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Decisione

32.2012.63

Decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA, in mancanza di sufficienti approfondimenti in merito alle patologie somatiche. Rinvio

4 ottobre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori alle spalle, in sede lombare e alle mani, lo stato di salute può

essere considerato stabile con tendenza al peggioramento: i dolori vengono

esacerbati sia dagli sforzi fisici (posizione prolungata seduta/in piedi) sia

in situazioni di stress bio-psico-sociale e non hanno permesso malgrado

l’impegno della paziente ed il sostegno medico di migliorare la propria

capacità lavorativa come cuoca/gerente di ristorante. Anzi, visto

un’esacerbazione prolungata, la paziente è rimasta in incapacità lavorativa

completa al 100% dal 27.8.2010 al 4.3.2011 e tutt’ora dall’8.8.2011 ad attuale

(vedi protocollo allegato).

In modo particolare

non si è potuto attuare, come previsto dall’assicurazione __________ a partire

dall’1.12.2010, la ripresa lavorativa totale per un’attività adeguata secondo

le limitazioni (alzare pesi fino a 3 kg, alzarsi/sedersi in modo ripetuto).

Come cuoca/gerente

di ristorazione, anche a distanza di un anno dal precedente rapporto AI,

l’incapacità lavorativa resta al 70% malgrado gli sforzi intrapresi dalla

paziente e il sostegno medico. La prognosi non è suscettibile di

miglioramento.” (Doc. B)

-

certificato medico del 16 febbraio 2012 del dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:

" La

soprannominata paziente è sofferente di una sintomatologia lombovertebrale dal 2008 in presenza di processi degenerativi diffusi lombari. Inoltre lamenta dolori cervicali per una

patologia degenerativa cervicale, questa conosciuta dal 2006.

L’ultima RM lombare

ha avuto luogo in febbraio 2010 ed in quest’occasione è stata confermata la

presenza di una listesi stabile L4/L5 di grado 1 ed un canale spinale stretto

L4/L5 medio grave.

In considerazione del

peggioramento soggettivo avvenuto recentemente, inizio marzo è prevista una

nuova RM lombare alfine di valutare se il canale spinale stretto sia

ulteriormente peggiorato e stabilire a questo punto se l’indicazione per un

procedere chirurgico, quindi una decompressione del canale spinale, sia

indicato.” (Doc. C)

In seguito, il patrocinatore ha trasmesso al TCA

un nuovo referto medico del dr. __________, datato 15 marzo 2012, del seguente

tenore:

"

La soprannominata paziente è sofferente di una

sintomatologia lombovertebrale con irritazioni radicolari dal 2008. A quell’epoca una RM lombare aveva confermato una grave discopatia L4/L5 in presenza di una

listesi stabile grado I con un canale spinale relativamente stretto. Incipienti

discopatie anche nei segmenti adiacenti.

La situazione è andata progressivamente

peggiorando con progrediente aumento dei dolori lombari e alle gambe. Nel 2010 ha avuto poi luogo un ulteriore controllo tramite RM che ha confermato un aumento della stenosi

ed aumento della discopatia nei segmenti adiacenti. L’esame neurologico non

confermava problemi neurologici deficitari, tuttavia i dolori radicolari erano

evidenti. La situazione è andata progressivamente peggiorando per cui

recentemente la paziente ha avuto nuovamente un’esacerbazione dei dolori

lombari radicolari, ragion per cui ha avuto luogo un’ulteriore risonanza

magnetica lombare che ha nuovamente confermato un ulteriore peggioramento della

situazione con ora una stenosi importante del canale spinale in L4/L5 dovuta ad

una massiccia ipertrofia del legamento flavo nell’ambito di una listesi grado

I. Le discopatie L3/L4 e L4/L5 sono leggermente aumentate. Un’irritazione

radicolare L5 è attualmente senz’altro possibile nell’ambito della notevole

stenosi del canale spinale.

Oltre alla problematica lombare la paziente ha

anche problemi cervicali in presenza di una discopatia C5/C6 e C6/C7 con

protrusione più accentuata in C5/C6. Inoltre da diversi mesi la paziente ha

un’importante sofferenza anche alle mani in presenza di alterazioni,

probabilmente artrosiche, di tutte le dita per cui il movimento delle mani ed

il tener stretto gli oggetti causa forti dolori.

In considerazione quindi della situazione globale

della paziente sono dell’opinione che un’incapacità lavorativa almeno del 50%

sia senz’altro data e sia definitiva. Inoltre non può essere escluso che a

breve/medio termine un intervento decompressivo a livello L4/L5 con fissazione

sia da prendere in considerazione.” (Doc. E)

Nelle annotazioni mediche del 17 aprile 2012, il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurata cuoca

Diagnosi: sindrome

panvertebrale cronica

periartropatia

omeroscapolare a sinistra

poliartrosi

delle dita

Perizia dr. __________ del 17.1.2012

attività adatta esigibile al 100%, attività

abituale esigibile al 60%

Nel 2010 era stata esclusa patologia invalidante

psichiatrica

Decisione del 3.2.2012: nessun diritto a rendita,

grado AI 32%

Ricorso:

Rapporto dr. __________ del 11.10.2011:

-

egli conferma una IL in pratica completa

-

non risultano nuovi elementi medici

certificato dr. __________ del 16.2.2012:

-

sarebbe prevista una nuova RM in marzo 2012

rapporto dr. __________ del 15.3.2012:

-

egli indica un progressivo peggioramento ed un

ulteriore peggioramento con attuale stenosi importante del canale spinale L4/L5

(non viene però allegato il referto originale della RM) oltre alla presenza di

una problematica cervicale ed una artrosi delle mani

-

egli ritiene una esigibilità massima del 50%

Valutazione:

l’attuale documentazione segue a pochissima

distanza la rivalutazione peritale del dr. __________ eseguita in gennaio 2012.

L’attuale quadro radiologico sicuramente era già presente in occasione della

valutazione peritale in considerazione della loro caratteristica degenerativa,

quadro radiologico allora (in gennaio 2012) non accompagnato da una sofferenza

neurologica o da un quadro clinico invalidante.

L’attuale rapporto del dr. __________ non

contiene uno status clinico dettagliato ma si limita a indicare la presenza di

dolori invalidanti.

Dall’attuale documentazione non risulta quindi

una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata almeno fino alla

data della decisione.” (Doc. VIII/bis)

2.6. In corso di

causa il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare se i

referti del dr. __________ e del dr. __________ prodotti dal patrocinatore

dell’assicurata sono atti a modificare le sue conclusioni peritali oppure no

(doc. X).

Con

scritto del 20 agosto 2012, il dr. __________ ha risposto:

"

(...)

Al suo scritto mi viene allegato un certificato

medico redatto dal medico curante della signora RI 1, dr. __________,

specialista FMH in medicina interna di __________, redatto l’11.10.2011, data

dunque antecedente alla valutazione peritale del 17.1.2012, quest’ultima dunque

già tenente conto delle patologie elencate dal dr. __________.

Al suo scritto del 27.7.2012 allega pure un

certificato medico del neurochirurgo curante, dr. __________ di __________,

redatto il 15.3.2012, quindi a distanza di 2 mesi dalla mia ultima valutazione

peritale del 17.1.2012; in questo certificato medico il dr. __________ descrive

un peggioramento dello stato progressivo della situazione con aumento dei

dolori lombari e alle gambe, senza problemi neurologici deficitari; visto il

peggioramento descritto, il dr. __________ ha predisposto un’ulteriore

risonanza magnetica della colonna lombare che “ha nuovamente confermato un

ulteriore peggioramento della situazione con ora una stenosi importante del

canale spinale in L4/L5 dovuta ad una massiccia ipertrofia del legamento flavo

nell’ambito di una listesi grado I. Le discopatie L3/L4 e L4/L5 sono

leggermente aumentate. Un’irritazione radicolare L5 è attualmente senz’altro

possibile nell’ambito della notevole stenosi del canale spinale”; dallo scritto

del dr. __________ non si evince la data in cui è stata realizzata la risonanza

magnetica del rachide lombare citata, per cui le sarei molto grato se potesse

trasmettermi copia del referto concernente questo esame, redatto dallo

specialista in radiologia coinvolto.

Sempre nel certificato medico del dr. __________

del 15.3.2012 leggo: “Inoltre non può essere escluso che a breve-medio termine

un intervento decompressivo a livello L4/L5 con fissazione sia da prendere in

considerazione”. Questa affermazione del neurochirurgo curante mi è già nota da

precedenti atti; non mi è dunque chiaro il motivo per il quale il

neurochirurgo, sebbene lasci intendere che il peggioramento dei dolori lombari

irradianti negli arti inferiori accusati dalla paziente, portanti ad una

compromissione della capacità lavorativa, sia in stretta relazione con il

canale spinale ristretto lombare da lui descritto, non abbia ora pianificato

l’operazione da lui a più riprese ventilata, in grado sempre seguendo la

valutazione da lui esposta, di portare ad un miglioramento dello stato di

salute.

Per quanto concerne i problemi cervicali in

presenza di una discopatia C5/C6 e C6/C7 con protrusione più accentuata in

C5/C6 e la poliartrosi delle dita, la mia perizia del 17.1.2012 si è già

espressa.

Il certificato medico del neurochirurgo curante

del 15.3.2012 non fa riferimento alla concomitante tendenza fibromialgica,

documentata nella mia valutazione peritale del 17.1.2012, patologia senz’altro

in grado di generare un quadro algico generalizzato atto a produrre gran parte

dei dolori accusati dalla signora RI 1.

Il dr. __________, specialista FMH in

neurochirurgia di __________, nel suo scritto del 15.3.2012, scrive inoltre:

“in considerazione quindi della situazione globale della paziente sono

dell’opinione che un’incapacità lavorativa almeno del 50% sia senz’altro data e

sia definitiva”. Dato che il neurochirurgo non specifica se si tratta di una

valutazione riguardante l’ultima attività principale come gerente cuoca presso

un ristorante grill oppure in attività adatta allo stato di salute, presumo che

il suo giudizio faccia riferimento all’attività abituale nella quale nel

contesto peritale avevo già ritenuto la paziente inabile al lavoro nella misura

del 60% a decorrere dal 24.10.2008, da intendere come lavoro svolto sull’arco

di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del

60%, tenendo conto della capacità funzionale residua profilata nel documento

allegato alla perizia redatta il 20.1.2012 (valutazione della capacità

funzionale residua che non risulta nel documento prodotto dal neurochirurgo

curante del 15.3.2012).

In sintesi, in aggiunta alla documentazione

allegata al suo scritto del 27.7.2012, necessito di informazioni complementari

per poter rispondere al meglio se il certificato medico fornito dal

neurochirurgo curante del 15.3.2012 è atto a modificare le conclusioni della

mia ultima valutazione peritale del 17.1.2012.”

(Doc. XI)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

Considerandi

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le

prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr.

STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi

di natura somatica dell’assicurata non sono stati chiariti in modo

soddisfacente.

Dal

profilo psichiatrico, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale dei medici del CPAS - dalla quale è emerso che ella, alla luce dei

suoi disturbi, non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo

strettamente psichiatrico -

le cui

conclusioni, del resto, non sono state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di

influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il TCA

non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione peritale del dr. __________,

alla luce dell’ulteriore documentazione medica specialistica del dr. __________

prodotta dall’interessata.

Nel

referto del 16 febbraio 2012 (doc. C) e in quello del 15 marzo 2012 (doc. E),

il dr. __________ ha attestato l’esistenza di un progressivo peggioramento

dello stato di salute dell’interessata.

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 3 febbraio 2012 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

concreto, i referti del dr. __________ del 16

febbraio 2012 e del 15 marzo 2012 sono successivo alla decisione impugnata.

Secondo

questa Corte, vista la stretta vicinanza tra l’emanazione della decisione

dell’UAI del 3 febbraio 2012 e la redazione del referto da parte del dr__________

del 16 febbraio 2012, nonché alla luce della valutazione del dr. __________ del

15.

marzo 2012, attestante un progressivo peggioramento dei dolori lombari

radicolari, tale da rendere necessaria una nuova risonanza magnetica lombare,

questo Tribunale non può escludere che l’eventuale peggioramento dello stato di

salute dell’interessata sia intervenuto prima dell’emanazione della decisione

impugnata.

I

referti del dr. __________ devono quindi essere ritenuti suscettibili di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 3 febbraio 2012 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre

2003).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, non può essere condiviso, senza

prima esperire ulteriori accertamenti, il parere dell’UAI secondo cui il

peggioramento della patologia lombare riscontrata è unicamente posteriore alla

decisione impugnata.

Questa

soluzione, del resto, si giustifica tanto più alla luce della presa di

posizione del 20 agosto 2012 del dr. __________, chiamato dal TCA a valutare se

i referti del dr. __________ prodotti dall’interessata fossero in grado o meno

di modificare gli esiti della sua valutazione peritale del 17 gennaio 2012.

In tale occasione,

infatti, lo stesso dr. __________ ha espressamente indicato di non potere

“rispondere al meglio” alla richiesta del TCA, in quanto “necessito di

informazioni complementari” (cfr. doc. XI, riprodotto per esteso al consid.

2.6

).

Alla luce di questa presa di posizione da parte

dello specialista in reumatologia, secondo questo Tribunale non è possibile,

senza prima procedere ad un complemento peritale da parte dello stesso dr. __________,

concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurata giustifichi una capacità lavorativa globale del 100% in

attività adatte, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

del SMR (doc. VIII/bis) .

2.9

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.7.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello somatico, inteso a delucidare

sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità

lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti

psichiatrici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita dell’assicurata.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 3 febbraio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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