32.2012.6
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità limitata nel tempo,poi soppressa in mancanza di un grado di invalidità pensionabile dopo il mese di magg
11 ottobre 2012Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.6
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità limitata nel tempo,poi soppressa in mancanza di un grado di invalidità pensionabile dopo il mese di maggio 2011
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.6
cr/DC/sc
Lugano
11 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1972, in precedenza attivo in qualità di aiuto cuoco, in data 5 luglio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di
“problemi alla schiena (doppio intervento)” (doc. 5/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia internistica
e psichiatrica a cura del SMR (doc. 37), l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 10 marzo 2011 (doc. 47/1-4), ha attribuito all’assicurato il
diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI 72%) a decorrere dal 1°
ottobre 2010 fino al 30 aprile 2011, aggiungendo tuttavia che, a causa della
domanda tardiva di prestazioni presentata dall’interessato, “il versamento
decorre unicamente dal 1° gennaio 2011 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della
richiesta – 05.07.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI)”.
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato e dopo avere esperito una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 72), l’Ufficio AI, con decisione del 2 dicembre 2011, ha confermato che “dal 1° ottobre 2010 (dopo un anno di attesa, art. 28 cpv. 1 lett. b LAI)
fino al 30 aprile 2011 (3 mesi dal miglioramento – 20.01.2011 – art. 88 cpv. 1
OAI) sorge il diritto ad una rendita intera di invalidità con un grado AI del
72%. Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, il
versamento decorre unicamente dal 1° gennaio 2011 (ossia sei mesi dopo
l’inoltro della richiesta – 05.07.2010 – art. 29 cpv. 1 LAI)” (doc. A).
1.2. Contro la
citata decisione amministrativa RI 1 ha presentato ricorso al TCA, postulando
l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità (doc. I).
Sostanzialmente
l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che,
contrariamente a quanto ritenuto dai medici del SAM, egli, “dal 2009 sino ad
oggi, per la durata di 30 mesi, salvo piccole parentesi nelle quali ha ripreso
il lavoro a tempo parziale dovendoci poi rinunciare”, è stato totalmente
inabile al lavoro, come attestato dai suoi medici curanti.
Egli ha chiesto
che venga esperita una perizia che accerti il suo definitivo stato di salute
(doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta - dopo avere sottolineato che lo stato di salute dell’interessato è
stato approfonditamente valutato tramite una perizia pluridisciplinare svolta
dal SAM - ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.4. In data 20
febbraio 2012, l’assicurato ha osservato di “avere tentato di riprendere il
lavoro quando ero ancora convalescente, con il risultato che la ferita si è
riaperta e si è reso necessario l’intervento chirurgico del 13 novembre 2009.
Dopo questo intervento, pur non essendomi ristabilito, ma sempre per il timore
di perdere il posto di lavoro, ho ripreso l’attività lavorativa, ma senza
successo, in quanto la ferita è rimasta aperta. Quanto sopra per dimostrare che
nonostante il mio impegno, la mia buona volontà ed il mio interesse, non sono
riuscito a riprendere il lavoro che ancora oggi non sono in grado di sostenere
data la mia totale inabilità causata da tutte le patologie di cui soffro”.
L’assicurato
ha inoltre trasmesso al TCA nuovi referti medici a comprova della sua completa
inabilità lavorativa (doc. VI + D1/6).
1.5. Con
osservazioni del 6 marzo 2012, l’amministrazione - sulla base delle
considerazioni espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR a
proposito della documentazione medica prodotta dal ricorrente (doc. XI/bis) -
ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XI).
1.6. Con scritto
del 1° marzo 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA altra documentazione
medica, preannunciando l’invio di un nuovo referto da parte del dr. __________
(doc. X + E1-7).
1.7. In data 27
marzo 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA alcuni certificati medici
attestanti la sua completa inabilità lavorativa (doc. XIII + F1-3).
1.8. Con osservazioni
del 17 aprile 2012, l’amministrazione ha nuovamente chiesto la reiezione del
ricorso, dato che dalla nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in
corso di causa non è emersa, secondo il parere del SMR, una modifica dello
stato di salute rispetto a quanto valutato dai medici del SAM (doc. XV + bis).
1.9. In data 2
maggio 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale il dr. __________
ha indicato “che il paziente sopracitato è ancora inabile al lavoro al 100% ed
è ricoverato dal 26 aprile 2012 per circa 3 settimane presso la clinica __________”
(doc. XVII + 1-2).
Queste informazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XVIII), per
conoscenza.
1.10. Con scritto
del 1° giugno 2012, l’assicurato ha ribadito di non stare bene e di non potere
lavorare, contrariamente a quanto ritenuto dai medici del SAM (doc. XIX +
G1-23).
1.11. Con
osservazioni del 12 giugno 2012, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni
espresse dal dr. __________ del SMR (doc. XXIII/bis), ha insistito nella richiesta
di reiezione del ricorso (doc. XXIII).
1.12. In data 13
giugno 2012, l’assicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc.
XXI + H1-2).
1.13. In data 28
giugno 2012, l’assicurato ha preannunciato al TCA che in data 24 agosto 2012 avrebbe
avuto luogo una nuova visita presso il dr. __________ (doc. XXIV + i).
1.14. Con
osservazioni del 22 giugno 2012, l’amministrazione ha ancora una volta chiesto
la reiezione del ricorso, sottolineando che, come indicato dal SMR nelle
annotazioni del 21 giugno 2012 (doc. XXVI/bis), la valutazione eseguita dai
medici di __________ conferma l’esistenza di “una mantenuta esigibilità
lavorativa in attività adatta” (doc. XXVI).
1.15. In data 5
luglio 2012, il ricorrente ha rilevato di dover essere considerato inabile al
lavoro al 100% fino al controllo presso il dr. __________ del 24 agosto 2012,
come già indicato nello scritto dei medici di __________ del 21 maggio 2012
(doc. XXIX).
1.16. Con scritto
del 6 luglio 2012, l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione
dell’amministrazione, rilevando di essere in attesa di essere sottoposto, in
data 24 agosto 2012, ad una visita da parte del dr. __________ e chiedendo al
Tribunale di aspettare fino ad allora prima di valutare il suo caso (doc. XXX).
Il doc.
XXIX e il doc. XXX sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XXXI), per
conoscenza.
1.17. In data 10
settembre 2012 l’assicurato ha nuovamente trasmesso al TCA della documentazione
medica, ribadendo di essere totalmente inabile al lavoro (doc. XXXII + M1-3).
1.18. Con
osservazioni del 20 settembre 2012, l’amministrazione - sulla base delle
considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR, il quale ha indicato che
“dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute
dell’assicurato” (doc. XXXIV/bis) - ha nuovamente chiesto la reiezione del
ricorso (doc. XXXIV).
Questa
presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc.
XXXV), per conoscenza.
1.19. In data 28
settembre 2012 l’assicurato ha nuovamente sottolineato che, contrariamente a
quanto ritenuto dall’UAI, egli non può più esercitare la precedente professione
di aiuto cucina, come confermato dalla __________. Egli ha inoltre trasmesso al
TCA nuovi referti medici (doc. XXXVI + N1-3).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XXXVII),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que
le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble
de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale
importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de
reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la
fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions
sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence
des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à
une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration
a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI
excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas
entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis
la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.7. Nella
decisione del 2 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010 fino al 30
aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, ritenuto che dalla
perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM e dal successivo raffronto dei
redditi è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità
pensionabile dopo tale data.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi
2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2011.
2.8. Nel caso di
specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di
attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010
al 30 aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, sulla
perizia pluridisciplinare esperita dai medici del SAM, i quali hanno valutato
la patologia reumatologica (dr. __________), chirurgico-proctologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 24 12 settembre 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. impingement dell’anca
sinistra (displasia secondaria), stato dopo frattura della diafisi femorale
all’età di 4 anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di
rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; 2. sindrome
lombospondilogena cronica”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa ha indicato quella di “fistola anale cronica” (doc. 72-35).
Il dr. __________ ha rilevato che “in primo piano
si situa un conflitto femoroacetabolare a sinistra dovuto a un difetto di
rotazione del femore prossimale nell’ambito di una frattura della metafisi
avvenuta verosimilmente all’età di 4 anni”, aggiungendo che “il paziente è
stato valutato dal dr. __________ e successivamente presso la clinica __________.
Sono stati discussi due possibili approcci. Il primo è un’attitudine
aspettativa e il secondo un tentativo di correggere il difetto di rotazione con
un intervento chirurgico conservativo. Per potere operare l’anca è necessario
risolvere il problema della fistola anale cronica” (doc. 72-35).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto l’assicurato, a causa dei problemi all’anca sinistra, inabile al
lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività lavorativa di aiuto
cucina, ma abile al lavoro nella misura del 100%, con una riduzione del
rendimento al massimo del 10%, in attività adatte, rispettose dei suoi limiti
funzionali (vale a dire, “lavoro leggero a mediamente pesante, se possibile
prevalentemente sedentario, ma può trattarsi anche di un lavoro da svolgere in
piedi, che eviti spostamenti eccessivamente ripetitivi, lunghi spostamenti,
spostamenti su terreni accidentati o il dover salire e scendere regolarmente
rampe di scale e soprattutto scale a pioli. Il paziente dovrebbe potersi sedere
di tanto in tanto per riposare”, doc. 72-35).
Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa
dell’interessato, il dr. __________ ha indicato di non essere “in grado di
ricostruire con precisione l’inizio dell’incapacità lavorativa dal punto di
vista reumatologico. In base ai dati forniti dal paziente, vi è un
peggioramento dei dolori all’anca sinistra progressivo da circa due anni” (doc.
72-34).
Infine, per quanto concerne la prognosi, il dr. __________
ha indicato che “è da prevedere un ulteriore lento peggioramento della
situazione all’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato
l’intervento conservativo discusso” (doc. 72-34).
L’aspetto chirurgico-proctologico è invece stato
vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale, nel suo
referto del 25 agosto 2011, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di “fistola perianale in uno stato dopo multipli interventi”, ha
considerato l’assicurato attualmente abile al lavoro al 100% (doc. 72-38).
Il dr. __________ ha evidenziato che “visto che
il paziente si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 17
agosto 2011 con nuovamente una secrezione di materiale purulento della
cicatrice perianale, la fistola dovrebbe essere ancora presente. Tuttavia in
data odierna la situazione era completamente calma” (doc. 72-38).
Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa,
lo specialista ha indicato che “esisteva una riduzione della capacità
lavorativa recidivante a partire dal 2008 fino a fine 2010, in seguito il paziente era abile al lavoro al 100%” (doc. 72-38).
Il dr. __________ ha, infine, rilevato che “il
paziente avrà a lungo termine sicuramente nuovamente dei periodi di spurgo
della fistola, eventualmente anche di ascessi con necessità di drenaggio
chirurgico” (doc. 72-38).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto dell’11 agosto 2011, ha posto le diagnosi di “depressione di grado
lieve (ICD10-F32.0); disturbo misto della personalità (narcisistico, paranoide)
(ICD10-F61.0)” (doc. 72-42).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20%, rilevando
come “nella condizione attuale la valutazione della capacità lavorativa
psichiatrica dell’assicurato poco si discosta da quella effettuata dalla
collega psichiatra del SMR dr.ssa __________ nel febbraio di quest’anno.
Ritengo quindi che l’incapacità lavorativa del 20% permanga” (doc. 72-42).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. impingement anca sinsitra
(displasia secondaria), con/su: stato dopo frattura della diafisi femorale all’età
di quattro anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di
rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; periartropatia
dell’anca; 2. sindrome lombospondilogena cronica; 3. depressione di grado lieve
(ICD10-F32.0); 4. disturbo misto della personalità (narcisistico-paranoide)
(ICD10-F61.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
hanno indicato quelle di “fistola perianale persistente in stato dopo
molteplici interventi; obesità corporea (BMI 31%)” (doc. 72/20-21).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella precedente attività
di aiuto cucina (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento) (doc. 72-27),
ma abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali (doc. 72-29).
Per quanto riguarda l’evoluzione temporale
dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno rilevato che “dagli atti si
evince che l’affezione chirurgico-proctologica abbia avuto inizio nel gennaio 2008”, ma “l’inizio di una prolungata incapacità lavorativa sia a partire dal 18 luglio 2009
(ricovero presso il reparto di chirurgia dell’__________, di cui tuttavia non
abbiamo documenti in merito). Alla luce dell’ulteriore decorso (fistola anale
recidivante), possiamo affermare come dal 19 luglio 2009 vi sia stata
un’incapacità lavorativa del 100% fino al 13 aprile 2010, quando l’assicurato è
valutato abile al lavoro al 50% dal chirurgo curante (atto 13.4.2010). A
decorrere poi da metà ottobre 2010 (il 22.10.2010 l’assicurato viene nuovamente
operato presso il reparto di chirurgia dell’__________, con rescissione,
ricostruzione dello sfintere e copertura con lembo mucoso di avanzamento),
l’assicurato è nuovamente da considerare totalmente inabile al lavoro fino al
10 gennaio 2011 (atto 4.1.2011), data a partire dalla quale la capacità
lavorativa dell’assicurato è valutabile al 50%”. I medici del SAM hanno
aggiunto che “da allora, alla luce di quanto evidenziato in occasione
dell’attuale accertamento interdisciplinare, lo sviluppo della limitazione
della capacità lavortiva dell’assicurato non ha presentato duraturi e/o
sostanziali mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine rimane
incerta, da un lato in considerazione dell’evoluzione che ha avuto questo caso
anche dopo la risoluzione di buona parte dei problemi di natura somatica e,
dall’altro, in quanto bisogna prevedere un ulteriore lento peggioramento
dell’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato l’intervento
conservativo discusso dagli ortopedici curanti” (doc. 72-28).
Infine, i
medici del SAM hanno sottolineato che “questa nostra valutazione non concorda
con il giudizio valetudinario espresso dalla psichiatra curante dr.ssa __________
(atti 29.12.2010 e 14.3.2011), in quanto riteniamo – come d’altronde anche lo
specialista in psichiatria del SMR dell’Ufficio AI del Canton Ticino (atto
1.2.2011) – che l’evoluzione della psicopatologia depressiva che aveva portato
ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non cumulabile con le
limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie alle cure applicate
e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha presentato sicuri
peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione dei disturbi. Alla
luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi evidenziati, sia presso il
SMR, sia attualmente dal nostro consulente, riteniamo di non potere
giustificare un’incapacità lavorativa totale come preteso dalla psichiatra curante”
(doc. 72-28).
Nel
rapporto medico finale del 4 ottobre 2011, la dr.ssa __________, psichiatra del
SMR (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici
del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di incapacità
lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM (doc. 73/1-5).
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della
rendita a partire dal 1° maggio 2011, trasmettendo al TCA una serie di certificati
medici (cfr. certificato del 9 dicembre 2011 del Servizio psico-sociale di __________,
doc. C; certificato del 15 dicembre 2011 del dr. __________, doc. B; referto
TAC cerebrale del 26 gennaio 2012, doc. D6; referto del 15 febbraio 2012, del
dr. __________, doc. D4; referto del 17 febbraio 2012 del dr. __________, doc.
D5; certificati medici del dr. __________, attestanti una totale incapacità
lavorativa dell’assicurato dal 12 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 (doc. E2-3); certificato
del 22 marzo 2011 redatto dal dr. __________, doc. E4; referto del 22 febbraio
2012 del Servizio psico-sociale di __________, doc. E5; appuntamento per una
visita medica dell’anca e del bacino il 12 marzo 2012 presso la Uniklinik __________,
doc. E6; rapporto dell’8 marzo 2012 del dr. __________, doc. F2; rapporto del
15 marzo 2012 del dr. __________ del Servizio di ortopedia della clinica __________,
doc. F1; certificato del 5 maggio 2012 del SPS di __________, doc. H1).
Questi referti sono stati considerati dal dr. __________
e dalla dr.ssa __________ del SMR ininfluenti sulla valutazione
pluridisciplinare del SAM (cfr. annotazioni mediche del SMR del 12 gennaio
2012, doc. IV/1; annotazioni mediche del SMR del 24 febbraio 2012, doc. XI/bis;
annotazioni mediche del SMR del 3 aprile 2012, doc. XV/bis).
In particolare, l’assicurato ha trasmesso al TCA
il seguente referto, datato 21 maggio 2012, del dr. __________ della __________,
concernente la degenza dell’assicurato nel periodo compreso fra il 26 aprile
2012 e il 16 maggio 2012, del seguente tenore:
"
Diagnosen
A. Femurfraktur link sim Alter von vier Jahren
A1 Sekundäre
Hüftdysplasie links mit femoraler Maltorsion
- Zustand nach
drei Operationen mit Kindesalter
B. Panvertebrales Syndrom
- 02.05.2012 Röntgen HWS, LWS:
Normalbefund
C. Gonalgien bds.
-
02.05.2012 Röntgen Kniegelenke: Normalbefund
D. Omalgien bds.
-
Röntgen Schulter bds: Normalbefund
E. Zustand nach perianaler Fistel
-
01/2008 bis 6/2011 Mehrfache chirurgischen Versorgungen
F. Psychiatrische Diagnosen (__________ __________ 05/2012)
F1 Leichte
depressive Episode (ICD10-F32.0)
F2
Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
(ICD10-F45.41)
(…)
Arbeitsfähigkeit / Zumutbarkeit und
Eingliederungsperspektive
Es wurde eine erhebliche Symptomausweitung beobachtet. Es ist
davon auszugehen, dass bei gutem Effort eine bessere Leistung erbracht werden
könnte, als bei den Leistungstests und im Behandlungsprogramm gezeigt wurde.
Die Resultate der physischen Leistungstests sind deshalb für die Beurteilung der
zumutbaren körperlichen Belastbarkeit nicht verwertbar. Das Aumass der
demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren
pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung
sowie den Diagnosen nur zum Teil erklären. Die Beurteilung der Zumutbarkeit
stützt sich primär auf medizinisch-theoretische Überlegungen, unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei den
Leistungstests und im Bahandlungsprogramm. Eine weitergehende Einschränkung der
Belastbarkeit lässt sich medizinisch-theoretisch nicht begründen.
Die dargelegte Zumutbarkeit gilt vorbehaltlich der
Entscheidung, ob eine Operation an der linken Hüfte durchgeführt wird.
Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Küchengehilfe
(Arbeitsvertrag ist nicht vorhanden):
Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: Ganztags
gehend/stahend
Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:
Leichte bis mittelschwere Arbeit. Arbeitszeit: Ganztags.
Spezielle Einschränkungen:
- Wechselbelastend (im Wechsel von Gehen, Stehen und Sitzen)
- Ohne Ersteigen von leitern
- Ohne Zwangshaltungen für die linke Hüfte (wie arbeiten in
der Hocke)
- Ohne wiederholtes Bücken
- Ohne wiederholtes Treppensteigen
- Ohne Gehen auf unebenem Boden
Empfehlungen / Prozedere beruflich:
Volle Arbeitsunfähigkeit bis zur nächsten Kontrolle bei PD dr.
med. __________, Uniklinik __________. Sollten sich dabei keine neuen Aspekte
ergeben, respektive keine Operation an der linken Hüfte geplant werden, gilt
die oben dargelegte Zumutbarkeit.
(…)
Funktionsfähigkeit und Behinderung, berufliche und soziale
Auswirkungen bei Austritt
Die arbeitsrelevanten Probleme sind die linke Hüfte sowie
Schmerzen in fast allen grossen Gelenken, wobei die Beschwerden durch eine
erhebliche Symptomausweitung funktionell überlagert werden.
Charakteristisch ist, dass weder eine physiotherapeutische
Schmerzbehandlung, noch die medikamentöse Analgesie die Beschwerden des
Patienten positiv zu beeinflussen mögen. Weitere Therapien sind nicht sinnvoll.
Herr RI 1 arbeitete bisher als Küchengehilfe, vorwiegend
gehend- stehende Arbeit. Diesen Beruf kann er in Zukunft nicht mehr ausüben. Da
er sich jedoch auch für angepasste Tätigkeiten zu 100% arbeitsunfähig sieht,
ist die Prognose für eine erfolgreiche, berufliche Wiedereingliederung
schlecht.” (Doc. H2)
Nelle annotazioni del 21 giugno 2012, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:
"
Ulteriore documentazione presentata in sede di
ricorso
Breve certificato medico del SPS di __________
del 5.5.2012 (probabilmente si dovrebbe trattare del 5.6.2012) concernente
visita del 1.6.2012 con riporto delle indicazioni soggettive dell’assicurato.
Rapporto __________ in merito alla degenza dal
26.4.2012 al 16.5.2012:
diagnosi: stato dopo frattura femore a
sinistra all’età di 4 anni
sindrome panvertebrale con
radiografie normali
gonalgie bilaterali con
radiografie normali
omalgia bilaterale con
radiografie normali
stato dopo fistola perianale
episodio depressivo lieve F32.0
sindrome somatoforme da dolore
persistente F45.41
Osservato importante ampliamento dei sintomi. I
risultati dei test non sono attendibili in considerazione di una importante
autolimitazione. Si ritiene esigibile un’attività medio-leggera sull’arco di
tutta la giornata. Attività di aiuto cucina non esigibile.
In conclusione:
dall’attuale documentazione non risulta una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Permane una
autolimitazione molto marcata con invalidità soggettiva.
L’attuale valutazione __________ conferma una
mantenuta esigibilità in attività adatta.” (Doc. XXVI/bis)
L’assicurato ha poi nuovamente trasmesso al TCA
la seguente documentazione medica:
-
referto del 29 agosto 2012 del dr. __________
della Uniklinik __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" (…)
Beurteilung und
Procedere
(vidit et dixit dr. __________)
Es zeigt sich ein
Patient mit anhaltender generalisierter Schmerzsymptomatik mit psychischen
Co-Faktoren. Um eine Indikationsstellung für eine subtrochantäre
Umstellungsosteotomie stellen zu können wurde das MRI angefertig, in welchem
massive Gelenkschäden ausgeschlossen werden konnten. Diese würden als
Kontraindikation für besagten Eingriff gelten. Es gilt abzuklären, wie viel die
Operation dem Patienten helfen kann. Aus diesem Grund initiieren wir eine
Infiltration der linken Hüfte mit Lokalanästhesie. Diese Infiltration soll die
Wirkung der Operation in etwa simulieren. Kommt es zu einer absoluten Schmerzfreiheit
nach Infiltration, spräche das für eine gute Prognose der Operation. Wir werden
den Patienten nach Infiltration in der Sprechstunde erneut beurteilen und dann
das weitere Vorgehen besprechen.” (Doc. M1)
-
referto del 5 settembre 2012 del dr. __________
della Uniklinik __________, del seguente tenore:
" (…)
Beurteilung und
Procedere
Eine Fehlform der
Hüfte, die zum Nachteil der Funktionsweise der Muskulatur ist, ist vorhanden.
Der Patient möchte eine Korrektur dieser Fehlform versuchen. Auch bei
unsicherer Erfolgsaussicht bin ich bereit, diesen Eingriff durchzuführen. Ich
denke, der Patient sollte sich dies aber noch einmal in Ruhe überlegen und sich
noch einmal bei uns melden.
Falls dieser
Eingriff durchgeführt wird, bitte ich dr. __________, dass er sich für die
Kostengutsprache beim Kantonsarzt einsetzt.” (Doc. M2)
-
referto del 7 settembre 2012 del dr. __________,
nel quale il curante ha attestato che “per le diagnosi menzionate sulla lettera
della Clinica universitaria __________ il paziente rimane inabile al lavoro al
100%” (doc. M3).
Nelle annotazioni del 17 settembre 2012, il dr. __________
del SMR ha osservato:
"
(…)
Rapporto dr. __________ del 29.8.2012:
- da valutare se intervento di osteotomia possa portare ad un
miglioramento dei sintomi
- prevista infiltrazione
Rapporto dr. __________ del 5.9.2012:
- infiltrazione non ha portato a un
miglioramento
- malgrado l’esito incerto il dr. __________ è d’accordo per
tentare l’intervento
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una
modifica dello stato di salute dell’assicurato. Il prospettato intervento
porterà ad una intercorrente IL completa per qualsiasi attività della durata di
circa 3 mesi. Fino al prospettato intervento rimane valida l’esigibilità
indicata dal SAM.” (Doc. XXXIV/bis)
L’assicurato ha, infine, trasmesso i seguenti referti:
-
scritto del 17 settembre 2012 del dr. __________
al dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, al fine di ottenere un parere specialistico circa l’opportunità
di procedere ad un intervento chirurgico all’anca sinistra dell’interessato
(doc. N1);
-
Considerandi
risposta del 18 settembre 2012 fornita dal dr. __________,
del seguente tenore:
" Nel
rapporto della Clinica di riabilitazione di __________, dove il paziente ha
soggiornato tra il 26.04 ed il 16.05.2012, si riferisce oltre della
problematica coxo-femorale a sinistra anche di una situazione psico-sociale
difficile e di dolori diffusi senza un correlato morfologico concreto,
probabilmente nell’ambito di un disturbo nell’elaborare il dolore cronico. Le
possibilità di migliorare il quadro con un intervento ortopedico all’anca
sinistra (in presenza di una displasia secondaria dopo frattura del femore
all’età di 4 anni e successive intervenzioni chirurgiche) vengono considerate
minime.
Il chirurgo
consultato al __________, PD dr. __________, giunge a conclusioni assai simili
senza comunque escludere del tutto l’opzione di un’osteotomia correttiva. Che
essa possa modificare i dolori appare però molto incerta anche alla luce di una
infiltrazione test effettuata nell’anca e risultata negativa.
Tutto ciò mi porta
alla conclusione che un’operazione non sia proponibile senza il rischio di un
ulteriore peggioramento del quadro clinico, tanto più che mi hai riferito di
una querela con l’AI, ora davanti ai giudici. La somma di questi fattori
indicativi per un esito negativo dell’operazione (“red flags”) mi porta alla
conclusione di sconsigliarla.” (Doc. N2)
2.10
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11
Questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione
peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i
medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in
sede peritale, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% nella sua
precedente attività di aiuto cucina (doc. 72-27), ma abile al lavoro all’80% in
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 72-29),
a partire dal mese di gennaio 2011.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto,
nonostante l’abbondante documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso
di causa (cfr. consid. 2.9.), non sono state smentite da altre certificazioni
medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, tali
da precludergli totalmente lo svolgimento di attività lavorative adatte, come
da lui preteso.
Al contrario,
questo Tribunale sottolinea che, dal profilo somatico, dalla documentazione
medica prodotta dall’assicurato emerge sostanzialmente la conferma del fatto
che l’assicurato, nonostante non possa più riprendere la precedente professione
di aiuto cucina, sia per contro in grado di svolgere, a tempo pieno, delle
attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Nel referto
del 15 dicembre 2011, infatti, lo stesso curante dell’assicurato, dr. __________,
dopo avere indicato che l’assicurato non può più svolgere la precedente
attività di aiuto cucina, ha espressamente rilevato che lo stesso può invece
“eseguire un lavoro con la possibilità di alternare la posizione, seduto o in
piedi per non più di un’ora, senza dover sollevare o trasportare pesi” (doc.
B).
Di
analogo tenore, lo scritto del 15 febbraio 2012 del dr. __________, indirizzato
al dr. __________ - nel quale lo specialista curante ha ritenuto che
“un’incapacità lavorativa completa in tutti i mestieri con carichi vari secondo
me è data” (doc. D4) - confermato dal referto del 17 febbraio 2012 del dr__________
– il quale ha espressamente indicato di “confermare quello che scrive il dr. __________
nella sua lettera del 15.2.2012 al chirurgo ortopedico dr. __________, che il
paziente non può eseguire lavori con carichi, sollevare e spostare pesi, lavori
che necessitano di camminare sempre o stare seduto tutto il tempo” (doc. D5).
Infine e
soprattutto, il TCA evidenzia che la capacità lavorativa completa
dell’assicurato nello svolgimento di attività lavorative adatte è stata ancora
confermata dagli specialisti di __________ nel referto del 21 maggio 2012,
redatto dopo un periodo di degenza dell’interessato dal 26 aprile 2012 al 16
maggio 2012 (doc. H2).
Alla luce
di queste chiare indicazioni, il TCA non può che considerare corretta la
valutazione delle patologie somatiche e delle ripercussioni delle stesse sulla
capacità lavorativa residua dell’interessato eseguita dai medici del SAM in
sede peritale.
Quanto
agli aspetti psichiatrici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle
conclusioni alle quali è giunto, in sede peritale, il consulente del SAM, dr__________,
le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da altre certificazioni
medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Tali non
possono essere considerati i referti del SPS prodotti dall’assicurato in corso
di causa, dato che negli stessi i curanti hanno ribadito quanto avevano già
attestato prima della valutazione peritale del dr. __________ a proposito di
una totale incapacità lavorativa dell’interessato. Tale conclusione, come visto
in precedenza (cfr. consid. 2.8.), è stata ritenuta non condivisibile né da
parte del perito psichiatra del SAM, né da parte della psichiatra del SMR.
Nella perizia
del SAM, infatti, i medici hanno espressamente indicato di non potere
concordare con la valutazione di una totale incapacità lavorativa espressa
dagli psichiatri curanti, poiché “l’evoluzione della psicopatologia depressiva
che aveva portato ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non
cumulabile con le limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie
alle cure applicate e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha
presentato sicuri peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione
dei disturbi. Alla luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi
evidenziati, sia presso il SMR, sia attualmente dal nostro consulente,
riteniamo di non potere giustificare un’incapacità lavorativa totale come
preteso dalla psichiatra curante” (cfr. doc. 72-28).
In tale
contesto il TCA ricorda che la costante giurisprudenza federale impone di
tenere conto, a livello probatorio, della differenza tra mandato di cura e
mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012 e sentente citate).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurato, se del caso, inoltrare
un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa
documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire
sul suo grado di inabilità.
Alla luce
di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che, a partire dal mese di
gennaio 2011 e per lo meno fino al momento di emanazione della decisione
impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurato presenta,
come stabilito dai medici del SAM, una capacità lavorativa dell’80% in attività
leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
In simili
condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente
alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).
Al
riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del
26.
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella
causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella
causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, sono
determinanti i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
L’amministrazione
ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento all’anno 2009 (cfr. doc.
46-1), per cui i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2011.
2.13
Per quel che
concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione
incaricato ha tenuto conto di un salario (2009) di fr. 44’200 (doc. 46-1),
conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurato
(cfr. doc. 18-3).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato
contestato dall’assicurato.
Aggiornato
al 2011, si ottiene un importo pari a fr. 44'999.10 (+0.8% per il 2010 e +1.0%
per il 2011, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica).
2.14
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.--
mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 5'148 oppure di fr. 61'776 per l'intero
anno (fr. 5'148 x 12).
L’assicurato,
quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 44'999.10 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.).
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 48’717, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,
livello di qualifica 4, fr. 3’810.-- X 12 mesi = 45’720.-- riportato su 42.2 ore e
aggiornato al 2011).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a
favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un
guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'776) va dunque
ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% - percentuale corrispondente
al gap salariale del 7.6% (fr. 48'717 vs. fr. 44'999.10), meno il 5%
(cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 60'169.80.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività
adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va
ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'135.90 (fr. 60'169.80
ridotti del 20%).
2.15
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)
non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.16
In concreto,
nel rapporto dell’8 marzo 2011, il consulente IP ha accordato una riduzione
percentuale del 16% così giustificata: “3% per attività leggera e 13% per altri
fattori di riduzione” (cfr. doc. 46-2).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
La
percentuale del 16% non è stata contestata dal ricorrente.
Al
riguardo, ulteriori considerazioni risultano superflue in quanto
anche se
si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima
consentita del 25%, non sarebbe in ogni caso possibile assegnare all’insorgente
una rendita di invalidità.
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da
invalido di fr. 60'169.80, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo una riduzione del 25%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'101.90.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'999.10
(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 19.7% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Ora,
visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre
attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° maggio 2011.
Al
riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1°
ottobre 2010 al 30 aprile 2011, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a
partire dal 1° maggio 2011, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la
capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare.
In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), l’assicurato è da
considerare abile al lavoro all’80% a partire dalla fine del mese di gennaio
2011.
Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità lavorativa
dell’80% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 30 aprile 2011,
come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05
del 25 ottobre 2006).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 30 aprile 2011, la decisione del 2 dicembre 2011 deve, perciò, essere confermata.
2.17
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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