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Decisione

32.2012.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel 1978, da ultimo attivo quale autista di mezzi pesanti, il 2

settembre 2009 (doc. 1) ha inoltrato all'Ufficio AI una richiesta di prestazioni

AI per adulti, chiedendo in particolare un orientamento professionale e l'avviamento

ad altra professione a seguito dei disturbi alla schiena.

B. Esperiti

gli accertamenti medici ritenuti necessari e richiamati gli atti in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, con decisione del 3 gennaio 2012 (doc. A),

preavvisata dal progetto dell'11 ottobre 2011 (doc. 80), l'UAI ha negato all'assicurato

una rendita d'invalidità, non essendo il grado d'invalidità pensionabile (21%).

C. Contro

la predetta decisione RI 1, patrocinato dall'RA 1, è insorto al TCA il 3 febbraio

2012 (doc. I) chiedendo di riconoscergli il diritto a provvedimenti

professionali quali la riformazione e la riqualifica professionale. Il grado d'invalidità

(21%) non è invece stato contestato.

Il ricorrente ha fatto presente che i disturbi

che continua a lamentare gli impediscono seriamente di cercare, con successo,

un lavoro in un'attività professionale confacente al suo stato di salute.

D. Con

risposta del 21 febbraio 2012 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere

il ricorso, a motivo che il consulente in integrazione professionale ha escluso

l'attuazione di provvedimenti reintegrativi di ordine professionale, vista la

scolarità e l'iter professionale dell'assicurato e dato che quest'ultimo è

privo di una qualifica professionale. Il consulente ha però ritenuto opportuno

aiutare l'assicurato a ricollocarsi per trovare un'attività confacente al suo

stato di salute, siccome egli può direttamente svolgere delle attività adeguate

semplici e ripetitive di natura leggera, senza dover intraprendere una

specifica riqualifica professionale, in particolare nei settori primario e

secondario.

E. Il

15 maggio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha prodotto un certificato medico del 10 aprile

2012 (doc. B1), sul quale il medico SMR ha preso posizione (doc VIIIbis) ed il

cui parere è stato posto alla base delle osservazioni del 29 maggio 2012 (doc.

VIII) dell'Ufficio assicurazione invalidità, che ha ribadito la sua richiesta di

respingere il ricorso.

In data 25 giugno

2012 (doc. X) l'assicurato ha osservato di essersi sottoposto a questa visita

specialistica a __________ per ulteriormente evidenziare le sue problematiche

di salute che gli impedirebbero di trovare un'attività professionale confacente

al suo stato di salute, chiedendo quindi dei provvedimenti integrativi.

Con osservazioni del

13 luglio 2012 (doc. XII) l'amministrazione ha in sostanza riproposto le

medesime argomentazioni fornite con la risposta di causa, chiedendo nuovamente la

conferma della decisione impugnata.

Il ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è soltanto il diritto del ricorrente all'adozione di provvedimenti

di integrazione.

Il grado di invalidità del 21% non è stato

invece contestato.

3.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e

idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o

la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il

diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale

diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita

professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione

concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento

per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento

professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto

in capitale (art. 18b LAI).

L'art. 17 cpv. 1 LAI

prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e

se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata

o migliorata, in misura essenziale.

Invalido ai sensi di

questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del

danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V

110.

consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr.

24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv.

1.

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di

formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con

riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme

delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività

e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità

di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V

110.

consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

4.

In

concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente superiore alla

soglia del 20% (la decisione del 3 gennaio 2012 l'ha infatti stabilito nel 21%), detta decisione dell'UAI merita conferma.

La circolare sui provvedimenti d'integrazione

e di ordine professionale prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un'invalidità imminente o esistente la persona

assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di

compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia

essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere

alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed

adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle

della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che

non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se una persona

assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di

lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione

professionale non è necessaria.”.

Con sentenza

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un'assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva

chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale,

ha affermato che:

" (…)

6.

(…) Sennonché, a

prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia

per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della

decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente

ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può

dunque trovare accoglimento.".

5.

Nel

caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in considerazione

(cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Il consulente in integrazione

professionale, nel suo rapporto del 13 settembre 2011 (doc. 79), non ha infatti

proposto provvedimenti professionali in considerazione della scolarità,

dell'iter professionale dell'assicurato e dell'assenza di una prima qualifica

professionale.

Il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro

è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD

II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Il consulente interpellato dall'UAI ha

affermato che l'assicurato può accedere ad attività di tipo semplice, poco

diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o

di esercizio, segnatamente nei settori primario e secondario, mentre le

attività presenti nel terziario o nei servizi in generale sono difficilmente

praticabili dall'interessato per questioni di scolarità, malgrado richiedano

modeste esigenze di ordine concettuale (doc. 79-2).

Come rettamente indicato dall'Ufficio

AI l'insorgente, senza dovere intraprendere una specifica riqualifica

professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo

fisico leggero. In sede di risposta vengono elencate attività che l'assicurato,

malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare al 100%, specialmente nell'ambito

industriale, dove vi sono attività di sorveglianza e quindi fisicamente leggere,

che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta sia in piedi, come le attività d'incasso,

d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc., e quindi con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura come riconosciuto nei

limiti funzionali dal perito (doc. IV pag. 2; cfr. anche STCA 32.2011.143 del

21.

novembre 2011).

In un caso ticinese (citata STF

9C_439/2011 consid. 5), lo stesso Tribunale federale ha confermato la valutazione

del TCA, che si è fondato sulle convincenti conclusioni tratte dal consulente

in integrazione professionale, affermando che tale valutazione era a maggior

ragione sostenibile in quanto le professioni (leggere e ripetitive, poco

qualificate) indicate dal consulente erano esercitabili senza necessariamente

mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale.

Identica conclusione può essere quindi

tratta nella fattispecie, non senza rilevare che il consulente IP, nel rapporto

del 13 settembre 2011 (doc. 79-3), ha indicato che rimane aperta per l'assicurato

la possibilità di far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).

Spetta dunque all'assicurato, se del caso, attivarsi

in questo senso e ricontattare il consulente in integrazione professionale (STCA

32.2012.69

del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del

21.

novembre 2011).

In conclusione, nella misura in cui l'UAI

ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la

decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA

32.2011.143

e 32.2011.141 del 21 novembre 2011).

6.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese

è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico

dell'assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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