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Decisione

32.2012.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con

osservazioni 9 marzo 2012 – evidenziando come l’istan-za di ripristino dell’effetto sospensivo fosse

suscettibile di essere accolta – l’Ufficio AI ha comunicato che “(…)

sino alla definizione della causa di merito dinnanzi a questo lodevole Tribunale

cantonale delle assicurazioni, lo scrivente Ufficio ha sospeso il mandato

peritale conferito al Dr. med. __________. (…)” e, rilevato come

nell’atto ricorsuale sia stato indicato un nuovo indirizzo, ha chiesto di

comunicare il nuovo recapito (IV).

Per

il resto, con la risposta di causa – riprendendo la cronistoria dell’incarto e

con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’Ufficio AI ha

chiesto di respingere il ricorso (VI).

1.6. Con

lettera 5 aprile 2012, vista la documentazione ufficiale prodotta e richiamato

l’art. 55 LAI, l’insorgente ha sostenuto che l’Ufficio AI del Canton Ticino era

competente territorialmente ad emettere la decisione contestata visto che al momento

della richiesta di prestazioni aveva il proprio domicilio in questo Cantone; per

il resto si è confermata nelle proprie allegazioni (VIII e allegati doc.

B/1-12).

1.7. Con

scritto 30 aprile 2012 l’Ufficio AI ha prodotto la decisione 13/18 aprile 2012

con la quale l’assicuratore infortuni __________ __________ ha sospeso il diritto

alle indennità giornaliere con effetto al 30 settembre 2011 e, quanto alla competenza

territoriale, ha osservato che essendo l’insorgente al momento della richiesta

di prestazioni domiciliata nel canton Ticino la decisione impugnata è stata

emessa dal competente Ufficio AI di Bellinzona (IX e IX/1).

1.8. Con

osservazioni 14 maggio 2012 l’insorgente ha, in particolare, rilevato che è sua

intenzioni opporsi alla decisione della __________ del 13 aprile 2012 e che la

stessa non ha nessuna conseguenza per la presente procedura (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Dagli

atti di causa risulta che al momento della richiesta di prestazioni l’insorgente

era domiciliata nel canton Ticino.

Conformemente

ai combinati articoli 55 cpv. 1 LAI e 40 cpv. 3 OAI l’Ufficio AI del Canton

Ticino – fatto, questo, peraltro nemmeno contestato dalle parti (cfr. consid.

1.6 e 1.7) – era dunque competente territorialmente ad emettere la decisione

impugnata.

2.3. Con

osservazioni 9 marzo 2012, prima della risposta di causa, l’Ufficio AI ha

comunicato al TCA che, in accoglimento della domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo, ha sospeso il mandato peritale conferito al dr. __________ (cfr. consid.

1.5).

L’istanza

di ripristino dell’effetto sospensivo presentata contestualmente al ricorso è

divenuta pertanto priva di oggetto.

2.4. Secondo

l’art. 44 LPGA se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai

servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare

il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

In

merito al conferimento di mandati peritali il Tribunale federale (TF) nella DTF

137 V 210 ha, tra l’altro, stabilito che “(…) in caso di disaccordo, la

perizia deve essere ordinata mediante una decisione incidentale impugnabile al

tribunale cantonale delle assicurazioni (rispettivamente al Tribunale amministrativo

federale; modifica della giurisprudenza pubblicata in DTF 132 V 93; consid.

3.4.2.6); alla persona assicurata spettano diritti di partecipazione

preliminari (modifica della giurisprudenza pubblicata in DTF 133 V 446; consid.

3.4.2.9). (…)” (regesto della DTF 137 V 210).

Nella

STF 9C_950/2011 del 9 maggio 2012 destinata alla pubblicazione, in ossequio alla

procedura prevista dall’art. 23 cpv. 3 LTF, alla domanda: “le decisioni

cantonali e le sentenze del Tribunale amministrativo federale concernenti

ricorsi contro decisioni degli Uffici AI in materia di assunzione di perizie

mediche non sono deferibili al Tribunale federale nella misura in cui non sono

stati giudicati motivi di ricusazione. Le due corti coinvolte sono d’accordo

con questa conclusione visto che nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 in fine

pag. 257 detto quesito era stato lasciato aperto?”, le due corti di diritto

pubblico del TF hanno all’unanimità risposto affermativamente.

In

quell’evenienza, avendo il ricorrente sollevato obiezioni materiali nell’ambito

dell’assunzione della perizia medica indicata, l’Alta Corte non è entrata nel

merito.

Contestualmente

la nostra Massima Istanza ha evidenziato che, dinnanzi all’autorità giudiziaria

cantonale, contro una decisione di assunzione di una perizia medica possono

essere sollevate delle obiezioni materiali contro la perizia in sé (ad esempio

argomentando che si tratta di una inutile “seconda opinione”), contro il tipo e

l’estensione della perizia (ad esempio concernenti la scelta delle discipline

mediche specialistiche da analizzare) o contro i periti nominati (ad esempio

contestandone la specifica competenza). Inoltre possono essere fatti valere dei

motivi formali di ricusa nei confronti del perito nominato (“(…) Ist eine Gutachterstelle nach diesem System benannt, so kann die

versicherte Person materielle Einwendungen gegen eine Begutachtung an sich

(etwa mit dem Einwand, es handle sich um eine unnötige second opinion), gegen

Art oder Umfang der Begutachtung (beispielsweise betreffend die Auswahl der

medizinischen Disziplinen) oder gegen bezeichnete Sachverständige (etwa

betreffend deren Fachkompetenz) erheben. Weiter können formelle Ausstandsgründe

gegen Gutachterpersonen geltend gemacht werden (BGE 137 V 210 E. 3.4.2.7 S.

257). (…)” (STF 9C_950/2011

del 9 maggio 2012 consid. 1.1)).

2.5. Il

diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia

costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di massima l'annullamento

della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel

merito (STF 9 C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1 e DTF 135 I 187 consid.

2.2 pag. 190 e rinvii). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di

consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori

purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare

alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in

cui possano influire sulla decisione (DTF 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 con

rinvii). In sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al

procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a

una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella

procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende

altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo

ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa

e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta

a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni

addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,

atte a influire sulla decisione (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88 e rinvii). Ai

sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag.

437).

2.6. Nella

fattispecie concreta, per i motivi che seguono, questo Tribunale ritiene che

l’amministrazione ha leso in modo grave, e pertanto non sanabile in questa

sede, il diritto di essere sentito.

Va

qui innanzitutto evidenziato che nelle annotazioni 9 agosto 2010 (doc. AI

71/1-2) il dr. __________, medico SMR, aveva concluso che “(…) alla luce

della documentazione prodotta non sono chiari gli attuali limiti funzionali in

relazione sia al lavoro di estetista, sia per eventuale attività confacente.

Pertanto si richiede valutazione SMR spec. ortopedica (Dr.ssa __________) atta

a valutare tali limiti funzionali e attestare la IL e CL sia in attività

abituale che confacente. (…)” (doc. AI 71/2).

Nel

rapporto medico 31 agosto 2010 (doc. AI 73/1-8), dopo la visita del medesimo

giorno, la dr.ssa __________, medico SMR, ha concluso che “(…) risulta

medicalmente giustificata in riferimento alle diagnosi citati sopra per la

professione di estetista un’incapacità lavorativa di 100% dal 20.10.2009 - 17.01.2010,

dal 18.01.2010 - 07.03.2010 un’incapacità lavorativa di 80%, dal 08.03.2010 al

30.08.2010 un’incapacità lavorativa di 60% e dal 31.08.2010 IL 50% (come inteso

della mezza giornata). Anche per le attività ev. meglio adeguate, nel rispetto

dei limiti funzionali descritti, non è proponibile un lavoro che superi la

mezza giornata. La situazione dell’assi-curata sarebbe da rivalutare dopo

un’eventuale intervento all’anca destra descritto sopra. (…)” (doc. AI

73/5).

Dagli

atti risulta inoltre che l’insorgente, nelle osservazioni 11 gennaio 2012 (doc.

AI 103/1-3), aveva, tra l’altro, già evidenziato che “(…) dall’incarto AI

evince che inoltre una ulteriore perizia medica non è assolutamente

necessaria, dopo che l’Ufficio AI stesso ha già incaricato il SMR per

visitare la mia cliente. La Dr. __________ ha esaminato la mia cliente il 31

agosto 2010 e ha chiaramente definito la capacità residua lavorativa della mia

cliente. Non si capisce dunque perché fino al giorno d’oggi il vostro ufficio

AI non ha ancora emanato una decisione formale riguardo alla rendita

d’invalidità che già da più di un anno spetta alla mia cliente. (…)” (doc.

AI 103/2).

Al

riguardo nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha sostenuto che “(…) in

riferimento invece alla contestazione di effettuare un’ulteriore perizia si fa

notare come proprio a seguito della visita presso il SMR è emersa la necessità

di effettuare un approfondimento medico reumatologico. (…)” (doc. AI 106/1)

e nella risposta di causa si è limitato ad evidenziare che “(…) considerato

il tenore delle domande peritali, l’asser-zione di contropare secondo cui

l’espletamento di un’ ulteriore perizia reumatologica è inutile, appare del

tutto futile e puramente strumentale. (…)” (VI punto 15).

In

realtà dagli atti emerge che la dr.ssa __________, nel rapporto 31 agosto 2010, ha potuto esprimersi con chiarezza attestando una capacità lavorativa del 50%, dal 31 agosto

2010 nell’attività abituale quale estetista e, dal 18 gennaio 2010 in un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. La stessa specialista ha

poi concluso che “(…) la situazione dell’assicurata sarebbe da rivalutare

dopo un’eventuale intervento all’anca destra descritto sopra. (…)” (doc. AI

73/5). Dal reperto non risulta in ogni caso che vi sarebbe la necessità di un ulteriore

accertamento reumatologico.

Non

solo, vista la richiesta di precisazione 8 novembre 2010 (doc. AI 78/1 dal

quale risulta che il funzionario __________ ha chiesto al medico SMR se la capacità

lavorativa del 100% dal 11 giugno 2010 attestata dal dr. __________ nella

perizia 11 giugno effettuata per conto della __________ potesse essere ritenuta

valida), il dr. __________, apparentemente senza nemmeno contattare la dr.ssa __________,

nelle annotazioni 11 novembre 2010, ha concluso che “(…) in riferimento alla

perizia medica, pervenutaci in secondo tempo, del Dr. __________ (spec.

reumatologo) per conto della __________ (ndr. recte: __________) dell’11.06.2010,

confermiamo una CL del 100% in attività adeguata dalla data dell’11.06.2010. In

attività abituale come estetista l’A. sarebbe abile al 50% ma come attestato

anche dal perito reumatologo non è un’attività che possa sempre rispettare

l’ergonomia e quindi viene sconsigliata. (…)” (doc. AI 79/1).

È

solo in un secondo tempo, e meglio come si evince dalle annotazioni per

l’incarto 25 e 26 ottobre 2011 nonché dallo scambio di posta elettronica intervenuto

tra la consulente __________ e il signor __________ della __________ (doc. AI

90/1, 91/1 e 92/1-2), che l’Ufficio AI ha deciso di conferire un nuovo mandato

peritale al dr. __________ con suddivisione dei costi tra le due assicurazioni.

Quanto

alle domande da sottoporre al perito dall’annotazione 26 ottobre 2011 della

consulente __________ risulta che “(…) considerato che le 2 perizie effettuate

(__________ e AI) sono discordanti ed è passato più di un anno, abbiamo

proposto di effettuare una nuova perizia al Dr. __________ (con suddivisione

dei costi) per avere un’evoluzione dello stato di salute e per sapere se: 1.

l’attività di estetista è ancora esigibile? In che misura 2. in attività adeguate qual è la CL? 3. il peggioramento dello stato di salute è subentrato causa

l’attività di estetista? (…)” (doc. AI 91/1). Si noti qui che, come già

sopra evidenziato, nelle annotazioni 9 agosto 2010 (doc. AI 71/1-2) il dr. __________

era già giunto alla medesima conclusione formulando la seguente proposta: “(…)

alla luce della documentazione prodotta non sono chiari gli attuali limiti

funzionali in relazione sia al lavoro di estetista, sia per eventuale attività

confacente. Pertanto si richiede valutazione SMR spec. ortopedica (Dr.ssa __________)

atta a valutare tali limiti funzionali e attestare la IL e CL sia in attività

abituale che confacente. (…)” (doc. AI 71/2).

Ora,

per il solo fatto che la dr.ssa __________ nel reperto 31 agosto 2010 sia

giunta ad una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quella a

cui è giunto il dr. __________, non è possibile, senza indicarne i motivi, scostarsi

semplicemente dalla stessa (come indicato in un primo tempo dal dr. __________ nelle

annotazioni 11 novembre 2010 sub doc. AI 79/1) e/o ordinare una nuova perizia

senza una chiara motivazione. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che le

due perizie tengono conto della medesima documentazione medica e che tra le

stesse sono passati poco più di due mesi (dr. __________ 21 giugno 2010 sub

doc. AI 44/1-14 e dr.ssa __________ 31 agosto 2010 sub doc. AI 73/1-8).

Illustrative al riguardo sono la STF 9C_573/2010 dell’8 agosto 2011 nella quale

il TF non ha considerato una perizia effettuata dall’Ufficio AI in quanto

l’indicazione in quel senso contenuta nella sentenza di rinvio non era giustificata

e si trattava quindi solo di un parere medico supplementare per rapporto a

quelli precedenti e la STF 9C_385/2010 del 24 dicembre 2010 nella quale l’Alta

Corte ha ritenuto invece dati i motivi per ordinare una nuova perizia che non

configurava pertanto una semplice “seconda opinione” (sempre in merito

all’accertamento regolato all’art. 43 LPGA e al fatto che non è dato il diritto

ad una “seconda opinione” sui fatti già stabiliti quando gli stessi non

appaiono convenienti vedi anche la STF 9C_1012/2008 del 30 giugno 2009).

Quanto

alle domande peritali poste dalla __________ e trasmesse al dr. __________

(doc. AI 98/1-4) – a prescindere dal fatto che le medesime rigurdano in particolare la

problematica del nesso causale tra i disturbi presenti e l’infortunio del 4 settembre

2004 (va qui rilevato che con STF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008 il TF aveva

annullato la STCA 2 marzo 2007 [inc. 35.2006.95] e rinviato gli atti alla __________

concludendo che “(…) ne consegue che, senza procedere ad ulteriori

accertamenti specialistici, la Corte cantonale non poteva concludere che era

provata, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali, l’origine morbosa del disturbo. Il ricorso in oggetto va

pertanto accolto, mentre il giudizio e la decisione su opposizione impugnati

devono essere annullati e l’incarto rinviato alla __________ affinché proceda

ad ulteriori accertamenti medici e si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni dell’assicurata. (…)” (STF 8C_153/2007 del 7 maggio 2008,

consid. 7) – sulla base delle stesse non è nemmeno possibile concludere come

sostenuto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa che “(…) considerato

il tenore delle domande peritali, l’asserzione di contropare secondo cui

l’espletamento di una ulteriore perizia reumatologica è inutile, appare del

tutto futile e puramente strumentale. (…)” (VI punto 15).

Viste

le risultanze suesposte – evidenziato che nelle osservazioni 11 gennaio 2012

già aveva contestato la necessità di un ulteriore accertamento medico (cfr.

doc. AI 103/1-3) e ricordato che il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo di motivare le proprie decisioni – questo Tribunale ritiene che per

evitare l’esperimento di una perizia quale semplice “seconda opinione” l’amministrazione

deve, nel caso in cui sia contestato, puntualmente motivare l’esigenza di

procedere ad un ulteriore accertamento medico.

Nel

caso concreto questo vale a maggiore ragione visto che il reperto 31 agosto

2010 della dr.ssa __________ è stato ordinato dalla medesima amministrazione, le

risultanze mediche non sono state contestate dall’insorgente e l’Ufficio AI non

ha addotto la benché minima ragione per non tenerne conto (per un caso in cui,

ritenuto che il consulto medico interno era stato contestato dall’interessato e

vista la contraddittorietà degli atti medici agli atti, l’Alta Corte ha

ritenuto che l’ulteriore accertamento medico predisposto dall’amministrazione

non configurasse una “seconda opinione” e pertanto il rifiuto a non sottoporsi

ingiustificato, vedi la STF 9C_28/2010 del 12 marzo 2010).

Del

resto il diritto ad una motivazione era oltremodo necessario visto che nonostante

il dr. __________, scostandosi dalle conclusioni della dr.ssa __________, nelle

annotazioni 11 novembre 2010 aveva confermato la perizia del dr. __________

(doc. AI 79/1), in seguito l’Ufficio AI, con comunicazione 27 ottobre 2011 (doc.

AI 93/1-2), ha predisposto un ulteriore accertamento medico senza indicarne i

motivi.

Inoltre,

per le ragioni sopra esposte (identità dei quesiti posti dall’Ufficio AI che

emergono dalle annotazioni 26 ottobre 2011 e 9 agosto 2010; doc. AI 91/1 e

71/1-2 e motivi dei quesiti posti dalla __________ assicurazioni), nemmeno è

possibile desumere – come sostenuto con la risposta: “(…) considerato il tenore delle

domande peritali, l’asserzione di controparte secondo cui l’espletamento di un

ulteriore perizia reumatologica è inutile, appare del tutto futile e puramente

strumentale. (…)” (VI punto 15) – la necessità di un

ulteriore accertamento medico visti i quesiti peritali posti.

Ritenuta

la violazione del diritto di essere sentito (ravvisabile, lo si ribadisce, nella

mancata motivazione circa la necessità di un ulteriore accertamento medico alla

luce degli atti di causa), già per questo motivo, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

sottoposta quantomeno la perizia del dr. __________ anche alla dr.ssa __________

e aggiornata la documentazione LAINF, si pronunci nuovamente, indicandone le ragioni,

sulla necessità di intraprendere ulteriori accertamenti medici.

Se

dovesse concludere per la necessità di esperire un ulteriore accertamento

medico l’Ufficio AI dovrà allora rispettare i correttivi necessari di diritto

costituzionale e convenzionale a livello amministrativo esposti al consid. 3

della DTF 137 V 210, in particolare i diritti di partecipazione preliminari

ovvero il diritto di potersi esprimere previamente sui quesiti peritali grazie

al fatto che l’amministrazione, contestualmente alla nomina del perito,

sottoporrà all’interessato la lista delle domande peritali.

Nella

misura in cui l’insorgente intenda contestare anche la competenza medica

specifica del dr. __________, questo Tribunale si limita qui a rilevare che la

stessa non può essere messa in dubbio già solo per il fatto che, oltre

all’amministra-zione, anche questo Tribunale si è già avvalso del medesimo sanitario

per effettuare delle perizie giudiziarie. Del resto anche il dr. __________,

nelle annotazioni 16 gennaio 2012, ha osservato che “(…) dal lato medico non

vi sono elementi per poter rifiutare il perito. (…)” (doc. AI 105/1).

2.7. Riguardo

ai motivi formali addotti alla domada di ricusa del perito dr. __________ va

rilevato quanto segue.

Conformemente

alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),

per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione

previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere

considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua

imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile.

Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente

parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare

l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di

parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare

sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire

fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176

consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193

consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di

un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni

di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano

anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la

rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle assicurazioni

sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V

176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre

conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STFA I

429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente

il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato,

rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione

(RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia,

ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n.

4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel

tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA

1999 pag. 570).

In

concreto, l’insorgente non adduce nessun elemento atto a giustificare la ricusa

del dr. __________ quale perito. In particolare non è sufficiente che il

medesimo sanitario si sia già espresso in una perizia effettuata per conto

dell’assicuratore infortuni ritenuto che detta evenienza non basta per mettere

in dubbio la parzialità del dr. __________ e/o di concludere che la stessa non

gli permetta di prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con

perfetta imparzialità attenendosi al compito che gli è stato affidato.

Questo

Tribunale ritiene pertanto di potere concludere, in sintonia con la giurisprudenza

in materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata) del contrario,

l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA I 14/04 del 14 marzo 2006,

consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205),

che le allegazioni a carico del dr. __________ non sono tali da giustificare

un'apparente prevenzione o rischio di parzialità.

2.8. In

simili circostanze, visto tutto precede, la decisione impugnata deve essere annullata

e il ricorso accolto ai sensi dei considerandi.

Alla

ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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