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Decisione

32.2012.69

Soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute. Decisione confermata. Nessun diritto a provvedimenti d'integrazione né all'assitenza giudiziaria

20 agosto 2012Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Nel

caso di specie l’insorgente, il 19 novembre 2007, mentre stava attraversando la

strada è stato investito da un’automobile ed è stato colpito all’altezza del

ginocchio sinistro (doc. LAINF 5-1). In seguito all’incidente l’assicurato ha subito

una frattura multiframmentaria scomposta intra-articolare del piatto tibiale

sinistro AO 41/C3 (doc. LAINF 5-1), complicata da una trombosi venosa profonda

della vena fibulare sinistra (doc. LAINF 9-1). Il 23 novembre 2007 l’assicurato

ha subito una osteosintesi con placca e trapianto cortico-spongiosa (cfr. doc.

incarto LAINF, in particolare doc. 5-1).

Per

quanto concerne le patologie extrainfortunistiche, il 23 settembre 2009 il dr.

med. __________, specialista FMH cardiologia, medico consulente AI, ha

affermato:

" Ho

telefonato in data odierna alla Dr.ssa __________ del __________, la quale mi

ha subito inviato per Fax un rapporto medico con i risultati di un controllo

cardiologico eseguito in data 01 settembre 2009.

Dal rapporto risulta

che l’A. non presenta attualmente angor e/o dispnea sotto sforzo.

Il test da sforzo

sottomassimale a 150 watt con FC 125 bpm (75% della FC massimale) è risultato

normale dal punto di vista clinico e elettrocardiografico.

L’ecocardiogramma ha

mostrato una frazione di eiezione conservata e superiore a 60%.

Pertanto, dal punto di

vista cardiologico l’A. è a mio giudizio abile al lavoro.

Un’attività fisica è

in ogni caso consigliata per il suo effetto preventivo su recidive.

Anche per il diabete

si consiglia attività fisica, che può contribuire a un miglioramento del

metabolismo glucidico.

Dagli atti risulta che

l’A. ha lavorato in precedenza come operaio manovale sui cantieri stradali e di

asfaltatura.

Personalmente ritengo

che non è opportuno che l’A. continui questa attività.

A mio avviso egli può

essere reintegrato in un’attività adeguata, che comporti sforzi fisici da lievi

a moderati. In tale attività la sua CL è prevedibilmente del 100%.” (doc. AI

42-1)

Il

3 novembre 2009 lo specialista ha precisato che la “capacità lavorativa

dell’A. è da considerare al 100% in attività adeguata dopo un breve periodo di

convalescenza e di riabilitazione di circa 2 mesi in seguito all’intervento di

angioplastica, vale a dire dalla seconda metà di maggio – inizio giugno del 2008” (doc. AI 45-1).

Il

24 novembre 2009 la dr.ssa med. __________, FMH medicina generale ha

evidenziato che per l’aspetto infortunistico non è ancora possibile esprimersi

circa i limiti funzionali, mentre per quanto concerne le patologie

internistiche ed in particolare cardiologica le conclusioni del dr. med. __________

saranno integrate nella valutazione finale quando anche l’aspetto

infortunistico sarà definito (doc. AI 46-1).

A

questo proposito, il 23 agosto 2010 il dr. med. __________, specialista FMH

chirurgia generale e della mano, medico di __________ della __________, dopo

aver visitato il ricorrente, aver riassunto gli atti medici a disposizione, le

dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, ha posto la diagnosi di esiti

da frattura multi frammentaria scomposta intra-articolare piatto tibiale

sinistro tipo AO 42/C3 complicata dal subentrare di una trombosi profonda della

vena fibulare sinistra (23.11.2007), osteosintesi della frattura con placca LCP

4,5 mm lateralmente e trapianto di cortico-spongiosa della cresta iliaca

sinistra (dott. __________ e PD dott. __________, __________), nello stesso

infortunio del 19.11.2007 contusione e FLC frontale sinistra, esiti da

artroscopia diagnostica con shaving, 27.11.2008 (dott. __________, __________),

esiti da AMO tibia ginocchio sinistro il 7.6.2010 (dott. __________, __________)

e le diagnosi internistiche di cardiopatia ischemica con stato dopo posa di

PTCA e stent per malattia coronarica bivasale, stenosi subtotale riva

prossimale e riva distale (stent non medicati), diabete mellito, ipertensione

arteriosa, dislipidemia, stato da intervento per ulcera gastrica (doc. LAINF

110-3).

Lo

specialista ha poi affermato:

" (…)

Valutazione

Soggettivamente

l’assicurato accusa ancora dolori costanti al ginocchio sinistro, anche a

riposo, specialmente in un’ampia zona antero-medi-mediale, con aumento dei

disturbi alla deambulazione, cammina mezz’ora – ¾ d’ora poi deve brevemente

fermarsi per alleviare i dolori. Peggioramento di questi dolori dopo

l’intervento recente di AMO.

Al momento attuale

nessun medicamento analgesico, fisioterapia ancora in corso.

Oggettivamente il paziente

cammina ancora con una leggera zoppia, più difficoltà alla deambulazione sulle

punte delle dita dei piedi e sui calcagni.

Stabilità del

ginocchio, a parte lassità del legamento collaterale laterale. Modica riduzione

del movimento di flessione attiva.

Conclusioni

Dal punto di vista

medico la situazione al ginocchio sinistro si è ormai stabilizzata, il collega

dott. __________ in data 19.1.2010 descriveva un’artrosi a questo livello ma

non ancora di stadio avanzato. Proponeva, se peggioramento della situazione, la

posa di una protesi al ginocchio sinistro. Al momento attuale la situazione non

è ulteriormente migliorabile in modo significativo (a parte ev. posa in futuro

di protesi), la cura di FT è ancora al ritmo di 2 sedute alla settimana, dovrà poi

essere interrotta.

Per ora nessuna

assunzione di farmaci antalgici.

Dal punto di vista

amministrativo l’attività esercitata dall’assicurato nel momento

dell’infortunio, vale a dire manovale-asfaltatore presso la ditta __________ di

__________, per le ragioni summenzionate non è più fattibile.

Da valutare con l’AI

la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi internistici

dell’assicurato.

Si dichiara

l’assicurato abile in un lavoro adeguato al suo stato di salute in misura

massima possibile a partire dal 1.9.2010.

In collaborazione con

l’Ufficio regionale di collocamento ed ev. IPT sarà da ricercare una nuova

attività lavorativa del paziente basata sull’esigibilità lavorativa

sotto-descritta.

Il paziente andrà per

ora in disoccupazione.

Esigibilità lavorativa

Il paziente può

sollevare pesi molto leggeri fino al 5 kg fino all’altezza dei fianchi e leggeri da 5 a 10 kg fino alla stessa altezza spesso, pesi medi di 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta, pesi superiori di rado e molto pesanti maggiori di 45 kg fino all’altezza dei fianchi, mai.

Sollevare pesi oltre

l’altezza del petto fino e oltre 5 kg, spesso.

Maneggio di attrezzi

leggeri e di precisione molto spesso, medi molto spesso.

Lavoro pesante e

lavoro manuale rozzo talvolta, lavoro molto pesante mai.

Nessuna limitazione ai

movimenti di rotazione della mano. Nessuna limitazione ai movimenti o lavori

sopra la testa, di rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti e

posizione in piedi inclinata in avanti.

Posizione

inginocchiata e flessione delle ginocchia, specialmente per i problemi al

ginocchio sinistro, mai.

Posizione seduta,

nessuna limitazione, posizione in piedi spesso, posizione a libera scelta, a

dipendenza della situazione.

Camminare fino e oltre

50 metri molto spesso, camminare su lunghi tratti talvolta, camminare su

terreno accidentato, salire le scale e salire su scale a pioli, di rado.

Uso delle due mani

possibile.

Nessun problema di

equilibrio o di stare in equilbrio.” (doc. LAINF 110-4)

Il

2 febbraio 2011 il dr. med. __________ ha stilato il rapporto finale SMR con

esame (doc. AI 84-1). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo sviluppo della

malattia e i risultati della terapia, la terapia farmacologica attuale e lo

status, ha posto la diagnosi di stato da frattura traumatica multi frammentaria

intra articolare del piatto tibiale del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con

esiti da intervento di osteosintesi, di artroscopia con toilette per

condropatia e di asportazione del materiale di osteosintesi, diabete mellito di

tipo II trattato con insulina dal marzo 2008, coronopatia con stato da angioplastica

del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008, steatoepatite in parte non

alcoolica e in parte alcoolica, oftalmopatia in parte conseguente al diabete e

glaucoma occhio destro, ipertensione arteriosa e dislipidemia (doc. AI 84-5/6).

Il

medico ha concluso affermando:

" Per

lo stato da frattura multi frammentaria intraarticolare del piatto tibiale del

ginocchio sinistro avvenuta il 19.11.2007, l’A. percepisce una rendita di

invalidità del 28% e una indennità per menomazione all’integrità del 10% dalla __________

a partire dal 01.10.2010.

Le ulteriori

patologie, il diabete mellito e le complicazioni a esso legate, in particolare

la coronopatia con stato da angioplastica monovasale nel marzo 2008 permettono

una CL del 100% in attività adeguata secondo i limiti funzionali descritti.”

(doc. AI 84-6)

Il

dr. med. __________ ha pure evidenziato che “la prognosi non è buona e per

quel che concerne i fattori di rischio, il diabete in particolare, con le sue

conseguenze (eventuale recidiva di malattia coronarica e di altre affezioni del

sistema vascolare arterioso, di complicazioni oculari, di eventuali complicanze

del sistema neurologico). Pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2

anni” (doc. AI 84-3).

Il

5 febbraio 2011 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,

medico curante del ricorrente, ha scritto al legale dell’insorgente,

riassumendo le patologie di cui è affetto l’interessato, in particolare le

gonalgie croniche, una cardiopatia ischemica, una cardiopatia ipertensiva e un

diabete mellito insulino dipendente e i medicamenti che deve assumere,

concludendo che l’interessato è completamente e definitivamente incapace al

lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 85-2/3).

Il

3 maggio 2011 la dr.ssa med. __________, medico SMR, ha preso posizione,

affermando:

" (…)

Il rapporto SMR finale

è stato redatto da Dr. __________ che ha valutato il caso dopo aver considerato

le varie patologie di cui è afflitto l’ato. La sua valutazione, benché non si

tratti di perizia in senso stretto, ha la stessa funzione: in presenza di

diverse patologie di tipo internistico egli ne ha valutato l’impatto, ha

determinato i limiti funzionali e il grado di CL.

Viene ora inviata

documentazione medica che rende necessaria una valutazione cartacea del dossier

per vedere in che misura questi nuovi documenti possono modificare la

valutazione già espressa da Dr. __________ (i documenti citano problemi di

diabete e problemi cardiaci).

Si sollecita dunque un

riesame della situazione alla luce di questi nuovi documenti.” (doc. AI 92-1)

Il

19 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, dopo aver riassunto le

patologie di cui è affetto l’insorgente ed aver descritto i limiti funzionali,

ha affermato:

" (…)

Certificato dr. __________

del 10.2.2011:

-

dal rapporto del dr. __________ non risultano

nuove diagnosi o una sostanziale modifica dello stato di salute

Valutazione

Si conferma

l’esigibilità lavorativa piena per attività rispettosa dei limiti funzionali

seguenti:

-

Per il ginocchio come da visita di chiusura __________

-

La cardiopatia ischemica non comporta ulteriori

limitazioni.

-

Per la presenza d’un diabete mellito con

somministrazione d’insulina l’assicurato non può svolgere lavori a turni o

lavori notturni, deve aver la possibilità di effettuare autocontrolli delle

glicemie e aver la possibilità di assumere degli spuntini al bisogno. Non è

idoneo a svolgere lavori con macchinari pericolosi per sé e per gli altri, non

lavori su impalcature, scale con pericolo di caduta, non trasporto di terzi.”

(doc. AI 95-2)

In

sede di osservazioni l’insorgente ha prodotto un certificato dell’11 agosto

2011 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, da cui

emerge tra l’altro:

" (…)

Paziente che presenta

una sintomatologia dolorosa a mio parere di origine mista: essenzialmente extra

articolare nelle regioni delle parti molli e della loggia anteroesterna con

nessuna correlazione di tipo meccanico. La seconda più al compartimento

mediale, la cui origine è difficile da valutare, vista l’assenza di segni

clinici e radiologici di un’osteoartrosi avanzata o meniscale.

In questo contesto,

non essendoci chiari cambiamenti (da confrontare ancora con le vecchie rx

attualmente in possesso della __________) non vedo nessuna indicazione

operatoria a un rimpiazzo protesico o altro.

Chiedo alla __________

di volermi far pervenire la documentazione radiologica per poter fare un

confronto con quelle dell’anno scorso.

Invito il paziente a

considerare una valutazione specialistica per la schiena apparentemente anche

nell’ambito extra-infortunistico (ancora da valutare) che potrebbe avere un

influsso anche sui dolori alle estremità inferiori e in caso di assenza di

segnali, discutere una presa in carico per l’adattamento della sintomatologia

dolorosa. A medio e lungo termine ci si dovrà aspettare un peggioramento

gonartrosico tale da discutere anche un’indicazione operatoria protesica che

non è in questo momento data.” (doc. AI 106-3)

Il

22 dicembre 2011 il dr. med. __________ ha affermato che dal rapporto del dr.

med. __________ “non risulta una modifica dello stato di salute

dell’assicurato” (doc. AI 108-1).

Da

rilevare infine che con decisione del 23 aprile 2012 la __________ ha affermato

che “conformemente alla convenzione del 1.3.2012 modifichiamo la rendita e

l’indennità per menomazione dell’integrità (…)” ed ha assegnato al

ricorrente una rendita al 30% dal 1.10.2010 ed un’IMI del 20% (doc. X/Bis/I).

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità

(I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

Considerandi

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5.

In

concreto, rammentato che anche i medici SMR hanno accertato una totale

incapacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività di manovale dal

19.

novembre 2007, va esaminato se, a giusta ragione, i medesimi medici SMR

hanno stabilito che l’insorgente, in attività leggere e confacenti al suo stato

di salute, con le limitazioni ivi indicate, è per contro completamente abile al

lavoro dal 2 febbraio 2011.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

le conclusioni dei dr. med. __________, __________ ed __________ che si sono

fondati sulla documentazione medica agli atti, in particolare sulle conclusioni

del medico di __________ della __________, dr. med. __________ del 25 agosto

2010.

(doc. LAINF 110) e della visita presso il consulente medico SMR, dr. med. __________

specialista FMH medicina interna-cardiologia del 2 febbraio 2011 (doc. AI 84).

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli

specialisti, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di stato

da frattura traumatica multi frammentaria intra articolare del piatto tibiale

del ginocchio sinistro il 19.11.2007 con esiti da intervento di osteosintesi,

di artroscopia con toilette per condropatia e di asportazione del materiale di

osteosintesi e diabete mellito di tipo II trattato con insulina dal marzo 2008,

oltre alla diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di coronaropatia

con stato da angioplastica del RIVA e del 1. ramo diagonale il 17.03.2008,

steatoepatite in parte non alcoolica e in parte alcoolica, disturbi visivi in

parte conseguenti al diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia, sono

giunti alla convincente conclusione che l’interessato, con i limiti descritti

dal medico di circondario della __________, dr. med. __________ (doc. LAINF

110-4 e doc. AI 95-1) e dallo stesso dr. med. __________ il 19 settembre 2011

(doc. AI 95-2), è abile al lavoro al 100% in attività leggere.

Sia

il dr. med. __________ per quanto concerne le patologie infortunistiche (doc.

LAINF 110), sia i medici SMR per quanto concerne le patologie internistiche (in

particolare la patologia cardiologica e il diabete mellito; cfr. doc. AI 84 e

95) si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed

hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base delle

indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Alla

luce di quanto sopra, la critica del ricorrente circa

l’assenza di una valutazione completa delle patologie extrainfortunistiche non

trova riscontro negli atti. I medici SMR, preso atto delle affermazioni del dr.

med. __________ in sede di valutazione in ambito LAINF (doc. LAINF 110-4: “Da

valutare con l’AI la situazione globale, includendo anche i molteplici problemi

internistici dell’assicurato”), hanno infatti dato avvio ad ulteriori

indagini (cfr. doc. AI 31-1), sfociate, tra l’altro, nel rapporto finale con

esame del 2 febbraio 2011 del dr. med __________, consulente medico SMR,

specialista FMH medicina interna-cardiologia, che ha approfondito l’incidenza

sulla capacità lavorativa in particolare del diabete mellito e delle

complicazioni ad esso legate (tra cui la coronaropatia con stato da

angioplastica monovasale nel marzo 2008), evidenziando che persiste una

capacità lavorativa totale in attività leggere, ma che tuttavia, giacché la

prognosi non è buona, sono necessarie delle revisioni a distanza di 1-2 anni

(doc. AI 84-3).

Il rapporto del

consulente medico SMR è il risultato di un esame clinico approfondito al

termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello sviluppo della

malattia e della terapia farmacologica, sulla base della documentazione medica

prodotta, ha reso un’attenta valutazione sulla capacità lavorativa

dell’insorgente dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti

nel referto (doc. AI 84-2; cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

Gli

ulteriori certificati medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di

decisione, e meglio quello dell’11 agosto 2011 del medico curante, dr. med. __________,

FMH medicina interna (doc. AI 85-2/3), e pertanto non specialista in diabetologia

e cardiologia (cfr. a proposito della valutazione dei certificati dei medici

curanti la sentenza 8C_828/2007 del 23

aprile 2008 e la DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), e quello dell’11 agosto 2011

del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. AI

106-2/3), non sono atti a sovvertire le valutazioni dei medici SMR. In

particolare il curante non ha indicato nuove diagnosi o una sostanziale

modifica dello stato di salute del ricorrente (cfr. anche doc. AI 95-2), ma ha

in sostanza ribadito le sue valutazioni, in parte già espresse in precedenza

(cfr. doc. AI 11, referto del 1° settembre 2008, cfr. anche doc. AI 73-1/6,

referto del 14 ottobre 2010). Da parte sua il dr. med. __________ non si è

espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e non

ha diagnosticato patologie non prese in considerazione dai medici SMR. Quanto

al fatto che secondo l’insorgente “emerge altresì una problematica a livello

della schiena” (doc. I), va evidenziato che il dr. med. __________ si è

limitato ad invitare il paziente a “considerare una valutazione

specialistica per la schiena” che “potrebbe avere un influsso

sui dolori alle estremità inferiori” (doc. AI 106-3), ma non ha

diagnosticato la presenza di una patologia al dorso con influenza sulla

capacità lavorativa, né ha attestato una modifica dello stato di salute del

ricorrente (cfr. anche doc. AI 108-1). Del resto questa problematica era già

presente da diverso tempo (cfr. i colloqui con il case manager della __________;

doc. LAINF 46-1 del 15 ottobre 2008: “(…) Appena affretta il passo,

aumentano i dolori che s’irradiano pure alla schiena” e doc. LAINF 67-1 del

25.

marzo 2009: “Da diversi mesi accusa pure dolori alla schiena”), ma

non è stata considerata invalidante dai medici che lo hanno visitato.

Infine,

per quanto concerne la circostanza che l’UAI avrebbe ammesso un miglioramento

repentino dello stato valetudinario dell’insorgente, giacché la capacità

lavorativa dell’assicurato in attività leggere è passata da un giorno all’altro

(tra il 1° ed il 2 febbraio 2011) dallo 0% al 100%, va evidenziato che

l’amministrazione ha in realtà accertato, sulla base del referto del 2 febbraio

2011, che perlomeno dal momento della visita avvenuta il medesimo giorno presso

il dr. med. __________, l’interessato è abile al 100% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute, ma non che il miglioramento è stato

repentino. Semmai, questa valutazione è favorevole al ricorrente (la rendita al

30% della __________, ad esempio, decorre dal 1° ottobre 2010; cfr. doc.

X/Bis/I).

Va

ancora rilevato che la differente valutazione medica della capacità lavorativa tra

il medico curante, dr. med. __________, da una parte, ed i medici SMR (e della __________)

dall’altra, è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio

2012; cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

vi sono in concreto elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni

dei medici SMR, dr. med __________(cfr. a proposito dei compiti e del valore

probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag.

174.

[9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27 gennaio 2012,

consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in

ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame

dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si

adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo

grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a

valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente

attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto

dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai

pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag.

353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24

agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien

plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________(cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con

rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente

tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e

priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.

Ne

segue che l’interessato va considerato completamente abile al lavoro in

attività leggere confacenti al suo stato di salute dal 2 febbraio 2011, con le

limitazioni ivi descritte.

Ne

segue che ulteriori accertamenti medici, tra cui l’accennato approfondimento

pluridisciplinare, non sono necessari, giacché gli atti prodotti dalle parti

permettono di stabilire la capacità lavorativa del ricorrente.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficiente-mente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Va

infine rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto l’8 febbraio

2012, ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V

366.

consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui un eventuale peggioramento della capacità lavorativa in attività leggere

successiva a tale data deve semmai essere oggetto di una nuova procedura. Nel

caso di specie lo stesso consulente medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna-cardiologia, il 2 febbraio 2011 ha evidenziato che la prognosi non è buona per quel che concerne i fattori di rischio e che

pertanto sono necessarie revisioni a distanza di 1-2 anni (doc. AI 84-3; cfr.

anche le affermazioni, di medesimo tenore, della consulente in integrazione del

23.

febbraio 2011, doc. AI 86-1). Visto il tempo trascorso, spetterà pertanto

all’UAI procedere in tal senso, o, semmai, al ricorrente, a sollecitare

l’amministrazione.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato correttamente.

6.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid.

3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie

l’insorgente contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI per

il 2010 (recte 2009; cfr. doc. 86-2) di fr. 68’110, e sostiene che quell’anno

avrebbe potuto conseguire almeno fr. 73'400.

Va innanzitutto

evidenziato che l’importo preso in considerazione nella decisione impugnata dall’UAI

corrisponde in sostanza a quanto attestato dal datore di lavoro (cfr. doc.

LAINF 106-1: fr. 5'292.30 X 13 = 68'800 nel 2010; cfr. anche doc. AI 68-1: cfr.

anche doc. AI 9-3), ma che tuttavia deve essere aggiornato al 2011, ossia

all’anno d’inizio dell’eventuale continuazione del diritto alla rendita, per un

importo corretto di fr. 69'488 (5'292.30 X 13, aumentato del 1% secondo la

stima trimestrale aggiornata dei salari nel 2011). Esso non è inoltre molto

differente da quello utilizzato dalla __________ per il 2010, ossia fr. 68'877

(cfr. decisione LAINF del 23 aprile 2012, doc. X/Bis/I dove viene peraltro

indicato che “conformemente alla convenzione dell’1.3.2012

modifichiamo la rendita (…)”, sottolineatura del redattore).

Va comunque

evidenziato che, anche volendo prendere in considerazione, per pura ipotesi di

lavoro, l’importo di fr. 73'400 nel 2010, fatto valere dal ricorrente (doc. I),

aggiornato nel 2011 a fr. 74'134 (+1%), come si vedrà in seguito, il diritto alla

rendita non sarebbe in ogni caso dato.

7.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9 febbraio 2012)

per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a) e nel 2011 a fr. 61'776.12 (+ 1%).

L’assicurato,

quale manovale, avrebbe guadagnato nel 2011 fr. 69’488 (cfr. considerando

precedente). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”,

livello di qualifica 4, fr. 5’310 : 40 X 41.4 X 12 mesi = 65’950 nel 2010, fr.

66'610 nel 2011 [+ 1%]).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 14% (4% per attività

leggere e 10% per altri fattori di riduzione) che l’insorgente ha contestato. Tuttavia

questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71,

consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione ritenuto che si

tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla

giurisprudenza.

Del

resto, come si vedrà in seguito, anche prendendo in considerazione la riduzione

del 20% proposta dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque

dato.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 69’488 con quello da invalido di fr. 61’776, ridotto del 14% a fr. 53’127, si ottiene un grado d’invalidità

dello 24% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Utilizzando

tutti i parametri più favorevoli per il ricorrente, ossia un salario da valido

di fr. 74'134 ed una riduzione del 20% del salario da invalido di fr. 61'776 a fr. 49'421, si ottiene un grado d’invalidità del 33% che non permette comunque all’insorgente

di essere messo al beneficio di una rendita d’invalidità.

In

tal senso la decisione impugnata merita conferma.

8.

Infine

il ricorrente contesta che non siano stati riconosciuti i presupposti per poter

ammettere l’adozione di provvedimenti di integrazione.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari

e atti a ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di

guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale

diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita

professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù

della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett.

b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima

formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17

LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

9.

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la

decisione dell’UAI merita conferma.

La

circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona

assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di

compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia

essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e

corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre

semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti

a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una

formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente

valorizzabile.

(…)

4013.

Se una persona

assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di

lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una

riformazione professionale non è necessaria.”

Con

sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

" (…)

Sennonché, a

prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia

per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della

decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente

ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non

richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14

aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00

del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo

motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.”

Nel

caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr.

sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). La consulente IP nel rapporto del

23.

febbraio 2011 non ha proposto provvedimenti professionali in considerazione

dell’età, dell’assenza di una formazione di base e del fatto che l’assicurato è

inattivo dal 2007 (doc. AI 86-3).

Come

rettamente indicato dall’Ufficio AI l’insorgente, senza dover intraprendere una

specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero. In sede di risposta

vengono elencate attività nell’ambito industriale e nel settore delle

prestazioni di servizio, quali lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (cfr. doc. IV, pag. 4; cfr. anche sentenza 32.2011.143

del 21 novembre 2011).

Questo

Tribunale rileva inoltre che la consulente IP, nel rapporto del 23 febbraio 2011, ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un sostegno al collocamento sulla base dell’art. 18 LAI,

segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca

di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr.

11.

pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione

dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta dunque

all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare la

Consulente IP (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti d’integrazione

la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

del ricorrente.

Quest’ultimo,

tuttavia, chiede di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61,

n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nella presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti dell’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all’insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti,

l’insorgente non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso,

mentre quelli presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non

erano manifestamente atti a sovvertire le conclusioni dei medici SMR.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), la

domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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