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Decisione

32.2012.33

Conferma di una decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico

14 maggio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.5. Nel

caso in esame occorre innanzitutto ricordare che la precedente decisione del 4

febbraio 2008 (cresciuta in giudicato) era stata fondata sulla perizia del CPAS

(doc. AI 95). Sulla base di una completa anamnesi, di una

dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una esauriente valutazione

oggettiva, con rapporto 2 aprile 2009 il dr. __________ (direttore del CPAS)

aveva posto la diagnosi invalidante di disturbi di personalità misti (ICD -10:

F61.1).

Accerta

l’assenza di un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche rispetto

alla perizia 9 dicembre 2005 del dr. __________, posta a fondamento della

decisione di rendita temporanea del 3 aprile 2006 (cfr. consid. 1.1), il perito

aveva confermato un’inabilità lavorativa globale del 25%, ritenendo

l’assicurato integrabile nel mondo di lavoro attraverso l’accompagnamento di

personale qualificato (doc. AI 95/9).

Occorre

ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie

condizioni di salute.

2.6. A

seguito del progetto di decisione 19 settembre 2011 l’assicurato ha prodotto il

rapporto 21 novembre 2011 del dr. RA 1, suo psichiatra curante, il quale ha in

particolare rilevato:

"

(…)

A causa del peggioramento delle condizioni di salute su

cui ci soffermeremo più avanti, la presa a carico è stata intensificata

interessando nuove figure terapeutiche: il dott. RA 1 e lo psicologo __________

sono stati affiancati dalla dott.ssa __________, psichiatra e dal terapista

complementare __________.

Il paziente soffre di un disturbo di personalità

antisociale; di un disturbo depressivo-abbandonico; dello stato attuale

prepsicotico.

Siamo di fronte ad uno scompenso globale e continuo

delle funzioni affettive, cognitive e volitive confermato dalle diagnosi, non

siamo più in presenza di spunti episodici, ma della cronicizzazione della sintomatologia.

Un disturbo psicopatologico strutturato, quindi, che

offre resistenza alle terapie impartite quand'anche di impostazione

pluridisciplinare.

È da escludere concretamente non solo la capacità

lavorativa, ma la riappropriazione dell'autonomia psicologica, della centralità

con effetto sulla propria identità e sulle relazioni sociali (credibilità, adattamento,

relazioni, affetti).

Non ci resta purtroppo che constatare la continua

deriva psicopatologica ad alto rischio individuale e sociale del paziente

malgrado gli interventi mirati."

(doc. AI 132/1)

Come

rettamente evidenziato nella nota 12 dicembre 2011 dalla dr.ssa __________,

psichiatra e psicoterapeuta attiva presso il SMR, il succitato rapporto non

evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. In particolare essa

ha pertinentemente evidenziato:

"

L'A. soffre di un disturbo di

personalità antisociale e di un disturbo depressivo-abbandonico secondo il

terapeuta ormai cronicizzato. Si rimarca come già scritto nella precedente

annotazione SMR del 06.08.2009 che tale diagnosi non appartiene a nessuna

categoria diagnostica contemplata nel ICD 10 o DSM IVTR.

La nuova certificazione non apporta nuovi elementi

medici. Si fa presente che le diagnosi citate nell'attuale certificazione sono

le stesse già descritte nel certificato del 07.07.2009.

Agli atti è presente la perizia del CPAS Dr. __________

(02.04.2009) nella quale si era escluso la presenza di un disturbo di

personalità e di un disturbo ansioso depressivo, perizia che è stata considerata

con pieno valore probatorio nella sentenza del TCA del 10.12.2009.

In conclusione non trovo elementi medici che possano

evidenziare una possibile modificazione dello stato di salute rispetto alla

precedente decisione." (doc. AI 137/1)

Con

il presente ricorso l’assicurato ha prodotto la presa di posizione 31 gennaio

2012 del dr. RA 1 in merito alla valutazione del SMR, rimarcando:

"

(…)

Le ultime considerazioni del Servizio Medico Regionale

dell'AI misconoscono, in pratica, il decorso sfavorevole della malattia, non

conoscendone l'evoluzione e presumendo e confermando l'assenza di cambiamenti

dal 2009, anno in cui era stato respinto il precedente ricorso.

Sosteniamo, invece, che la situazione dal profilo

psicopatologico, terapeutico e sociale, ampiamente illustrata attraverso i

nostri precedenti documenti, abbia subito un ulteriore sviluppo preoccupante

sotto tutti i punti di vista a prescindere dal collocamento nelle categorie

nosografiche.

Purtroppo gli interventi terapeutici non hanno raccolto

il successo auspicato.

Da quando il signor RI 1 ha subito una serie di

infortuni non è più riuscito a ricuperare la sua posizione attiva,

professionale e sociale, avuta in precedenza, a causa anche della mancanza di

un aiuto concreto.

Sappiamo bene, a questo proposito, che le risorse

cognitivo/relazionali del signor RI 1 sono decisamente scarse correlare da

educazione e formazione lacunose, scelte di vita caratterizzate da irresponsabilità

e immaturità; inaffidabilità e superficialità nelle relazioni; l'anamnesi è

segnata da sconfitte.

Lacune che si sono ripercosse sull'attività

professionale, rendendone irricevibile, per numerosi ed evidenti ragioni, il

contributo e le prestazioni, così come rendendo impossibile l'accesso ad una

qualsiasi attività lavorativa.

Il ritardo cognitivo e la struttura di personalità

immatura hanno da sempre costretto il nostro paziente ad una vita all'insegna

della sopravvivenza, facendo capo ad espedienti piuttosto che a progetti.

Chiediamo quindi che queste nostre considerazioni siano

verificate e semmai contestate oggettivamente, ciò che non è mai stato fatto.

Per questo riteniamo indispensabile prevedere un nuovo

incontro con il signor RI 1 in ambito peritale per poter permettere di valutare

serenamente le risorse e le possibilità concrete di reintegrazione.

Attualmente, non è esigibile, da parte del signor RI 1,

alcuna attività professionale, quand'anche parzialmente.

La diagnosi di disturbo di personalità misto ICD-10

F61.0, anche individuata dal dott. __________ viene confermata.

Valutiamo negativamente, con prognosi di eslcusione

pressoché totale, le possibiltià del paziente di intraprendere una attività

lavorativa, anche se non possiamo escludere, premesso un programma terapeutico

e un accompagnamento costruttivo, provvedimenti di integrazione." (doc.

I/bis)

Questo

TCA non può che confermare quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7

febbraio 2012, ossia che nei succitati rapporti del curante non è evidenziata

una sostanziale modifica dello stato di salute. Il dr. RA 1 ha infatti ripreso elementi

d’anamnesi già noti (quali gli infortuni subiti, l’iter scolastico e

professionale ecc..) e concluso, quale diagnosi, per un disturbo da personalità

misto ICD-10 F6.1.0. Non va dimenticato che il CPAS aveva valutato una limitata

ripercussione sulla residua capacità lavorativa (ossia una riduzione del 25%)

del disturbo di personalità misto.

Nemmeno

il successivo scritto 2 aprile 2012 del dr. RA 1 (VIII) apporta nuovi elementi,

considerato che il SMR nelle annotazioni 6 aprile 2012 (Xbis) ha correttamente

evidenziato che lo psichiatra curante non ha fornito una descrizione del quadro

clinico. Il curante non ha sostanziato il cambiamento rispetto alla perizia del

CPAS, fornendo una diversa valutazione della capacità lavorativa in una situazione

sostanzialmente rimasta invariata.

Visto

quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del

suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non

può che essere confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta del

dr. RA 1 di peritare nuovamente il suo paziente non può essere accolta.

Ne

consegue la reiezione del ricorso.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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