32.2012.65
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9 agosto 2012Italiano42 min
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Numero d'incarto:
32.2012.65
Data decisione, Autorità:
09.08.2012, TCA
Titolo:
UAI ha rifiutato,in sede di revisione,di aumentare la mezza rendita di invalidità della quale beneficia l'assicurato.TCA non può concordare con l'amministrazione,in difetto di sufficienti approfondimenti in merito agli aspetti medici.Rinvio per effettuare perizia psichiatrica
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 29 cpv. 2 LPTCA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.65
cr/sc
Lugano
9 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1949, di professione docente di scuola elementare, già al beneficio di
mezzi ausiliari (apparecchio acustico, cfr. doc. 26), in data 6 dicembre 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa di
“sordità progrediente parziale, tinnito” (doc. 29/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 14 febbraio
2008, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI - dopo avere constatato
che, dal profilo medico, l’assicurato, affetto da “perdita uditiva progressiva
all’orecchio interno, con tinnito scompensato su mal funzionamento cocleo
vestibolare”, è abile al lavoro al 50% nella sua attività di insegnante a
contatto con rumori e grida in classe scolastica composta da alunni, ma è abile
al lavoro al 100% in professioni rispettose di un ambiente lavorativo
silenzioso e tranquillo e dopo avere ritenuto che, dal profilo economico, egli
presenta un grado di invalidità del 50% - ha “momentaneamente” rifiutato il
diritto a prestazioni, fornendo la seguente motivazione:
"
(…)
Ora giova ribadire che un diritto alla rendita
può esistere soltanto alla condizione che dall’inizio dell’incapacità
lavorativa sia trascorso almeno un anno ininterrotto in incapacità lavorativa
media di almeno il 40%.
Nel suo caso, occorre considerare che
l’incapacità lavorativa persiste dal mese di agosto 2007 e che, di conseguenza,
attualmente la condizione per erogare la rendita parziale non risulta ancora
soddisfatta, non essendo trascorso l’anno di carenza.
Qualora nel mese di agosto 2008 dovesse
persistere l’attuale incapacità lavorativa in forma ininterrotta, lei avrà la
facoltà di ripresentare una nuova domanda di prestazioni, compilando il
formulario ufficiale.
A quel momento verificheremo se le condizioni
complessive saranno assolte e, in tale evenienza, lei potrebbe essere posto al
beneficio del diritto a rendita con effetto dal 01.08.2008.
Per ora tuttavia si decide:
la richiesta di prestazioni è momentaneamente
respinta.”
(Doc. 65/2-3)
1.2. In data 15
ottobre 2008 l’assicurato ha quindi presentato una nuova richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. 67/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 16
luglio 2009 (doc. 72/1-2), poi confermato con decisione del 22 ottobre 2009
(doc. 74 e doc. 76), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza
rendita di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2008. Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. A seguito
della domanda di revisione presentata dall’assicurato il 5 dicembre 2009 (doc.
77-1) – motivata da un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 85-1)
- dopo avere eseguito gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 27 dicembre 2011 (doc. 107/1-2), poi confermato con decisione del
24 febbraio 2012 (doc. A2), ha negato il diritto ad un aumento della rendita di
invalidità e confermato il diritto ad una mezza rendita con grado AI del 55%.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una totale inabilità
lavorativa e la conseguente erogazione di una rendita intera d’invalidità a
partire dal 1° gennaio 2010. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di nuovi
accertamenti medici (doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore dell’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI di non avere
considerato, nella propria decisione, la patologia psichiatrica che affligge
l’interessato, ma di essersi limitato a tenere conto unicamente degli aspetti
somatici. E questo nonostante che, in sede di audizione contro il progetto di
decisione del 27 dicembre 2011, il legale dell’assicurato abbia presentato
all’amministrazione un’esplicita richiesta di concedere una proroga del termine
fissato per potere presentare la documentazione medica specialistica atta a
dimostrare l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante, alla quale
l’amministrazione non ha tuttavia dato seguito.
A
sostegno delle proprie argomentazioni, il patrocinatore ha prodotto, in
particolare, un certificato medico della psichiatra curante, dr.ssa __________,
attestante un’incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività a partire dal
mese di febbraio 2009 (doc. I + A12).
1.5. L’Ufficio AI,
in risposta – dopo avere considerato, sulla base delle considerazioni espresse
dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 27 marzo 2012 (doc.
IV/bis), “plausibile l’influsso dell’aspetto psichiatrico sulla capacità
lavorativa a partire da gennaio 2012” – si è riconfermato nella propria
decisione, ritenendo che al momento dell’emanazione della decisione impugnata
non fossero dati i presupposti per aumentare il diritto alla rendita AI e
precisando che “il ricorso presentato dal signor RI 1 verrà considerato
dall’amministrazione quale domanda di revisione” (doc. IV).
1.6. In data 30
aprile 2012, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la presa di
posizione della dr.ssa __________ del SMR, producendo un nuovo referto stilato
dalla dr.ssa __________, a conferma dell’esistenza, da anni, di una
problematica psichiatrica invalidante, come del resto già ritenuto anche dal
medico di fiducia della Cassa Pensione (doc. VIII + B).
1.7. Con
osservazioni del 30 maggio 2012, l’Ufficio AI - dopo avere sottoposto la nuova
documentazione al vaglio della dr.ssa __________ del SMR, la quale ha ritenuto
opportuno procedere “ad una valutazione peritale psichiatrica neutra al fine di
chiarire il decorso della patologia psichiatrica dal 2009 e il suo influsso
sulla capacità lavorativa” (doc. XII/1) – ha chiesto al TCA “il ritorno degli
atti all’amministrazione per procedere come indicato” (doc. XII).
1.8. In data 6
giugno 2012, il rappresentante legale dell’assicurato, rilevato che l’esistenza
di una patologia psichiatrica è già stata attestata dal dr. __________ della
Cassa Pensione, ha chiesto al TCA, in via principale, di volere riconoscere
all’interessato il diritto ad una rendita intera di invalidità a partire dal 1°
gennaio 2010 mentre, in via subordinata, di concedere il rinvio degli atti
all’amministrazione, ma unicamente perché “possa procedere con un accertamento
medico specialistico solo per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2012,
ritenuto che dal 1° aprile 2012 all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una
rendita intera di invalidità” (doc. XIV).
1.9. Con
osservazioni del 2 luglio 2012, l’Ufficio AI, dopo avere sottolineato che, “dal
lato medico si sono espressi medici non specializzati in psichiatria, che hanno
valutato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato per quanto concerne la
sua attività di insegnante elementare”, ha ribadito la volontà
dell’amministrazione di “procedere ad una valutazione peritale psichiatrica
atta a chiarire il decorso della patologia psichiatrica fino ad oggi, essendo
essa definita unicamente con riferimento all’attività abituale” (doc. XVI).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono
state trasmesse all’assicurato (doc. XVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a negare
l’aumento della rendita d’invalidità all’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità
dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv.
4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati
perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva
provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto
siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel caso
concreto, dagli atti di causa risulta che, nell’ambito della richiesta di
prestazioni del 10 ottobre 2008, l’Ufficio AI aveva corrisposto all’assicurato una
mezza rendita di invalidità sulla base delle indicazioni mediche fornite dal
dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina interna.
Nelle
annotazioni del 26 settembre 2007, il dr. __________, posta la diagnosi
principale di “perdita uditiva orecchio interno progressiva con tinnito
scompensato e malfunzionamento cocleo-vestibolare”, aveva considerato
l’assicurato inabile al lavoro al 50% dal mese di maggio 2007 nella sua
attività di insegnante di scuola elementare “a contatto con rumori – grida in
classe da parte di alunni”, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte, vale
a dire “in un ambiente silenzioso e tranquillo come per esempio una biblioteca”
(doc. 58-1).
Sulla
base delle conclusioni del dr. __________, con decisione del 22 ottobre 2009
(doc. 76-1), l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita
di invalidità dal 1° agosto 2008.
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono
l’assegnazione all’assicurato di una mezza rendita di invalidità a decorrere
dal 1° agosto 2008 (decisione del 22 ottobre 2009).
In tale
contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di febbraio 2012
(momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel
frattempo (dal 22 ottobre 2009 al 24 febbraio 2012), le condizioni di salute
dell’assicurato sono rimaste tali da giustificare la conferma del diritto ad
una mezza rendita o se vi è stato, al contrario, un peggioramento delle stesse
che continua a perdurare.
2.7. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF
133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova
domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame
materiale del diritto alla rendita.
Nel caso
concreto si tratta quindi della decisione del 22 ottobre 2009.
Si tratta
quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.
2.8. Nelle
annotazioni mediche del 18 agosto 2011, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
R 50% dopo valutazione SIP del 4.2.2008 con
valutazione medica di esigibilità di IL 50% nella sua attività di docente di
scuola elementare e IL 0% per attività adeguate (ambiente silenzioso e
tranquillo)
per cui rifarsi al rapporto medico SMR del
15.7.2010
attuale revisione d’ufficio dal 7.2010
diagnosi:
grave ipoacusia percettiva progressiva sinistra
con tinnito (dopo otiti ricorrenti in giovane età)
distimia con tratti depressivi secondaria a
problematica dell’udito e a situazione di stress privato
Ben redatta valutazione del medico curante dr. __________
di __________a del settembre 2010 che attesta una IL 100% dal 7.2.2009 nella
sua attività a carattere definitivo per peggioramento dell’udito con anche
componente neurovegetativa associata con quadro depressivo indicando una
terapia di sostegno da dr. __________ (che però dal 5.2009 non ha avuto luogo)
Proposta:
alla luce di quanto sopra si giustifica senza
necessità di ulteriori accertamenti ai fini AI:
-
nella sua attività IL 100% dal 2.2009 a carattere definitivo
-
in attività adeguate (ambiente silenzioso e
tranquillo) IL 0% come già noto.” (Doc. 102-1)
L’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 27 dicembre 2011 con il quale l’amministrazione gli ha negato un
aumento del diritto alla rendita (doc. 107), sottolineando che l’amministrazione
non ha tenuto conto dell’aspetto psichiatrico.
Non avendo ottenuto dall’Ufficio AI, nonostante
un’esplicita richiesta, una proroga del termine per presentare la
documentazione medica specialistica attestante l’esistenza di una patologia
psichiatrica, l’assicurato non è stato in grado di dimostrare le proprie
allegazioni prima dell’emanazione della decisione impugnata.
2.9. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha prodotto un referto, datato 4 marzo 2012, redatto
dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, basato sui
colloqui del 23 gennaio 2012 e del 14 febbraio 2012, del seguente tenore:
"
(…)
Diagnosi:
Sindrome depressiva di media gravità
(ICD10-F32.1)
modificazioni rilevanti della personalità (a
tratti schizoidi ed evitanti) (ICD10-F61.1)
Con effetto sulla capacità lavorativa nella
misura del 75% dal febbraio 2009
Dall’anamnesi risulta che è stato un docente
impegnato e un padre caloroso e interessato. Il problema dell’ipoacusia
ingravescente e gli anni difficili quando ancora cercava di proseguire nella
sua professione di insegnante l’hanno profondamente segnato.
Diverse incomprensioni nel contatto con gli
Uffici AI l’hanno amareggiato e deluso. Comprende le regole burocratiche, ma ha
capito troppo tardi che i suoi sforzi di trovare una soluzione senza dovere
“andare in rendita” non corrispondevano ai criteri dell’AI.
Ha resistito troppo a lungo come insegnante ed è
stato poi giudicato troppo vecchio per una riqualifica.
Nelle persone con gravi problemi di udito si
osserva spesso un progressivo cambiamento della personalità con tendenza
all’isolamento e alla vita solitaria, con perdita di interessi in precedenza
importanti. Diventano persone molto vulnerabili e cercano di limitare al
massimo tutti i contatti sociali, per sottrarsi alle delusioni e alle
frustrazioni.
Nel caso del signor RI 1, diversi medici che
l’hanno avuto a lungo in cura, come il dr. __________, ORL di __________, il
dr. __________, internista di __________ e il medico perito dr.ssa __________
di __________ hanno descritto una sintomatologia di stress, d’esaurimento
psico-fisico e di depressione, senza però insistere su questi aspetti,
chiamando in causa un perito psichiatrico.
Probabilmente il paziente stesso, vergognandosi
di questo aspetto valutandolo come fallimento personale, non ne ha parlato
apertamente e ha sempre posto il problema dell’udito in primo piano.
Secondo la mia opinione, basata sulla diretta
osservazione, l’assicurato è inabile al lavoro in qualsiasi attività almeno al
75%.
Secondo le sue informazioni e rivalutando i
certificati medici con accenni alla patologia psichica si deve prendere in
considerazione un’evoluzione depressiva che dura da oltre due anni e non gli ha
permesso di iniziare una nuova attività lavorativa dopo il licenziamento come
insegnante.
In precedenza, il signor RI 1 psichicamente
ancora stabile, ha sempre e attivamente cercato e spesso trovato soluzioni al
suo problema d’udito (classi con pochi allievi o orario ridotto).
Nel frattempo le sue risorse si sono esaurite. Le
difficoltà relazionali e l’estremo ritiro sociale, nonché la grande
vulnerabilità non soltanto dettate dall’ipoacusia, ma in modo importante anche
dallo stato depressivo, impediscono un suo rendimento lavorativo, in qualsiasi
tipo di attività professionale.
Ora siamo confrontati con una persona con
problemi psichici che alla fine sono ben più gravi e incisivi per la capacità
lavorativa che non il problema dell’udito.
La prognosi resta molto riservata. Una presa a
carico psichiatrico-psicoterapico potrà ben difficilmente invertire
quest’evoluzione grave e già cronicizzata.
Al massimo ci si può aspettare un miglioramento
della qualità della vita.” (Doc. A12)
Nelle annotazioni del 27 marzo 2012, la dr.ssa __________,
psichiatra del SMR, ha osservato:
"
Ricorso TCA, viene inviata nuova documentazione
medica
04.03.2012 relazione
psichiatrica dr.ssa __________, inviata all’avv. RA 1
Basata su due
colloqui (23.01 e 14.02.2012)
Diagnosi: sindrome
depressiva di media gravità (ICD10-F32.1)
Modificazioni rilevanti della personalità (a
tratti schizoidi ed evitanti) (ICD10-F61.1)
IL 75% dal febbraio 2009
In base alla documentazione agli atti per quanto
riguarda la componente psichiatrica, la dr.ssa __________ pone nel suo rapporto
del 04.03.2012 le diagnosi di un episodio depressivo medio associato a
modificazioni della personalità con influsso sulla CL; non è possibile a mio
avviso considerare che la IL del 75% sia da far risalire al febbraio 2009 e
pertanto ritengo che la patologia psichiatrica abbia un influsso a partire dal
momento della constatazione della dr.ssa __________ che ha anche approntato un
trattamento medicamentoso.” (Doc. IV/bis)
L’assicurato ha poi trasmesso un altro referto,
datato 23 aprile 2012, nel quale la dr.ssa __________, prendendo posizione
riguardo alle annotazioni della dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:
"
Dal mio rapporto del 04.03.2012 risulta non
soltanto la diagnosi attuale di un episodio depressivo medio-grave, in base
alla mia diretta osservazione del 23.01 e 14.02.2012.
Descrivo anche la lunga evoluzione dello stato
depressivo e cito soprattutto il rapporto della dr.ssa __________, medico di
fiducia della “__________” del Canton __________, del 06.04.2009.
Il rapporto e le conclusioni di questo medico
perito mi sembrano degni di fiducia anche per l’AI o almeno da prendere in
considerazione per un eventuale approfondimento al riguardo della
sintomatologia psichiatrica.
Nel mio rapporto non parlo di una depressione
ricorrente, perché non mi risulta un’evoluzione con fasi depressive, che si
alternano con fasi di remissione.
Dall’anamnesi risulta uno stato depressivo con
una lunga evoluzione verso la cronicità senza remissione, accompagnato da un
altrettanto lungo processo della modificazione progressiva della personalità
con tratti schizoidi ed evitanti, che incidono in modo importante e da anni
(almeno dal 2009) sulla sua capacità lavorativa (valutato a circa 75%).” (Doc.
B)
Nelle annotazioni del 29 maggio 2012, la dr.ssa __________
del SMR ha rilevato:
"
Caso in ricorso al TCA:
vedi nota dell’avv. __________ del 26.03.2012 in
cui è riassunto il caso e nota SMR del 27.03.2012
perviene ora nuova documentazione:
23.04.2012 lettera dr.ssa __________ indirizzata
all’avv. RA 1
ribadisce le diagnosi già poste, cita il rapporto
della dr.ssa A__________ e riconferma una IL del 75% dal 2009.
A questo punto si ritiene indicata una
valutazione peritale psichiatrica neutra al fine di chiarire il decorso della
patologia psichiatrica dal 2009 e il suo influsso sulla CL.” (Doc. XII/1)
2.10. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.11. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
Questo
Tribunale non può, infatti, considerare esaustiva la valutazione medica,
concernente unicamente le problematiche di natura somatica, fornita dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 18 agosto 2011, alla luce dell’ulteriore documentazione
Considerandi
medica prodotta dall’assicurato.
Ciò è
stato peraltro correttamente riconosciuto dall’UAI nello scritto del 30 maggio
2012, viste le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________ del SMR nelle
annotazioni del 29 maggio 2012 (doc. XII + 1).
Per
quanto concerne gli aspetti somatici, il TCA non ha motivo di distanziarsi dalla
valutazione del dr. __________ del SMR del 18 agosto 2011, il quale,
riprendendo quanto apprezzato dal curante, dr. __________, ha constatato un
peggioramento della ipoacusia percettiva progressiva sinistra con tinnito
dell’assicurato, comportante ora una totale incapacità lavorativa nella
precedente attività.
Tale
valutazione, del resto, non è stata contestata dall’assicurato tramite dei
referti medico specialistici attestanti un peggioramento delle patologie di
origine fisica.
Secondo
questo Tribunale, occorre invece un accertamento a livello psichiatrico
dell’interessato.
Come
correttamente rilevato dalla dr.ssa __________ del SMR nelle annotazioni del 29
maggio 2012 (doc. XII/1), dalla documentazione agli atti emerge infatti la
presenza di una patologia psichiatrica, preesistente alla decisione impugnata,
che avrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento da parte
dell’amministrazione.
La psichiatra
curante, dr.ssa __________, ha infatti ritenuto che l’assicurato - affetto, dal
profilo psichiatrico, da “sindrome depressiva di media gravità (ICD10-F32.1) e
modificazioni rilevanti della personalità (a tratti schizoidi ed evitanti)
(ICD10-F61.1)” – presenta una incapacità lavorativa del 75% in qualsiasi
attività a partire dal mese di febbraio 2009 (doc. A12).
La
psichiatra curante ha fatto risalire l’inizio dell’incapacità lavorativa, per
motivi psichiatrici, al febbraio 2009, alla luce della lunga evoluzione dello
stato depressivo e tenuto conto di quanto attestato dalla dr.ssa __________ nel
suo rapporto del 6 aprile 2009 per la Cassa Pensione (doc. B).
La dr.ssa
__________ del SMR, dal canto suo, non ha ritenuto “possibile considerare che
l’incapacità lavorativa dell’interessato sia da far risalire al febbraio 2009” (cfr. doc. IV/bis), ritenendo opportuno procedere ad una “valutazione peritale psichiatrica
neutra al fine di chiarire il decorso della patologia psichiatrica dal 2009 e
il suo influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XII/1).
Il TCA
non può che fare proprie queste considerazioni del medico del SMR.
Contrariamente
a quanto preteso dal patrocinatore dell’assicurato – a mente del quale un
approfondimento peritale psichiatrico sarebbe superfluo, posto che l’esistenza
di una patologia psichiatrica invalidante è già stata attestata dalla dr.ssa __________
nel rapporto peritale del 6 aprile 2009 stilato per la Cassa Pensione – il TCA
constata che, come correttamente indicato dall’amministrazione nelle
osservazioni del 2 luglio 2012, la dr.ssa __________, specialista FMH in
medicina interna, non essendo un medico specialista in psichiatria e
psicoterapia, nel suo rapporto del 6 aprile 2009, ha posto, fra le altre diagnosi, anche quella generica di “Depression”, senza porre una
diagnosi secondo un sistema di classificazione riconosciuta e senza ulteriori
approfondimenti, giungendo alla conclusione che l’interessato fosse da
considerare totalmente inabile al lavoro nella sua professione di insegnante.
Secondo
il TCA le valutazioni effettuate, per quanto concerne gli aspetti strettamenti
psichiatrici, dalla dr.ssa __________ -medico non specialista in psichiatria,
prive di diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e che non si esprimono
riguardo all’eventuale capacità lavorativa residua in altre attività -
non adempiono ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un
rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.10.) e non sono quindi sufficienti
da sole, senza prima procedere ad ulteriori approfondimenti specialistici, per
giungere alla conclusione che l’assicurato vada considerato inabile al lavoro
per motivi psichiatrici fin dal mese di febbraio 2009. Questo tema dovrà quindi
essere approfondito dall’amministrazione, a livello peritale, tenendo conto
anche delle valutazioni della dr.ssa __________ e dei curanti.
Del resto, questo Tribunale rileva che la stessa
psichiatra curante, nello scritto del 23 aprile 2012, ha rilevato che le conclusioni della dr.ssa __________ sono per lo meno “da prendere in
considerazione per un eventuale approfondimento al riguardo della
sintomatologia psichiatrica” (doc. B), mentre, nello scritto del 4 marzo 2012,
la dr.ssa __________ ha riconosciuto che “nel caso del signor RI 1, diversi
medici che l’hanno avuto a lungo in cura, come il dr. __________, ORL di __________,
il dr. __________r, internista di __________ e il medico perito dr.ssa __________
di __________ hanno descritto una sintomatologia di stress, d’esaurimento
psico-fisico e di depressione, senza però insistere su questi aspetti,
chiamando in causa un perito psichiatrico” (doc. A12).
2.12
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.10.) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli
atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte,
eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen,
verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden
partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung
eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen
zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer
Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die
Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten
Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das
(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter
Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt
vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April
2000.
E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”), si giustifica
il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata, come
peraltro correttamente proposto dall’amministrazione stessa nello scritto del
30.
maggio 2012 (doc. XII).
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico, da parte del
Centro peritale per le assicurazioni sociali, inteso a delucidare sia l’aspetto
diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione
globale delle patologie di cui soffre l’assicurato, debitamente motivata, e si
pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.13
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 24 febbraio 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando
2.12..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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