32.2012.69
Soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute. Decisione confermata. Nessun diritto a provvedimenti d'integrazione né all'assitenza giudiziaria
20 agosto 2012Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.69
Data decisione, Autorità:
20.08.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute. Decisione confermata. Nessun diritto a provvedimenti d'integrazione né all'assitenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.69
cs
Lugano
20 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 (recte: 8)
marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1960, da ultimo impiegato presso la __________ in qualità di
manovale, ha inoltrato, il 15 maggio 2008, una richiesta di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 1).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari e richiamati gli atti in ambito di
assicurazione contro gli infortuni, con decisione dell’8 febbraio 2012 (doc. AI
110-1), preavvisata dal progetto del 18 ottobre 2011 (doc. AI 97-1), l’UAI ha assegnato
ad RI 1 una rendita d’invalidità intera dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2011,
ritenuto che dal 1° giugno 2011 l’interessato non ha più diritto ad alcuna
prestazione.
C. Contro
la predetta decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA
chiedendo di assegnargli una rendita intera anche dopo il 31 maggio 2011 e
domandando contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con esenzione dal pagamento di tasse e spese e concessione del
gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente
contesta sia la valutazione medica, ritenuta non esaustiva, sia il calcolo del
grado d’invalidità, giacché i dati utilizzati non sarebbero quelli corretti. Il
ricorrente sostiene di essere completamente incapace al lavoro anche in
attività leggere e confacenti al suo stato di salute, afferma che la
complessità del quadro medico-valetudinario, nonché l’influsso dell’una e
dell’altra patologia sulla capacità lavorativa, merita un approfondimento
pluridisciplinare sia di natura medica sia per quanto concerne le concrete
possibilità d’impiego in un mercato equilibrato del lavoro e rileva che
sorprende la facilità con la quale i medici dell’UAI ammettono un miglioramento
repentino della sua capacità lavorativa che passa dallo 0% al 100% in un solo
giorno. In secondo luogo l’interessato ritiene che il suo reddito da valido
ammonta in realtà, nel 2010, ad almeno fr. 73'400 (e non fr. 68'110 come
ritenuto dall’UAI), mentre dal reddito da invalido, oltre alla riduzione per
diminuzione della capacità lavorativa, occorre dedurre almeno il 20% in base a
dati concreti ed in applicazione della giurisprudenza.
Infine
l’insorgente contesta che non siano dati i presupposti per ammettere l’adozione
di provvedimenti di integrazione. Infatti se l’età è un limite nell’ambito dei
provvedimenti professionali, allora la riduzione sociale del reddito statistico
da invalido deve essere aumentata del 20%.
D. Con
risposta del 22 marzo 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E. Pendente
causa il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa alla richiesta di
ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VII e seguenti).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3. Nel
caso di specie l’insorgente, il 19 novembre 2007, mentre stava attraversando la
strada è stato investito da un’automobile ed è stato colpito all’altezza del
ginocchio sinistro (doc. LAINF 5-1). In seguito all’incidente l’assicurato ha subito
una frattura multiframmentaria scomposta intra-articolare del piatto tibiale
sinistro AO 41/C3 (doc. LAINF 5-1), complicata da una trombosi venosa profonda
della vena fibulare sinistra (doc. LAINF 9-1). Il 23 novembre 2007 l’assicurato
ha subito una osteosintesi con placca e trapianto cortico-spongiosa (cfr. doc.
incarto LAINF, in particolare doc. 5-1).
Per
quanto concerne le patologie extrainfortunistiche, il 23 settembre 2009 il dr.
med. __________, specialista FMH cardiologia, medico consulente AI, ha
affermato:
" Ho
telefonato in data odierna alla Dr.ssa __________ del __________, la quale mi
ha subito inviato per Fax un rapporto medico con i risultati di un controllo
cardiologico eseguito in data 01 settembre 2009.
Dal rapporto risulta
che l’A. non presenta attualmente angor e/o dispnea sotto sforzo.
Il test da sforzo
sottomassimale a 150 watt con FC 125 bpm (75% della FC massimale) è risultato
normale dal punto di vista clinico e elettrocardiografico.
L’ecocardiogramma ha
mostrato una frazione di eiezione conservata e superiore a 60%.
Pertanto, dal punto di
vista cardiologico l’A. è a mio giudizio abile al lavoro.
Un’attività fisica è
in ogni caso consigliata per il suo effetto preventivo su recidive.
Anche per il diabete
si consiglia attività fisica, che può contribuire a un miglioramento del
metabolismo glucidico.
Dagli atti risulta che
l’A. ha lavorato in precedenza come operaio manovale sui cantieri stradali e di
asfaltatura.
Personalmente ritengo
che non è opportuno che l’A. continui questa attività.
A mio avviso egli può
essere reintegrato in un’attività adeguata, che comporti sforzi fisici da lievi
a moderati. In tale attività la sua CL è prevedibilmente del 100%.” (doc. AI
42-1)
Il
3 novembre 2009 lo specialista ha precisato che la “capacità lavorativa
dell’A. è da considerare al 100% in attività adeguata dopo un breve periodo di
convalescenza e di riabilitazione di circa 2 mesi in seguito all’intervento di
angioplastica, vale a dire dalla seconda metà di maggio – inizio giugno del 2008” (doc. AI 45-1).
Il
24 novembre 2009 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale ha
evidenziato che per l’aspetto infortunistico non è ancora possibile esprimersi
circa i limiti funzionali, mentre per quanto concerne le patologie
internistiche ed in particolare cardiologica le conclusioni del dr. med. __________
saranno integrate nella valutazione finale quando anche l’aspetto
infortunistico sarà definito (doc. AI 46-1).
A
questo proposito, il 23 agosto 2010 il dr. med. __________, specialista FMH
chirurgia generale e della mano, medico di __________ della __________, dopo
aver visitato il ricorrente, aver riassunto gli atti medici a disposizione, le
dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, ha posto la diagnosi di esiti
da frattura multi frammentaria scomposta intra-articolare piatto tibiale
sinistro tipo AO 42/C3 complicata dal subentrare di una trombosi profonda della
vena fibulare sinistra (23.11.2007), osteosintesi della frattura con placca LCP
4,5 mm lateralmente e trapianto di cortico-spongiosa della cresta iliaca
sinistra (dott. __________ e PD dott. __________, __________), nello stesso
infortunio del 19.11.2007 contusione e FLC frontale sinistra, esiti da
artroscopia diagnostica con shaving, 27.11.2008 (dott. __________, __________),
esiti da AMO tibia ginocchio sinistro il 7.6.2010 (dott. __________, __________)
e le diagnosi internistiche di cardiopatia ischemica con stato dopo posa di
PTCA e stent per malattia coronarica bivasale, stenosi subtotale riva
prossimale e riva distale (stent non medicati), diabete mellito, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, stato da intervento per ulcera gastrica (doc. LAINF
110-3).
Lo
specialista ha poi affermato:
" (…)
Valutazione
Soggettivamente
l’assicurato accusa ancora dolori costanti al ginocchio sinistro, anche a
riposo, specialmente in un’ampia zona antero-medi-mediale, con aumento dei
disturbi alla deambulazione, cammina mezz’ora – ¾ d’ora poi deve brevemente
fermarsi per alleviare i dolori. Peggioramento di questi dolori dopo
l’intervento recente di AMO.
Al momento attuale
nessun medicamento analgesico, fisioterapia ancora in corso.
Oggettivamente il paziente
cammina ancora con una leggera zoppia, più difficoltà alla deambulazione sulle
punte delle dita dei piedi e sui calcagni.
Stabilità del
ginocchio, a parte lassità del legamento collaterale laterale. Modica riduzione
del movimento di flessione attiva.
Conclusioni
Dal punto di vista
medico la situazione al ginocchio sinistro si è ormai stabilizzata, il collega
dott. __________ in data 19.1.2010 descriveva un’artrosi a questo livello ma
non ancora di stadio avanzato. Proponeva, se peggioramento della situazione, la
posa di una protesi al ginocchio sinistro. Al momento attuale la situazione non
è ulteriormente migliorabile in modo significativo (a parte ev. posa in futuro
di protesi), la cura di FT è ancora al ritmo di 2 sedute alla settimana, dovrà poi
essere interrotta.
Per ora nessuna
assunzione di farmaci antalgici.
Dal punto di vista
amministrativo l’attività esercitata dall’assicurato nel momento
dell’infortunio, vale a dire manovale-asfaltatore presso la ditta __________ di
__________, per le ragioni summenzionate non è più fattibile.
Da valutare con l’AI
la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi internistici
dell’assicurato.
Si dichiara
l’assicurato abile in un lavoro adeguato al suo stato di salute in misura
massima possibile a partire dal 1.9.2010.
In collaborazione con
l’Ufficio regionale di collocamento ed ev. IPT sarà da ricercare una nuova
attività lavorativa del paziente basata sull’esigibilità lavorativa
sotto-descritta.
Il paziente andrà per
ora in disoccupazione.
Esigibilità lavorativa
Il paziente può
sollevare pesi molto leggeri fino al 5 kg fino all’altezza dei fianchi e leggeri da 5 a 10 kg fino alla stessa altezza spesso, pesi medi di 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta, pesi superiori di rado e molto pesanti maggiori di 45 kg fino all’altezza dei fianchi, mai.
Sollevare pesi oltre
l’altezza del petto fino e oltre 5 kg, spesso.
Maneggio di attrezzi
leggeri e di precisione molto spesso, medi molto spesso.
Lavoro pesante e
lavoro manuale rozzo talvolta, lavoro molto pesante mai.
Nessuna limitazione ai
movimenti di rotazione della mano. Nessuna limitazione ai movimenti o lavori
sopra la testa, di rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti e
posizione in piedi inclinata in avanti.
Posizione
inginocchiata e flessione delle ginocchia, specialmente per i problemi al
ginocchio sinistro, mai.
Posizione seduta,
nessuna limitazione, posizione in piedi spesso, posizione a libera scelta, a
dipendenza della situazione.
Camminare fino e oltre
50 metri molto spesso, camminare su lunghi tratti talvolta, camminare su
terreno accidentato, salire le scale e salire su scale a pioli, di rado.
Uso delle due mani
possibile.
Nessun problema di
equilibrio o di stare in equilbrio.” (doc. LAINF 110-4)
Il
2 febbraio 2011 il dr. med. __________ ha stilato il rapporto finale SMR con
esame (doc. AI 84-1). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo sviluppo della
malattia e i risultati della terapia, la terapia farmacologica attuale e lo
status, ha posto la diagnosi di stato da frattura traumatica multi frammentaria
intra articolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con
esiti da intervento di osteosintesi, di artroscopia con toilette per
condropatia e di asportazione del materiale di osteosintesi, diabete mellito di
tipo II trattato con insulina dal marzo 2008, coronopatia con stato da angioplastica
del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008, steatoepatite in parte non
alcoolica e in parte alcoolica, oftalmopatia in parte conseguente al diabete e
glaucoma occhio destro, ipertensione arteriosa e dislipidemia (doc. AI 84-5/6).
Il
medico ha concluso affermando:
" Per
lo stato da frattura multi frammentaria intraarticolare del piatto tibiale del
ginocchio sinistro avvenuta il 19.11.2007, l’A. percepisce una rendita di
invalidità del 28% e una indennità per menomazione all’integrità del 10% dalla __________
a partire dal 01.10.2010.
Le ulteriori
patologie, il diabete mellito e le complicazioni a esso legate, in particolare
la coronopatia con stato da angioplastica monovasale nel marzo 2008 permettono
una CL del 100% in attività adeguata secondo i limiti funzionali descritti.”
(doc. AI 84-6)
Il
dr. med. __________ ha pure evidenziato che “la prognosi non è buona e per
quel che concerne i fattori di rischio, il diabete in particolare, con le sue
conseguenze (eventuale recidiva di malattia coronarica e di altre affezioni del
sistema vascolare arterioso, di complicazioni oculari, di eventuali complicanze
del sistema neurologico). Pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2
anni” (doc. AI 84-3).
Il
5 febbraio 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,
medico curante del ricorrente, ha scritto al legale dell’insorgente,
riassumendo le patologie di cui è affetto l’interessato, in particolare le
gonalgie croniche, una cardiopatia ischemica, una cardiopatia ipertensiva e un
diabete mellito insulino dipendente e i medicamenti che deve assumere,
concludendo che l’interessato è completamente e definitivamente incapace al
lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 85-2/3).
Il
3 maggio 2011 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha preso posizione,
affermando:
" (…)
Il rapporto SMR finale
è stato redatto da Dr. __________ che ha valutato il caso dopo aver considerato
le varie patologie di cui è afflitto l’ato. La sua valutazione, benché non si
tratti di perizia in senso stretto, ha la stessa funzione: in presenza di
diverse patologie di tipo internistico egli ne ha valutato l’impatto, ha
determinato i limiti funzionali e il grado di CL.
Viene ora inviata
documentazione medica che rende necessaria una valutazione cartacea del dossier
per vedere in che misura questi nuovi documenti possono modificare la
valutazione già espressa da Dr. __________ (i documenti citano problemi di
diabete e problemi cardiaci).
Si sollecita dunque un
riesame della situazione alla luce di questi nuovi documenti.” (doc. AI 92-1)
Il
19 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver riassunto le
patologie di cui è affetto l’insorgente ed aver descritto i limiti funzionali,
ha affermato:
" (…)
Certificato dr. __________
del 10.2.2011:
-
dal rapporto del dr. __________ non risultano
nuove diagnosi o una sostanziale modifica dello stato di salute
Valutazione
Si conferma
l’esigibilità lavorativa piena per attività rispettosa dei limiti funzionali
seguenti:
-
Per il ginocchio come da visita di chiusura __________
-
La cardiopatia ischemica non comporta ulteriori
limitazioni.
-
Per la presenza d’un diabete mellito con
somministrazione d’insulina l’assicurato non può svolgere lavori a turni o
lavori notturni, deve aver la possibilità di effettuare autocontrolli delle
glicemie e aver la possibilità di assumere degli spuntini al bisogno. Non è
idoneo a svolgere lavori con macchinari pericolosi per sé e per gli altri, non
lavori su impalcature, scale con pericolo di caduta, non trasporto di terzi.”
(doc. AI 95-2)
In
sede di osservazioni l’insorgente ha prodotto un certificato dell’11 agosto
2011 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, da cui
emerge tra l’altro:
" (…)
Paziente che presenta
una sintomatologia dolorosa a mio parere di origine mista: essenzialmente extra
articolare nelle regioni delle parti molli e della loggia anteroesterna con
nessuna correlazione di tipo meccanico. La seconda più al compartimento
mediale, la cui origine è difficile da valutare, vista l’assenza di segni
clinici e radiologici di un’osteoartrosi avanzata o meniscale.
In questo contesto,
non essendoci chiari cambiamenti (da confrontare ancora con le vecchie rx
attualmente in possesso della __________) non vedo nessuna indicazione
operatoria a un rimpiazzo protesico o altro.
Chiedo alla __________
di volermi far pervenire la documentazione radiologica per poter fare un
confronto con quelle dell’anno scorso.
Invito il paziente a
considerare una valutazione specialistica per la schiena apparentemente anche
nell’ambito extra-infortunistico (ancora da valutare) che potrebbe avere un
influsso anche sui dolori alle estremità inferiori e in caso di assenza di
segnali, discutere una presa in carico per l’adattamento della sintomatologia
dolorosa. A medio e lungo termine ci si dovrà aspettare un peggioramento
gonartrosico tale da discutere anche un’indicazione operatoria protesica che
non è in questo momento data.” (doc. AI 106-3)
Il
22 dicembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato che dal rapporto del dr.
med. __________ “non risulta una modifica dello stato di salute
dell’assicurato” (doc. AI 108-1).
Da
rilevare infine che con decisione del 23 aprile 2012 la __________ ha affermato
che “conformemente alla convenzione del 1.3.2012 modifichiamo la rendita e
l’indennità per menomazione dell’integrità (…)” ed ha assegnato al
ricorrente una rendita al 30% dal 1.10.2010 ed un’IMI del 20% (doc. X/Bis/I).
4. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità
(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
Considerandi
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
5.
In
concreto, rammentato che anche i medici SMR hanno accertato una totale
incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività di manovale dal
19.
novembre 2007, va esaminato se, a giusta ragione, i medesimi medici SMR
hanno stabilito che l’insorgente, in attività leggere e confacenti al suo stato
di salute, con le limitazioni ivi indicate, è per contro completamente abile al
lavoro dal 2 febbraio 2011.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
le conclusioni dei dr. med. __________, __________ ed __________ che si sono
fondati sulla documentazione medica agli atti, in particolare sulle conclusioni
del medico di __________ della __________, dr. med. __________ del 25 agosto
2010.
(doc. LAINF 110) e della visita presso il consulente medico SMR, dr. med. __________
specialista FMH medicina interna-cardiologia del 2 febbraio 2011 (doc. AI 84).
Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli
specialisti, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di stato
da frattura traumatica multi frammentaria intra articolare del piatto tibiale
del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con esiti da intervento di osteosintesi,
di artroscopia con toilette per condropatia e di asportazione del materiale di
osteosintesi e diabete mellito di tipo II trattato con insulina dal marzo 2008,
oltre alla diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di coronaropatia
con stato da angioplastica del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008,
steatoepatite in parte non alcoolica e in parte alcoolica, disturbi visivi in
parte conseguenti al diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia, sono
giunti alla convincente conclusione che l’interessato, con i limiti descritti
dal medico di circondario della __________, dr. med. __________ (doc. LAINF
110-4 e doc. AI 95-1) e dallo stesso dr. med. __________ il 19 settembre 2011
(doc. AI 95-2), è abile al lavoro al 100% in attività leggere.
Sia
il dr. med. __________ per quanto concerne le patologie infortunistiche (doc.
LAINF 110), sia i medici SMR per quanto concerne le patologie internistiche (in
particolare la patologia cardiologica e il diabete mellito; cfr. doc. AI 84 e
95) si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno
esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed
hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle
indicazioni risultanti dalla visita effettuata.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Alla
luce di quanto sopra, la critica del ricorrente circa
l’assenza di una valutazione completa delle patologie extrainfortunistiche non
trova riscontro negli atti. I medici SMR, preso atto delle affermazioni del dr.
med. __________ in sede di valutazione in ambito LAINF (doc. LAINF 110-4: “Da
valutare con l’AI la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi
internistici dell’assicurato”), hanno infatti dato avvio ad ulteriori
indagini (cfr. doc. AI 31-1), sfociate, tra l’altro, nel rapporto finale con
esame del 2 febbraio 2011 del dr. med __________, consulente medico SMR,
specialista FMH medicina interna-cardiologia, che ha approfondito l’incidenza
sulla capacità lavorativa in particolare del diabete mellito e delle
complicazioni ad esso legate (tra cui la coronaropatia con stato da
angioplastica monovasale nel marzo 2008), evidenziando che persiste una
capacità lavorativa totale in attività leggere, ma che tuttavia, giacché la
prognosi non è buona, sono necessarie delle revisioni a distanza di 1-2 anni
(doc. AI 84-3).
Il rapporto del
consulente medico SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al
termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello sviluppo della
malattia e della terapia farmacologica, sulla base della documentazione medica
prodotta, ha reso un’attenta valutazione sulla capacità lavorativa
dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti
nel referto (doc. AI 84-2; cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).
Gli
ulteriori certificati medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di
decisione, e meglio quello dell’11 agosto 2011 del medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna (doc. AI 85-2/3), e pertanto non specialista in diabetologia
e cardiologia (cfr. a proposito della valutazione dei certificati dei medici
curanti la sentenza 8C_828/2007 del 23
aprile 2008 e la DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), e quello dell’11 agosto 2011
del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. AI
106-2/3), non sono atti a sovvertire le valutazioni dei medici SMR. In
particolare il curante non ha indicato nuove diagnosi o una sostanziale
modifica dello stato di salute del ricorrente (cfr. anche doc. AI 95-2), ma ha
in sostanza ribadito le sue valutazioni, in parte già espresse in precedenza
(cfr. doc. AI 11, referto del 1° settembre 2008, cfr. anche doc. AI 73-1/6,
referto del 14 ottobre 2010). Da parte sua il dr. med. __________ non si è
espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e non
ha diagnosticato patologie non prese in considerazione dai medici SMR. Quanto
al fatto che secondo l’insorgente “emerge altresì una problematica a livello
della schiena” (doc. I), va evidenziato che il dr. med. __________ si è
limitato ad invitare il paziente a “considerare una valutazione
specialistica per la schiena” che “potrebbe avere un influsso
sui dolori alle estremità inferiori” (doc. AI 106-3), ma non ha
diagnosticato la presenza di una patologia al dorso con influenza sulla
capacità lavorativa, né ha attestato una modifica dello stato di salute del
ricorrente (cfr. anche doc. AI 108-1). Del resto questa problematica era già
presente da diverso tempo (cfr. i colloqui con il case manager della __________;
doc. LAINF 46-1 del 15 ottobre 2008: “(…) Appena affretta il passo,
aumentano i dolori che s’irradiano pure alla schiena” e doc. LAINF 67-1 del
25.
marzo 2009: “Da diversi mesi accusa pure dolori alla schiena”), ma
non è stata considerata invalidante dai medici che lo hanno visitato.
Infine,
per quanto concerne la circostanza che l’UAI avrebbe ammesso un miglioramento
repentino dello stato valetudinario dell’insorgente, giacché la capacità
lavorativa dell’assicurato in attività leggere è passata da un giorno all’altro
(tra il 1° ed il 2 febbraio 2011) dallo 0% al 100%, va evidenziato che
l’amministrazione ha in realtà accertato, sulla base del referto del 2 febbraio
2011, che perlomeno dal momento della visita avvenuta il medesimo giorno presso
il dr. med. __________, l’interessato è abile al 100% in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute, ma non che il miglioramento è stato
repentino. Semmai, questa valutazione è favorevole al ricorrente (la rendita al
30% della __________, ad esempio, decorre dal 1° ottobre 2010; cfr. doc.
X/Bis/I).
Va
ancora rilevato che la differente valutazione medica della capacità lavorativa tra
il medico curante, dr. med. __________, da una parte, ed i medici SMR (e della __________)
dall’altra, è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio
2012; cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non
vi sono in concreto elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni
dei medici SMR, dr. med __________(cfr. a proposito dei compiti e del valore
probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag.
174.
[9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012,
consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in
ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame
dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si
adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo
grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a
valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente
attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto
dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai
pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag.
353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]”).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24
agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________(cfr. più in generale sul valore
probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre
2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con
rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente
tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e
priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.
Ne
segue che l’interessato va considerato completamente abile al lavoro in
attività leggere confacenti al suo stato di salute dal 2 febbraio 2011, con le
limitazioni ivi descritte.
Ne
segue che ulteriori accertamenti medici, tra cui l’accennato approfondimento
pluridisciplinare, non sono necessari, giacché gli atti prodotti dalle parti
permettono di stabilire la capacità lavorativa del ricorrente.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
Va
infine rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante
deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto l’8 febbraio
2012, ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V
366.
consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per
cui un eventuale peggioramento della capacità lavorativa in attività leggere
successiva a tale data deve semmai essere oggetto di una nuova procedura. Nel
caso di specie lo stesso consulente medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH medicina interna-cardiologia, il 2 febbraio 2011 ha evidenziato che la prognosi non è buona per quel che concerne i fattori di rischio e che
pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2 anni (doc. AI 84-3; cfr.
anche le affermazioni, di medesimo tenore, della consulente in integrazione del
23.
febbraio 2011, doc. AI 86-1). Visto il tempo trascorso, spetterà pertanto
all’UAI procedere in tal senso, o, semmai, al ricorrente, a sollecitare
l’amministrazione.
Va
ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato correttamente.
6.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente
attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti
salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid.
3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso di specie
l’insorgente contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI per
il 2010 (recte 2009; cfr. doc. 86-2) di fr. 68’110, e sostiene che quell’anno
avrebbe potuto conseguire almeno fr. 73'400.
Va innanzitutto
evidenziato che l’importo preso in considerazione nella decisione impugnata dall’UAI
corrisponde in sostanza a quanto attestato dal datore di lavoro (cfr. doc.
LAINF 106-1: fr. 5'292.30 X 13 = 68'800 nel 2010; cfr. anche doc. AI 68-1: cfr.
anche doc. AI 9-3), ma che tuttavia deve essere aggiornato al 2011, ossia
all’anno d’inizio dell’eventuale continuazione del diritto alla rendita, per un
importo corretto di fr. 69'488 (5'292.30 X 13, aumentato del 1% secondo la
stima trimestrale aggiornata dei salari nel 2011). Esso non è inoltre molto
differente da quello utilizzato dalla __________ per il 2010, ossia fr. 68'877
(cfr. decisione LAINF del 23 aprile 2012, doc. X/Bis/I dove viene peraltro
indicato che “conformemente alla convenzione dell’1.3.2012
modifichiamo la rendita (…)”, sottolineatura del redattore).
Va comunque
evidenziato che, anche volendo prendere in considerazione, per pura ipotesi di
lavoro, l’importo di fr. 73'400 nel 2010, fatto valere dal ricorrente (doc. I),
aggiornato nel 2011 a fr. 74'134 (+1%), come si vedrà in seguito, il diritto alla
rendita non sarebbe in ogni caso dato.
7.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04
mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012)
per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a) e nel 2011 a fr. 61'776.12 (+ 1%).
L’assicurato,
quale manovale, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 69’488 (cfr. considerando
precedente). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”,
livello di qualifica 4, fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65’950 nel 2010, fr.
66'610 nel 2011 [+ 1%]).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza
valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 14% (4% per attività
leggere e 10% per altri fattori di riduzione) che l’insorgente ha contestato. Tuttavia
questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire
il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71,
consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si
tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla
giurisprudenza.
Del
resto, come si vedrà in seguito, anche prendendo in considerazione la riduzione
del 20% proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque
dato.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 69’488 con quello da invalido di fr. 61’776, ridotto del 14% a fr. 53’127, si ottiene un grado d’invalidità
dello 24% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Utilizzando
tutti i parametri più favorevoli per il ricorrente, ossia un salario da valido
di fr. 74'134 ed una riduzione del 20% del salario da invalido di fr. 61'776 a fr. 49'421, si ottiene un grado d’invalidità del 33% che non permette comunque all’insorgente
di essere messo al beneficio di una rendita d’invalidità.
In
tal senso la decisione impugnata merita conferma.
8.
Infine
il ricorrente contesta che non siano stati riconosciuti i presupposti per poter
ammettere l’adozione di provvedimenti di integrazione.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari
e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di
guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita
professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù
della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett.
b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima
formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17
LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art.
17.
cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al
guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
9.
In
concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la
decisione dell’UAI merita conferma.
La
circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:
" 4010
Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona
assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di
compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia
essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai
provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e
corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre
semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti
a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una
formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente
valorizzabile.
(…)
4013.
Se una persona
assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di
lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una
riformazione professionale non è necessaria.”
Con
sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a
prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia
per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della
decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente
ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non
richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14
aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00
del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”
Già solo per questo
motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”
Nel
caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr.
sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). La consulente IP nel rapporto del
23.
febbraio 2011 non ha proposto provvedimenti professionali in considerazione
dell’età, dell’assenza di una formazione di base e del fatto che l’assicurato è
inattivo dal 2007 (doc. AI 86-3).
Come
rettamente indicato dall’Ufficio AI l’insorgente, senza dover intraprendere una
specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e
ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero. In sede di risposta
vengono elencate attività nell’ambito industriale e nel settore delle
prestazioni di servizio, quali lavori leggeri di montaggio, compiti di
controllo e sorveglianza (cfr. doc. IV, pag. 4; cfr. anche sentenza 32.2011.143
del 21 novembre 2011).
Questo
Tribunale rileva inoltre che la consulente IP, nel rapporto del 23 febbraio 2011, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un sostegno al collocamento sulla base dell’art. 18 LAI,
segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca
di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr.
11.
pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione
dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT I 2003 pag. 595s).
Spetta dunque
all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la
Consulente IP (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti d’integrazione
la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011).
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
del ricorrente.
Quest’ultimo,
tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61,
n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nella presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il
requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli
atti dell’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all’insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti,
l’insorgente non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso,
mentre quelli presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non
erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), la
domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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