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Decisione

32.2012.40

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto,ha attribuito all'assicurata 1/4 di rendita dal 1.3.2011 va sostituita con attribuzione di 1/4 di rendita dal 1.2.2011,poi aumentata ad una

29 novembre 2012Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

del SAM hanno risposto con scritto del 13 settembre 2012 (doc. VIII + 1), che è

stato immediatamente sottoposto alle parti (doc. IX), per osservazioni.

1.6. Con

osservazioni del 26 settembre 2012, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la

reiezione del ricorso, rilevato che, nella sua presa di posizione, la dr.ssa __________

ha confermato la correttezza delle sue conclusioni peritali (doc. X).

1.7. Il

rappresentante dell’assicurata, dal canto suo, con scritto del 9 ottobre 2012, ha ribadito le richieste ricorsuali, sottolineando che lo psichiatra curante, dr. __________,

che segue l’assicurata da anni, “ha sempre espresso una diagnosi precisa e una

valutazione sulla capacità lavorativa puntuale”.

Il

rappresentante ha inoltre rilevato che l’interessata è affetta, oltre che da

una sindrome somatoforme, anche da “gravi problemi della colonna vertebrale e i

dolori erroneamente giudicati dall’UAI come somatoformi, sono in realtà dolori

accertati clinicamente, come comprovato dal Centro per la Terapia del Dolore

presso __________ del 3 agosto 2011” (doc. XII + G1-2).

1.8. Con

osservazioni del 16 ottobre 2012, l’amministrazione, sulla scorta delle

considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR (doc. XV/bis), ha ancora una

volta chiesto la reiezione del ricorso (doc. XV).

Queste

osservazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc.

XVI), per conoscenza.

1.9. In corso di

causa, il TCA ha chiesto all’amministrazione di effettuare il calcolo della

media retrospettiva tenendo conto della percentuale del 30% dal gennaio 2009 di

limitazione nell’attività casalinga stabilita dal medico del SMR, anziché di

quella del 25% erroneamente considerata dal consulente incaricato (doc. XVII).

L’amministrazione

ha risposto con scritto del 26 novembre 2012 (doc. XVIII + 1), che è stato

immediatamente trasmesso all’assicurata (doc. XIX), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurata un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2011.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità

al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI secondo cui

"

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o

collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa

attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni (cfr. S.

Leuzinger-Naef, "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen

Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112

seg.).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Nella

presente fattispecie va innanzitutto rilevato che l’UAI ha proceduto alla

valutazione del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno

alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo

specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.3.).

Del

resto, è la stessa assicurata che, nel formulario per la richiesta di

prestazioni dell’assicurazione invalidità, ha indicato di essere “casalinga

dal 1983”

(doc. 1-4).

Nel

rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica allestito in data 15 giugno 2010, l’assistente sociale,

alla domanda relativa allo svolgimento o meno di un’attività lavorativa, in

assenza del danno alla salute, ha indicato “casalinga al 100% da molti anni”

(doc. 27-2). Analoga indicazione è stata riportata anche nel

rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica allestito in data 25 ottobre 2011 (doc. 54-2).

A giusta

ragione, dunque, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata casalinga in misura

completa (100%).

L’insorgente,

in sede ricorsuale, non ha peraltro contestato l’applicazione del metodo

specifico (doc. I).

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità

di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs,

l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne

sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du

recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un

caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi

les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du

premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la

seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux

(singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________,

spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport

du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection

corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du

profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car

celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera

qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé

disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie

avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles

somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital

X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers

juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

Sul

tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012

IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve

non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid.

3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere

chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del

carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il TF, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 56, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata

ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto dell’11

luglio 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di “1. sindrome del dolore cronico: DD sindrome fibromialgica primaria,

sindrome somatoforme; 2. sindrome panvertebrale cronica su alterazioni

degenerative sia a livello cervicale che dorsale e lombare (vedi referti degli

esami di MRI eseguiti il 4 e 5.10.2010); clinicamente nessun segno per una

radicolopatia cronica o acuta; DD nell’ambito della diagnosi 1; 3. cefalee

croniche di origine verosimilmente mista (mio tensiva ed emicranica); 4.

sindrome ansioso-depressiva cronica già da anni in trattamento”, mentre quali

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “colon

irritabile; mastopatia fibrocistica; anamnesticamente tendenza all’ipertensione

arteriosa; iperlipidemia attualmente non trattata” (doc. 50-26).

Il dr. __________ ha rilevato che, come già

riscontrato sia dal dr. __________, sia dal dr. __________, l’assicurata

presenta sia una sindrome fibromialgica, sia la presenza di alterazioni

degenerative di una certa entità a livello cervicale e lombare, oltre ad

un’ernia discale a livello Th7-Th8. Lo specialista ha aggiunto che “l’origine

degli ormai cronici dolori lamentati dalla paziente è perciò multifattoriale.

Da una parte sono presenti effettivamente delle discopatie di una certa

rilevanza, che potrebbero almeno in parte spiegare i suoi dolori. Il quadro

clinico che comunque si evince è quello di una sindrome del dolore cronico a

carattere somatoforme; esso non corrisponde infatti neppure ad una “semplice”

fibromialgia, in presenza di una diffusa dolenzia alla palpazione dell’intero

sistema locomotore” (doc. 50-27).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 70% (attività sull’arco di tutta la

giornata, ma con una riduzione del rendimento del 30%) sia come casalinga, sia

nello svolgimento di attività fisicamente leggere, mentre nello svolgimento di

attività medio-pesanti ha considerato l’interessata abile al lavoro nella

misura del 50% (doc. 50-27).

Infine, il dr. __________ ha rilevato che “la

prognosi valetudinaria dell’assicurata non dipende dalle patologie

ortopedico-reumatologiche, bensì da quelle psichiatriche, che attualmente, a

mio parere, maggiormente influenzano il suo generale benessere psico-fisico e

di conseguenza la possibilità di svolgere un’attività lavorativa/lucrativa”

(doc. 50-28).

L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 3

giugno 2011, ha posto la diagnosi di “probabile emicrania senza aura” (doc. 50-33).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto che “dalla diagnosi suddescritta non risulta nessuna incapacità

lavorativa permanente per il lavoro abituale della paziente di casalinga, solo

occasionalmente e temporaneamente le emicranie possono determinare

un’incapacità lavorativa per breve durata” (doc. 50-33).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato

dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la

quale, nel suo referto del 19 agosto 2011, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

media gravità (ICD10-F33.1); disturbo algico cronico associato con fattori

psicologici e con una condizione medica generale (DSM IV-F45.4); altri disturbi

di personalità (ICD10-F61)” (doc. 50-38).

A proposito della capacità lavorativa, la

specialista ha considerato che l’assicurata abbia presentato un periodo di

totale incapacità lavorativa dal mese di maggio 2009 al mese di agosto 2009,

seguito da un periodo di incapacità lavorativa del 30% dal mese di settembre

2009 fino al mese di dicembre 2010. Ella ha poi presentato un peggioramento

delle sue condizioni psichiche, che ha comportato un nuovo periodo di totale

incapacità lavorativa dal mese di gennaio 2011 al mese di maggio 2011, dopodiché,

a partire dal mese di giugno 2011, è da ritenere inabile al lavoro nella misura

del 50% (rendimento ridotto) nello svolgimento di attività lavorative adeguate,

mentre presenta una riduzione del rendimento del 40% quale casalinga (doc.

50-42).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 21 settembre 2011, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “1. sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di media gravità; 2. disturbo algico cronico associato con fattori

psicologici e con una condizione medica generale; 3. altri disturbi di

personalità; 4. sindrome del dolore cronico, DD: sindrome fibromialgica

primaria, sindrome somatoforme; 5. sindrome panvertebrale cronica su

alterazioni degenerative sia a livello cervicale che dorsale e lombare (vedi

referti degli esami di MRI eseguiti il 4 e il 5.10.2010); clinicamente nessun

segno per una radicolopatia cronica o acuta; DD: nell’ambito della diagnosi di

sindrome del dolore cronico”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa hanno indicato quelle di “probabile emicrania senz’aura;

noto colon irritabile; nota mastopatia fibrocistica” (doc. 50/14-15).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata, a partire dal mese di giugno 2011, abile al lavoro

nella misura del 50% (riduzione del rendimento) sia nella precedente attività

di impiegata di banca, sia in altre attività adeguate, mentre hanno considerato

che nell’attività di casalinga ella presenti una riduzione del rendimento del

40% (doc. 50/19-21).

Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa,

i medici del SAM hanno ritenuto l’interessata totalmente inabile al lavoro dal

mese di maggio 2009 fino al mese di agosto 2009; poi inabile al lavoro nella

misura del 30% dal mese di settembre 2009 fino al mese di dicembre 2010; in

seguito, nuovamente inabile al lavoro al 100% dal mese di gennaio 2011 al mese

di maggio 2011, dopodiché ella è da considerare inabile al lavoro nella misura

del 50% in attività adeguate e al 40% quale casalinga (doc. 50-21).

I medici del SAM hanno ritenuto che “le

incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere

sommate, in quanto tutte le patologie descritte dai nostri consulenti (che in

parte si sovrappongono) che causano una limitazione della capacità lavorativa

comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono” (doc. 50-21).

2.9. In sede

ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione con la quale l’UAI le ha

attribuito un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2011, trasmettendo

il seguente referto, datato 3 febbraio 2012, redatto dal suo psichiatra

curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e indirizzato

al suo rappresentante legale:

"

Come discusso con la paziente e con lei ritengo

non accettabile la presa di posizione da parte dell’Assicurazione Invalidità

per la mia paziente RI 1 che seguo ormai da moltissimi anni. Ho letto

attentamente la valutazione effettuata questa volta dalla dr.ssa __________ per

conto dell’AI, dove a fronte della riconferma integrale delle diagnosi da me

poste già da anni viene squalificata la mia valutazione puntuale nel corso

degli anni della capacità lavorativa. La perizia tende a coprire a posteriori

la valutazione già esperita per conto dell’Assicurazione dal dottor __________,

dove non veniva neanche riconosciuto il quadro clinico lamentato da anni dalla

paziente.

Le confermo quindi che le condizioni della

paziente sono tali da giustificare una incapacità lavorativa completa come da

me già certificato nel corso del tempo, contrariamente a quella, dopo molti

ricorsi, accertata adesso dall’Ufficio Invalidità.

Mi riservo di approfondire in modo più

dettagliato questo parere non avendo al momento il tempo di necessario per

poterlo fare adesso.” (Doc. E)

Nelle annotazioni del 14 febbraio 2012, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del

SMR (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), hanno osservato:

"

(…)

7.2.2012 Ricorso al TCA:

vengono prodotti:

25.11.2010: rapporto clinica __________

(precedente la perizia SAM): diagnosi di sindrome algica cervicocefalica e

lombovertebrale; assenza di sintomatologia radicolare o deficit neurologici

oggettivabili.

3.2.2012 lettera dr. __________:

ritiene non accettabile la presa di posizione

dell’UAI basata sulla valutazione. A suo giudizio le condizioni della paziente

sono tali da giustificare un’incapacità lavorativa completa.

L’attuale documentazione medica non fornisce

elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni basate sulle

valutazioni peritali effettuate, che quindi si riconfermano.” (Doc. IV/bis)

2.10. In corso di

causa, il TCA ha interpellato i medici del SAM, chiedendo loro di sottoporre le

contestazioni del dr. __________ al vaglio della dr.ssa __________ al fine di

indicare “se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni espresse dal

dr. __________, precisando le ragioni per le quali ritiene che, malgrado il

parere dello psichiatra curante, che segue l’assicurata fin dal 1995 e

nonostante lei stessa abbia indicato in sede peritale di scostarsi dalle

conclusioni del dr. __________ sia con riferimento alle diagnosi, sia in

relazione alla percentuale di inabilità lavorativa da riconoscere all’interessata

per il periodo compreso fra il mese di maggio 2009 e il mese di agosto 2009,

vadano invece confermate le conclusioni del dr. __________ a proposito di una

capacità lavorativa del 30% come indicato nella precedente perizia

psichiatrica, ma non a partire da gennaio 2009, come ritenuto dal dr. __________,

ma a partire dal mese di settembre 2009” (doc. VI).

Con scritto del 13 settembre 2012, i medici del

SAM hanno risposto:

"

(…)

Abbiamo pertanto messo a disposizione la

documentazione inviata alla nostra consulente psichiatra dr.ssa__________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, __________, che nel suo rapporto

medico del 28.8.2012 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che

riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo:

“In merito allo scritto del 13.07.2012 da parte

del Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo all’Assicurata citata a

margine, ribadisco quanto rilevato nelle conclusioni della mia perizia

psichiatrica del 19.8.2011: un’incapacità lavorativa nella misura del 100%

viene stabilita a partire dal mese di maggio 2009, quando a seguito della morte

del padre l’Assicurata sviluppa un episodio depressivo medio-grave, per cui

riprende nel mese di maggio 2009 ad essere seguita a livello psichiatrico dal

dr. __________ tramite una terapia psicofarmacologica e di supporto

psicoterapico.

Grazie alle cure intraprese le sue condizioni

psichiche migliorano gradualmente, in modo tale che nel settembre 2009 l’esame

peritale effettuato da parte del dr. __________ per conto del Centro Peritale

per le Assicurazioni Sociali, permette di rilevare delle menomazioni

qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale riguardanti una

condizione ansioso depressiva di lieve-media entità, che va giustamente

collocata a livello diagnostico nell’ambito di una sindrome depressiva

ricorrente, anziché di una sindrome mista ansioso depressiva, ma ciò non

comporta ad ogni modo una modifica delle condizioni cliniche allora oggettivate

dal perito, con sintomi depressivi di entità lieve-media, per cui l’Assicurata

viene valutata abile nella misura del 70%.

Sulla base pertanto dei dati clinici e soggettivi

anamnestici, un’incapacità lavorativa nella misura totale contrariamente a

quanto stabilito dal perito dr. __________ è giustificata da maggio 2009 fino

al mese di agosto 2009: dal momento dell’esame peritale in relazione al quadro

clinico obiettivato dal perito, l’Assicurata può essere valutata abile nella

misura del 70%.

Con ciò non si vuole squalificare la valutazione

da parte dello psichiatra curante dr. __________: si conferma infatti la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente ed un’incapacità lavorativa nella

misura totale a partire dal mese di maggio 2009, ma l’entità del disturbo a

partire dal mese di settembre 2009 non risulta influire in maniera totalmente

invalidante sulla capacità lavorativa rispetto l’esordio.

A seguito della morte della madre avvenuta nel

gennaio 2011, l’Assicurata ha presentato una riacutizzazione con nuovo

scompenso depressivo e compromissione della funzionalità lavorativa nella

misura totale, ma per un periodo transitorio e limitato fino al mese di maggio

2011.

Da allora si constata la presenza manifesta di un

disturbo algico cronico in comorbidità con altri disturbi di personalità

(ICD10-F61) ed una sindrome depressiva ricorrente senza un recupero

interepisodico completo, con attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1).

Rispetto quindi i criteri di Förster in merito ai

disturbi somatoformi non si rileva pertanto una comorbidità psichica di notevole

gravità ed intensità; tramite la continuazione delle cure psichiatriche

l’Assicurata può conservare una certa stabilità psicofisica e prevenire il

rischio che la condizione attuale evolva verso un quadro ben più grave ed

invalidante.

Un’intensificazione del supporto psicoterapico al

riguardo può rivelarsi efficace ed influenzare ancora in modo favorevole il

decorso.

Non si è inoltre osservata una compromissione

significativa del funzionamento familiare o una marcata perdita di integrazione

sociale nei vari ambiti della vita.

Nonostante sia costantemente disturbata dalla

presenza di sintomi dolorosi, dal senso di affaticabilità, l’Assicurata cerca

di reagire, di condurre una vita normale, di occuparsi delle normali attività

quotidiane e della propria famiglia, dimostrando un atteggiamento positivo:

l’Assicurata si occupa delle faccende domestiche nel limite delle sue

possibilità, per la spesa viene accompagnata dal marito, la sera prepara la

cena anche per il fratello, del quale in passato si è sempre occupata la madre,

poiché affetto da handicap psicofisici non completamente autosufficiente, esce

per delle passeggiate, legge, guarda la tivù, buoni vengono definiti i rapporti

di coppia ed interfamiliari, con le proprie sorelle, con la figlia attualmente

all’estero si sente regolarmente al telefono.

Durante la stagione estiva insieme al marito

trascorre dei periodi al __________ dove hanno un appartamento di vacanza,

possono fare delle belle passeggiate e l’Assicurata si sente più serena e

tranquilla.

L’esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche con un decorso patologico di più anni, l’insuccesso dei vari

trattamenti terapeutici intrapresi, nonostante la collaborazione da parte

dell’Assicurata, rendono la prognosi incerta, ma il quadro clinico attualmente

obiettivato adempie solo parzialmente i criteri di Förster, per cui il disturbo

somatoforme non risulta essere nel caso in esame di gravità tale da determinare

una restrizione totale della capacità di lavoro; a livello psichico si rilevano

pertanto le condizioni necessarie e le risorse psichiche affinché si possa

esigere da parte dell’Assicurata un particolare impegno per sormontare il

dolore e mettere in valore la sua capacità di lavoro residua.” (Doc. VIII)

L’assicurata ha poi trasmesso i seguenti referti:

-

scritto del 3 agosto 2011 del dr. __________,

spec. FMH in anestesiologia e Viceprimario del Centro per la terapia del dolore

dell’E__________, indirizzato al neurologo dr. __________, del seguente tenore:

" (…)

Il risultato

dell’infiltrazione periradicolare a distanza di 10 giorni ha portato ad una

diminuzione del dolore non significativa. A mio avviso non sono quindi indicate

ulteriori procedure semi-invasive. Il quadro algico al momento è stabile e

sembra leggermente migliorato dopo la prescrizione di Arcoxia e Amitriptilina

da parte del dr. __________. Ho consigliato alla paziente di continuare con la

terapia attuale e segnalare tempestivamente l’eventuale comparsa di deficit di

forza o sensibilità agli arti.

Sarebbe

probabilmente indicato ripetere una visita neurologica al fine di tenere

monitorizzata l’iniziale sofferenza midollare.”

(Doc. G1)

-

referto del 3 febbraio 2012 del dr. __________,

già presente agli atti (doc. G2).

Nelle

annotazioni del 15 ottobre 2012, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Attuale nuova documentazione medica:

rapporto dr. __________ del 3.8.2012:

-

infiltrazione periradicolare non ha portato a

diminuzione del dolore non significativa

-

si consiglia di ripetere una visita neurologica

per tenere monitorizzata l’iniziale sofferenza midollare

valutazione:

-

l’irradiamento nella gamba sinistra è già stato

descritto e valutato in ambito SAM, la non risposta all’infiltrazione

periradicolare parla contro una problematica radicolare ma conferma piuttosto

la valutazione espressa da parte del perito dr. __________

-

i referti radiologici citati dal dr. __________

erano già stati valutati in occasione della valutazione SAM.” (Doc. XV/bis)

2.11. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto

concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof.

Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel

rapporto peritale del 21 settembre 2011, i medici del SAM, tenuto conto delle

affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto

l’interessata abile al lavoro al 50% in attività lavorative adeguate e al 60%

come casalinga (doc. 50/19-21).

Il TCA,

nonostante le contestazioni dell’assicurata, non ha motivo di distanziarsi da

queste conclusioni dei medici del SAM, per i motivi di seguito esposti.

Dal

profilo reumatologico, il TCA concorda con le accurate valutazioni del dr. __________

– a mente del quale l’assicurata, affetta oltre che da una fibromialgia, anche

da alterazioni degenerative di una certa entità a livello cervicale e lombare e

da un’ernia discale a livello Th7-Th8, comportanti un’inabilità lavorativa del

30% sia in attività leggere, che quale casalinga - che, del resto, non sono

state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto agli aspetti neurologici, il referto del 3

agosto 2011 del dr. __________ (doc. G1) prodotto dall’assicurata in corso di

causa non è atto a smentire quanto valutato in sede peritale dal dr. __________:

come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 15 ottobre 2012,

infatti, i referti radiologici citati dal dr. __________ erano già stati

valutati in occasione della perizia SAM e la “non risposta all’infiltrazione

periradicolare” conferma la valutazione espressa dal dr. __________ (doc. XV/bis).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni del medico del SMR.

Infine, a proposito della patologia psichiatrica,

il TCA concorda con la valutazione peritale espressa dalla dr.ssa __________,

la quale ha considerato che l’assicurata, affetta da “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1); disturbo algico

cronico associato con fattori psicologici e con una condizione medica generale

(DSMIV-F45.4); altri disturbi di personalità (ICD10-F61)”, vada ritenuta totalmente

inabile al lavoro dal mese di maggio 2009 al mese di agosto 2009; inabile al

lavoro al 30% dal mese di settembre 2009 fino al mese di dicembre 2010;

nuovamente totalmente inabile al lavoro dal mese di gennaio 2011 al mese di

maggio 2011 e, infine, a partire dal mese di giugno 2011, abile al lavoro al

50% in attività lavorative adatte, mentre quale casalinga presenti una

diminuzione del rendimento del 40% “in relazione a tempi e ritmi di lavoro più

rallentati” (doc. 50-44).

La dr.ssa __________, in sede peritale, ha

espressamente indicato di concordare con le diagnosi poste dallo psichiatra

curante, sottolineando tuttavia che “sulla base dell’attuale valutazione

psichiatrica, in considerazione della documentazione medica, dei dati

anamnestici, dell’esame psichico, è possibile dunque confermare la presenza di

un disturbo depressivo ricorrente in comorbilità con un disturbo algico cronico

e persistente, associato sia a fattori psicologici, sia a una condizione fisica

in grado di spiegare il dolore, ma non la sua gravità e durata, né il grado di

invalidità che ne risulta” (doc. 50-40).

Le considerazioni di senso contrario espresse

dallo psichiatra curante, dr. __________, nello scritto del 3 febbraio 2012 – nel

quale ha rilevato che l’interessata, affetta dalle patologie riconosciute anche

in sede peritale, va considerata, contrariamente a quanto preteso dalla dr.ssa __________

totalmente inabile al lavoro (doc. E) – non possono essere condivise da questo

Tribunale, alla luce delle motivazioni fornite, su esplicita richiesta del TCA,

dalla stessa dr.ssa __________ e condivise dai medici del SAM.

Nella sua presa di posizione del 28 agosto 2012,

difatti, la dr.ssa __________ - chiamata dal TCA a precisare le ragioni per le

quali ella ha valutato la capacità lavorativa residua dell’interessata in

maniera diversa rispetto a quanto ritenuto dal dr. __________ - ha spiegato in

maniera puntuale le ragioni per le quali ella, contrariamente allo psichiatra

curante, ha ritenuto di poter riconoscere all’assicurata una totale inabilità

lavorativa “solo” limitatamente a due periodi di tempo ben determinati, ma non

in relazione ad altri periodi. Ella ha infatti evidenziato che l’assicurata ha

subìto degli scompensi depressivi medio-gravi a seguito della morte dapprima

del padre e, in un secondo momento della madre, giustificanti una totale incapacità

lavorativa relativamente ai periodi compresi fra il mese di maggio 2009 e il

mese di agosto 2009 e, successivamente, dal mese di gennaio 2011 fino al mese

di maggio 2011; in seguito, tuttavia, grazie alle cure psichiatriche del dr. __________,

le condizioni psichiche dell’assicurata sono gradualmente migliorate, facendole

presentare, al momento del precedente esame peritale da parte del dr. __________,

eseguito nel mese di settembre 2009, una condizione ansioso-depressiva di

lieve-media entità, comportante una inabilità lavorativa del 30% e, a partire

dal mese di giugno 2011 (momento dell’esame peritale da parte della dr.ssa __________),

una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità,

giustificante un’incapacità lavorativa del 50% e una limitazione, quale

casalinga, del 40%.

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

considerazioni espresse dalla specialista in psichiatria, che illustrano in

maniera ben motivate le ragioni per le quali ella ha ritenuto di dover graduare

la capacità lavorativa residua dell’interessata a seconda del grado di gravità

(di entità lieve-media, media o media-grave) dei disturbi depressivi da quest’ultima

presentati.

In tale contesto, va rilevato che, in una

precedente causa decisa da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2007.323 del 4

febbraio 2009) concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria

incaricato dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi

di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media

(ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato ha, per

contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui

privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),

patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale

incapacità lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli

specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di

spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e

grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema

diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti

alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come

lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e interesse;

- l’umore varia

poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da

lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il

perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma

non in misura completa.”

Il TCA ha quindi concluso che, fino al momento di emanazione della

decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile al lavoro al 50%,

ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, con

passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una gravità media ad una

gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.

A proposito dei sintomi sopra elencati, l'Organizzazione

mondiale della salute, in “Classificazione statistica internazionale delle

malattie e dei problemi sanitari correlati, decima revisione, [ICD-10]” e

l’Ufficio federale di statistica, in “ICD-10-GM 2010. Indice sistematico

– Versione italiana. Tomo 1 (capitolo I–XI). Agosto 2011”, hanno indicato che “negli episodi tipici

lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente

presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento

dell'attività. Sono compromessi la

capacità di provare piacere, l'interesse

e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo.

Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre

ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono

spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono

dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle

circostanze e può essere accompagnato da

sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti

piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il

peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio

accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la

riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un

episodio depressivo può essere

classificato come lieve, di media gravità

o grave”.

A quest’ultimo riguardo, hanno ricordato che, in un episodio depressivo lieve, cifra F32.0,

“sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il

paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma è in grado di continuare la

maggior parte delle sue attività abituali”; in un episodio depressivo di media

gravità, cifra F32.1, “sono in genere presenti quattro o più dei sintomi

sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività

abituali”; in un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, cifra

F32.2, “molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita

dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti

suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici” e,

infine, in un episodio depressivo grave con sintomi psicotici, cifra F32.3,

l’episodio depressivo è “simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di

allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere

impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per

suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno

essere congrui all'umore”.

Il TCA ritiene che la valutazione della dr.ssa __________, la

quale ha dettagliatamente esposto quale sia stata l’evoluzione degli stati

depressivi dell’interessata nel corso degli anni, tenga adeguatamente conto delle

indicazioni appena esposte.

Infine,

il TCA rileva che la dr.ssa __________ nella risposta del 28 agosto 2012 alla

richiesta di precisazioni da parte del TCA, ha ritenuto di non poter concordare

con la valutazione di una totale incapacità lavorativa posta dallo psichiatra

curante dato che, al momento della sua valutazione peritale, il quadro clinico

obiettivato “adempie solo parzialmente i criteri di Förster, per cui il

disturbo somatoforme non risulta essere nel caso in esame di gravità tale da

determinare una restrizione totale della capacità di lavoro; a livello psichico

si rilevano pertanto le condizioni necessarie e le risorse psichiche affinché

si possa esigere da parte dell’Assicurata un particolare impegno per sormontare

il dolore e mettere in valore la sua capacità di lavoro residua” (doc. VIII/1).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni della dr.ssa __________.

La

risposta fornita dalla dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la

questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella

STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la

correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché

quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid.

5.1 con riferimenti)”.

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla dr.ssa __________.

Si

ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice.

Nel caso

concreto, siccome la perizia del SAM rispetta i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata sia stata totalmente inabile al lavoro dal mese di maggio 2009 al

mese di agosto 2009; inabile al lavoro al 30% dal mese di settembre 2009 fino

al mese di dicembre 2010; nuovamente totalmente inabile al lavoro dal mese di

gennaio 2011 al mese di maggio 2011 mentre, a partire dal mese di giugno 2011, la

stessa sia inabile nella misura del 50% in attività lavorative adatte, mentre

quale casalinga presenta una diminuzione del rendimento del 40%.

Infine, i medici del SAM hanno ritenuto non

cumulabili le percentuali di incapacità lavorativa stabilite dai consulenti

esperti in reumatologia e in psichiatria “in quanto tutte le patologie

descritte dai nostri consulenti (che in parte si sovrappongono) che causano una

limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del rendimento

che si sovrappongono” (doc. 50-21).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da questa

conclusione, concernente una questione prettamente medica, scaturita dopo

ponderata discussione collegiale fra tutti gli esperti interessati, la quale di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (v. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, consid. 3.3.3.),

tanto meno in assenza di convincente smentita specialistica.

2.13. Accertato

che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava

un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto

dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr.

consid. 2.3.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la

rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole

stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle

Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio

del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della

capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.14

Nell’evenienza

concreta all’assicurata, nella decisione impugnata, è stato attribuito un

quarto di rendita d’invalidità sulla base dell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica svolta in data 12 ottobre 2011

(doc. 54-1).

Nel

rapporto del 25 ottobre 2011 (cfr. doc. 54-1 e segg.) l’ispettrice ha espresso

la seguente valutazione:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2%

L’assicurata lamenta un costante senso di

sfinimento, sia fisico che psichico. Di notte dorme poco e male e al mattino

appena svegliata già si sente stanca.

L’avvio di giornata è molto lento e faticoso. Le

scarse energie psicofisiche tendono inoltre ad esaurirsi rapidamente,

lasciandola priva di slanci e iniziative.

Fatica anche a concentrarsi e a mantenere l’attenzione

e l’ansia è come se la paralizzasse. Le giornate vengono di conseguenza

modellate sullo stato di salute del momento. Nulla può essere pianificato con

anticipo.

Per quanto riferito, compatibile con l’ampia

documentazione medica presente all’incarto e le risultanze peritali, valuto in

misura del 40% la percentuale di impedimento in questo particolare ambito,

considerato il rallentamento psico-fisico e il minor rendimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

18%

L’assicurata lamenta uno scarso appetito. Si

nutre più per dovere che per piacere. E si rivolge al marito per stabilire il

menu giornaliero.

Il consorte collabora fattivamente alla

preparazione del pasto serale, al quale partecipa anche il fratello

dell’assicurata (malato e beneficiario di rendita AI). Il pasto serale è così

più impegnativo. L’assicurata arriva però a sera particolarmente stanca, in

ragione del complessivo stato di salute. La signora RI 1 è molto grata al

marito di venirle in soccorso e di mostrarsi comprensivo riguardo alle sue

condizioni di salute. L’assicurata riferisce che il marito ha a suo tempo

optato per il pre-pensionamento a 60 anni proprio per venirle in aiuto,

sapendola in difficoltà.

Il pasto di mezzogiorno è di regola semplice e di

veloce preparazione e l’assicurata vi provvede di persona.

Il riordino del locale viene effettuato in

collaborazione con il marito a cui sono invece interamente demandate le pulizie

approfondite e stagionali della cucina. E questo in ragione del complessivo

stato di salute dell’assicurata.

Per quanto riferito, compatibile con l’ampia

documentazione medica presente all’incarto e le risultanze peritali, valuto in

misura del 40% la percentuale di impedimento in questo particolare ambito,

considerato anche il minor rendimento. La collaborazione del marito,

pensionato, è da ritenersi perlomeno in parte esigibile.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60%

percentuale

di invalidità

12%

L’assicurata si

limita al riordino dei locali, allo spolvero ad altezza della mobilia, alla

pulizia delle vaschette, al rifacimento del letto. Effettua queste semplici

incombenze suddividendole su più momenti nel corso della giornata ed alternando

l’attività a momenti di riposo. Al termine del lavoro, pur poco impegnativo a

livello fisico, si sente comunque sfinita.

In tutte le rimanenti

mansioni di pulizia della casa, sia ordinarie (come passare l’aspirapolvere,

lavare i pavimenti, pulire i bagni) che stagionali (vetri, stipiti, tende,

ecc.) è da tempo interamente sostituita dal marito, in ragione del complessivo

stato di salute.

Anche le pulizie del

pianerottolo e della rampa delle scale esterna sono da anni delegate in toto al

consorte, in ragione del complessivo stato di salute.

Per quanto riferito, compatibile con l’ampia documentazione medica presente all’incarto

e le risultanze peritali, valuto in misura del 60% la percentuale di

impedimento in questo particolare ambito, considerato anche il minor

rendimento. La collaborazione del marito, pensionato, è da ritenersi solo in

parte esigibile.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

3%

L’assicurata ha la patente, ma da diversi anni ha

rinunciato alla guida dell’automobile in seguito al graduale peggiorare delle

condizioni di salute. Lamenta infatti difficoltà di concentrazione e minor

capacità di reazione agli eventi. Mal sopporta inoltre le situazioni di stress

e confusione.

Nei negozi il più delle volte sente il bisogno di

essere accompagnata dal marito, la cui presenza ha carattere rassicurante. Non

sempre si sente però di uscire di casa, pur accompagnata, e in queste occasioni

delega i necessari acquisti interamente al coniuge, limitandosi ad indicare

quanto le occorre. Accade però anche che si rechi da sola, a piedi, nei negozi

presenti in centro paese per effettuare una piccola spesa giornaliera. Questi

episodi sono però piuttosto sporadici.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa e

contabile, la signora RI 1 dichiara di preparare le cedole di versamento, ma è

oggi il marito a recarsi all’ufficio postale per i pagamenti di fine mese.

Per quanto riferito, compatibile con l’ampia documentazione medica presente

all’incarto e le risultanze peritali, valuto in misura del 30% la percentuale

di impedimento in questo particolare ambito domestico. La collaborazione da

parte del marito, pensionato, è infatti da ritenersi esigibile.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

6%

L’assicurata ha acquistato alcuni anni orsono una

lavatrice personale, che ha collocato in bagno, proprio allo scopo di

semplificarsi la mansione del bucato, che diveniva viepiù onerosa. Il comune

locale lavanderia è infatti collocato al piano terra ed è oltretutto

raggiungibile unicamente dall’esterno.

La signora RI 1 può così eseguire autonomamente

il bucato, che suddivide su più giorni in settimana, in modo da non

sovraccaricarsi. Il marito le viene in aiuto al momento di stendere i capi

ingombranti e di peso, che l’assicurata stende in casa durante la stagione

fredda e sulla terrazza in estate.

Lo stiro, che risulta particolarmente impegnativo,

è ridotto all’essenziale. Perlopiù l’assicurata si limita semplicemente a

piegare.

Da anni ha rinunciato al lavoro all’uncinetto.

Tuttora si limita esclusivamente a piccoli e indispensabili ritocchi e

rammendi.

Per quanto riferito, compatibile con l’ampia

documentazione medica presente all’incarto e le risultanze peritali, valuto in

misura del 30% la percentuale di impedimento in questo particolare ambito, per

il minor rendimento.

La collaborazione del marito nello stendere i

panni è da ritenersi esigibile.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

%

Non vengono riferite occupazioni extra-domestiche.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

41%

■ Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il marito.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Vedi certificazione medica e valutazioni peritali

presenti all’incarto.” (Doc. 54/4-7)

Il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 25 ottobre 2011, ha indicato che “dal profilo medico-teorico si confermano le seguenti IL come casalinga: IL 30%

dal 1.2009 (per sindrome mista ansioso-depressiva lieve-media, F41.2; IL 100%

dal 5.2009 (per sindrome depressiva ricorrente, medio-grave, F33.1; IL 30% dal

9.

; IL 100% dal 1.2011; IL 40% dal 6.2011 e continua” (doc. 57-1).

2.15

Sulla base

degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Alla luce

di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente

in integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

Al

riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione

del SAM, confermata poi dal SMR, ha compiutamente valutato il danno alla salute

lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi

(sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352

consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.11.).

Va

inoltre evidenziato che le conclusioni dell’assistente sociale sono conformi

alla valutazione peritale della dr.ssa __________ spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. 50/34-44), la quale ha nuovamente confermato le risultanze

peritali con scritto del 28 agosto 2012 (doc. VIII/1).

Come

ricordato al considerando 2.13., l'Alta Corte ha stabilito che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (cfr. STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003; STFA I 681/02 dell'11 agosto

2003).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.

Questo Tribunale ritiene pertanto adeguato il

grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 41%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

2.16

Nel caso di

specie, l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha stabilito

l’inizio del diritto al quarto di rendita a partire dal 1° marzo 2011, in applicazione della media retrospettiva (cfr. doc. F).

L’Ufficio AI è giunto a

tale conclusione prendendo in considerazione, per il periodo compreso fra il 1°

gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, una percentuale di limitazione nello

svolgimento dell’attività casalinga del 25% scaturita dalla precedente

inchiesta domiciliare dell’11 maggio 2011 (cfr. doc. 57-1).

Il TCA rileva, tuttavia,

che tale valutazione - eseguita in occasione della precedente procedura

amministrativa, sfociata poi nel decreto di stralcio

32.2010.278

del 22 novembre 2010, con successivo nuovo esame della questione da

parte dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.1.) - è stata superata dalle

conclusioni alle quali è pervenuto, nelle annotazioni del 25 ottobre 2011, il

dr. __________ del SMR, il quale ha espressamente indicato che “dal profilo

medico-teorico si riconfermano le seguenti IL come casalinga: IL 30% dal 1.2009

(per sindrome mista ansioso-depressiva lieve-media, F41.2), IL 100% dal 5.2009

(per sindrome depressiva ricorrente, medio-grave, F33.1), IL 30% dal 9.2009; IL

100% dal 1.2011; IL 40% dal 6.2011 e continua” (doc. 57-1).

Alla luce di queste chiare indicazioni fornite dal medico del SMR,

il TCA non può ritenere corretto il calcolo eseguito dall’Ufficio AI.

Ritenuto

che, secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, il tasso medio d’inabilità lavorativa durante

un anno e l’incapacità lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza,

devono essere cumulati e raggiungere il grado minimo legale necessario per far

nascere il diritto alla rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA I 632/05 del

25.

ottobre 2006, consid. 4.1 e I 531/05 e I 543/05 del 17 agosto 2006), in

applicazione della media retrospettiva (cfr. STF

9C_971/2009 del 14 giugno 2011), occorre concludere che la ricorrente

raggiunge il tasso minimo legale del 40% a partire dal mese di febbraio 2011 ([10

mesi x 30%] + [2 mesi x 100%] : 12 mesi = grado d'incapacità di guadagno medio

del 41.67%). Del resto, ciò emerge anche dal nuovo calcolo della media

retrospettiva eseguito dall’amministrazione su esplicita richiesta del TCA

(cfr. doc. XVIII/1).

In

seguito, ella ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2011

(art. 88a OAI), poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita a partire dal 1°

agosto 2011 (3 mesi dopo il miglioramento, art. 88a OAI), come correttamente

indicato dall’amministrazione nello scritto del 26 novembre 2012 (doc. XVIII).

La decisione

impugnata va dunque modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° febbraio 2011 al 30 aprile 2011, poi ad una rendita

intera dal 1° maggio 2011 al 31 luglio 2011 e, infine, nuovamente ad un quarto

di rendita dal 1° agosto 2011 in poi e non ad un quarto di rendita dal 1° marzo

2011.

come stabilito dall’amministrazione.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di

fr.

250.

-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 6 gennaio 2012 è annullata.

§§ L’UAI

è condannato a versare all’assicurata un quarto di rendita dal 1° febbraio 2011

al 30 aprile 2011, una rendita intera dal 1° maggio 2011 al 31 luglio 2011 e un

quarto di rendita dal 1° agosto 2011 in poi.

2. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1

L’UAI

verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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