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Decisione

32.2012.42

Conferma della decisione dell'UAI che, in seguito ad una perizia psichiatrica ed un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica ha assegnato all'insorgente un quarto di

23 luglio 2012Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività

lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del

concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

4. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

" Se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo

16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività

è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

L’Alta

Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,

Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, l’allora TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.

4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992

pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,

I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

7. Nel

caso di specie l’insorgente, viste le patologie di cui è affetta, è stata

sottoposta ad una perizia psichiatrica, in presenza di un interprete, ad opera

della dr.ssa med. __________ __________ dell’Ospedale __________ per il __________

(doc. 52).

La

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e

lavorativa, psicopatologica, la documentazione sanitaria disponibile, i dati

soggettivi ed oggettivi ed aver posto la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati all’istruzione (ICD 10: Z 55) e

sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F 60.7), ha affermato:

" (…)

Nella valutazione di

questo caso è necessario tener conto dell’embricarsi di fattori in parte

psicopatologici, in parte socio culturali.

L’A è persona portatrice

di deficit, che inficiano la sua integrazione sociale: l’analfabetismo è

condizione che le rende difficile comprendere le informazioni, nello specifico

quelle che riguardano il suo stato di salute e, di conseguenza, la necessità di

curarsi con attenzione. Quello che si nota è che l’A appare come travolta da

eventi che non comprende, tanto che è totalmente non compliante per quanto

riguarda la farmacoterapia. Ciò la espone a rischio di ricaduta della patologia

cardiologica.

Va poi considerata la

reazione depressiva all’evento stressante, che, date le citate difficoltà di

comprensione dell’A, sembra evolvere nel riproporsi di episodi depressivi

recidivanti, come diagnosticato dallo psichiatra curante e dai colleghi della __________.

Lo stato di analfabetismo

rende l’A deficitaria, rispetto a connazionali emigrati in Svizzera e questa

condizione viene ben tradotta nella formulazione “Sospetta s. cognitiva lieve”.

Una quantificazione del deficit intellettivo non entra in ordine di conto, date

le difficoltà linguistiche dell’A, ma si prende per dato che, anche ove ella

fosse in grado di apprendere la lingua italiana, la sua capacità di astrazione

e comprensione rimarrebbe “al limite”.

La cronicizzazione

della patologia psichica ha una sua precisa evoluzione: si è osservata, da

parte dei medici che hanno avuto in cura l’A, la comparsa di reazione

depressivo ansiosa dopo l’evento cardiologico ed altre, recidivanti reazioni

depressiva si sono susseguite ad ogni riproporsi di sintomatologia, che

potesse, per lei richiamare quella di natura anginosa. Proprio nelle difficoltà

“di base” dell’A rientra quella di discernere i segnali di sofferenza

cardiologica, da altri di scarso significato. La compliance farmacologica, poi

complica ulteriormente il quadro: l’A assume i farmaci in modo disordinato, non

comprendendo a che cosa servano effettivamente, rischiando, così, di rendere

inefficiente il profilo terapeutico.

In conclusione appare

non grave in sé la patologia psichiatrica cronicizzata, ma diventa invalidante

se la si considera nel contesto complessivo della condizione dell’A.

DETERMINAZIONE DELLA

CAPACITA’ LAVORATIVA

Quanto sopra esposto

evidenzia l’integrarsi di fattori cronicizzati, che hanno influsso sulla CL in

qualità di casalinga.

Non appaiono rilevanti

le osservazioni riguardo all’incapacità di utilizzare strumenti quali gli

elettrodomestici o la difficoltà di linguaggio, dati che sono preesistenti il

danno prodotto dalle patologie organica e psichica.

Ciò che limita le

possibilità di svolgere l’attività di casalinga è l’atteggiamento emotivo

dell’A nei confronti delle sue affezioni.

In considerazione,

pertanto, del fatto che le capacità di svolgere le attività domestiche è

inficiata sia dalle patologie citate in diagnosi, sia dagli esiti di quella

cardiologica si computa la IL pari al 50% per quanto riguarda l’attività di

casalinga.” (doc. 52)

Il

5 ottobre 2010 il dr. med. __________ ha chiesto alcune delucidazioni alla

perita, evidenziando in particolare che nelle conclusioni si indica che bisogna

tener conto di fattori in parte psicopatologici ed in parte socio-culturali ma

che per l’AI i fattori socio-culturali non possono essere presi in

considerazione (doc. 53-1).

Il

12 ottobre 2010 la specialista ha affermato:

" (…)

L’attuale entità della

sintomatologia depressiva può esser definita grave, in assenza di sintomi

psicotici (ICD 10: F 33.2).

Per quanto riguarda

quanto riportato nelle conclusioni intendevo che l’entità della sintomatologia

depressiva è incrementata dal fatto che, poiché l’A ha difficoltà a comprendere

la lingua italiana il curarsi adeguatamente è problematico, così come il

comprendere l’entità delle patologie delle quali è affetta. Questa condizione

fa sì che il livello di ansietà dell’A sia alto, dato che si attende una

precoce fine della propria vita e ciò alimenta la sintomatologia depressiva.

L’A, perciò, non è in

grado di svolgere le mansioni pesanti della cura della casa, che delega, in

gran parte alla figlia; non pulisce i pavimenti, non pulisce la cucina, non fa

la spesa, non lava né stira, ma ripone gli oggetti, cucina, riordina.” (doc.

54-2)

Il

22 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver posto la diagnosi

principale di sindrome depressiva ricorrente F 33.2, l’ulteriore diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo ripetuti interventi di

angioplastica ed impianti di stent medicati dal 2004 e la diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di problemi correlati all’istruzione Z55 e

sospetta sindrome cognitiva lieve Z 60.7 ed aver attestato un’incapacità

lavorativa del 50% dal 28 aprile 2008, ha affermato:

" indicata

inchiesta a domicilio che dovrà tener conto della presenza di una problematica

depressiva endogena. Da notare che le ripercussioni della problematica

psichiatrica vengono potenziati da un assente inserimento nel contesto svizzero

e da una mancante formazione di base, fattori estranei all’AI.

L’inchiesta a

domicilio sarà da sottoporre ancora al SMR che lo discuterà con la dr.ssa __________.”

(doc. AI 55-2)

Il

12 luglio 2011 l’interessata è stata sottoposta all’inchiesta per le persone

che si occupano dell’economia domestica, da cui è emerso un grado d’invalidità

del 40% (doc. 56).

Chiamata

a prendere posizione sull’inchiesta, la dr.ssa med. __________, ha affermato:

" (…)

La valutazione da me

espressa tiene conto del fatto che l’A ha, nei confronti delle proprie

limitazioni funzionali, un atteggiamento rinunciatario, che è strettamente

correlato alla patologia psichiatrica citata in diagnosi.

Tale modalità

depressiva inficia e rallenta le sue capacità di performance, peraltro non

brillanti, in una misura pari al 50% della CL.

La valutazione clinica

si integra nella puntuale inchiesta casalinghe, che appare confermare il

deficit di performance dell’A.” (doc. AI 59-2)

Il

7 settembre 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “il

risultato dell’inchiesta a domicilio viene confermato dalla dr.ssa __________

nella sua validità, quindi impedimento quale casalinga 40%” (doc. 60-1).

Il

2 febbraio 2012 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

affermato:

" In

seguito alla sua richiesta in allegato le trasmetto il rapporto d’uscita della

Clinica __________ del recente ricovero ospedaliero dove la paziente in seguito

ad una riesacerbazione dei suoi disturbi è stata ricoverata dal 26.10.2011 al

20.12.2011.

Essa soffre di una

depressione ricorrente da diversi anni, attualmente di gravità media (ICD-10

F33.1), oltre che di una sindrome somatoforme indifferenziata (ICD 10 F45.1).

Si tratta di una

57enne, coniugata, madre di 7 figli, malgrado che da 10 anni viva in Svizzera

non parla ancora correttamente l’italiano e fa molta fatica a farsi comprendere

e spesso necessita un aiuto per tradurre e per poter comprendere e comunicare

meglio.

Malgrado che sia stata

ricoverata recentemente per 2 mesi, come già accennato, la sua situazione

psichica rimane sempre critica, essa presenta ancora importanti sintomi

depressivi, è molto ansiosa, presenta varie somatizzazioni, inoltre vista la

sua situazione psichica molto tesa, anche l’ambiente famigliare, in particolare

negli ultimi mesi è molto critico.

La paziente assume

regolarmente un’importante psicofarmacoterapia e a causa del suo diabete

insulino-dipendente, spesso è molto stanca e fa fatica a gestire l’assunzione

dei farmaci e tutto ciò peggiora una situazione di per sé già precaria. La sua

inabilità lavorativa oramai è completa già da tempo, visto che essa in queste

condizioni non è nemmeno capace di gestire la sua quotidianità e viene spesso

aiutata dalle figlie. (…)” (doc. B)

Dall’allegato

rapporto di dimissione dalla Clinica __________, sottoscritto dal dr. med. __________

FMH psichiatria e psicoterapia, emerge:

" All’osservazione

la paziente si presenta poco curata nell’abbiglia-mento e nella persona.

Disponibile al colloquio e collaborante. Parla esclusivamente la lingua __________

evidenziando un’importante problema-tica di ambientamento. Il marito fa da

interprete durante il colloquio d’ammissione, ma anche lui mostra una certa

difficoltà ad interagire con la moglie. Mimica ipomobile, congrua ai contenuti

ideo-affettivi. Eloquio fluido. Orientata nel tempo, nello spazio. Non si

rilevano deficit a carico dell’attenzione e concentrazione. Non elementi

riferibili a dispercezioni. Pensiero corretto per forma e contenuto. Frequenti

quote d’ansia. Umore lievemente deflesso. Ritmo sonno-veglia ed appetito

regolari. Idee suicidali assenti. La critica e la coscienza di malattia sono

parzialmente presenti.

(…)

Trattasi di una

signora con un importante funzionamento semplice. Sulla base di una grave

problematica di acculturazione, ella banalizza le sue patologie. Minima critica

situazionale e di malattia. Mostra una certa conflittualità nella relazione col

marito il quale sembra faticare nell’organizzare e strutturare la quotidianità

della paziente. A seguito della problematica linguistica è stato molto

difficile approcciarsi alla paziente. Abbiamo sostenuto la signora con un

accompagnamento psicoeducativi all’assunzione della terapia, con pochi

risultati. Ha potuto beneficiare della fisioterapia antalgica. La dimissione è

avvenuta con segnalazione al dr. __________.” (doc. C)

Il

6 marzo 2012 i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, hanno

preso posizione, affermando:

" (…)

In fase di ricorso viene prodotta la seguente

documentazione medica:

02.02.2012 rapporto Dr

__________, psichiatra curante

Diagnosi: depressione

ricorrente, attualmente di media gravità (ICD 10 F 33.1)

Sindrome somatoforme

indifferenziata (ICD 10 F45.1)

Presenta importanti

sintomi depressivi (non descritti), è molto ansiosa, presenta varie

somatizzazioni. La terapia psichiatrica prescritta non appare così importante

nelle come definito: essa è rappresentata da Trittico 50 mg (somministrabili

fino a 300 mg), Dipiperon 10 mg (somministrabile fino a 120 mg) e Dalmadorm 7,5

mg (somministrabile fino a 30 mg).

E’ inoltre da

sottolineare che il Dr __________ riporta la presenza attuale di un episodio

di grado medio a fronte della perizia della Dr.ssa __________ in cui vi era un

episodio di grado grave, quindi l’intensità dei sintomi depressivi erano

maggiore rispetto a quello attuale. Il Dr __________ inoltre non si esprime

circa il modo in cui la sintomatologia psichiatrica influisca e con che

percentuale sulla CL.

31.01.2011 (probabile

errore battitura: 2012) rapporto di dimissione clinica __________:

Diagnosi psichiatrica:

S. somatoforme

indifferenziata (F 45.1)

Il rapporto medico non

riporta la diagnosi di una depressione ricorrente sebbene comunque faccia

riferimento a una sintomatologia depressiva. E’ da sottolineare che riportano

una grave problematica di acculturazione, una certa conflittualità nella

relazione con il marito, problematiche linguistiche, tutti fattori non causa di

invalidità.

L’attuale

documentazione non porta a una modificazione delle precedenti considerazioni

mediche.” (doc. IV/Bis)

Il

27 marzo 2012 il dr. med. __________, medico curante, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" mi

riferisco al nostro colloquio telefonico recente a proposito della paziente a

margine che è seguita regolarmente presso il mio studio medico dal 28.04.2008 a

tuttora.

Per quel che riguarda

la sua diagnosi, essa soffre di una depressione ricorrente (ICD-10 F33.1) da

diversi anni.

Non rivengo sulla sua

anamnesi organica già nota ed il Dr. med. __________ FMH medicina interna di __________

(che mi legge in copia), la può anche aggiornare sui suoi disturbi vari.

Per quel che riguarda

la sua situazione psichica e la problematica dell’AI, ritengo che la paziente

psichicamente non è assolutamente capace di svolgere alcun’attività lavorativa

e come già avevo accennato diverse volte nelle mie lettere precedenti, essa in

modo globale ma anche puramente dal punto di vista psichiatrico, presenta

un’inabilità lavorativa nella misura completa almeno dagli ultimi 2 anni.

Il suo disturbo

psichico è stato confermato anche dalla Dr.ssa med. __________ nella sua

perizia richiesta dall’AI.

La Dr.ssa __________,

già nel luglio 2011 confermava addirittura una sindrome depressiva ricorrente

episodio all’epoca grave (ICD-10 F33).

Sicuramente, la Dr.ssa

aveva constatato la sua sofferenza psichica ed effettivamente oscilla da

depressione ricorrente grave a depressione ricorrente di media gravità, tutto

ciò anche grazie ad una serie di colloqui di sostegno, una psicofarmaco terapia

e vari ricoveri negli ospedali, comunque per quel che riguarda la sua inabilità

lavorativa rimane nella misura completa.

Basta un semplice

colloquio da un medico d’esperienza che può confermare i disturbi vari della

paziente ed il suo quadro clinico depressivo, che non torno a elencare

nuovamente, ma volevo solo sottolineare alcuni aspetti che essa presenta in

modo quasi permanente:

-

umore depressivo

-

perdita d’interesse e di piacere per le attività

normalmente piacevoli

-

diminuzione dello slancio vitale

-

perdita di sicurezza e di autostima

-

sentimenti irragionevoli di colpa

-

modificazione dell’attività psicomotoria con un

rallentamento psicomotorio quasi permanente

-

importanti disturbi del sonno

-

modificazione dell’appetito

La paziente, comunque

presenta quasi in modo permanente tale sintomatologia e tutto ciò, ripeto,

malgrado una psicofarmaco terapia a base di Trittico 50 mg, Dipiperon 40 mg,

Dalmadarm 30 mg.

A causa della sua

cardiopatia ed altri aspetti e l’assunzione di un importante quantità di

farmaci, sinceramente non oso ad aumentare ancora il dosaggio della sua

psicofarmaco terapia che potrebbe diventare pericolosa e critica.” (doc. D)

Il

27 aprile 2012 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha evidenziato che la

nuova documentazione “non presenta elementi che possano discostarsi dalle

conclusioni giunte nel rapporto SMR del 22.10.2010, basate sugli accertamenti

eseguiti dall’UAI” (doc. X/Bis).

Il

31 maggio 2012 il dr. med. __________ specialista FMH cardiologia, angiologia,

medicina interna, ha affermato:

" (…)

Ti informo brevemente

in merito all’esito della scintigrafia miocardica eseguita in data 21 e

22.05.2012 presso la signora RI 1.

L’esame ha mostrato un

esito sostanzialmente favorevole: è presente una modestissima ischemia in territorio

inferiore.

Ho rivisto

retrospettivamente le coronografie precedenti in modo particolare quelle del

2009 ove il risultato dopo angioplastiche e ripetuti stent medicati era più che

soddisfacente. Ho incontrato unicamente il marito della signora RI 1 e non ho

visto, almeno finora, la paziente (non so se è perché non poteva venire o per

un’altra ragione).

Sta di fatto che la

situazione rimane quella di qualche anno orsono allorquando avevo anche preso

posizione con l’Assicurazione Invalidità in merito alla situazione della

paziente e cioè che si tratta di una paziente con una malattia coronarica

bivasale e nel 2009 una delle molteplici stenosi a livello di un’arteria

coronaria destra è stata dilatata e stentata con successo con stent medicati;

erano presenti delle lesioni B e C di stretti relativamente periferici in modo

particolare a livello di un secondo ramo diagonale. Ritengo che alla luce

tuttavia della recente scintigrafia miocardica la situazione debba ritenersi

relativamente soddisfacente e continuerei con la terapia e prevenzione

secondaria in atto. Ulteriori rivalutazioni direi che sono necessarie a

distanza di 12-18 mesi, al meglio ancora con una ripetizione di una

scintigrafia miocardica onde escludere un’ischemia silente.

Per quel che riguarda

la situazione dell’inabilità lavorativa resta valida la mia presa di posizione

ricordando a memoria che la problematica maggiore e devastante è quella

psichiatrica che, come allora avevo detto, deve essere rivista in maniera

specialistica anche proprio nel contesto AI.” (doc. XII/1)

Chiamato

a prendere posizione in merito, il dr. med. __________, il 14 giugno 2012, ha affermato che “l’attuale rapporto conferma una situazione cardiaca invariata con

limitazione per attività gravose come da nota precedente” (doc. XII/2).

8. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations

du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion

contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état

d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

9. Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per scostarsi dalla

perizia della dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale __________ (doc.

52-1 e seguenti), e dai suoi complementi (doc. 54-1 e 59-2).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

La

perita, dopo aver descritto l’anamnesi personale e familiare, sociale e

lavorativa, patologica remota, psicopatologica, aver elencato la documentazione

disponibile, aver riportato i dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33), problemi correlati

all’istruzione (ICD 10: Z 55) e sospetta sindrome cognitiva lieve (ICD 10: F

60.7)

Con

il ricorso l’interessata, sulla base delle considerazioni del dr. med. __________,

del 2 febbraio 2012 (doc. B) e del 27 marzo 2012 (doc. D), unitamente al nuovo

ricovero presso una struttura specialistica (doc. C), non condivide la

valutazione dell’incapacità lavorativa della dr.ssa med. __________ e sostiene

di essere completamente incapace al lavoro.

A

torto.

La

perita, nel proprio referto, al quale deve essere riconosciuta piena forza

probatoria, ha motivato approfonditamente la sua valutazione, ha valutato ed

esaminato in maniera completa i punti litigiosi, si è fondata su esami

approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si è lamentata

l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza dell’anamnesi

dell’interessata ed è stata chiara nell’esposizione delle correlazioni mediche

e nell’apprezzamento della situazione medica. Interpellata in merito dal medico

SMR al fine di apportare alcune precisazioni, la specialista ha risposto

puntualmente, precisando l’entità della sindrome depressiva e il fatto che la

patologia è incrementata dalla circostanza che l’insorgente non riesce a

comprendere l’entità delle patologie ed ha difficoltà a curarsi adeguatamente.

I

certificati del dr. med. __________, che peraltro non contesta la diagnosi

della dr. med. __________ (cfr. doc. D), e la degenza presso una clinica

psichiatrica, e meglio la Clinica __________, dal 26 ottobre 2011 al 20

dicembre 2011 non apportano elementi che possano sovvertire le conclusioni

peritali. In particolare, come evidenziano i medici SMR, dr. med. __________ e

dr.ssa med. __________, psichiatra, il curante (cfr. a proposito del valore

probatorio delle attestazioni dei curanti: DTF 125 V 353), nel certificato del

2 febbraio 2012 ha indicato la presenza di sintomi depressivi, non descritti,

di ansia (presa in considerazione dalla perita) e di somatizzazioni e non ha

prescritto una terapia farmacologica importante (doc. IV/Bis). Egli inoltre ha

indicato la presenza di un episodio di grado medio, allorché la perita ne aveva

descritto uno di grado grave, ossia con un’intensità dei sintomi maggiori

rispetto a quanto attestato dal curante.

Ciò

vale pure per quanto emerge dal rapporto di dimissione dalla Clinica __________

di cui al doc. C. I medici SMR evidenziano che il referto non riporta la

diagnosi di depressione ricorrente, sebbene faccia riferimento a una

sintomatologia depressiva e fa invece riferimento a fattori estranei

all’invalidità, quali una problematica di acculturazione o problemi

linguistici.

Va

poi evidenziato che dallo status psichico all’ammissione emerge che

l’interessata presentava un eloquio fluido, era orientata nel tempo e nello

spazio, non si rilevavano deficit a carico dell’attenzione e della

concentrazione, non erano riferibili elementi di dispercezioni, il pensiero era

corretto per forma e contenuto, l’umore “lievemente” deflesso, ritmo

sonno-veglia e appetito regolari, idee suicidali assenti, critica e coscienza

di malattia parzialmente presenti, mentre, come peraltro accertato anche dalla

dr.ssa med. __________, erano presenti frequenti quote d’ansia (doc. C).

Dal

citato referto non risultano elementi oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni della perizia amministrativa e le valutazioni dei medici SMR. Anzi,

sia dal certificato del dr. med. __________, che diagnostica una depressione di

gravità media, sia dalla descrizione dello status della ricorrente nel corso

del ricovero presso la Clinica __________ dal 26 ottobre 2011 al 20 dicembre

2011, emerge semmai una situazione stabilizzata e conforme a quanto descritto

dalla perita. Del resto, già in passato l’insorgente era stata ricoverata

presso la medesima struttura, per un lasso di tempo maggiore (dal 30 ottobre

2009 al 21 gennaio 2010, cfr. doc. 44-5), con uno status psichico simile e la

perita ne ha tenuto conto nel suo referto (cfr. doc. 52-5).

Neppure

il certificato del 27 marzo 2012 del dr. med. __________ (doc. D) apporta

particolari elementi di novità che possano mettere in dubbio le valutazioni

peritali (cfr. anche doc. X/Bis), limitandosi in sostanza a ribadire la propria

valutazione (cfr. anche doc. 40-1 e 44-1 dove erano già indicati l’ansia,

l’agitazione psicomotoria, i disturbi del sonno e comportamentali).

Va

qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che

dalla perita, anche dai medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________

(cfr. a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti

interni dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la

sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza

8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha

affermato che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel

ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le

conclusioni dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo

convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie

[…omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli

specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore resistente (in merito al

valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr.

DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido

motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

Per

il resto, non vi sono motivi per ritenere che le altre patologie di cui soffre

la ricorrente, in particolare la coronopatia e le altre patologie cardiache, il

diabete mellito di tipo II insulino dipendente e la malattia di riflusso

(GERD), comportano un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quella certificata

dal medico SMR, dr. med. __________, il 22 ottobre 2010 (cfr. doc. 55-1; cfr.

anche doc. XII/1 e XII/2). A questo proposito, alla valutazione del dr. med. __________

del 28 giugno 2010 (doc. 45-1 e seguenti), specialista FMH in medicina interna,

che ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% quale casalinga, non può

essere riconosciuto il pieno valore probante, giacché non adempie tutti i

parametri previsti dalla giurisprudenza ed elencati al considerando precedente

(il referto deve ad esempio contenere uno studio approfondito dei punti

litigiosi, fondarsi su esami completi, descrivere il contesto medico).

Va

ancora qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più

in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa della ricorrente.

10. Accertato

che l’interessata prima dell’insorgenza del danno alla salute, non

esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti

il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni -

l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico,

l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla

prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS

sull'invalidità e la grande invalidità.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in

occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato

presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente

sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve

tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua

residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale

regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata

nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua

attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di

regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia

domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il

totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a

livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti

all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità

di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.

4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento

è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.

5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

11.

Nell’evenienza

concreta nel rapporto del 20 luglio 2011 (cfr. doc. 56-1 e segg.) l’ispettrice

ha espresso la seguente valutazione:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

2.

%

La signora __________

afferma che l’assicurata non s’interessa in alcun modo della conduzione

dell’economia domestica, interamente a carico dei famigliari.

Da quanto emerso

durante il colloquio con la figlia, la signora RI 1 sarebbe priva di ogni

risorsa. La signora __________ non sa spiegare l’aggravamento subentrato negli

ultimi mesi, ma attribuisce gli impedimenti al completo disinteresse della

madre verso l’esterno, come pure ai numerosi sintomi fisici lamentati.

Prendo atto di

quanto dichiarato, delle indicazioni riportate nella perizia psichiatrica

(settembre 2010) nonché dell’esigibilità di aiuto da parte del coniuge, senza

attività lucrativa. Propongo una valutazione degli impedimenti del 40%.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

18.

%

L’assicurata,

sostiene la signora __________, ha interamente rinunciato all’attività

culinaria. Come già riportato, trascorre le giornate sul divano dove sovente le

vengono serviti i pasti. Si alzerebbe unicamente se desidera un bicchiere

d’acqua, ma solo in assenza dei famigliari. Sono le figlie o la nuora che si

incaricano della preparazione dei pasti, così come della cura quotidiana del

locale e delle pulizie di fino. Il coniuge contribuirebbe solo in minima parte.

Qui come in ogni altro ambito non è stato possibile definire le

cause degli impedimenti, fisici o psichici. La completa incapacità dichiarata

non trova un riscontro oggettivo nella perizia medica, nella quale viene pure

contestata una “certa quota di drammatizzazione”. Tenuto conto di quanto

espresso e dell’esigibilità di aiuto da parte del marito, valuto una

percentuale di impedimento del 40%.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8.

%

Dallo

scorso anno la signora RI 1 si disinteresserebbe completamente della cura

dell’abitazione. Reagisce con lamentele o con aggressività alle sollecitazioni

dei famigliari, che garantiscono ogni singolo compito.

La signora __________ non è stata in grado di approfondire le cause

della completa passività della madre, ripetendo sovente “… non fa niente, dice

che sta male…”. La valutazione espressa di attiene a quanto emerge dalle

indicazioni mediche, considerando comunque una parziale esigibilità di aiuto da

parte del coniuge, senza attività lucrativa.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

3.

% (recte:

4%)

Da

quanto riferisce la figlia, la signora RI 1 non s’impegna minimamente neppure

nel controllo delle necessità. Il compito delle spese è interamente a carico

del marito o di altri famigliari che, anche in questo caso, cercano di

coinvolgerla senza successo.

Il

signor __________ è automunito, ma l’assicurata non lo accompagnerebbe mai.

Peraltro,

la signora __________ riconosce che in caso di necessità, se si trova da sola

in casa, la madre è in grado di recarsi nel negozio __________ sottostante

l’abitazione.

La discrepanza nelle dichiarazioni ricevute e le difficoltà nel

definire le cause degli impedimenti rendono difficile valutare oggettivamente

l’incapacità dell’assicurata. Le conclusioni peritali permettono di esprime una

valutazione del 40%, che considera altresì il ridotto nucleo famigliare, la

stretta vicinanza di un supermercato e l’esigibilità di aiuto da parte del

coniuge.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8.

%

Ogni singola mansione

è interamente a carico della nuora.

Nuovamente una completa incapacità non è medicalmente giustificata.

Nel corso del colloquio, inoltre, non è emerso il fatto che l’assicurata non

abbia mai imparato l’uso degli elettrodomestici, più volte ribadito all’interno

dell’incarto. Le conclusioni peritali indicano delle risorse alle quali la

signora RI 1 potrebbe attingere, almeno per attivarsi nelle mansioni più

semplici. In considerazione del ristretto nucleo famigliare, valuto una

percentuale di impedimenti del 40% riferito alla patologia psichiatrica e

cardiologica. Il fatto di non aver mai imparato ad usare elettrodomestici non

rientra nel merito di un’invalidità.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

0.

%

Non si è mai dedicata

ad alcuna attività

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

40.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Le figlie e la nuora.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità di lavoro?

Dal mese di aprile 2008." (Doc.56-1)

12.

Sulla

base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 40%.

Questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla valutazione dell’inchiesta

per economica domestica che in sede ricorsuale non è stata contestata

dettagliatamente.

Al

riguardo va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Giova

poi rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali

di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in

particolare del marito, senza dimenticare le figlie (di cui, almeno una [cfr.

doc. 56-5, inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica], se non due [cfr. doc. C: rapporto di dimissione della Clinica __________

relativo alla degenza dal 26.10.2011 al 20.12.2011: “Attualmente vive con il

marito e con due figlie”] abita ancora nell’economia domestica).

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari:

" Auszugehen

ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der

Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch

in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu

erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass

sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der

Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst

vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann

die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur

noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster

Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von

Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf

bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die

Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen

Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch

nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige

Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau

zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher

weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende

Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215;

ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR

2005.

IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg.

Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom

28.

Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom

8.

November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die

Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine

vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine

Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg.

Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17.

November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach

der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter

dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der

Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen

Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder

festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein

Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung

der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im

angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die

Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs.

2.

und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und

Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen

(d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt

werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel

2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl.,

Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im

Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des

Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie

auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende

Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar

ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist,

ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen

Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich

durchsetzbar ist.“

Inoltre, l’amministrazione ha sottoposto le conclusioni

dell'assistente sociale per una presa di posizione alla perita, la quale, il 25

agosto 2011 ha evidenziato che la sua valutazione “tiene conto del fatto”

che l’insorgente “ha, nei confronti delle proprie limitazioni funzionali, un

atteggiamento rinunciatario, che è strettamente correlato alla patologia

psichiatrica citata in diagnosi. Tale modalità depressiva inficia e rallenta le

sue capacità di performance, peraltro non brillanti, in una misura pari al 50%

della CL. La valutazione clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe,

che appare confermare il deficit di performance dell’A.” (doc. 59-2).

Come

ricordato in precedenza l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da

parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in

sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (cfr. sentenza I 685/02

del 28 febbraio 2003; sentenza I 681/02 dell'11 agosto 2003).

La differenza circa la

percentuale dell’incapacità lavorativa (50% secondo la perita, 40% secondo

l’assistente sociale), è spiegabile con la circostanza che nell’ambito

dell’inchiesta per l’economia domestica viene preso in considerazione l’obbligo,

per la persona assicurata, di ridurre il danno, ed in particolare di ripartire

meglio le incombenze e in generale far capo ai familiari nell’ambito delle

faccende domestiche.

A questo proposito va

innanzitutto rammentato che con sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011

parzialmente pubblicata in SVR 2012, IV nr. 19, pag. 86, il TF ha ribadito che,

di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare

maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più

difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica:

" Die

von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (vgl. Art. 69

Abs. 2 zweiter Satz der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die

Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]) ist für gewöhnlich die geeignete

Vorkehr zur Bestimmung der Behinderung im Haushalt. Zwar ist der

Abklärungsbericht seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des

Ausmasses physisch bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine

grundsätzliche Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann,

wenn die versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell

jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die

Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung

psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die

Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur

Fähigkeit der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist

aber in der Regel den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als

dem Bericht über die Haushaltabklärung, weil es der Abklärungsperson

regelmässig nur beschränkt möglich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und

der damit verbundenen Einschränkungen zu erkennen (Urteil 9C_631/2009 vom 2.

Dezember 2009 E. 5.1.2; SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 249/04 E. 5.1.1; AHI 2004

S. 137, I 311/03 E. 5.3; vgl. auch BGE 133 V 450 E. 11.1.1 S. 468 mit

Hinweisen; Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [Hrsg.], Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2010, S. 350).“

Con

sentenza 8C_843/2011 del 29 maggio 2012, il TF, in un caso in cui la ricorrente

si lamentava del fatto che l’istanza inferiore aveva preso in considerazione

l’incapacità lavorativa del 9% derivante dall’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica e non quella del 50% stabilita

dallo psichiatra, dopo aver rammentato la giurisprudenza valida in materia

(consid. 6.2), ha rilevato che, a differenza dello specialista, nell’inchiesta

a domicilio l’assistente sociale ha meglio tenuto in considerazione anche

l’obbligo della persona assicurata di ridurre il danno e di far capo ai

famigliari nell’ambito delle mansioni domestiche:

" 6.1

Bezüglich der Einschränkung im Haushaltsbereich, wendet die Beschwerdeführerin

ein, das kantonale Gericht habe zu Unrecht auf den Abklärungsbericht vom 30.

Juni 2009 abgestellt, woraus sich lediglich eine Einschränkung von 9 % ergäbe.

Es sei vielmehr auch diesbezüglich den Darlegungen im Gutachten des Dr. med.

H._______ zu folgen, wonach eine psychisch bedingte Beeinträchtigung von 50 % bestehe.

6.2

Die von einer

qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (nach Massgabe des Art.

69.

Abs. 2 IVV; vgl. auch Rz. 3084 ff. des Kreisschreibens des BSV über

Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH; in der ab 1.

Januar 2011 geltenden Fassung]) stellt für gewöhnlich die geeignete und

genügende Vorkehr zur Bestimmung der gesundheitlichen Einschränkung im Haushalt

dar (Urteil 9C_201/2011 vom 5. September 2011 E. 2). Hinsichtlich des

Beweiswertes der entsprechenden Berichterstattung ist wesentlich, dass sie

durch eine qualifizierte Person erfolgt, welche Kenntnis der örtlichen und

räumlichen Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben

der versicherten Person zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und angemessen detailliert bezüglich der einzelnen

Einschränkungen sein sowie in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle

erhobenen Angaben stehen (Urteil I 90/02 vom 30. Dezember 2002 E. 2.3.2, nicht

publ. in: BGE 129 V 67, aber in: AHI 2003 S. 215). Rechtsprechungsgemäss bedarf

es des Beizugs einer ärztlichen Fachperson, die sich zu den einzelnen

Positionen der Haushaltführung unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu

äussern hat, nur in Ausnahmefällen, namentlich bei unglaubwürdigen Angaben der

versicherten Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (Urteile

I 249/04 vom 6. September 2004 E. 5.1.1, in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81, I 311/03

vom 22. Dezember 2003 E. 5.3, in: AHI 2004 S. 137, und I 99/00 vom 26. Oktober

2000.

E. 3c, in: AHI 2001 S. 158). Zwar grosse Härte ist der Abklärungsbericht

seiner Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Ausmasses physisch

bedingter Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche

Massgeblichkeit unter Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die

versicherte Person an psychischen Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt

er auch dann eine beweistaugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer

psychisch bedingten Invalidität geht, d.h. wenn die Beurteilung psychischer

Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die Ergebnisse der

Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit der

versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel

den ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die

Haushaltabklärung. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass der zur Abklärung

der Invalidität im Haushalt ausgearbeitete Fragebogen vorwiegend für die

Beurteilung der Invalidität infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist.

6.3

Diese

prinzipielle Gewichtung kommt indessen vorliegend nicht zum Tragen, da die

faktischen Gegebenheiten der nicht weiter differenzierten,

medizinisch-theoretischen Einschätzung des Dr. med. H.________, wonach die

Versicherte aufgrund ihrer Symptomatik im Haushalt zu 50 % eingeschränkt sei, widersprechen.

Seit über 10 Jahren führen die Versicherte und ihr Ehemann den Haushalt

gemeinsam ohne Fremdhilfe. Dies deckt sich überdies insofern mit den Angaben

des Dr. med. H.________, als auch dieser festhielt, dass sich die Eheleute

gegenseitig unterstützen und helfen würden und der Versicherten, sofern ihr

Ehemann einer ausserhäuslichen Tätigkeit nachgehen würde, was er nicht könne,

die Haushaltsführung nicht gänzlich alleine zumutbar wäre. In Berücksichtigung

dieser gelebten Wirklichkeit sowie der im Rahmen der Schadenminderungspflicht

gebotenen und zumutbaren Mithilfe Familienangehöriger, die weiter geht als die

ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 133 V

504.

E. 4.2 S. 509 f. mit Hinweisen), ist nicht zu beanstanden, dass das

kantonale Gericht dem Abklärungsbericht vom 30. Juni 2009, welcher unter

Berücksichtigung der Mithilfe des Ehemannes und der Möglichkeit der freien

Arbeitsorganisation eine gesundheitsbedingten Einschränkung im Haushalt von 9 %

ausweist, Beweiskraft beigemessen hat. Überdies hat es nachvollziehbar

dargelegt, weshalb nicht auf den Bericht der Ergotax Haushaltsbewertungen vom

1.

Dezember 2003 abgestellt werden kann. Die Kritik der Beschwerdeführerin an

einzelnen Positionen des Abklärungsberichts Haushalt 30. Juni 2009 betrifft

sodann die Sachverhaltsfeststellung. Dass diese offensichtlich unrichtig ist

oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs.

2.

BGG), ist nicht ersichtlich und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht

dargelegt. Vielmehr nimmt sie in ihren diesbezüglichen Ausführungen, die zu

weiten Teilen sogar wörtlich aus ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeschrift vom

11.

Februar 2010 übernommen werden, eine unzulässige, rein appellatorische

Kritik am Entscheid der Vorinstanz vor. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung und

Sachverhaltsfeststellung betreffend die Arbeitsfähigkeit sind demnach nicht

offensichtlich unrichtig und beruhen auch nicht auf einer Rechtsverletzung. Sie

bleiben daher für das Bundesgericht verbindlich (E. 1). Bei dieser Ausgangslage

hat das kantonale Gericht zu Recht von weiteren medizinischen Abklärungen

abgesehen, da hievon keine neuen Erkenntnisse zu erwarten waren (antizipierte

Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148).“

(sottolineature del redattore)

In

concreto, la stessa dr.ssa med. __________ evidenzia che “la valutazione

clinica si integra alla puntuale inchiesta casalinghe” (doc. 59-2) ed il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni dell’inchiesta

(doc. 60-1). Inoltre, né in sede di osservazioni al progetto di decisione, né

nelle more processuali la ricorrente ha compiutamente contestato l’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica o ha sostenuto che suo

marito, al beneficio di una rendita AI, non sia in grado di aiutarla nelle

faccende domestiche nella misura descritta dall’assistente sociale (o che le

figlie, di cui almeno una vive ancora con i genitori, non possano portare il loro

aiuto).

In queste condizioni il

TCA non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale.

Si ribadisce che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

d’inchiesta.

Questo Tribunale

ritiene pertanto adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle

mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare,

e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 40%, che le

dà diritto ad un quarto di rendita.

Il

ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

13.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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