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Decisione

32.2012.56

Prima domanda di prestazioni. Ricorso accolto con rinvio degli atti alll'Ufficio AI per esperire una perizia multidisciplinare.

9 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso. Rileva di aver

tenuto conto delle perizie dei dr. __________ e __________ per quel che

concerne l’erogazione della rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno

2010. Evidenzia come il ripristino della rendita intera dal 1° novembre 2010 è

dovuto ad un comprovato peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a

seguito di un secondo infortunio occorsogli il 14 giugno 2011.

L’amministrazione

conclude rilevando altresì che la decisione contestata si è incrociata con lo

scritto 17 gennaio 2012 dell’assicurato – dove quest’ultimo ha prodotto

ulteriore documentazione medica al fine di aggiornare il suo stato di salute –

ed informando che nell’ambito di una revisione, su indicazioni del proprio

servizio medico, effettuerà una perizia multidisciplinare.

1.5. Con

osservazioni 9 marzo 2012 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto

la reiezione del ricorso. Contestando le censure della Cassa ricorrente, egli sostiene

la correttezza della decisione impugnata.

1.6. Su

richiesta del TCA, le parti hanno inoltrato le loro osservazioni in merito al

succitato scambio di allegati (VII, IX e X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

2.2. Pacifica

è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la presente

decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo

prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid.

3.3.1).

Nel

merito

2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una

rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.5. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

Considerandi

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.6

2.6.1

Nel

caso in esame, a seguito dell’infortunio occorso il 18 ottobre 2008 l’Ufficio

AI, sulla base delle valutazioni del SMR (del 7 giugno 2010 in doc. AI 33; del 21 marzo 2011 in doc. AI 83), ha considerato l’assicurato inabile al 100%. Con

perizia reumatologica 18 marzo 2011 il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato

abile al 50% nella sua professione, ma pienamente abile in attività adeguate,

dopo 3 mesi dall’intervento di artroscopia e di ablazione del materiale di

osteosintesi eseguito nel gennaio 2010 (doc. AI 82). Per quanto riguarda l’aspetto

extra-somatico, le perizie 17 ottobre 2010 del dr. __________ (doc. AI 59/2) e

9.

novembre 2010 del dr. __________ (doc. 59/10) concludono per una sintomatologia

ansiosa depressiva reattiva non invalidante con prognosi favorevole.

Tenuto

inoltre conto dei rapporti 6 agosto 2010 (doc. AI 44) e 21 luglio 2011 (doc. AI

114) dei consulenti in integrazione professionale, l’amministrazione ha di

conseguenza riconosciuto il diritto alla rendita intera, scaduto il termine

annuale di attesa, dal 1° ottobre 2009 e soppresso in seguito la prestazione con

effetto 30 giugno 2010, ossia il terzo mese dal miglioramento della capacità

lavorativa residua (gennaio 2010) ex art. 88a cpv. 1 OAI, non presentando (più)

l’assicurato un’invalidità di grado pensionabile.

2.6.2

Successivamente,

con certificato medico 20 aprile 2011 la psichiatra curante, dr.ssa __________,

ha fatto presente che il suo paziente è ricoverato presso l’Ospedale __________

a seguito di un crollo psichico risalente al novembre 2010. Essa, descrivendo

lo status psichico, ha valutato una totale incapacità lavorativa per motivi

psichiatrici (doc. AI 101/76). Nel certificato 12 settembre 2011 essa ha inoltre

confermato che “… confrontato con gli impedimenti fisici, senza la

possibilità di una riqualifica e con la prospettiva di vedersi togliere tutte

le prestazioni assicurative, egli a partire dalla metà di novembre 2010 ha subito un crollo

psichico che perdura tutt’ora” e concluso per un episodio

depressivo di gravità medio-grave con totale incapacità lavorativa, senza alcuna

possibilità di una riqualifica o tentativo di reinserimento professionale (sottolineatura

del redattore; doc. AI 117/4).

Inoltre,

il 14 giugno 2011 l’assicurato è stato vittima di un altro infortunio causante

una frattura del piatto tibiale del ginocchio sinistro, con osteosintesi

eseguita il 16 giugno 2011 (cfr. rapporto 12 settembre 2011 della __________

[dr. __________] in doc. AI 117; cfr. anche rapporto 8 settembre 2011 della __________

di __________ [dr. __________] in doc. AI 117/5).

Con

rapporto 6 ottobre 2011 il dr. __________ __________, riscontrato un netto

peggioramento della spalla sinistra nonostante un’infiltrazione, ha proposto

all’assicurato una correzione chirurgica (doc. AI 119/2).

Esaminata

la succitata documentazione, con rapporto finale 24 novembre 2011 il dr. __________

del SMR ha valutato un’incapacità lavorativa del 100% dal novembre 2010 (doc.

AI 124).

Da

qui il ripristino del diritto alla rendita intera, con effetto dal 1° novembre 2010. A tal proposito va ricordato che, secondo l’art. 29 bis OAI, se la rendita è stata soppressa a

causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel

susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile

di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI, ciò che il caso in esame.

2.6.3

Infine,

con scritto 17 gennaio 2012 – quindi prima dell’emissione della decisione

contestata – il legale dell’assicurato, sollecitando la resa di una decisione,

ha nuovamente prodotto i succitati tre rapporti medici, nonché la decisione su

opposizione 6 ottobre 2011 dell’assicuratore LAINF (doc. AI 141).

Con annotazione 31 gennaio

2012.

il SMR ha concluso che:

"

Alla luce della globale

documentazione medica su menzionata, si conferma la presenza anche di patologie

di natura extrainfortunistica invalidanti al CL dell’A.

In virtù di ciò, procediamo con una perizia

multidisciplinare SAM, avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di

salute dell’A. dal 2008 ad oggi, rispettivamente le limitazioni funzionali per

l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la

determinazione temporale della CL residua” (doc. AI 149/2).

Secondo

l’Ufficio AI, confermando la validità della decisione contestata, la perizia SAM

verrà eseguita nell’ambito della revisione della rendita.

2.7

Esaminati

gli atti, questo TCA non può confermare la validità della pronunzia contestata

e questo per i seguenti motivi.

Occorre

in primo luogo ricordare che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (DTF 130 V 138

consid. 2.1 con riferimenti).

Considerato

che la decisione contestata è stata resa il 19 gennaio 2012, le succitate

certificazioni in merito al secondo infortunio occorso al 14 giugno 2011, come

pure quelle relative all’evoluzione della componente extra-somatica devono

essere prese in considerazione. In questo senso va pertanto confermata la necessità,

palesata dal SMR, di procedere ad una perizia pluridisciplinare per valutare lo

stato di salute dell’assicurato dal 2008 visto che sono emerse, contrariamente

a quanto valutato dallo stesso SMR il 7 giugno 2010 (doc. AI 33), delle affezioni

extrainfortunistiche, tenuto conto anche delle risultanze della perizia 18

marzo 2011 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6.1). Non solo, ma anche dal punto

psichiatrico la fattispecie necessita di un chiarimento ritenuto che, secondo i

rapporti 20 aprile e 12 settembre 2011 della psichiatra curante, il crollo

psichico è avvenuto alla metà di novembre 2010, a poco più di un mese dalle visite peritali presso i dr. __________ (8 ottobre 2010) e __________

(5 ottobre 2010), i quali, esclusa sostanzialmente la presenza di una patologia

psichiatrica invalidante, avevano concordemente valutato una prognosi favorevole.

Per

questi motivi, la decisione contestata deve essere annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione perché predisponga una valutazione pluridisciplinare al fine di stabilire il diritto

alla rendita sino al momento dell’emanazione della decisione contestata. Ciò

non impedisce all’Ufficio AI di tenere conto, come rilevato in sede di

risposta, anche della documentazione medica posteriore alla decisione 19

febbraio 2012, tra cui quella prodotta dall’assicurato con le osservazioni 9

marzo 2012 (cfr. consid. 1.5), e di determinarsi separatamente su un’eventuale

revisione.

Va

qui ricordato che in DTF 137 V 314 l’Alta Corte, modificando la propria giurisprudenza,

ha stabilito alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa

rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti. Siccome nel caso in esame

parte ricorrente non è l’assicurato ma la Cassa pensioni, tale giurisprudenza

non risulta essere applicabile.

Sulla

base delle risultanze peritali, l’amministrazione si determinerà, mediante

emissione di una nuova decisione, sul diritto alla rendita dell’assicurato. Il

ricorso va pertanto accolto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 19 gennaio 2012 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

consid. 2.7.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione..

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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