Lexipedia

Decisione

32.2012.6

Corretta la decisione con la quale l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita di invalidità limitata nel tempo,poi soppressa in mancanza di un grado di invalidità pensionabile dopo il mese di magg

11 ottobre 2012Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que

le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble

de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la

situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions

sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration

a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI

excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas

entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis

la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.7. Nella

decisione del 2 dicembre 2011, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010 fino al 30

aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, ritenuto che dalla

perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM e dal successivo raffronto dei

redditi è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità

pensionabile dopo tale data.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° maggio 2011.

2.8. Nel caso di

specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di

attribuire all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2010

al 30 aprile 2011, sopprimendola poi a partire dal 1° maggio 2011, sulla

perizia pluridisciplinare esperita dai medici del SAM, i quali hanno valutato

la patologia reumatologica (dr. __________), chirurgico-proctologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 24 12 settembre 2011, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. impingement dell’anca

sinistra (displasia secondaria), stato dopo frattura della diafisi femorale

all’età di 4 anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di

rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; 2. sindrome

lombospondilogena cronica”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa ha indicato quella di “fistola anale cronica” (doc. 72-35).

Il dr. __________ ha rilevato che “in primo piano

si situa un conflitto femoroacetabolare a sinistra dovuto a un difetto di

rotazione del femore prossimale nell’ambito di una frattura della metafisi

avvenuta verosimilmente all’età di 4 anni”, aggiungendo che “il paziente è

stato valutato dal dr. __________ e successivamente presso la clinica __________.

Sono stati discussi due possibili approcci. Il primo è un’attitudine

aspettativa e il secondo un tentativo di correggere il difetto di rotazione con

un intervento chirurgico conservativo. Per potere operare l’anca è necessario

risolvere il problema della fistola anale cronica” (doc. 72-35).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurato, a causa dei problemi all’anca sinistra, inabile al

lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività lavorativa di aiuto

cucina, ma abile al lavoro nella misura del 100%, con una riduzione del

rendimento al massimo del 10%, in attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali (vale a dire, “lavoro leggero a mediamente pesante, se possibile

prevalentemente sedentario, ma può trattarsi anche di un lavoro da svolgere in

piedi, che eviti spostamenti eccessivamente ripetitivi, lunghi spostamenti,

spostamenti su terreni accidentati o il dover salire e scendere regolarmente

rampe di scale e soprattutto scale a pioli. Il paziente dovrebbe potersi sedere

di tanto in tanto per riposare”, doc. 72-35).

Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa

dell’interessato, il dr. __________ ha indicato di non essere “in grado di

ricostruire con precisione l’inizio dell’incapacità lavorativa dal punto di

vista reumatologico. In base ai dati forniti dal paziente, vi è un

peggioramento dei dolori all’anca sinistra progressivo da circa due anni” (doc.

72-34).

Infine, per quanto concerne la prognosi, il dr. __________

ha indicato che “è da prevedere un ulteriore lento peggioramento della

situazione all’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato

l’intervento conservativo discusso” (doc. 72-34).

L’aspetto chirurgico-proctologico è invece stato

vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale, nel suo

referto del 25 agosto 2011, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di “fistola perianale in uno stato dopo multipli interventi”, ha

considerato l’assicurato attualmente abile al lavoro al 100% (doc. 72-38).

Il dr. __________ ha evidenziato che “visto che

il paziente si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 17

agosto 2011 con nuovamente una secrezione di materiale purulento della

cicatrice perianale, la fistola dovrebbe essere ancora presente. Tuttavia in

data odierna la situazione era completamente calma” (doc. 72-38).

Quanto all’evoluzione dell’incapacità lavorativa,

lo specialista ha indicato che “esisteva una riduzione della capacità

lavorativa recidivante a partire dal 2008 fino a fine 2010, in seguito il paziente era abile al lavoro al 100%” (doc. 72-38).

Il dr. __________ ha, infine, rilevato che “il

paziente avrà a lungo termine sicuramente nuovamente dei periodi di spurgo

della fistola, eventualmente anche di ascessi con necessità di drenaggio

chirurgico” (doc. 72-38).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel

suo referto dell’11 agosto 2011, ha posto le diagnosi di “depressione di grado

lieve (ICD10-F32.0); disturbo misto della personalità (narcisistico, paranoide)

(ICD10-F61.0)” (doc. 72-42).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20%, rilevando

come “nella condizione attuale la valutazione della capacità lavorativa

psichiatrica dell’assicurato poco si discosta da quella effettuata dalla

collega psichiatra del SMR dr.ssa __________ nel febbraio di quest’anno.

Ritengo quindi che l’incapacità lavorativa del 20% permanga” (doc. 72-42).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. impingement anca sinsitra

(displasia secondaria), con/su: stato dopo frattura della diafisi femorale all’età

di quattro anni; stato dopo due interventi chirurgici anamnestici; difetto di

rotazione della diafisi femorale con ante versione della testa; periartropatia

dell’anca; 2. sindrome lombospondilogena cronica; 3. depressione di grado lieve

(ICD10-F32.0); 4. disturbo misto della personalità (narcisistico-paranoide)

(ICD10-F61.0)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

hanno indicato quelle di “fistola perianale persistente in stato dopo

molteplici interventi; obesità corporea (BMI 31%)” (doc. 72/20-21).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella precedente attività

di aiuto cucina (orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento) (doc. 72-27),

ma abile al lavoro nella misura dell’80% in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali (doc. 72-29).

Per quanto riguarda l’evoluzione temporale

dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno rilevato che “dagli atti si

evince che l’affezione chirurgico-proctologica abbia avuto inizio nel gennaio 2008”, ma “l’inizio di una prolungata incapacità lavorativa sia a partire dal 18 luglio 2009

(ricovero presso il reparto di chirurgia dell’__________, di cui tuttavia non

abbiamo documenti in merito). Alla luce dell’ulteriore decorso (fistola anale

recidivante), possiamo affermare come dal 19 luglio 2009 vi sia stata

un’incapacità lavorativa del 100% fino al 13 aprile 2010, quando l’assicurato è

valutato abile al lavoro al 50% dal chirurgo curante (atto 13.4.2010). A

decorrere poi da metà ottobre 2010 (il 22.10.2010 l’assicurato viene nuovamente

operato presso il reparto di chirurgia dell’__________, con rescissione,

ricostruzione dello sfintere e copertura con lembo mucoso di avanzamento),

l’assicurato è nuovamente da considerare totalmente inabile al lavoro fino al

10 gennaio 2011 (atto 4.1.2011), data a partire dalla quale la capacità

lavorativa dell’assicurato è valutabile al 50%”. I medici del SAM hanno

aggiunto che “da allora, alla luce di quanto evidenziato in occasione

dell’attuale accertamento interdisciplinare, lo sviluppo della limitazione

della capacità lavortiva dell’assicurato non ha presentato duraturi e/o

sostanziali mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine rimane

incerta, da un lato in considerazione dell’evoluzione che ha avuto questo caso

anche dopo la risoluzione di buona parte dei problemi di natura somatica e,

dall’altro, in quanto bisogna prevedere un ulteriore lento peggioramento

dell’anca sinistra, a meno che non possa essere realizzato l’intervento

conservativo discusso dagli ortopedici curanti” (doc. 72-28).

Infine, i

medici del SAM hanno sottolineato che “questa nostra valutazione non concorda

con il giudizio valetudinario espresso dalla psichiatra curante dr.ssa __________

(atti 29.12.2010 e 14.3.2011), in quanto riteniamo – come d’altronde anche lo

specialista in psichiatria del SMR dell’Ufficio AI del Canton Ticino (atto

1.2.2011) – che l’evoluzione della psicopatologia depressiva che aveva portato

ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non cumulabile con le

limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie alle cure applicate

e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha presentato sicuri

peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione dei disturbi. Alla

luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi evidenziati, sia presso il

SMR, sia attualmente dal nostro consulente, riteniamo di non potere

giustificare un’incapacità lavorativa totale come preteso dalla psichiatra curante”

(doc. 72-28).

Nel

rapporto medico finale del 4 ottobre 2011, la dr.ssa __________, psichiatra del

SMR (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici

del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha confermato le percentuali di incapacità

lavorativa dell’interessato stabilite dai medici del SAM (doc. 73/1-5).

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di soppressione della

rendita a partire dal 1° maggio 2011, trasmettendo al TCA una serie di certificati

medici (cfr. certificato del 9 dicembre 2011 del Servizio psico-sociale di __________,

doc. C; certificato del 15 dicembre 2011 del dr. __________, doc. B; referto

TAC cerebrale del 26 gennaio 2012, doc. D6; referto del 15 febbraio 2012, del

dr. __________, doc. D4; referto del 17 febbraio 2012 del dr. __________, doc.

D5; certificati medici del dr. __________, attestanti una totale incapacità

lavorativa dell’assicurato dal 12 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 (doc. E2-3); certificato

del 22 marzo 2011 redatto dal dr. __________, doc. E4; referto del 22 febbraio

2012 del Servizio psico-sociale di __________, doc. E5; appuntamento per una

visita medica dell’anca e del bacino il 12 marzo 2012 presso la Uniklinik __________,

doc. E6; rapporto dell’8 marzo 2012 del dr. __________, doc. F2; rapporto del

15 marzo 2012 del dr. __________ del Servizio di ortopedia della clinica __________,

doc. F1; certificato del 5 maggio 2012 del SPS di __________, doc. H1).

Questi referti sono stati considerati dal dr. __________

e dalla dr.ssa __________ del SMR ininfluenti sulla valutazione

pluridisciplinare del SAM (cfr. annotazioni mediche del SMR del 12 gennaio

2012, doc. IV/1; annotazioni mediche del SMR del 24 febbraio 2012, doc. XI/bis;

annotazioni mediche del SMR del 3 aprile 2012, doc. XV/bis).

In particolare, l’assicurato ha trasmesso al TCA

il seguente referto, datato 21 maggio 2012, del dr. __________ della __________,

concernente la degenza dell’assicurato nel periodo compreso fra il 26 aprile

2012 e il 16 maggio 2012, del seguente tenore:

"

Diagnosen

A. Femurfraktur link sim Alter von vier Jahren

A1 Sekundäre

Hüftdysplasie links mit femoraler Maltorsion

- Zustand nach

drei Operationen mit Kindesalter

B. Panvertebrales Syndrom

- 02.05.2012 Röntgen HWS, LWS:

Normalbefund

C. Gonalgien bds.

-

02.05.2012 Röntgen Kniegelenke: Normalbefund

D. Omalgien bds.

-

Röntgen Schulter bds: Normalbefund

E. Zustand nach perianaler Fistel

-

01/2008 bis 6/2011 Mehrfache chirurgischen Versorgungen

F. Psychiatrische Diagnosen (__________ __________ 05/2012)

F1 Leichte

depressive Episode (ICD10-F32.0)

F2

Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren

(ICD10-F45.41)

(…)

Arbeitsfähigkeit / Zumutbarkeit und

Eingliederungsperspektive

Es wurde eine erhebliche Symptomausweitung beobachtet. Es ist

davon auszugehen, dass bei gutem Effort eine bessere Leistung erbracht werden

könnte, als bei den Leistungstests und im Behandlungsprogramm gezeigt wurde.

Die Resultate der physischen Leistungstests sind deshalb für die Beurteilung der

zumutbaren körperlichen Belastbarkeit nicht verwertbar. Das Aumass der

demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren

pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung

sowie den Diagnosen nur zum Teil erklären. Die Beurteilung der Zumutbarkeit

stützt sich primär auf medizinisch-theoretische Überlegungen, unter Berücksichtigung der Beobachtungen bei den

Leistungstests und im Bahandlungsprogramm. Eine weitergehende Einschränkung der

Belastbarkeit lässt sich medizinisch-theoretisch nicht begründen.

Die dargelegte Zumutbarkeit gilt vorbehaltlich der

Entscheidung, ob eine Operation an der linken Hüfte durchgeführt wird.

Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Küchengehilfe

(Arbeitsvertrag ist nicht vorhanden):

Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch: Ganztags

gehend/stahend

Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten:

Leichte bis mittelschwere Arbeit. Arbeitszeit: Ganztags.

Spezielle Einschränkungen:

- Wechselbelastend (im Wechsel von Gehen, Stehen und Sitzen)

- Ohne Ersteigen von leitern

- Ohne Zwangshaltungen für die linke Hüfte (wie arbeiten in

der Hocke)

- Ohne wiederholtes Bücken

- Ohne wiederholtes Treppensteigen

- Ohne Gehen auf unebenem Boden

Empfehlungen / Prozedere beruflich:

Volle Arbeitsunfähigkeit bis zur nächsten Kontrolle bei PD dr.

med. __________, Uniklinik __________. Sollten sich dabei keine neuen Aspekte

ergeben, respektive keine Operation an der linken Hüfte geplant werden, gilt

die oben dargelegte Zumutbarkeit.

(…)

Funktionsfähigkeit und Behinderung, berufliche und soziale

Auswirkungen bei Austritt

Die arbeitsrelevanten Probleme sind die linke Hüfte sowie

Schmerzen in fast allen grossen Gelenken, wobei die Beschwerden durch eine

erhebliche Symptomausweitung funktionell überlagert werden.

Charakteristisch ist, dass weder eine physiotherapeutische

Schmerzbehandlung, noch die medikamentöse Analgesie die Beschwerden des

Patienten positiv zu beeinflussen mögen. Weitere Therapien sind nicht sinnvoll.

Herr RI 1 arbeitete bisher als Küchengehilfe, vorwiegend

gehend- stehende Arbeit. Diesen Beruf kann er in Zukunft nicht mehr ausüben. Da

er sich jedoch auch für angepasste Tätigkeiten zu 100% arbeitsunfähig sieht,

ist die Prognose für eine erfolgreiche, berufliche Wiedereingliederung

schlecht.” (Doc. H2)

Nelle annotazioni del 21 giugno 2012, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato:

"

Ulteriore documentazione presentata in sede di

ricorso

Breve certificato medico del SPS di __________

del 5.5.2012 (probabilmente si dovrebbe trattare del 5.6.2012) concernente

visita del 1.6.2012 con riporto delle indicazioni soggettive dell’assicurato.

Rapporto __________ in merito alla degenza dal

26.4.2012 al 16.5.2012:

diagnosi: stato dopo frattura femore a

sinistra all’età di 4 anni

sindrome panvertebrale con

radiografie normali

gonalgie bilaterali con

radiografie normali

omalgia bilaterale con

radiografie normali

stato dopo fistola perianale

episodio depressivo lieve F32.0

sindrome somatoforme da dolore

persistente F45.41

Osservato importante ampliamento dei sintomi. I

risultati dei test non sono attendibili in considerazione di una importante

autolimitazione. Si ritiene esigibile un’attività medio-leggera sull’arco di

tutta la giornata. Attività di aiuto cucina non esigibile.

In conclusione:

dall’attuale documentazione non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. Permane una

autolimitazione molto marcata con invalidità soggettiva.

L’attuale valutazione __________ conferma una

mantenuta esigibilità in attività adatta.” (Doc. XXVI/bis)

L’assicurato ha poi nuovamente trasmesso al TCA

la seguente documentazione medica:

-

referto del 29 agosto 2012 del dr. __________

della Uniklinik __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

" (…)

Beurteilung und

Procedere

(vidit et dixit dr. __________)

Es zeigt sich ein

Patient mit anhaltender generalisierter Schmerzsymptomatik mit psychischen

Co-Faktoren. Um eine Indikationsstellung für eine subtrochantäre

Umstellungsosteotomie stellen zu können wurde das MRI angefertig, in welchem

massive Gelenkschäden ausgeschlossen werden konnten. Diese würden als

Kontraindikation für besagten Eingriff gelten. Es gilt abzuklären, wie viel die

Operation dem Patienten helfen kann. Aus diesem Grund initiieren wir eine

Infiltration der linken Hüfte mit Lokalanästhesie. Diese Infiltration soll die

Wirkung der Operation in etwa simulieren. Kommt es zu einer absoluten Schmerzfreiheit

nach Infiltration, spräche das für eine gute Prognose der Operation. Wir werden

den Patienten nach Infiltration in der Sprechstunde erneut beurteilen und dann

das weitere Vorgehen besprechen.” (Doc. M1)

-

referto del 5 settembre 2012 del dr. __________

della Uniklinik __________, del seguente tenore:

" (…)

Beurteilung und

Procedere

Eine Fehlform der

Hüfte, die zum Nachteil der Funktionsweise der Muskulatur ist, ist vorhanden.

Der Patient möchte eine Korrektur dieser Fehlform versuchen. Auch bei

unsicherer Erfolgsaussicht bin ich bereit, diesen Eingriff durchzuführen. Ich

denke, der Patient sollte sich dies aber noch einmal in Ruhe überlegen und sich

noch einmal bei uns melden.

Falls dieser

Eingriff durchgeführt wird, bitte ich dr. __________, dass er sich für die

Kostengutsprache beim Kantonsarzt einsetzt.” (Doc. M2)

-

referto del 7 settembre 2012 del dr. __________,

nel quale il curante ha attestato che “per le diagnosi menzionate sulla lettera

della Clinica universitaria __________ il paziente rimane inabile al lavoro al

100%” (doc. M3).

Nelle annotazioni del 17 settembre 2012, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

(…)

Rapporto dr. __________ del 29.8.2012:

- da valutare se intervento di osteotomia possa portare ad un

miglioramento dei sintomi

- prevista infiltrazione

Rapporto dr. __________ del 5.9.2012:

- infiltrazione non ha portato a un

miglioramento

- malgrado l’esito incerto il dr. __________ è d’accordo per

tentare l’intervento

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una

modifica dello stato di salute dell’assicurato. Il prospettato intervento

porterà ad una intercorrente IL completa per qualsiasi attività della durata di

circa 3 mesi. Fino al prospettato intervento rimane valida l’esigibilità

indicata dal SAM.” (Doc. XXXIV/bis)

L’assicurato ha, infine, trasmesso i seguenti referti:

-

scritto del 17 settembre 2012 del dr. __________

al dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, al fine di ottenere un parere specialistico circa l’opportunità

di procedere ad un intervento chirurgico all’anca sinistra dell’interessato

(doc. N1);

-

Considerandi

risposta del 18 settembre 2012 fornita dal dr. __________,

del seguente tenore:

" Nel

rapporto della Clinica di riabilitazione di __________, dove il paziente ha

soggiornato tra il 26.04 ed il 16.05.2012, si riferisce oltre della

problematica coxo-femorale a sinistra anche di una situazione psico-sociale

difficile e di dolori diffusi senza un correlato morfologico concreto,

probabilmente nell’ambito di un disturbo nell’elaborare il dolore cronico. Le

possibilità di migliorare il quadro con un intervento ortopedico all’anca

sinistra (in presenza di una displasia secondaria dopo frattura del femore

all’età di 4 anni e successive intervenzioni chirurgiche) vengono considerate

minime.

Il chirurgo

consultato al __________, PD dr. __________, giunge a conclusioni assai simili

senza comunque escludere del tutto l’opzione di un’osteotomia correttiva. Che

essa possa modificare i dolori appare però molto incerta anche alla luce di una

infiltrazione test effettuata nell’anca e risultata negativa.

Tutto ciò mi porta

alla conclusione che un’operazione non sia proponibile senza il rischio di un

ulteriore peggioramento del quadro clinico, tanto più che mi hai riferito di

una querela con l’AI, ora davanti ai giudici. La somma di questi fattori

indicativi per un esito negativo dell’operazione (“red flags”) mi porta alla

conclusione di sconsigliarla.” (Doc. N2)

2.10

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o

al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.11

Questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel rapporto peritale del 28 settembre 2011, i

medici del SAM, tenuto conto delle affezioni somatiche e psichiche accertate in

sede peritale, hanno ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 50% nella sua

precedente attività di aiuto cucina (doc. 72-27), ma abile al lavoro all’80% in

attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 72-29),

a partire dal mese di gennaio 2011.

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto,

nonostante l’abbondante documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso

di causa (cfr. consid. 2.9.), non sono state smentite da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, tali

da precludergli totalmente lo svolgimento di attività lavorative adatte, come

da lui preteso.

Al contrario,

questo Tribunale sottolinea che, dal profilo somatico, dalla documentazione

medica prodotta dall’assicurato emerge sostanzialmente la conferma del fatto

che l’assicurato, nonostante non possa più riprendere la precedente professione

di aiuto cucina, sia per contro in grado di svolgere, a tempo pieno, delle

attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Nel referto

del 15 dicembre 2011, infatti, lo stesso curante dell’assicurato, dr. __________,

dopo avere indicato che l’assicurato non può più svolgere la precedente

attività di aiuto cucina, ha espressamente rilevato che lo stesso può invece

“eseguire un lavoro con la possibilità di alternare la posizione, seduto o in

piedi per non più di un’ora, senza dover sollevare o trasportare pesi” (doc.

B).

Di

analogo tenore, lo scritto del 15 febbraio 2012 del dr. __________, indirizzato

al dr. __________ - nel quale lo specialista curante ha ritenuto che

“un’incapacità lavorativa completa in tutti i mestieri con carichi vari secondo

me è data” (doc. D4) - confermato dal referto del 17 febbraio 2012 del dr__________

– il quale ha espressamente indicato di “confermare quello che scrive il dr. __________

nella sua lettera del 15.2.2012 al chirurgo ortopedico dr. __________, che il

paziente non può eseguire lavori con carichi, sollevare e spostare pesi, lavori

che necessitano di camminare sempre o stare seduto tutto il tempo” (doc. D5).

Infine e

soprattutto, il TCA evidenzia che la capacità lavorativa completa

dell’assicurato nello svolgimento di attività lavorative adatte è stata ancora

confermata dagli specialisti di __________ nel referto del 21 maggio 2012,

redatto dopo un periodo di degenza dell’interessato dal 26 aprile 2012 al 16

maggio 2012 (doc. H2).

Alla luce

di queste chiare indicazioni, il TCA non può che considerare corretta la

valutazione delle patologie somatiche e delle ripercussioni delle stesse sulla

capacità lavorativa residua dell’interessato eseguita dai medici del SAM in

sede peritale.

Quanto

agli aspetti psichiatrici, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle

conclusioni alle quali è giunto, in sede peritale, il consulente del SAM, dr__________,

le cui conclusioni, del resto, non sono state smentite da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Tali non

possono essere considerati i referti del SPS prodotti dall’assicurato in corso

di causa, dato che negli stessi i curanti hanno ribadito quanto avevano già

attestato prima della valutazione peritale del dr. __________ a proposito di

una totale incapacità lavorativa dell’interessato. Tale conclusione, come visto

in precedenza (cfr. consid. 2.8.), è stata ritenuta non condivisibile né da

parte del perito psichiatra del SAM, né da parte della psichiatra del SMR.

Nella perizia

del SAM, infatti, i medici hanno espressamente indicato di non potere

concordare con la valutazione di una totale incapacità lavorativa espressa

dagli psichiatri curanti, poiché “l’evoluzione della psicopatologia depressiva

che aveva portato ad un’incapacità lavorativa del 50% da aprile 2010 (non

cumulabile con le limitazioni in ambito fisico, come discusso sopra), grazie

alle cure applicate e a un decorso migliorato sul piano fisico, non ha

presentato sicuri peggioramenti, bensì una certa tendenza alla cronicizzazione

dei disturbi. Alla luce quindi degli aspetti psicopatologici oggettivi

evidenziati, sia presso il SMR, sia attualmente dal nostro consulente,

riteniamo di non potere giustificare un’incapacità lavorativa totale come

preteso dalla psichiatra curante” (cfr. doc. 72-28).

In tale

contesto il TCA ricorda che la costante giurisprudenza federale impone di

tenere conto, a livello probatorio, della differenza tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012 e sentente citate).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurato, se del caso, inoltrare

un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa

documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire

sul suo grado di inabilità.

Alla luce

di quanto sopra esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che, a partire dal mese di

gennaio 2011 e per lo meno fino al momento di emanazione della decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, l'assicurato presenta,

come stabilito dai medici del SAM, una capacità lavorativa dell’80% in attività

leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

In simili

condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente

alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I).

Al

riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del

26.

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella

causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella

causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, sono

determinanti i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

L’amministrazione

ha effettuato il confronto dei redditi con riferimento all’anno 2009 (cfr. doc.

46-1), per cui i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2011.

2.13

Per quel che

concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione

incaricato ha tenuto conto di un salario (2009) di fr. 44’200 (doc. 46-1),

conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro dell’assicurato

(cfr. doc. 18-3).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato

contestato dall’assicurato.

Aggiornato

al 2011, si ottiene un importo pari a fr. 44'999.10 (+0.8% per il 2010 e +1.0%

per il 2011, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica).

2.14

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.--

mensili oppure a fr. 61'164.50 per l'intero anno (fr. 5'097.-- x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011, un reddito mensile di fr. 5'148 oppure di fr. 61'776 per l'intero

anno (fr. 5'148 x 12).

L’assicurato,

quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 44'999.10 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.).

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 48’717, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,

livello di qualifica 4, fr. 3’810.-- X 12 mesi = 45’720.-- riportato su 42.2 ore e

aggiornato al 2011).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a

favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un

guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'776) va dunque

ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 2.6% - percentuale corrispondente

al gap salariale del 7.6% (fr. 48'717 vs. fr. 44'999.10), meno il 5%

(cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr. 60'169.80.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il reddito statistico citato va

ridotto del 20% e ammonta a fr. 48'135.90 (fr. 60'169.80

ridotti del 20%).

2.15

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una

sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni

circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione

percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)

non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.16

In concreto,

nel rapporto dell’8 marzo 2011, il consulente IP ha accordato una riduzione

percentuale del 16% così giustificata: “3% per attività leggera e 13% per altri

fattori di riduzione” (cfr. doc. 46-2).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

La

percentuale del 16% non è stata contestata dal ricorrente.

Al

riguardo, ulteriori considerazioni risultano superflue in quanto

anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima

consentita del 25%, non sarebbe in ogni caso possibile assegnare all’insorgente

una rendita di invalidità.

Procedendo

al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da

invalido di fr. 60'169.80, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo una riduzione del 25%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'101.90.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'999.10

(consid. 2.13.), emerge un tasso d’invalidità del 19.7% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Ora,

visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre

attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

l’attribuzione di una rendita a partire dal 1° maggio 2011.

Al

riguardo va evidenziato che dopo l’attribuzione di una rendita intera dal 1°

ottobre 2010 al 30 aprile 2011, l’UAI ha soppresso il diritto alla rendita a

partire dal 1° maggio 2011, in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se la

capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

e che presumibilmente continuerà a durare.

In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.11.), l’assicurato è da

considerare abile al lavoro all’80% a partire dalla fine del mese di gennaio

2011.

Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità lavorativa

dell’80% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 30 aprile 2011,

come correttamente ritenuto dall’UAI (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05

del 25 ottobre 2006).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 30 aprile 2011, la decisione del 2 dicembre 2011 deve, perciò, essere confermata.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster