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Decisione

32.2012.45

Revisione della rendita. Respinta la riduzione della rendita di un assicurato titolare di una rendita intera, il cui diritto era stato confermato, a titolo di garanzia dei diritti acquisiti, con la 4a

26 luglio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del SAM hanno quindi valutato:

" (…)

In conclusione, in

un'attività confacente allo stato di salute che tiene in considerazione le

limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è valutata nella

misura del 50% (percentuale invariata rispetto a quanto era scaturito nella

perizia SAM del 4.1.2000), tenendo in considerazione che a causa della

patologia oncologica vi è un'incapacità lavorativa nella misura del 100% per

qualunque attività da agosto 2006 fino a settembre 2007, con ripristino della

capacità lavorativa nella misura del 50% da ottobre 2007 ad oggi. Secondo il

nostro consulente oncologo, tenendo conto del lungo periodo di interruzione

dell'attività professionale (dal 1995), del tipo di attività (operaio/manovale

senza formazione professionale) nonché del suo percorso scolastico e professionale,

non sembra possibile effettuare provvedimenti in integrazione

professionale.(…)" (doc. AI 109/19-20)

Costatato

un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto al 2006, l’Ufficio AI

ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del

61% conferente il diritto a ¾ di rendita. Da qui la decisione di ridurre la

rendita.

Contestando

le risultanze della perizia SAM, l’assicurato ritiene che non è stato tenuto

debitamente conto della patologia cardiaca, producendo in particolare il

rapporto 1° marzo 2012 del Servizio di cardiologia dell’Ospedale Regionale di __________.

2.5.

Esaminati gli atti, questo TCA non ritiene giustificata una riduzione della

rendita per i seguenti motivi.

Occorre

in primo luogo rilevare che se rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006 vi è

stato un miglioramento dello stato di salute, nel senso che la patologia

oncologica è stata considerata risolta, la situazione valetudinaria accertata

con la perizia SAM 22 agosto 2011 corrisponde sostanzialmente a quella riscontrata

nella prima perizia multidisciplinare (4 gennaio 2000) ove, per motivi

Considerandi

reumatologici e cardiaci, l’inabilità lavorativa era stata valutata nella

misura del 50% in attività adeguate. Tale circostanza si evince anche dalle

conclusioni peritali citate al considerando precedente, fatte del resto proprie

dal SMR nelle annotazioni 4 ottobre 2011 ove il miglioramento dello stato di

salute è stato motivato come segue: “problematica oncologica risolta. CL

residua limitata da problematica cardiaca come nel 2000 e reumatologica” (doc.

AI 113-5).

Non

va dimenticato che la perizia SAM 4 gennaio 2000 è stata posta a fondamento

della decisione 15 giugno 2000 che ha aumentato, con effetto 1° novembre 1998,

la rendita da mezza ad intera per un grado d’invalidità del 68% (doc. AI

54-56). A quell’epoca i ¾ di rendita non erano ancora stati introdotti.

Non

va parimenti dimenticato che, in applicazione della lett. f relativa alle

disposizioni finali della 4° revisione LAI, all’assicurato era stato confermato,

a titolo di garanzia dei diritti acquisti, il diritto alla corrente rendita

intera avendo dopo il 1° gennaio 2004 (entrata in vigore della citata modifica

legislativa) già compiuto 50 anni e presentando un grado d’invalidità maggiore

del 66 2/3%.

Pertanto,

a mente del TCA, sarebbe insostenibile che, nonostante il miglioramento dello

stato di salute rispetto alla comunicazione 24 ottobre 2006, nell’attuale situazione

valetudinaria sovrapponibile a quella considerata nella decisione 15 gennaio 2000

l’assicurato perda il diritto ad una rendita intera.

Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata,

all’as- sicurato è ripristinato il diritto alla rendita intera anche dopo il 1°

marzo 2012 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione 6 gennaio 2012; cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso è pertanto

da accogliere.

2.6

Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dal __________, ha

diritto ad un'indennità per ripetibili (STF K 63/06 del 5 settembre 2007

consid. 5.4.1 e DTF 126 V 11 s consid. 2; art. 61 cpv. 1 lett.g LPGA).

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 6 gennaio 2012 è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1° marzo 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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