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32.2012.44

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19 ottobre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

medici SMR dr. __________, reumatologo medico chirurgo FMH in medicina interna,

e il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 20

settembre 2010 con esame dello stesso giorno (doc. AI 73/1-10) – poste le

seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) ► Lombalgia ricorrente in esiti di

esplorazione microchirurgica L3-L4 con decompressione ossea e neurolisi L4 sinistra

(24.07.2009) ►

Cervicalgia ricorrente su alterazioni degenerative multisegmentali (…)” (doc. AI 73/1) – hanno attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del

100% dal 1° al 21 settembre 2008, del 50% dal 22 settembre al 16 novembre 2008

e nuovamente del 100% dal 17 novembre 2008 al 30 novembre 2009. Dal 1° dicembre

2009 l’incapacità lavorativa nell’attività abituale di pittore è del 70% mentre

che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti vi è una

capacità lavorativa del 100%.

I

medici SMR hanno quindi espresso la seguente conclusione:

"

(…)

Assicurato di 36 anni in buone condizioni generali.

Lombalgia ricorrente residua dopo decompressione microchirurgica di L3

sinistra. Sintomatologia lombare giustificata da una probabile insufficienza

segmentaria residua. Coesiste una cervicalgia ricorrente su alterazioni

degenerative multisegmentali. L'assicurato riferisce formicolio parestesico

alle mani soprattutto nelle ore notturne, valutazione neurologica che ha

escluso una chiara sofferenza del nervo mediano con esclusione di origine

centrale. L'obiettività clinica confrontata permette, per quanto possibile, di

definire come stazionaria la situazione clinica. Risultano invece differenti le

diagnosi con sovrapposizione di patologia al rachide cervicale e cronicizzazione

del dolore lombare.

L'assicurato riferisce importanti disturbi del sonno.

Meteoropatia. I tender points fibromialgici sono positivi 4/18 con criteri ACR

non sufficienti per diagnosi di sindrome fibromialgica.

Le limitazioni risultano determinate soprattutto dalla

caricabilità di pesi del rachide, limitata a circa 10 kg e non ripetitiva nel tempo. Anche i movimenti ripetitivi di flessione/estensione del rachide

risultano limitanti. Inoltre il rachide cervicale risulta limitato anch'esso in

flessione/estensione in modo ripetitivo per evocabilità di una rapida sintomatologia

dolorosa.

In accordo con quanto anche documentato dal neurologico

Dr. __________ e con quanto descritto dal Prof. __________, risulta la

sintomatologia confermata nelle diagnosi e per tale motivo risulta esigibile

una incapacità lavorativa non inferiore al 70% nell'attuale attività di

imbianchino. Tale incapacità lavorativa risulta giustificata dalle posizioni

inergonomiche frequenti, dalla caricabilità di pesi elevati, da movimenti

inergonomici del rachide cervicale e del rachide lombosacrale e dalla instabilità

agli arti inferiori. In attività lavorava rispettosa dei limiti funzionali

l'assicurato presenta una incapacità lavorativa dello 0% a partire dal

01.12.2009 (circa 4 mesi dopo l'intervento di decompressione microchirurgica).

Risulta opportuna terapia miorilassante. Eventuale

riallenamento all'attività lavorativa adatta.

Si allega modulo per la misurazione dell'escursione

articolare ed esame della funzionalità fisica.

Prognosi favorevole in senso di stazionarietà.

Dal lato psichico, siamo confrontati con un A.o che ha

certamente problemi socio-economici, legati all'assenza di lavoro e a,

probabili, ristrettezze finanziarie, problemi con l'ex-coniuge per le visite

dei figli.

Tuttavia, dal lato esclusivamente medico-psichiatrico,

l'osservazione odierna non ha rilevato segni o sintomi di interesse

psicopatologico, con influenza per se sulla capacità lavorativa in qualsiasi

attività esigibile dal lato REU.

In particolare, il riferito tentamen, cui non sarebbe

seguito alcun intervento medico, appare un evento singolo e di tipo

essenzialmente dimostrativo, legato a una situazione difficile, separazione e

divorzio. Attualmente, I'A.o non dimostra una ideazione suicidale attiva, né

lascia intuire una ideazione suicidale passiva. Parla, brevemente, di pensieri

"neri", legati alla sua situazione finanziaria, al rischio, velato,

che non possa avere i figli durante i fine settimana, ma non attribuibili a una

sintomatologia depressiva maggiore. E' infatti assente, da un lato, umore

depresso per maggior parte della giornata, quasi ogni giorno, non influenzato

dalle circostanze e stabile per almeno due settimane ad oggi; dall'altro, è

assente evidente diminuita energia, risp. facile affaticabilità, perdita di

interesse e piacere per attività normalmente piacevoli. A questo proposito,

l'A.o afferma di essere sempre stato molto attratto dal sesso femminile, ma di

avere ultimamente ridotto tale attività, più per motivi economici, che per una

reale riduzione della libido.

In conclusione, non si apprezzano periodi di incapacità

lavorativa, in qualsiasi percentuale, legati a motivi psichici, né limiti

funzionali psichici aggiuntivi ai limiti REU.

In assenza di diagnosi di disturbo somatoforme, i

principi di Fóerster non entrano in considerazione.

Le conclusioni cliniche del presente rapporto medico

SMR vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli

accertamenti approfonditi a disposizione.

(…)" (doc. AI 73/7-8)

In

merito al rapporto 3 marzo 2011 del dr. __________ (doc. AI 92/1-2), primario

di neurochirurgia dell’ospedale regionale di __________, trasmesso in copia

all’Ufficio AI quale complemento al precedente rapporto del 9 settembre 2009

(doc. AI 71/1-9), il dr. __________, nelle annotazioni 11 aprile 2011, ha rilevato:

"

(…)

Si prende visione del rapporto medico Prof. __________

con data 3.03.2011.

Le patologie descritte risultano già documentate e

prese in considerazione nel rapporto SMR del 20.09.2010. Nel rapporto medico

viene indicata la proposta di nuove indagini radiologiche in merito alla cervicalgia.

Nessuna descrizione dell'evoluzione dello stato di

salute.

Nessuna nuova diagnosi.

Descrizione di problemi sociali non di competenza

medica.

Nel rapporto medico vengono indicate nuove indagini

radiologiche "al fine di poter disporre eventuali provvedimenti

terapeutici supplementari che sulla base del quadro clinico, non dovrebbero

essere di carattere invasivo".

Per i motivi sopra descritti resta valido quanto già

definito nel rapporto SMR del 20.09.2010(…)" (doc. AI 94/1)

Quanto

alla degenza presso l’Ospedale di __________ dal 4 ottobre al 2 novembre 2011

(vedi il certificato e il rapporto di degenza sub doc. AI 106/1 e 108/2-10), il

dr. __________, nelle annotazioni 16 dicembre 2011 (doc. AI 110/1), ha osservato:

"

(…)

Si tratta di un rapporto d'uscita da __________: L'A.to

risulta essere stato ricoverato dal 04.10.2011 al 02.11.2011 con diagnosi di

disturbo ansioso depressivo in sospetto disturbo di personalità (ICD 10: F41.2)

oltre a positività alla canapa.

La cifra F 41.2 indica una sindrome mista

ansioso-depressiva in cui i sintomi dell'ansia e della depressione sono

contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da

giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Ne consegue che tale

sindrome non possa causare un'inabilità lavorativa significativa rispettivamente

di lunga durata.

Gli psichiatri, dr.ssa __________ e dr. __________,

scrivono che al fine di profilare meglio le risorse intellettive e psicologiche

dell'A.to, sono stati condotti dei colloqui esplorativi, un test di Rorschach e

una valutazione cognitiva con il test delle matrici progressive (PM 38), che

hanno rivelato una personalità piuttosto manipolatrice, con una componente

narcisistica e dei tratti di perversione polimorfa quasi infantili. Non è

pertanto descritta una diagnosi di valenza psicopatologica maggiore.

Inoltre, l'A.to ha espresso delle rivendicazioni nei confronti

dell'AI con un comportamento che i curanti non riportano di rilevanza psicopatologica.

Infine, l'A.to è dimesso, non essendoci gli estremi per

un ricovero coatto, a causa del suo non volere aderire alle terapie proposte.

Anche questo aspetto di assenza di alleanza terapeutica appare privo, secondo

gli psichiatri, di rilevanza psicopatologica maggiore. Se così fosse stato, gli

stessi non dimettevano l'A.to.

Gli psichiatri non entrano nel merito degli effetti

clinici di un uso abituale di canapa, che l'A.to considererebbe un suo

"legittimo diritto". Il consumo abituale di cannabinoidi provoca in

molti casi un comportamento sospettoso di tipo rivendicativo e aggressivo.

In conclusione, è giustificabile un periodo d'inabilità

lavorativa totale corrispondente al periodo di degenza stazionaria dal

04.10.2011 al 02.11.2011.

Non vi sono invece elementi oggettivi che permettano di

giustificare una diagnosi di psicopatologia maggiore rispettivamente

un'inabilità lavorativa di qualsiasi durata o severità al di là dei giorni di

ricovero.

(…)" (doc. AI 110/1)

L’amministrazione

– viste le risultanze del rapporto con esame medico del 20 settembre

2010, delle annotazioni 11 aprile e 16 dicembre 2011 dei medici SMR e della

valutazione dell’11 maggio 2011 del consulente in integrazione (doc. AI 95/1-2)

– con decisione 9 gennaio 2012 ha quindi negato all’assicurato il diritto a prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile

(doc. AI 114/1-4).

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta, tra l’altro, la succitata

valutazione medico-teorica della capacità lavorativa residua.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il

solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,

il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione 20 settembre 2010 dei medici

SMR dr. __________ e dr. __________ nonché le loro annotazioni 11 aprile e 16

dicembre 2011. In esse è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui

l’assicurato è portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni

circa i diversi gradi di incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 1.

settembre 2008 al 30 novembre 2009 e alla capacità lavorativa del 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1. dicembre

2009. Né del resto l’insorgen-te ha prodotto documentazione medica che possa

validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni dei medici SMR.

In

particolare, nel rapporto 3 marzo 2011 (doc. AI 92/1-2) – a prescindere

dalla valutazione di cui all’annotazione 11 aprile 2011 del dr. __________

riprodotta in esteso al consid. 2.5 – il dr. __________ non si

è espresso sulla capacità lavorativa e quanto all’assunto secondo cui “(…)

parallelamente al problema di salute vi è evidentemente quello – gravissimo – socio-professionale.

Il signor RI 1 non lavora ormai da oltre due anni e non dispone di una

formazione professionale specifica. Non essendoci possibilità di riformazione

professionale e non trovando egli finora un impiego adeguato, vive con il sostegno

dell’assistenza pubblica. In tale contesto le possibilità di reinserimento

professionale risultano minime, se non addirittura nulle. (…)” (doc. AI

92/1), va rilevato che il sanitario non distingue chiaramente gli aspetti

medici, di sua competenza, da quelli che rientrano nei compiti del consulente

in integrazione (per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348)).

Giova

qui inoltre rilevare che esiste un ventaglio relativamente ampio di

professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (vedi la STFA U 463/00 del

28 ottobre 2003 consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato nella DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile

2002 consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale

non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in

cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria,

in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; vedi inoltre la STFA U

329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Quanto

alla perizia 3 marzo 2010 del dr. __________, FMH in neurologia, indirizzata

all’attenzione della __________ assicurazioni (prodotta sub doc. E con il

ricorso e agli atti sub doc. 20/1-12 dell’incarto Lainf), la stessa è stata

considerata dai medici SMR nella valutazione del 20 settembre 2010: “(…)

Valutazione neurologica del Dr. __________ in data 03.03.2010. In tale

valutazione si conferma la sindrome dolorosa cronica cervico-lombare con

sospetta sindrome fibromialgica, cefalee tensive ed emicraniche senza aurea, sospetta

sindrome del tunnel carpale bilaterale. Il Dr. __________ descrive una incapacità

lavorativa 0% in attività adatta. IL 100% in attività come pittore. (…)”

(doc. AI 73/3).

Anche

il rapporto di degenza dal 4 ottobre al 2 novembre 2011 presso l’Ospedale __________

(doc. AI 108/2-10), firmato dalla capo clinica dr.ssa __________ e dal medico assistente

dr. __________ – a prescindere dal fatto che i suddetti sanitari non si sono

espressi sulla capacità lavorativa –, è stato considerato dai medici SMR e in

particolare dal dr. __________ nell’annotazione 16 dicembre 2011 riprodotta in

esteso al consid. 2.5).

Nemmeno

avuto riguardo all’esistenza di una curatela, oltretutto volontaria (cfr. doc.

AI 81/3-5), è possibile concludere differentemente.

Giova

qui ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

questo senso, viste le chiare risultanze mediche qui ribadite e quelle esposte

al consid. 2.5, la domanda di inviare il ricorrente al Centro di __________ o

altre strutture simili per verificare la di lui reale capacità lavorativa (cfr.

consid. 2.2), va respinta.

2.8. Per

quanto concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuti i periodi di

incapacità lavorativa (cfr. consid. 2.5) e vista la nuova domanda del settembre

2009, sono determinanti i dati del 2010 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI – va rilevato quanto segue.

Questo

Tribunale concorda innanzitutto con l’Ufficio AI che – visto che

dopo la prima domanda di prestazioni del marzo 2001 ha proceduto ad un cambio di attività in quanto il danno alla salute non gli permetteva più di

esercitare a tempo pieno quale pittore/imbianchino (cfr. doc. AI 10/11-14,

20/1, 20/2 e 22/1.2) e considerato che nel 2007 ha ripreso l’attività presso un impresa di pittura e pulizia stabili (doc. AI 70/1-6) – quale reddito

da valido va considerato quello di pittore imbianchino. Questo assunto non è

stato peraltro contestato dall’insorgen-te (cfr. consid. 1.7).

In

concreto, nel 2010 – partendo dal salario mensile di fr. 6'000.-- del 2007 attestato

dalla ____________________ Sagl per un lavoro a tempo pieno e prima dei periodi

di assenza per infortunio e malattia indicati negli anni dal 2008 al 2010 (doc.

AI 70/3 punti 2.12. e 2.14) – si ottiene un reddito da valido di fr. 75'433.16 (fr. 6'286.09

[salario mensile del 2007 di fr. 6'000.- aggiornato al 2010 aumentandolo del 2%

per il 2008 e il 2009 e dello 0.7% per il 2010; cfr. la tabella B10.2 relativa

all’evoluzione dei salari nominali settore F costruzioni, pubblicata in La Vie

économique 6-2012 pag. 95)] moltiplicati per 12 = fr. 75'433.08).

Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1 vedi SVR 2007

UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), il ricorrente, svolgendo

un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto

realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'164.48 (fr. 4'901.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 10.2 e B

9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a] = fr. 61'164.48).

Considerata

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 15% (nelle

motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido il consulente ha

stabilito una riduzione del “(…) 5% per attività leggere e del/lo 10% per

altri fattori di riduzione (…)” (doc. 122), vedi anche la tabella

21.04.2011 pure sub doc. 122) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF

137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico

da invalido ammonta a fr. 51'989.80 (fr. 61'164.48

ridotti del 15% = fr. 51'989.80).

Ritenuti

un reddito da valido di fr 75'433.16 e da invalido di fr. 51'989.80, si ottiene un grado d’invalidità del 31% ([75'433.16 - 51'989.80] x 100 : 75'433.16 = 31.07% arrotondato al 31% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una

rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, è giunto l’Ufficio AI anche

dopo la correzione proposta con la risposta di causa in merito alle quale

l’insorgente, pur avendone avuto la possibilità, non ha eccepito alcunché (cfr.

consid. 1.6. e 1.7).

Al

riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che l’am-ministrazione per il

calcolo del reddito da valido ha considerato quello statistico allorquando in

base alla giurisprudenza federale il reddito da valido dev’essere determinato

il più concretamente possibile e che di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1. pag. 224 e riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i valori

statistici vedi la STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile. Quest’aspetto non merita qui di essere ulteriormente

approfondito visto che nei due casi il grado d’invalidità non raggiunge

la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).

2.9. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali

visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dal consulente

nella valutazione dell’11 maggio 2011 (doc. AI 95/1-2): “(…) i limiti invalidanti

in sede medica permettono d’individuare una gamma di attività sia nel settore

secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica

con mansioni d’assem-blaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza

della qualità, …) che nel settore terziario come per esempio venditore/cassiera

non qualificato. (…)” (doc. AI 95/2) – l’insorgente gode di un

ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure

di reintegrazione professionale.

Quanto

invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI, il

consulente ha rilevato che “(…) pur presentando un grado d’invalidità superiore

al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa pari allo 0% in attività

adeguata e l’iter scolastico-socio-professionale dell’assicura-to, si ritiene

opportuno metter in atto un aiuto al collocamento. (…)” (doc. AI 95/2).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la

dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da

un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,

lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei medici SMR, non

poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo

le quali le valutazioni mediche (si trattava delle risultanze di una

valutazione bidisciplinare a cura del SMR e delle ulteriori annotazioni dei

suoi medici predisposti dopo che con STCA di rinvio questa Corte aveva ingiunto

all’Ufficio AI di entrare nel merito e di pronunciarsi sulla nuova domanda di

prestazioni) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 9 gennaio 2012.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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