Lexipedia

Decisione

32.2012.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,

TF) ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison

des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode

spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3

LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis

RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art.

27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la

rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être

tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la

décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7.1. Nella

presente fattispecie, dagli atti emerge che l’assicurata, madre di tre figli -

nati nel 1983, 1986 e 1989 - ha lavorato come insegnante a tempo pieno fino al

1988 e, dopo aver usufruito di un “anno sabbatico nel 1988-1989, ha ripreso a lavorare a tempo parziale, svolgendo dal 1990 al 1993 l’attività di docente di

scuola media a __________ “al 30% fisso e supplente secondo le possibilità con

tre figli piccoli” e poi, in Ticino, nel 1993-1994, l’assistente in un asilo

nido a __________ al 30% e, dal 1° settembre 1995 al 31 luglio 1999,

l’assistente alla clientela alla Residenza __________, al 60% (cfr. doc. D1-5).

Dal 1° agosto 1999 e fino all’insorgere della

malattia (nel settembre 2000), l’assicurata - nel frattempo separatasi dal

marito (agosto 1999) - ha poi intrapreso l’attività di insegnante presso una

scuola media a __________, al 70% (doc. D1).

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene verosimile che l’assicurata – la quale, dopo

il 1991, ha sempre lavorato a tempo parziale, al fine di riuscire a conciliare

impegni lavorativi e vita familiare, con tre figli da crescere – al momento

della nascita del diritto alla rendita fosse da considerare salariata nella

misura del 70% e casalinga per il restante 30%.

In

seguito, tuttavia, al momento della revisione del 2010 – ritenuto che, come

ben evidenziato nella sentenza federale I 276/05 del 24 aprile 2006 sopra

esposta (cfr. consid. 2.7.), la scelta del metodo di valutazione

dell’invalidità da utilizzare va operata sia al momento iniziale dell’esame del

diritto ad una rendita, sia in occasione delle successive procedure di

revisione – questo Tribunale ritiene verosimile che l’assicurata, senza il

danno alla salute, avrebbe aumentato la sua percentuale di occupazione,

portandola al 100%, come sostenuto in sede ricorsuale e nelle successive prese

di posizione trasmesse al Tribunale.

Il TCA considera

infatti credibile che, al momento dell’ultima revisione, l’interessata – la

quale, già nel 2000, vista la necessità, dopo il divorzio dal marito, di

incrementare le proprie entrate al fine di mantenere la famiglia e tenuto conto

del fatto che i figli non avevano più bisogno della sua costante presenza

(avendo, all’epoca, rispettivamente 11, 14 e 17 anni), aveva già aumentato al

70% la propria percentuale lavorativa, iscrivendosi nel contempo, per il

restante 30%, ad un corso di formazione post-diploma (cfr. doc. I) – avrebbe

ulteriormente incrementato la propria disponibilità lavorativa, cercando

un’occupazione a tempo pieno una volta portata a termine la formazione

post-diploma in lingue.

Questa

soluzione appare tanto più corretta, in considerazione dell’età ormai adulta dei

figli dell’assicurata al momento della revisione del 2010.

Considerandi

Ad

ulteriore sostegno di tale tesi, del resto, vi è anche la circostanza che, come

indicato dall’avv. RA 1 nello scritto del 3 ottobre 2012, l’assicurata, “a

comprova della sua forte volontà di migliorare al più presto la sua situazione

professionale”, ha ripreso il percorso formativo interrotto a causa della

malattia (cfr. doc. XIX + E1).

Alla luce

di queste considerazioni, il TCA non ritiene quindi corretto il metodo misto di

calcolo del grado di invalidità utilizzato dall’amministrazione, ma ritiene di

dovere fare capo al metodo ordinario del raffronto dei redditi.

2.8

Dal profilo

medico, le condizioni di salute della ricorrente sono migliorate, tanto da

renderla, dal 1° agosto 2010, abile al lavoro al 50%, come attestato dal

curante dell’interessata, dr. __________, spec. FMH in oncologia medica, nel

rapporto medico dell’8 novembre 2010 (doc. 55/1-7) e come confermato dal SMR

nel rapporto del 23 novembre 2010 (doc. 59-1).

Essendo il miglioramento del quadro clinico

dell’assicurata incontestata, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,

non essendovi contestazione tra le parti.

Dal punto

di vista medico, dunque, l’assicurata è da ritenere abile al 50% nella sua

precedente attività di insegnante.

2.9

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata conserva una capacità

lavorativa residua del 50% nella sua attività di insegnante, nella quale è in

grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un

reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al

50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008), percentuale che dà diritto ad una mezza

rendita di invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione e in una sentenza 9C_396/2009

del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.

Pertanto,

alla luce di queste circostanze, non necessita di ulteriori approfondimenti,

nel caso di specie, la questione, controversa, relativa al reddito da valido da

attribuire all’interessata.

A tale proposito il TCA rileva che, del resto,

nelle annotazioni del 4 maggio 2012, allegate alla risposta di causa, gli stessi

consulenti incaricati - seppure nell’ambito del metodo misto di calcolo del

grado di invalidità - hanno espressamente ritenuto superfluo procedere ad un

confronto dei redditi.

Essi hanno infatti indicato che “ritenuto che

l’assicurata può ancora esercitare l’attività appresa in misura del 50% e che

prima dell’insorgenza del danno alla salute era occupata nella misura del 70%,

si conclude che la limitazione quale salariata sia del 20% visto che il minor

discapito è nell’esercizio della consueta attività. Per quanto attiene al

reddito da valida da attribuire all’assicurata, preso atto di quanto sopra,

vale a dire che il minor discapito è nell’attività appresa, lo stesso è

irrilevante visto che non va a incidere maggiormente sulla limitazione quale

salariata” (doc. VI/bis).

A titolo abbondanziale, comunque, il TCA rileva

che allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo procedere ad un

raffronto dei redditi, posto un reddito da invalido, incontestato, di fr.

58'592 e ritenendo opportuno, nella determinazione del reddito da valido,

distanziarsi dall’importo calcolato dall’amministrazione, sulla base di quanto

comunicato dal precedente datore di lavoro dell’interessata, come del resto già

indicato dal consulente IP nell’annotazione del 10 novembre 2011 – nella quale ha

espressamente rilevato che “se però prendiamo il RH al 50% CHF 58'592 e

lo rapportiamo ad un’occupazione al 70% otteniamo un RH più alto rispetto a

quanto indicato dal datore di lavoro, ossia fr. 82'028.80”, che “secondo noi è più corretto di quanto indicato dal precedente datore di lavoro” (doc.

68-1).

Seguendo lo stesso ragionamento, il reddito da valido

dell’assicurata andrebbe determinato rapportando il reddito da

invalido percepito al 50% alla percentuale lavorativa del 100%.

Tale soluzione appare

tanto più corretta, alla luce delle considerazioni espresse

dall’amministrazione in sede di risposta di causa circa l’adempimento, nel caso

di specie, dei criteri necessari per tenere conto dell’avanzamento

professionale (cfr. doc. VI, in cui l’UAI ha espressamente indicato che

“l’assicurata prima dell’insorgere del danno alla salute aveva effettivamente

intrapreso la formazione quale docente di francese per le scuole medie. Onde e

per cui, come ha correttamente indicato la ricorrente, sono adempiuti i

concreti indizi dell’avanzamento professionale”).

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una

mezza rendita dal 1° marzo 2012, conformemente all’art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata del 23 gennaio 2012 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2012.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster