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Decisione

32.2012.34

Casalinga in misura completa. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni. Confermata valutazione medica del SMR e l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domes

30 luglio 2012Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella

precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

In una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

ammesso il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8. Chiamato a

verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dal Servizio

medico regionale (SMR), da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel

rapporto medico del SMR del 18 dicembre 2008 il Dr. __________, medico

internista e il Dr. __________, medico psichiatra, hanno posto la seguente

diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, e valutazione:

" (…)

Diagnosi:

► Sindrome lombovertebrale cronica su protrusioni discali da L3 a

S1; conflitto radice di L4 destra e spondilartrosi

► Gonartrosi

bilaterale di grado severo

► Sindrome metabolica con: diabete mellito, ipertensione arteriosa,

dislipidemia, obesità

► Pregressa

sindrome coronarica

► Sindrome di

disadattamento

► Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio

Valutazione/conclusione:

Assicurata di 57 anni in buone condizioni

generali. Dal 1996 patologia lombare indagata inizialmente nel paese di

residenza (provincia di __________). Di tali valutazioni cliniche non abbiamo

documentazione. Dal 2002 sindrome metabolica in assicurata con ipertensione

arteriosa, obesità, diabete mellito non insulinodipendente, dislipidemia.

L'assicurata risulta essere rallentata e limitata nei movimenti ampi di

estensione corporea in toto. Dopo 60 minuti in posizione seduta peggioramento

della sintomatologia algica lombare All'esame clinico si identifica una

spiccata sindrome fibromialgica. L'assicurata utilizza stampelle su appoggio

destro e sinistro per gonalgia limitante la deambulazione. Prevale

sintomatologia di tipo fibromialgico. Programmi riabilitativi svolti con scarso

successo.

La valutazione odierna permette di stabilire i

seguenti limiti funzionali: mantiene posizione seduta statica per massimo 1

ora, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione di

collo e schiena, può sollevare abitualmente massimo kg 10 sia da terra che da

piano orizzontale, può sollevare saltuariamente kg 15 sia da terra che da piano

orizzontale, deve evitare situazioni di instabilità, deve evitare la

deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le

scale.

Assicurata con difficoltà di comprensione

linguistica. Lo stato di shock culturale e la grave reazione al lutto con

risposta depressiva prolungata, contribuiscono a provocare un certo grado di

compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. Nel rispetto dei

limiti funzionali sopra elencati l'assicurata risulta essere esigibile con

attività lucrativa per 4 ore al giorno. L'assicurata necessita di adeguato

riallenamento lucrativo, questo anche perché, come detto sopra, dimostra

conservate capacità sia intellettive sia di concentrazione e attenzione, se

viene distolta dai pensieri pessimistici in cui è immersa per la massima parte

del tempo anche a causa dello stato di isolamento sociale in cui vive. In

attività come casalinga l'assicurata presenta una incapacità lavorativa del

20%. Esigibilità lucrativa dalla data odierna. L'assicurata necessita di

adeguato compenso metabolico e indispensabile calo ponderale. Solo dopo il calo

ponderale l'assicurata potrà essere candidata per protesi alle ginocchia. Tali provvedimenti risulteranno

utili anche alla patologia lombare. L'assicurata nella descrizione della vita

quotidiana (passa buona parte del tempo seduta e piange) e nel dettaglio del

diario alimentare (mangia poco riso, verdura e frutta) non sembra dichiarare il

reale introito calorico, visto il BMI. Tuttavia, alla luce del valore attuale

di Hb glicata (6,7%) è possibile che l'A.a abbia ridotto recentemente

nell'ultimo trimestre l'apporto di cibo." (doc. AI

31/5-6)

I medici

del SMR hanno quindi proceduto ad una seconda valutazione e nelle annotazioni

del 28 gennaio 2010 hanno così concluso:

" (…)

All'approccio troviamo I'A.a sola, seduta in area

di attesa con gli occhi chiusi, due stampelle appoggiate sulla sedia accanto.

Quando la chiamiamo e la salutiamo, l'A.a cerca di alzarsi e nello stesso tempo

prendere le stampelle, sempre a occhi chiusi. Le stampelle cadono in terra, il

Sig. __________ le raccoglie e aiuta la signora ad alzarsi. L'A.a cammina

appoggiandosi alle stampelle, a zig zag sempre a occhi chiusi, sorretta

dall'interprete. Una volta raggiunta la poltroncina in sala visita, si rovescia

con la schiena all'indietro sullo schienale, si porta la mano destra sugli

occhi, muove il capo da destra a sinistra, la mimica appare sofferente. Notiamo

che l'A.a porta occhiali da vista appesi al collo con un cordoncino.

L'A.a afferma che non ci vede, che da un anno e

tre mesi è in cura da un oftalmologo.

Si tratta evidentemente per noi di un fatto

nuovo, mai indagato e che non risulta in nessun certificato medico in ns.

possesso, incluso l'ultimo pervenuto il 25 gennaio u.s.

L'A.a estrae con difficoltà da una borsa di

plastica, sempre a occhi chiusi anche se notiamo alcuni rapidi movimenti delle

palpebre, un certificato del Dr. __________, oftalmologo FMH di __________,

che, in data 18.01.10 certifica di avere visitato in data 14.05-4.06-7.12-24.12 l'A.a per ipermetropia, presbiopia, blefarospasmo, strabismo divergente intermittente con ptosi

di origine indeterminata.. L'A.a afferma che sarebbe prevista una visita da un

oftalmologo a __________, organizzata dal generalista, Dr. __________, ma non

ne conoscerebbe la data.

L'A.a continua dicendo che la causa potrebbe

essere la depressione. Poiché il discorso va avanti in modo spontaneo sul

problema di vista ("A casa cado spesso perché non vedo; per vestirmi,

viene una signora della __________; per mangiare tengo brevemente aperto un

occhio con una mano, poi memorizzo dove si trova il piatto"), viene

chiesto all'A.a se la vista è per le lei il problema maggiore. L'A.a risponde

di avere tentato 5 volte il suicidio e dì avere subito molti ricoveri in

ospedale. A questo punto, ore 9.40, apre gli occhi, estrae da una borsa di

plastica una foto listata a lutto con una cornice di fiori, chiude subito gli

occhi portandosi l'indice e il pollice della mano destra sulle palpebre

serrate. Afferma che la foto ritrae il figlio morto, apparentemente

schizofrenico e deceduto in seguito a tentamen con farmaci.

Si porta allora il discorso sull'imponente

medicazione assunta ("Prendo 20 pastiglie al giorno"), e alle

evidente difficoltà dì una persona sola con problemi di vista nell'assumere

correttamente i farmaci. Afferma che una volta a settimana, verrebbe a casa sua

un'infermiera e preparerebbe ì medicamenti in una dosette settimanale.

Assumerebbe i medicamenti alle 9.00 e alle 14.00, nonostante la lista presentata

dall'A.a, identica a quanto nel rapporto di uscita da __________ del gennaio

2010, preveda assunzioni 4 volte al giorno. Le si chiede di precisare come

riesca a riconoscere i farmaci, la risposta è che "qualche volta gli

occhi sono leggermente aperti".

Poiché I' A.a appare comunque a suo agio con

l'interprete, si tenta ora di portare il discorso sugli argomenti relativi

all'esordio e all'evoluzione dei disturbi di salute, inizialmente con il dolore

alla schiena.

Afferma che in __________ le sarebbero state

diagnosticate delle "vertebre spostate", ma il dolore sarebbe

comparso un anno dopo l'arrivo in Svizzera. Si alza leggermente dalla sedia

appoggiandosi sui braccioli, dice di avere sempre dolore.

Si porta ora il discorso sui disturbi psichici, sulla

depressione e il suo esordio. L'A.a, sempre a occhi chiusi e mano destra sugli

occhi, dichiara di non avere mai sofferto di depressione in __________. Con sue

parole, cosi riferite dall'interprete, "la depressione piano piano mi

invadeva dopo che sono arrivata in Svizzera. Mi sento prigioniera in Svizzera,

perché, con il permesso F, non posso uscire da qui e andare a trovare parenti

che vivono in __________, __________ e __________". Tengo la mano

sugli occhi perché la luce mi da fastidio".

Si cerca poi di chiarire quale sia la formazione

professionale e il lavoro svolto dall'A.a in __________. L'A.a è di formazione

"amministratore sanitario" e ha svolto questo lavoro per circa 24

anni in __________. L'A.a aveva un ufficio in un “Centro sanitario" dove

riceveva donne incinta o mamme con bambini neonati, e dava loro informazioni

sulle precauzioni sanitarie da tenere in gravidanze , rispettivamente

sull'alimentazione adatta ai bambini. Continua, dichiarando che la sua famiglia

non aveva problemi economici in __________, sarebbe stata proprietaria di due

case. Riguardo i motivi per cui avesse lasciato il lavoro, ci dice ora che il

salario sarebbe stato troppo basso, e avrebbe lasciato il posto al tempo della

guerra in __________, pertanto il 1991. Ci dice anche che il marito sarebbe

stato un oppositore del regime di __________ e sarebbe stato ucciso per questo.

Cerchiamo allora di chiarire l'evoluzione dello stato di salute tra il 1991 e

il momento in cui lascerebbe l'__________, indicativamente il 1998. L'A.a risponde allora di avere lasciato il lavoro il 1995, continua descrivendo condizioni

tragiche e vessazioni subite durante il viaggio tra il __________ e la

Svizzera, via __________, __________, __________ e __________, tra pioggia,

fango, e il rischio di annegare durante un passaggio in mare su una

"camera d'aria". L'A.a afferma di avere scelto spontaneamente di

chiedere asilo in Svizzera, e non, ad esempio, raggiungere gli __________ o la __________,

perché sarebbe un Paese neutrale e democratico, ma, ora, sa che non è cosi.

Conferma di vivere da sola. Avrebbe un figlio a __________,

un altro figlio a __________, una figlia a __________, sposata, che sarebbe

mamma da un mese, una figlia sposata a __________. Non uscirebbe di casa da

sola perché "non vedo niente". I figli la porterebbero di

frequente al cimitero a __________, dove è sepolto l'altro figlio.

Si cerca infine di valutare l'evoluzione dei

disturbi psichici dopo l'esame SMR del novembre 2008. L'A.a ricorda di essere stata ricoverata nel 2009 alla Clinica __________ perché voleva

suicidarsi, ma i medici l'avrebbero poi convinta che poteva vedere meglio.

[Secondo il Sig. __________, l'A.a parlerebbe di vista "fisica", non

si tratterebbe di una metafora]. Apparentemente tutti i rapporti con medici e

terapeuti in Clinica sarebbero avvenuti con la mediazione dei figli. Solo con

lo psichiatra, Dr. __________, l'A.a si esprimerebbe parzialmente in __________

e con poche parole in italiano. Afferma di non ricordare quante volte, e se ha

visto il Dr. __________ nel corso del 2009, lo avrebbe visto a __________

durante l'ultimo ricovero.

L'A.a dichiara che "morire o bere un

bicchiere d'acqua è la stessa cosa, ma, se avessi un documento di viaggio,

potrei visitare i parenti in __________ o __________". Dà risposta

affermativa a domanda precisa che, se avesse la possibilità di uscire dalla

Svizzera, i suoi disturbi psichici migliorerebbero.

Le si chiede infine perché non abbia imparato

l'italiano. Risponde che ha imparato un po' di italiano ad esempio dai figli e

dalla televisione, si esprime con qualche parola in italiano, afferma che

quanto sa le sarebbe sufficiente ad esempio per fare la spesa, afferma che in

altri paesi ai richiedenti l'asilo sono offerti gratuiti corsi nella lingua

nazionale, mentre in Svizzera nessuno si sarebbe interessato di questo.

Il colloquio termina alle ore 10.50.

Valutazione internistico-reumatologica del Dr.

__________:

Ultima degenza documentata presso Ospedale di __________

dal 05.01.2010 al 15.01.2010.

Diagnosi alla dimissione Esacerbazione di lombo

sciatalgia destra.

Nessuna ulteriore diagnosi non nota rispetto alla

valutazione SMR del 10.11.2008.

Alla valutazione odierna la Paziente si presenta

con deambulazione molto incerta anche con l'utilizzo di stampelle.

L'incertezza alla deambulazione risulta

giustificata dalla nota lombalgia cronica e dal comportamento della Paziente

che in modo clinicamente non giustificabile, mantiene durante la deambulazione

e durante tutto il periodo della visita gli occhi volontariamente chiusi.

Alla richiesta di spiegazioni la stessa Paziente

dichiara che tale comportamento è determinato dal suo stato depressivo.

L'obiettività reumatologica risulta molto

limitata per le difficoltà sopra descritte. Risultano positivi i tender points

fibromialgici 18/18.

La mobilizzazione delle ginocchia non risulta

limitata ma dolente al termine dei movimenti. Rumori di scroscio presenti al

movimento del ginocchio destro. Non localizzazioni sinovitiche obiettivabili.

La Paziente durante la valutazione clinica

continua ad eseguire piccoli spostamenti sulla sedia a scopo antalgico.

In modo ripetitivo tiene chiusi gli occhi con le

mani.

PA 150/90 mmHg, Fc 70 min reg. Altezza cm 160; peso KG 106; BMI 41.

Si documenta progressivo incremento ponderale

sfavorevole alla nota sindrome metabolica.

Il comportamento relativo agli occhi non veniva

segnalato nell'obiettività clinica descritta sulla dimissione dall'Ospedale di __________

nel gennaio 2010. L'A.a si era presentata alla ricezione Al il 12 ottobre 2009

per sollecitare l'evasione della pratica, accompagnata da un figlio. La Sig.ra __________

e il Sig. __________, che avevano ricevuto I'A.a e avevano tentato, senza

successo, di spiegare alla stessa in italiano la situazione della pratica, non

ricordano oggi che I'A.a tenesse allora gli occhi chiusi o avesse lamentato

problemi di vista.

In conclusione, in base al colloquio odierno:

1. il dolore lombare sarebbe comparso dopo

l'arrivo in Svizzera;

Considerandi

2.

per quanto possibile, il confronto con la precedente obiettività

clinica presso SMR permette di definire una condizione stazionaria dal punto di

vista reumatologico;

3.

i disturbi psichici appaiono più nell'ottica di una

sindrome da disadattamento, che di una depressione endogena. L'A.a esprime più

volte durante il colloquio recriminazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera

fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un'evoluzione positiva se ottenesse

un documento di viaggio. Questo permette di chiarire quanto osservato nel

precedente esame SMR, ma non ne modifica nei fatti le conclusioni dal lato

funzionale;

4.

In riferimento al comportamento oggi riscontrato con

chiusura persistente volontaria delle palpebre non siamo in grado di prendere

posizione." (doc. 52/1-4)

Nel

rapporto del SMR del 30 agosto 2010 il Dr. __________ si è riconfermato nelle

proprie precedenti annotazioni rilevando che dal lato psichiatrico: “non

posso che ribadire quanto precedentemente affermato: I disturbi psichici

appaiono più nell’ottica di una sindrome da disadattamento, che di una

depressione endogena o altra psicopatologia maggiore. L’A.a aveva espresso più

volte durante il colloquio del 30 marzo u.s. recriminazioni sul trattamento

ricevuto in Svizzera fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un’evoluzione

positiva se ottenesse un documento di viaggio”.

Il Dr.

Prolo non ha quindi riscontrato un carattere invalidante delle affezioni, se

non per quanto riguarda i periodi di ricovero ospedalieri (doc. AI 75-1).

Nelle

annotazioni del 3 maggio 2011 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno

ribadito l’inabilità lavorativa dal lato psichiatrico solo durante in ricoveri

ospedalieri (dal 13 maggio al 14 maggio 2005; dal 18 settembre al 25 settembre

2007; dal 25 settembre al 5 novembre 2007; dal 7 novembre 2007 al 26 novembre

2007) (doc. AI 92-1).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione che non è del resto stata

smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Tale non

può essere il referto del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che in data 15 novembre 2011 ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1)” e

indicato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 107-3).

Il medico

curante aveva posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente (ICD-10

F33.2)” con inabilità totale nel rapporto del 19 aprile 2006 (doc. AI 9-1)

e in quello del 30 gennaio 2008 (doc. AI 17-1), entrambi antecedenti alla

valutazione del Dr. __________ del SMR del 18 dicembre 2008 (doc. AI 31-1).

Nell’annotazione

del 5 dicembre 2011 il Dr. __________ ha indicato che lo scritto del Dr. __________

“non riporta nuove informazioni medico-psichiatriche oggettive

rispettivamente non riporta una modificazione oggettiva dello stato di salute

rispetto a quanto già noto. Si tratta di un diverso apprezzamento del curante

di una condizione osservata direttamente in due occasioni all’SMR (2008 e 2010)”

(doc. AI 110-1)

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

La

valutazione del medico curante, seppur divergente, non apporta nuovi elementi

oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua

capacità di lavoro.

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

Per

quanto riguarda la patologia internistica/reumatologica il Dr. __________

ha, da parte sua, definito un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività

dal 18 al 25 settembre 2007 e dal 27 marzo al 16 aprile 2008, mentre

successivamente vi è inabilità quale casalinga in misura non superiore al 30%

(doc. AI 79-1), mentre in un’attività adeguata l’inabilità è del 60% (doc. AI

80-1).

Per

contro, in caso di “mancato riallenamento lucrativo” l’assicurata è

ritenuta inabile al 100% in ogni attività (doc. AI 82-1).

Questa

Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurata anche dal profilo

somatico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal SMR e le

refertazioni del medico curante Dr. __________, medico generalista e dunque non

specialista in reumatologia, non permettono una diversa valutazione della

fattispecie. Il Dr. __________ ha diagnosticato delle patologie peraltro

conosciute dal SMR (doc. AI 74-3, 96-9, 96-11, 96-13) e indicato un’inabilità

lavorativa completa e un’incapacità al 75% per le attività di casalinga (doc.

AI 96-2).

Anche in

questo caso, la valutazione del medico curante non apporta nuovi elementi

oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa

valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua

capacità di lavoro.

Per

quanto riguarda infine la patologia oftalmologica, la ptosi palpebrale

non è ritenuta spiegabile da una malattia oftalmologica, bensì è da ricondurre

ad aspetti psichiatrici/motivazionali (cfr. referto del 14 luglio 2010 UniversitätsSpital

__________, Augenklinik e Dr. __________, doc. AI 74-7 e 74-11 e doc. AI 92-1).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile al lavoro 4 ore al giorno in attività adeguata (inabilità

del 60%) dopo un “riallenamento lucrativo”, in caso contrario

l’inabilità è totale, mentre quale casalinga l’incapacità non è superiore al

30%.

2.9

Accertato

che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute,

non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi

confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni

- l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr.

consid. 2.2.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la

rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite

dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive

UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert

bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs-

und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi

in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.10

Nell’evenienza

concreta all’assicurata, nella decisione del 30 dicembre 2011, è stata negata

una rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica svolta in data 16 agosto 2011 (doc. AI

97-1).

Nel

rapporto del 19 agosto 2011 (cfr. doc. 97-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso

la seguente valutazione:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa

carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento

passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche

delle diverse incombenze domestiche.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti,

senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si

limita a prepararsi il caffè.

Spiega come non riesca a rimanere in piedi a

lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Della pulizia del

piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo

in tal senso.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai

pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il

signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza

stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle

commissioni più semplici.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla

settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il

signor __________ che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La

signora nega di poter fare alcunché in questo contesto.

5.6

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Non viene riferita nessuna attività particolare.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

■ Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I figli, l'aiuto

domiciliare

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da novembre 2008.

“(…)

OSSERVAZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Quanto mi è stato riferito nel corso

dell'inchiesta, sia rispetto alle difficoltà in ambito domestico, che nella cura

della persona, contrasta nettamente con gli esiti peritali e in particolare con

i limiti funzionali indicati nel rapporto SMR. Per questo motivo chiedo al

Servizio di prendere nuovamente posizione rispetto a questi aspetti,

eventualmente previo aggiornamento dello stato di salute presso il medico

curante.

Da parte mia, mi riservo di procedere con la

valutazione in un secondo tempo, quando saranno stati valutati gli esiti della

presente inchiesta." (doc. AI 97/3-6)

Il Dr.

Prolo e il Dr. Posa del SMR, nelle annotazioni del 29 agosto 2011, dopo aver

rilevato che l’assicurata si è recata in Siria, malgrado le condizioni

psicofisiche descritte, hanno confermato la loro valutazione alla luce anche

dell’inchiesta economica e dell’ultimo rapporto del medico curante Dr. Schenker

(doc. AI 99-1).

Successivamente,

l’ispettrice ha completato il proprio rapporto considerando unicamente i limiti

funzionali riguardanti la patologia internistica (quella psichica, come visto,

non ha un influsso sulle mansioni domestiche), con la seguente valutazione:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa

carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento

passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche

delle diverse incombenze domestiche.

Considerato che dal lato psichiatrico

l'assicurata è stata ritenuta capace di organizzare la propria economia

domestica, non riconosco alcuna inabilità in questo contesto.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45.

percentuale

degli impedimenti

10.

percentuale

di invalidità

4.5

È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti,

senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si

limita a prepararsi il caffè.

Spiega come non riesca a rimanere in piedi a

lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.

Dal lato medico non viene giustificata

l'incapacità descritta dal figlio e confermata dall'assicurata.

Non rimane che valutare un grado di

impedimento minimo della pulizia a fondo della cucina, attività che comporta

l'uso di una scaletta e l'assunzione di posizioni in ergonomiche.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20.

percentuale degli impedimenti

70.

percentuale di invalidità

14.

Della pulizia del

piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo

in tal senso.

Ritengo che le attività qui considerate siano

pesanti, soprattutto nella considerazione delle difficoltà evidenti della

signora RI 1 di deambulare a flettere ripetutamente il busto. Per quanto le

dimensioni dell'alloggio siano esigue, la necessità di aiuto appare evidente,

sia dal lato pratico che dal lato medico.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale

degli impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

3.

Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai

pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il

signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza

stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle

commissioni più semplici.

Si può ritenere che l'assicurata, con l'aiuto

del deambulatore, possa recarsi all'esterno ed effettuare piccole commissioni

di carattere personale; appare tuttavia poco verosimile che sia in grado di

provvedere all'acquisto di merci voluminose presso un supermercato e le

trasporti da sola al proprio appartamento. Di qui la valutazione proposta.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

50.

percentuale

di invalidità

10.

Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla

settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il

signor RI 1 che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La signora

nega di poter fare alcunché in questo contesto.

Si tratta di un'attività in cui l'assicurata

ha un carico di lavoro modesto; ma anche in tal caso, date le difficoltà nella

marcia e la necessità di servirsi di stampelle e altri mezzi ausiliari, si può

ritenere giustificato una parziale collaborazione nel lavare e stendere gli

indumenti. Lo stiro, allo stesso modo, si rivela problematico, anche se può

essere eseguito da seduta e distribuendo il lavoro sull'arco della settimana.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0.

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Nessuna attività particolare dichiarata

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

31,5 %

■ Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I figli."

(doc. AI 102/1-3)

2.11

Sulla base

degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31,5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Alla luce

di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente

in integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

Al

riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione

del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

Va inoltre

evidenziato che l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente

sociale per una valutazione ad un medico specialista e precisamente al Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR (doc. AI 99-1).

Come

ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto

2003).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

d’inchiesta.

Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il

grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31,5%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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