazioni di
scosse ai piedi in particolare pollici. Punto 7.7.2 Molto frequentemente
Considerandi
ho bisogno d’aiuto per vestirmi e svestirmi nonché per l’igiene personale
soprattutto bagno (recupero) e WC!! Il malfunzionamento dell’intestino fa si
che spesso e volentieri mi succede di avere bisogno di un bagno all’istante (a
volte fino 3-4 volte al di) purtroppo mi succede di non avere a portata di mano
il bagno (vedi per es. tunnel / grandi magazzini) e la cosa è molto umiliante pensando
a cosa succede. (…)” (doc. AI 61/7).
L’Ufficio
AI, visto il rapporto 16 settembre 2011 del dr__________ (doc. AI 63/1-2), è entrato
nel merito della nuova domanda (cfr. la “scheda assicurato Triage del
10.10
” sub doc. AI 64/1).
2.4.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.
).
2.4.3
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298.
consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I
166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4.4
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata
ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; STF
9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2; DTF 133 V 108; 117 V 198; VSI
1999.
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni
St. Gallen, 1999, pag. 15).
2.4.5
L’Ufficio AI, sulla base della valutazione 8 febbraio 2012
del dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di esperire una
perizia a cura del SAM (cfr. doc. AI 86/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare del 31 luglio 2012 (doc. AI 102/1-117) risulta che i
periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a sei consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
pneumologia (dr. __________), cardiologica (dr. __________), gastroenterologia
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (…)
5.1
Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome
cervicospondilogena cronica intermittente in:
- alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi
anteriore C3, grossolana spondilosi a ponte C6-C7, spondilartrosi caudale,
uncartrosi plurisegmentali);
- disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale
alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale);
- decondizionamento e sbilancio muscolare.
Sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale in:
- spondilolistesi di primo grado secondo Meyerding di L5 su S1,
su lisi istmica bilaterale di L5;
- alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi
multisegmentali L1-L5, particolarmente marcata in L4-L5, con spondilosi
ipertrofiche e spondilartrosi);
- disturbi statici del rachide (iperlordosi e scoliosi
sinistroconvessa lombare);
- decondizionamento e sbilancio muscolare;
- obesità corporea (BMI 33,5 kg/m2).
Periartropatia omero
scapolare con sintomatologia di attrito a ds.:
- artrosi acromioclaveare bilaterale.
Probabile coxartrosi
bilaterale.
Gonartrosi
bilaterali.
Possibile latente
lieve iperreagibilità bronchiale con pregressa iperreagibilità bronchiale su
esposizione alla polvere e asma bronchiale anamnestica lieve su esposizione
alla polvere.
Sindrome delle apnee
da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato in presenza di obesità corporea
(BMI 33,5 kg/m2).
Sindrome metabolica
con obesità corporea (BMI 33,5 kg/m2), ipertensione arteriosa, diabete mellito
tipo II, iperlipidemia.
Aritmia atriale
intermittente.
Diverticolosi del
sigma e colon sin., con crisi di diverticolite recidivante.
5.2
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Lieve sindrome del
tunnel carpale bilaterale più pronunciata a sin.
Malattia da reflusso
gastroesofageo sintomatica.
Stato dopo
colecistectomia per colecistolitiasi.
Stato dopo
appendicectomia.
Stato dopo
ernioplastica bilaterale.
Stato dopo allergia
cutanea e congiuntivite negli anni 1999-2000 (DD: allergia alla polvere e
all’ovatta sintetica rossa e bianca, allergia al Diovan).
Stato dopo ripetuti
episodi di prostatiti acute batteriche dal marzo 2012 sulla base di una
iperplasia prostatica sintomatica.
(…)" (doc. AI
102/24-25)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A.
presenta una capacità lavorativa dello 0% come tappezziere/decoratore. (…)”
(doc. AI 102/31), il SAM ha concluso:
" (…)
8.
CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nella professione di
tappezziere/decoratore l'A. presenta limitazioni a livello pneumologico
(respiratorio) e reumatologico; dal lato neurologico, cardiologico, gastroenterologico
e psichiatrico invece non vi è una diminuzione della capacità lavorativa in questa
professione.
Dal lato
reumatologico l'A. presenta una pluripatologia con sindrome cervicospondilogena
cronica intermittente, sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, periartropatia
omeroscapolare con sintomatologia di attrito a ds., probabile coxartrosi bilaterale
e gonartrosi bilaterale. Nella precedente perizia reumatologica del Dr. med. __________,
redatta il 10.8.2002, viene descritta solo la patologia cervicale e lombare.
Nella sua ultima attività come tappezziere/decoratore, l'A. risulta abile al
lavoro dal lato reumatologico sull'arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore per tutte quelle mansioni che soddisfano pienamente i limiti funzionali
e di carico descritti alla pagina 9 del consulto reumatologico allegato del Dr.
med. __________, limiti insorti probabilmente a partire da gennaio 2004,
allorché subentravano lombosciatalgie recidivanti. Per il periodo precedente fa
stato la valutazione peritale del Dr. med. __________.
Dal lato neurologico
l'A. presenta una lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, più pronunciata
a sin. In caso di peggioramento dei sintomi alle mani, si dovrebbe discutere
l'indicazione ad una decompressione chirurgica del canale carpale, che potrebbe
comunque quasi sicuramente risolvere la sintomatologia. La lieve sindrome del
tunnel carpale bilaterale non determina deficit limitanti un'attività
lavorativa. Per quanto riguarda la patologia lombare non sono mai stati descritti
deficit neurologici oggettivi e anche all'esame neurologico odierno non si
trovano deficit oggettivi agli arti inferiori. Per quel che riguarda gli
aspetti strettamente neurologici, non vi è mai stata un'incapacità lavorativa
prolungata almeno dal 2001 a tutt'oggi.
Dal lato pneumologico
ricordiamo che l'A. ha presentato nel 1999 dei disturbi asmatici esclusivamente
a contatto della polvere durante la pratica della professione di tappezziere/decoratore,
per cui nel 2000 è stato sottoposto, su incarico del Dr. med. __________ che lo
peritava dal lato allergologico, ad un esame spirometrico, che è risultato
completamente normale. A quel tempo è stato eseguito anche un test di
broncoprovocazione, che mostrava una possibile minima iperreagibilità
bronchiale. Ora l'A. presenta una situazione sostanzialmente identica, con un
test di broncoprovocazione negativo, ma con dei parametri riferibili a quelli
precedentemente descritti come borderline e di ciò fa fede il test del FeNo
nell'aria espirata leggermente positivo. Attualmente l'A. è asintomatico.
Possiamo perciò confermare una possibile latente lieve iperreagibilità
bronchiale, con pregressa iperreagibilità bronchiale e un'asma bronchiale
anamnestica lieve su esposizione alla polvere. È inoltre presente un'obesità
corporea. Dal punto di vista terapeutico non sono necessarie misure particolari
per quanto riguarda la situazione respiratoria. A causa di questa patologia
pneumologica l'A. presenta una non idoneità per lavori con esposizione ad
agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie e perciò a rigore non è
abile per la professione di tappezziere/decorato-re. Questa valutazione della
capacità lavorativa è da considerarsi invariata e identica precedentemente al
2001.
fino a tutt'oggi. Nell'ambito dell'attuale perizia è stata diagnosticata
una sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato, con
perlomeno una sonnolenza borderline. Tenuto conto della scarsità dei sintomi,
l'A. preferisce iniziare con misure conservative, caratterizzate da una
riduzione del peso corporeo, che ha già iniziato. Si consiglia un ricontrollo
poligrafico al più presto tra sei mesi, onde valutare la risposta e
rispettivamente valutare l'eventuale indicazione della messa in atto di una
ventiloterapia con apparecchiatura CPAP. Questa affezione può in teoria ridurre
il grado di attenzione, per cui esiste attualmente una limitazione per la guida
di autoveicoli professionali fino all'efficace terapia della sindrome delle
apnee da sonno. Risulta impossibile valutare e datare l'insorgenza della
sindrome delle apnee da sonno e perciò l'eventuale teorica inabilità alla guida
di autoveicoli professionali, in quanto i dati anamnestici non permettono una
datazione precisa.
Dal lato cardiologico
l'A. presenta una sindrome metabolica con obesità (BMI 33,5 kg/m2),
ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo Il ed iperlipidemia, nonché un'aritmia
atriale intermittente. Consigliamo un'ulteriore calo ponderale, un controllo
regolare dei valori di pressione con in caso di bisogno un adattamento della terapia
antiipertensiva, nonché un controllo della glicemia e dei valori lipidici,
eventualmente adattando la terapia. Si constatano iniziali ripercussioni cardiache
strutturali della sindrome metabolica e dell'ipertensione sottoforma di
un'iniziale disfunzione diastolica ventricolare sin. Oggettivamente non abbiamo
attualmente elementi per una causa cardiaca dei disturbi toracici
posizione-dipendenti ed aspecifici, presentati in passato. Un reflusso gastroesofageo
può essere preso in considerazione dall'anamnesi. In caso di recidive sarebbe
da considerare, quale complemento diagnostico cardiaco, un test più specifico
(scintigrafia miocardica). L'aritmia atriale intermittente che presenta l'A. è
verosimilmente d'origine vegetativa. Sanzioni specifiche per queste aritmie
intermittenti per il momento non si impongono, ma la situazione dovrà essere
seguita. Dovesse poi presentare significative o frequenti palpitazioni, se ne
imporrebbe una rivalutazione. Dal punto di vista cardiologico non è mai
esistita una riduzione prolungata della capacità lavorativa per la professione
di tappezziere/decora-tore. Pertanto, dal lato strettamente cardiologico, dal
30.4.2001
ad oggi l'A. è da ritenersi abile al 100% nella sua professione di tappezziere/decoratore.
Dal lato
gastroenterologico l'A. presenta una diverticolosi del sigma e colon sin. con
crisi di diverticolite recidivante, una malattia da reflusso gastroesofageo
sintomatica e uno stato dopo vari interventi chirurgici addominali. L'ultima
crisi di diverticolite è stata trattata in modo ospedaliero-degente dal 23 al
25.5.2012
e poi ambulatorialmente a casa, con buona risoluzione dell'infiammazione.
Probabilmente il chirurgo curante, Dr. med. __________, proporrà di nuovo di
fare una resezione del sigma e del discendente inferiore. Con un tale
intervento chirurgico l'A. non dovrebbe più in futuro avere crisi di
diverticolite. Non è però detto che le crisi di diarrea molto abbondanti, con
tendenza all'incontinenza e in alternanza a momenti di stitichezza, migliorino
dopo un tale intervento chirurgico. A causa di quest'ultimo problema l'A. non è
adatto a tutte le professioni, dove non ha la possibilità di recarsi immediatamente
in toilette, quando sente lo stimolo di andare di corpo. Bisogna dunque evitare
tutte le attività lavorative che necessitano una sua presenza costante sul
posto di lavoro. In un attività lavorativa che rispetti queste condizioni, come
quella di tappezziere/decoratore, dal punto di vista puramente gastroenterologico
non c'è un'incapacità lavorativa. Si può calcolare per una diverticolite
trattata ambulatorialmente un'incapacità lavorativa della durata di due-tre
settimane, mentre per una crisi più acuta, con degenza ospedaliera,
l'incapacità lavorativa può durare fino ad un massimo di quattro-sei settimane.
La malattia da reflusso gastroesofageo non porta ad un'incapacità lavorativa di
rilievo. La valutazione della capacità lavorativa è rimasta stabile dal 2001 ad
ora. Dal punto di vista terapeutico si potrebbe eventualmente dare del
Metamucil al posto dell'Importal. Per quanto riguarda la malattia da reflusso
gastroesofageo consigliamo di aumentare il dosaggio di Pantoprazolo ad almeno
40.
mg al giorno, se necessario anche a 60 mg al bisogno.
Non abbiamo
riscontrato una diagnosi psichiatrica avente un influsso sulla capacità
lavorativa dell'A., né abbiamo potuto rilevare elementi tali da giustificare
una riduzione della capacità lavorativa psichiatrica nel periodo dal 30.4.2001
in avanti. Indicazioni terapeutiche di tipo psichiatrico non sono consigliabili
in questo caso.
La capacità
lavorativa dello 0% come tappezziere/decoratore come descritta al capitolo 7 è
valida a partire dal 30.4.2001; per il periodo precedente valgono le condizioni
stabilite in precedenza dall'Ufficio Al del Canton Ticino.
9.
CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In un lavoro adatto
allo stato di salute dell'A., con impegno fisico leggero o medio-pesante, che
rispetti la capacità funzionale e di carico residua descritta alla pagina 9 del
consulto reumatologico allegato del Dr. med. __________, senza esposizione ad
agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie, che non richiedano la
guida di autoveicoli professionali o in generale un alto grado di attenzione,
senza attività particolarmente pericolose per se stesso o per gli altri e che
non necessitano una sua presenza costante sul posto di lavoro, con la
possibilità di recarsi immediatamente in toilette quando sente Io stimolo di
andare di corpo, I'A. è abile al lavoro nella misura del 100%, con un
rendimento massimo del 100%, valida da sempre ed in ogni caso invariata a
partire dal 30.4.2001 in avanti. Per quanto riguarda le crisi di diverticolite
recidivante, valgono le condizioni descritte al capitolo precedente.
L'A. non svolge più
un'attività lavorativa dal 15.7.1999. Se desiderato dall'A., consigliamo un
aiuto da parte dell'Ufficio di collocamento nella ricerca di un lavoro confacente.
L'A. ha presentato
brevi periodi d'incapacità lavorativa durante le degenze ospedaliere dal 24 al
27.7.2005
(__________), dall'1 al 6.12.2008 (__________) e dal 23 al 25.5.2012
(Ospedale Regionale di __________).
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni
peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del
SAM.
Alle domande
particolari del Dr. med. __________, Servizio Medico Regionale dell'Ufficio Al
del Canton Ticino, abbiamo già risposto ai capitoli precedenti.
Consigliamo ai medici
del Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, di inviare una
copia della nostra perizia al medico curante, Dr. med. __________ di __________,
affinché si possano mettere in atto i consigli terapeutici dei nostri consulenti.
Sperando di aver
esaudito le sue attese, voglia gradire, egregio Collega, i nostri migliori e
collegiali saluti.
(…)" (doc. AI
102/32-35)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali e il rapporto finale 6 agosto 2012 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 104/1-4) – con decisione 16
novembre 2012 ha quindi negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni.
2.4.6
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125.
V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24
agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali
ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.4.7
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce,
per l’attività abituale di tappezziere/decoratore, un’incapacità lavorativa totale
continuativa dal luglio 1999. Per qualsiasi altra attività adeguata e
rispettosa dei limiti funzionali posti l’incapacità totale è data fino al gennaio
2001.
mentre che dal febbraio 2001 vi è una capacità lavorativa del 100%.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove
patologie.
Tale
non può certo essere ritenuta la documentazione medica – più precisamente,
il rapporto 14 novembre 2012 del dr. __________ indirizzato all’avv. __________
(doc. A/15 = doc. AI 118/3-5) e già sottoposto al medico SMR dr. __________ ed
in seguito al SAM; cfr. doc. AI 121/1, 122/1 e VI/2) e i doc. B/1-B4, C/1-3 e D
– prodotta in sede ricorsuale.
Infatti,
nell’annotazione 7 febbraio 2013, il medico SMR dr. __________ ha confermato
l’assenza di una modifica dello stato di salute (cfr. VIII/5) avvalendosi della
risposta 5 febbraio 2013 nella quale i periti del SAM hanno rilevato:
" (…)
Con lettera del
16.1.2013
ci ha chiesto di valutare se nella documentazione medica presentata
dall'A. soprammenzionato in sede di ricorso (rapporto d'uscita del reparto di
medicina interna dell'Ospedale Regionale di __________ del 27.12.2012, lettera
di dimissione del pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di __________o del
25.8.2012
e lettera del Dr. med. __________ del 14.11.2012) vi sono degli
elementi che rendano necessaria una modifica della nostra valutazione peritale,
redatta il 31.7.2012. Abbiamo sottoposto detta documentazione all'attenzione
dei nostri consulenti Dr. med__________, specialista FMH medicina interna e
reumatologia, e Dr. med. __________, specialista FMH neurologia.
In seguito riportiamo
in modo integrale la risposta del Dr. med. __________:
"La ringrazio
per il suo scritto sovramenzionato a riguardo di questo sopraindicato
assicurato, da me sottoposto a consulto peritale reumatologico su incarico del
servizio di accertamento medico, visita eseguita il 4.4.2012 con diagnosi
reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome
cervicospondilogena cronica intermittente in alterazioni degenerative della
colonna cervicale (spondilosi anteriore C3, grossolana spondilosi a ponte
C6/C7, spondilartrosi caudale, uncartrosi plurisegmentali), disturbi statici
del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi
sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale in spondilolistesi di primo grado secondo
Meyerding di L5 su S1, su lisi istmica bilaterale di L5, alterazioni degenerative
della colonna lombare (osteocondrosi multisegmentali L1-L5, particolarmente
marcata in L4/L5, con spondilosi ipertrofiche e spondilartrosi), disturbi
statici del rachide (iperlordosi e scoliosi sinistroconvessa lombare),
decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 112,5 kg /statura 183 cm), periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra,
artrosi acromeoclaveare bilaterale, probabile coxartrosi bilaterale, gonartrosi
bilaterali.
Ho preso atto
della documentazione medica giuntami in allegato al suo scritto del 21.1.2013,
ossia di un rapporto d'uscita del reparto di medicina interna dell'ospedale
regionale di __________ all'attenzione del medico curante dell'assicurato Dr. __________
di __________, datato 27.12.2012, di un consulto neurologico all'attenzione del
servizio di medicina interna dell'__________, redatto dallo specialista in
neurologia FMH Dr. __________ di __________ il 18.12.2012; ho pure preso nota
di una lettera redatta dal medico curante dell'assicurato Dr. __________, all'attenzione
dell'avvocato __________, datato 14.11.2012.
Nello scritto dell'ospedale
distrettuale di __________ del 27.12.2012 figura che il signor RI 1 era rimasto
ricoverato presso il reparto di medicina interna dal 17.12.2012 al 18.12.2012
per lombosciatalgia maggiormente a destra che a sinistra; si ponevano le
diagnosi inerenti al mio campo di specialità di: "Sindrome lombovertebrale
cronica con: con attuale irradiazione sciatalgica probabilmente
pseudoradicolare (con solo disestesie alluci S > D), consulenza neurologica
Dr. __________ pregressi ripetuti episodi lombosciatalgici non deficitari
(ultimo in 08.12), Rx colonna lombare 17.12.2012: non cedimenti né scivolamenti
vertebrali, spazi intersomatici conservati, piatti vertebrali ben delimitabili,
becchi osteofitosici sul versante ventrale, spondilartrosi parte inferiore colonna
lombare, possibile assottigliamento canale spinale L4/L5, L5/S1, TAC addome
25.05
: accenno a listesi anteriore L5 su S1 in rapporto a fenomeni
degenerativi disco (protrusione posteriore ad ampio raggio) + lisi istmica bilaterale,
bulging discale posteriore ad ampio raggio da L2 a L5, RM colonna lombare
18.10
: non stenosi canale spinale, discopatia L4/L5, L5/S1 con protrusione
discale diffusa posteriore, senza evidenti compressioni radicolari".
Nel rapporto
consulto neurologico del Dr. __________ del 18.12.2012, specialista che aveva
visitato l'assicurato il 17.12.2012, leggiamo che la valutazione finale era
quella di "sindrome lombovertebrale acuta, con irradiazione sciatalgica
probabilmente pseudoradicolare, senza sicura partecipazione neurologica a parte
le disestesie all'alluce sinistro > destro in parte di vecchia data.
Proseguirei per alcuni giorni la terapia conservativa, solo in assenza di
miglioramento ripeterei una RM lombare. A lungo termine è importante una
riduzione ponderale.
Infine nel
rapporto redatto dal Dr. __________ all'attenzione dell'avvocato __________ del
14.11
, vi sono osservazioni in merito alla valutazione pluridisciplinare
presso il servizio di accertamento medico che, per quanto riguarda il mio campo
di specialità, esprimono una diversa valutazione della capacità funzionale e di
carico residua rispettivamente della capacità lavorativa, facendo riferimento
alle stesse patologie a me già note.
In sintesi,
prendendo atto dei documenti allegati alla sua lettera del 21.1.2013, non riconosco
nuove patologie atte a modificare la mia valutazione della capacità funzionale e
di carico residua, rispettivamente della capacità lavorativa in attività adatta
allo stato di salute, rispettivamente nell'ultima professione espletata, per
cui il giudizio espresso nella mia valutazione peritale del 4.4.2012, può
essere soltanto riconfermato."
In seguito riportiamo
in modo integrale la risposta del nostro consulente Dr. med. __________:
"Ho ricevuto
la documentazione più recente concernente questo Assicurato, che avevo valutato
dal punto di vista neurologico nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il
02.04.2012
Allora era emerso
che il paziente soffriva da almeno 10 anni, ma probabilmente già in precedenza,
di dolori lombari presenti quasi giornalmente in modo latente o lieve con
sporadiche esacerbazioni durante o dopo sforzi fisici. Allora l'ultimo blocco
algico lombare rilevante si era verificato due mesi prima della valutazione
neurologica. Vi erano pure dolori alle ginocchia. All'esame neurologico non avevo
trovato deficit agli arti inferiori che facessero sospettare una lesione
radicolare.
Nel frattempo è
pervenuta una nuova documentazione concernente un ricovero presso il Servizio
di medicina interna dal 17 al 18 dicembre 2012 all'Ospedale Regionale di __________
con la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione
sciatalgica probabilmente pseudoradicolare. L'A. è stato valutato dal punto di
vista neurologico e si parla di una "non sicura partecipazione neurologica
a parte disestesie agli alluci a sinistra più che a destra, in parte di vecchia
data". Si ritiene la sintomatologia probabilmente di tipo
pseudoradicolare. Si cita infine una RM della colonna lombare del 18.10.2011
con il seguente reperto: "non stenosi canale spinale, discopatia L4/5,
L5/S1 con protrusione discale diffusa posteriore, senza evidenti compressioni
radicolari':
La nuova
documentazione conferma in pratica l'assenza di deficit neurologici anche
all'esame clinico eseguito in occasione del ricovero del 17 dicembre 2012
all'Ospedale __________. Le minime disestesie agli alluci descritte non hanno
un significato rilevante soprattutto anche dal punto di vista funzionale. Alla
RM lombare del 18.10.2011 sono descritte alterazioni degenerative discali (discopatia)
L4/5 e L5/S1 che non causano un restringimento del canale spinale né sono state
evidenziate compressioni radicolari.
Ritengo dunque che
la documentazione più recente non apporti elementi rilevanti rispetto a quanto
già era stato descritto in occasione della mia valutazione del 02.04.2012. In
effetti come allora non sono stati evidenziati deficit neurologici ed anche
alla documentazione radiologica, il 2 aprile 2012 non a disposizione, concernente
la RM lombare del 18.10.2011 non sono descritti reperti determinanti una
lesione delle strutture nervose. Penso dunque di poter complessivamente
confermare la mia precedente valutazione anche alla luce dei nuovi
elementi."
Come risulta in modo
chiaro dalle due lettere riportate sopra, entrambi i consulenti ritengono che
la nuova documentazione medica non apporti elementi nuovi atti a modificare la
loro precedente valutazione peritale. Concordiamo con la presa di posizione dei
nostri consulenti. Nella nuova documentazione dell'Ospedale Regionale di __________
non vengono riportate nuove patologie, né del tipo reumatologico, né del tipo
internistico, atte a modificare la nostra valutazione della capacità funzionale
e di carico residua, rispettivamente della capacità lavorativa nell'ultima professione
espletata ed in attività adatta allo stato di salute. Anche dal lato
neurologico non vi sono nuovi elementi rispetto alla valutazione nell'ambito
della nostra perizia pluridisciplinare. Anche il rapporto medico del Dr. med. __________
non porta nuovi elementi, trattandosi soprattutto di una diversa valutazione
delle conseguenze delle patologie presenti sulla capacità lavorativa.
Complessivamente possiamo dunque riconfermare le conclusioni della nostra
perizia pluridisciplinare, redatta il 31.7.2012.
(…)" (doc.
VIII/1)
In
particolare, in merito al rapporto 14 novembre 2012 del dr. __________ indirizzato
all’avv. __________ (doc. A/15 = doc. AI 118/3-5), il dr. __________,
nell’annotazione 27 novembre 2012, aveva già osservato che “(…) le considerazioni
espresse dal dr. __________, medico curante dell’A., NON modificano la
valutazione espressa nel rapporto SMR finale e basata sulla perizia SAM del
31.12.2012
[ndr. recte: 31.07.2012], contenente valutazioni
specialistiche: reumatologica, cardiaca, pneumologica, neurologica,
psichiatrica e gastroenterologica. Il quadro clinico che ne è scaturito è
migliore di quello descritto dai curanti nei loro rapporti. Per quanto riguarda
le osservazioni più puntuali: i pesi risultano non limitati < 10 kg, le attività di precisione vengono ritenute esigibili, in presenza di lieve sintomatologia del
tunnel carpale valutato dal neurologo. Il riferimento ad una valutazione di
ortopedico (dr. __________: IL 50%), concernente un breve periodo temporaneo
(2011), non può essere ritenuta prevalente davanti a valutazione peritale. (…)” (doc. AI 122/1).
Del
resto, il rapporto 29 novembre 2011 del dr. __________, FMH in ortopedia e
traumatologia, è stato considerato dai periti del SAM (cfr. elenco atti sub
doc. AI 102/8).
Questo
Tribunale – ribadito che la perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 (doc.
AI 102/1-117) non è stata validamente contestata e che alla stessa, unitamente
al complemento peritale del 5 febbraio 2013 corredato dalle prese di posizione
dei consulenti in reumatologia e neurologia (VIII/1-3), va riconosciuta piena
forza probatoria – non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del
SAM.
Quanto
alla documentazione medica sub doc. C1-C3, questo Tribunale fa propria la
valutazione 23 luglio 2013 nella quale il dr. __________ ha rilevato:
" (…)
Attuale nuova
documentazione medica:
consultazione PS __________
del 8.6.2013: trauma contusivo gambe dopo caduta il 7.6.2013: assenza di
lesioni ossee
consultazione PS __________
del 9.6.2013: controllo ferita alla gamba
consultazione PS __________
del 11.7.2013: blocco lombare acuto il 10.7.2013, dimesso con terapia
analgesica.
Valutazione:
l’attuale
documentazione si riferisce ad episodi acuti con buona prognosi (ripristino
stato quo ante entro pochi giorni), non risulta una modifica sostanziale e
sostenuta dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.
(…)" (VIII/bis)
In
merito, infine, al certificato medico 31 luglio 2013 del dr. __________ (sub
doc. D), il TCA rileva che il curante non ha posto nuove diagnosi che non siano
già state considerate dai periti interpellati atte a giustificare una diversa
conclusione limitandosi, in modo oltretutto possibilistico, a concludere che “(…)
non è escluso quindi che questi episodi possano ancora ripetersi in futuro.
(…)” (doc. D).
Rispecchiando
la perizia pluridisciplinare 31 luglio 2012 ed il complemento 5 febbraio 2013
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.4.6), questo Tribunale non può quindi che confermare le conclusioni
dei periti del SAM sopra esposte.
Quanto
al chiesto aiuto al collocamento – “(…) in considerazione dell’età e del
lungo periodo trascorso senza attività professionale per il proprio
reinserimento dall’ufficio AI l’assicura-to ritiene di poter chiedere almeno un
aiuto al collocamento. (…)” (I, punto 4.3 del ricorso) – si rinvia
alla risposta di causa con la quale l’amministrazione ha evidenziato che “(…)
ritiene sin d’ora adempiute le condizioni per l’erogazione dell’aiuto al
collocamento (art. 18 LAI). A seguito di una richiesta in tal senso da
parte dell’assicurato, l’amministrazione procederà senza indugio ad affidare
l’incarico ad un suo collocatore che – a sua volta – prenderà contatto
direttamente con RI 1. (…)” (VIII, punto 5).
2.4.8
In
simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto (cfr. consid. dal 2.4.1 al
2.4
), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni
del 6 ottobre 2011.
Infatti,
appurato, da una parte, che dal febbraio 2001 va ritenuto abile al 100% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e che detta
valutazione si è mantenuta nel tempo (cfr. consid. 2.3.2 e 2.3.6) e, ritenuto,
dall’altra, che la perizia pluridisciplinare 31 luglio 2012 del SAM ha
confermato detta capacità lavorativa, questo Tribunale deve concludere per una
situazione valetudinaria sostanzialmente stabile che non giustifica il
riconoscimento del diritto ad una rendita (per un caso diverso nel quale l’Alta
Corte non ha ritenuto data una base giuridica sufficiente per poter equiparare
una situazione medico valetudinaria precedente con quella attuale, vedi la STF
9C_935/2012 del 16 settembre 2013 consid. 4).
2.5
Quanto
alla censura secondo cui “(…) è comunque lecito domandarsi se in concreto,
limitandosi ad emanare una decisione di riconsiderazione, l’indicazione con
cui, senza ulteriori precisazioni di sorta, all’assicurato si comunica che “… Le prestazioni indebitamente ricevute
saranno oggetto di una decisione di restituzione …” non
può che ulteriormente avvalorare la tesi secondo cui la decisione dell’Ufficio
AI va ulteriormente considerata contraria al principio della buona fede. (…)” (I, punto 3.6 pag. 14 del ricorso), il TCA si limita a rilevare quanto
segue.
Nella
STCA dell’8 maggio 2012 (doc. AI 91/1-13) questo Tribunale ha rinviato gli atti
all’amministrazione per pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere
ad una riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione
(cfr. consid. 1.2).
L’amministrazione
non doveva quindi – e nemmeno un tale obbligo è previsto dalla legge – procedere
all’emissione di un ordine di restituzione contestualmente e/o contemporaneamente
alla decisione di riconsiderazione.
In
merito alla paventata decisione di restituzione il TCA ribadisce qui quanto già
evidenziato nella STCA dell’8 maggio 2012, e meglio che “(…) ci si potrebbe
chiedere se, ai sensi della giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre
2007.
– data della decisione con cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda
del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24,
ciò che presupone il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi
dell’art. 35 cpv. 1 LAI) e ha riconosciuto a __________ una rendita semplice
per figli (di un beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al
30.
aprile 2006 (doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003
l’Alta Corte non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di
perenzione di un anno dal momento in cui l’assicurato aveva chiesto una rendita
per il figlio: (“ (…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie
das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente
hätte feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht
ausbezahlt wurde (…)” (STF
I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) –
l’Ufficio AI non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta
diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare. (…)”
(doc. AI 91/11-12).
2.6
In
conclusione, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha riconsiderato
la decisione del 13 marzo 2003 e respinto la nuova domanda di prestazioni del 6
ottobre 2011.
In
questo senso la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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