32.2012.50
Casalinga. Metodo misto. L'UAI ha correttamente versato un quarto di rendita dal 1.5.2010. Confermata valutazione medica e inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
30 luglio 2012Italiano64 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.50
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, TCA
Titolo:
Casalinga. Metodo misto. L'UAI ha correttamente versato un quarto di rendita dal 1.5.2010. Confermata valutazione medica e inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28 cpv. 2 let. ter LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.50
LG/DC/sc
Lugano
30 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1962, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie e casalinga, in data 25
novembre 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti segnalando di essere affetta da “dolori di schiena” (doc. AI
1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
23-1), l’UAI con decisione del 12 gennaio 2012 (doc. AI 42-1), preavvisata con
progetto del 28 ottobre 2011 (doc. AI 35-1), ha attribuito all’assicurata un
quarto di rendita a far tempo dal 1° maggio 2010, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1
LAI (al più presto dopo sei mesi dalla data in cui è stato rivendicato il
diritto a prestazioni).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1 ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità dal 1° maggio 2010 (doc. I).
L’insorgente
ha in primis contestato la ripartizione operata dall’amministrazione tra
attività lavorativa e mansioni di casalinga (50%-50%). Ella “nega di aver
riferito all’assistente sociale che, senza il danno alla salute, avrebbe la
necessità di lavorare al 50%” avendo invece bisogno di lavorare a tempo
pieno (doc. I, pag. 2). Viene quindi contestata la valutazione dell’assistente
sociale, ritenuta troppo ottimistica rispetto a quanto indicato a livello
medico (inabilità del 20%), e postulato un adeguamento al 70% (doc. I, pag. 4).
1.4. In risposta
l’UAI ha confermato l’applicazione, nel caso di specie, del metodo misto
essendo dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’assicurata senza il danno alla salute avrebbe svolto un’attività a tempo
parziale e non a tempo pieno. Viene quindi ribadita la correttezza della
valutazione dell’assistente sociale e postulata la reiezione integrale del
gravame (doc. IV).
1.5. In data 23
marzo 2012 il rappresentante dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie
argomentazioni sollevando una presunta incongruenza tra quanto certificato dai
medici del SMR e quanto ripreso dall’Ufficio AI (doc. VI).
Il doc.
VI è stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VII).
1.6. Nelle
osservazioni del 12 aprile 2012 l’UAI ha indicato che i medici del SMR dopo
aver indicato un’inabilità lavorativa quale casalinga del 20% dal 2004 e del
60% dal dicembre 2009, hanno modificato le loro conclusioni, a seguito
dell’inchiesta economica, indicando un’inabilità del 30,5% quale casalinga e dell’80%
in attività lavorative adeguate (doc. VIII+1).
Fatti
I doc.
VII, VIII+1 sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. IX).
1.7. Nello
scritto del 30 aprile 2012 l’RA 1 ha criticato la modifica delle conclusioni
dei medici del SMR a seguito dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica. La ricorrente si è quindi riconfermata nelle
proprie pretese ricorsuali postulando altresì la dispensa dalle spese giudiziarie
(doc. X, XIII+1).
1.8. Gli scritti
doc. IX e X sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata un quarto di rendita AI dal 1° maggio 2010.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Nel caso concreto, al fine di
stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha
valutato al 50% la parte dedicata all’attività salariata e al 50%
la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Questa suddivisione viene
contestata dall’insorgente che ha postulato il riconoscimento della quota del
100% quale salariata (doc. I).
Il TCA rileva che nel
formulario per la richiesta di prestazioni AI l’assicurata ha indicato, quale
attività principale, quella di “casalinga” dal mese di giugno 1999 (doc.
AI 1-5, pto. 6.4.1.).
RI 1 ha svolto l’attività
di operaia a tempo pieno presso la __________ di __________ fino al 1999, in seguito non ha più svolto alcuna attività lavorativa dedicandosi alle mansioni di casalinga
(doc. AI 5-1; 34-1). Si rileva che la famiglia è composta dal marito __________
(1959) e dai figli __________ (1999) e __________ (1990).
Nell’inchiesta economica
del 14 luglio 2010, alla domanda “se non fosse intervenuto il danno alla
salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?”,
l’assicurata ha asserito che in assenza del danno alla salute avrebbe necessità
di lavorare al 100% o almeno al 50%, a causa di importanti problemi economici
(doc. AI 23-2).
Con scritto del 17
settembre 2010 l’UAI ha interpellato la ricorrente su tale questione (doc. AI
21-1), la quale ha risposto sostenendo che se non fosse intervenuto il danno
alla salute avrebbe continuato a fare ricerche come donna di pulizie al
50/100%. Non si è iscritta all’URC e non ha più le lettere di ricerca dei posti
di lavoro (doc. AI 22-1).
Alla luce
di quanto emerge dalla documentazione agli atti, il TCA ritiene maggiormente
verosimile una percentuale del 50% quale salariata, piuttosto che un tempo
pieno in considerazione del lungo tempo trascorso senza che l’assicurata
svolgesse un’attività lucrativa, della mancata iscrizione all’URC e
dell’assenza di prove a sostegno di ricerche di posti di lavoro a tempo pieno.
Vengono
quindi confermate le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione.
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non
contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
In una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
ammesso il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha
precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Dal profilo medico nel caso in esame l’UAI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita
d’invalidità sulla base della valutazione del Servizio medico regionale (SMR).
Nel
rapporto medico del 5 febbraio 2010 il Dr. __________, spec.FMH in medicina
interna, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi
► Lombalgia cronica su
alterazioni statico degenerative multi segmentali
► Discopatia L2-L3, L3-L4, L4-L5, sindrome irritativa L5-S1 dx
► Coxartrosi bilaterale sintomatica maggiore a destra
► Iniziale sindrome da impingement spalla destra
Valutazione/conclusione
Assicurata di 47 anni in condizioni generali
compromesse. Spiccata sintomatologia dolorosa localizzata al rachide
lombosacrale con irradiazione sciatalgia all'arto inferiore di destra.
Coesiste coxalgia bilaterale con maggiore
localizzazione alla coxo femorale di destra.
L'obiettività clinica risulta essere molto
limitata per la nota sintomatologia dolorosa.
Evoluzione dello stato clinico non ricostruibile
con certezza per mancanza di obiettività in merito.
L'obiettività odierna dimostra una radicolite con
giustificata sciatalgia destra. La valutazione clinica odierna, anche in
considerazione delle forti limitazioni nell'obiettività clinica, permette di
definire i limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in
allegato.
Per quanto riguarda la definizione delle
incapacità lavorative, presa visione della certificazione della Dr.ssa __________
(medico curante) con indicazione di IL 100% dal 2004, vista la descrizione
dell'assicurata stessa che dichiara una lenta ma progressiva evoluzione
sfavorevole della sintomatologia dolorosa lombosacrale, risulta esigibile IL
20% dal 2004 come casalinga. IL 60% come casalinga dal dicembre 2009.
Prognosi favorevole solo con provvedimento
neurochirurgico specialistico.
Utile rivalutazione RMN.
Utile migliore inquadramento della terapia
antalgica medica.
Dal punto di vista clinico sarà opportuna
rivalutazione a distanza di 12 mesi dalla valutazione specialistica
neurochirurgica (eventuale intervento)." (doc. AI 17/3-4)
Nell’annotazione
del 22 febbraio 2011 il Dr. __________ ha fornito la seguente precisazione:
“In riferimento al
rapporto medico SMR con data 05.02.2010 si
precisa che:
In attività lavorativa rispettosa dei limiti
funzionali da dicembre 2009 IL 80%. Per quanto riguarda l’attività come
casalinga risulta confermata IL 20% dal 2004.
Da dicembre 2009 la IL viene definita dalla
consueta inchiesta per casalinghe.
IL 20% dal 2004 in attività adeguata.” (doc. AI 26-1).
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SMR,
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
Il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, nel rapporto medico del 5 febbraio 2010 ha infatti posto la diagnosi di “Lombalgia cronica su alterazioni statico degenerative multisegmentali.
Discopatia L2-L3, L3-L4, L4-L5, sindrome
irritativa L5-S1 dx. Coxartrosi bilaterale
sintomatica maggiore a destra. Iniziale sindrome da impingement spalla destra” (doc. AI 17-3).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha
inizialmente indicato un’inabilità lavorativa completa (100%) dal 2004 sulla
base del rapporto medico del 28 dicembre 2009 della Dr.ssa __________ (doc. AI
16-1), e un’inabilità del 20% dal 2004 come casalinga aumentata al 60% dal mese
di dicembre 2009 (doc. AI 17-4).
Nelle
annotazioni del 22 febbraio 2011 il Dr. __________ ha precisato che in attività
adeguate l’inabilità è del 20% dal 2004 e dell’80% dal mese di dicembre 2009, mentre
nelle mansioni di casalinga egli ha confermato l’inabilità del 20% dal 2004 e
dal dicembre 2009 ha rinviato all’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica che ha indicato una limitazione complessiva
del 30,5% (doc. AI 26-1).
Nelle successive
annotazioni del 10 agosto 2011 il Dr. __________ ha ritenuto coerente con la
valutazione medica la limitazione complessiva del 30,5% posta dall’assistente
sociale (doc. AI 31-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
In
conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,
secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro all’80% in attività adeguate e rispettose dei
suoi limiti funzionali dal mese di dicembre 2009.
2.9. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 17 novembre 2010
l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30,5% (cfr.
doc. AI 23-1).
2.10. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 17 novembre 2011 (cfr. doc. 23-1 e segg.) dal seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
10,5%
Spesso è il coniuge
ad occuparsi della preparazione dei pasti; l'assicurata è in grado di cucinare
unicamente pietanze semplici e sbrigative, dove non è necessario rimanere in
piedi a lungo.
Lentamente esegue il
quotidiano riordino del locale cucina e se il carico di lavoro non è molto,
riesce anche a lavare i piatti (altrimenti se ne occupa la figlia). I
famigliari apparecchiano-sparecchiano e l'aiutano nel riassetto.
Delle pulizie
stagionali del locale cucina si occupa il marito; l'assicurata esegue
unicamente quelle leggere a livello piano lavoro (non riesce a d'inginocchiarsi
e fatica a salire sua una scala).
Considerata
l'esigibilità della collaborazione dei famigliari; valuto nella misura del 30%
tenendo conto del minor rendimento nella preparazione dei pasti, del maggior
impiego di tempo nelle attività quotidiane e le difficoltà nei lavori pesanti a
carattere stagionale.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
14.
A causa delle limitazioni nei movimenti di
estensione-flessione della zona lombare e della sintomatologia dolorosa che
aumenta ad ogni movimento, la signora RI 1 non riesce ad occuparsi delle pulizie
dell'appartamento; è in grado di eseguire unicamente quelle leggere a livello
piano lavoro. Delle pulizie pesanti, sia quotidiane sia stagionali, se ne
occupano i famigliari.
L'assicurata riordina il letto quotidianamente ed
aiuta il marito nel cambio delle lenzuola.
Considerata l'esigibilità della collaborazione
dei famigliari, valuto nella misura del 70% tenendo conto degli impedimenti nei
lavori pesanti.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
%
La signora RI 1 è in
grado di eseguire la piccola spesa quotidiana presso il vicino supermercato ed
accompagna il marito in occasione di quella settimanale evitando il trasporto
di acquisti troppo pesanti.
Insieme al marito, si
occupa della gestione amministrativa familiare e nei giorni di relativo
benessere si reca al vicino ufficio postale per seguire i pagamenti mensili.
L'assicurata
mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Tenendo conto
dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari non ritengo giustificata
alcuna percentuale d'impedimento.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
6.
%
I famigliari trasportano la cesta della
biancheria; la figlia carica-scarica la lavatrice; l'assicurata imposta il
lavaggio ed al termine inserisce il bucato nell'asciugatrice. In assenza di
aiuto, la signora RI 1 farebbe tutto da sola, eseguendo ogni movimento con
estrema lentezza.
Dello stiro si occupa il marito; a causa dei
dolori l'assicurata riuscirebbe al massimo a stirare per 30 minuti alternando
l'attività a momenti di riposo.
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
Considerata l'esigibilità della collaborazione
dei familiari, valuto nella misura del 30% la percentuale degli impedimenti,
tenendo conto del maggior impiego di tempo nel bucato e nello stiro.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
%
La figlia undicenne
ha acquisito un buon livello di autonomia personale. La signoraRI 1 si occupa
della sua educazione e riesce a presenziare anche alle riunioni scolastiche.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
%
Nulla da segnalare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
30,5 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
· I familiari.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
· L'assicurata ha pianto per tutto il colloquio: è molto
preoccupata per il suo stato di salute e per il fatto di non poter accedere
alle cure mediche a causa dei problemi economici." (doc. AI
23/4-6)
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 30,5%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione
del SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto
rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di
ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni
componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito __________
e dei figli __________ (1990) e __________ (1999), che risultano peraltro
giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare.
2.12
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 20% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Ai fini
della valutazione economica, nel rapporto del 28 ottobre 2011, la consulente in
integrazione professionale, tenuto conto delle valutazione mediche e dei limiti
funzionali illustrati ha indicato tutte le attività semplici e ripetitive senza
formazione specifica nella categoria 4 delle tabelle RSS sono da considerare
esigibili al 20% (doc. AI 34-2).
2.13
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono
determinanti i dati del 2010.
2.14
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso
di specie, l’assicurata dopo le scuole dell’obbligo in __________ ha lavorato
quale operaia presso la __________ dal 1991 al 1999. Al momento dell’insorgenza
del danno alla salute ella non svolgeva alcuna attività lucrativa (doc. AI 35-2).
Applicando quindi i dati statistici nazionali di cui alla Tabella
TA1, riferita all’anno 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive
si ottiene un importo annuo di fr. 52'728.--.
Il
reddito da valido va poi proporzionato al 50% essendo l’assicurata salariata in
questa percentuale, mentre per il restante 50% risulta casalinga. Si ottiene
così un importo di fr. 26'364.--.
2.15
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo stesso
è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso
concreto applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 40394.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella
causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi
di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di
domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di
svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung
C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002
S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,
für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas
über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität
differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12
sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser
Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der
Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den
Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi
di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività
semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de
l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16
In concreto,
l’amministrazione ha applicato una riduzione del 8% per attività leggere e del 10%
per altri fattori di riduzione (doc. AI 37-4).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral,
celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella
presente fattispecie la percentuale globale del 18% può essere confermata dal
TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'728.-- , ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 20% e ammettendo la riduzione del 18%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 8'647.39 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 26'364.--
(consid. 2.15.) emerge un tasso d’invalidità del 67,2 arrotondato al 67% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.17
Viste le
quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 48,7% (50 X 67% + 50 X 30,5%) arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in
applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette
l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità.
2.18
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione.
La consulente nel rapporto del 28 ottobre 2011, in considerazione del grado d’incapacità lavorativa dell’80% e dell’iter
scolastico-socio-professionale non ha ritenuto opportuno mettere in atto
provvedimenti professionali (doc. AI 34-2).
2.19
L’assicurata,
ha chiesto la convocazione delle parti per un’udienza di discussione (doc. I,
pag. 8, doc. VI).
Con il
ricorso l’assicurata ha chiesto sussidiariamente la riduzione della sanzione
(cfr. doc. I).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio
delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono
sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF
125.
V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere udita da questo Tribunale.
Va
inoltre ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, TCA ha chiarito nel corso della procedura tutte le questioni
necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste circostanze, ritenuto
inoltre come la ricorrente abbia avuto ampia facoltà di esprimersi in merito,
questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.20
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a
carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di venire esonerata dal
pagamento delle spese giudiziarie (cfr. doc. X, pag. 2).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Dalle
tavole processuali si evince che la ricorrente, coniugata con __________ e con
due figli (__________ del 1990 e __________a del 1999), dispone, quali
entrate, unicamente della rendita d’invalidità (1/4) di fr. 1'000.-- mensili,
oltre che dello stipendio del marito, di fr. 3'700.-- mensili. Visto anche il
preavviso favorevole del Municipio di __________ (doc. XIII1) l’indigenza
deve essere ammessa.
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse
sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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