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32.2012.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2013Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;

Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.3. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle

rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo

eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una

modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia

diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la

giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,

privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della

prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi

(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non

giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di

adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5. Nel caso concreto, dagli atti

di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 10 luglio

2006 (doc. 5/1-8), l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal

dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 dicembre 2006 – nelle quali

aveva considerato l’assicurata globalmente inabile al lavoro al 100%, dal mese

di ottobre 2005, in qualsiasi attività, essendo la stessa, dal profilo

somatico, inabile al lavoro al 100%, come da perizia reumatologica eseguita dal

dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia e, dal profilo psichico,

inabile al lavoro al 50%, come ritenuto dal dr. __________ (cfr. doc. 18-1) –

con decisione del 6 luglio 2007, aveva riconosciuto all’assicurata una rendita

intera di invalidità (grado AI del 100%) a partire dal 1° ottobre 2006 (doc.

27/1-9).

Secondo la giurisprudenza

(cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda,

dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale

del diritto alla rendita.

In tale contesto, il TCA deve

situarsi al mese di dicembre 2011 (momento in cui è stata emanata la decisione

impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 6 luglio 2007 al 23 dicembre 2011),

le condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate in misura tale da

giustificare una riduzione del diritto alla rendita o se vi è stato, al

contrario, un peggioramento delle stesse, come sostenuto dalla ricorrente.

2.6. Nel questionario per la

revisione della rendita l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è

peggiorato (doc. 37).

L’Ufficio AI, al fine di

accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha quindi

fatto esperire una nuova perizia psichiatrica, affidata al dr. __________ e una

nuova perizia reumatologica, a cura del dr. __________.

Nel referto peritale del 15 maggio 2011, il dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “depressione di media entità (ICD10-F32.1)” e, quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome dolorosa

diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge

(ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”, ha

considerato l’interessata inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10).

Nel referto peritale del 6 ottobre 2010, il dr. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla

spalla sinistra con rottura del tendine del muscolo sovraspinato; sindrome

cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale a sinistra su alterazioni

degenerative in particolar modo al segmento C5-C6; sindrome lombo-vertebrale su

iniziali alterazioni degenerative”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fibromialgia” (doc. 47-8), ha

considerato l’assicurata, a partire dal momento della sua valutazione peritale,

inabile al lavoro nella misura dell’80% nell’attività di aiuto cucina, ma abile

al lavoro in misura completa sia nello svolgimento di attività adatte, sia quale

casalinga (doc. 47-10).

Questo Tribunale, viste le

risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.2.), dopo attenta analisi

degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia

stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di

salute dell’interessata, così come accertato nella perizia del dr. __________.

Il TCA non

ha, infatti, motivo, dal profilo reumatologico, per mettere in dubbio la

valutazione peritale del dr. __________, dalla quale emerge

chiaramente un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurata rispetto

alla precedente valutazione del dr. Goldinger.

Nel rapporto peritale del

21 aprile 2006, il dr. __________ aveva sottolineato che “dal lato

reumatologico vi è da una parte un’irritabilità meccanica rilevante della

spalla sinistra nell’ambito di un conflitto sottoacromiale con un danno

strutturale della cuffia dei rotatori associato ad un deposito calcareo nella

zona subacromiale di dimensioni piuttosto rilevanti” (doc. 2-6 inc. cassa

malati).

Tale calcificazione non è

più stata, in seguito, riscontrata dal dr. __________, il quale, nel proprio

referto peritale, ha evidenziato che “le radiografie convenzionali da me

ripetute alla spalla sinistra mostrano la scomparsa della calcificazione

antecedentemente descritta e che fu trattata con sedute d’onde d’urto. È quindi

avvenuto un riassorbimento di tale calcificazione”, aggiungendo che “vi è stato

quindi dal punto di vista radiologico e clinico un miglioramento rispetto alla

valutazione peritale del dr. __________ del 2005, determinato dal

riassorbimento della calcificazione e dal fatto che il deficit funzionale

determinato dalla lesione del tendine del sovraspinato è stato in parte

compensato con la muscolatura accessoria” (doc. 47-9). Il dr. __________ ha

inoltre indicato di avere potuto “eseguire una valutazione clinica completa

della spalla sinistra con un’elevazione attiva di 120° e un’abduzione di 120° e

la presenza di un arco dolente e un test d’impingement positivo. Valutazione

che non era possibile agli altri colleghi che avevano visitato l’assicurata

antecedentemente” (doc. 47-9).

Il perito ha così concluso

per una abilità lavorativa completa dell’assicurata nello svolgimento di

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal

momento della valutazione peritale (doc. 47-10).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate, espresse dal dr. __________

e che, del resto, sono state condivise dal dr. __________ del SMR nel rapporto

del 17 ottobre 2011 (doc. 48-1).

Neppure i certificati

prodotti dall’assicurata in corso di causa permettono una diversa valutazione

della fattispecie.

Nei referti del 19

dicembre 2011 (doc. XVII/Z) e del 7 febbraio 2012 (doc. AA2), il dr. __________

si è unicamente limitato a certificare un’inabilità lavorativa, peraltro non

quantificata, a causa della presenza di una “radicolopatia irritativa C6 a

sinistra” non migliorata clinicamente nonostante i trattamenti intrapresi a

partire dal 2008, mentre il dr. __________, nel referto del 20 febbraio 2012, ha considerato l’assicurata, tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e dell’affezione

cervicobrachiale con radicolopatia irritativa C6 a sinistra, inabile al lavoro

al 100% “anche con la scomparsa della calcificazione ma restante il deficit

funzionale determinato dalla lesione del tendine sovraspinato” (doc. AA1).

Il medico del SMR, dr. __________,

al quale sono stati sottoposti questi referti, nelle annotazioni 5 marzo 2012

(doc. VIII/bis) e del 18 aprile 2012 (doc. XIII/bis) ha confermato la correttezza

delle conclusioni poste dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM e nel

rapporto del SMR del 17 ottobre 2011, rilevando come “già nell’esame RM del

2008 era descritta un’ernia discale C5/C6 con indentazione significativa sulla

radice C6 a sinistra, indentazione che rimane senza ripercussione misurabile”,

aggiungendo che “l’attuale valutazione neurologica ha permesso di escludere una

sofferenza neurogena acuta o cronica a tale livello” (doc. VIII/bis).

Il dr. __________ del SMR

ha poi concluso che “come specificato dal dr. __________ vi è stata una

sostanziale evoluzione positiva a livello della spalla, evoluzione che ha

permesso di determinare una capacità lavorativa esigibile in attività adatta”

(doc. VIII/bis), sottolineando che “nella valutazione peritale del dr. __________

sono state specificate le ragioni per le quali egli ritiene uno stato di salute

migliorato” (doc. XIII/bis).

Il TCA condivide queste

considerazioni del medico del SMR.

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, dall’accurato esame peritale del 13 maggio 2011 eseguito dal

dr. __________ è emerso che lo stato di salute dell’interessata non ha, di

fatto, subìto delle variazioni rispetto al passato.

Secondo il perito,

infatti, l’assicurata, affetta da “depressione di media entità (ICD10-F32.1)”

e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, da “sindrome

dolorosa diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge

(ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”,

continua ad essere inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10), come

già considerato in precedenza dal dr. __________.

Il dr. __________ ha

espressamente indicato che “la limitazione della capacità lavorativa per motivi

psichiatrici esiste dal 2005 in avanti”, sottolineando che “successivamente lo

stato depressivo della paziente non ha mostrato significativi miglioramenti per

cui l’incapacità lavorativa psichiatrica è risultata ancora del 50%” (doc.

45-10).

Il TCA non può che concordare con questa valutazione

specialistica, che non è, del resto, stata smentita da altri referti

specialistici attestanti l’esistenza di patologie psichiatriche maggiormente

invalidanti.

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al lavoro all’80%

nella precedente attività di aiuto cucina, ma è abile al lavoro nella misura

del 50% in un’attività adeguata.

2.7. Siccome è esigibile che

l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

2.7.1. Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da

valido di fr. 43’715.-- (cfr. doc. A1), ottenuto aggiornando al 2010 il salario

di fr. 3'150.--mensili / fr. 40'950.-- annuali (2006) (cfr. doc. 53-1),

corrispondenti a quanto avrebbe potuto percepire l’assicurata nella sua

precedente attività di aiuto cucina, conformemente a quanto indicato dalla

ditta __________ nell’apposito questionario per il datore di lavoro compilato

in data 5 agosto 2006 (doc. 13-3).

Il TCA ritiene corretto il

reddito da valido stabilito dall’amministrazione, il cui importo non è stato,

del resto, contestato in sede di ricorso.

2.7.2. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--

Riportando questo dato su

41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili

Considerandi

oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata, quale aiuto

cucina, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 43'715 / anno per un’occupazione a

tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).

Tale reddito si situa, per

ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 47’312, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi

di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714.-- X 12 mesi = 44’568.-- riportato su 42.3 ore).

Ora, qualora, già prima

dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si

situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore

interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche

insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente

accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi

fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche

influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un

guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il

reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da

invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

Chiamato dal TCA a

spiegare le ragioni per le quali l’amministrazione nel caso presente non ha

applicato al reddito da invalido dell’interessata una riduzione per tener conto

del “gap salariale”, l’Ufficio AI, rifacendosi a quanto indicato dalla

consulente IP incaricata nello scritto del 2 agosto 2012, ha risposto:

" (…)

Dal questionario del datore di lavoro risulta un salario mensile

pari a fr. 3'150.- per l’anno 2005. Tale salario corrisponde al salario minimo

definito nel contratto della ristorazione per l’anno 2005. Nell’anno 2006

sarebbe dovuto aumentare a fr. 3'182.- (l’aumento non è però avvenuto, si

presuppone per la malattia).

Si rammenta però che la signora RI 1 prima di iniziare presso tale

datore di lavoro aveva ben sei anni di esperienza nel settore della

ristorazione effettuati presso il Ristorante __________.

Quindi, presso __________, la signora RI 1 avrebbe potuto

richiedere un salario maggiore al minimo salariale considerando appunto

l’esperienza professionale ed avvicinarsi al salario stabilito nella categoria

55.4

delle Tabelle RSS TA1. Per tale motivo si reputa che l’assicurata si sia

accontentata del suo salario e non si reputa opportuno applicare il gap

salariale.

A titolo informativo si sottolinea che anche volendo tenere conto

– per ipotesi di lavoro – di un gap salariale, l’assicurata non aumenterebbe il

suo grado AI. La valutazione sarebbe la seguente:

calcolo CGR considerando Gap salariale

reddito da valido: fr. 43'715.-

Gap salariale: quale reddito statistico si fa riferimento alla

categoria 55 (alberghi e ristoranti), persona senza qualifica delle tabelle RSS

TA1.

Per l’anno 2010 (dati statistici più aggiornati) risulta un

salario annuo pari a fr. 47'312.- (allegato A).

Paragonando il reddito da valido concreto (fr. 43'715.-) con il

reddito statistico (fr. 47'312.-) si ottiene una differenza del 7.6%. Lo scarto

effettivo risulta essere del 2.6% (7.6% - 5%).

Grado di invalidità considerando il GAP salariale (si veda tabella

CGR allegata – allegato B).

Applicando la riduzione del 2.6% gap salariale al reddito da

invalido (26'444.-) risulta un reddito pari a fr. 25'756.-. Da tale reddito

vengono tolte le riduzioni totali del 14% (attività leggera ed altri fattori) e

si ottiene fr. 22'151.-.

Il grado di invalidità sarebbe il seguente:

43'715 – 22'151 x 100 = 49.33% (arrotondato all’eccedenza

49.

%)”

43’715

(Doc. XIX/1)

Il patrocinatore della

ricorrente ha contestato questa presa di posizione dell’amministrazione,

evidenziando che l’assicurata ha iniziato a lavorare presso il __________ dopo

un periodo di disoccupazione e che l’aumento salariale già previsto non è

avvenuto per le condizioni di salute della ricorrente (doc. XXI).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non concorda con le considerazioni espresse dall’UAI, ma ritiene

invece maggiormente attendibile quanto indicato dal patrocinatore a proposito

del fatto che l’assicurata, straniera, nata nel 1955, in realtà non si è “accontentata” di un salario modesto allorquando ha iniziato a lavorare

presso il __________. Ella lo ha invece fatto in quanto veniva da un periodo di

disoccupazione (cfr. doc. 9-4) e dunque per un motivo estraneo all’invalidità

(cfr. STF 9C_435/2012 del 4 gennaio 2013).

Pertanto, il reddito

statistico da invalido (fr. 52'728) va ridotto, come

indicato “a titolo informativo” dall’amministrazione nello scritto del 2 agosto

2012.

(cfr. doc. XIX/1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% -

percentuale corrispondente al gap salariale del 7.6% (fr. 47’312 vs. fr.

43’715), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta

pertanto a fr. 51'357.07.

Ritenuto che, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico,

l’assicurata può esercitare, da giugno 2011, un’attività adeguata alle sue

condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e

ammonta a fr. 25'678.50 (fr. 51'357.07 ridotti del 50%).

2.7.3

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali

e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

Nel caso concreto, nel

rapporto del 24 ottobre 2011, il consulente in integrazione professionale ha

applicato una riduzione del 14% così motivata: “9% per attività leggere e 5%

per altri fattori di riduzione” (doc. 53/3-4).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo

apprezzamento a quello dell’amministrazione.

Chiamato dal TCA a giustificare le ragioni per le quali sono state

attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5% per

altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:

" (…)

- La riduzione

del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle limitazioni

funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica del 6 ottobre

2011.

del dr. __________.

Occorre rilevare

come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni)

ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli assicurati che

presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece

effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata

favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità

influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è

già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. __________ e

riportata dal SMR dr. med. __________ nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era

già comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto

inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una riduzione

per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.

- Per altri

fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni),

l’amministrazione intende la riduzione della redditività per difficoltà di

adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività causata dal

danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio AI tiene in

considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di attività

precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di attività) e le

altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al bisogno, difficoltà a

svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari). Nella

fattispecie è stata considerata una riduzione della redditività per difficoltà

di adattamento sul lungo periodo, comprendente una riduzione per l’età

dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori sempre nel medesimo

settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)

Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti a proposito della

“prassi interna” sopraccitata (doc. XXVII), l’Ufficio AI, con scritto del 16

novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere descrittole

l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato unicamente

dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha valenza

nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui si dirà

in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente

dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXVIII).

Quanto alle modalità di attuazione della direttiva interna del 15

maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere stabilito “i valori di

riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità (attività leggera, età

ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità, nazionalità e permesso di

soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere proceduto, anche grazie all’aiuto

di un economista aziendale, ad un’analisi delle tabelle di riferimento

dell’Ufficio federale di statistica (di seguito UFST) concernenti il salario

mensile lordo (valore centrale) per rami economici, classi di età e livello di

qualifica richiesto dal posto di lavoro (1/3) – settore privato (doc. XXVIII).

Passando all’analisi dei singoli aspetti, l’amministrazione ha

rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile “per attività

leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli assicurati che

presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare, determinato le altre

riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.

L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di procedere è stato

nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più genericamente stabilito

dalla direttiva interna, nella quale si legge segnatamente che:

" Come noto,

i livelli di qualifica ai quali viene normalmente fatto riferimento comprendono

delle attività semplici e ripetitive (livello 4), sia leggere che pesanti.

Le attività leggere sono tuttavia di regola remunerate meno

rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.

Qualora l’assicurato non sia più in grado di svolgere attività

pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione percentuale sul reddito

statistico, considerato che la persona potrà ambire ad un salario in realtà

inferiore a quello indicato.

Le seguenti tabelle considerano anche l’entità della limitazione:

uomini

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 5%

10.

– 14.99

5.

– 3%

15.

– 19.99

3.

– 1%

20.

0.

donne

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 4%

10.

– 14.99

4.

– 1%

15.

– 19.99

0.

(doc. XXVIII).

Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di servizio, l’Ufficio

AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:

" Fino ai 30

anni d’età in tutte le divisioni economiche i giovani subiscono una

penalizzazione a livello salariale. La stessa tendenza si è constatata quando

una persona ha all’attivo pochi anni di servizio. È però importante dire che la

penalizzazione è contenuta e si esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di

pochi anni (di solito inferiore ai 3 o 4 anni).

Occorre tuttavia ammettere che le persone con un’età superiore ai

50.

anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre attive nel medesimo

settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno sul lungo periodo.

Per questi assicurati, considerando i valori statistici e la

realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno applicare una

riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa fra i 50 e i

59.

anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni. Oltre a ciò è

stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore dell’1% per coloro

che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o lavorano sempre

nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per le persone che

sono state attive in diversi settori o che hanno svolto differenti attività in

quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc. XXVIII)

Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni fra un minimo e

un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha comunicato che “la

percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente l’appartenenza ad una

determinata fascia d’età)” (doc. XXVIII).

Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa debba intendersi

con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è scaturita primariamente

dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXIX), l’amministrazione,

con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa

quale riferimento alla giurisprudenza federale relativa alle riduzioni sul

reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono appunto state emesse a

seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici AI cantonali)” (doc.

XXX).

Nella presente fattispecie, questo Tribunale non può fare proprie

le considerazioni espresse dall’amministrazione.

Nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di

trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una

propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII), il TCA ritiene che

ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton

Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS,

proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in tutta la

Svizzera.

Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido,

determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso

dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il

Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici

nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la

relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire

stabilita a livello federale.

Il TCA constata peraltro

che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così

approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo

indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle

riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il

25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%).

Un’“eccezione” a tale

regola è data nel caso in cui l’Alta Corte non determini in maniera precisa la

deduzione, ma la fissi all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella

STF I 870/05 del 2 maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona

nelle condizioni del ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione

tra il 15% e il 20%”, il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente

alla media tra i due valori indicati.

Le graduazioni tra un massimo

e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate

dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano quindi conferma nella

giurisprudenza federale, anche la più recente.

Ad esempio, in

una sentenza STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, l’Alta Corte ha ritenuto

opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione (che non aveva

applicato alcuna riduzione) e confermato dai primi giudici, accordare una

riduzione del 10% sul reddito da invalido; in una STF 9C_740/2012 del 22

ottobre 2012, la nostra Massima Istanza ha confermato la correttezza della

riduzione del 5% operata sul reddito da invalido dall’amministrazione e

confermata dal TCA, ritenendo che né le limitazioni funzionali, né l'età

e neppure il tasso di occupazione giustificassero una deduzione supplementare;

in una STF 9C_289/2012 del 15 ottobre 2012, il Tribunale federale

ha ritenuto opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione e

confermato dai giudici cantonali, accordare una riduzione del reddito da

invalido del 15% per tener conto dell’età dell’assicurata, della sua lunga

assenza dal mercato del lavoro e delle sue limitazioni funzionali; in una STF 9C_449/2012

del 3 ottobre 2012, l’Alta Corte ha confermato la correttezza della riduzione

del 20% applicata dai giudici cantonali al reddito da invalido, contrariamente

a quanto invece ritenuto dall’amministrazione (che non aveva riconosciuto

riduzione alcuna), per tenere conto dell’età dell’assicurata, delle sue

limitazioni funzionali, della mancanza di formazione professionale e delle sue

scarse conoscenze linguistiche; in un’altra STF

9C_603/2011 del 20 aprile 2012, il Tribunale federale ha avallato la riduzione

percentuale del 10% riconosciuta dai giudici cantonali, contrariamente al

parere dell’amministrazione, per tenere conto dell’età e della gravità dei

problemi di salute di un’assicurata; ancora, in una STF 8C_585/2011 del 5

aprile 2012, l’Alta Corte ha confermato la riduzione del 10% apportata dai

primi giudici al reddito da invalido, rilevando come una tale riduzione fosse

già giustificata tenuto conto dell’età dell’assicurata; in una STF 9C_390/2011

del 2 marzo 2012, il TF ha confermato la correttezza dell’innalzamento operato

dai giudici cantonali della percentuale di riduzione attribuita dall’amministrazione,

portata dal 15% al 20%, per tener conto anche dell’età dell’assicurata e di

tutte le circostanze del caso concreto; in una STF 9C_273/2011 del 27

gennaio 2012, la nostra Massima Istanza ha considerato che nell'aumentare, dal

10% al 20%, il tasso di riduzione sul reddito base da invalido, i primi giudici

hanno effettuato “un legittimo controllo di adeguatezza della decisione

amministrativa fondandosi peraltro su motivi pertinenti, riconosciuti dalla

giurisprudenza”; in una STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010,

tenuto conto dell’età e delle importanti limitazioni funzionali di

un’assicurata, il TF ha considerato che la riduzione del 5% applicata

dall’amministrazione al reddito da invalido, poi avallata dai giudici

cantonali, fosse troppo bassa, innalzandola al 15%.

Alla luce di quanto appena

esposto il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI e ritiene

corretto - in applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.7.3. -

applicare una riduzione complessiva del 15% (cfr., in particolare, STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, nella quale al reddito da invalido

di un’assicurata, nata nel 1964, oltre ad una riduzione del 50% per tenere

conto di un’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, del 50%, il TF ha applicato una riduzione percentuale del 10%).

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'357.07,

ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione

del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 21'826.75.

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 43'715.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 50.07%

arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita

d’invalidità.

Alla luce di quanto sopra esposto, la rendita intera di cui ha

beneficiato l’assicurata non va ridotta ad un quarto di rendita dal 1° marzo

2012, come indicato dall’UAI, bensì ad una mezza rendita, per un grado di

invalidità del 50%, a partire dal 1° marzo 2012, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI.

2.8

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia (doc. I, pag. 9).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.9

Parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un

legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art.

61.

lett. g LPGA).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.

500.

-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a

carico della ricorrente.

2.11

L’assicurata ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Ritenuti l'esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U

164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto

1999.

nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella

causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S

contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e

TCA, U 18/97).

Per la parte del ricorso

in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF

124.

V 301 consid. 6).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente

il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito

patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. AA3) emerge

che l’assicurata è senza attività lucrativa e percepisce fr. 6'304 annui dalla

Cassa Pensione, mentre il marito è al beneficio di una rendita AI annua di fr.

10'020, rendita SUVA di fr. 15'518.-- annui e percepisce fr. 18’349.-- annui dalla

Cassa Pensione (cfr. doc. AA3).

Il reddito complessivo

della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 4’182.-- mensili.

Con tale reddito

l’assicurata deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile per se

stesso e il marito, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale ammontare comprende

già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura,

salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del

1° settembre 2009).

Bisogna poi computare il

canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante, che ammonta a fr.

780.

-- al mese; i premi afferenti all’assicurazione malattia, di fr. 422.35

mensili per ciascun coniuge; le imposte, cifrate in fr. 1'493 per l’anno 2011 (cfr.

doc. AA3), per delle uscite mensili totali pari a fr. 3’449.10.

In simili condizioni, anche

volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.- va

aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA

nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr. 255.- rispettivamente

fr. 425.-, per delle uscite totali di fr. 3'704.10 rispettivamente di fr.

3’874.10, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile. Inoltre, considerato che ai

redditi va pure aggiunta la mezza rendita AI dell’assicurata, non può essere

ammessa l’indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio, per la parte del ricorso in cui l’assicurata è

soccombente, va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 23 dicembre 2011 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurata una mezza rendita di invalidità

dal 1° marzo 2012.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è

respinta.

3. Le spese per fr. 500.--,

sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.--

a carico di RI 1.

L’Ufficio AI verserà

all’assicurata l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti