32.2012.46
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11 settembre 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2012.46
Data decisione, Autorità:
11.09.2012, TCA
Titolo:
Oggetto
della lite é solo il calcolo dell'importo della rendita e non il diritto in quanto tale. Irricevibile il ricorso nella misura in cui contesta il diritto alla rendita limitata nel tempo già stabilito con decisione amministrativa cresciuta incontestata in giudicato
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 2 LAG
art. 3 LAG
art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.46
FS
Lugano
11 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 gennaio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1971, all’epoca attivo quale pulitore di bracciali per orologi presso
la __________ di __________ (doc. AI 12/1-8), nel mese di maggio 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio
di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 8/1-10).
Con
decisione 3 febbraio 2009 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 17 dicembre
2008 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni
adducendo che “(…) la modifica della postazione lavorativa adattata su misura
permette all’assicurato di tornare abile al lavoro in misura completa
nell’abituale attività quale gioielliere-orafo. L’assicu-rato risulta quindi
convenientemente reintegrato senza un danno economico dovuto ad una diagnosi
invalidante. Non vige quindi né un diritto ad una rendita AI né a provvedimenti
professionali. (…)” (doc. AI 41/1).
In
esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 3 febbraio 2009, con STCA
del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-16), questo Tribunale ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché – esperiti i
necessari accertamenti circa l’effettiva reintegrazione nella sua attività
abituale e di natura medica atti a stabilire la capacità lavorativa nel tempo
tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata – si
pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
1.2. Con
decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 3 febbraio
2010 (doc. AI 82/1-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alla rispettive
rendite completive per i figli. Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.3. Con
decisione 6 gennaio 2012 (doc. A), oggetto della presente vertenza, l’Ufficio
AI ha modificato la scala rendite applicabile al calcolo delle prestazioni
(dalla 26 alla 32) fissando la rendita semplice dell’assicurato in CHF 683.00
(contro i precedenti CHF 555.00) e quelle completive per i figli in CHF 274.00
(contro i precedenti CHF 222.00) (vedi il doc. AI 102/1-3 e il doc. A).
Contestualmente l’amministrazione ha indicato che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E
SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 12.08.2010. (…)” (doc. A).
Nel
frattempo, tramite il dr. __________, il 12 gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato
una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6),
attualmente oggetto dell’incarto 32.2012.128, procedura questa che, per i motivi
che si vedranno, si giustifica evadere con sentenza separata.
1.4. Contro
la decisione del 6 gennaio 2012 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA con il quale – premesso che sostituendo
quella del 12 agosto 2010 la decisione del 6 gennaio 2012 avrebbe riaperto la
possibilità per il suo assistito di impugnarla – ha chiesto che gli venga
riconosciuto il diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 e,
subordinatamente, la congiunzione della procedura sfociata nella decisione 6
gennaio 2012 con quella attualmente in corso di cui all’incarto 32.2012.128.
L’insorgente ha postulato inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.5. Con
la risposta di causa – ribadito che “(…) la decisione datata 6 gennaio 2012 riguarda la
precedente prestazione già versata e riferita alla domanda AI inoltrata nel
maggio 2008 e si limita unicamente a correggere l’importo dovuto a favore
dell’assicurato per la rendita riconosciuta dal 1° aprile al 31 agosto 2009. Pertanto,
in caso controparte ritenesse di contestare tale decisione limitatamente al
calcolo eseguito o all’importo versato risulta corretto impugnarla dinnanzi al
lodevole TCA. Ulteriori contestazioni che implicano, invece, elementi del
procedimento in atto, ancora in fase di audizione, iniziato con la domanda AI
del 12 gennaio 2011 potranno essere sollevate unicamente dopo l’emissione della
decisione finale. Si rammenta che, al momento, l’Ufficio AI ha reso il progetto
di decisione del 15 dicembre 2011, pertanto un eventuale ricorso proposto
contro il progetto di decisione risulta essere irricevibile. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
scritto 20 marzo 2012, oltre a notificare i mezzi di prova, l’assicurato ha, in
particolare, puntualizzato di ritenere che “(…) la decisione 6 gennaio 2012
(che è la decisione oggetto del ricorso) gli abbia “restituito” i termini per
contestare la decisione di data 12 agosto 2010 (precedente, quindi, al progetto
di decisione del 15 dicembre 2011). Infatti, la decisione qui impugnata “annulla
e sostituisce la decisione del 12 agosto 2010”. L’annulla e la sostituisce integralmente
e non limitatamente al calcolo dell’importo della rendita versata per il
periodo dal 1. aprile 2009 al 31 agosto 2009, come indica l’Ufficio AI. Nulla a
tal proposito è indicato sulla decisione del 6 gennaio 2012. (…)” (X).
1.7. Con
osservazioni 16 aprile 2012 – rifacendosi alla nota marginale 9404 della direttiva sulle rendite
dell’AVS e AI (DR edita dall’UFAS valevole dal 1. gennaio 2003 stato al 1. gennaio
2012 nella versione francese) e rilevando che la decisione impugnata “(…)
ripropone un nuovo calcolo della rendita dopo aver adeguato i “periodi __________”
senza rimettere in questione il diritto alla mezza rendita (con grado AI del
50%) dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009 precedentemente definito (…)”
(XII) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.8. Con
scritto 22 maggio 2012 l’assicurato ha trasmesso al TCA il Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione
(XIV e XIV/bis).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Come
accennato (cfr. consid 1.3), con la decisione 6 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha
proceduto ad un nuovo calcolo dell’impor-to della mezza rendita e delle rendite
completive per i figli riconosciute per il periodo dal 1. aprile al 31 agosto
2009.
Infatti,
confrontando la decisione 12 agosto 2010 con quella del 6 gennaio 2012 (cfr. il
doc. AI 102/1-3 e il doc. A) risulta evidente come l’amministrazione abbia
modificato la scala rendite applicabile al calcolo delle prestazioni (passata
dalla 26 alla 32) e conseguentemente fissato i nuovi importi della rendita
semplice (passata da fr. 555.-- a fr. 683.--) e di quelle completive per i
figli (passate da fr. 222.-- a fr. 274.--).
Inoltre
nella decisione del 6 gennaio 2012 è pure precisato a caratteri stampatello che
si tratta di un “(…) RICALCOLO A SEGUITO DEI PERIODI __________ NEL CALCOLO
(…)” (doc. A).
Dal
profilo sostanziale risulta pertanto che il rapporto giuridico regolato
concerne esclusivamente l’ammontare della rendita avuto riguardo alle nuove
evenienze (considerazione dei periodi di versamento dei contributi in __________)
e non il diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 in quanto tale. Detto diritto, lo si ribadisce, era già stato stabilito con la decisione del 12
agosto 2010 cresciuta incontestata in giudicato.
Non
è pertanto possibile concludere differentemente avuto riguardo al fatto che
nella decisione del 6 gennaio 2012 è evidenziato pure a caratteri stampatello
che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL 12.08.2010. (…)”
(doc. A). Infatti, ribadito che si è trattato sostanzialmente di modificare
solo gli importi delle rendite avuto riguardo alla nuova scala applicabile, vi
è da concludere che la decisione del 12 agosto 2010 è stata annullata limitatamente
a questo aspetto e non certo anche in merito al diritto alla rendita in quanto
tale.
In
simili circostanze, ricordato che é la decisione che determina l’oggetto
dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.
3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti),
nella misura in cui l’insorgente postula il riconoscimento del diritto alla
mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 contestando la decisione del 12
agosto 2010, il ricorso è irricevibile.
Del
resto, competente per un’eventuale revisione della decisione del 12 agosto 2010
cresciuta incontestata in giudicato è lo stesso Ufficio AI e non questo Tribunale
(Kieser ATSG Kommentar, 2010, ad Art. 53 n. 22 pag. 675).
In
questo senso nemmeno è possibile procedere, come postulato in via subordinata
dal ricorrente, alla congiunzione della procedura sfociata nella decisione 6
gennaio 2012 con quella attualmente in corso di cui all’incarto 32.2012.128. Infatti,
l’incarto 32.2012.128 ha come oggetto la decisione 28 febbraio 2012 con la
quale l’Ufficio AI si è pronunciato sulla seconda domanda di prestazioni
inoltrata il 12 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3). Diversa la presente fattispecie
che, per l’ennesima volta lo si ribadisce, ha per oggetto solo il nuovo calcolo
dell’importo delle rendite già fissate con decisione del 12 agosto 2010
cresciuta incontestata in giudicato.
Questo
Tribunale rileva ancora che, nella misura in cui non fosse stato d’accordo con
la decisione del 12 agosto 2010, l’insorgente avrebbe dovuto e potuto impugnare
la stessa nei termini di legge. In questo senso egli è malvenuto nel sostenere
che “(…) verosimilmente, la Cassa __________ di compensazione non allegò la
decisione dell’Ufficio AI (ndr. si riferisce alla decisione del 12 agosto
2010 e alla relativa motivazione sub doc. AI 93/1-6) con l’indicazione dei
motivi e dei mezzi di impugnazione, di modo che il qui ricorrente non presentò
ricorso alcuno. (…)” (I). Infatti, dagli atti risulta che, su sua richiesta
(doc. AI 97/1), l’Ufficio AI con lettera 17 giugno 2010 ha trasmesso all’insorgente copia della delibera e delle motivazioni precisando il carattere
informale degli stessi che “(…) saranno formalizzati quando verrà emessa la
decisione formale (…)” (doc. AI 98/1). L’insorgente non contesta inoltre di
aver ricevuto la decisione del 12 agosto 2010 sulla quale è indicato che il
numero complessivo delle pagine è pari a 9 e quale allegato le motivazioni
dell’Ufficio AI (cfr. doc. AI 102/1-2). Quindi, oltretutto perché già ricevute
in copia con la lettera del 17 giugno 2010, l’insorgente conosceva (e/o avrebbe
potuto e dovuto richiederle se effettivamente non le avvesse ricevute) il
contenuto delle motivazioni e avrebbe pertanto dovuto impugnare tempestivamente
la decisione del 12 agosto 2010 in caso di disaccordo.
Circa
l’indipendenza che esiste tra la decisione di rendita in quanto tale e
l’ammontare della stessa illustrativa è la STF 8C_344/2012 del 16 agosto 2012
nella quale l’Alta Corte è entrata nel merito di un ricorso interposto
dall’Ufficio AI contro una sentenza con la quale l’autorità giudiziaria
cantonale gli aveva rinviato gli atti unicamente per calcolare l’ammontare
dello stabilito diritto a tre quarti di rendita. Se la decisione concernente il
diritto alla rendita non fosse stata ritenuta quale fatto a sé stante la nostra
Massima Istanza non avrebbe potuto ravvisare un pregiudizio irreparabile (ai
sensi dell’art. 93 LTF) nella circostanza che all’amministrazione restasse
unicamente la possibilità di stabilire l’importo della rendita e non il diritto
in quanto tale.
Va
infine ancora rilevato che, come pertinentemente evidenziato nelle osservazioni
16 aprile 2012 (XII), l’agire dell’Ufficio è stato conforme alla nota marginale
9404 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1. gennaio 2012
nelle versioni tedesca e francese) secondo la quale se si deve determinare una
rendita AI tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica
non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere
fissata con una decisione basata solo sui periodi svizzeri. Dopo l’inoltro
della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la
rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi.
Nel
merito
2.3. Invitato
espressamente da questo Tribunale con decreto 7 marzo 2012 (IX) a formulare
osservazioni scritte in merito all’oggeto della lite, l’insorgente, con scritto
20 marzo 2012, ha in particolare osservato che “(…) la decisione qui impugnata
“annulla e sostituisce la decisione del 12 agosto 2010”. L’annulla e la sostituisce integralmente
e non limitatamente al calcolo dell’importo della rendita versata per il periodo
dal 1. aprile 2009 al 31 agosto 2009, come indica l’Ufficio AI. (…)” (X,
vedi anche consid. 1.6) senza nulla eccepire in merito al nuovo calcolo (del
resto a suo favore) degli importi delle rendite riconosciute dal 1. aprile al
31 agosto 2009.
In
queste circostanze, ritenuto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.2),
nella misura in cui postula il riconoscimento del diritto alla mezza rendita
anche dopo il 31 agosto 2009 contestando la decisione del 12 agosto 2010 il
ricorso è irricevibile e, considerato che l'insorgente non ha
contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della
decisione 6 gennaio 2012, ossia il nuovo importo delle rendite
riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009, non occorre qui
verificare ulteriormente l'ammontare delle stesse.
2.4. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 6 gennaio 2012
va confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.
2.5. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
Fatti
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.6. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione del gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, ritenuto
che era e/o avrebbe dovuto e potuto essere a conoscenza delle motivazioni della
decisione del 12 agosto 2010, l’insorgente, se contrario alla stessa, avrebbe
dovuto impugnarla nei termini di legge. Visto l’oggetto della decisione del 6
gennaio 2012 l’insorgente, oltretutto patrocinato da un legale, non poteva poi
concludere che questa decisione gli aveva riaperto la possibilità di impugnare
il diritto alle rendite stabilito definitivamente con la decisione del 12
agosto 2012 che ha lasciato crescere incontestata in giudicato.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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