32.2012.42
Conferma della decisione dell'UAI che, in seguito ad una perizia psichiatrica ed un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica ha assegnato all'insorgente un quarto di
23 luglio 2012Italiano67 min
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Numero d'incarto:
32.2012.42
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, TCA
Titolo:
Conferma della decisione dell'UAI che, in seguito ad una perizia psichiatrica ed un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica ha assegnato all'insorgente un quarto di rendita
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.42
cs
Lugano
23 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 gennaio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1955, casalinga, ha inoltrato, il 22 dicembre 2005, una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 1). Con decisione del 12 gennaio 2007 (doc.
21), l’UAI ha respinto la richiesta (grado d’invalidità del 15,5% nello
svolgimento delle abituali mansioni necessarie alla conduzione dell’economia
domestica).
B. L’8
febbraio 2007 l’interessata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni,
sulla quale, con decisione del 22 maggio 2007, l’amministrazione non è entrata
in materia (doc. 32).
C. In
data 4 marzo 2010 l’assicurata ha presentato un’altra domanda di prestazioni
(doc. 36). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia
psichiatrica (doc. 52, 54 e 59) ed un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica (doc. 56), con decisione del 6 gennaio 2012 (doc.
A), preavvisata dal progetto del 3 novembre 2011 (doc. 62), l’UAI ha assegnato
all’interessata un quarto di rendita d’invalidità.
D. RI
1, rappresentata dall’RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione (doc.
I). L’insorgente evidenzia di essere affetta da importanti patologie
psichiatriche che hanno reso necessaria una recente degenza preso una clinica
specializzata. L’assicurata rileva di essere inoltre affetta da numerose altre
malattie (coronopatia, diabete mellito di tipo II insulino dipendente, grave
malattia di riflusso) e di essere analfabeta. Con l’ausilio dei certificati del
dr. med. __________ e del dr. med. __________, la ricorrente domanda di essere
messa al beneficio di una rendita intera.
E. Con
risposta dell’8 marzo 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
F. Il
23 aprile 2012, dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una
proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, cui ha allegato un
certificato del dr. med. __________ (doc. VIII), sul quale l’amministrazione ha
preso posizione (doc. X).
G. Il
15 giugno 2012 l’UAI ha trasmesso al TCA, unitamente alle osservazioni del
medico SMR, dr. med. __________, un rapporto medico del dr. med. __________,
del 31 maggio 2012, inviato all’amministrazione dal medico curante
dell’insorgente (doc. XII). La documentazione è stata trasmessa alla ricorrente
per presentare eventuali osservazioni scritte entro 10 giorni (doc. XIII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
4. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo
16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività
è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,
Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, l’allora TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.
4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992
pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,
I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
7. Nel
caso di specie l’insorgente, viste le patologie di cui è affetta, è stata
sottoposta ad una perizia psichiatrica, in presenza di un interprete, ad opera
della dr.ssa med. __________ __________ dell’Ospedale __________ per il __________
(doc. 52).
La
specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e
lavorativa, psicopatologica, la documentazione sanitaria disponibile, i dati
soggettivi ed oggettivi ed aver posto la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati all’istruzione (ICD 10: Z 55) e
sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F 60.7), ha affermato:
" (…)
Nella valutazione di
questo caso è necessario tener conto dell’embricarsi di fattori in parte
psicopatologici, in parte socio culturali.
L’A è persona portatrice
di deficit, che inficiano la sua integrazione sociale: l’analfabetismo è
condizione che le rende difficile comprendere le informazioni, nello specifico
quelle che riguardano il suo stato di salute e, di conseguenza, la necessità di
curarsi con attenzione. Quello che si nota è che l’A appare come travolta da
eventi che non comprende, tanto che è totalmente non compliante per quanto
riguarda la farmacoterapia. Ciò la espone a rischio di ricaduta della patologia
cardiologica.
Va poi considerata la
reazione depressiva all’evento stressante, che, date le citate difficoltà di
comprensione dell’A, sembra evolvere nel riproporsi di episodi depressivi
recidivanti, come diagnosticato dallo psichiatra curante e dai colleghi della __________.
Lo stato di analfabetismo
rende l’A deficitaria, rispetto a connazionali emigrati in Svizzera e questa
condizione viene ben tradotta nella formulazione “Sospetta s. cognitiva lieve”.
Una quantificazione del deficit intellettivo non entra in ordine di conto, date
le difficoltà linguistiche dell’A, ma si prende per dato che, anche ove ella
fosse in grado di apprendere la lingua italiana, la sua capacità di astrazione
e comprensione rimarrebbe “al limite”.
La cronicizzazione
della patologia psichica ha una sua precisa evoluzione: si è osservata, da
parte dei medici che hanno avuto in cura l’A, la comparsa di reazione
depressivo ansiosa dopo l’evento cardiologico ed altre, recidivanti reazioni
depressiva si sono susseguite ad ogni riproporsi di sintomatologia, che
potesse, per lei richiamare quella di natura anginosa. Proprio nelle difficoltà
“di base” dell’A rientra quella di discernere i segnali di sofferenza
cardiologica, da altri di scarso significato. La compliance farmacologica, poi
complica ulteriormente il quadro: l’A assume i farmaci in modo disordinato, non
comprendendo a che cosa servano effettivamente, rischiando, così, di rendere
inefficiente il profilo terapeutico.
In conclusione appare
non grave in sé la patologia psichiatrica cronicizzata, ma diventa invalidante
se la si considera nel contesto complessivo della condizione dell’A.
DETERMINAZIONE DELLA
CAPACITA’ LAVORATIVA
Quanto sopra esposto
evidenzia l’integrarsi di fattori cronicizzati, che hanno influsso sulla CL in
qualità di casalinga.
Non appaiono rilevanti
le osservazioni riguardo all’incapacità di utilizzare strumenti quali gli
elettrodomestici o la difficoltà di linguaggio, dati che sono preesistenti il
danno prodotto dalle patologie organica e psichica.
Ciò che limita le
possibilità di svolgere l’attività di casalinga è l’atteggiamento emotivo
dell’A nei confronti delle sue affezioni.
In considerazione,
pertanto, del fatto che le capacità di svolgere le attività domestiche è
inficiata sia dalle patologie citate in diagnosi, sia dagli esiti di quella
cardiologica si computa la IL pari al 50% per quanto riguarda l’attività di
casalinga.” (doc. 52)
Il
5 ottobre 2010 il dr. med. __________ ha chiesto alcune delucidazioni alla
perita, evidenziando in particolare che nelle conclusioni si indica che bisogna
tener conto di fattori in parte psicopatologici ed in parte socio-culturali ma
che per l’AI i fattori socio-culturali non possono essere presi in
considerazione (doc. 53-1).
Il
12 ottobre 2010 la specialista ha affermato:
" (…)
L’attuale entità della
sintomatologia depressiva può esser definita grave, in assenza di sintomi
psicotici (ICD 10: F 33.2).
Per quanto riguarda
quanto riportato nelle conclusioni intendevo che l’entità della sintomatologia
depressiva è incrementata dal fatto che, poiché l’A ha difficoltà a comprendere
la lingua italiana il curarsi adeguatamente è problematico, così come il
comprendere l’entità delle patologie delle quali è affetta. Questa condizione
fa sì che il livello di ansietà dell’A sia alto, dato che si attende una
precoce fine della propria vita e ciò alimenta la sintomatologia depressiva.
L’A, perciò, non è in
grado di svolgere le mansioni pesanti della cura della casa, che delega, in
gran parte alla figlia; non pulisce i pavimenti, non pulisce la cucina, non fa
la spesa, non lava né stira, ma ripone gli oggetti, cucina, riordina.” (doc.
54-2)
Il
22 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi
principale di sindrome depressiva ricorrente F 33.2, l’ulteriore diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo ripetuti interventi di
angioplastica ed impianti di stent medicati dal 2004 e la diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa di problemi correlati all’istruzione Z55 e
sospetta sindrome cognitiva lieve Z 60.7 ed aver attestato un’incapacità
lavorativa del 50% dal 28 aprile 2008, ha affermato:
" indicata
inchiesta a domicilio che dovrà tener conto della presenza di una problematica
depressiva endogena. Da notare che le ripercussioni della problematica
psichiatrica vengono potenziati da un assente inserimento nel contesto svizzero
e da una mancante formazione di base, fattori estranei all’AI.
L’inchiesta a
domicilio sarà da sottoporre ancora al SMR che lo discuterà con la dr.ssa __________.”
(doc. AI 55-2)
Il
12 luglio 2011 l’interessata è stata sottoposta all’inchiesta per le persone
che si occupano dell’economia domestica, da cui è emerso un grado d’invalidità
del 40% (doc. 56).
Chiamata
a prendere posizione sull’inchiesta, la dr.ssa med. __________, ha affermato:
" (…)
La valutazione da me
espressa tiene conto del fatto che l’A ha, nei confronti delle proprie
limitazioni funzionali, un atteggiamento rinunciatario, che è strettamente
correlato alla patologia psichiatrica citata in diagnosi.
Tale modalità
depressiva inficia e rallenta le sue capacità di performance, peraltro non
brillanti, in una misura pari al 50% della CL.
La valutazione clinica
si integra nella puntuale inchiesta casalinghe, che appare confermare il
deficit di performance dell’A.” (doc. AI 59-2)
Il
7 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “il
risultato dell’inchiesta a domicilio viene confermato dalla dr.ssa __________
nella sua validità, quindi impedimento quale casalinga 40%” (doc. 60-1).
Il
2 febbraio 2012 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
affermato:
" In
seguito alla sua richiesta in allegato le trasmetto il rapporto d’uscita della
Clinica __________ del recente ricovero ospedaliero dove la paziente in seguito
ad una riesacerbazione dei suoi disturbi è stata ricoverata dal 26.10.2011 al
20.12.2011.
Essa soffre di una
depressione ricorrente da diversi anni, attualmente di gravità media (ICD-10
F33.1), oltre che di una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10 F45.1).
Si tratta di una
57enne, coniugata, madre di 7 figli, malgrado che da 10 anni viva in Svizzera
non parla ancora correttamente l’italiano e fa molta fatica a farsi comprendere
e spesso necessita un aiuto per tradurre e per poter comprendere e comunicare
meglio.
Malgrado che sia stata
ricoverata recentemente per 2 mesi, come già accennato, la sua situazione
psichica rimane sempre critica, essa presenta ancora importanti sintomi
depressivi, è molto ansiosa, presenta varie somatizzazioni, inoltre vista la
sua situazione psichica molto tesa, anche l’ambiente famigliare, in particolare
negli ultimi mesi è molto critico.
La paziente assume
regolarmente un’importante psicofarmacoterapia e a causa del suo diabete
insulino-dipendente, spesso è molto stanca e fa fatica a gestire l’assunzione
dei farmaci e tutto ciò peggiora una situazione di per sé già precaria. La sua
inabilità lavorativa oramai è completa già da tempo, visto che essa in queste
condizioni non è nemmeno capace di gestire la sua quotidianità e viene spesso
aiutata dalle figlie. (…)” (doc. B)
Dall’allegato
rapporto di dimissione dalla Clinica __________, sottoscritto dal dr. med. __________
FMH psichiatria e psicoterapia, emerge:
" All’osservazione
la paziente si presenta poco curata nell’abbiglia-mento e nella persona.
Disponibile al colloquio e collaborante. Parla esclusivamente la lingua __________
evidenziando un’importante problema-tica di ambientamento. Il marito fa da
interprete durante il colloquio d’ammissione, ma anche lui mostra una certa
difficoltà ad interagire con la moglie. Mimica ipomobile, congrua ai contenuti
ideo-affettivi. Eloquio fluido. Orientata nel tempo, nello spazio. Non si
rilevano deficit a carico dell’attenzione e concentrazione. Non elementi
riferibili a dispercezioni. Pensiero corretto per forma e contenuto. Frequenti
quote d’ansia. Umore lievemente deflesso. Ritmo sonno-veglia ed appetito
regolari. Idee suicidali assenti. La critica e la coscienza di malattia sono
parzialmente presenti.
(…)
Trattasi di una
signora con un importante funzionamento semplice. Sulla base di una grave
problematica di acculturazione, ella banalizza le sue patologie. Minima critica
situazionale e di malattia. Mostra una certa conflittualità nella relazione col
marito il quale sembra faticare nell’organizzare e strutturare la quotidianità
della paziente. A seguito della problematica linguistica è stato molto
difficile approcciarsi alla paziente. Abbiamo sostenuto la signora con un
accompagnamento psicoeducativi all’assunzione della terapia, con pochi
risultati. Ha potuto beneficiare della fisioterapia antalgica. La dimissione è
avvenuta con segnalazione al dr. __________.” (doc. C)
Il
6 marzo 2012 i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, hanno
preso posizione, affermando:
" (…)
In fase di ricorso viene prodotta la seguente
documentazione medica:
02.02.2012 rapporto Dr
__________, psichiatra curante
Diagnosi: depressione
ricorrente, attualmente di media gravità (ICD 10 F 33.1)
Sindrome somatoforme
indifferenziata (ICD 10 F45.1)
Presenta importanti
sintomi depressivi (non descritti), è molto ansiosa, presenta varie
somatizzazioni. La terapia psichiatrica prescritta non appare così importante
nelle come definito: essa è rappresentata da Trittico 50 mg (somministrabili
fino a 300 mg), Dipiperon 10 mg (somministrabile fino a 120 mg) e Dalmadorm 7,5
mg (somministrabile fino a 30 mg).
E’ inoltre da
sottolineare che il Dr __________ riporta la presenza attuale di un episodio
di grado medio a fronte della perizia della Dr.ssa __________ in cui vi era un
episodio di grado grave, quindi l’intensità dei sintomi depressivi erano
maggiore rispetto a quello attuale. Il Dr __________ inoltre non si esprime
circa il modo in cui la sintomatologia psichiatrica influisca e con che
percentuale sulla CL.
31.01.2011 (probabile
errore battitura: 2012) rapporto di dimissione clinica __________:
Diagnosi psichiatrica:
S. somatoforme
indifferenziata (F 45.1)
Il rapporto medico non
riporta la diagnosi di una depressione ricorrente sebbene comunque faccia
riferimento a una sintomatologia depressiva. E’ da sottolineare che riportano
una grave problematica di acculturazione, una certa conflittualità nella
relazione con il marito, problematiche linguistiche, tutti fattori non causa di
invalidità.
L’attuale
documentazione non porta a una modificazione delle precedenti considerazioni
mediche.” (doc. IV/Bis)
Il
27 marzo 2012 il dr. med. __________, medico curante, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato:
" mi
riferisco al nostro colloquio telefonico recente a proposito della paziente a
margine che è seguita regolarmente presso il mio studio medico dal 28.04.2008 a
tuttora.
Per quel che riguarda
la sua diagnosi, essa soffre di una depressione ricorrente (ICD-10 F33.1) da
diversi anni.
Non rivengo sulla sua
anamnesi organica già nota ed il Dr. med. __________ FMH medicina interna di __________
(che mi legge in copia), la può anche aggiornare sui suoi disturbi vari.
Per quel che riguarda
la sua situazione psichica e la problematica dell’AI, ritengo che la paziente
psichicamente non è assolutamente capace di svolgere alcun’attività lavorativa
e come già avevo accennato diverse volte nelle mie lettere precedenti, essa in
modo globale ma anche puramente dal punto di vista psichiatrico, presenta
un’inabilità lavorativa nella misura completa almeno dagli ultimi 2 anni.
Il suo disturbo
psichico è stato confermato anche dalla Dr.ssa med. __________ nella sua
perizia richiesta dall’AI.
La Dr.ssa __________,
già nel luglio 2011 confermava addirittura una sindrome depressiva ricorrente
episodio all’epoca grave (ICD-10 F33).
Sicuramente, la Dr.ssa
aveva constatato la sua sofferenza psichica ed effettivamente oscilla da
depressione ricorrente grave a depressione ricorrente di media gravità, tutto
ciò anche grazie ad una serie di colloqui di sostegno, una psicofarmaco terapia
e vari ricoveri negli ospedali, comunque per quel che riguarda la sua inabilità
lavorativa rimane nella misura completa.
Basta un semplice
colloquio da un medico d’esperienza che può confermare i disturbi vari della
paziente ed il suo quadro clinico depressivo, che non torno a elencare
nuovamente, ma volevo solo sottolineare alcuni aspetti che essa presenta in
modo quasi permanente:
-
umore depressivo
-
perdita d’interesse e di piacere per le attività
normalmente piacevoli
-
diminuzione dello slancio vitale
-
perdita di sicurezza e di autostima
-
sentimenti irragionevoli di colpa
-
modificazione dell’attività psicomotoria con un
rallentamento psicomotorio quasi permanente
-
importanti disturbi del sonno
-
modificazione dell’appetito
La paziente, comunque
presenta quasi in modo permanente tale sintomatologia e tutto ciò, ripeto,
malgrado una psicofarmaco terapia a base di Trittico 50 mg, Dipiperon 40 mg,
Dalmadarm 30 mg.
A causa della sua
cardiopatia ed altri aspetti e l’assunzione di un importante quantità di
farmaci, sinceramente non oso ad aumentare ancora il dosaggio della sua
psicofarmaco terapia che potrebbe diventare pericolosa e critica.” (doc. D)
Il
27 aprile 2012 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha evidenziato che la
nuova documentazione “non presenta elementi che possano discostarsi dalle
conclusioni giunte nel rapporto SMR del 22.10.2010, basate sugli accertamenti
eseguiti dall’UAI” (doc. X/Bis).
Il
31 maggio 2012 il dr. med. __________ specialista FMH cardiologia, angiologia,
medicina interna, ha affermato:
" (…)
Ti informo brevemente
in merito all’esito della scintigrafia miocardica eseguita in data 21 e
22.05.2012 presso la signora RI 1.
L’esame ha mostrato un
esito sostanzialmente favorevole: è presente una modestissima ischemia in territorio
inferiore.
Ho rivisto
retrospettivamente le coronografie precedenti in modo particolare quelle del
2009 ove il risultato dopo angioplastiche e ripetuti stent medicati era più che
soddisfacente. Ho incontrato unicamente il marito della signora RI 1 e non ho
visto, almeno finora, la paziente (non so se è perché non poteva venire o per
un’altra ragione).
Sta di fatto che la
situazione rimane quella di qualche anno orsono allorquando avevo anche preso
posizione con l’Assicurazione Invalidità in merito alla situazione della
paziente e cioè che si tratta di una paziente con una malattia coronarica
bivasale e nel 2009 una delle molteplici stenosi a livello di un’arteria
coronaria destra è stata dilatata e stentata con successo con stent medicati;
erano presenti delle lesioni B e C di stretti relativamente periferici in modo
particolare a livello di un secondo ramo diagonale. Ritengo che alla luce
tuttavia della recente scintigrafia miocardica la situazione debba ritenersi
relativamente soddisfacente e continuerei con la terapia e prevenzione
secondaria in atto. Ulteriori rivalutazioni direi che sono necessarie a
distanza di 12-18 mesi, al meglio ancora con una ripetizione di una
scintigrafia miocardica onde escludere un’ischemia silente.
Per quel che riguarda
la situazione dell’inabilità lavorativa resta valida la mia presa di posizione
ricordando a memoria che la problematica maggiore e devastante è quella
psichiatrica che, come allora avevo detto, deve essere rivista in maniera
specialistica anche proprio nel contesto AI.” (doc. XII/1)
Chiamato
a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, il 14 giugno 2012, ha affermato che “l’attuale rapporto conferma una situazione cardiaca invariata con
limitazione per attività gravose come da nota precedente” (doc. XII/2).
8. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
9. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per scostarsi dalla
perizia della dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale __________ (doc.
52-1 e seguenti), e dai suoi complementi (doc. 54-1 e 59-2).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La
perita, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e
lavorativa, patologica remota, psicopatologica, aver elencato la documentazione
disponibile, aver riportato i dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati
all’istruzione (ICD 10: Z 55) e sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F
60.7)
Con
il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________,
del 2 febbraio 2012 (doc. B) e del 27 marzo 2012 (doc. D), unitamente al nuovo
ricovero presso una struttura specialistica (doc. C), non condivide la
valutazione dell’incapacità lavorativa della dr.ssa med. __________ e sostiene
di essere completamente incapace al lavoro.
A
torto.
La
perita, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza
probatoria, ha motivato approfonditamente la sua valutazione, ha valutato ed
esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami
approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è lamentata
l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi
dell’interessata ed è stata chiara nell’esposizione delle correlazioni mediche
e nell’apprezzamento della situazione medica. Interpellata in merito dal medico
SMR al fine di apportare alcune precisazioni, la specialista ha risposto
puntualmente, precisando l’entità della sindrome depressiva e il fatto che la
patologia è incrementata dalla circostanza che l’insorgente non riesce a
comprendere l’entità delle patologie ed ha difficoltà a curarsi adeguatamente.
I
certificati del dr. med. __________, che peraltro non contesta la diagnosi
della dr. med. __________ (cfr. doc. D), e la degenza presso una clinica
psichiatrica, e meglio la Clinica __________, dal 26 ottobre 2011 al 20
dicembre 2011 non apportano elementi che possano sovvertire le conclusioni
peritali. In particolare, come evidenziano i medici SMR, dr. med. __________ e
dr.ssa med. __________, psichiatra, il curante (cfr. a proposito del valore
probatorio delle attestazioni dei curanti: DTF 125 V 353), nel certificato del
2 febbraio 2012 ha indicato la presenza di sintomi depressivi, non descritti,
di ansia (presa in considerazione dalla perita) e di somatizzazioni e non ha
prescritto una terapia farmacologica importante (doc. IV/Bis). Egli inoltre ha
indicato la presenza di un episodio di grado medio, allorché la perita ne aveva
descritto uno di grado grave, ossia con un’intensità dei sintomi maggiori
rispetto a quanto attestato dal curante.
Ciò
vale pure per quanto emerge dal rapporto di dimissione dalla Clinica __________
di cui al doc. C. I medici SMR evidenziano che il referto non riporta la
diagnosi di depressione ricorrente, sebbene faccia riferimento a una
sintomatologia depressiva e fa invece riferimento a fattori estranei
all’invalidità, quali una problematica di acculturazione o problemi
linguistici.
Va
poi evidenziato che dallo status psichico all’ammissione emerge che
l’interessata presentava un eloquio fluido, era orientata nel tempo e nello
spazio, non si rilevavano deficit a carico dell’attenzione e della
concentrazione, non erano riferibili elementi di dispercezioni, il pensiero era
corretto per forma e contenuto, l’umore “lievemente” deflesso, ritmo
sonno-veglia e appetito regolari, idee suicidali assenti, critica e coscienza
di malattia parzialmente presenti, mentre, come peraltro accertato anche dalla
dr.ssa med. __________, erano presenti frequenti quote d’ansia (doc. C).
Dal
citato referto non risultano elementi oggettivi atti a sovvertire le
conclusioni della perizia amministrativa e le valutazioni dei medici SMR. Anzi,
sia dal certificato del dr. med. __________, che diagnostica una depressione di
gravità media, sia dalla descrizione dello status della ricorrente nel corso
del ricovero presso la Clinica __________ dal 26 ottobre 2011 al 20 dicembre
2011, emerge semmai una situazione stabilizzata e conforme a quanto descritto
dalla perita. Del resto, già in passato l’insorgente era stata ricoverata
presso la medesima struttura, per un lasso di tempo maggiore (dal 30 ottobre
2009 al 21 gennaio 2010, cfr. doc. 44-5), con uno status psichico simile e la
perita ne ha tenuto conto nel suo referto (cfr. doc. 52-5).
Neppure
il certificato del 27 marzo 2012 del dr. med. __________ (doc. D) apporta
particolari elementi di novità che possano mettere in dubbio le valutazioni
peritali (cfr. anche doc. X/Bis), limitandosi in sostanza a ribadire la propria
valutazione (cfr. anche doc. 40-1 e 44-1 dove erano già indicati l’ansia,
l’agitazione psicomotoria, i disturbi del sonno e comportamentali).
Va
qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del
27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non
va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che
dalla perita, anche dai medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________
(cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti
interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la
sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza
8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha
affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel
ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le
conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo
convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie
[…omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli
specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al
valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr.
DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido
motivo per scostarsi da questa opinione […]”).
Per
il resto, non vi sono motivi per ritenere che le altre patologie di cui soffre
la ricorrente, in particolare la coronopatia e le altre patologie cardiache, il
diabete mellito di tipo II insulino dipendente e la malattia di riflusso
(GERD), comportano un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quella certificata
dal medico SMR, dr. med. __________, il 22 ottobre 2010 (cfr. doc. 55-1; cfr.
anche doc. XII/1 e XII/2). A questo proposito, alla valutazione del dr. med. __________
del 28 giugno 2010 (doc. 45-1 e seguenti), specialista FMH in medicina interna,
che ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale casalinga, non può
essere riconosciuto il pieno valore probante, giacché non adempie tutti i
parametri previsti dalla giurisprudenza ed elencati al considerando precedente
(il referto deve ad esempio contenere uno studio approfondito dei punti
litigiosi, fondarsi su esami completi, descrivere il contesto medico).
Va
ancora qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più
in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I
143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010
del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno
valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità
lavorativa della ricorrente.
10. Accertato
che l’interessata prima dell’insorgenza del danno alla salute, non
esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti
il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico,
l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve
tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua
residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di
regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia
domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il
totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno
applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di
cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a
livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti
all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo
di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei
membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità
di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.
2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.
4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento
è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.
5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
11.
Nell’evenienza
concreta nel rapporto del 20 luglio 2011 (cfr. doc. 56-1 e segg.) l’ispettrice
ha espresso la seguente valutazione:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
2.
%
La signora __________
afferma che l’assicurata non s’interessa in alcun modo della conduzione
dell’economia domestica, interamente a carico dei famigliari.
Da quanto emerso
durante il colloquio con la figlia, la signora RI 1 sarebbe priva di ogni
risorsa. La signora __________ non sa spiegare l’aggravamento subentrato negli
ultimi mesi, ma attribuisce gli impedimenti al completo disinteresse della
madre verso l’esterno, come pure ai numerosi sintomi fisici lamentati.
Prendo atto di
quanto dichiarato, delle indicazioni riportate nella perizia psichiatrica
(settembre 2010) nonché dell’esigibilità di aiuto da parte del coniuge, senza
attività lucrativa. Propongo una valutazione degli impedimenti del 40%.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
18.
%
L’assicurata,
sostiene la signora __________, ha interamente rinunciato all’attività
culinaria. Come già riportato, trascorre le giornate sul divano dove sovente le
vengono serviti i pasti. Si alzerebbe unicamente se desidera un bicchiere
d’acqua, ma solo in assenza dei famigliari. Sono le figlie o la nuora che si
incaricano della preparazione dei pasti, così come della cura quotidiana del
locale e delle pulizie di fino. Il coniuge contribuirebbe solo in minima parte.
Qui come in ogni altro ambito non è stato possibile definire le
cause degli impedimenti, fisici o psichici. La completa incapacità dichiarata
non trova un riscontro oggettivo nella perizia medica, nella quale viene pure
contestata una “certa quota di drammatizzazione”. Tenuto conto di quanto
espresso e dell’esigibilità di aiuto da parte del marito, valuto una
percentuale di impedimento del 40%.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
8.
%
Dallo
scorso anno la signora RI 1 si disinteresserebbe completamente della cura
dell’abitazione. Reagisce con lamentele o con aggressività alle sollecitazioni
dei famigliari, che garantiscono ogni singolo compito.
La signora __________ non è stata in grado di approfondire le cause
della completa passività della madre, ripetendo sovente “… non fa niente, dice
che sta male…”. La valutazione espressa di attiene a quanto emerge dalle
indicazioni mediche, considerando comunque una parziale esigibilità di aiuto da
parte del coniuge, senza attività lucrativa.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
3.
% (recte:
4%)
Da
quanto riferisce la figlia, la signora RI 1 non s’impegna minimamente neppure
nel controllo delle necessità. Il compito delle spese è interamente a carico
del marito o di altri famigliari che, anche in questo caso, cercano di
coinvolgerla senza successo.
Il
signor __________ è automunito, ma l’assicurata non lo accompagnerebbe mai.
Peraltro,
la signora __________ riconosce che in caso di necessità, se si trova da sola
in casa, la madre è in grado di recarsi nel negozio __________ sottostante
l’abitazione.
La discrepanza nelle dichiarazioni ricevute e le difficoltà nel
definire le cause degli impedimenti rendono difficile valutare oggettivamente
l’incapacità dell’assicurata. Le conclusioni peritali permettono di esprime una
valutazione del 40%, che considera altresì il ridotto nucleo famigliare, la
stretta vicinanza di un supermercato e l’esigibilità di aiuto da parte del
coniuge.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
8.
%
Ogni singola mansione
è interamente a carico della nuora.
Nuovamente una completa incapacità non è medicalmente giustificata.
Nel corso del colloquio, inoltre, non è emerso il fatto che l’assicurata non
abbia mai imparato l’uso degli elettrodomestici, più volte ribadito all’interno
dell’incarto. Le conclusioni peritali indicano delle risorse alle quali la
signora RI 1 potrebbe attingere, almeno per attivarsi nelle mansioni più
semplici. In considerazione del ristretto nucleo famigliare, valuto una
percentuale di impedimenti del 40% riferito alla patologia psichiatrica e
cardiologica. Il fatto di non aver mai imparato ad usare elettrodomestici non
rientra nel merito di un’invalidità.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
0.
%
-.-
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
percentuale
di invalidità
0.
%
Non si è mai dedicata
ad alcuna attività
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
40.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Le figlie e la nuora.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità di lavoro?
Dal mese di aprile 2008." (Doc.56-1)
12.
Sulla
base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 40%.
Questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’inchiesta
per economica domestica che in sede ricorsuale non è stata contestata
dettagliatamente.
Al
riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Giova
poi rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali
di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni
componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in
particolare del marito, senza dimenticare le figlie (di cui, almeno una [cfr.
doc. 56-5, inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica], se non due [cfr. doc. C: rapporto di dimissione della Clinica __________
relativo alla degenza dal 26.10.2011 al 20.12.2011: “Attualmente vive con il
marito e con due figlie”] abita ancora nell’economia domestica).
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze
del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona
assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni
domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,
deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere
all'aiuto dei familiari:
" Auszugehen
ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der
Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch
in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu
erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass
sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der
Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst
vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann
die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur
noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster
Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von
Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf
bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die
Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen
Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch
nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige
Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau
zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher
weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende
Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215;
ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR
2005.
IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg.
Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom
28.
Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom
8.
November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).
Geht es um die
Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine
vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine
Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg.
Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17.
November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach
der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter
dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der
Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen
Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder
festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein
Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung
der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).
Entgegen der im
angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die
Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs.
2.
und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und
Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen
(d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt
werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel
2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl.,
Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im
Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des
Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie
auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende
Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar
ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,
ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen
Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich
durchsetzbar ist.“
Inoltre, l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni
dell'assistente sociale per una presa di posizione alla perita, la quale, il 25
agosto 2011 ha evidenziato che la sua valutazione “tiene conto del fatto”
che l’insorgente “ha, nei confronti delle proprie limitazioni funzionali, un
atteggiamento rinunciatario, che è strettamente correlato alla patologia
psichiatrica citata in diagnosi. Tale modalità depressiva inficia e rallenta le
sue capacità di performance, peraltro non brillanti, in una misura pari al 50%
della CL. La valutazione clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe,
che appare confermare il deficit di performance dell’A.” (doc. 59-2).
Come
ricordato in precedenza l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da
parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in
sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (cfr. sentenza I 685/02
del 28 febbraio 2003; sentenza I 681/02 dell'11 agosto 2003).
La differenza circa la
percentuale dell’incapacità lavorativa (50% secondo la perita, 40% secondo
l’assistente sociale), è spiegabile con la circostanza che nell’ambito
dell’inchiesta per l’economia domestica viene preso in considerazione l’obbligo,
per la persona assicurata, di ridurre il danno, ed in particolare di ripartire
meglio le incombenze e in generale far capo ai familiari nell’ambito delle
faccende domestiche.
A questo proposito va
innanzitutto rammentato che con sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011
parzialmente pubblicata in SVR 2012, IV nr. 19, pag. 86, il TF ha ribadito che,
di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare
maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più
difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:
" Die
von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69
Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die
Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete
Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der
Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des
Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine
grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann,
wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell
jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die
Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung
psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die
Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur
Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist
aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als
dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson
regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und
der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.
Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004
S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit
Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).“
Con
sentenza 8C_843/2011 del 29 maggio 2012, il TF, in un caso in cui la ricorrente
si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione
l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita
dallo psichiatra, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia
(consid. 6.2), ha rilevato che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta
a domicilio l’assistente sociale ha meglio tenuto in considerazione anche
l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai
famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche:
" 6.1
Bezüglich der Einschränkung im Haushaltsbereich, wendet die Beschwerdeführerin
ein, das kantonale Gericht habe zu Unrecht auf den Abklärungsbericht vom 30.
Juni 2009 abgestellt, woraus sich lediglich eine Einschränkung von 9 % ergäbe.
Es sei vielmehr auch diesbezüglich den Darlegungen im Gutachten des Dr. med.
H._______ zu folgen, wonach eine psychisch bedingte Beeinträchtigung von 50 % bestehe.
6.2
Die von einer
qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (nach Massgabe des Art.
69.
Abs. 2 IVV; vgl. auch Rz. 3084 ff. des Kreisschreibens des BSV über
Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH; in der ab 1.
Januar 2011 geltenden Fassung]) stellt für gewöhnlich die geeignete und
genügende Vorkehr zur Bestimmung der gesundheitlichen Einschränkung im Haushalt
dar (Urteil 9C_201/2011 vom 5. September 2011 E. 2). Hinsichtlich des
Beweiswertes der entsprechenden Berichterstattung ist wesentlich, dass sie
durch eine qualifizierte Person erfolgt, welche Kenntnis der örtlichen und
räumlichen Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben
der versicherten Person zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und angemessen detailliert bezüglich der einzelnen
Einschränkungen sein sowie in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle
erhobenen Angaben stehen (Urteil I 90/02 vom 30. Dezember 2002 E. 2.3.2, nicht
publ. in: BGE 129 V 67, aber in: AHI 2003 S. 215). Rechtsprechungsgemäss bedarf
es des Beizugs einer ärztlichen Fachperson, die sich zu den einzelnen
Positionen der Haushaltführung unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu
äussern hat, nur in Ausnahmefällen, namentlich bei unglaubwürdigen Angaben der
versicherten Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (Urteile
I 249/04 vom 6. September 2004 E. 5.1.1, in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 311/03
vom 22. Dezember 2003 E. 5.3, in: AHI 2004 S. 137, und I 99/00 vom 26. Oktober
2000.
E. 3c, in: AHI 2001 S. 158). Zwar grosse Härte ist der Abklärungsbericht
seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch
bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche
Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die
versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt
er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer
psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer
Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der
Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der
versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel
den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die
Haushaltabklärung. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der zur Abklärung
der Invalidität im Haushalt ausgearbeitete Fragebogen vorwiegend für die
Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist.
6.3
Diese
prinzipielle Gewichtung kommt indessen vorliegend nicht zum Tragen, da die
faktischen Gegebenheiten der nicht weiter differenzierten,
medizinisch-theoretischen Einschätzung des Dr. med. H.________, wonach die
Versicherte aufgrund ihrer Symptomatik im Haushalt zu 50 % eingeschränkt sei, widersprechen.
Seit über 10 Jahren führen die Versicherte und ihr Ehemann den Haushalt
gemeinsam ohne Fremdhilfe. Dies deckt sich überdies insofern mit den Angaben
des Dr. med. H.________, als auch dieser festhielt, dass sich die Eheleute
gegenseitig unterstützen und helfen würden und der Versicherten, sofern ihr
Ehemann einer ausserhäuslichen Tätigkeit nachgehen würde, was er nicht könne,
die Haushaltsführung nicht gänzlich alleine zumutbar wäre. In Berücksichtigung
dieser gelebten Wirklichkeit sowie der im Rahmen der Schadenminderungspflicht
gebotenen und zumutbaren Mithilfe Familienangehöriger, die weiter geht als die
ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 133 V
504.
E. 4.2 S. 509 f. mit Hinweisen), ist nicht zu beanstanden, dass das
kantonale Gericht dem Abklärungsbericht vom 30. Juni 2009, welcher unter
Berücksichtigung der Mithilfe des Ehemannes und der Möglichkeit der freien
Arbeitsorganisation eine gesundheitsbedingten Einschränkung im Haushalt von 9 %
ausweist, Beweiskraft beigemessen hat. Überdies hat es nachvollziehbar
dargelegt, weshalb nicht auf den Bericht der Ergotax Haushaltsbewertungen vom
1.
Dezember 2003 abgestellt werden kann. Die Kritik der Beschwerdeführerin an
einzelnen Positionen des Abklärungsberichts Haushalt 30. Juni 2009 betrifft
sodann die Sachverhaltsfeststellung. Dass diese offensichtlich unrichtig ist
oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs.
2.
BGG), ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht
dargelegt. Vielmehr nimmt sie in ihren diesbezüglichen Ausführungen, die zu
weiten Teilen sogar wörtlich aus ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeschrift vom
11.
Februar 2010 übernommen werden, eine unzulässige, rein appellatorische
Kritik am Entscheid der Vorinstanz vor. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung und
Sachverhaltsfeststellung betreffend die Arbeitsfähigkeit sind demnach nicht
offensichtlich unrichtig und beruhen auch nicht auf einer Rechtsverletzung. Sie
bleiben daher für das Bundesgericht verbindlich (E. 1). Bei dieser Ausgangslage
hat das kantonale Gericht zu Recht von weiteren medizinischen Abklärungen
abgesehen, da hievon keine neuen Erkenntnisse zu erwarten waren (antizipierte
Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148).“
(sottolineature del redattore)
In
concreto, la stessa dr.ssa med. __________ evidenzia che “la valutazione
clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe” (doc. 59-2) ed il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni dell’inchiesta
(doc. 60-1). Inoltre, né in sede di osservazioni al progetto di decisione, né
nelle more processuali la ricorrente ha compiutamente contestato l’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica o ha sostenuto che suo
marito, al beneficio di una rendita AI, non sia in grado di aiutarla nelle
faccende domestiche nella misura descritta dall’assistente sociale (o che le
figlie, di cui almeno una vive ancora con i genitori, non possano portare il loro
aiuto).
In queste condizioni il
TCA non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale.
Si ribadisce che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
d’inchiesta.
Questo Tribunale
ritiene pertanto adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle
mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare,
e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 40%, che le
dà diritto ad un quarto di rendita.
Il
ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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