32.2012.39
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24 ottobre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2012.39
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, TCA
Titolo:
Diritto a provvedimenti di integrazione quali la riformazione professionale. Non è data, perché il consulente in integrazione professionale ha affermato che l'assicurato può accedere ad attività semplici e ripetitive senza intraprendere una specifica riqualifica professionale. Aiuto al collocamento
INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFORMAZIONE
art. 8 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 17 cpv. 1 LAI
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.39
TB
Lugano
24 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 gennaio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel 1978, da ultimo attivo quale autista di mezzi pesanti, il 2
settembre 2009 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio AI una richiesta di prestazioni
AI per adulti, chiedendo in particolare un orientamento professionale e l'avviamento
ad altra professione a seguito dei disturbi alla schiena.
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari e richiamati gli atti in ambito di
assicurazione contro gli infortuni, con decisione del 3 gennaio 2012 (doc. A),
preavvisata dal progetto dell'11 ottobre 2011 (doc. 80), l'UAI ha negato all'assicurato
una rendita d'invalidità, non essendo il grado d'invalidità pensionabile (21%).
C. Contro
la predetta decisione RI 1, patrocinato dall'RA 1, è insorto al TCA il 3 febbraio
2012 (doc. I) chiedendo di riconoscergli il diritto a provvedimenti
professionali quali la riformazione e la riqualifica professionale. Il grado d'invalidità
(21%) non è invece stato contestato.
Il ricorrente ha fatto presente che i disturbi
che continua a lamentare gli impediscono seriamente di cercare, con successo,
un lavoro in un'attività professionale confacente al suo stato di salute.
D. Con
risposta del 21 febbraio 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere
il ricorso, a motivo che il consulente in integrazione professionale ha escluso
l'attuazione di provvedimenti reintegrativi di ordine professionale, vista la
scolarità e l'iter professionale dell'assicurato e dato che quest'ultimo è
privo di una qualifica professionale. Il consulente ha però ritenuto opportuno
aiutare l'assicurato a ricollocarsi per trovare un'attività confacente al suo
stato di salute, siccome egli può direttamente svolgere delle attività adeguate
semplici e ripetitive di natura leggera, senza dover intraprendere una
specifica riqualifica professionale, in particolare nei settori primario e
secondario.
E. Il
15 maggio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha prodotto un certificato medico del 10 aprile
2012 (doc. B1), sul quale il medico SMR ha preso posizione (doc VIIIbis) ed il
cui parere è stato posto alla base delle osservazioni del 29 maggio 2012 (doc.
VIII) dell'Ufficio assicurazione invalidità, che ha ribadito la sua richiesta di
respingere il ricorso.
In data 25 giugno
2012 (doc. X) l'assicurato ha osservato di essersi sottoposto a questa visita
specialistica a __________ per ulteriormente evidenziare le sue problematiche
di salute che gli impedirebbero di trovare un'attività professionale confacente
al suo stato di salute, chiedendo quindi dei provvedimenti integrativi.
Con osservazioni del
13 luglio 2012 (doc. XII) l'amministrazione ha in sostanza riproposto le
medesime argomentazioni fornite con la risposta di causa, chiedendo nuovamente la
conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è soltanto il diritto del ricorrente all'adozione di provvedimenti
di integrazione.
Il grado di invalidità del 21% non è stato
invece contestato.
3.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e
idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o
la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita
professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione
concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento
per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento
professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),
la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto
in capitale (art. 18b LAI).
L'art. 17 cpv. 1 LAI
prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova
attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e
se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata
o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V
110.
consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.
24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione
professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv.
1.
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività
lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività
e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità
di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V
110.
consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
4.
In
concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente superiore alla
soglia del 20% (la decisione del 3 gennaio 2012 l'ha infatti stabilito nel 21%), detta decisione dell'UAI merita conferma.
La circolare sui provvedimenti d'integrazione
e di ordine professionale prevede:
" 4010
Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un'invalidità imminente o esistente la persona
assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di
compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia
essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai
provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere
alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed
adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle
della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che
non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se una persona
assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di
lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione
professionale non è necessaria.”.
Con sentenza
9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida
al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva
chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale,
ha affermato che:
" (…)
6.
(…) Sennonché, a
prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia
per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della
decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente
ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non
richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può
dunque trovare accoglimento.".
5.
Nel
caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in considerazione
(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il consulente in integrazione
professionale, nel suo rapporto del 13 settembre 2011 (doc. 79), non ha infatti
proposto provvedimenti professionali in considerazione della scolarità,
dell'iter professionale dell'assicurato e dell'assenza di una prima qualifica
professionale.
Il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni
mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro
è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD
II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Il consulente interpellato dall'UAI ha
affermato che l'assicurato può accedere ad attività di tipo semplice, poco
diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o
di esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre le
attività presenti nel terziario o nei servizi in generale sono difficilmente
praticabili dall'interessato per questioni di scolarità, malgrado richiedano
modeste esigenze di ordine concettuale (doc. 79-2).
Come rettamente indicato dall'Ufficio
AI l'insorgente, senza dovere intraprendere una specifica riqualifica
professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo
fisico leggero. In sede di risposta vengono elencate attività che l'assicurato,
malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare al 100%, specialmente nell'ambito
industriale, dove vi sono attività di sorveglianza e quindi fisicamente leggere,
che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolte sia in posizione seduta sia in piedi, come le attività d'incasso,
d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc., e quindi con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura come riconosciuto nei
limiti funzionali dal perito (doc. IV pag. 2; cfr. anche STCA 32.2011.143 del
21.
novembre 2011).
In un caso ticinese (citata STF
9C_439/2011 consid. 5), lo stesso Tribunale federale ha confermato la valutazione
del TCA, che si è fondato sulle convincenti conclusioni tratte dal consulente
in integrazione professionale, affermando che tale valutazione era a maggior
ragione sostenibile in quanto le professioni (leggere e ripetitive, poco
qualificate) indicate dal consulente erano esercitabili senza necessariamente
mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale.
Identica conclusione può essere quindi
tratta nella fattispecie, non senza rilevare che il consulente IP, nel rapporto
del 13 settembre 2011 (doc. 79-3), ha indicato che rimane aperta per l'assicurato
la possibilità di far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;
STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque all'assicurato, se del caso, attivarsi
in questo senso e ricontattare il consulente in integrazione professionale (STCA
32.2012.69
del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del
21.
novembre 2011).
In conclusione, nella misura in cui l'UAI
ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la
decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA
32.2011.143
e 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
6.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese
è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico
dell'assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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