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32.2012.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I due chirurghi della mano (dott. __________ e

dott. __________) hanno fatto diverse proposte terapeutiche, tutti e due

ritengono che la più semplice poteva essere la revisione chirurgica con

escissione del neuroma, questa avrebbe portato a una perdita di sensibilità sul

lato radiale del pollice destro ma anche la sensibilità attuale è molto ridotta

e soprattutto spesso una sensibilità che disturba in quanto provoca dolori

elettrizzanti.

L’assicurato non è però intenzionato a sottoporsi

a nessun ulteriore intervento al dito.

Si spiega all’assicurato più volte che

l’intervento è considerato esigibile, egli ribadisce comunque di non volersi

fare operare. Si riserva però di annunciare una ricaduta qualora dovesse

cambiare idea in futuro.

Non ci sono ulteriori misure conservative che

possano migliorare lo stato dell’assicurato. L’intervento viene rifiutato per

cui in data odierna si ritiene la situazione stabilizzata.

Si esprime l’esigibilità del lavoro come se

l’intervento proposto fosse stato effettuato con buon esito dal punto di vista

funzionale.”

(Doc. 48-3 inc. LAINF)

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro “in tutti i lavori, con eventualmente

qualche difficoltà nel maneggio e uso ripetuto di attrezzi leggeri e di

precisione. Per lavori medio-pesanti e anche pesanti ci sarebbe invece una

capacità lavorativa completa” (doc. 48-3 inc. LAINF).

A seguito delle osservazioni inoltrate dal

patrocinatore dell’interessato contro il progetto di decisione del 31 maggio

2011 con il quale l’UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni e, in

particolare, alla luce del referto del 27 giugno 2011 (doc. 40-3) e del

successivo rapporto medico del 7 settembre 2011 (doc. 44) del dr. __________,

psichiatra curante, l’amministrazione ha ritenuto necessario procedere ad una

valutazione peritale psichiatrica (doc. 46).

L’Ufficio

AI ha quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il

mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr.ssa __________).

Il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e la dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 2 dicembre 2011, dopo aver esposto

l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia

psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “sindrome da disadattamento, reazione depressiva di lunga durata

evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10; F32.0)” (doc. 49-5).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ e __________hanno ritenuto l’interessato

inabile al lavoro nella misura del 20% “con la possibilità, entro un anno, se

verranno attuati i provvedimenti riabilitativi e terapeutici indicati sopra, di

recuperare una capacità lavorativa piena” (doc. 150-7).

Gli

specialisti del CPAS hanno sottolineato che “si ritiene molto importante dar

luogo ad interventi di integrazione professionale per contrastare il rischio

che le tematiche rivendicative attualmente presenti ma non ancora

cristallizzate e pervasive diventino tali, portando ad una cronicizzazione del

quadro clinico” (doc. 49-8).

Nel

rapporto finale del 6 dicembre 2011, il dr. __________ del SMR ha quindi

considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20%, a partire dal mese di

febbraio 2011, per motivi psichiatrici, ritenendo necessario porre

l’interessato al beneficio di un aiuto al collocamento (doc. 50/1-4).

2.5. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso al TCA un referto, datato 13 gennaio

2012, con il quale il dr. __________, medico generico, ha attestato una

inabilità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2012, “per infortunio” (doc. B) e uno

scritto, datato 18 gennaio 2012, ricevuto dall’assicuratore LAINF, del seguente

tenore:

"

Ci riferiamo alla recente visita eseguita dal

nostro medico di __________ e le confermiamo che a partire da lunedì 16 gennaio

2012 la consideriamo abile al lavoro nella misura del 100%.

Da tale data sospendiamo pertanto il versamento

della nostra indennità giornaliera. Inoltre, un’ulteriore cura medica non è più

ritenuta necessaria.” (Doc. C)

Alla luce di queste informazioni,

l’amministrazione ha chiesto un aggiornamento degli atti all’assicuratore

infortuni, il quale ha, in particolare, trasmesso all’Ufficio AI i seguenti

documenti:

-

rapporto del 13 settembre 2011 inerente la

visita medica __________ del 6 settembre 2011, eseguita, a seguito

dell’annuncio di ricaduta presentato dall’assicurato il 26 luglio 2011 (cfr.

doc. 50-52 inc. LAINF), dal dr. __________s, specialista FMH in chirurgia

generale e della mano, il quale, poste le diagnosi di “stato dopo ferita da

taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009, con lesione dell’adduttore

lungo e del nervo digitale palmo radiale, stato dopo sutura della ferita

lacero-contusa il giorno stesso; stato dopo revisione chirurgica, débridement e

miorrafia del muscolo adduttore lungo e ricostruzione del nervo digitale

collaterale palmo radiale mediante tubolizzazione con muscolo in vena

(operazione 28.07.09, dr. __________); persistente iperpatia cicatriziale

pollice destro su neuroma cicatriziale”, ha indicato:

" (…)

Proposte

diagnostiche e terapeutiche

Visti i continui

disturbi l’assicurato si è ora deciso per l’intervento chirurgico di revisione

cicatriziale e neuroma alla base del pollice destro dominante, si ricorda che

l’intervento era già stato più volte proposto e considerato esigibile durante

la visita in __________ da parte del collega dr. __________ del 29.10.2010.

L’assicurato ora è intenzionato all’intervento chirurgico, prego per questo

l’amministrazione ad annunciarlo a tal proposito dal collega dr. __________,

specialista chirurgia della mano FMH che già conosce l’assicurato. La causalità

dei disturbi organici lamentati al pollice destro è data.

Aspetti

medico-assicurativi:

l’assicurato è stato

dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% da parte del medico curante

a partire dall’11.07.2011 per la problematica al pollice destro. Situazione per

quanto riguarda l’attività lavorativa da rivalutare dopo la visita ed eventuale

intervento chirurgico da parte del dr. __________ dal quale aspettiamo il

relativo rapporto. Si ricorda che l’assicurato, al momento dell’infortunio, era

abile al lavoro nella ditta __________ come impiegato di vendita e magazziniere.

Si tratta di una ditta di piastrelle e marmi, l’assicurato non è però in

possesso di un diploma di piastrellista. Si ricorda a questo proposito che

l’inabilità lavorativa sopradescritta per problemi psichiatrici non è di

competenza __________.” (Doc. 53/5-6 inc. LAINF)

-

rapporto del 16 gennaio 2012 del dr. __________,

concernente la visita medica __________ del 9 gennaio 2012, del seguente

tenore:

" (…)

Proposte

diagnostiche e terapeutiche:

malgrado durante la

mia visita medica del 06.09.2011 l’assicurato si era deciso per l’intervento

chirurgico di revisione cicatriziale e neuroma alla base del pollice destro

dominante, intervento che era stato più volte proposto e considerato esigibile

anche durante le precedenti visite in __________, l’assicurato ancora una volta

ha rifiutato l’intervento chirurgico. Questo viene quindi ritenuto in teoria

come essere stato fatto e con successo. L’assicurato eventualmente contatterà

ancora l’operatore dr. __________ che già lo conosce. Il caso non è più

assolutamente procrastinabile. Attualmente non ergoterapia, non medicamenti

antalgici e antiinfiammatori, solo terapia medicamentosa psichiatrica, si

ricorda che la cura psichiatrica non è di competenza __________.

Aspetti

medico-assicurativi:

al momento

dell’infortunio l’assicurato era abile al lavoro nella ditta __________ come

impiegato di vendita e magazziniere. L’assicurato è di per sé muratore e

piastrellista, nessun diploma svizzero. Per quanto riguarda la lesione organica

al pollice destro dominante l’assicurato viene dichiarato abile al lavoro in

misura completa e totale a partire da lunedì 16.01.2011.

Se non ci saranno

ulteriori evoluzioni il caso può essere chiuso sia dal punto di vista medico

che amministrativo.”

(Doc. 62/6-7 inc.

LAINF)

-

richiesta informazioni da parte

dell’assicuratore infortuni al dr. __________ del 30 gennaio 2012 e relative

risposte del 31 gennaio 2012 del dr. __________:

" Le

sottoponiamo per conoscenza la pratica, alla luce dello scritto dell’avv. RA 1.

Rinviamo in particolare alla visita eseguita in __________ il 9.1.2012.

La invitiamo a

comunicarci se, allo stato attuale, è subentrato un peggioramento significativo

della situazione rispetto alla visita di chiusura eseguita dal dr. __________

in data 29.10.2010?

No.

L’esigibilità espressa

in occasione di tale visita è tuttora confermata?

Sì.

Oppure vi è un

peggioramento/modifica? Se sì, la invitiamo a redigere un apprezzamento medico,

risp. la nuova esigibilità lavorativa.

No.

Vedi mia visita

medica in __________ del 9.1.2012.”

(Doc. 63-1 inc.

LAINF)

Nelle annotazioni del 5 marzo 2012, il dr. D. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurato, in CH dal 1.1.2009, valutato a

livello psichiatrico presso il centro peritale il 17.11.2011 (__________):

Diagnosi: - sindrome da disadattamento, reazione depressiva

di lunga durata evoluta in episodio depressivo lieve F32.0

-

stato dopo taglio alla base del pollice destro il 24.06.2009 con lesione

dell’adduttore lungo e del nervo digitale radiale

Riduzione della CL del 20% per motivi psichici

Infortunio quale piastrellista il 24.06.2009:

taglio al pollice della mano destra

- interruzione

IG __________ dal 30.11.2010 non volendosi sottoporre ad intervento

- IL 100% dal 25.2.2011 per motivi psichici

- IL 50% dal 28.3.2011 per motivi psichici

- IL 100% dal 11.7.2011 per mano

- visita __________ 13.9.2011: paziente deciso

a sottoporsi a intervento

- visita

__________ del 16.1.2012: abile al 100% dal 16.1.2011 in misura completa dato

che si ritiene che l’intervento sia stato eseguito con successo. Nessun

peggioramento rispetto alla visita del 29.10.2010 con medesima esigibilità,

ossia capacità lavorativa completa per lavori medio-pesanti. Qualche difficoltà

nel maneggio e uso ripetuto di attrezzi leggeri e di precisione.

Valutazione:

per quanto concerne il lato somatico /

postraumatico questo non ha subito variazioni con persistente esigibilità come

da visita dr. __________ del 29.10.2010. L’intercorrente peggioramento

attestato dal curante non ha potuto essere oggettivato come risulta chiaramente

dalla documentazione __________.

Per quanto concerne l’impedimento psichiatrico

questo è da ritenersi al massimo del 20%, questo da 2.2011, come stabilito

dalla perizia psichiatrica del 17.11.2011, perizia posteriore al certificato

del dr. __________.” (Doc. VI/bis)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto,

datato 30 aprile 2012, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia e Vicedirettrice del Centro __________ del dr. __________

e dal dottor __________, psicologo clinico, del seguente tenore:

"

Il paziente ha presentato un infortunio in data

24/6/2009, con lesione del tendine adduttore lungo del pollice della mano

destra e del nervo digitale collaterale radiale.

Il paziente si è successivamente e rigorosamente

sottoposto alle cure previste e alla ergoterapia proposta.

Tuttavia, da allora non ha più potuto riprendere

la sua normale attività lavorativa come piastrellista e ha insidiosamente

manifestato una sintomatologia psichica reattiva all’incidente, da cui ha

ereditato una seria disabilità.

Abbiamo in nostra cura il paziente dal 18

febbraio 2011 e certifichiamo che le condizioni psicopatologiche sono

lentamente e inesorabilmente andate incontro a una insidiosa tendenza al peggioramento.

Il paziente appare molto irritabile e irritato

relazionalmente. Trascorre la giornata prevalentemente da solo, a parte un

cugino che gli è di sostegno.

È presente un vissuto di sfiducia e ridotto

slancio vitale. Il sonno appare disturbato dalle rimuginazioni depressive. Sono

comparsi sintomi quali cefalea persistente e si è verificato un rilevante

aumento ponderale.

Dal mese di dicembre 2011, oltre ai precedenti

farmaci (quetiapina e pregabalin) è stato introdotto un antidepressivo

(venlafaxina), che tuttavia, almeno per il momento, non ha mostrato grande

efficacia sulla condizione depressiva.

Il vissuto di non essere più di supporto

economico per la propria famiglia appare insostenibile per una personalità così

semplice e concreta come quella del nostro paziente: questa condizione si

ripercuote pericolosamente anche sulla fragile vita di coppia e sulla relazione

intima, che da tempo è penalizzata e pressoché assente.

Proseguono i colloqui di sostegno psicoterapico,

con l’obiettivo di favorire una graduale accettazione della seria disabilità

che il paziente sperimenta: tuttavia l’ideazione è persistentemente pervasa da

temi di stampo persecutorio e rivendicativo, riferibili all’incidente e alle

presunte colpe dei medici che l’hanno avuto in cura. I temi depressivi e di

inadeguatezza personale completano il quadro clinico.

Riflessioni psicopatologiche e ipotesi

diagnostiche ulteriori.

Siamo d’accordo con i periti che non sia presente

una sintomatologia chiaramente inquadrabile in una sindrome post-traumatica da

stress, dal momento che sembrano essere assenti i flash back intrusivi,

tuttavia vorremmo riportare l’attenzione sulla sintomatologia depressiva, che

ha caratteristiche tali da essere inquadrabile in un episodio depressivo di

grado medio (ICD10-F32.1), piuttosto che lieve. Infatti, vi è perdita

dell’interesse o piacere per le attività normalmente piacevoli; diminuita

energia; completa alterazione dell’architettura del sonno (dorme poche ore per

notte e il sonno è ben poco ristoratore), alterazione della concentrazione e

dell’attenzione e ansia costante.

Riteniamo inoltre che vi sia stato un rilevante

cambiamento della vita normale del paziente e che le alterazioni

sensitivo-motorie ed inoltre l’intensa e disturbante disestesia di un dito

importante come il pollice della mano destra (per un destrimane), non sia

affatto da considerarsi un evento di scarsa traumaticità o gravità, al

contrario.

Il vissuto di rilevante disabilità, la perdita

del lavoro, il sentimento di vergogna e di inadeguatezza, le continue

rimuginazioni persecutorie, il cambiamento del comportamento del paziente, la

tendenza all’isolamento, l’influsso negativo sulla libido, l’irritabilità

costante (tutte manifestazioni di un quadro psicopatologico insorto dopo

l’incidente del 2009), sono a nostro giudizio indizi di un chiaro cambiamento

della personalità del paziente e suggerirebbero l’ipotesi diagnostica di:

modificazione duratura della personalità insorta dopo l’evento disabilitante

(ICD10-F62).

Ipotesi prognostiche.

Considerato che l’incidente occorso al paziente è

avvenuto nel lontano giugno 2009, che sono passati due anni dall’incidente

all’inizio delle cure psichiatrico-psicoterapeutiche; che non abbiamo osservato

franchi miglioramenti dall’inizio della nostra cura, ci permettiamo, purtroppo,

di esprimere il nostro scetticismo rispetto ad una reale remissione della

subdola sintomatologia descritta.” (Doc. D)

Nelle annotazioni del 18 maggio 2012, la dr.ssa __________,

psichiatra del SMR, ha rilevato:

"

Perizia CPAS 02.12.2012

Diagnosi con ripercussioni sulla CL:

S. da disadattamento, reazione depressiva di

lunga durata evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)

30.04.2012 certificato dr.ssa __________ e dr. __________:

in loro cura dal 18.02.2011, condizioni psicopatologiche lentamente e

inesorabilmente andate incontro a una insidiosa tendenza al peggioramento.

Concordano sulla assenza di una sintomatologia

chiaramente inquadrabile in una S. post-traumatica da stress. Ritengono che vi

sia un episodio depressivo di grado medio (F32.1) piuttosto che lieve.

Riportano inoltre come ipotesi diagnostica la

presenza di Modificazione duratura della personalità (F62).

La sintomatologia descritta dai curanti era già

stata riportata nel loro certificato indirizzato alla __________ del

24.10.2011, quindi anteriormente alla valutazione peritale del CPAS.

La sintomatologia, descritta nel presente

certificato, è anche riportata nella perizia del CPAS (vedi capitolo “dati

soggettivi dell’assicurato).

Il perito riporta la presenza di un episodio

depressivo lieve sviluppatosi da una reazione depressiva prolungata. La mancata

evoluzione positiva del disturbo da disadattamento è correlata secondo la

valutazione del perito alla presenza di alcuni tratti personologici, quali una

certa rigidità di pensiero e una polarizzazione su tematiche legate alla

giustizia. Una valutazione quindi della personalità è stata quindi eseguita ma

non è stata posta diagnosi di disturbo di personalità o di modificazione

duratura della personalità. A tal proposito neppure in precedenza il curante

nei suoi certificati aveva menzionato tale diagnosi. Anche la diagnosi di

episodio depressivo di grado medio non era mai stata formulata. Inoltre il

numero di sintomi descritti e la loro intensità come riportati nel presente

certificato non si discostano da quelli rilevati durante la perizia CPAS.

Riteniamo quindi che la nuova documentazione

medica non apporti elementi che ci permettano di discostarci dalla valutazione

del CPAS.” (Doc. XVII/bis)

2.6. In corso di

causa, il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di sottoporre il referto della dr.ssa __________

al vaglio del CPAS, al fine di verificare se lo stesso è atto a modificare le

conclusioni peritali (doc. XIX).

Con

scritto del 20 agosto 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del CPAS

hanno rilevato:

"

Abbiamo preso atto della valutazione, datata 30

aprile 2012 ed effettuata dai curanti del signor RI 1, dr.ssa __________

(psichiatra e psicoterapeuta) e signor __________ (psicologo clinico), dalla

quale emergono elementi suggestivi di un peggioramento dell’assetto psichico

dell’assicurato rispetto a quanto da noi valutato nella perizia del dicembre

2011 (relativa al colloquio avuto nel novembre dello stesso anno).

Teniamo a sottolineare però come gli elementi

apportati nel certificato specialistico siano successivi a quanto da noi

oggettivato in sede peritale: come descritto in perizia, infatti, sia

l’assicurato, che la dr.ssa __________, da noi contattata telefonicamente, al

momento della perizia asserivano che la presa a carico psichiatrica e la

farmacoterapia erano state interrotte per un certo periodo: la dr.ssa __________,

il mese di dicembre 2011, aveva visto solo in un’occasione l’assicurato che

allora non assumeva una terapia antidepressiva ma solo ansiolitica. Il perito

dr.ssa __________ aveva discusso con la dr.ssa __________ l’opportunità di

introdurre un medicamento specifico ovvero un antidepressivo, opzione che, come

verificato in sede peritale, trovava un certo consenso anche da parte

dell’assicurato.

Ora nel certificato si specifica come

l’introduzione del farmaco antidepressivo Venlafaxina, effettuata nel dicembre

2011, non abbia portato miglioramenti e come invece le energie psichiche

dell’assicurato siano polarizzate su tematiche rivendicative, elemento che in

sede peritale avevamo indicato come indice di una possibile cronicizzazione e quindi

evoluzione negativa del quadro clinico.

Per quanto sopra discusso confermiamo la nostra

valutazione del dicembre 2011.

Tuttavia, in relazione al fatto che sussistono elementi

indicativi di un decorso negativo dell’assetto psichico nel 2012, come

evidenziato dal certificato dei curanti, riteniamo opportuno effettuare una

nuova perizia che documenti lo stato attuale, l’evoluzione dal precedente esame

peritale e le ricadute sul piano valetudinario.” (Doc. XX/2)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

Considerandi

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente

che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’Ufficio AI,

in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono stati

sufficientemente chiariti.

Nel rapporto

medico del 6 dicembre 2011, il dr. __________ del SMR ha considerato che

l’interessato – affetto, dal profilo psichico, come emerge dalla perizia

specialistica dei medici del CPAS, da sindrome da disadattamento, reazione

depressiva di lunga durata evoluta in Episodio depressivo lieve (ICD10-F32.0)

e, dal profilo somatico, dagli esiti dell’infortunio del 24 giugno 2009 alla

mano destra, i quali non hanno tuttavia ripercussioni sulla capacità lavorativa

residua, come valutato dall’assicuratore infortuni – vada ritenuto globalmente inabile

al lavoro nella misura del 100% dal 25 giugno 2009; al 50% dal 1° dicembre

2009; nuovamente al 100% dal 5 dicembre 2009, al 33% dal 10 maggio 2010;

totalmente abile al lavoro dal 1° dicembre 2010 e, infine, inabile al lavoro al

20%, per motivi psichici, a partire dal mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 50-2).

Il TCA

non può concordare con queste conclusioni del medico del SMR, per le seguenti

ragioni.

Questo

Tribunale rileva, innanzitutto, che nel considerare l’assicurato inabile al

lavoro nella misura del 33% a partire dal 10 maggio 2010 (cfr. doc. 50-2), il

dr. __________ del SMR ha commesso un errore: egli, infatti, non ha tenuto

conto del fatto che, in occasione della visita medica __________ del 30 aprile

2010.

eseguita per conto dell’assicuratore LAINF, il dr. Frick è giunto alla

conclusione che “in qualità di piastrellista il paziente possa essere

reinserito al lavoro nella misura del 33 1/3 % dal 10 maggio 2010. Ciò anche

per consentire una certa reintegrazione all’attività lavorativa dopo un periodo

di inattività di quasi anno” (doc. 43-2).

Pertanto,

la percentuale del 33% stabilita dal medico di __________ dell’assicuratore

infortuni corrisponde al grado di capacità lavorativa dell’interessato e non,

come invece ritenuto, a torto, in ambito AI, al suo grado di inabilità

lavorativa.

Già solo

per questa ragione, quindi, la decisione con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato

all’assicurato il diritto ad una rendita, rilevando che alla scadenza dell’anno

di attesa (giugno 2010) egli presentava un grado di invalidità inferiore al 40%,

non può essere confermata dal TCA.

Inoltre,

il TCA, in assenza di sufficienti elementi al riguardo, non può condividere

l’opinione dell’amministrazione in merito al fatto che, dal profilo somatico,

lo stato di salute dell’interessato non abbia subìto variazioni dopo la visita

medica __________ del 29 ottobre 2010 eseguita dal dr. __________, come

sostenuto dal dr__________ del SMR (cfr. doc. VI/bis).

Se, da

una parte, è vero che, nelle risposte fornite in data 31 gennaio 2012, il dr. __________

ha espressamente indicato che lo stato di salute dell’interessato non ha subìto

un peggioramento significativo rispetto alla visita di chiusura del dr__________

del 29 ottobre 2010 (doc. 63-1 inc. LAINF), d’altra parte il TCA rileva che,

con scritto del 18 gennaio 2012, l’assicuratore infortuni ha comunicato

all’assicurato che “le confermiamo che a partire da lunedì 16 gennaio 2012 la

consideriamo abile al lavoro nella misura del 100%. Da tale data sospendiamo

pertanto il versamento della nostra indennità giornaliera” (doc. C).

Ora, come

correttamente indicato dal patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale, il

fatto che l’assicuratore LAINF abbia versato all’interessato delle indennità giornaliere

fino al 16 gennaio 2012 presuppone che lo stesso abbia presentato un ulteriore

periodo di inabilità lavorativa dopo la chiusura del caso del 1° dicembre 2010,

con rifiuto del riconoscimento sia di una rendita, sia di un’IMI (cfr. doc.

49/1-2 inc. LAINF).

Dalla

documentazione agli atti non emerge, tuttavia, la ragione per la quale

l’Istituto assicuratore abbia versato tali indennità giornaliere. In

particolare, non è dato sapere se siano insorte ulteriori patologie

invalidanti.

Dagli

atti risulta unicamente che, nel mese di luglio 2011, l’assicurato ha

annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta (cfr. 51 inc. LAINF), producendo

un certificato del dr. __________ attestante una inabilità lavorativa del 100%

dall’11 luglio 2011 (doc. 50 inc. LAINF) e dichiarandosi disposto a sottoporsi

all’intervento chirurgico rifiutato in precedenza. Nonostante questa dichiarata

volontà (cfr. doc. 53-3 e 54-1 inc. LAINF), l’interessato non si è poi tuttavia

voluto sottoporre all’intervento chirurgico in questione (doc. 58-1 inc.

LAINF). Pertanto, in occasione della visita __________ del 9 gennaio 2012, il

dr. __________, dopo avere sottolineato che l’assicurato ha ancora una volta

rifiutato l’intervento chirurgico, ha concluso che “per quanto riguarda la

lesione organica al pollice destro dominante l’assicurato viene dichiarato

abile al lavoro in misura completa e totale a partire da lunedì 16 gennaio 2011” (doc. 62-7 inc. LAINF).

Alla luce

di quanto sopra esposto e visto anche il referto del 13 gennaio 2012 del dr. __________,

attestante una inabilità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2012 “per

infortunio”, prodotto in sede ricorsuale dal patrocinatore dell’assicurato

(doc. B), il TCA ritiene dunque necessario che l’Ufficio AI, al quale gli atti

vanno rinviati, metta in atto un approfondimento della questione relativa alle

patologie somatiche dell’assicurato e all’influsso delle stesse sulla sua

capacità lavorativa residua.

Il TCA

ritiene, inoltre, che un approfondimento sia necessario anche per quanto riguarda

l’aspetto psichiatrico, alla luce della presa di posizione del 20 agosto 2012

dei periti del CPAS, su esplicita richiesta del TCA, riguardo alle osservazioni

del 30 aprile 2012 formulate dagli psichiatri curanti (doc. D).

In tale

occasione, infatti, gli specialisti del CPAS, pur ribadendo la validità delle

loro valutazioni fino al momento della visita medica peritale del 17 novembre

2011, hanno tuttavia sottolineato che alla luce degli elementi apportati nel

certificato specialistico dei curanti, successivi alla data dell’esame

peritale, “indicativi di un decorso negativo dell’assetto psichico nel 2012,

come evidenziato nel certificato dei curanti, riteniamo opportuno effettuare

una nuova perizia che documenti lo stato attuale, l’evoluzione dal precedente

esame peritale e le ricadute sul piano valetudinario” (doc. XX/2).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 21 dicembre 2011 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

concreto, il referto degli specialisti

curanti del 30 aprile 2012 è successivo alla decisione impugnata. Nello stesso, tuttavia, i curanti hanno attestato

che “dal mese di dicembre 2011, oltre ai precedenti farmaci (…) è stato

introdotto un antidepressivo (venlafaxina), che tuttavia, almeno per il

momento, non ha mostrato grande efficacia sulla condizione depressiva” (doc.

D).

Dato che proprio

questo elemento è stato ritenuto dai periti del CPAS indicativo di un decorso

negativo dell’assetto psichico nel 2012 (sottolineando come ciò abbia fatto sì

che le energie dell’assicurato si siano “polarizzate su tematiche

rivendicative, elemento che in sede peritale avevamo indicato come indice di

una possibile cronicizzazione e quindi evoluzione negativa del quadro

clinico”), portandoli a ritenere opportuno un nuovo esame peritale (doc. XX/2),

questo Tribunale non può escludere che

l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato sia

intervenuto prima dell’emanazione della decisione impugnata.

Il

referto degli specialisti dello studio del dr. __________ deve quindi essere

ritenuto suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento

retrospettivo della situazione precedente la decisione del 21 dicembre 2011 (cfr.

STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, non può essere condiviso, senza

prima esperire ulteriori accertamenti, il parere dell’UAI secondo cui il possibile

peggioramento della patologia psichiatrica è unicamente posteriore alla

decisione impugnata.

Anche

questo tema dovrà quindi essere oggetto di un approfondimento specialistico in

sede peritale.

In tale

ambito, dovrà pure essere chiarito se, come indicato dall’Ufficio AI nello

scritto del 19 settembre 2012, i periti del CPAS hanno reso il loro

apprezzamento “ignorando elementi rilevanti relativi all’attività

effettivamente svolta dall’assicurato dopo il danno alla salute”, non

comunicati dall’interessato (doc. XXIV).

Infine,

nell’ambito dei nuovi accertamenti che dovranno essere messi in atto

dall’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per complemento

istruttorio, l’Ufficio AI valuterà attentamente anche la questione relativa alle

condizioni assicurative di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI, il cui adempimento è

stato messo in discussione dall’amministrazione unicamente con lo scritto del

27.

agosto 2012 (doc. XX), puntualmente contestato dal patrocinatore

dell’assicurato (doc. XXII).

2.9

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen

(BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V

263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica

il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso

all'Ufficio AI, affinché, dopo avere verificato l’adempimento delle condizioni

assicurative, metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, che a

livello psichiatrico, inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le

eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione

globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e si

pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

2.11

Secondo l'art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 dicembre 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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