32.2012.36
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31 gennaio 2013Italiano59 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2012.36
cr/DC/sc
Lugano
31 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1955, in precedenza attiva in qualità di aiuto-cucina, in data 10 luglio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “problemi a
livello cervicobrachiale, spalla sinistra; stato depressivo; diabete;
ipertensione” (doc. 5/1-8).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con progetto di decisione del 3 gennaio 2007 (doc. 19/1-3), poi
confermato con decisione del 6 luglio 2007 (doc. 27/1-9), l’Ufficio AI ha
attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%)
dal 1° ottobre 2006 (doc. 38).
Il diritto ad una rendita
intera di invalidità è poi stato confermato, in esito alla procedura di
revisione intrapresa nel 2008 (doc. 28), con decisione del 19 gennaio 2009
(cfr. doc. 35-1), cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In esito ad una nuova
procedura di revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2011, dopo avere esperito
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) (doc. 45) e una
perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 47), con progetto di
decisione del 24 ottobre 2011 (doc. 51/1-4), poi confermato con decisione del
23 dicembre 2011, l’Ufficio AI – preso atto, come stabilito in ambito peritale,
di un miglioramento dello stato di salute dell’interessata dal profilo reumatologico,
che l’ha resa abile al lavoro al 50% in attività adeguate - ha ridotto ad un
quarto di rendita di invalidità (grado di invalidità del 48%) a partire dal 1°
marzo 2012 la rendita intera fin lì versata all’assicurata (doc. A1).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando
che la decisione impugnata venga annullata e che l’interessata continui a
beneficiare, come in precedenza, del diritto ad una rendita intera di
invalidità.
Il rappresentante
dell’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il
patrocinatore della ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione,
rilevando che, contrariamente a quanto stabilito in sede peritale dal dr. __________,
lo stato di salute dell’assicurata non ha subìto alcun miglioramento rispetto
al passato.
L’avv. RA 1 ha ritenuto
“irragionevole e contraddittoria” la valutazione peritale del dr. __________ -
secondo la quale l’assicurata sarebbe inabile al lavoro all’80% nella sua
precedente attività di aiuto-cucina, ma sarebbe invece da considerare abile al
lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali – dato che egli non indica “in alcun modo cosa di più ancora
semplice e ripetitivo dell’aiuto-cucina l’assicurata possa ancora
ragionevolmente svolgere alla luce delle limitazioni funzionali”.
Il legale dell’assicurata
ha inoltre evidenziato che, in occasione di una recente visita medica presso
l’Ospedale regionale di __________, il dr. __________ e il dr. __________ hanno
confermato l’esistenza dei disturbi fisici dell’interessata.
Il patrocinatore ha quindi
ritenuto il referto peritale del dr. __________ “non convincente, né
conclusivo, sia con riguardo alle diagnosi che all’asserito miglioramento, non
condiviso dai medici curanti, tra cui il dr. med. __________, esperto
reumatologo”.
Alla luce di queste
considerazioni, il legale dell’assicurata ha quindi concluso che “si impone
dunque di procedere con una perizia giudiziaria, ritenuto che il rapporto
medico del dr. __________ agli atti AI non è convincente e contrasta con le
valutazioni mediche concordi nel tempo espresse da medici anche specialisti”
(doc. I).
1.4. In data 27 febbraio 2012, il
patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V +
AA3), oltre a nuova documentazione medica, attestante la totale incapacità
lavorativa dell’assicurata (doc. V + AA1-2).
1.5. L’UAI, in risposta - dopo
avere ribadito la correttezza delle valutazioni peritali ordinate
dell’amministrazione e, in particolare, di quella eseguita dal dr. __________ -
ha riconfermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (doc.
VII).
1.6. Con osservazioni del 6 marzo
2012, l’amministrazione, sulla scorta delle considerazioni espresse dal dr. __________
del SMR – il quale ha ribadito che, “come specificato dal dr. __________, vi è
stata una sostanziale evoluzione positiva a livello della spalla, evoluzione
che ha permesso di determinare una capacità lavorativa esigibile in attività
adatta” (doc. VIII/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc.
VIII).
1.7. In data 27 marzo 2012, il
patrocinatore dell’assicurata ha ribadito le contestazioni ricorsuali a
proposito dell’attendibilità della valutazione peritale del dr. __________,
contestando che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute
dell’interessata giustificante una riduzione del diritto alla rendita di
invalidità (doc. XI + 1).
1.8. Con osservazioni del 19
aprile 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________
del SMR – il quale ha ribadito che, nella sua valutazione peritale, il dr. __________
ha specificato le ragioni per le quali egli ha ritenuto che lo stato di salute
dell’interessata abbia subìto un miglioramento (doc. XIII/bis) - ha ancora una
volta chiesto la reiezione del ricorso (doc. XIII).
1.9. In data 2 maggio 2012, il
patrocinatore dell’assicurata ha sottolineato come l’amministrazione non abbia preso
posizione in merito alle critiche ricorsuali, ma si sia limitata unicamente a
riprendere testualmente quanto asserito dal medico del SMR, il quale, a sua
volta, si è espresso solo riguardo alla fibromialgia, omettendo di considerare
tutte le altre patologie che affliggono l’interessata (doc. XV).
Queste considerazioni dell’assicurata
sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVI), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
1.10. In corso di causa, il TCA ha
interpellato l’amministrazione, al fine di ottenere alcune precisazioni in
merito alla determinazione del reddito da invalido, con riferimento in
particolar modo alle riduzioni percentuali da applicare a tale reddito (doc.
XVIII).
L’Ufficio AI ha risposto
con scritto del 2 agosto 2012 (doc. XIX + 1-6), che è stato immediatamente
trasmesso alla ricorrente per una sua presa di posizione (doc. XX).
1.11. Con scritto del 27 agosto
2012, il patrocinatore ha contestato la risposta fornita dall’amministrazione
alla richiesta di precisazioni del TCA, ritenendo giustificato applicare al
reddito da invalido sia una riduzione per tenere conto del cosiddetto gap
salariale, sia un’ulteriore riduzione percentuale del 15% almeno per tenere
conto di tutti gli altri aspetti del caso concreto (doc. XXI + 1).
1.12. In data 30 agosto 2012, il TCA
ha nuovamente interpellato l’amministrazione, chiedendo di precisare i motivi
per i quali al reddito da invalido è stata applicata una riduzione del 9% “per
attività leggera” e non del 10%, nonché le ragioni per le quali è stata
applicata una riduzione del 5% “per altri fattori di riduzione”, precisando di
quali fattori si tratti (doc. XXII).
L’Ufficio AI ha risposto
con scritto dell’11 settembre 2012 (doc. XXIII + 1-2), che è stato
immediatamente trasmesso all’assicurata (doc. XXIV), per osservazioni.
1.13. In data 1° ottobre 2012, il
patrocinatore ha ribadito le contestazioni ricorsuali a proposito del calcolo
del grado di invalidità effettuato dall’amministrazione, facendo nuovamente
notare che una riduzione del reddito da invalido del 15%, anziché del 14% come
riconosciuto dall’Ufficio AI, condurrebbe a riconoscere un grado di invalidità
del 50% (doc. XXV + 1).
Queste considerazioni del
patrocinatore dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XXVI), per conoscenza.
1.14. In data 5 ottobre 2012, il TCA
ha chiesto all’amministrazione delle precisazioni riguardo alla “prassi
interna” cui ha fatto riferimento l’Ufficio AI nello scritto dell’11 settembre
2012 (doc. XXVII).
L’UAI ha risposto con
scritto del 16 novembre 2012 (doc. XXVIII + 1-2).
In data 20 novembre 2012,
preso atto della risposta fornita dall’amministrazione, il TCA ha chiesto
all’UAI ulteriori precisazioni (doc. XXIX).
L’Ufficio AI ha risposto
con scritto del 6 dicembre 2012 (doc. XXX).
1.15. In data 7 gennaio 2013, il
patrocinatore ha ribadito che l’applicazione di una riduzione del reddito da
invalido del 15%, anziché del 14% come riconosciuto dall’amministrazione,
condurrebbe a riconoscere all’assicurata un grado di invalidità del 50% (doc.
XXXII).
Queste considerazioni del
legale dell’interessata sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXXIII),
per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a ridurre ad un quarto di rendita di
invalidità, in via di revisione, la rendita intera di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM;
Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle
rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo
eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una
modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia
diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la
giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,
privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della
prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi
(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non
giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di
adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza
9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato
che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un
motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche
modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7
cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce
un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
2.5. Nel caso concreto, dagli atti
di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 10 luglio
2006 (doc. 5/1-8), l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal
dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 22 dicembre 2006 – nelle quali
aveva considerato l’assicurata globalmente inabile al lavoro al 100%, dal mese
di ottobre 2005, in qualsiasi attività, essendo la stessa, dal profilo
somatico, inabile al lavoro al 100%, come da perizia reumatologica eseguita dal
dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia e, dal profilo psichico,
inabile al lavoro al 50%, come ritenuto dal dr. __________ (cfr. doc. 18-1) –
con decisione del 6 luglio 2007, aveva riconosciuto all’assicurata una rendita
intera di invalidità (grado AI del 100%) a partire dal 1° ottobre 2006 (doc.
27/1-9).
Secondo la giurisprudenza
(cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda,
dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale
del diritto alla rendita.
In tale contesto, il TCA deve
situarsi al mese di dicembre 2011 (momento in cui è stata emanata la decisione
impugnata) e valutare se, nel frattempo (dal 6 luglio 2007 al 23 dicembre 2011),
le condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate in misura tale da
giustificare una riduzione del diritto alla rendita o se vi è stato, al
contrario, un peggioramento delle stesse, come sostenuto dalla ricorrente.
2.6. Nel questionario per la
revisione della rendita l’assicurata ha indicato che il suo stato di salute è
peggiorato (doc. 37).
L’Ufficio AI, al fine di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha quindi
fatto esperire una nuova perizia psichiatrica, affidata al dr. __________ e una
nuova perizia reumatologica, a cura del dr. __________.
Nel referto peritale del 15 maggio 2011, il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “depressione di media entità (ICD10-F32.1)” e, quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome dolorosa
diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge
(ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”, ha
considerato l’interessata inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10).
Nel referto peritale del 6 ottobre 2010, il dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla
spalla sinistra con rottura del tendine del muscolo sovraspinato; sindrome
cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale a sinistra su alterazioni
degenerative in particolar modo al segmento C5-C6; sindrome lombo-vertebrale su
iniziali alterazioni degenerative”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “fibromialgia” (doc. 47-8), ha
considerato l’assicurata, a partire dal momento della sua valutazione peritale,
inabile al lavoro nella misura dell’80% nell’attività di aiuto cucina, ma abile
al lavoro in misura completa sia nello svolgimento di attività adatte, sia quale
casalinga (doc. 47-10).
Questo Tribunale, viste le
risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.2.), dopo attenta analisi
degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia
stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di
salute dell’interessata, così come accertato nella perizia del dr. __________.
Il TCA non
ha, infatti, motivo, dal profilo reumatologico, per mettere in dubbio la
valutazione peritale del dr. __________, dalla quale emerge
chiaramente un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurata rispetto
alla precedente valutazione del dr. Goldinger.
Nel rapporto peritale del
21 aprile 2006, il dr. __________ aveva sottolineato che “dal lato
reumatologico vi è da una parte un’irritabilità meccanica rilevante della
spalla sinistra nell’ambito di un conflitto sottoacromiale con un danno
strutturale della cuffia dei rotatori associato ad un deposito calcareo nella
zona subacromiale di dimensioni piuttosto rilevanti” (doc. 2-6 inc. cassa
malati).
Tale calcificazione non è
più stata, in seguito, riscontrata dal dr. __________, il quale, nel proprio
referto peritale, ha evidenziato che “le radiografie convenzionali da me
ripetute alla spalla sinistra mostrano la scomparsa della calcificazione
antecedentemente descritta e che fu trattata con sedute d’onde d’urto. È quindi
avvenuto un riassorbimento di tale calcificazione”, aggiungendo che “vi è stato
quindi dal punto di vista radiologico e clinico un miglioramento rispetto alla
valutazione peritale del dr. __________ del 2005, determinato dal
riassorbimento della calcificazione e dal fatto che il deficit funzionale
determinato dalla lesione del tendine del sovraspinato è stato in parte
compensato con la muscolatura accessoria” (doc. 47-9). Il dr. __________ ha
inoltre indicato di avere potuto “eseguire una valutazione clinica completa
della spalla sinistra con un’elevazione attiva di 120° e un’abduzione di 120° e
la presenza di un arco dolente e un test d’impingement positivo. Valutazione
che non era possibile agli altri colleghi che avevano visitato l’assicurata
antecedentemente” (doc. 47-9).
Il perito ha così concluso
per una abilità lavorativa completa dell’assicurata nello svolgimento di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal
momento della valutazione peritale (doc. 47-10).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste considerazioni, ben motivate, espresse dal dr. __________
e che, del resto, sono state condivise dal dr. __________ del SMR nel rapporto
del 17 ottobre 2011 (doc. 48-1).
Neppure i certificati
prodotti dall’assicurata in corso di causa permettono una diversa valutazione
della fattispecie.
Nei referti del 19
dicembre 2011 (doc. XVII/Z) e del 7 febbraio 2012 (doc. AA2), il dr. __________
si è unicamente limitato a certificare un’inabilità lavorativa, peraltro non
quantificata, a causa della presenza di una “radicolopatia irritativa C6 a
sinistra” non migliorata clinicamente nonostante i trattamenti intrapresi a
partire dal 2008, mentre il dr. __________, nel referto del 20 febbraio 2012, ha considerato l’assicurata, tenuto conto dell’affezione alla spalla sinistra e dell’affezione
cervicobrachiale con radicolopatia irritativa C6 a sinistra, inabile al lavoro
al 100% “anche con la scomparsa della calcificazione ma restante il deficit
funzionale determinato dalla lesione del tendine sovraspinato” (doc. AA1).
Il medico del SMR, dr. __________,
al quale sono stati sottoposti questi referti, nelle annotazioni 5 marzo 2012
(doc. VIII/bis) e del 18 aprile 2012 (doc. XIII/bis) ha confermato la correttezza
delle conclusioni poste dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM e nel
rapporto del SMR del 17 ottobre 2011, rilevando come “già nell’esame RM del
2008 era descritta un’ernia discale C5/C6 con indentazione significativa sulla
radice C6 a sinistra, indentazione che rimane senza ripercussione misurabile”,
aggiungendo che “l’attuale valutazione neurologica ha permesso di escludere una
sofferenza neurogena acuta o cronica a tale livello” (doc. VIII/bis).
Il dr. __________ del SMR
ha poi concluso che “come specificato dal dr. __________ vi è stata una
sostanziale evoluzione positiva a livello della spalla, evoluzione che ha
permesso di determinare una capacità lavorativa esigibile in attività adatta”
(doc. VIII/bis), sottolineando che “nella valutazione peritale del dr. __________
sono state specificate le ragioni per le quali egli ritiene uno stato di salute
migliorato” (doc. XIII/bis).
Il TCA condivide queste
considerazioni del medico del SMR.
Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, dall’accurato esame peritale del 13 maggio 2011 eseguito dal
dr. __________ è emerso che lo stato di salute dell’interessata non ha, di
fatto, subìto delle variazioni rispetto al passato.
Secondo il perito,
infatti, l’assicurata, affetta da “depressione di media entità (ICD10-F32.1)”
e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, da “sindrome
dolorosa diffusa di tipo fibromialgico; problemi nella relazione con il coniuge
(ICD10-Z63.0); presenza a casa di un familiare bisognoso di cura (Z63.6)”,
continua ad essere inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 45-10), come
già considerato in precedenza dal dr. __________.
Il dr. __________ ha
espressamente indicato che “la limitazione della capacità lavorativa per motivi
psichiatrici esiste dal 2005 in avanti”, sottolineando che “successivamente lo
stato depressivo della paziente non ha mostrato significativi miglioramenti per
cui l’incapacità lavorativa psichiatrica è risultata ancora del 50%” (doc.
45-10).
Il TCA non può che concordare con questa valutazione
specialistica, che non è, del resto, stata smentita da altri referti
specialistici attestanti l’esistenza di patologie psichiatriche maggiormente
invalidanti.
Alla
luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti
risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno
permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al lavoro all’80%
nella precedente attività di aiuto cucina, ma è abile al lavoro nella misura
del 50% in un’attività adeguata.
2.7. Siccome è esigibile che
l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività
adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del
danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da
valido di fr. 43’715.-- (cfr. doc. A1), ottenuto aggiornando al 2010 il salario
di fr. 3'150.--mensili / fr. 40'950.-- annuali (2006) (cfr. doc. 53-1),
corrispondenti a quanto avrebbe potuto percepire l’assicurata nella sua
precedente attività di aiuto cucina, conformemente a quanto indicato dalla
ditta __________ nell’apposito questionario per il datore di lavoro compilato
in data 5 agosto 2006 (doc. 13-3).
Il TCA ritiene corretto il
reddito da valido stabilito dall’amministrazione, il cui importo non è stato,
del resto, contestato in sede di ricorso.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato che
lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In applicazione della
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165),
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando questo dato su
41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili
Considerandi
oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata, quale aiuto
cucina, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 43'715 / anno per un’occupazione a
tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).
Tale reddito si situa, per
ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 47’312, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “servizi
di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714.-- X 12 mesi = 44’568.-- riportato su 42.3 ore).
Ora, qualora, già prima
dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si
situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore
interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche
insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi
fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un
guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il
reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da
invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
Chiamato dal TCA a
spiegare le ragioni per le quali l’amministrazione nel caso presente non ha
applicato al reddito da invalido dell’interessata una riduzione per tener conto
del “gap salariale”, l’Ufficio AI, rifacendosi a quanto indicato dalla
consulente IP incaricata nello scritto del 2 agosto 2012, ha risposto:
" (…)
Dal questionario del datore di lavoro risulta un salario mensile
pari a fr. 3'150.- per l’anno 2005. Tale salario corrisponde al salario minimo
definito nel contratto della ristorazione per l’anno 2005. Nell’anno 2006
sarebbe dovuto aumentare a fr. 3'182.- (l’aumento non è però avvenuto, si
presuppone per la malattia).
Si rammenta però che la signora RI 1 prima di iniziare presso tale
datore di lavoro aveva ben sei anni di esperienza nel settore della
ristorazione effettuati presso il Ristorante __________.
Quindi, presso __________, la signora RI 1 avrebbe potuto
richiedere un salario maggiore al minimo salariale considerando appunto
l’esperienza professionale ed avvicinarsi al salario stabilito nella categoria
55.4
delle Tabelle RSS TA1. Per tale motivo si reputa che l’assicurata si sia
accontentata del suo salario e non si reputa opportuno applicare il gap
salariale.
A titolo informativo si sottolinea che anche volendo tenere conto
– per ipotesi di lavoro – di un gap salariale, l’assicurata non aumenterebbe il
suo grado AI. La valutazione sarebbe la seguente:
calcolo CGR considerando Gap salariale
reddito da valido: fr. 43'715.-
Gap salariale: quale reddito statistico si fa riferimento alla
categoria 55 (alberghi e ristoranti), persona senza qualifica delle tabelle RSS
TA1.
Per l’anno 2010 (dati statistici più aggiornati) risulta un
salario annuo pari a fr. 47'312.- (allegato A).
Paragonando il reddito da valido concreto (fr. 43'715.-) con il
reddito statistico (fr. 47'312.-) si ottiene una differenza del 7.6%. Lo scarto
effettivo risulta essere del 2.6% (7.6% - 5%).
Grado di invalidità considerando il GAP salariale (si veda tabella
CGR allegata – allegato B).
Applicando la riduzione del 2.6% gap salariale al reddito da
invalido (26'444.-) risulta un reddito pari a fr. 25'756.-. Da tale reddito
vengono tolte le riduzioni totali del 14% (attività leggera ed altri fattori) e
si ottiene fr. 22'151.-.
Il grado di invalidità sarebbe il seguente:
43'715 – 22'151 x 100 = 49.33% (arrotondato all’eccedenza
49.
%)”
43’715
(Doc. XIX/1)
Il patrocinatore della
ricorrente ha contestato questa presa di posizione dell’amministrazione,
evidenziando che l’assicurata ha iniziato a lavorare presso il __________ dopo
un periodo di disoccupazione e che l’aumento salariale già previsto non è
avvenuto per le condizioni di salute della ricorrente (doc. XXI).
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale non concorda con le considerazioni espresse dall’UAI, ma ritiene
invece maggiormente attendibile quanto indicato dal patrocinatore a proposito
del fatto che l’assicurata, straniera, nata nel 1955, in realtà non si è “accontentata” di un salario modesto allorquando ha iniziato a lavorare
presso il __________. Ella lo ha invece fatto in quanto veniva da un periodo di
disoccupazione (cfr. doc. 9-4) e dunque per un motivo estraneo all’invalidità
(cfr. STF 9C_435/2012 del 4 gennaio 2013).
Pertanto, il reddito
statistico da invalido (fr. 52'728) va ridotto, come
indicato “a titolo informativo” dall’amministrazione nello scritto del 2 agosto
2012.
(cfr. doc. XIX/1) - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% -
percentuale corrispondente al gap salariale del 7.6% (fr. 47’312 vs. fr.
43’715), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta
pertanto a fr. 51'357.07.
Ritenuto che, come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico,
l’assicurata può esercitare, da giugno 2011, un’attività adeguata alle sue
condizioni di salute al 50%, il reddito statistico citato va ridotto del 50% e
ammonta a fr. 25'678.50 (fr. 51'357.07 ridotti del 50%).
2.7.3
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali
e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
Nel caso concreto, nel
rapporto del 24 ottobre 2011, il consulente in integrazione professionale ha
applicato una riduzione del 14% così motivata: “9% per attività leggere e 5%
per altri fattori di riduzione” (doc. 53/3-4).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo
apprezzamento a quello dell’amministrazione.
Chiamato dal TCA a giustificare le ragioni per le quali sono state
attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5% per
altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:
" (…)
- La riduzione
del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle limitazioni
funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica del 6 ottobre
2011.
del dr. __________.
Occorre rilevare
come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni)
ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli assicurati che
presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece
effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata
favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità
influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è
già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. __________ e
riportata dal SMR dr. med. __________ nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era
già comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto
inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una riduzione
per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.
- Per altri
fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di riduzioni),
l’amministrazione intende la riduzione della redditività per difficoltà di
adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività causata dal
danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio AI tiene in
considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di attività
precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di attività) e le
altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al bisogno, difficoltà a
svolgere lavori di precisione e necessità di pause supplementari). Nella
fattispecie è stata considerata una riduzione della redditività per difficoltà
di adattamento sul lungo periodo, comprendente una riduzione per l’età
dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori sempre nel medesimo
settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)
Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti a proposito della
“prassi interna” sopraccitata (doc. XXVII), l’Ufficio AI, con scritto del 16
novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere descrittole
l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato unicamente
dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha valenza
nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui si dirà
in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente
dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXVIII).
Quanto alle modalità di attuazione della direttiva interna del 15
maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere stabilito “i valori di
riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità (attività leggera, età
ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità, nazionalità e permesso di
soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere proceduto, anche grazie all’aiuto
di un economista aziendale, ad un’analisi delle tabelle di riferimento
dell’Ufficio federale di statistica (di seguito UFST) concernenti il salario
mensile lordo (valore centrale) per rami economici, classi di età e livello di
qualifica richiesto dal posto di lavoro (1/3) – settore privato (doc. XXVIII).
Passando all’analisi dei singoli aspetti, l’amministrazione ha
rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile “per attività
leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli assicurati che
presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare, determinato le altre
riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.
L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di procedere è stato
nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più genericamente stabilito
dalla direttiva interna, nella quale si legge segnatamente che:
" Come noto,
i livelli di qualifica ai quali viene normalmente fatto riferimento comprendono
delle attività semplici e ripetitive (livello 4), sia leggere che pesanti.
Le attività leggere sono tuttavia di regola remunerate meno
rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.
Qualora l’assicurato non sia più in grado di svolgere attività
pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione percentuale sul reddito
statistico, considerato che la persona potrà ambire ad un salario in realtà
inferiore a quello indicato.
Le seguenti tabelle considerano anche l’entità della limitazione:
uomini
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 5%
10.
– 14.99
5.
– 3%
15.
– 19.99
3.
– 1%
20.
0.
donne
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 4%
10.
– 14.99
4.
– 1%
15.
– 19.99
0.
(doc. XXVIII).
Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di servizio, l’Ufficio
AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:
" Fino ai 30
anni d’età in tutte le divisioni economiche i giovani subiscono una
penalizzazione a livello salariale. La stessa tendenza si è constatata quando
una persona ha all’attivo pochi anni di servizio. È però importante dire che la
penalizzazione è contenuta e si esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di
pochi anni (di solito inferiore ai 3 o 4 anni).
Occorre tuttavia ammettere che le persone con un’età superiore ai
50.
anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre attive nel medesimo
settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno sul lungo periodo.
Per questi assicurati, considerando i valori statistici e la
realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno applicare una
riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa fra i 50 e i
59.
anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni. Oltre a ciò è
stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore dell’1% per coloro
che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o lavorano sempre
nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per le persone che
sono state attive in diversi settori o che hanno svolto differenti attività in
quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc. XXVIII)
Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni fra un minimo e
un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha comunicato che “la
percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente l’appartenenza ad una
determinata fascia d’età)” (doc. XXVIII).
Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa debba intendersi
con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è scaturita primariamente
dall’esame della prassi degli altri Uffici AI” (doc. XXIX), l’amministrazione,
con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa
quale riferimento alla giurisprudenza federale relativa alle riduzioni sul
reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono appunto state emesse a
seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici AI cantonali)” (doc.
XXX).
Nella presente fattispecie, questo Tribunale non può fare proprie
le considerazioni espresse dall’amministrazione.
Nonostante sia lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di
trattamento addotta dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una
propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII e doc. XXVIII), il TCA ritiene che
ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton
Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte dell’UFAS,
proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in tutta la
Svizzera.
Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito da invalido,
determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso
dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il
Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici
nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la
relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire
stabilita a livello federale.
Il TCA constata peraltro
che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così
approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo
indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle
riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il
25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%).
Un’“eccezione” a tale
regola è data nel caso in cui l’Alta Corte non determini in maniera precisa la
deduzione, ma la fissi all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella
STF I 870/05 del 2 maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona
nelle condizioni del ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione
tra il 15% e il 20%”, il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente
alla media tra i due valori indicati.
Le graduazioni tra un massimo
e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate
dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano quindi conferma nella
giurisprudenza federale, anche la più recente.
Ad esempio, in
una sentenza STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, l’Alta Corte ha ritenuto
opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione (che non aveva
applicato alcuna riduzione) e confermato dai primi giudici, accordare una
riduzione del 10% sul reddito da invalido; in una STF 9C_740/2012 del 22
ottobre 2012, la nostra Massima Istanza ha confermato la correttezza della
riduzione del 5% operata sul reddito da invalido dall’amministrazione e
confermata dal TCA, ritenendo che né le limitazioni funzionali, né l'età
e neppure il tasso di occupazione giustificassero una deduzione supplementare;
in una STF 9C_289/2012 del 15 ottobre 2012, il Tribunale federale
ha ritenuto opportuno, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione e
confermato dai giudici cantonali, accordare una riduzione del reddito da
invalido del 15% per tener conto dell’età dell’assicurata, della sua lunga
assenza dal mercato del lavoro e delle sue limitazioni funzionali; in una STF 9C_449/2012
del 3 ottobre 2012, l’Alta Corte ha confermato la correttezza della riduzione
del 20% applicata dai giudici cantonali al reddito da invalido, contrariamente
a quanto invece ritenuto dall’amministrazione (che non aveva riconosciuto
riduzione alcuna), per tenere conto dell’età dell’assicurata, delle sue
limitazioni funzionali, della mancanza di formazione professionale e delle sue
scarse conoscenze linguistiche; in un’altra STF
9C_603/2011 del 20 aprile 2012, il Tribunale federale ha avallato la riduzione
percentuale del 10% riconosciuta dai giudici cantonali, contrariamente al
parere dell’amministrazione, per tenere conto dell’età e della gravità dei
problemi di salute di un’assicurata; ancora, in una STF 8C_585/2011 del 5
aprile 2012, l’Alta Corte ha confermato la riduzione del 10% apportata dai
primi giudici al reddito da invalido, rilevando come una tale riduzione fosse
già giustificata tenuto conto dell’età dell’assicurata; in una STF 9C_390/2011
del 2 marzo 2012, il TF ha confermato la correttezza dell’innalzamento operato
dai giudici cantonali della percentuale di riduzione attribuita dall’amministrazione,
portata dal 15% al 20%, per tener conto anche dell’età dell’assicurata e di
tutte le circostanze del caso concreto; in una STF 9C_273/2011 del 27
gennaio 2012, la nostra Massima Istanza ha considerato che nell'aumentare, dal
10% al 20%, il tasso di riduzione sul reddito base da invalido, i primi giudici
hanno effettuato “un legittimo controllo di adeguatezza della decisione
amministrativa fondandosi peraltro su motivi pertinenti, riconosciuti dalla
giurisprudenza”; in una STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010,
tenuto conto dell’età e delle importanti limitazioni funzionali di
un’assicurata, il TF ha considerato che la riduzione del 5% applicata
dall’amministrazione al reddito da invalido, poi avallata dai giudici
cantonali, fosse troppo bassa, innalzandola al 15%.
Alla luce di quanto appena
esposto il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI e ritiene
corretto - in applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.7.3. -
applicare una riduzione complessiva del 15% (cfr., in particolare, STF 9C_955/2011 del 7 novembre 2012, nella quale al reddito da invalido
di un’assicurata, nata nel 1964, oltre ad una riduzione del 50% per tenere
conto di un’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, del 50%, il TF ha applicato una riduzione percentuale del 10%).
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'357.07,
ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione
del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 21'826.75.
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 43'715.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 50.07%
arrotondato al 50% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita
d’invalidità.
Alla luce di quanto sopra esposto, la rendita intera di cui ha
beneficiato l’assicurata non va ridotta ad un quarto di rendita dal 1° marzo
2012, come indicato dall’UAI, bensì ad una mezza rendita, per un grado di
invalidità del 50%, a partire dal 1° marzo 2012, giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI.
2.8
L’assicurata nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia (doc. I, pag. 9).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.9
Parzialmente
vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un
legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art.
61.
lett. g LPGA).
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr.
500.
-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a
carico della ricorrente.
2.11
L’assicurata ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Ritenuti l'esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U
164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto
1999.
nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella
causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S
contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e
TCA, U 18/97).
Per la parte del ricorso
in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF
124.
V 301 consid. 6).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente
il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito
patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Dal
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. AA3) emerge
che l’assicurata è senza attività lucrativa e percepisce fr. 6'304 annui dalla
Cassa Pensione, mentre il marito è al beneficio di una rendita AI annua di fr.
10'020, rendita SUVA di fr. 15'518.-- annui e percepisce fr. 18’349.-- annui dalla
Cassa Pensione (cfr. doc. AA3).
Il reddito complessivo
della famiglia ammonta, quindi, complessivamente a fr. 4’182.-- mensili.
Con tale reddito
l’assicurata deve far fronte a fr. 1'700.-- quale importo base mensile per se
stesso e il marito, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale ammontare comprende
già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura,
salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del
1° settembre 2009).
Bisogna poi computare il
canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante, che ammonta a fr.
780.
-- al mese; i premi afferenti all’assicurazione malattia, di fr. 422.35
mensili per ciascun coniuge; le imposte, cifrate in fr. 1'493 per l’anno 2011 (cfr.
doc. AA3), per delle uscite mensili totali pari a fr. 3’449.10.
In simili condizioni, anche
volendo tenere conto del fatto che all'importo base mensile del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF per coniugi di fr. 1'700.- va
aggiunto un supplemento del 15%-25% conformemente a quanto stabilito dal TFA
nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, ossia fr. 255.- rispettivamente
fr. 425.-, per delle uscite totali di fr. 3'704.10 rispettivamente di fr.
3’874.10, risulterebbe comunque un'eccedenza mensile. Inoltre, considerato che ai
redditi va pure aggiunta la mezza rendita AI dell’assicurata, non può essere
ammessa l’indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, per la parte del ricorso in cui l’assicurata è
soccombente, va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 23 dicembre 2011 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio
AI è condannato a riconoscere all’assicurata una mezza rendita di invalidità
dal 1° marzo 2012.
2. L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è
respinta.
3. Le spese per fr. 500.--,
sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.--
a carico di RI 1.
L’Ufficio AI verserà
all’assicurata l’importo di fr. 1’200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili
parziali.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti