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32.2012.5

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17 luglio 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM, nella perizia pluridisciplinare 7 settembre 2011 (doc. AI

79/1-70), hanno poi confermato la perizia del dr. __________ (“(…) il

nostro consulente ritiene, dal punto di vista reumatologico, che la capacità

lavorativa residua dell’A., come definita dal Dr. med. __________, nella sua

professione originaria, non sia superiore a 1/3; e nella misura del 100% in

altra attività come poi descritto al capitolo 9. (…)”; doc. AI 79/24) e il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 2 maggio 2011 ha concluso che “(…) possiamo dunque ritenere l’A., per quel che riguarda gli aspetti strettamente

neurologici, abile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI 79/46).

Viste

le risultanze su esposte, questo Tribunale deve concludere che dal luglio 2006

il rendimento nell’attività abituale di manovale edile non supera 1/3 mentre

che in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti la capacità

lavorativa è del 100%.

In

questo senso, la domanda volta ad ordinare una perizia giudiziaria pluridisciplinare

(cfr. consid. 1.3) va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Va

inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

al richiamo alla giurisprudenza di cui alla DTF 137 V 210 – a prescindere

dal fatto che la stessa è posteriore all’11 marzo 2011, momento questo in cui

l’Ufficio AI ha predisposto la perizia presso il SAM (cfr. doc. AI 76/1-2) – da quanto

sopra esposto non è possibile concludere che gli accertamenti esperiti

dall’amministrazione fossero carenti e/o lacunosi (vedi in questo senso la

lettera 26 marzo 2012 dell’avv. __________ sub X). D’altra parte l’insorgente

non contesta il preciso quesito posto ai periti del SAM e volto a stabilire

l’evolu-zione della capacità lavorativa sin dal 2006 (cfr. le annotazioni 24

gennaio 2011 del dr. __________ sub doc. AI 70/1-2) e nemmeno ne propone dei

nuovi (in argomento vedi anche le STF 9C_260/2012 del 5 giugno 2012 e

8C_888/2011,8C_900/2011 del 7 maggio 2012).

Il

ricorrente non ha del resto prodotto l’ulteriore documentazione medica preannunciata

a pagina 6 del ricorso laddove alla fine del punto 8 ha osservato che “(…) si rileva inoltre come nella seconda metà del 2011 il signor RI 1 (che si

riserva di produrre ulteriore documentazione) abbia dovuto recarsi a più

riprese in ospedale a __________ per l’aggravarsi dei disturbi alla schiena.

(…)”. Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto

che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero

prodotti “entro un termine ragionevole”, si deve concludere che

l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo,

STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha

confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

2.8. Per

quel che concerne la valutazione economica va osservato quanto segue.

2.8.1. La

consulente in integrazione, nel rapporto complementare 17 maggio 2010 (doc. AI

48/1-3) – avuto riguardo alla perizia reumatologica 19 aprile 2010 del dr. __________

e ritenuto che i limiti funzionali posti dal perito risultano simili a quelli indicati

dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico 23 giugno 2009 (cfr. doc. AI 43/1-9

e 21/1-5) – si è confermata nel suo precedente rapporto finale 16 ottobre 2009

(doc. AI 23/1-4) nel quale aveva concluso che “(…) non avendo l’A. una qualifica

specifica non è possibile prendere in considerazione attività qualificate, per

le quali il Signor __________ (ndr. recte: RI 1) necessiterebbe di una

formazione. Traducendo questo dato nella gamma di professioni esistenti ed

ancora attuabili nonostante il danno alla salute, è possibile identificare una

cerchia di attività definite semplici e ripetitive: si tratta di attività che

non richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno

una formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo

una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di “rodaggio”.

Ad esempio sarebbero considerate esigibili le seguenti attività: – Addetto alla

logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto) – Cassiere, venditore non

qualificato – Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici) – Operaio

generico con compiti di produzione (taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,

…) di confezione, d’imballaggio, d’assem-blaggio, di controllo (verifica

qualità), di stoccaggio e di spedizione. (…)” (doc. AI 23/2).

Quanto

alla censura del ricorrente il quale – partendo tuttavia da una

diversa valutazione medica e asserita una banalizzazione delle limitazioni

funzionali – ha sostenuto che “(…) non è dato a sapere quale attività

asseritamente adeguata sia stata presa in considerazione dai medici del SAM e

del SMR per trarre le conclusioni circa la residua capacità lavorativa

dell’assicurato, ciò che configura un carente accertamento dei fatti. (…)”

(doc. AI 107/9), il TCA rileva quanto segue.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha

nel caso concreto motivo per mettere in dubbio le suenunciate conclusioni della

consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.

2.8.2. Per

quel che concerne il raffronto dei redditi, ricordato che secondo la giurisprudenza,

per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007

visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel luglio 2006 (cfr. consid. 2.3;

art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1

lett. b LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008), va rilevato quanto

segue.

2.8.2.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

In

concreto, nel 2007 – partendo da un reddito annuo di fr. 58'773.-- indicati dall’ultimo

datore di lavoro (salario mensile di fr. 4’521.-- x 13 = fr. 58'773.--; cfr.

doc. AI 8/3) e aggiornati al 2007 (aumentati del 1.7% per il 2007; cfr. la

tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali settore F

costruzioni, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 95) – si ottiene un

reddito da valido di fr. 59'772.14 (58'773.-- aumentati dell’1.7% = 59'772.14).

2.8.2.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media

ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte

le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

2007, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 60'144.47 (fr. 4'732.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2006] aggiornati al 2007 e riportati su

41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2012, pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Presso

il suo ultimo datore di lavoro, nel 2007, l’insorgenre avrebbe percepito un

salario di fr. 59'772.14 (cfr. consid. 2.8.2.1).

Questo

salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore costruzioni (Tabella TA1 2006, p.to 45,

livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- aggiornati al 2007 riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 10.2 e 9.2, pubblicata in La Vie économique,

6-2012, settore F costruzioni pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 63'702.40).

Conformemente

alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di

un guadagno modesto – al riguardo non basta l’assunto della consulente in integrazione

secondo il quale “(…) non si entra nel merito della riduzione per gap

salariale in quanto il salario percepito dall’assicurato non è in linea con i

salari versati normalmente nel cantone. Si può dunque ipotizzare che l’A. si

sia accontentato di questo salario. (…)” (doc. AI 23/3); cfr. anche la STCA

del 21 febbraio 2011 incarto 32.2010.203 –, il reddito statistico

da invalido (fr. 60'144.47) va dunque ridotto del 1.17%

(percentuale corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 59'772.14.-- contro fr. 63'702.40 danno un gap del 6.17% che va ridotto

dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 59'440.77 (fr.

60'144.47 ridotti del 1.17% = fr. 59'440.77).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 10% (nelle

motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 84/3-4

il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 5% per attività leggere e

del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 83/3), vedi anche le

tabelle sub doc. AI 83/1-2, 84/1-2, 85/1-2 e 86/1-2) – va qui

ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.

5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 53'496.69 (fr. 59'440.77 ridotti del 10% = fr.

53'496.69).

2.8.2.3. Ritenuti

un reddito da valido di fr 59'772.14 (cfr. consid. 2.8.2.1) e da invalido di

fr. 53'496.69 (cfr. consid. 2.8.2.2), si ottiene un grado

d’invalidità del 10% ([59'772.14 - 53'496.69] x 100 :

59'772.14 = 10.49% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.

consid. 2.3).

Dalle

motivazioni della decisione si evince che l’amministra-zione ha raffrontato i

redditi relativi agli anni dal 2007 al 2010, raffronti dai quali sono risultati

dei tassi di invalidità del 9% e dell’11% (si veda in particolare il doc. AI

87/1-6 e 83/1-4, 84/1-4, 85/1-4 e 86/1-4).

Ora,

a prescindere dal fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto aggiornare i dati

economici fino al 2011 (anno in cui è stata emessa la decisione impugnata), nel

caso di specie (visto lo stato di salute stazionario e considerato che non ha

più ripreso alcuna attività lavorativa) questo Tribunale può esimersi dal

verificare la correttezza dei raffronti dei redditi operati dall’Ufficio AI dal

2007 al 2010, come pure dal procedere al confronto dei redditi fino al momento

della decisione impugnata (per un caso analogo vedi le STCA del 10 ottobre 2011

[31.2011.41], consid. 11 e del 9 giugno 2011 [32.2010.320], consid. 2.9.4).

A

titolo abbondanziale, per pura ipotesi di lavoro, va qui evidenziato che anche

volendo applicare un gap salariale dell’8% e una riduzione del 20% (come sostenuto

dal ricorrente) non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.

Infatti in tale evenienza il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 44'266.32 (60'144.47

ridotti dell’8% e del 20% = fr. 44'266.32); confrontando tale

reddito con quello da valido di fr. 59'772.14 si ottiene un grado d’invalidità

del 26% ([59'772.14 - 44'266.32] x 100 : 59'772.14 = 25.94%).

2.9. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali

visto che anche nella presente fattispecie – come indicato dalla consulente

nel rapporto finale del 16 ottobre 2009 (doc. AI 23/1-4) confermato in quello

complementare del 17 maggio 2010 (doc. AI 48/1-3) riprodotto in esteso al consid.

2.8.1 – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili

che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

Giova

qui inoltre ricordare che, avuto riguardo alla qualifica professionale, nel

menzionato rapporto del 16 ottobre 2009, la consulente aveva già evidenziato

che “(…) Traducendo questo dato nella gamma di professioni esistenti ed ancora

attuabili nonostante il danno alla salute, è possibile identificare una cerchia

di attività definite semplici e ripetitive: si tratta di attività che non

richiedono una preparazione professionale specifica (e quindi tanto meno una

formazione professionale organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di “rodaggio”. (…)”

(doc. AI 23/2).

Quanto

invece alla possibilità di un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI,

lo stesso era già stato predisposto e sospeso in attesa dell’esito della

presente vertenza (cfr. doc. AI 105/1-2).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la

dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da

un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,

lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM e

dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le

allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una

perizia pluridisciplinare del SAM che confermava una precedente perizia

reumatologiga a cura del dr. __________) non fossero valide e/o le ragioni che

rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute

subentrata prima della decisione impugnata del 18 novembre 2011.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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