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Decisione

32.2012.317

Confermati la soppressione con effetto retroattivo del diritto alla rendita in via di riconsiderazione e il rifiuto della nuova domanda di prestazioni. Diritto di essere sentito

24 ottobre 2013Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che seguono, ritenute le particolarità del caso concreto, questo TCA

ritiene che l’asserita violazione del diritto di essere sentito non sia di una

gravità tale da non poter essere sanata in questa sede.

Ricordato

che la comunicazione 23 febbraio 2012 circa la necessità di un accertamento

medico è stata inviata all’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 87/1-2) e evidenziato come

la stessa contenesse l’indicazione stante la quale “(…) motivi di ricusazione

nei confronti del perito designato, devono essere inoltrati all’Ufficio Assicurazione

invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona per iscritto

entro un termine di 10 giorni. Osservazioni tardive non potranno essere prese

in considerazione. (…)” (doc. AI 87/2), vi è innanzitutto da ritenere che

già a questo momento il rappresentante dell’assicu-rato sapeva che il suo

assistito sarebbe stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare a cura del

SAM e che i periti designati avrebbero potuto essere ricusati.

Visto

poi che la lettera 1. marzo 2012 (doc. AI 90/1-2) – con la quale il SAM lo

convocava per il giorno di lunedì 26 marzo 2012 alle ore 08.30 comunicandogli

il nome del perito e quello dei consulenti per le specialità di psichiatria,

reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia e gastroenterologia – è stata trasmessa,

incontestatamente, in copia anche all’avv. RA 1, questo Tribunale ritiene che

già a quell’epoca l’assicurato, patrocinato da un avvocato, avrebbe

potuto e dovuto attivarsi al fine di sapere quali quesiti fossero stati sottoposti

al SAM e/o fare valere il diritto di porne degli ulteriori propri. Parimenti

l’assicurato avrebbe già potuto e/o dovuto fare valere eventuali motivi di

ricusazione dei periti designati.

Anche

una volta visto il progetto di decisione 27 settembre 2012 (doc. A/6) e dopo

avere ricevuto l’incarto completo dall’Ufficio AI (doc. A/7 e A/10), l’assicurato

non ha fatto chiaramente valere una lesione del diritto di essere sentito invocando

il mancato rispetto dei suoi diritti di partecipazione. Nel verbale 5 novembre

2012 (sottoscritto dai funzionari __________ e __________ per la Cassa __________

AVS/AI/IPG [di seguito la Cassa] e dall’avv. RA 1 per l’insorgente), al riguardo si

legge infatti solo che “(…) dal profilo medico segnala che la perizia SAM,

ricevuta con l’incarto dell’UAI, è stata consegnata al medico di fiducia per

una sua presa di posizione; quest’ultimo non l’aveva ancora ricevuta. Ad oggi

non vi sono però ancora riscontri (…)” (doc. 104 e 105 dell’incarto della

Cassa; per un caso diverso in cui – evidenziato che già in sede di

osservazioni al progetto di decisione aveva fatto valere dei motivi di ricusa e

ripetutamente aveva contestato la violazione del diritto di essere sentito – il TF ha

invece ritenuto non sanabili le violazioni del diritto di essere sentito cfr. la

STF 9C_228/2011 del 10 agosto 2011).

Viste

le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario alla buona

fede processuale l’aver sollevato, solo in sede ricorsuale, l’asserita

violazione del diritto di essere sentito in relazione alla DTF 137 V 210.

Come

emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…)

secondo il principio della buona fede processuale,

le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della procedura non appena

ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile speculare su un eventuale

esito favorevole e sollevare soltanto in sede di ricorso vizi procedurali a

cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto ovviare in precedenza (DTF

120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica anche in riferimento

all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi in cui l'applicabilità

della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la sua pretesa violazione

dev'essere di principio addotta già nell'ambito del procedimento cantonale. In

caso contrario si considera che l'interessato abbia rinunciato a prevalersene (DTF

131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87 consid. 2b; 120 Ia 19 consid. 2c/bb). […]

Questo obbligo di segnalazione immediata appare compatibile con la

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 120 Ia 19 consid.

2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle garanzie offerte

dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e non in contrasto

con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir dedotta anche dal

fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti dall'art. 6 CEDU in

una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una simile rivendicazione

(sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n. 63; sentenza

Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263, n. 58; cfr.

anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). (…)”.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente avuto riguardo alla censura secondo cui “(…)

una violazione grave dei disposti succitati si giustifica a maggiore ragione

qual’ora [ndr. recte: qualora] si volesse ritenere che con lo scritto

del 26 giugno 2012 l’Ufficio AI ha addirittura pregiudicato la necessaria indipendenza

del SAM (cfr. a tal proposito DTF 8C_668/2007 […]) (…)” (I, pag. 8-9).

Al

riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che – a prescindere

dalla fondatezza della suddetta censura – con lo scritto del 26

giugno 2012 indirizzato al SAM il medico SMR dr. __________ ha solo chiesto ai

periti di esprimere una valutazione sul decorso della capacità lavorativa dal 2001 in avanti precisando che “(…) l’assicurato avrebbe dovuto percepire una rendita con un grado

dell’80% dal 01.07.2000 al 30.04.2001. Per un errore di comunicazione

l’assicurato ha continuato a percepire la rendita che ora viene chiesta indietro

dalla cassa di compensazione. Per questo motivo sarebbe opportuno, se possibile,

avere un giudizio sull’evoluzione della CL da quel periodo ad ora. (…)”

(doc. AI 94/1).

Ora,

i consulti degli specialisti interpellati dal SAM (doc. AI 102/42-51,

102/54-57, 102/59-63, 102/65-68, 102/70-73 e 102/76-80) sono tutti precedenti

alla domanda formulata dal dr. __________ il 26 giugno 2012 e vi è pertanto da

ritenere che i periti, in ogni caso, non possono essere stati influenzati dalla

stessa.

Inoltre,

a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente secondo cui il fatto di sapere

che “(…) nei confronti dell’assicu-rato l’amministrazione pretendeva la restituzione

di prestazioni indebitamente percepite da dieci anni a parer di chi scrive è un

informazione irrilevante e suscettibile di influenzare il giudizio dei periti

(cfr. DTF del 3 ottobre 2008, inc n 8C_668/2007). (…)” (XII, pag. 5) – come rettamente osservato dall’amministrazione –, “(…) la nota

2076 della CPAI sancisce che “Une

expertise médicale doit fournir les données médicales nécessaires à

l’appréciation du droit aux prestations, en particulier les atteintes à la santé

et leurs répercussions sur la capacité de travail dans les activités

professionnelles exercées jusque-là ou dans d’autres activités professionnelles

appropriées. Elle doit également renseigner, sur les possibilités de réadapter

la personne assurée et sur la question de savoir si, du point de vue médical,

la mise oeuvre d’une réadaptation est raisonnablement exigible. Il est

nécessaire pour cela que l’office AI mette sans délai à la disposition de la ou

des personnes chargées de l’expertise l’ensemble du dossier (et pas

uniquement les documents de nature médicale), classé par ordre chronologique (sottolineatura del redattore).” (…)” (XIV).

Quanto

alla censura secondo la quale “(…) non da ultimo, con la propria risposta di

causa l’Ufficio AI ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica reperita

presso il SAM (cfr. doc. TCA VIII/1-5). Ancora una volta, lo stesso Ufficio AI

non ha però prodotto lo scritto con cui il SMR ha sollecitato il SAM. Conformemente

alla giurisprudenza appena rammentata (cfr. DTF del 3 ottobre 2008, inc n

8C_668/2007), contrariamente a quanto sostiene l’Ufficio AI nella sua risposta

in concreto anche per questo motivo è pertanto lecito chiedere che la decisione

contestata sia annullata (…)” (XII, pag. 4), va osservato quanto segue.

Il

21 novembre 2012 la Cassa ha trasmesso all’Ufficio AI lo scritto del 14 novembre

2012 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 118/1, 118/2 e

118/3-5).

Lo

scritto del dr. __________, unitamente alla documentazione medica prodotta

dall’avv. RA 1 con lo scritto del 3 gennaio 2013 (IV e allegati doc. B/1-4) e

al rapporto d’uscita 27 dicembre 2012 dell’Ospedale Regionale di __________, sono

quindi stati sottoposti al SAM per una presa di posizione (cfr. VI/1, VI/2 e

VI/3 trasmessi in copia all’avv. RA 1). Con la risposta di causa l’Ufficio AI

ha quindi prodotto l’annotazione 7 febbraio 2013 del medico SMR dr. __________

e la presa di posizione del SAM del 5 febbraio 2013, unitamente ai rapporti dei

consulenti in reumatologia e neurologia del 23 e 28 gennaio 2013 con la

relativa documentazione specialistica allegata (cfr. VIII/1-5). Detta

documentazione è poi stata intimata dal TCA all’avv. RA 1 per formulate

osservazioni scritte (IX). Un tale procedere non è certo lesivo dei diritti

dell’assicurato.

Quanto,

infine, all’osservazione secondo cui “(…) nell’incarto trasmesso

all’assicurato non vi è infatti alcuna traccia della corrispondenza intercorsa

tra SMR e SAM. A ben vedere, di questa corrispondenza nemmeno vi è traccia

nell’incarto trasmesso al TCA. (…)” (XII, pag. 4), questo Tribunale non può

che fare proprie le osservazioni 29 aprile 2013 nelle quali l’Ufficio AI ha

evidenziato che “(…) – contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente – tutta

la corrispondenza intercorsa tra il SMR e il SAM è presente all’incarto

prodotto dinnanzi a codesto Tribunale. (…)” (XIV).

Visto

tutto quanto procede – ribadito come contrario alla buona fede processuale l’aver

sollevato solo in sede ricorsuale l’asserita violazione del diritto di essere

sentito in relazione alla DTF 137 V 210 e ritenuto che le risultanze della

perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 del SAM hanno potuto essere

contestate davanti ad un’autorità che gode di pieno potere decisionale – questo

Tribunale deve dunque concludere che, se mai vi è stata, l’asserita violazione

del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede.

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione del 16 novembre 2012, con la quale

l’Ufficio AI ha riconsiderato quella del 13 marzo 2003 negando il diritto ad

una rendita dal 1. maggio 2003 e respinto la nuova domanda di prestazioni

dell’ottobre 2011 (cfr. consid. 1.3), vada o meno confermata.

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione impugnata.

2.3. Riconsiderazione

della decisione del 13 marzo 2003

2.3.1. L'art.

53 LPGA prevede che:

"

1Le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’assicuratore può tornare sulle decisioni

o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3L’assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso

in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I

512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05

del 25 aprile 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc

pag. 314).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di

un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1

con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.3.2. Aspetti

medici

Dagli

atti risulta che l’assicurato, nella domanda di prestazioni del 12 dicembre

2000 (doc. AI 2/1-7), ha addotto quale danno alla salute “allergia a

materiali usati sul lavoro; dolori a livello delle spalle con diminuzione

marcata della sensibilità nelle mani e diminuzione della forza nelle braccia;

cervicalgia / forti dolori al collo con conseguente difficoltà a reggere la

testa (…)” (doc. AI 2/5).

Dall’incarto

della cassa malati emerge quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 21 ottobre 1999 indirizzato

alla dr.ssa __________ (doc. 4/101-102 dell’incarto cassa malati), ha espresso

la seguente valutazione: “(…) i disturbi sensitivi alle due mani sono

probabilmente legati ad un’iniziale sindrome del canale carpale (disturbi

sensitivi alle dita I – IV molto evocatori, segno di Tinel e manovra di Phalen

positive ddp). L’esame neurografico mostra solo leggeri segni di compressione

del n. mediano ds e sin al polso, reperto che contrasta un po’ con l’importanza

dei disturbi soggettivi, anche se non vi è sempre una relazione tra le due

cose. Si associano dolori di origine spondilogena, senza segni clinici di

compressione radicolare. Il senso della rigidità e le intermittenti parestesie

agli arti inferiori sono probabilmente di origine pseudo-radicolare, anche a

questo livello non trovo segni mielo- o polineuropatici né di compressione

radicolare. La sintomatologia è favorita da un certo sovrappeso e dal lavoro

pesante con probabili manifestazioni muscolo-tensive e tendinitiche specie agli

arti superiori. Per la diagnosi di STC ho consigliato di osservare ancora

attentamente la distribuzione dei disturbi sensitivi. Una chirurgia non è

urgente visti anche gli impegni professionali, si può tentare in un primo tempo

un’infiltrazione cortisonica al canale carpale, anche una riduzione ponderale

potrebbe essere d’aiuto. Data la situazione piuttosto complessa prima di

un’operazione richiederei comunque una RM cervicale per escludere un’iniziale

mielopatia cervicartrosica o segni di compressione radicolare non evidenziabili

all’esame clinico. Per il resto si tratta di una sindrome panvertebrale da

curare nella misura del possibile in modo conservativo, non sono sicuro che il

P. potrà assumere a lungo termine l’attuale lavoro. Da discutere ev. una valutazione

reumatologica. (…)” (doc. 4/102 dell’incarto cassa malati).

Il

dr. __________, FMH in dermatologia e venereologia, nella perizia 16 gennaio

2001 all’intenzione della Cassa malati (doc. 4/27-34 dell’incarto cassa malati),

ha concluso che “(…) gli accertamenti non hanno permesso di mettere in evidenza

una allergia del tipo professionale a prodotti ai quali il paziente è esposto durante

il suo lavoro. Un peggioramento con l’espo-sizione alla polvere, in particolare

durante il lavoro, è possibile però da stimare al di sotto del 50%. Le ovatte

(rossa e bianca) non vengono più usate e non hanno potuto più essere testate, i

sintomi avversi sono però rimasti uguali. La sintomatologia con probabilità è

da considerare come effetto secondario del medicamento Diovan che è da

sospendere e da sostituire con un altro medicamento anti-ipertensivo. Ho sospeso

il medicamento il 16.12.2000 e ho introdotto Adalat CR 30 (1 past. al

mattino). La TA verrà controllata dalla dr.ssa __________ e il dosaggio del medicamento

possibilmente aumentato (raddoppiato). Al controllo del 10.01.2001 ho potuto constatare

un miglioramento quasi completo dell’irritazione del viso (vedi lettera

allegata alla Dr.ssa __________ del 11.01.01). (…)” (doc. 4/33-34

dell’incarto cassa malati). Lo stesso specialista, circa la capacità

lavorativa, ha attestato che “(…) è difficile per me giudicare sulla

capacità lavorativa del paziente non avendolo mai visto in uno stadio acuto. Il

paziente si recherà dalla Dr.ssa __________ per ulteriori controllo e per la

fissazione della capacità lavorativa. Dal mio punto di vista allo stato attuale

una ripresa probatoria inizialmente al 50% mi sembra possibile. (…)” (doc.

4/34 dell’incarto cassa malati).

Il

dr. __________, FMH in malattie polmonari e capo-servizio di pneumologia

dell’Ospedale regionale __________, nel rapporto 18 dicembre 2000 indirizzato

al dr. __________ (doc. 4/60-61 dell’incarto cassa malati), ha concluso che “(…)

in questo paziente con un probabile antecedente di asma bronchiale, attualmente,

senza esposizione evidente alla polvere, non si constata che una minima

iperreagibilità bronchiale. Il referto attuale non esclude un’asma bronchiale

anamnestica. (…)” (doc. 4/61 dell’incarto cassa malati).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, in un precedente rapporto del 14 febbraio

2000 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 7/4-7) – dopo aver

esposto la seguente anamnesi attuale: “(…) da tempo cefalee di tipo

emicranico, migliorate e regredite in modo completo con bio-risonanza. Una TAC

cerebrale effettuata in data 14.5.99 risultava normale. Recentemente difficoltà

lavorando per diminuzione del tatto alle mani bilateralmente, in particolare

sensazione di mano gonfia bilateralmente, risvegli notturni per addormentamento

della mano bilateralmente a predominanza a sinistra. Dolori cervico-scapo-lari

bilaterali già indagati con esame di risonanza magnetica cervicale in data

16.11.99 OSG: protrusione del disco C4-C5 con compressione del sacco in sede mediana

e paramediana sinistra, note degenerative minime, modesto restringimento del

forame di coniugazione a sinistra, senza compressioni radicolari.

Lombosciatalgia su nota spondilolistesi L5 e spina bifida L5, con rare sciatalgie

bilaterali. (…)” (doc. AI 7/4) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…)

la sintomatologia disestasiante accusata alle mani bilateralmente è da

ricondurre ad una sindrome del tunnel carpale evidenziata all’esame elettroneurografico:

viene confermata una neuropatia sensitivo-motoria con componente assonale e demielinizzante

del nervo mediano a destra, d’entità comunque discreta, a sinistra viene

evidenziata una neuropatia sensitivo-motoria con componente solo

demielinizzante, pure d’entità discreta. L’entità discreta della neuropatia non

è comunque in contrasto con una sintomatologia importante e a tratti invalidante.

Prima di procedere ad un intervento di neurolisi si potrebbe tentare

un’infiltrazione locale con corticosteroidi. La neurografia sensitivo-motoria

non mostra poi segni di polineuropatia, neppure riscontrati clinicamente né

agli arti superiori né inferiori. All’esame clinico non si mettono poi in

evidenza segni di sofferenza radicolare o ancora mielopatica né agli arti superiori

né a quelli inferiori. Una tendoinserzionite cervicoscapolare rispettivamente

una sindrome lombo-vertebrale potrebbero essere rivalutati in ambito reumatologico,

in vista di una rivalutazione professionale. In fine l’emicrania senz’aura non

sembra essere più sintomatica. (…)” (doc. AI //5).

In

un primo momento il medico SMR dr. __________, nella proposta del 22 marzo

2001, viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati

dall’assicuratore malattia, ha concluso che “(…) dopo queste osservazioni

sono dell’avviso che sia necessaria visto le implicazioni lavorative di riqualifica

e la giovane età e per avere un avviso definitivo per il CIP inviare l’A. al

SAM. (…)” (doc. AI 22/1).

L’assicurato

– dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Uffi-cio AI del 10 aprile

2001 circa la necessità di un accertamento medico a cura del SAM e la convocazione

del 9 gennaio 2002 da parte di quest’ultimo per il giorno di mercoledì 13

febbraio 2002 alle ore 7.45 –, con lettera del 14 gennaio 2002, ha comunicato all’Ufficio AI che “(…) con la presente inoltro la rinuncia alle prestazioni

AI a suo tempo richieste. Motivo la presente con il fatto che dal tempo della

richiesta ad oggi, esercito solo in minima parte e parzialmente la professione

di tappezziere decoratore, non usando prodotti che mi arrecano allergie, al

momento non sono soggetto ad alcun disturbo. Faccio rispettosamente notare che

non era mia intenzione avvalermi di prestazioni economiche, ma bensì come

specificato sul formulario di richiesta al punto 8 Osservazioni

supplementari richiedevo un colloquio con un orientatore professionale. Nel

frattempo sono sempre alla ricerca di nuove prospettive di lavoro per

riprendere una vita normale, dato che la situazione non è certo tra le più

idilliache e che uno stipendio garantito, mi assicurerebbe di assolvere con

maggior tranquillità gli impegni economici privati e verso comune e cantone

tutt’ora difficili da gestire e rispettare. (…)” (doc. AI 27/1).

L’Ufficio

AI – invitato (dopo lo stralcio del 23 gennaio 2002, sub doc. AI 28/1)

dalla cassa malati a voler riaprire il caso dell’assicurato (cfr. doc. AI

30/1-2, 31/1 e 33/1) e dando seguito alla proposta 30 aprile 2002 nella quale il

dr. __________ si è così espresso: “(…) vedi la mia proposta 1.4.2002 -04-30

Visto il decorso quanto limita l’A. e va chiarito prima di un mandato CIP è

l’apparato reumatologico con sovraccarico da obesità (la valutazione antecedente

pneumologica e dermatologica esclude limitazioni). A perizia reumatologica dr. __________

(…)” (doc. AI 36/1) –, con comunicazione del 7 maggio 2002 (doc. AI 36/1-2), ha ordinato

una perizia medica a cura del dr. __________.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia del 10

agosto 2002 (doc. AI 39/1-12) – poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…)

– Sindrome cervicovertebrale intermittente su/con: • modiche turbe statiche (protrazione della

testa) • lievi

alterazioni degenerative (condrosi C4-C5) – Sindrome lombovertebrale intermittente

su/con: • spondilolistesi

di L5/S1 con anterolistesi di grado I e lisi L5 • modiche alterazioni degenerative (condrosi L4-L5, spondilofiti

anteriori L2-L3 e L3-L4) • turbe statiche con tendenza all’iperlordosi lombare e lieve

scoliosi destro convessa • sovraccarico su

adiposità (…)” (doc. AI 39/6) e, senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) – Ipertensione arteriosa –

Adiposità per magna – Allergia alle polveri e medicamentosa (Diovan) – Stato

dopo colecistectomia nel giugno 2002 – Stato dopo operazione ernia ombelicale e

appendicectomia (…)” (doc. AI 39/6) –, ha espresso la seguente

valutazione: “(…) il paziente soffre di una lieve sindrome lombovertebrale e

cervicovertebrale causate in particolare da turbe statiche e, a livello

lombare, da una spondilo- lisi L5-S1, con anterolistesi di grado I e lisi a

livello L5. Le alterazioni degenerative sono lievi e praticamente fisiologiche

per l’età. La prognosi a medio-lungo termine è buona se il paziente evita i

lavori pesanti o attività con posizioni inergonomiche. (…)” (doc. AI 39/6).

Lo stesso specialista, quanto alle conseguenze sulla capacità al lavoro

nell’attività abituale e sulla capacità d’integrazione, ha, in particolare, evidenziato

che “(…) sull’attività di tappeziere i disturbi reumatologici non si ripercuotono

assolutamente. […] Dal lato reumatologico non esiste limitazione della capacità

lavorativa. […] Il paziente dal punto di vista reumatologico può continuare il

lavoro di tappezziere. Come ho detto sopra il paziente è in ogni caso abile per

qualsiasi lavoro leggero sino a medio pesante nel quale non debba sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 40 kg o trasportarli per lunghi tratti. Il

paziente deve inoltre evitare lavori dove deve a lungo restare in anteflessione

(più di due ore di fila). […] Dal punto di vista reumatologico bisogna unicamente

evitare i lavori pesanti tipo muratore, piastrellista, carpentiere o lavori

dove debba lavorare a lungo in anteflessione (tipo meccanico d’auto). In tutti

i lavori leggeri sino a medio pesanti, il paziente è abile da subito al 100%.

(…)” (doc. AI 39/7-8).

La

dr.ssa __________, FMH in medicina generale – interpellata

dall’Ufficio AI come da proposta del 5 settembre 2002 del dr. __________ (cfr.

doc. AI 42/1) e dopo che nel precedente rapporto del 28 marzo 2000 aveva

attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività abituale dal

luglio 1999 e una capacità totale in un’attività adeguata (cfr. doc. AI 7/1-3) –, nel rapporto

medico del 10 ottobre 2002 (doc. AI 45/1-3) ha ancora attestato che l’attività

abituale non è più proponibile e che vi è una capacità lavorativa per altre

attività senza alcun limite di rendimento (cfr. doc. AI 45/3 punti 1.1, 2.2 e

2.2.2).

Come

accenato (cfr. consid. 2.1), con lettera del 26 giugno 2012 il medico SMR dr. __________

ha interpellato il SAM – al quale l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare

ai fini della nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2011 di cui si dirà in

seguito (cfr. doc. AI 61/1-8, 86/1-2 e 87/1-2) – affinché si esprimesse

sull’evoluzione della capacità lavorativa dal 2001 in poi (cfr. doc. AI 94/1).

I

periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 (doc. AI

102/1-35; perizia questa a cui, come si vedrà in seguito, va riconosciuta piena

forza probatoria), hanno concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di

salute dell’A., con impegno fisico leggero o medio pesante, che rispetti la

capacità funzionale e di caricio residua descritta alla pagina 9 del consulto

reumatologico del Dr. med. __________, senza esposizione ad agenti irritativi

non specifici delle vie respiratorie, che non richiedano la guida di

autoveicoli professionali o in generale un alto grado di attenzione, senza

attività particolarmente pericolose per se stesso o per gli altri e che non necessitano

una sua presenza costante sul posto di lavoro, con la possibilità di recarsi

immediatamente in toilette quando sente lo stimolo di andare di corpo, l’A. è

abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del 100%, valida

da sempre ed in ogni caso invariata a partire dal 30.4.2001 in avanti. Per

quanto riguarda le crisi di diverticolite recidivante, valgono le condizioni

descritte al capitolo precedente. (…)” (doc. AI 102/34).

Viste

le suesposte risultanze mediche, la valutazione medica dell’Ufficio AI posta

alla base della decisione del 13 marzo 2003 – valutazione stante la

quale “(…) dalla documentazione medica raccolta agli atti risulta che lei ha

presentato una totale incapacità lavorativa e di guadagno dal luglio 1999 al

gennaio 2001 (mese in cui è stato peritato dal Dr. __________ per l’__________

Assicurazioni) (…)” (vedi le motivazioni sub doc. AI 50/1-2), con in

seguito (in ogni caso almeno a partire dal 30 aprile 2001, come hanno attestato

i periti del SAM; cfr. doc. AI 102/34 sopra riprodotto) una capacità lavorativa

totale in un’attività adeguata – va pertanto confermata da questo Tribunale.

2.3.3. Aspetti

economici

Innanzitutto

questo Tribunale deve stigmatizzare il fatto che – anche se a più riprese

menzionato nelle diverse proposte del rispettivo funzionaro e medico (cfr. doc.

AI 21/1, 22/2, 32/1, 34/1 e 36/1) – l’Ufficio AI non ha mai proceduto a conferire

un mandato al consulente in integrazione professionale (CIP).

Va

qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei

redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventua-le diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per

cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2000.

Per

quanto riguarda il reddito da valido dagli atti risulta quanto segue.

Dall’estratto

del conto individuale (doc. 218-220 dell’incarto della Cassa) risulta che negli

ultimi tre anni precedenti il danno alla salute, l’assicurato ha svolto

un’attività indipendente conseguendo i seguenti redditi: fr. 16'600.-- nel 1997

e fr. 16'500.-- nel 1998 e nel 1999. Al riguardo significativa è la proposta

del 12 marzo 2002 nella quale il funzionario __________ ha osservato che “(…)

dal mio punto di vista non dovrebbe sussistere però alcun diritto a rendita in

quanto l’assicurato conseguiva redditi molto bassi (max. 16'600.--annui nel

1997) e dovrebbero essere esigibili in misura completa. Questo spetterà però al

CIP confermarlo. (…)” (doc. AI 32/1).

Dalle

dichiarazioni fiscali e dai bilanci e conti economici dei rispettivi anni

risulta poi che nella dichiarazione d’imposta 1999/2000 è stato indicato un

reddito lordo da attività indipendente per l’anno 1997 di fr. 16'110.-- (doc.

AI 15/2-5, punto 2); per lo stesso anno nel conto economico è stato indicato un

utile d’esercizio di fr. 16'110.97 (cfr. doc. 15/14) mentre che per il 1998 e

il 1999 è stato indicato un utile d’esercizio di fr. 42'870.20 rispettivamente

di fr. 5'668.35 (cfr. doc. 15/16-17).

Nell’ipotesi

a lui più favorevole – considerato il 1998 quale ultimo anno in cui ha svolto interamente

la sua attività indipendente prima del danno alla salute (1999) – il reddito da

valido per il 2000 si attesta a fr. 43'557.79 (fr. 42'870.20 aumentati dello

0.3% per il 1999 e del 1.3% per il 2000; cfr. la Tabella B 10.2 relativa

all’evoluzione dei salari in termini nominali totale, pubblicata in La Vie

économique 12-2003 pag. 95).

Per

quanto riguarda al reddito da invalido valgono le seguenti

considerazioni.

Come

visto sopra, da un punto di vista medico, l’attività abituale indipendente di

tappezziere/decoratore non è più esigibile mentre che in un’attività adeguata

la capacità lavorativa è totale.

In

base all’obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare

nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). In talune circostanze si può dunque richiedere

ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività

dipendente. Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua

residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione – tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale – sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di

un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere

trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse

rinunciato alla propria attività indipendente (STF 9C_924/2011 del 3 luglio

2012 consid. 5.2; STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e I 224/01 del

22 ottobre 2001 consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono

computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività

lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

In

concreto, allorquando nel 2001 è stato riconosciuto abile al lavoro al 100% in

un’attività adeguata, l’assicurato non aveva ancora compiuto i 37 anni per

cui, da un punto di vista oggettivo nulla ostava ad un cambiamento

dell’attività lavorativa giacché non aveva ancora raggiunto l’età a partire

dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono

possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del

lavoro ritenuto equilibrato (cfr. STF 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009,

pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 37, con-sid. 4.3.2). Inoltre, i posti di lavoro

esigibili non erano così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare

un’occupazio-ne in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato e nemmeno

l’assicurato aveva addotto delle ragioni soggettive che avrebbero dovuto imporre

di concludere per l’impossibilità di un cambiamento dell’attività lavorativa.

Al contrario, tanto dalla domanda di prestazioni del gennaio 2000 quanto dagli

scritti del 14 gennaio e del 21 marzo 2002 indirizzati all’Ufficio AI, risulta

chiaramente la volontà dell’assicurato di cambiare professione nonché la

domanda di aiuto per procedere in questo senso (cfr. doc. AI 2/1-7, 27/1 e

33/1).

Il

reddito da invalido per il 2000, conformemente alla succitata giurisprudenza – ricordato

ancora che a quell’epoca non valeva ancora la giurisprudenza federale secondo

la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,

consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) e ribadita la possibilità

di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente

(STFA I 543/03 del 27 agosto 2004) –, ammonta

dunque a fr. 51'702.45 (fr. 4'123.-- quale reddito conseguibile nel 2000 da un

uomo in una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero secondo la TA13 regione Ticino, riportati su 41.8 ore conformemente alla

Tabella B 9.2 pubblicata in La Vie économique 12-2003 pag. 94 e moltiplicati

per 12).

Nell’ipotesi

a lui più favorevole – applicata quindi la riduzione massima possibile del 25% ai sensi

della DTF 126 V 75 e ritenuta la capacità lavorativa del 100% in un’attività

adeguata – il reddito da invalido si attesta a fr. 38'776.81 (fr. 51'702.45 ridotti

del 25%)

Ora,

confrontando i redditi da valido e da invalido ottenuti nelle ipotesi a lui più

favorevoli, il grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile del 40%

ex art. 28 cpv. 2 LAI ([43'557.79 - 38'776.81] x 100 : 43'557.79 = 10.97 arrotondato

all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 21 consid. 2.3).

2.3.4. In

simili circostanze – ritenuto che almeno dal 1. maggio 2001 vi è una capacità lavorativa

totale in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.3.2) e che, considerata detta

abilità lavorativa, (anche volendo considerare le ipotesi a lui più favorevoli)

dalla valutazione economica non risulta un grado d’invalidità pensionabile

(cfr. consid. 2.3.3) – questo Tribunale deve concludere che la decisione con la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto e conseguentemente erogato una rendita intera dopo

il 30 aprile 2001 fino al 31 agosto 2011 è manifestamente errata e la sua

correzione ha un'importanza rilevante. Sono dunque dati i presupposti per riconsiderare

la decisione del 13 marzo 2003 (cfr. consid. 2.3.1).

2.3.5. Effetti

della riconsiderazione

Se

l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non

sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche

nell'ambito dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha

effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione

deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (STF 9C_774/2012 del

15 gennaio 2013 consid. 4.1 e SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 consid. 5.1.1 con riferimenti).

In

concreto – ritenuto che nel progetto d’assegnazione di rendita del 14 novembre

2002 l’Ufficio AI aveva specificato che il diritto alla rendita intera era

riconosciuto limitatamente al priodo dal 1. luglio 2000 al 30 aprile 2001 (cfr.

doc. AI 48/1-2) e che detto limite temporale figurava anche nella delibera del

25 novembre 2002 indirizzata alla Cassa Cantonale di Compensazione (cfr. doc.

AI 51/1-2) – questo Tribunale ritiene che l’errore in cui è incorsa

l’amministrazione nel versare le prestazioni anche dopo il 30 aprile 2001 non è

specifico al diritto dell’AI.

Conformemente

alla succitata giurisprudenza la riconsiderazione del diritto ha dunque effetto

retroattivo.

2.3.6. Va

qui ancora sottolineato che la modifica (nel senso di una soppressione o

di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni

caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche

della situa-zione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento

della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF

9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 6.2;9C_768/2010 del 10 novembre 2010

consid. 2.2; STFA I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3 e I 222/02 del 19

dicembre 2002 consid. 5.1).

Nella

fattispecie (come visto sopra, cfr. consid. 2.3.2), nella perizia pluridisciplinare

del 31 luglio 2012 (perizia sub doc. AI 102/1-35 e a cui, come si vedrà in

seguito, va riconosciuta piena forza probatoria), i periti del SAM hanno

concluso che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti “(…)

l’A. è abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo del

100%, valida da sempre ed in ogni caso invariata a partire dal 30.4.2001 in

avanti. (…)” (doc. AI 102/34). Anche da questo punto di vista la

riconsiderazione della decisione del 13 marzo 2003 é rispettosa della

suenunciata giurisprudenza federale.

2.3.7. In

conclusione, visto tutto quanto sopra esposto (cfr. consid. dal 2.3.1 al

2.3.6), sono dunque adempiute le condizioni per riconsiderare con effetto

retroattivo la decisione del 13 marzo 2003. Va qui ribadito che l’errore in

cui è incorsa l’amministra-zione nel versare le prestazioni dopo il 30 aprile

2001 non è specifico al diritto dell’AI (cfr. consid. 2.3.5) e che dall'assegnazione

della rendita intera con effetto dal 1. luglio 2000 non sono intervenute

modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustificassero il

mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente ammesse (cfr. consid.

2.3.6).

2.4. Rifiuto

della domanda di prestazioni del 6 ottobre 2011

2.4.1. Come

accennato (cfr. consid. 1.2) l’Ufficio AI ha erogato una rendita intera fino al

31 agosto 2011.

Nella

richiesta di prestazioni del 6 ottobre 2011 (doc. AI 61/1-8) l’assicurato ha

indicato che “(…) attualmente sia i dolori alle gambe che alle braccia si

sono fatti più acuti e frequenti fino ad essere sempre presenti. Le gambe in

particolar modo sono peggiorate nel senso che trovo dolore dalla base della

schiena fino alle estremità con impossibilità di rimanere seduto con una

normale postura. Inoltre sento un forte torpore e formicolii con sensazioni di

scosse ai piedi in particolare pollici. Punto 7.7.2 Molto frequentemente

Considerandi

ho bisogno d’aiuto per vestirmi e svestirmi nonché per l’igiene personale

soprattutto bagno (recupero) e WC!! Il malfunzionamento dell’intestino fa si

che spesso e volentieri mi succede di avere bisogno di un bagno all’istante (a

volte fino 3-4 volte al di) purtroppo mi succede di non avere a portata di mano

il bagno (vedi per es. tunnel / grandi magazzini) e la cosa è molto umiliante pensando

a cosa succede. (…)” (doc. AI 61/7).

L’Ufficio

AI, visto il rapporto 16 settembre 2011 del dr__________ (doc. AI 63/1-2), è entrato

nel merito della nuova domanda (cfr. la “scheda assicurato Triage del

10.10

” sub doc. AI 64/1).

2.4.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.

).

2.4.3

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I

166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella

STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4.4

Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva

di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e

stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata

ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda

deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; STF

9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2; DTF 133 V 108; 117 V 198; VSI

1999.

pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,

in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni

St. Gallen, 1999, pag. 15).

2.4.5

L’Ufficio AI, sulla base della valutazione 8 febbraio 2012

del dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di esperire una

perizia a cura del SAM (cfr. doc. AI 86/1-2).

Dalla

perizia plurisciplinare del 31 luglio 2012 (doc. AI 102/1-117) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a sei consultazioni specialistiche

esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),

pneumologia (dr. __________), cardiologica (dr. __________), gastroenterologia

(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (…)

5.1

Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome

cervicospondilogena cronica intermittente in:

- alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi

anteriore C3, grossolana spondilosi a ponte C6-C7, spondilartrosi caudale,

uncartrosi plurisegmentali);

- disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale

alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale);

- decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale in:

- spondilolistesi di primo grado secondo Meyerding di L5 su S1,

su lisi istmica bilaterale di L5;

- alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi

multisegmentali L1-L5, particolarmente marcata in L4-L5, con spondilosi

ipertrofiche e spondilartrosi);

- disturbi statici del rachide (iperlordosi e scoliosi

sinistroconvessa lombare);

- decondizionamento e sbilancio muscolare;

- obesità corporea (BMI 33,5 kg/m2).

Periartropatia omero

scapolare con sintomatologia di attrito a ds.:

- artrosi acromioclaveare bilaterale.

Probabile coxartrosi

bilaterale.

Gonartrosi

bilaterali.

Possibile latente

lieve iperreagibilità bronchiale con pregressa iperreagibilità bronchiale su

esposizione alla polvere e asma bronchiale anamnestica lieve su esposizione

alla polvere.

Sindrome delle apnee

da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato in presenza di obesità corporea

(BMI 33,5 kg/m2).

Sindrome metabolica

con obesità corporea (BMI 33,5 kg/m2), ipertensione arteriosa, diabete mellito

tipo II, iperlipidemia.

Aritmia atriale

intermittente.

Diverticolosi del

sigma e colon sin., con crisi di diverticolite recidivante.

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Lieve sindrome del

tunnel carpale bilaterale più pronunciata a sin.

Malattia da reflusso

gastroesofageo sintomatica.

Stato dopo

colecistectomia per colecistolitiasi.

Stato dopo

appendicectomia.

Stato dopo

ernioplastica bilaterale.

Stato dopo allergia

cutanea e congiuntivite negli anni 1999-2000 (DD: allergia alla polvere e

all’ovatta sintetica rossa e bianca, allergia al Diovan).

Stato dopo ripetuti

episodi di prostatiti acute batteriche dal marzo 2012 sulla base di una

iperplasia prostatica sintomatica.

(…)" (doc. AI

102/24-25)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A.

presenta una capacità lavorativa dello 0% come tappezziere/decoratore. (…)”

(doc. AI 102/31), il SAM ha concluso:

" (…)

8.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nella professione di

tappezziere/decoratore l'A. presenta limitazioni a livello pneumologico

(respiratorio) e reumatologico; dal lato neurologico, cardiologico, gastroenterologico

e psichiatrico invece non vi è una diminuzione della capacità lavorativa in questa

professione.

Dal lato

reumatologico l'A. presenta una pluripatologia con sindrome cervicospondilogena

cronica intermittente, sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, periartropatia

omeroscapolare con sintomatologia di attrito a ds., probabile coxartrosi bilaterale

e gonartrosi bilaterale. Nella precedente perizia reumatologica del Dr. med. __________,

redatta il 10.8.2002, viene descritta solo la patologia cervicale e lombare.

Nella sua ultima attività come tappezziere/decoratore, l'A. risulta abile al

lavoro dal lato reumatologico sull'arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore per tutte quelle mansioni che soddisfano pienamente i limiti funzionali

e di carico descritti alla pagina 9 del consulto reumatologico allegato del Dr.

med. __________, limiti insorti probabilmente a partire da gennaio 2004,

allorché subentravano lombosciatalgie recidivanti. Per il periodo precedente fa

stato la valutazione peritale del Dr. med. __________.

Dal lato neurologico

l'A. presenta una lieve sindrome del tunnel carpale bilaterale, più pronunciata

a sin. In caso di peggioramento dei sintomi alle mani, si dovrebbe discutere

l'indicazione ad una decompressione chirurgica del canale carpale, che potrebbe

comunque quasi sicuramente risolvere la sintomatologia. La lieve sindrome del

tunnel carpale bilaterale non determina deficit limitanti un'attività

lavorativa. Per quanto riguarda la patologia lombare non sono mai stati descritti

deficit neurologici oggettivi e anche all'esame neurologico odierno non si

trovano deficit oggettivi agli arti inferiori. Per quel che riguarda gli

aspetti strettamente neurologici, non vi è mai stata un'incapacità lavorativa

prolungata almeno dal 2001 a tutt'oggi.

Dal lato pneumologico

ricordiamo che l'A. ha presentato nel 1999 dei disturbi asmatici esclusivamente

a contatto della polvere durante la pratica della professione di tappezziere/decoratore,

per cui nel 2000 è stato sottoposto, su incarico del Dr. med. __________ che lo

peritava dal lato allergologico, ad un esame spirometrico, che è risultato

completamente normale. A quel tempo è stato eseguito anche un test di

broncoprovocazione, che mostrava una possibile minima iperreagibilità

bronchiale. Ora l'A. presenta una situazione sostanzialmente identica, con un

test di broncoprovocazione negativo, ma con dei parametri riferibili a quelli

precedentemente descritti come borderline e di ciò fa fede il test del FeNo

nell'aria espirata leggermente positivo. Attualmente l'A. è asintomatico.

Possiamo perciò confermare una possibile latente lieve iperreagibilità

bronchiale, con pregressa iperreagibilità bronchiale e un'asma bronchiale

anamnestica lieve su esposizione alla polvere. È inoltre presente un'obesità

corporea. Dal punto di vista terapeutico non sono necessarie misure particolari

per quanto riguarda la situazione respiratoria. A causa di questa patologia

pneumologica l'A. presenta una non idoneità per lavori con esposizione ad

agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie e perciò a rigore non è

abile per la professione di tappezziere/decorato-re. Questa valutazione della

capacità lavorativa è da considerarsi invariata e identica precedentemente al

2001.

fino a tutt'oggi. Nell'ambito dell'attuale perizia è stata diagnosticata

una sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato, con

perlomeno una sonnolenza borderline. Tenuto conto della scarsità dei sintomi,

l'A. preferisce iniziare con misure conservative, caratterizzate da una

riduzione del peso corporeo, che ha già iniziato. Si consiglia un ricontrollo

poligrafico al più presto tra sei mesi, onde valutare la risposta e

rispettivamente valutare l'eventuale indicazione della messa in atto di una

ventiloterapia con apparecchiatura CPAP. Questa affezione può in teoria ridurre

il grado di attenzione, per cui esiste attualmente una limitazione per la guida

di autoveicoli professionali fino all'efficace terapia della sindrome delle

apnee da sonno. Risulta impossibile valutare e datare l'insorgenza della

sindrome delle apnee da sonno e perciò l'eventuale teorica inabilità alla guida

di autoveicoli professionali, in quanto i dati anamnestici non permettono una

datazione precisa.

Dal lato cardiologico

l'A. presenta una sindrome metabolica con obesità (BMI 33,5 kg/m2),

ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo Il ed iperlipidemia, nonché un'aritmia

atriale intermittente. Consigliamo un'ulteriore calo ponderale, un controllo

regolare dei valori di pressione con in caso di bisogno un adattamento della terapia

antiipertensiva, nonché un controllo della glicemia e dei valori lipidici,

eventualmente adattando la terapia. Si constatano iniziali ripercussioni cardiache

strutturali della sindrome metabolica e dell'ipertensione sottoforma di

un'iniziale disfunzione diastolica ventricolare sin. Oggettivamente non abbiamo

attualmente elementi per una causa cardiaca dei disturbi toracici

posizione-dipendenti ed aspecifici, presentati in passato. Un reflusso gastroesofageo

può essere preso in considerazione dall'anamnesi. In caso di recidive sarebbe

da considerare, quale complemento diagnostico cardiaco, un test più specifico

(scintigrafia miocardica). L'aritmia atriale intermittente che presenta l'A. è

verosimilmente d'origine vegetativa. Sanzioni specifiche per queste aritmie

intermittenti per il momento non si impongono, ma la situazione dovrà essere

seguita. Dovesse poi presentare significative o frequenti palpitazioni, se ne

imporrebbe una rivalutazione. Dal punto di vista cardiologico non è mai

esistita una riduzione prolungata della capacità lavorativa per la professione

di tappezziere/decora-tore. Pertanto, dal lato strettamente cardiologico, dal

30.4.2001

ad oggi l'A. è da ritenersi abile al 100% nella sua professione di tappezziere/decoratore.

Dal lato

gastroenterologico l'A. presenta una diverticolosi del sigma e colon sin. con

crisi di diverticolite recidivante, una malattia da reflusso gastroesofageo

sintomatica e uno stato dopo vari interventi chirurgici addominali. L'ultima

crisi di diverticolite è stata trattata in modo ospedaliero-degente dal 23 al

25.5.2012

e poi ambulatorialmente a casa, con buona risoluzione dell'infiammazione.

Probabilmente il chirurgo curante, Dr. med. __________, proporrà di nuovo di

fare una resezione del sigma e del discendente inferiore. Con un tale

intervento chirurgico l'A. non dovrebbe più in futuro avere crisi di

diverticolite. Non è però detto che le crisi di diarrea molto abbondanti, con

tendenza all'incontinenza e in alternanza a momenti di stitichezza, migliorino

dopo un tale intervento chirurgico. A causa di quest'ultimo problema l'A. non è

adatto a tutte le professioni, dove non ha la possibilità di recarsi immediatamente

in toilette, quando sente lo stimolo di andare di corpo. Bisogna dunque evitare

tutte le attività lavorative che necessitano una sua presenza costante sul

posto di lavoro. In un attività lavorativa che rispetti queste condizioni, come

quella di tappezziere/decoratore, dal punto di vista puramente gastroenterologico

non c'è un'incapacità lavorativa. Si può calcolare per una diverticolite

trattata ambulatorialmente un'incapacità lavorativa della durata di due-tre

settimane, mentre per una crisi più acuta, con degenza ospedaliera,

l'incapacità lavorativa può durare fino ad un massimo di quattro-sei settimane.

La malattia da reflusso gastroesofageo non porta ad un'incapacità lavorativa di

rilievo. La valutazione della capacità lavorativa è rimasta stabile dal 2001 ad

ora. Dal punto di vista terapeutico si potrebbe eventualmente dare del

Metamucil al posto dell'Importal. Per quanto riguarda la malattia da reflusso

gastroesofageo consigliamo di aumentare il dosaggio di Pantoprazolo ad almeno

40.

mg al giorno, se necessario anche a 60 mg al bisogno.

Non abbiamo

riscontrato una diagnosi psichiatrica avente un influsso sulla capacità

lavorativa dell'A., né abbiamo potuto rilevare elementi tali da giustificare

una riduzione della capacità lavorativa psichiatrica nel periodo dal 30.4.2001

in avanti. Indicazioni terapeutiche di tipo psichiatrico non sono consigliabili

in questo caso.

La capacità

lavorativa dello 0% come tappezziere/decoratore come descritta al capitolo 7 è

valida a partire dal 30.4.2001; per il periodo precedente valgono le condizioni

stabilite in precedenza dall'Ufficio Al del Canton Ticino.

9.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In un lavoro adatto

allo stato di salute dell'A., con impegno fisico leggero o medio-pesante, che

rispetti la capacità funzionale e di carico residua descritta alla pagina 9 del

consulto reumatologico allegato del Dr. med. __________, senza esposizione ad

agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie, che non richiedano la

guida di autoveicoli professionali o in generale un alto grado di attenzione,

senza attività particolarmente pericolose per se stesso o per gli altri e che

non necessitano una sua presenza costante sul posto di lavoro, con la

possibilità di recarsi immediatamente in toilette quando sente Io stimolo di

andare di corpo, I'A. è abile al lavoro nella misura del 100%, con un

rendimento massimo del 100%, valida da sempre ed in ogni caso invariata a

partire dal 30.4.2001 in avanti. Per quanto riguarda le crisi di diverticolite

recidivante, valgono le condizioni descritte al capitolo precedente.

L'A. non svolge più

un'attività lavorativa dal 15.7.1999. Se desiderato dall'A., consigliamo un

aiuto da parte dell'Ufficio di collocamento nella ricerca di un lavoro confacente.

L'A. ha presentato

brevi periodi d'incapacità lavorativa durante le degenze ospedaliere dal 24 al

27.7.2005

(__________), dall'1 al 6.12.2008 (__________) e dal 23 al 25.5.2012

(Ospedale Regionale di __________).

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM.

Alle domande

particolari del Dr. med. __________, Servizio Medico Regionale dell'Ufficio Al

del Canton Ticino, abbiamo già risposto ai capitoli precedenti.

Consigliamo ai medici

del Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, di inviare una

copia della nostra perizia al medico curante, Dr. med. __________ di __________,

affinché si possano mettere in atto i consigli terapeutici dei nostri consulenti.

Sperando di aver

esaudito le sue attese, voglia gradire, egregio Collega, i nostri migliori e

collegiali saluti.

(…)" (doc. AI

102/32-35)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e il rapporto finale 6 agosto 2012 del

medico SMR dr. __________ (doc. AI 104/1-4) – con decisione 16

novembre 2012 ha quindi negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni.

2.4.6

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125.

V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24

agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali

ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.4.7

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce,

per l’attività abituale di tappezziere/decoratore, un’incapacità lavorativa totale

continuativa dal luglio 1999. Per qualsiasi altra attività adeguata e

rispettosa dei limiti funzionali posti l’incapacità totale è data fino al gennaio

2001.

mentre che dal febbraio 2001 vi è una capacità lavorativa del 100%.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

Tale

non può certo essere ritenuta la documentazione medica – più precisamente,

il rapporto 14 novembre 2012 del dr. __________ indirizzato all’avv. __________

(doc. A/15 = doc. AI 118/3-5) e già sottoposto al medico SMR dr. __________ ed

in seguito al SAM; cfr. doc. AI 121/1, 122/1 e VI/2) e i doc. B/1-B4, C/1-3 e D

– prodotta in sede ricorsuale.

Infatti,

nell’annotazione 7 febbraio 2013, il medico SMR dr. __________ ha confermato

l’assenza di una modifica dello stato di salute (cfr. VIII/5) avvalendosi della

risposta 5 febbraio 2013 nella quale i periti del SAM hanno rilevato:

" (…)

Con lettera del

16.1.2013

ci ha chiesto di valutare se nella documentazione medica presentata

dall'A. soprammenzionato in sede di ricorso (rapporto d'uscita del reparto di

medicina interna dell'Ospedale Regionale di __________ del 27.12.2012, lettera

di dimissione del pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di __________o del

25.8.2012

e lettera del Dr. med. __________ del 14.11.2012) vi sono degli

elementi che rendano necessaria una modifica della nostra valutazione peritale,

redatta il 31.7.2012. Abbiamo sottoposto detta documentazione all'attenzione

dei nostri consulenti Dr. med__________, specialista FMH medicina interna e

reumatologia, e Dr. med. __________, specialista FMH neurologia.

In seguito riportiamo

in modo integrale la risposta del Dr. med. __________:

"La ringrazio

per il suo scritto sovramenzionato a riguardo di questo sopraindicato

assicurato, da me sottoposto a consulto peritale reumatologico su incarico del

servizio di accertamento medico, visita eseguita il 4.4.2012 con diagnosi

reumatologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome

cervicospondilogena cronica intermittente in alterazioni degenerative della

colonna cervicale (spondilosi anteriore C3, grossolana spondilosi a ponte

C6/C7, spondilartrosi caudale, uncartrosi plurisegmentali), disturbi statici

del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi

sinistroconvessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale in spondilolistesi di primo grado secondo

Meyerding di L5 su S1, su lisi istmica bilaterale di L5, alterazioni degenerative

della colonna lombare (osteocondrosi multisegmentali L1-L5, particolarmente

marcata in L4/L5, con spondilosi ipertrofiche e spondilartrosi), disturbi

statici del rachide (iperlordosi e scoliosi sinistroconvessa lombare),

decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 112,5 kg /statura 183 cm), periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra,

artrosi acromeoclaveare bilaterale, probabile coxartrosi bilaterale, gonartrosi

bilaterali.

Ho preso atto

della documentazione medica giuntami in allegato al suo scritto del 21.1.2013,

ossia di un rapporto d'uscita del reparto di medicina interna dell'ospedale

regionale di __________ all'attenzione del medico curante dell'assicurato Dr. __________

di __________, datato 27.12.2012, di un consulto neurologico all'attenzione del

servizio di medicina interna dell'__________, redatto dallo specialista in

neurologia FMH Dr. __________ di __________ il 18.12.2012; ho pure preso nota

di una lettera redatta dal medico curante dell'assicurato Dr. __________, all'attenzione

dell'avvocato __________, datato 14.11.2012.

Nello scritto dell'ospedale

distrettuale di __________ del 27.12.2012 figura che il signor RI 1 era rimasto

ricoverato presso il reparto di medicina interna dal 17.12.2012 al 18.12.2012

per lombosciatalgia maggiormente a destra che a sinistra; si ponevano le

diagnosi inerenti al mio campo di specialità di: "Sindrome lombovertebrale

cronica con: con attuale irradiazione sciatalgica probabilmente

pseudoradicolare (con solo disestesie alluci S > D), consulenza neurologica

Dr. __________ pregressi ripetuti episodi lombosciatalgici non deficitari

(ultimo in 08.12), Rx colonna lombare 17.12.2012: non cedimenti né scivolamenti

vertebrali, spazi intersomatici conservati, piatti vertebrali ben delimitabili,

becchi osteofitosici sul versante ventrale, spondilartrosi parte inferiore colonna

lombare, possibile assottigliamento canale spinale L4/L5, L5/S1, TAC addome

25.05

: accenno a listesi anteriore L5 su S1 in rapporto a fenomeni

degenerativi disco (protrusione posteriore ad ampio raggio) + lisi istmica bilaterale,

bulging discale posteriore ad ampio raggio da L2 a L5, RM colonna lombare

18.10

: non stenosi canale spinale, discopatia L4/L5, L5/S1 con protrusione

discale diffusa posteriore, senza evidenti compressioni radicolari".

Nel rapporto

consulto neurologico del Dr. __________ del 18.12.2012, specialista che aveva

visitato l'assicurato il 17.12.2012, leggiamo che la valutazione finale era

quella di "sindrome lombovertebrale acuta, con irradiazione sciatalgica

probabilmente pseudoradicolare, senza sicura partecipazione neurologica a parte

le disestesie all'alluce sinistro > destro in parte di vecchia data.

Proseguirei per alcuni giorni la terapia conservativa, solo in assenza di

miglioramento ripeterei una RM lombare. A lungo termine è importante una

riduzione ponderale.

Infine nel

rapporto redatto dal Dr. __________ all'attenzione dell'avvocato __________ del

14.11

, vi sono osservazioni in merito alla valutazione pluridisciplinare

presso il servizio di accertamento medico che, per quanto riguarda il mio campo

di specialità, esprimono una diversa valutazione della capacità funzionale e di

carico residua rispettivamente della capacità lavorativa, facendo riferimento

alle stesse patologie a me già note.

In sintesi,

prendendo atto dei documenti allegati alla sua lettera del 21.1.2013, non riconosco

nuove patologie atte a modificare la mia valutazione della capacità funzionale e

di carico residua, rispettivamente della capacità lavorativa in attività adatta

allo stato di salute, rispettivamente nell'ultima professione espletata, per

cui il giudizio espresso nella mia valutazione peritale del 4.4.2012, può

essere soltanto riconfermato."

In seguito riportiamo

in modo integrale la risposta del nostro consulente Dr. med. __________:

"Ho ricevuto

la documentazione più recente concernente questo Assicurato, che avevo valutato

dal punto di vista neurologico nell'ambito di una perizia pluridisciplinare il

02.04.2012

Allora era emerso

che il paziente soffriva da almeno 10 anni, ma probabilmente già in precedenza,

di dolori lombari presenti quasi giornalmente in modo latente o lieve con

sporadiche esacerbazioni durante o dopo sforzi fisici. Allora l'ultimo blocco

algico lombare rilevante si era verificato due mesi prima della valutazione

neurologica. Vi erano pure dolori alle ginocchia. All'esame neurologico non avevo

trovato deficit agli arti inferiori che facessero sospettare una lesione

radicolare.

Nel frattempo è

pervenuta una nuova documentazione concernente un ricovero presso il Servizio

di medicina interna dal 17 al 18 dicembre 2012 all'Ospedale Regionale di __________

con la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con irradiazione

sciatalgica probabilmente pseudoradicolare. L'A. è stato valutato dal punto di

vista neurologico e si parla di una "non sicura partecipazione neurologica

a parte disestesie agli alluci a sinistra più che a destra, in parte di vecchia

data". Si ritiene la sintomatologia probabilmente di tipo

pseudoradicolare. Si cita infine una RM della colonna lombare del 18.10.2011

con il seguente reperto: "non stenosi canale spinale, discopatia L4/5,

L5/S1 con protrusione discale diffusa posteriore, senza evidenti compressioni

radicolari':

La nuova

documentazione conferma in pratica l'assenza di deficit neurologici anche

all'esame clinico eseguito in occasione del ricovero del 17 dicembre 2012

all'Ospedale __________. Le minime disestesie agli alluci descritte non hanno

un significato rilevante soprattutto anche dal punto di vista funzionale. Alla

RM lombare del 18.10.2011 sono descritte alterazioni degenerative discali (discopatia)

L4/5 e L5/S1 che non causano un restringimento del canale spinale né sono state

evidenziate compressioni radicolari.

Ritengo dunque che

la documentazione più recente non apporti elementi rilevanti rispetto a quanto

già era stato descritto in occasione della mia valutazione del 02.04.2012. In

effetti come allora non sono stati evidenziati deficit neurologici ed anche

alla documentazione radiologica, il 2 aprile 2012 non a disposizione, concernente

la RM lombare del 18.10.2011 non sono descritti reperti determinanti una

lesione delle strutture nervose. Penso dunque di poter complessivamente

confermare la mia precedente valutazione anche alla luce dei nuovi

elementi."

Come risulta in modo

chiaro dalle due lettere riportate sopra, entrambi i consulenti ritengono che

la nuova documentazione medica non apporti elementi nuovi atti a modificare la

loro precedente valutazione peritale. Concordiamo con la presa di posizione dei

nostri consulenti. Nella nuova documentazione dell'Ospedale Regionale di __________

non vengono riportate nuove patologie, né del tipo reumatologico, né del tipo

internistico, atte a modificare la nostra valutazione della capacità funzionale

e di carico residua, rispettivamente della capacità lavorativa nell'ultima professione

espletata ed in attività adatta allo stato di salute. Anche dal lato

neurologico non vi sono nuovi elementi rispetto alla valutazione nell'ambito

della nostra perizia pluridisciplinare. Anche il rapporto medico del Dr. med. __________

non porta nuovi elementi, trattandosi soprattutto di una diversa valutazione

delle conseguenze delle patologie presenti sulla capacità lavorativa.

Complessivamente possiamo dunque riconfermare le conclusioni della nostra

perizia pluridisciplinare, redatta il 31.7.2012.

(…)" (doc.

VIII/1)

In

particolare, in merito al rapporto 14 novembre 2012 del dr. __________ indirizzato

all’avv. __________ (doc. A/15 = doc. AI 118/3-5), il dr. __________,

nell’annotazione 27 novembre 2012, aveva già osservato che “(…) le considerazioni

espresse dal dr. __________, medico curante dell’A., NON modificano la

valutazione espressa nel rapporto SMR finale e basata sulla perizia SAM del

31.12.2012

[ndr. recte: 31.07.2012], contenente valutazioni

specialistiche: reumatologica, cardiaca, pneumologica, neurologica,

psichiatrica e gastroenterologica. Il quadro clinico che ne è scaturito è

migliore di quello descritto dai curanti nei loro rapporti. Per quanto riguarda

le osservazioni più puntuali: i pesi risultano non limitati < 10 kg, le attività di precisione vengono ritenute esigibili, in presenza di lieve sintomatologia del

tunnel carpale valutato dal neurologo. Il riferimento ad una valutazione di

ortopedico (dr. __________: IL 50%), concernente un breve periodo temporaneo

(2011), non può essere ritenuta prevalente davanti a valutazione peritale. (…)” (doc. AI 122/1).

Del

resto, il rapporto 29 novembre 2011 del dr. __________, FMH in ortopedia e

traumatologia, è stato considerato dai periti del SAM (cfr. elenco atti sub

doc. AI 102/8).

Questo

Tribunale – ribadito che la perizia pluridisciplinare del 31 luglio 2012 (doc.

AI 102/1-117) non è stata validamente contestata e che alla stessa, unitamente

al complemento peritale del 5 febbraio 2013 corredato dalle prese di posizione

dei consulenti in reumatologia e neurologia (VIII/1-3), va riconosciuta piena

forza probatoria – non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del

SAM.

Quanto

alla documentazione medica sub doc. C1-C3, questo Tribunale fa propria la

valutazione 23 luglio 2013 nella quale il dr. __________ ha rilevato:

" (…)

Attuale nuova

documentazione medica:

consultazione PS __________

del 8.6.2013: trauma contusivo gambe dopo caduta il 7.6.2013: assenza di

lesioni ossee

consultazione PS __________

del 9.6.2013: controllo ferita alla gamba

consultazione PS __________

del 11.7.2013: blocco lombare acuto il 10.7.2013, dimesso con terapia

analgesica.

Valutazione:

l’attuale

documentazione si riferisce ad episodi acuti con buona prognosi (ripristino

stato quo ante entro pochi giorni), non risulta una modifica sostanziale e

sostenuta dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.

(…)" (VIII/bis)

In

merito, infine, al certificato medico 31 luglio 2013 del dr. __________ (sub

doc. D), il TCA rileva che il curante non ha posto nuove diagnosi che non siano

già state considerate dai periti interpellati atte a giustificare una diversa

conclusione limitandosi, in modo oltretutto possibilistico, a concludere che “(…)

non è escluso quindi che questi episodi possano ancora ripetersi in futuro.

(…)” (doc. D).

Rispecchiando

la perizia pluridisciplinare 31 luglio 2012 ed il complemento 5 febbraio 2013

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.4.6), questo Tribunale non può quindi che confermare le conclusioni

dei periti del SAM sopra esposte.

Quanto

al chiesto aiuto al collocamento – “(…) in considerazione dell’età e del

lungo periodo trascorso senza attività professionale per il proprio

reinserimento dall’ufficio AI l’assicura-to ritiene di poter chiedere almeno un

aiuto al collocamento. (…)” (I, punto 4.3 del ricorso) – si rinvia

alla risposta di causa con la quale l’amministrazione ha evidenziato che “(…)

ritiene sin d’ora adempiute le condizioni per l’erogazione dell’aiuto al

collocamento (art. 18 LAI). A seguito di una richiesta in tal senso da

parte dell’assicurato, l’amministrazione procederà senza indugio ad affidare

l’incarico ad un suo collocatore che – a sua volta – prenderà contatto

direttamente con RI 1. (…)” (VIII, punto 5).

2.4.8

In

simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto (cfr. consid. dal 2.4.1 al

2.4

), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni

del 6 ottobre 2011.

Infatti,

appurato, da una parte, che dal febbraio 2001 va ritenuto abile al 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e che detta

valutazione si è mantenuta nel tempo (cfr. consid. 2.3.2 e 2.3.6) e, ritenuto,

dall’altra, che la perizia pluridisciplinare 31 luglio 2012 del SAM ha

confermato detta capacità lavorativa, questo Tribunale deve concludere per una

situazione valetudinaria sostanzialmente stabile che non giustifica il

riconoscimento del diritto ad una rendita (per un caso diverso nel quale l’Alta

Corte non ha ritenuto data una base giuridica sufficiente per poter equiparare

una situazione medico valetudinaria precedente con quella attuale, vedi la STF

9C_935/2012 del 16 settembre 2013 consid. 4).

2.5

Quanto

alla censura secondo cui “(…) è comunque lecito domandarsi se in concreto,

limitandosi ad emanare una decisione di riconsiderazione, l’indicazione con

cui, senza ulteriori precisazioni di sorta, all’assicurato si comunica che “… Le prestazioni indebitamente ricevute

saranno oggetto di una decisione di restituzione …” non

può che ulteriormente avvalorare la tesi secondo cui la decisione dell’Ufficio

AI va ulteriormente considerata contraria al principio della buona fede. (…)” (I, punto 3.6 pag. 14 del ricorso), il TCA si limita a rilevare quanto

segue.

Nella

STCA dell’8 maggio 2012 (doc. AI 91/1-13) questo Tribunale ha rinviato gli atti

all’amministrazione per pronunciarsi circa i presupposti necessari per procedere

ad una riconsiderazione e quindi emettere o meno una nuova decisione di restituzione

(cfr. consid. 1.2).

L’amministrazione

non doveva quindi – e nemmeno un tale obbligo è previsto dalla legge – procedere

all’emissione di un ordine di restituzione contestualmente e/o contemporaneamente

alla decisione di riconsiderazione.

In

merito alla paventata decisione di restituzione il TCA ribadisce qui quanto già

evidenziato nella STCA dell’8 maggio 2012, e meglio che “(…) ci si potrebbe

chiedere se, ai sensi della giurisprudenza suenunciata, almeno dal 13 settembre

2007.

– data della decisione con cui l’Ufficio AI ha dato seguito alla domanda

del 3 settembre 2007 volta ad ottenere una rendita per il figlio (doc. A/24,

ciò che presupone il diritto alla rendita d’invalidità del genitore ai sensi

dell’art. 35 cpv. 1 LAI) e ha riconosciuto a __________ una rendita semplice

per figli (di un beneficiario di rendita) per il periodo dal 1. agosto 2005 al

30.

aprile 2006 (doc. A/25); nella già citata STF I 308/03 del 22 settembre 2003

l’Alta Corte non ha escluso la possibilità di fare iniziare il termine di

perenzione di un anno dal momento in cui l’assicurato aveva chiesto una rendita

per il figlio: (“ (…) Es kann offen bleiben, ob die Ausgleichskasse, wie

das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, bei der Überprüfung der Kinderrente

hätte feststellen müssen, dass die Rente des Beschwerdeführers zu Unrecht

ausbezahlt wurde (…)” (STF

I 308/03 del 22 settembre 2003, consid. 3.2.2, la sottolineatura è del redattore)) –

l’Ufficio AI non sia incorso in un secondo errore che usando la dovuta

diligenza avrebbe potuto e dovuto evitare. (…)”

(doc. AI 91/11-12).

2.6

In

conclusione, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha riconsiderato

la decisione del 13 marzo 2003 e respinto la nuova domanda di prestazioni del 6

ottobre 2011.

In

questo senso la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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