32.2012.34
Casalinga in misura completa. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni. Confermata valutazione medica del SMR e l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domes
30 luglio 2012Italiano60 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.34
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, TCA
Titolo:
Casalinga in misura completa. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni. Confermata valutazione medica del SMR e l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO SPECIFICO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28 cpv. 2 let. ter LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.34
LG/sc
Lugano
30 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 dicembre 2011 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1951, casalinga, in data 19 aprile 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per una sindrome depressiva
ricorrente (ICD-10 F33.2) (doc. AI 2-1/9-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 21 settembre
2006, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto la richiesta di
prestazioni non avendo l’assicurata risieduto per dieci anni ininterrottamente
in Svizzera e versato i contributi AVS durante almeno un anno (doc. AI 11-1).
1.3. L’11 gennaio
2008 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI indicando
di essere affetta da “problemi alla schiena (spina dorsale), depressione,
pressione alta, diabete, colesterolo” (doc. AI 12-1/6).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’UAI con
decisione del 30 dicembre 2011 (doc. AI 111-1), preavvisata con progetto del 26
ottobre 2011 (doc. AI 103-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata essendo il grado d’invalidità del 32%.
1.5. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dal RA 1 (RA 1), ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata,
il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo esame e la determinazione
del grado d’invalidità (doc. I).
L’insorgente
ha contestato le valutazioni svolte dall’amministrazione ritenendo che le
conclusioni dell’assistente sociale contraddicono quelle mediche del SMR e sono
in contrasto con il rapporto del Dr. __________ (doc. I).
1.6. In risposta
l’UAI, sulla base delle valutazioni mediche del Servizio Medico Regionale (SMR)
e dell’inchiesta economica dell’assistente sociale __________ ha confermato la
decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.7. In data 16
aprile 2012 il rappresentante di RI 1 si è riconfermato nelle proprie
conclusioni ricorsuali (doc. VI).
Il doc.
VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno
negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.4. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Nella
presente fattispecie va innanzitutto rilevato che l’UAI ha proceduto alla valutazione
del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute,
persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di
calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.2.).
Nel
formulario per la richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità
l’assicurata ha indicato di essere “senza attività dal 1994” (doc. AI 12-5).
Il 2
giugno 2008 e il 23 luglio 2010 l’Ufficio AI ha interpellato l’assicurata su
tale questione, la quale ha indicato che se non fosse intervenuto il danno alla
salute avrebbe svolto un’attività lucrativa a tempo pieno (doc. AI 22-1; 72-1).
Tuttavia,
l’Ufficio AI ha ritenuto RI 1, anche senza il danno alla salute, non integrata
nel mercato del lavoro e pertanto non salariata, con le seguenti motivazioni:
“(…)
-
l’Assicurata dichiara di aver lavorato fino al
1994 smettendo quindi di lavorare prima del subentrare del danno alla salute,
che viene attestato per la prima volta dal 2002 (Dr. __________) / dal 2003
(Dr. __________);
-
dall’entrata in Svizzera - nel 1998 - fino
all’insorgere del danno alla salute non si è mai adoperata per cercare un
impiego. È improbabile che tale scelta sia dovuta ad un periodo transitorio per
l’accudimento dei figli, in quanto nel 1998 il figlio minore aveva già 11 anni;
-
dichiara di non aver cercato impiego a causa del
permesso N/F; in realtà è possibile chiedere il permesso di lavoro pur avendo
il permesso N/F (questo mi è stato confermato in data odierna dalla signora __________
dell’Ufficio dei permessi);
-
l’Assicurata in 10 anni di permanenza in
Svizzera non ha imparato la lingua italiana, cosa che riflette la difficoltà di
integrazione dell’Assicurata
-
da ultimo, l’insorgere del disturbo di
disadattamento (ritenuto non invalidante) che si manifesta con “chiusura
persistente e volontaria delle palpebre”, rende impensabile la conduzione di
qualunque attività lavorativa confacente con le sue competenze” (doc. AI 83-1).
Viste le argomentazioni addotte dall’Ufficio AI il TCA ritiene che,
a giusta ragione, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata casalinga in
misura completa (100%).
L’insorgente,
da parte sua, in sede ricorsuale non ha contestato l’applicazione del metodo
specifico (doc. I).
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella
precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
In una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
ammesso il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha
precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Chiamato a
verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni effettuate dal Servizio
medico regionale (SMR), da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Nel
rapporto medico del SMR del 18 dicembre 2008 il Dr. __________, medico
internista e il Dr. __________, medico psichiatra, hanno posto la seguente
diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, e valutazione:
" (…)
Diagnosi:
► Sindrome lombovertebrale cronica su protrusioni discali da L3 a
S1; conflitto radice di L4 destra e spondilartrosi
► Gonartrosi
bilaterale di grado severo
► Sindrome metabolica con: diabete mellito, ipertensione arteriosa,
dislipidemia, obesità
► Pregressa
sindrome coronarica
► Sindrome di
disadattamento
► Sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio
Valutazione/conclusione:
Assicurata di 57 anni in buone condizioni
generali. Dal 1996 patologia lombare indagata inizialmente nel paese di
residenza (provincia di __________). Di tali valutazioni cliniche non abbiamo
documentazione. Dal 2002 sindrome metabolica in assicurata con ipertensione
arteriosa, obesità, diabete mellito non insulinodipendente, dislipidemia.
L'assicurata risulta essere rallentata e limitata nei movimenti ampi di
estensione corporea in toto. Dopo 60 minuti in posizione seduta peggioramento
della sintomatologia algica lombare All'esame clinico si identifica una
spiccata sindrome fibromialgica. L'assicurata utilizza stampelle su appoggio
destro e sinistro per gonalgia limitante la deambulazione. Prevale
sintomatologia di tipo fibromialgico. Programmi riabilitativi svolti con scarso
successo.
La valutazione odierna permette di stabilire i
seguenti limiti funzionali: mantiene posizione seduta statica per massimo 1
ora, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e rotazione di
collo e schiena, può sollevare abitualmente massimo kg 10 sia da terra che da
piano orizzontale, può sollevare saltuariamente kg 15 sia da terra che da piano
orizzontale, deve evitare situazioni di instabilità, deve evitare la
deambulazione su terreni sconnessi, deve limitare il salire e scendere le
scale.
Assicurata con difficoltà di comprensione
linguistica. Lo stato di shock culturale e la grave reazione al lutto con
risposta depressiva prolungata, contribuiscono a provocare un certo grado di
compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. Nel rispetto dei
limiti funzionali sopra elencati l'assicurata risulta essere esigibile con
attività lucrativa per 4 ore al giorno. L'assicurata necessita di adeguato
riallenamento lucrativo, questo anche perché, come detto sopra, dimostra
conservate capacità sia intellettive sia di concentrazione e attenzione, se
viene distolta dai pensieri pessimistici in cui è immersa per la massima parte
del tempo anche a causa dello stato di isolamento sociale in cui vive. In
attività come casalinga l'assicurata presenta una incapacità lavorativa del
20%. Esigibilità lucrativa dalla data odierna. L'assicurata necessita di
adeguato compenso metabolico e indispensabile calo ponderale. Solo dopo il calo
ponderale l'assicurata potrà essere candidata per protesi alle ginocchia. Tali provvedimenti risulteranno
utili anche alla patologia lombare. L'assicurata nella descrizione della vita
quotidiana (passa buona parte del tempo seduta e piange) e nel dettaglio del
diario alimentare (mangia poco riso, verdura e frutta) non sembra dichiarare il
reale introito calorico, visto il BMI. Tuttavia, alla luce del valore attuale
di Hb glicata (6,7%) è possibile che l'A.a abbia ridotto recentemente
nell'ultimo trimestre l'apporto di cibo." (doc. AI
31/5-6)
I medici
del SMR hanno quindi proceduto ad una seconda valutazione e nelle annotazioni
del 28 gennaio 2010 hanno così concluso:
" (…)
All'approccio troviamo I'A.a sola, seduta in area
di attesa con gli occhi chiusi, due stampelle appoggiate sulla sedia accanto.
Quando la chiamiamo e la salutiamo, l'A.a cerca di alzarsi e nello stesso tempo
prendere le stampelle, sempre a occhi chiusi. Le stampelle cadono in terra, il
Sig. __________ le raccoglie e aiuta la signora ad alzarsi. L'A.a cammina
appoggiandosi alle stampelle, a zig zag sempre a occhi chiusi, sorretta
dall'interprete. Una volta raggiunta la poltroncina in sala visita, si rovescia
con la schiena all'indietro sullo schienale, si porta la mano destra sugli
occhi, muove il capo da destra a sinistra, la mimica appare sofferente. Notiamo
che l'A.a porta occhiali da vista appesi al collo con un cordoncino.
L'A.a afferma che non ci vede, che da un anno e
tre mesi è in cura da un oftalmologo.
Si tratta evidentemente per noi di un fatto
nuovo, mai indagato e che non risulta in nessun certificato medico in ns.
possesso, incluso l'ultimo pervenuto il 25 gennaio u.s.
L'A.a estrae con difficoltà da una borsa di
plastica, sempre a occhi chiusi anche se notiamo alcuni rapidi movimenti delle
palpebre, un certificato del Dr. __________, oftalmologo FMH di __________,
che, in data 18.01.10 certifica di avere visitato in data 14.05-4.06-7.12-24.12 l'A.a per ipermetropia, presbiopia, blefarospasmo, strabismo divergente intermittente con ptosi
di origine indeterminata.. L'A.a afferma che sarebbe prevista una visita da un
oftalmologo a __________, organizzata dal generalista, Dr. __________, ma non
ne conoscerebbe la data.
L'A.a continua dicendo che la causa potrebbe
essere la depressione. Poiché il discorso va avanti in modo spontaneo sul
problema di vista ("A casa cado spesso perché non vedo; per vestirmi,
viene una signora della __________; per mangiare tengo brevemente aperto un
occhio con una mano, poi memorizzo dove si trova il piatto"), viene
chiesto all'A.a se la vista è per le lei il problema maggiore. L'A.a risponde
di avere tentato 5 volte il suicidio e dì avere subito molti ricoveri in
ospedale. A questo punto, ore 9.40, apre gli occhi, estrae da una borsa di
plastica una foto listata a lutto con una cornice di fiori, chiude subito gli
occhi portandosi l'indice e il pollice della mano destra sulle palpebre
serrate. Afferma che la foto ritrae il figlio morto, apparentemente
schizofrenico e deceduto in seguito a tentamen con farmaci.
Si porta allora il discorso sull'imponente
medicazione assunta ("Prendo 20 pastiglie al giorno"), e alle
evidente difficoltà dì una persona sola con problemi di vista nell'assumere
correttamente i farmaci. Afferma che una volta a settimana, verrebbe a casa sua
un'infermiera e preparerebbe ì medicamenti in una dosette settimanale.
Assumerebbe i medicamenti alle 9.00 e alle 14.00, nonostante la lista presentata
dall'A.a, identica a quanto nel rapporto di uscita da __________ del gennaio
2010, preveda assunzioni 4 volte al giorno. Le si chiede di precisare come
riesca a riconoscere i farmaci, la risposta è che "qualche volta gli
occhi sono leggermente aperti".
Poiché I' A.a appare comunque a suo agio con
l'interprete, si tenta ora di portare il discorso sugli argomenti relativi
all'esordio e all'evoluzione dei disturbi di salute, inizialmente con il dolore
alla schiena.
Afferma che in __________ le sarebbero state
diagnosticate delle "vertebre spostate", ma il dolore sarebbe
comparso un anno dopo l'arrivo in Svizzera. Si alza leggermente dalla sedia
appoggiandosi sui braccioli, dice di avere sempre dolore.
Si porta ora il discorso sui disturbi psichici, sulla
depressione e il suo esordio. L'A.a, sempre a occhi chiusi e mano destra sugli
occhi, dichiara di non avere mai sofferto di depressione in __________. Con sue
parole, cosi riferite dall'interprete, "la depressione piano piano mi
invadeva dopo che sono arrivata in Svizzera. Mi sento prigioniera in Svizzera,
perché, con il permesso F, non posso uscire da qui e andare a trovare parenti
che vivono in __________, __________ e __________". Tengo la mano
sugli occhi perché la luce mi da fastidio".
Si cerca poi di chiarire quale sia la formazione
professionale e il lavoro svolto dall'A.a in __________. L'A.a è di formazione
"amministratore sanitario" e ha svolto questo lavoro per circa 24
anni in __________. L'A.a aveva un ufficio in un “Centro sanitario" dove
riceveva donne incinta o mamme con bambini neonati, e dava loro informazioni
sulle precauzioni sanitarie da tenere in gravidanze , rispettivamente
sull'alimentazione adatta ai bambini. Continua, dichiarando che la sua famiglia
non aveva problemi economici in __________, sarebbe stata proprietaria di due
case. Riguardo i motivi per cui avesse lasciato il lavoro, ci dice ora che il
salario sarebbe stato troppo basso, e avrebbe lasciato il posto al tempo della
guerra in __________, pertanto il 1991. Ci dice anche che il marito sarebbe
stato un oppositore del regime di __________ e sarebbe stato ucciso per questo.
Cerchiamo allora di chiarire l'evoluzione dello stato di salute tra il 1991 e
il momento in cui lascerebbe l'__________, indicativamente il 1998. L'A.a risponde allora di avere lasciato il lavoro il 1995, continua descrivendo condizioni
tragiche e vessazioni subite durante il viaggio tra il __________ e la
Svizzera, via __________, __________, __________ e __________, tra pioggia,
fango, e il rischio di annegare durante un passaggio in mare su una
"camera d'aria". L'A.a afferma di avere scelto spontaneamente di
chiedere asilo in Svizzera, e non, ad esempio, raggiungere gli __________ o la __________,
perché sarebbe un Paese neutrale e democratico, ma, ora, sa che non è cosi.
Conferma di vivere da sola. Avrebbe un figlio a __________,
un altro figlio a __________, una figlia a __________, sposata, che sarebbe
mamma da un mese, una figlia sposata a __________. Non uscirebbe di casa da
sola perché "non vedo niente". I figli la porterebbero di
frequente al cimitero a __________, dove è sepolto l'altro figlio.
Si cerca infine di valutare l'evoluzione dei
disturbi psichici dopo l'esame SMR del novembre 2008. L'A.a ricorda di essere stata ricoverata nel 2009 alla Clinica __________ perché voleva
suicidarsi, ma i medici l'avrebbero poi convinta che poteva vedere meglio.
[Secondo il Sig. __________, l'A.a parlerebbe di vista "fisica", non
si tratterebbe di una metafora]. Apparentemente tutti i rapporti con medici e
terapeuti in Clinica sarebbero avvenuti con la mediazione dei figli. Solo con
lo psichiatra, Dr. __________, l'A.a si esprimerebbe parzialmente in __________
e con poche parole in italiano. Afferma di non ricordare quante volte, e se ha
visto il Dr. __________ nel corso del 2009, lo avrebbe visto a __________
durante l'ultimo ricovero.
L'A.a dichiara che "morire o bere un
bicchiere d'acqua è la stessa cosa, ma, se avessi un documento di viaggio,
potrei visitare i parenti in __________ o __________". Dà risposta
affermativa a domanda precisa che, se avesse la possibilità di uscire dalla
Svizzera, i suoi disturbi psichici migliorerebbero.
Le si chiede infine perché non abbia imparato
l'italiano. Risponde che ha imparato un po' di italiano ad esempio dai figli e
dalla televisione, si esprime con qualche parola in italiano, afferma che
quanto sa le sarebbe sufficiente ad esempio per fare la spesa, afferma che in
altri paesi ai richiedenti l'asilo sono offerti gratuiti corsi nella lingua
nazionale, mentre in Svizzera nessuno si sarebbe interessato di questo.
Il colloquio termina alle ore 10.50.
Valutazione internistico-reumatologica del Dr.
__________:
Ultima degenza documentata presso Ospedale di __________
dal 05.01.2010 al 15.01.2010.
Diagnosi alla dimissione Esacerbazione di lombo
sciatalgia destra.
Nessuna ulteriore diagnosi non nota rispetto alla
valutazione SMR del 10.11.2008.
Alla valutazione odierna la Paziente si presenta
con deambulazione molto incerta anche con l'utilizzo di stampelle.
L'incertezza alla deambulazione risulta
giustificata dalla nota lombalgia cronica e dal comportamento della Paziente
che in modo clinicamente non giustificabile, mantiene durante la deambulazione
e durante tutto il periodo della visita gli occhi volontariamente chiusi.
Alla richiesta di spiegazioni la stessa Paziente
dichiara che tale comportamento è determinato dal suo stato depressivo.
L'obiettività reumatologica risulta molto
limitata per le difficoltà sopra descritte. Risultano positivi i tender points
fibromialgici 18/18.
La mobilizzazione delle ginocchia non risulta
limitata ma dolente al termine dei movimenti. Rumori di scroscio presenti al
movimento del ginocchio destro. Non localizzazioni sinovitiche obiettivabili.
La Paziente durante la valutazione clinica
continua ad eseguire piccoli spostamenti sulla sedia a scopo antalgico.
In modo ripetitivo tiene chiusi gli occhi con le
mani.
PA 150/90 mmHg, Fc 70 min reg. Altezza cm 160; peso KG 106; BMI 41.
Si documenta progressivo incremento ponderale
sfavorevole alla nota sindrome metabolica.
Il comportamento relativo agli occhi non veniva
segnalato nell'obiettività clinica descritta sulla dimissione dall'Ospedale di __________
nel gennaio 2010. L'A.a si era presentata alla ricezione Al il 12 ottobre 2009
per sollecitare l'evasione della pratica, accompagnata da un figlio. La Sig.ra __________
e il Sig. __________, che avevano ricevuto I'A.a e avevano tentato, senza
successo, di spiegare alla stessa in italiano la situazione della pratica, non
ricordano oggi che I'A.a tenesse allora gli occhi chiusi o avesse lamentato
problemi di vista.
In conclusione, in base al colloquio odierno:
1. il dolore lombare sarebbe comparso dopo
l'arrivo in Svizzera;
Considerandi
2.
per quanto possibile, il confronto con la precedente obiettività
clinica presso SMR permette di definire una condizione stazionaria dal punto di
vista reumatologico;
3.
i disturbi psichici appaiono più nell'ottica di una
sindrome da disadattamento, che di una depressione endogena. L'A.a esprime più
volte durante il colloquio recriminazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera
fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un'evoluzione positiva se ottenesse
un documento di viaggio. Questo permette di chiarire quanto osservato nel
precedente esame SMR, ma non ne modifica nei fatti le conclusioni dal lato
funzionale;
4.
In riferimento al comportamento oggi riscontrato con
chiusura persistente volontaria delle palpebre non siamo in grado di prendere
posizione." (doc. 52/1-4)
Nel
rapporto del SMR del 30 agosto 2010 il Dr. __________ si è riconfermato nelle
proprie precedenti annotazioni rilevando che dal lato psichiatrico: “non
posso che ribadire quanto precedentemente affermato: I disturbi psichici
appaiono più nell’ottica di una sindrome da disadattamento, che di una
depressione endogena o altra psicopatologia maggiore. L’A.a aveva espresso più
volte durante il colloquio del 30 marzo u.s. recriminazioni sul trattamento
ricevuto in Svizzera fino a dichiarare che i disturbi avrebbero un’evoluzione
positiva se ottenesse un documento di viaggio”.
Il Dr.
Prolo non ha quindi riscontrato un carattere invalidante delle affezioni, se
non per quanto riguarda i periodi di ricovero ospedalieri (doc. AI 75-1).
Nelle
annotazioni del 3 maggio 2011 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno
ribadito l’inabilità lavorativa dal lato psichiatrico solo durante in ricoveri
ospedalieri (dal 13 maggio al 14 maggio 2005; dal 18 settembre al 25 settembre
2007; dal 25 settembre al 5 novembre 2007; dal 7 novembre 2007 al 26 novembre
2007) (doc. AI 92-1).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione che non è del resto stata
smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Tale non
può essere il referto del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, che in data 15 novembre 2011 ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1)” e
indicato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 107-3).
Il medico
curante aveva posto la diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente (ICD-10
F33.2)” con inabilità totale nel rapporto del 19 aprile 2006 (doc. AI 9-1)
e in quello del 30 gennaio 2008 (doc. AI 17-1), entrambi antecedenti alla
valutazione del Dr. __________ del SMR del 18 dicembre 2008 (doc. AI 31-1).
Nell’annotazione
del 5 dicembre 2011 il Dr. __________ ha indicato che lo scritto del Dr. __________
“non riporta nuove informazioni medico-psichiatriche oggettive
rispettivamente non riporta una modificazione oggettiva dello stato di salute
rispetto a quanto già noto. Si tratta di un diverso apprezzamento del curante
di una condizione osservata direttamente in due occasioni all’SMR (2008 e 2010)”
(doc. AI 110-1)
Giova qui
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
La
valutazione del medico curante, seppur divergente, non apporta nuovi elementi
oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua
capacità di lavoro.
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.
Per
quanto riguarda la patologia internistica/reumatologica il Dr. __________
ha, da parte sua, definito un’inabilità lavorativa del 100% in ogni attività
dal 18 al 25 settembre 2007 e dal 27 marzo al 16 aprile 2008, mentre
successivamente vi è inabilità quale casalinga in misura non superiore al 30%
(doc. AI 79-1), mentre in un’attività adeguata l’inabilità è del 60% (doc. AI
80-1).
Per
contro, in caso di “mancato riallenamento lucrativo” l’assicurata è
ritenuta inabile al 100% in ogni attività (doc. AI 82-1).
Questa
Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurata anche dal profilo
somatico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal SMR e le
refertazioni del medico curante Dr. __________, medico generalista e dunque non
specialista in reumatologia, non permettono una diversa valutazione della
fattispecie. Il Dr. __________ ha diagnosticato delle patologie peraltro
conosciute dal SMR (doc. AI 74-3, 96-9, 96-11, 96-13) e indicato un’inabilità
lavorativa completa e un’incapacità al 75% per le attività di casalinga (doc.
AI 96-2).
Anche in
questo caso, la valutazione del medico curante non apporta nuovi elementi
oggettivi ignorati dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua
capacità di lavoro.
Per
quanto riguarda infine la patologia oftalmologica, la ptosi palpebrale
non è ritenuta spiegabile da una malattia oftalmologica, bensì è da ricondurre
ad aspetti psichiatrici/motivazionali (cfr. referto del 14 luglio 2010 UniversitätsSpital
__________, Augenklinik e Dr. __________, doc. AI 74-7 e 74-11 e doc. AI 92-1).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alle stesse può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è abile al lavoro 4 ore al giorno in attività adeguata (inabilità
del 60%) dopo un “riallenamento lucrativo”, in caso contrario
l’inabilità è totale, mentre quale casalinga l’incapacità non è superiore al
30%.
2.9
Accertato
che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute,
non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi
confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni
- l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr.
consid. 2.2.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la
rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite
dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive
UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122.
prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert
bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs-
und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi
in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.10
Nell’evenienza
concreta all’assicurata, nella decisione del 30 dicembre 2011, è stata negata
una rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica svolta in data 16 agosto 2011 (doc. AI
97-1).
Nel
rapporto del 19 agosto 2011 (cfr. doc. 97-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso
la seguente valutazione:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa
carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento
passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche
delle diverse incombenze domestiche.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti,
senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si
limita a prepararsi il caffè.
Spiega come non riesca a rimanere in piedi a
lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
Della pulizia del
piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo
in tal senso.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai
pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il
signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza
stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle
commissioni più semplici.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla
settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il
signor __________ che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La
signora nega di poter fare alcunché in questo contesto.
5.6
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
Non viene riferita nessuna attività particolare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
■ Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I figli, l'aiuto
domiciliare
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Da novembre 2008.
“(…)
OSSERVAZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Quanto mi è stato riferito nel corso
dell'inchiesta, sia rispetto alle difficoltà in ambito domestico, che nella cura
della persona, contrasta nettamente con gli esiti peritali e in particolare con
i limiti funzionali indicati nel rapporto SMR. Per questo motivo chiedo al
Servizio di prendere nuovamente posizione rispetto a questi aspetti,
eventualmente previo aggiornamento dello stato di salute presso il medico
curante.
Da parte mia, mi riservo di procedere con la
valutazione in un secondo tempo, quando saranno stati valutati gli esiti della
presente inchiesta." (doc. AI 97/3-6)
Il Dr.
Prolo e il Dr. Posa del SMR, nelle annotazioni del 29 agosto 2011, dopo aver
rilevato che l’assicurata si è recata in Siria, malgrado le condizioni
psicofisiche descritte, hanno confermato la loro valutazione alla luce anche
dell’inchiesta economica e dell’ultimo rapporto del medico curante Dr. Schenker
(doc. AI 99-1).
Successivamente,
l’ispettrice ha completato il proprio rapporto considerando unicamente i limiti
funzionali riguardanti la patologia internistica (quella psichica, come visto,
non ha un influsso sulle mansioni domestiche), con la seguente valutazione:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Non è l'assicurata bensì il figlio che si fa
carico di organizzare gli aiuti domiciliari. La signora oppone un atteggiamento
passivo e rassegnato, disinteressandosi di ciò che la circonda e così anche
delle diverse incombenze domestiche.
Considerato che dal lato psichiatrico
l'assicurata è stata ritenuta capace di organizzare la propria economia
domestica, non riconosco alcuna inabilità in questo contesto.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45.
percentuale
degli impedimenti
10.
percentuale
di invalidità
4.5
È il figlio dell'assicurata che prepara i pasti,
senza questo intervento da parte sua la signora non fa praticamente nulla, si
limita a prepararsi il caffè.
Spiega come non riesca a rimanere in piedi a
lungo sostenendosi al contempo alle stampelle, né abbia interesse a farlo.
Dal lato medico non viene giustificata
l'incapacità descritta dal figlio e confermata dall'assicurata.
Non rimane che valutare un grado di
impedimento minimo della pulizia a fondo della cucina, attività che comporta
l'uso di una scaletta e l'assunzione di posizioni in ergonomiche.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20.
percentuale degli impedimenti
70.
percentuale di invalidità
14.
Della pulizia del
piccolo appartamento si occupano i figli, la signora non offre alcun contributo
in tal senso.
Ritengo che le attività qui considerate siano
pesanti, soprattutto nella considerazione delle difficoltà evidenti della
signora RI 1 di deambulare a flettere ripetutamente il busto. Per quanto le
dimensioni dell'alloggio siano esigue, la necessità di aiuto appare evidente,
sia dal lato pratico che dal lato medico.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
3.
Sono i figli che provvedono agli acquisti e ai
pagamenti; l'assicurata fatica ad uscire e non sarebbe in grado, precisa il
signor __________, di affrontare uno spostamento al supermercato. Senza
stampelle non è in grado di muoversi, aggiunge, né può pertanto occuparsi delle
commissioni più semplici.
Si può ritenere che l'assicurata, con l'aiuto
del deambulatore, possa recarsi all'esterno ed effettuare piccole commissioni
di carattere personale; appare tuttavia poco verosimile che sia in grado di
provvedere all'acquisto di merci voluminose presso un supermercato e le
trasporti da sola al proprio appartamento. Di qui la valutazione proposta.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
50.
percentuale
di invalidità
10.
Hanno l'opportunità di lavare diverse volte alla
settimana ma solo dopo aver riservato la lavatrice; anche in tal caso è il
signor RI 1 che provvede al bucato, mentre la sorella allo stiro. La signora
nega di poter fare alcunché in questo contesto.
Si tratta di un'attività in cui l'assicurata
ha un carico di lavoro modesto; ma anche in tal caso, date le difficoltà nella
marcia e la necessità di servirsi di stampelle e altri mezzi ausiliari, si può
ritenere giustificato una parziale collaborazione nel lavare e stendere gli
indumenti. Lo stiro, allo stesso modo, si rivela problematico, anche se può
essere eseguito da seduta e distribuendo il lavoro sull'arco della settimana.
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
0.
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
Nessuna attività particolare dichiarata
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
31,5 %
■ Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I figli."
(doc. AI 102/1-3)
2.11
Sulla base
degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31,5%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Alla luce
di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente
in integrazione
professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non
siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.
Al
riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione
del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Va inoltre
evidenziato che l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni dell'assistente
sociale per una valutazione ad un medico specialista e precisamente al Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR (doc. AI 99-1).
Come
ricordato al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto
2003).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle
valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
d’inchiesta.
Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il
grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 31,5%, non essendoci, sulla base
delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo
medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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