32.2012.5
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17 luglio 2012Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2012.5
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, TCA
Titolo:
Rifiuto prestazioni dopo STCA di rinvio per accertamenti medici. Conferma perizia SAM e non necessità di esperire una perizia giudiziaria. Valutazione economica (reintegrabilità e confronto dei redditi da valido e invalido). Negato il diritto ad una riformazione professionale
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.5
FS/sc
Lugano
17 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
maggio 2008 RI 1, classe 1959 e da ultimo attivo quale manovale edile presso la
__________ (doc. AI 8/1-7), ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc.
AI 1/1-8) sfociata nella decisione 11 novembre 2010 con la quale
l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
limitatamente al periodo dal 1. luglio 2007 al 31 ottobre 2008 (doc. AI 65/1-4
e le motivazioni sub doc. AI 62/1-5).
In
esito al ricorso 13 dicembre 2010 (doc. AI 68/3-10) questo Tribunale ha omologato
la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 8
febbraio 2011 sub doc. AI 72/1-2).
1.2. Con
decisione 18 novembre 2011, preavvisata il 27settembre 2011 (doc. AI 87/1-6),
l’Ufficio AI – sulla base della perizia pluridisciplinare 7 settembre 2011 del
Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 79/1-70), del rapporto finale 20 settembre
e delle annotazioni 23 settembre 2011 della dr.ssa __________ medico SMR (doc.
AI 80/1-4 e 82/1), nonché delle tabelle per gli anni dal 2007 al 2010 del 27
settembre 2011 (doc. AI 83/1-4, 84/1-4, 85/1-4 e 86/1-4) – ha negato il diritto a prestazioni
precisando che “(…) dal 01.07.2007 al 31.10.2008 l’assicurato ha
beneficiato di una rendita intera d’invalidità per cui non verrà richiesto il
rimborso vista la buona fede. (…)” (doc. AI 102/1-6).
1.3. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
contestato la valutazione medica ed economica chiedendo in via preliminare
l’allestimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e, in ogni caso, il
riconoscimento di una mezza rendita e di provvedimenti d’integrazione. Contestualmente
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la riposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera 26 marzo 2012 l’assicurato si è confermato nella domanda di una perizia
giudiziaria pluridisciplinare in applicazione della giurisprudenza di cui alla
DTF 137 V 210.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula in via preliminare l’allestimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare
e, in ogni caso, il riconoscimento di una mezza rendita e di provvedimenti
d’integra-zione.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
2.5. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di
prestazioni del maggio 2008 e conformemente alla transazione omologata da
questo Tribunale nel decreto di stralcio 8 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.1 e
doc. AI 72/1-2) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del
SAM (doc. AI 76/1-2).
Dalla
perizia plurisciplinare 7 settembre 2011 (doc. AI 79/1-70) risulta che i
periti, dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente
l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica
(dr. __________ e reumatologica (dr. __________).
Viste
le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale cronica senza neurologia
su/con:
- discopatia L3-L4, osteocondrosi con
piccola ernia discale L4-L5, discopatia con piccola ernia discale L5-S1.
Iniziale gonartrosi e meniscopatia mediale bilaterale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Lievi alterazioni della statica vertebrale,
atteggiamento scoliotico sinistro-convesso, abbassamento spalla ds. di 2 cm, ipercifosi dorsale e proiezione anteriore della nuca.
Cervicalgie anamnestiche su:
- discopatia C5-C6.
Dolore della regione angolo-supero mediale della
scapola sin.
Sindrome dolorosa cronica lombare e cervicale, senza
deficit neurologici.
Tendenza alla somatizzazione.
(…)" (doc. AI 79/19-20)
Considerati
tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione e posta la seguente
valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)
dal punto di vista medico-teorico globale l’attività da ultimo esercitata
dall’A., come muratore-manovale, è tuttora esigibile per otto-nove ore al
giorno, con un rendimento non superiore ad 1/3. (…)” (doc. AI 95/24), il
SAM ha concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli
atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone
la diagnosi con influenza sull'attività lavorativa di sindrome lombovertebrale
cronica senza neurologia su/con: discopatia L3-L4, osteocondrosi con piccola
ernia discale L4-L5, discopatia con piccola ernia discale L5-S1. Iniziale
gonartrosi e meniscopatia mediale bilaterale. Diagnosi reumatologica senza
ripercussione sulla capacità lavorativa di lievi alterazioni della statica
vertebrale, atteggiamento scoliotico sinistro-convesso, abbassamento spalla ds.
di 2 cm, ipercifosi dorsale e proiezione anteriore della nuca. Cervicalgie
anamnestiche su discopatia C5-C6. Dolore della regione angolo-supero mediale
della scapola sin.
Da un punto di vista reumatologico l'A. è dunque
limitato principalmente dalla problematica degenerativa lombare, in maniera
nettamente meno rilevante da quello alle ginocchia, principalmente per lavori
pesanti, ergonomicamente sfavorevoli o posture monotone prolungate. In
considerazione di quanto detto, non vi sono elementi oggettivi rilevanti
rispetto alla precedente perizia reumatologica del Dr. med. __________
dell'aprile 2010. Il nostro consulente rileva che evidentemente il lavoro di
muratore-manovale è da ritenere inadatto alle possibilità dell'A., per cui
potrebbe occuparsi solo di lavoro leggeri quali ad esempio la rifinitura. In
tal senso ritiene che la capacità lavorativa residua dell'A., come definita dal
Dr. med. __________, nella sua professione originale, non sia superiore ad 1/3.
Non sono in corso o previsti particolari provvedimenti d'integrazione. L'A. ha
già beneficiato di tutto il ventaglio delle misure terapeutiche conservative,
ciò che non ha portato ad alcun miglioramento significativo. Secondo il nostro
consulente non è possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro
attuale.
Un'attività lavorativa adatta all'A. è dunque
rappresentata da un lavoro leggero o leggero-medio e variato, che rispecchi la
capacità funzionale residua indicata in allegato. Anche per quanto riguarda un'attività
lavorativa adatta, non vi sono elementi oggettivi nuovi tali da far scostare
dalla precedente valutazione del Dr. med. __________. L'A. è inoltre in grado
di occuparsi normalmente di tutte le attività domestiche quotidiane.
Dal punto di vista neurologico il consulente rileva che
da almeno quattro anni questo A. lamenta dolori ingravescenti a livello della
colonna lombare, con estensione diffusa agli arti inferiori ed anche a livello
cervicoscapolare. L'esame neurologico è perfettamente normale e non si trovano
assolutamente deficit riferibili ad una lesione da parte del sistema nervoso
centrale, né periferico, in particolare non vi sono alterazioni indicative di
una lesione radicolare, sia agli arti inferiori, che superiori. Anche le
indagini neuroradiologiche a disposizione non mostrano reperti significativi, a
livello lombare, ad una TAC del 2008, non vi sono elementi per una compressione
radicolare. Dolori sono invece provocabili alla pressione locale sulla
muscolatura paravertebrale lombare. Complessivamente, dal punto di vista
neurologico non si trovano dunque reperti significativi ed i dolori non trovano
una spiegazione neurologica. Pertanto ritiene l'A., per quel che riguarda gli
aspetti strettamente neurologici, abile al lavoro al 100%. Inoltre il consulente
non pone proposte terapeutiche dal punto di vista strettamente neurologico.
Da un punto di vista psichiatrico il nostro consulente
ha riscontrato nel colloquio effettuato con l'A. l'emergenza di un certo
nervosismo legato allo stato di salute ed alla situazione finanziaria piuttosto
precaria. Questo non configura, a modo di vedere del consulente, una patologia
della sfera emotiva od affettiva, quanto piuttosto uno stato di nervosismo
associato ad una sofferenza corporea di lunga durata, che andrebbe considerata
propriamente come tendenza alla somatizzazione. Pertanto, dal punto di vista
psichiatrico, non sussiste riduzione della capacità lavorativa.
Sulla base di quanto descritto sopra, giungiamo alla
conclusione che, globalmente dal punto di vista fisico e psichico, l'attività
che l’A. ha da ultimo esercitato in qualità di manovale e di aiuto in lavori di
muratura e di carpenteria è tuttora ancora esigibile per otto-nove ore al
giorno, ma con un rendimento non superiore ad 1/3.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
Per quanto concerne la capacità funzionale e di carico
residua I'A. può normalmente sollevare e trasportare carichi molto leggeri,
sino a 5 kg, molto spesso carichi leggeri, tra 6 e 10 kg, in maniera ridotta carichi tra gli 11 ed i 25 kg, in maniera molto ridotta carichi pesanti tra
il 26 e 45 kg e molto pesanti oltre 45 kg, può sollevare sopra il piano spalle normalmente dei carichi sotto o pari a 5 kg, può sollevare in modo ridotto carichi sopra il piano spalle che siano superiori ai 5 kg. La manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri o di precisione è normale, è lievemente ridotta
la manipolazione di oggetti medi; è ridotta la manipolazione di oggetti pesanti
o di manovalanza; è molto ridotta la manipolazione di oggetti molto pesanti;
normale è la rotazione della mano. Può eseguire normalmente lavori a braccia
elevate; è lievemente ridotta la possibilità di rotazione; la postura seduta e
piegata in avanti è lievemente ridotta; la postura eretta e piegata in avanti è
ridotta; la postura inginocchiata è ridotta; la postura con ginocchia in
flessione è lievemente ridotta. Il mantenimento di posizioni statiche quali la
postura seduta è lievemente ridotta, come del resto la postura eretta in
posizione statica è lievemente ridotta. Può spostarsi e camminare sino a 50 m in modo normale, oltre 50 m, in modo normale, per lunghi tragitti in modo normale. Lo
spostamento su terreno accidentato è ridotto; la capacità di salire o scendere
le scale è lievemente ridotta; lo spostarsi o salire su ponteggi o scale a
pioli è ridotta. L'impiego delle due mani è possibile normalmente, mentre
lavori in equilibrio o con particolare bilanciamento è possibile solo in parte.
Tenendo in considerazione le valutazioni reumatologica,
neurologica e psichiatrica, giungiamo alla conclusione che un'attività
lavorativa adatta allo stato di salute dell'A., che tiene in considerazione tutte
le limitazioni descritte sopra, è esigibile sull'arco di una giornata
lavorativa normale di otto-nove ore, con un rendimento massimo del 100%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Alla domanda particolare, rivolta dal Dr. med. __________
del SMR, così rispondiamo:
- Lo stato di salute e la relativa
capacità lavorativa dell'A. è variata dal 2006?
Dal 2006 lo stato di salute e la relativa capacità
lavorativa dell'A. non sono variate.
Lasciamo al SMR, rispettivamente all'Ufficio Al, la
decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia
informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 79/24-27)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali (doc. AI 79/1-70), il rapporto 20
settembre (doc. AI 80/1-3) e le annotazioni 23 settembre 2011 del SMR (nelle quali la
dr.ssa __________ ha puntualizzato che “(…) nella richiesta di valutazione
SAM è inoltre precisato che dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica
dello stato di salute tra il 2006 ed il 2008 e che in questo senso non risulta
condivisibile il fatto di riconoscere una rendita intera dal 1.7.2007 al
31.10.2008. Infatti la richiesta di valutazione SAM recita testualmente: “Indicata valutazione in ambito SAM (reuma,
psichiatrica e neurologica) per stabilire evoluzione stato di salute e relativa
CL sin dal 2006. Da notare che la data indicata dal Dr. __________ non si basa
su fatti clinici ma deriva dal progetto di decisione”
(allorquando il Dr. __________ chiudeva il periodo di incapacità lavorativa).
Tali indicazioni vengono riprese dalla perizia SAM del 07.09.2011 che nelle
conclusioni alla puntuale richiesta di precisazione dell’evoluzione dello stato
di salute e relativa CL sin dal 2006 così si pronuncia: “Dal 2006 lo stato di salute e la relativa
capacità lavorativa dell’A. non sono variate”. (…)”; doc. AI 82/1) nonché delle tabelle per gli anni dal 2007 al 2010 del 27 settembre
2011 (doc. AI 83/1-4, 84/1-4, 85/1-4 e 86/1-4) – con decisione 18 novembre
2011, che annulla e sostituisce quella precedente dell’11 novembre 2010, ha negato il diritto a prestazioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 pag. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema vedi STF 9C_113/2012 del 14
marzo 2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011
e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Giova
qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_113/2012 del 14 marzo
2012,8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo
il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce un rendimento non superiore ad 1/3 nella sua attività abituale di
manovale edile dal luglio 2006 e un capacità lavorativa del 100% in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti pure dal luglio 2006.
Quanto
all’evoluzione nel tempo, i periti hanno precisato che “(…) dal 2006 lo stato
di salute e la relativa capacità lavorativa dell’A. non sono variate. (…)”
(doc. AI 79/26).
In
particolare, per quanto riguarda all’aspetto psichiatrico, nel rapporto 1. settembre
2008 (doc. AI 11/2-6) del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
firmato dal dr. __________ poste le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa di sindrome depressiva di lieve entità e di disturbi psicosomatici,
si attestava un’incapacità lavorativa (senza specificare da quando) del 20%
quale muratore precisando che “(…) il paziente ha beneficiato di pochi
colloqui nel corso dei due anni ossia di 8 colloqui dal 2006 (…)” (doc. AI
11/6 punto 6.5). Dal canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel consulto 21 aprile 2011 (doc. AI 79/28-32) – evidenziato
che “(…) nell’anamnesi personale psichiatrica l’A. è stato seguito nel 2008
dal Dr. __________ e in seguito dal Dr. __________ nell’ambito di una sindrome
depressiva di lieve entità associata a disturbi psicosomatici. All’epoca non
venne evidenziata una patologia a livello psichiatrico grave da risultare
invalidante. L’A. riferisce che la presa a carico specialistica fu limitata a
pochi colloqui. Attualmente l’A. non è più seguito a livello specialistico. Per
quel che riguarda i disturbi attuali dell’A. mette in primo piano i disturbi a
carico dell’apparato locomotore mentre non si esprime circa disturbi a carico
della sfera psichica e mentale fatta eccezione per la menzione di un certo
nervosismo legato allo stato di salute che non migliora e alla situazione finanziaria
non rosea. (…)” (doc. AI 79/29) – ha concluso che “(…)
non sussiste riduzione della capacità lavorativa psichiatrica (…)” (doc. AI
79/31).
Non
è poi possibile concludere differentemente per il solo fatto che – dopo che la
dr.ssa __________, a seguito della visita del 25 maggio 2009, nel rapporto
medico 23 giugno 2009 (doc. AI 21/1-3), poste le diagnosi note, aveva concluso
che “(…) l’A. risulta abile in maniera completa in un’attività adatta rispettosa
dei limiti sopra descritti dal 01.08.2008, così come precisato dal suo
psichiatra curante Dr. __________. Non esiste una patologia psichiatrica così
importante tale da determinare un influsso sulla CL. (…)” (doc. AI 21/3) – il dr. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, nella lettera 13 gennaio 2010 indirizzata
all’Ufficio AI abbia rilevato che “(…) ricordo che il paziente soffre anche
di una problematica lombare valutata dal dr. __________. In queste condizioni
il paziente è ovviamente completamente inabile al lavoro tale muratore. Sorprendentemente
è stato visto dall’AI che l’ha considerato abile nella misura dell’86% per
attività leggere. Ritengo che sulla base delle patologie riscontrate il
paziente non sia in grado anche in attività leggere di lavorare oltre il 40-50%.
(…)” (doc. AI 37/2) e il dr. __________, primario di neurochirurgia, nel
rapporto 16 dicembre 2009 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 37/3-4), circa
la valutazione dell’Ufficio AI, abbia osservato che “(…) sulla base degli elementi
a nostra disposizione non crediamo che questa valutazione rispecchi la
situazione clinica di questo paziente. Pensiamo che, anche in un’attività
leggera, egli possa essere ritenuto abile nella misura massima del 50%. (…)”
(doc. AI 37/4).
Infatti,
a prescindere dal fatto che entrambi gli specialisti non spiegano né documentano
per quali ragioni la valutazione della dr.ssa __________ fosse errata, sta di
fatto che anche il dr. __________, FMH in reumatologia, tenuto conto tra
l’altro dei pareri dei dottori __________ e __________, nella perizia 19 aprile
2010 (doc. AI 43/1-9), ha concluso che “(…) giudico come lavoro adatto allo
stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità
funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto
allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, di 8 – 9 ore, con un rendimento massimo del 100%,
a decorrere dall’1.11.2008, ossia a scadenza della rendita d’invalidità al 100%
riconosciuta all’assicurato in data 26.10.2009. Nella sua ultima attività
principale come manovale in aiuto a lavori di muratura, di carpenteria,
attività svolta prevalentemente in piedi fermo con necessità di sollevare anche
carichi pesanti, giudico l’assicurato, a seguito dei limiti funzionali e di
carico sopramenzionati, sempre a decorrere dall’1.11.2008, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento di 2/3. (…)” (doc. AI 43/7).
Fatti
I
periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 7 settembre 2011 (doc. AI
79/1-70), hanno poi confermato la perizia del dr. __________ (“(…) il
nostro consulente ritiene, dal punto di vista reumatologico, che la capacità
lavorativa residua dell’A., come definita dal Dr. med. __________, nella sua
professione originaria, non sia superiore a 1/3; e nella misura del 100% in
altra attività come poi descritto al capitolo 9. (…)”; doc. AI 79/24) e il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 2 maggio 2011 ha concluso che “(…) possiamo dunque ritenere l’A., per quel che riguarda gli aspetti strettamente
neurologici, abile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 79/46).
Viste
le risultanze su esposte, questo Tribunale deve concludere che dal luglio 2006
il rendimento nell’attività abituale di manovale edile non supera 1/3 mentre
che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti la capacità
lavorativa è del 100%.
In
questo senso, la domanda volta ad ordinare una perizia giudiziaria pluridisciplinare
(cfr. consid. 1.3) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto
al richiamo alla giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210 – a prescindere
dal fatto che la stessa è posteriore all’11 marzo 2011, momento questo in cui
l’Ufficio AI ha predisposto la perizia presso il SAM (cfr. doc. AI 76/1-2) – da quanto
sopra esposto non è possibile concludere che gli accertamenti esperiti
dall’amministrazione fossero carenti e/o lacunosi (vedi in questo senso la
lettera 26 marzo 2012 dell’avv. __________ sub X). D’altra parte l’insorgente
non contesta il preciso quesito posto ai periti del SAM e volto a stabilire
l’evolu-zione della capacità lavorativa sin dal 2006 (cfr. le annotazioni 24
gennaio 2011 del dr. __________ sub doc. AI 70/1-2) e nemmeno ne propone dei
nuovi (in argomento vedi anche le STF 9C_260/2012 del 5 giugno 2012 e
8C_888/2011,8C_900/2011 del 7 maggio 2012).
Il
ricorrente non ha del resto prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata
a pagina 6 del ricorso laddove alla fine del punto 8 ha osservato che “(…) si rileva inoltre come nella seconda metà del 2011 il signor RI 1 (che si
riserva di produrre ulteriore documentazione) abbia dovuto recarsi a più
riprese in ospedale a __________ per l’aggravarsi dei disturbi alla schiena.
(…)”. Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto
che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero
prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che
l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo,
STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha
confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).
2.8. Per
quel che concerne la valutazione economica va osservato quanto segue.
2.8.1. La
consulente in integrazione, nel rapporto complementare 17 maggio 2010 (doc. AI
48/1-3) – avuto riguardo alla perizia reumatologica 19 aprile 2010 del dr. __________
e ritenuto che i limiti funzionali posti dal perito risultano simili a quelli indicati
dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico 23 giugno 2009 (cfr. doc. AI 43/1-9
e 21/1-5) – si è confermata nel suo precedente rapporto finale 16 ottobre 2009
(doc. AI 23/1-4) nel quale aveva concluso che “(…) non avendo l’A. una qualifica
specifica non è possibile prendere in considerazione attività qualificate, per
le quali il Signor __________ (ndr. recte: RI 1) necessiterebbe di una
formazione. Traducendo questo dato nella gamma di professioni esistenti ed
ancora attuabili nonostante il danno alla salute, è possibile identificare una
cerchia di attività definite semplici e ripetitive: si tratta di attività che
non richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno
una formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo
una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di “rodaggio”.
Ad esempio sarebbero considerate esigibili le seguenti attività: – Addetto alla
logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto) – Cassiere, venditore non
qualificato – Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a
domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici) – Operaio
generico con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,
…) di confezione, d’imballaggio, d’assem-blaggio, di controllo (verifica
qualità), di stoccaggio e di spedizione. (…)” (doc. AI 23/2).
Quanto
alla censura del ricorrente il quale – partendo tuttavia da una
diversa valutazione medica e asserita una banalizzazione delle limitazioni
funzionali – ha sostenuto che “(…) non è dato a sapere quale attività
asseritamente adeguata sia stata presa in considerazione dai medici del SAM e
del SMR per trarre le conclusioni circa la residua capacità lavorativa
dell’assicurato, ciò che configura un carente accertamento dei fatti. (…)”
(doc. AI 107/9), il TCA rileva quanto segue.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ritenuta
la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha
nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni della
consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
2.8.2. Per
quel che concerne il raffronto dei redditi, ricordato che secondo la giurisprudenza,
per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007
visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel luglio 2006 (cfr. consid. 2.3;
art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1
lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008), va rilevato quanto
segue.
2.8.2.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento
ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
In
concreto, nel 2007 – partendo da un reddito annuo di fr. 58'773.-- indicati dall’ultimo
datore di lavoro (salario mensile di fr. 4’521.-- x 13 = fr. 58'773.--; cfr.
doc. AI 8/3) e aggiornati al 2007 (aumentati del 1.7% per il 2007; cfr. la
tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore F
costruzioni, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 95) – si ottiene un
reddito da valido di fr. 59'772.14 (58'773.-- aumentati dell’1.7% = 59'772.14).
2.8.2.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media
ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte
le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
2007, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,
livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo
ipotetico da invalido pari a fr. 60'144.47 (fr. 4'732.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2006] aggiornati al 2007 e riportati su
41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2012, pag. 94-95] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso
il suo ultimo datore di lavoro, nel 2007, l’insorgenre avrebbe percepito un
salario di fr. 59'772.14 (cfr. consid. 2.8.2.1).
Questo
salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello
svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45,
livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- aggiornati al 2007 riportati su 41.7 ore [cfr.
tabella B 10.2 e 9.2, pubblicata in La Vie économique,
6-2012, settore F costruzioni pag. 94-95] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 63'702.40).
Conformemente
alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono
indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di
un guadagno modesto – al riguardo non basta l’assunto della consulente in integrazione
secondo il quale “(…) non si entra nel merito della riduzione per gap
salariale in quanto il salario percepito dall’assicurato non è in linea con i
salari versati normalmente nel cantone. Si può dunque ipotizzare che l’A. si
sia accontentato di questo salario. (…)” (doc. AI 23/3); cfr. anche la STCA
del 21 febbraio 2011 incarto 32.2010.203 –, il reddito statistico
da invalido (fr. 60'144.47) va dunque ridotto del 1.17%
(percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 59'772.14.-- contro fr. 63'702.40 danno un gap del 6.17% che va ridotto
dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 59'440.77 (fr.
60'144.47 ridotti del 1.17% = fr. 59'440.77).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la
riduzione del 10% (nelle
motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 84/3-4
il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 5% per attività leggere e
del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 83/3), vedi anche le
tabelle sub doc. AI 83/1-2, 84/1-2, 85/1-2 e 86/1-2) – va qui
ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 53'496.69 (fr. 59'440.77 ridotti del 10% = fr.
53'496.69).
2.8.2.3. Ritenuti
un reddito da valido di fr 59'772.14 (cfr. consid. 2.8.2.1) e da invalido di
fr. 53'496.69 (cfr. consid. 2.8.2.2), si ottiene un grado
d’invalidità del 10% ([59'772.14 - 53'496.69] x 100 :
59'772.14 = 10.49% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.
consid. 2.3).
Dalle
motivazioni della decisione si evince che l’amministra-zione ha raffrontato i
redditi relativi agli anni dal 2007 al 2010, raffronti dai quali sono risultati
dei tassi di invalidità del 9% e dell’11% (si veda in particolare il doc. AI
87/1-6 e 83/1-4, 84/1-4, 85/1-4 e 86/1-4).
Ora,
a prescindere dal fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto aggiornare i dati
economici fino al 2011 (anno in cui è stata emessa la decisione impugnata), nel
caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha
più ripreso alcuna attività lavorativa) questo Tribunale può esimersi dal
verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Ufficio AI dal
2007 al 2010, come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento
della decisione impugnata (per un caso analogo vedi le STCA del 10 ottobre 2011
[31.2011.41], consid. 11 e del 9 giugno 2011 [32.2010.320], consid. 2.9.4).
A
titolo abbondanziale, per pura ipotesi di lavoro, va qui evidenziato che anche
volendo applicare un gap salariale dell’8% e una riduzione del 20% (come sostenuto
dal ricorrente) non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti in tale evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 44'266.32 (60'144.47
ridotti dell’8% e del 20% = fr. 44'266.32); confrontando tale
reddito con quello da valido di fr. 59'772.14 si ottiene un grado d’invalidità
del 26% ([59'772.14 - 44'266.32] x 100 : 59'772.14 = 25.94%).
2.9. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità
del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche
STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali
visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dalla consulente
nel rapporto finale del 16 ottobre 2009 (doc. AI 23/1-4) confermato in quello
complementare del 17 maggio 2010 (doc. AI 48/1-3) riprodotto in esteso al consid.
2.8.1 – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili
che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
Giova
qui inoltre ricordare che, avuto riguardo alla qualifica professionale, nel
menzionato rapporto del 16 ottobre 2009, la consulente aveva già evidenziato
che “(…) Traducendo questo dato nella gamma di professioni esistenti ed ancora
attuabili nonostante il danno alla salute, è possibile identificare una cerchia
di attività definite semplici e ripetitive: si tratta di attività che non
richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una
formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di “rodaggio”. (…)”
(doc. AI 23/2).
Quanto
invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI,
lo stesso era già stato predisposto e sospeso in attesa dell’esito della
presente vertenza (cfr. doc. AI 105/1-2).
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.12. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le
valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la
dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da
un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere
in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,
lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna
documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e
dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le
allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una
perizia pluridisciplinare del SAM che confermava una precedente perizia
reumatologiga a cura del dr. __________) non fossero valide e/o le ragioni che
rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute
subentrata prima della decisione impugnata del 18 novembre 2011.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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