32.2012.45
Revisione della rendita. Respinta la riduzione della rendita di un assicurato titolare di una rendita intera, il cui diritto era stato confermato, a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, con la 4a
26 luglio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2012.45
Data decisione, Autorità:
26.07.2012, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. Respinta la riduzione della rendita di un assicurato titolare di una rendita intera, il cui diritto era stato confermato, a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, con la 4a revisione della LAI
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.45
BS/sc
Lugano
26 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 gennaio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, precedentemente attivo quale manovale, è stato posto al
beneficio di una mezza rendita dal 1° marzo 1996 a causa di patologie di natura cardiaca e reumatologica (cfr. decisione 11 luglio 1997 in doc. AI 17, per le motivazioni cfr. doc. AI 12).
A
seguito di una domanda di revisione inoltrata dall’assicura- to, dopo
l’espletamento di una perizia multidisciplinare SAM (Servizio di accertamento
dell’AI) datata 4 gennaio 2000 – concludente per una totale incapacità
lavorativa nell’abituale professione e un’abilità lavorativa del 50% in
attività adeguate –, con decisioni 15 giugno 2000 l’Ufficio AI ha aumentato la
prestazione concedendo il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del
68%), con effetto retroattivo al 1° novembre 1998 (doc. AI 54-56).
La
rendita intera è stata confermata con comunicazione 12 giugno 2003 (doc. AI
62).
Dopo
la 4° revisione dell’AI (entrata in vigore al 1° gennaio 2004) l’assicurato, a
titolo di diritto acquisito, ha continuato a beneficiare di una rendita intera avendo
già compiuto 50 anni al momento della riforma legislativa e presentando un
grado d’invalidità di almeno il 66 2/3% (cfr. lett. f delle disposizioni finali
relative alla 4° revisione dell’AI).
Avendo
il SMR (Servizio medico regionale) accertato un’inabilità in qualsiasi attività
(insorgenza di una malattia oncologica), con comunicazione 24 ottobre 2006
l’Ufficio AI ha confermato la corrente rendita intera (doc. AI 76).
L’ammontare
della prestazione è stata nuovamente confermata in via di revisione d’ufficio
con comunicazione 7 marzo 2008 (doc. AI 83).
1.2. Nell’aprile
2009 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’ulteriore procedura di revisione
(doc. AI 85).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una seconda perizia
multidisciplinare SAM dal cui rapporto 22 luglio 2011 è risultato un
miglioramento dello stato di salute (problematica oncologica risolta) ed un
aumento della capacità lavorativa al 50% in attività adeguate (doc. AI 109), con
decisione 6 gennaio 2012, preavvisata il 25 novembre 2011, l’amministrazione ha
ridotto la rendita a ¾ presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 61%
(doc. AI 115).
Contestualmente
essa ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del RA 1,
insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo il ripristino della
rendita intera. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per eseguire ulteriori accertamenti medici. L’insorgente contesta la residua
capacità lavorativa medico-teorica valutata dal SAM, facendo presente di
sottoporsi nei prossimi giorni ad una visita specialistica e di trasmettere in
seguito il relativo referto.
Il
2 e 9 marzo 2012 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la
preannunciata nuova documentazione medica (IV e VI).
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della valutazione medica ed economica di cui alla decisione contestata.
In particolare l’amministrazione ha ritenuto che la succitata documentazione
medica, sottoposta al vaglio sia del SAM che del SMR, non apporta sostanziali
modifiche rispetto alla perizia SAM del luglio 2011.
considerato in
diritto
2.1. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita
AI da intera a ¾.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.4. Nel
caso in esame, nell’ambito dell’ultima revisione l'Ufficio AI ha disposto una seconda
perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 22 agosto 2011 (doc. Al 109)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a
consulti specialistici esterni d’ordine reumatologico (dr. __________), cardiologico
(dr. __________), oncologico (dr. __________) e psichiatrico (dr. __________).
Sulla
base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza
presso il SAM, i periti hanno posto le diagnosi con e senza influenza sulla
capacità lavorativa (cfr. punto n. 5 della perizia).
Tenuto
conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurato inabile
al 100% nella sua abituale professione. Per quel che concerne le conseguenze
sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato che dal punto di vista
reumatologico l’assicurato presenta una piena abilità lavorativa in attività rispettose
delle limitazioni esposte in perizia. Non è stata riscontrata alcuna incapacità
lavorativa per motivi psichiatrici, mentre per motivi cardiologici l’abilità
lavorativa è stata valutata al 50% dal 1995. Infine, la problematica oncologica
è stata ritenuta invalidante da agosto 2006 a settembre 2007.
Globalmente
Fatti
i periti del SAM hanno quindi valutato:
" (…)
In conclusione, in
un'attività confacente allo stato di salute che tiene in considerazione le
limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è valutata nella
misura del 50% (percentuale invariata rispetto a quanto era scaturito nella
perizia SAM del 4.1.2000), tenendo in considerazione che a causa della
patologia oncologica vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 100% per
qualunque attività da agosto 2006 fino a settembre 2007, con ripristino della
capacità lavorativa nella misura del 50% da ottobre 2007 ad oggi. Secondo il
nostro consulente oncologo, tenendo conto del lungo periodo di interruzione
dell'attività professionale (dal 1995), del tipo di attività (operaio/manovale
senza formazione professionale) nonché del suo percorso scolastico e professionale,
non sembra possibile effettuare provvedimenti in integrazione
professionale.(…)" (doc. AI 109/19-20)
Costatato
un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto al 2006, l’Ufficio AI
ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del
61% conferente il diritto a ¾ di rendita. Da qui la decisione di ridurre la
rendita.
Contestando
le risultanze della perizia SAM, l’assicurato ritiene che non è stato tenuto
debitamente conto della patologia cardiaca, producendo in particolare il
rapporto 1° marzo 2012 del Servizio di cardiologia dell’Ospedale Regionale di __________.
2.5.
Esaminati gli atti, questo TCA non ritiene giustificata una riduzione della
rendita per i seguenti motivi.
Occorre
in primo luogo rilevare che se rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006 vi è
stato un miglioramento dello stato di salute, nel senso che la patologia
oncologica è stata considerata risolta, la situazione valetudinaria accertata
con la perizia SAM 22 agosto 2011 corrisponde sostanzialmente a quella riscontrata
nella prima perizia multidisciplinare (4 gennaio 2000) ove, per motivi
Considerandi
reumatologici e cardiaci, l’inabilità lavorativa era stata valutata nella
misura del 50% in attività adeguate. Tale circostanza si evince anche dalle
conclusioni peritali citate al considerando precedente, fatte del resto proprie
dal SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2011 ove il miglioramento dello stato di
salute è stato motivato come segue: “problematica oncologica risolta. CL
residua limitata da problematica cardiaca come nel 2000 e reumatologica” (doc.
AI 113-5).
Non
va dimenticato che la perizia SAM 4 gennaio 2000 è stata posta a fondamento
della decisione 15 giugno 2000 che ha aumentato, con effetto 1° novembre 1998,
la rendita da mezza ad intera per un grado d’invalidità del 68% (doc. AI
54-56). A quell’epoca i ¾ di rendita non erano ancora stati introdotti.
Non
va parimenti dimenticato che, in applicazione della lett. f relativa alle
disposizioni finali della 4° revisione LAI, all’assicurato era stato confermato,
a titolo di garanzia dei diritti acquisti, il diritto alla corrente rendita
intera avendo dopo il 1° gennaio 2004 (entrata in vigore della citata modifica
legislativa) già compiuto 50 anni e presentando un grado d’invalidità maggiore
del 66 2/3%.
Pertanto,
a mente del TCA, sarebbe insostenibile che, nonostante il miglioramento dello
stato di salute rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006, nell’attuale situazione
valetudinaria sovrapponibile a quella considerata nella decisione 15 gennaio 2000
l’assicurato perda il diritto ad una rendita intera.
Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata,
all’as- sicurato è ripristinato il diritto alla rendita intera anche dopo il 1°
marzo 2012 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione 6 gennaio 2012; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso è pertanto
da accogliere.
2.6
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dal __________, ha
diritto ad un'indennità per ripetibili (STF K 63/06 del 5 settembre 2007
consid. 5.4.1 e DTF 126 V 11 s consid. 2; art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 6 gennaio 2012 è annullata.
§§ È ripristinato, a
decorrere dal 1° marzo 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente
fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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