32.2012.33
Conferma di una decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico
14 maggio 2012Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.33
Data decisione, Autorità:
14.05.2012, TCA
Titolo:
Conferma di una decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di rendita. L'assicurato non ha reso verosimile una modifica del suo stato di salute psichico
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.33
BS/sc
Lugano
14 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, è stato posto al beneficio di un rendita intera dal 1° agosto
2000, ridotta a mezza rendita dal 1° novembre 2001 al 31 marzo 2003. A seguito di una ricaduta d’infortunio, avvenuta nel 2004, egli ha nuovamente beneficiato di
una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006 (cfr. decisioni 3 aprile
2006 dell’Ufficio AI, doc. AI 58/5-13; confermate con decisione su opposizione
4 dicembre 2007, divenuta definitiva, doc. AI 79).
1.2. Il
12 agosto 2008 l’assicurato, per il tramite del suo psichiatra curante, dr. RA
1, ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute e inoltrato una
nuova richiesta di rendita (doc. AI 85).
Con
decisione del 8 giugno 2009, preavvisata il 29 aprile 2009, l’Ufficio AI, dopo
aver proceduto ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle
assicurazioni sociali) – che non ha ravvisato un peggioramento della componente
psichica dell’assicurato – ha respinto la domanda di prestazioni, confermando
il grado d’invalidità del 25% (doc. AI 102).
Avverso
la decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, che è
stato respinto con sentenza del 10 dicembre 2009 (inc. 32.2009.142; doc. AI
119).
1.3.
Il 13 ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni (doc. AI
126).
Con
decisione 14 dicembre 2011, preavvisata il 19 settembre 2011, l’Ufficio AI non
è entrata nel merito della domanda di prestazioni per i seguenti motivi:
"
(…)
Mediante la nostra decisione del 08.06.2009 abbiamo
respinto la sua precedente richiesta di prestazioni in quanto il grado AI
calcolato a suo tempo non raggiungeva la percentuale minima pensionistica
stabilita dalla legge. Un nuovo esame è possibile nel caso in cui è
oggettivamente dimostrato che le circostanze che danno diritto a prestazioni
hanno subito una modifica rilevante dopo la data di emissione della decisione
precedente.
Con la sua nuova richiesta non ha dimostrato che le
circostanze oggettive, rispetto alla decisione emessa, hanno subito una
modifica rilevante. La situazione è rimasta immutata sebbene valutata in modo
diverso. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare nel merito
della sua nuova decisione.
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni mediche datate 21.11.2011 del Dr. RA 1
inerenti il nostro progetto di decisione del 19.10.2011, non apportano elementi
clinici nuovi e oggettivi per i quali sia possibile modificare la nostra
sopraccitata presa di posizione, la quale merita quindi piena conferma.
(…)" (doc. 138/1)
1.4. Contro
la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal suo
psichiatra curante, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone
l’annullamento ed la conseguente entrata in materia, dichiarando di essere disposto
a sottoporsi ad un’eventuale perizia. Sulla base dei rapporti dello suo
psichiatra curante, egli sostiene infatti una modifica delle proprie condizioni
di salute.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso.
Fondandosi sul parere del proprio servizio medico (SMR) in merito al nuovo rapporto
medico, l’amministrazione sostiene che l’insorgente non ha comprovato una
modifica del suo stato valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito
della nuova richiesta di prestazioni.
1.6. Il
2 aprile 2012 lo psichiatra curante ha preso posizione in merito alla valutazione
del SMR (VIII), mentre il 6 aprile 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni
a quanto sostenuto dal dr. RA 1 (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.5. Nel
caso in esame occorre innanzitutto ricordare che la precedente decisione del 4
febbraio 2008 (cresciuta in giudicato) era stata fondata sulla perizia del CPAS
(doc. AI 95). Sulla base di una completa anamnesi, di una
dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una esauriente valutazione
oggettiva, con rapporto 2 aprile 2009 il dr. __________ (direttore del CPAS)
aveva posto la diagnosi invalidante di disturbi di personalità misti (ICD -10:
F61.1).
Accerta
l’assenza di un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche rispetto
alla perizia 9 dicembre 2005 del dr. __________, posta a fondamento della
decisione di rendita temporanea del 3 aprile 2006 (cfr. consid. 1.1), il perito
aveva confermato un’inabilità lavorativa globale del 25%, ritenendo
l’assicurato integrabile nel mondo di lavoro attraverso l’accompagnamento di
personale qualificato (doc. AI 95/9).
Occorre
ora esaminare se l’assicurato ha reso verosimile un peggioramento delle proprie
condizioni di salute.
2.6. A
seguito del progetto di decisione 19 settembre 2011 l’assicurato ha prodotto il
rapporto 21 novembre 2011 del dr. RA 1, suo psichiatra curante, il quale ha in
particolare rilevato:
"
(…)
A causa del peggioramento delle condizioni di salute su
cui ci soffermeremo più avanti, la presa a carico è stata intensificata
interessando nuove figure terapeutiche: il dott. RA 1 e lo psicologo __________
sono stati affiancati dalla dott.ssa __________, psichiatra e dal terapista
complementare __________.
Il paziente soffre di un disturbo di personalità
antisociale; di un disturbo depressivo-abbandonico; dello stato attuale
prepsicotico.
Siamo di fronte ad uno scompenso globale e continuo
delle funzioni affettive, cognitive e volitive confermato dalle diagnosi, non
siamo più in presenza di spunti episodici, ma della cronicizzazione della sintomatologia.
Un disturbo psicopatologico strutturato, quindi, che
offre resistenza alle terapie impartite quand'anche di impostazione
pluridisciplinare.
È da escludere concretamente non solo la capacità
lavorativa, ma la riappropriazione dell'autonomia psicologica, della centralità
con effetto sulla propria identità e sulle relazioni sociali (credibilità, adattamento,
relazioni, affetti).
Non ci resta purtroppo che constatare la continua
deriva psicopatologica ad alto rischio individuale e sociale del paziente
malgrado gli interventi mirati."
(doc. AI 132/1)
Come
rettamente evidenziato nella nota 12 dicembre 2011 dalla dr.ssa __________,
psichiatra e psicoterapeuta attiva presso il SMR, il succitato rapporto non
evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. In particolare essa
ha pertinentemente evidenziato:
"
L'A. soffre di un disturbo di
personalità antisociale e di un disturbo depressivo-abbandonico secondo il
terapeuta ormai cronicizzato. Si rimarca come già scritto nella precedente
annotazione SMR del 06.08.2009 che tale diagnosi non appartiene a nessuna
categoria diagnostica contemplata nel ICD 10 o DSM IVTR.
La nuova certificazione non apporta nuovi elementi
medici. Si fa presente che le diagnosi citate nell'attuale certificazione sono
le stesse già descritte nel certificato del 07.07.2009.
Agli atti è presente la perizia del CPAS Dr. __________
(02.04.2009) nella quale si era escluso la presenza di un disturbo di
personalità e di un disturbo ansioso depressivo, perizia che è stata considerata
con pieno valore probatorio nella sentenza del TCA del 10.12.2009.
In conclusione non trovo elementi medici che possano
evidenziare una possibile modificazione dello stato di salute rispetto alla
precedente decisione." (doc. AI 137/1)
Con
il presente ricorso l’assicurato ha prodotto la presa di posizione 31 gennaio
2012 del dr. RA 1 in merito alla valutazione del SMR, rimarcando:
"
(…)
Le ultime considerazioni del Servizio Medico Regionale
dell'AI misconoscono, in pratica, il decorso sfavorevole della malattia, non
conoscendone l'evoluzione e presumendo e confermando l'assenza di cambiamenti
dal 2009, anno in cui era stato respinto il precedente ricorso.
Sosteniamo, invece, che la situazione dal profilo
psicopatologico, terapeutico e sociale, ampiamente illustrata attraverso i
nostri precedenti documenti, abbia subito un ulteriore sviluppo preoccupante
sotto tutti i punti di vista a prescindere dal collocamento nelle categorie
nosografiche.
Purtroppo gli interventi terapeutici non hanno raccolto
il successo auspicato.
Da quando il signor RI 1 ha subito una serie di
infortuni non è più riuscito a ricuperare la sua posizione attiva,
professionale e sociale, avuta in precedenza, a causa anche della mancanza di
un aiuto concreto.
Sappiamo bene, a questo proposito, che le risorse
cognitivo/relazionali del signor RI 1 sono decisamente scarse correlare da
educazione e formazione lacunose, scelte di vita caratterizzate da irresponsabilità
e immaturità; inaffidabilità e superficialità nelle relazioni; l'anamnesi è
segnata da sconfitte.
Lacune che si sono ripercosse sull'attività
professionale, rendendone irricevibile, per numerosi ed evidenti ragioni, il
contributo e le prestazioni, così come rendendo impossibile l'accesso ad una
qualsiasi attività lavorativa.
Il ritardo cognitivo e la struttura di personalità
immatura hanno da sempre costretto il nostro paziente ad una vita all'insegna
della sopravvivenza, facendo capo ad espedienti piuttosto che a progetti.
Chiediamo quindi che queste nostre considerazioni siano
verificate e semmai contestate oggettivamente, ciò che non è mai stato fatto.
Per questo riteniamo indispensabile prevedere un nuovo
incontro con il signor RI 1 in ambito peritale per poter permettere di valutare
serenamente le risorse e le possibilità concrete di reintegrazione.
Attualmente, non è esigibile, da parte del signor RI 1,
alcuna attività professionale, quand'anche parzialmente.
La diagnosi di disturbo di personalità misto ICD-10
F61.0, anche individuata dal dott. __________ viene confermata.
Valutiamo negativamente, con prognosi di eslcusione
pressoché totale, le possibiltià del paziente di intraprendere una attività
lavorativa, anche se non possiamo escludere, premesso un programma terapeutico
e un accompagnamento costruttivo, provvedimenti di integrazione." (doc.
I/bis)
Questo
TCA non può che confermare quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7
febbraio 2012, ossia che nei succitati rapporti del curante non è evidenziata
una sostanziale modifica dello stato di salute. Il dr. RA 1 ha infatti ripreso elementi
d’anamnesi già noti (quali gli infortuni subiti, l’iter scolastico e
professionale ecc..) e concluso, quale diagnosi, per un disturbo da personalità
misto ICD-10 F6.1.0. Non va dimenticato che il CPAS aveva valutato una limitata
ripercussione sulla residua capacità lavorativa (ossia una riduzione del 25%)
del disturbo di personalità misto.
Nemmeno
il successivo scritto 2 aprile 2012 del dr. RA 1 (VIII) apporta nuovi elementi,
considerato che il SMR nelle annotazioni 6 aprile 2012 (Xbis) ha correttamente
evidenziato che lo psichiatra curante non ha fornito una descrizione del quadro
clinico. Il curante non ha sostanziato il cambiamento rispetto alla perizia del
CPAS, fornendo una diversa valutazione della capacità lavorativa in una situazione
sostanzialmente rimasta invariata.
Visto
quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del
suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non
può che essere confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta del
dr. RA 1 di peritare nuovamente il suo paziente non può essere accolta.
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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