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32.2012.47

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19 ottobre 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), con decisione 5

marzo 2007, l’Ufficio AI ha riesaminato la decisione del 24 marzo 2005 con cui

aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita e alle

rispettive rendite completive per il marito e figli dal 1. settembre 2003 e

soppresso il diritto a prestazioni con effetto dal 1. giugno 2007.

La

decisione del 5 marzo 2007 – fondata, tra l’altro, sulla perizia

pluridisciplinare del 6 dicembre 2004 del SAM e sul fatto che nella decisione

del 24 marzo 2005 il reddito da valido era stato stabilito in maniera

manifestamente errata – è stata confermata da questo Tribunale con STCA dell’8

maggio 2008.

2.7. Come

rilevato sopra (cfr. consid. 1.3), nel mese di aprile 2009 l’assicurata ha inoltrato

una nuova domanda di prestazioni.

L’amministrazione

– viste le annotazioni del 28 gennaio 2010 nelle quali il dr. __________,

medico SMR, ha rilevato che “(…) per la domanda di prestazioni attuali si fa

valere peggioramento dello stato di salute, in particolare psichiatrico. Si nota

però che la curante attesta IL dal 2005 (data precedente la decisione su

opposizione e il ricorso). Viene dunque descritta patologia psichiatrica con

modalità differenti, ma con attestazione di IL identica. Non possiamo dirimere

sugli atti la questione. Anche il curante di base da sempre fa valere una riduzione

importante della CL, ma non si rilevano dati a sostegno di valutazione attuale

differente. Di conseguenza si chiede ai colleghi SMR di valutare il decorso

della perizia SAM fino ad ora per le varie patologie (riassunte con grafia tale

da essere quasi illeggibile). Esame reuma – internistico – psichiatrico (…)”

(doc. AI 93/1) e quelle del 26 febbraio 2010 nelle quali la dr.ssa __________

ha osservato che “(…) nel certificato della dr.ssa __________ del

27.03.2009 veniva dichiarato un peggioramento del quadro clinico in

particolare dal 2007 con sintomatologia descritta diversa da quella evidenziata

in corso di perizia SAM e di entità a suo giudizio più grave e riportando

inoltre pensieri di morte, allucinazioni visive, non presenti in corso di

precedente valutazione SAM. Diagnosi posta di Episodio depressivo di gravità

medio-grave. Rapporto per l’AI dr.ssa __________ 02.11.2009 Accanto alla

diagnosi di episodio depressivo questa volta di tipo grave con sintomi

psicotici (ICD 10 F 32.3), viene rilevata la presenza di una sindrome

somatoforme da dolore persistente, non citata nel precedente certificato

sopramenzionato, in d.d con fibromialgia. Si chiede quindi una valutazione: -

per dirimere l’aspetto diagnostico; - in caso di presenza di disturbo somatoforme

o di fibromialgia la valutazione dei criteri di Foerster; - di decorso clinico

e circa CL in attività abituale ed adeguata a partire dal marzo 2007, data

della precedente decisione AI che si è basata sulla valutazione SAM del

06.12.2004 che è stata giuridicamente confermata dalla sentenza del TCA

(08.05.2008). (…)” (doc. AI 94/5) – ha ordinato una nuova perizia

a cura del SAM (doc. AI 95/1-2 e 97/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 15 luglio 2010 (doc. AI 98/1-78) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________) e __________ (dr. Karau).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di

media gravità (ICD-10 F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome da somatizzazione (ICD-10 F 45.0).

Sindrome da conversione (ICD-10 F 44) con fenomeni pseudo-allucinatori.

Note alterazioni degenerative al rachide cevicale e

lombare.

Nota lesione del tendine sopraspinato a ds. ed

osteofitosi del versante inferiore dell’acromeon a sin.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome algica generalizzata aspecifica.

Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con

scoliosi sinistro convessa lombare).

Cefalee croniche nell’ambito di una sindrome algica diffusa.

(…)" (doc. AI 98/24)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione

e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di

cameriera viene giudicata del 50% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di

una giornata lavorativa piena, oppure come limitazione del tempo di lavoro).

(…)” (doc. AI 98/30) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano nella sfera

psichiatrica e reumatologica

Il nostro consulente psichiatra Dr. med. __________,

ritiene che la sintomatologia algica, così come quella depressiva, rendono l'A.

lenta, con una maggiore esauribilità, una minore caricabilità e resistenza ad

ogni attività lavorativa. Giudica pertanto l'A. incapace al lavoro nel suo

ultimo impiego di cameriera, nella misura del 50% per ragioni psichiatriche.

Rispetto alla valutazione peritale eseguita dal collega Dr. med. __________ nel

2004 per il SAM, sebbene il quadro abbia manifestato un cambiamento, in quanto

emerge una componente conversiva e un'apparente esacerbazione della sintomatologia

algica, tuttavia il Dr. med. __________ considera che non abbia comportato una

modifica della capacità lavorativa dell'A. Mantiene pertanto un'incapacità

lavorativa nella misura del 50%. La valutazione neuropsicologica del Dott. __________

mostra dei deficit di memoria a breve termine, di memoria episodica e riduzione

dell'attenzione selettiva e sostenuta, deficit che integriamo nella percentuale

d'incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche del 50%.

Nella sfera reumatologica l'A. presenta alterazioni

degenerative al rachide cervicale e lombare, nonché una lesione alla spalla ds.

Queste patologie pongono all'A. dei limiti funzionali, descritti nel consulto

del Dr. med. __________, allegato. A seguito dei limiti funzionali e di carico

menzionati dal consulente, lo stesso ritiene giustificata l'inabilità

lavorativa del 40%, già attestata dal perito reumatologo Dr. med. __________,

in data 8.10.2004 (in corrispondenza della prima perizia SAM), in qualità di

cameriera, da intendersi come lavoro svolto sull'arco di una giornata

lavorativa usuale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%.

La valutazione neurologica del Dr. med. __________ non

ha permesso di evidenziare patologie che riducono la capacità lavorativa

dell'A.

Complessivamente riteniamo che rispetto alla prima

perizia SAM del 6.12.2004, non vi è stato un peggioramento dello stato di

salute dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico. L'A.

presenta un'incapacità lavorativa del 50% nel suo ultimo impiego svolto di cameriera.

L'incapacità lavorativa del 50% integra le incapacità lavorative per motivi

psichiatrici (50%) e reumatologici (40%). L'incapacità lavorativa complessiva

del 50% vale da quando è stata soppressa la mezza rendita Al nel marzo 2007

(cioè da quando la psichiatra curante attesta un peggioramento dello stato

psicopatologico, vedi atto 27.3.2009). Le percentuali d'incapacità per ragioni

psichiatriche e reumatologiche non vanno a nostro avviso sommate, ma integrate

in quanto entrambe considerano una sindrome algica generalizzata e cronica, che

rende l'A. più lenta, maggiormente affaticabile e necessitante maggiori pause

sul lavoro.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo indicati in questa A. un'integrazione di

tipo professionale, considerato il quadro psicopatologico attualmente in corso.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. deve continuare le

sedute di psicoterapia e la psicofarmacoterapia in atto.

Dal punto di vista neurologico e reumatologico, i

consulenti non hanno proposte terapeutiche.

L'A. presenta una capacità lavorativa residua del 50%

per motivi psichiatrici in qualsiasi attività. Sempre dal punto di vista

psichiatrico inabile al 40% come casalinga.

In un lavoro adatto allo stato di salute, che rispetti

i limiti funzionali dettati dal reumatologo Dr. med. __________, l'A. potrebbe

lavorare su una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento massima del 25% (come attestato anche dal perito reumatologo Dr.

med. __________ in data 8.10.2004 nella prima perizia SAM).

Complessivamente in un lavoro leggero e adatto, che

rispetti i limiti funzionali dettati dal nostro consulente reumatologo, l'A.

può raggiungere una capacità lavorativa residua del 50% (preponderante è

l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici). Abile al 60% come casalinga.

Queste percentuali di capacità lavorativa valgono a partire da quando è stata

soppressa la mezza rendita Al nel marzo 2007.

Pur ritenendo, come discusso sopra, che lo stato di

salute dell'A. dal lato psichiatrico non sia peggiorato rispetto alla

precedente valutazione SAM, consideriamo attualmente che lo stato funzionale,

rispettivamente la capacità lavorativa dell'A., siano limitate nella misura del

50% anche in attività meglio adatte sul piano somatico.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 98/30-32)

Il

SAM, invitato a chiarire la diversa quantificazione della CL in attività

adeguata a fronte di un stato di salute definito non peggiorato (doc. AI 99/1),

con complemento peritale 31 agosto 2010 – dopo aver osservato di

aver ricontattato il consulente dr. __________ che nel suo nuovo consulto

allegato sub doc. AI 100/2-8 ha motivato meglio ciò che riguarda la capacità

lavorativa del 50% anche in attività adatta – ha precisato che “(…)

il Dr. __________ chiarisce meglio come rispetto alla valutazione peritale

eseguita dal collega Dr. med. __________ nel 2004 constata un peggioramento del

quadro psicopatologico con l’insorgenza di una componente conversiva e

un’esacerbazio-ne della sintomatologia algica. Per questo motivo il Dr. __________

ritiene che l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività

esigibile. Nell’evoluzione dello stato di salute fa risalire l’insorgenza della

sindrome conversiva dal 2008 ca., senza poter definire meglio l’inizio

dell’esordio. Mi sembra ragionevole attestare il peggioramento da gennaio 2008.

(…)” (doc. AI 100/1).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nella

fattispecie concreta, viste le risultanze esposte al consid. 2.7 e conformemente

alla giurisprudenza su enunciata (cfr. consid. 2.8), questo Tribunale deve

concludere che la situazione medica è stata sufficientemente indagata e pertanto

confermare un’incapacità lavorativa del 50% tanto nell’attività abituale di cameriera

quanto in un’attività adeguata dal gennaio 2008 (così come stabilito dal SAM

nella perizia pluridisciplinare e nel complemento del 15 luglio rispettivamente

del 31 agosto 2010 e confermato dal SMR nel rapporto 6 settembre 2010 sub. doc.

AI 101/1-4).

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che in sede di ricorso l’insorgente non

ha contestato la valutazione medica limitandosi a chiedere che “(…) al

reddito da invalido definito secondo la Tabella TA1 […] sia operata una

decurtazione del 15% e non dell’8%. (…)” (I punto 12).

Quanto

ai certificati medici del 12 marzo 2012 del dr. __________ (doc. B/1), FMH in

medicina generale, e del 15 marzo 2012 della dr.ssa __________ (doc. B/2), FMH

in psichiatria e psicoterapia – considerato anche che detti sanitari negli attestati in parola,

peraltro stringati, non si sono confrontati né hanno criticato puntualmente la

perizia SAM ed il suo complemento del 15 luglio e del 31 agosto 2010 –, questo

Tribunale deve fare propria l’annotazione 25 aprile 2012 nella quale i medici

SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno rilevato:

"

(…)

Certificato dr. __________ del 12.3.12:

- sarebbe prevista una artroscopia al

ginocchio sinistro per una lesione del menisco

Certificato dr.ssa __________ del 15.3.2012:

- conferma in pratica il suo precedente rapporto

del 27.3.2009

Valutazione:

la prevista artroscopia porterà ad una inabilità

lavorativa limitata a poche settimane mentre la certificazione della psichiatra

curante non mostra una modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata.

(…)" (doc. X/bis)

2.10. Per

quanto concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto, ritenuto che dal

settembre 2002 l’assicurata è inabile al lavoro al 50% nella sua attività

abituale di cameriera e al 25% in un’attività adeguata e che dal momento del

peggioramento nel gennaio 2008 l’inabilità lavorativa è del 50% in qualsiasi

attività (vedi il rapporto finale sub doc. AI 35/1-3 che conferma la perizia 6

dicembre 2004 del SAM e il rapporto medico 6 settembre 2010 sub. doc. AI

101/1.4 che conferma la perizia 15 luglio e il complemento 31 agosto 2010 pure del

SAM) e vista la nuova domanda dell’aprile 2009 (doc. AI 79/1, 82/1 e 83/1-9),

sono determinanti i dati del 2009 in applicazione degli articoli 28 cpv. 1

lett. b e 29 cpv. 1 LAI (in argomento vedi le STF 9C_473/2011 del 14 maggio

2012 consid. 4 e 9C_153/2011 del 22 marzo 2012 consid. 4) – va rilevato

quanto segue.

Nel

2009 – partendo dal salario annuale di fr. 39'546.-- nel 2003 (vedi il

consid. 2.11 della STCA dell’8 maggio 2008 sub doc. AI 73/22) – si ottiene un

reddito da valido di fr. 43'237.99 (fr. 39'546.-- aggiornati

al 2009 aumentandoli dell’1% per 2004, dell’1.2% per il 2005, dell’1% per il

2006, dell’1.4% per il 2007 e del 2.2% per il 2008 e il 2009; cfr. la tabella

B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore G, H commercio,

riparazione, alberghi e ristoranti, pubblicata in La Vie économique 1/2-2011

pag. 95)] moltiplicati per 12 = fr. 43'237.99).

Nello

stesso anno, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1

vedi SVR 2007 UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), la

ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica

4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico pari a fr.

52'572.47 (fr. 4'116.-- [ultimo dato disponibile valido per il

2008] aggiornati al 2009 e riportati su 41.7 ore [cfr. la tabella B 10.2

e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94 e 95] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] = fr. 52'572.47).

Considerata

una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione dell’8% (nelle

motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido il consulente ha

stabilito una riduzione del “(…) 8% per attività leggere e del/lo 0% per

altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 103/3), vedi anche la tabella

21.09.2010 sub doc. AI 103/1) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF

137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico

da invalido ammonta a fr. 24'183.33 (fr. 52'572.47

x 50% ridotti dell’8% = fr. 24'183.33).

Ritenuti

un reddito da valido di fr 43'237.99 e da invalido di fr. 24'183.33, si ottiene un grado d’invalidità

del 44% ([43'237.99 - 24'183.33] x 100 : 43'237.99 =

44.06% arrotondato al 44% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2) che dà diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.3).

Allo

stesso risultato (diritto ad un quarto di rendita) si giungerebbe anche volendo,

per pura ipotesi di lavoro, applicare la riduzione del 15% pretesa

dall’insorgente. Infatti in tale evenienza il reddito ipotetico da invalido

ammonterebbe a fr. 22'343.29 (fr. 52'572.47 x 50% ridotti del 15% = fr. 22'343.29); confrontando tale reddito con quello da valido di fr. 43'237.99

si ottiene un grado d’invalidità del 48% ([43'237.99 - 22'343.29] x 100 : 43'237.99 = 48.32%).

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre

2009 (6 mesi dopo la domanda di prestazioni dell’aprile 2009 ai sensi dell’art.

29 cpv. 1 LAI).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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