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Decisione

32.2012.71

Soppressione della rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici

21 agosto 2012Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, sulla base dei consulti reumatologico, oncologico e psichiatrico, hanno

stabilito che l’assicurato presenta una capacità lavorativa dello 0% come

manovale edile e autista di autocarri dal marzo 2008.

Circa

le conseguenze sulla capacità d’integrazione, hanno affermato:

" Dal

punto di vista psichiatrico si sconsiglia una riformazione/riqualifica

professionale.

L’A. presenta una capacità

lavorativa del 75-80% in qualsiasi tipo di attività e del 90% come casalingo,

sempre dal punto di vista psichiatrico.

Dal punto di vista

reumatologico l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% in attività

adatte, rispettose dei limiti che descriveremo nelle prossime righe dall’aprile

2004.

(….)

Dal punto di vista

oncologico può svolgere attività adatte che evitano il sollevamento di pesi

significativi e una posizione scomoda prolungata (secondo i limiti funzionali

descritti dal reumatologo). Come casalingo l’A. raggiunge una capacità

lavorativa del 100%.

Globalmente, tenendo

conto in particolare del problema oncologico l’A. ha presentato una capacità

lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal marzo 2008 (ricovero

ospedaliero e successivamente inizio degli accertamenti e cure oncologiche)

sino a fine dicembre 2009. Dal gennaio 2010 l’A. presenta una capacità

lavorativa del 75% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto) in un’attività rispettosa dei limiti funzionali descritti

precedentemente. Come casalingo l’A. presenta una capacità lavorativa del 90%

sempre da gennaio 2010.

A priori non si può

escludere in futuro un ulteriore miglioramento dello stato valetudinario così

da permettere una capacità lavorativa totale in attività rispettose dei limiti

appena descritti.” (doc. 87-23)

Il

30 novembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR ha confermato che dal mese

di gennaio 2010 l’interessato è incapace al lavoro al 25% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute (doc. AI 88-2).

Il

2 gennaio 2012 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante

dell’insorgente, in sede di osservazioni al progetto di decisione, ha prodotto

ulteriore documentazione medica (in particolare dello __________ e della dr.

med. __________ __________, FMH gastroenterologia) e, dopo aver ripreso la

diagnosi, ha affermato:

" (…)

Questo paziente di

professione autista di veicoli pesanti, soffre già dal 2005 di lombosciatalgie

trattate in Svizzera interna senza successo anche con infiltrazioni lombari.

(…) Nel marzo 2008 viene riscontrato un carcinoma gastrico con ulcera gastrica

perforata e colecistite. Sottoposto a 5 cicli di chemioterapia iniziati già

prima dell’intervento di gastrectomia totale e linadenectomia D2, ha sempre

presentato notevoli difficoltà all’assunzione dei cibi, tanto da richiedere per

tempo determinato una nutrizione artificiale ipercalorica a domicilio. Da

notare un calo ponderale di quasi 14 kg. rispetto al 2005 attribuiti a

difficoltà nell’alimentazione (da 59.8 a 46 kg. attuali). Fisicamente molto debole, fa fatica a trovare una posizione normale a causa dei dolori

lombo-sacrali per cui viene trattato con analgetici ed oppioidi percutanei. A

mio avviso la sintomatologia dolorosa persistente lombare con l’ernia discale

lussata, la malattia neoplastica con il calo ponderale progressivo e l’astenia,

i disturbi di sonno concomitanti, l’impossibilità di trovare una posizione

senza dolori nonché la depressione ansiosa concomitante escludono la possibilità

per una qualsiasi attività lavorativa, anche di tipo leggero. Per questo motivo

si richiede una rivalutazione della capacità lavorativa.” (doc. 91-3)

Il

6 febbraio 2012 il dr. med. __________ medico SMR, dopo aver esaminato tutta la

documentazione prodotta, tra cui anche un certificato del 5 gennaio 2012 dello __________

(doc. AI 93-2), ha affermato che “dal lato puramente medico le osservazioni

riportate in fase di audizione non apportano nuovi elementi che permettono di

modificare quanto esposto nella valutazione clinica del SAM” (doc. AI

95-1).

Pendente

causa il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica del __________

dell’__________ (doc. B1/2). L’UAI ha evidenziato che il trattamento effettuato

(infiltrazione epidurale) è stato considerato nell’apprezzamento medico e

meglio nella perizia del SAM (doc. IX).

5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo

2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes

Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

Considerandi

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non può confermare le conclusioni

dell’UAI.

Infatti,

se da una parte, di per sé, non vi è motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali in ambito psichiatrico e reumatologico, approfondite e prive di

contraddizioni, e che danno atto di uno stato di salute invariato e costante nel

tempo (dal mese di aprile 2004 in ambito reumatologico, cfr. doc. AI 87-23 e dall’agosto

2008.

in ambito psichiatrico, cfr. doc. AI 90-4), per quanto concerne la

patologia oncologica si impone un ulteriore approfondimento.

In

questo ambito il consulente, dr. med. __________, FMH medicina interna,

oncologia-ematologia, pur avendo accertato un miglioramento dello stato di

salute (cfr. doc. AI 87-34: “una incapacità lavorativa del 100% è

giustificata dal punto di vista strettamente oncologico per il periodo aprile

2008.

– ad almeno dicembre 2009, mentre la capacità lavorativa nel periodo

ulteriore è da considerarsi compromessa principalmente per il complesso dei

disturbi presentati dal paziente, incluse le co-morbidità”), non ha

quantificato il grado di capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere

e confacenti al nuovo stato valetudinario, ma ha affermato che l’insorgente “potrebbe”

essere in grado di svolgere attività adatte (cfr. doc. AI 87-35).

Nello

specifico, il dr. med. __________, alla questione di sapere se l’interessato è

in grado di svolgere altre attività, ha risposto che “il paziente potrebbe

essere in grado di svolgere attività adatte, che non prevedano il sollevamento

di pesi significativi e una posizione scomoda prolungata”, aggiungendo che

“una descrizione dei limiti funzionali e della capacità lavorativa in tale

attività adatta sarà data dal Collega consulente FMH Reumatologia” (doc. AI

87-35, sottolineatura del redattore). Alla domanda precedente (“ritiene

possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?”) lo

specialista ha risposto affermando tra l’altro che “il paziente potrebbe

ricuperare una capacità lavorativa parziale in attività adatte allo

stato di salute, quali attività che non prevedano il sollevamento di pesi e la

posizione seduta prolungata” (doc. AI 87-35, sottolineature del redattore).

L’incertezza

circa il grado d’incapacità lavorativa in attività leggere, dal punto di vista

oncologico, la si riscontra anche nella risposta alla quinta domanda, laddove

il dr. med. __________, nell’ambito della valutazione della precedente attività,

afferma che “Attualmente (a circa 3 anni dalla diagnosi) tali disturbi in

linea teorica, in assenza di ulteriori comorbidità, non dovrebbero

giustificare un’incapacità lavorativa totale. Tuttavia, in presenza

delle co-morbidità preesistenti la riduzione delle condizioni generali e il

calo ponderale del paziente possono compromettere nella misura del 100% la

capacità lavorativa in una attività quale quella di manovale edile e autista

di autocarri” (doc. AI 87-34, sottolineature del redattore) e alla

sesta domanda laddove lo specialista afferma che “una consulenza dietetica e

una migliore alimentazione del paziente permetterebbero di migliorare lo stato

di salute generale. Tali provvedimenti potrebbero avere un influsso

favorevole sulla capacità lavorativa in una attività adatta, diversa

dall’attività professionale precedente” (doc. AI 87-34, sottolineature del

redattore), ciò che, logicamente, dovrebbe essere il caso solo se in attività

leggere vi è un’incapacità lavorativa, perlomeno parziale.

Dal

consulto oncologico emerge che il dr. med. __________ non ha risposto

esaurientemente alla questione di sapere in maniera precisa in che misura la

patologia oncologica e le sue sequele hanno un’influenza sulla capacità

lavorativa del ricorrente in attività adatte al suo stato di salute. Da una

parte (risposta 8), sembra rinviare alle conclusioni della perizia

reumatologica, dall’altra tuttavia (in particolare risposta 7, ma anche

risposte 5 e 6), sembra ritenere che anche in attività confacenti allo stato di

salute dell’interessato vi possa essere una capacità lavorativa solo parziale.

Gli

stessi periti del SAM, pur affermando che l’interessato “dal punto di vista

oncologico può svolgere attività adatte che evitano il sollevamento di pesi

significativi e una posizione scomoda prolungata (secondo i limiti funzionali

descritti dal reumatologo)”, non indicano tuttavia una percentuale precisa d’incapacità

lavorativa per la patologia oncologica, se non per l’attività di casalingo

(doc. AI 87-23: “100%”), mentre nella valutazione globale non si

soffermano su questo aspetto, ma sembrano piuttosto prendere in considerazione la

capacità lavorativa attestata dalla perita dr. med. __________ in ambito

psichiatrico (cfr. doc. AI 87-23: “Globalmente, tenendo conto in particolare

del problema oncologico l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in

qualsiasi tipo di attività dal marzo 2008 (ricovero ospedaliero e

successivamente inizio degli accertamenti e cure oncologiche) sino a fine

dicembre 2009. Dal gennaio 2010 l’A. presenta una capacità lavorativa del 75%

(presenza durante tutto il giorno, con rendimento ridotto) in un’attività

rispettosa dei limiti funzionali descritti precedentemente. Come casalingo l’A.

presenta una capacità lavorativa del 90% sempre da gennaio 2010” con doc. AI 87-22: “L’A. presenta una capacità

lavorativa del 75-80% in qualsiasi tipo di attività e del 90% come casalingo,

sempre dal punto di vista psichiatrico”).

Alla

luce di quanto sopra questo TCA non può stabilire con la necessaria tranquillità

la capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere in ambito oncologico

e di conseguenza la capacità lavorativa globale, senza un ulteriore

approfondimento peritale da parte del dr. med. __________.

Ne

segue che già solo per questo motivo la decisione impugnata va annullata.

7.

Nella

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Recentemente

il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano

di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della

giurisprudenza citata.

8.

Circa

l’aspetto economico questo Tribunale rileva inoltre quanto segue.

L’amministrazione

ha effettuato l’abituale raffronto dei redditi, oltre che sulla base di una

capacità lavorativa del ricorrente del 75% in attività leggere, ancora da

verificare, anche prendendo in considerazione una deduzione sociale globale del

13% (8% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari) ed ha calcolato un grado d’invalidità del 38%.

Il

TCA evidenzia che l’amministrazione non ha sufficientemente motivato la

riduzione del 13% se si tiene conto del fatto che un leggero aumento di tale percentuale

potrebbe permettere al ricorrente di continuare a beneficiare di una rendita

d’invalidità, seppur inferiore a quella percepita in passato.

Ritenuto

che nel caso di specie si tratta di sopprimere definitivamente la rendita

invalidità ad un assicurato nato nel 1961 e che una differenza di pochi punti

percentuali nella deduzione sociale può avere un grande impatto circa il

diritto alla prestazione, questo TCA, pur non dovendosi ancora pronunciare

circa la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione in attesa

degli approfondimenti in ambito oncologico, ritiene che, allorquando l’UAI

emanerà la nuova decisione, dovrà esporre per esteso, motivandole

approfonditamente, le percentuali di riduzione del reddito ipotetico da

invalido, oltre che le (eventuali) ragioni per non procedere con la riduzione

del cosiddetto gap salariale, quest’ultime figuranti solo nella risposta di

causa.

A

questo proposito va segnalata la sentenza 8C_32/2012 del 14 maggio 2012, emessa

nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, dove il TF ha affermato:

"

3.

Unico oggetto del contendere è il tasso

di deduzione dal reddito base da invalido per tenere conto delle particolarità

personali e professionali del caso. Tasso che la Corte cantonale ha stabilito

al 20% e che il ricorrente chiede invece di riconoscere nella misura massima

possibile del 25%, conformemente a quanto del resto determinato originariamente

dall'assicuratore opponente in occasione della decisione di rifiuto della

rendita. L'insorgente in tale contesto lamenta inoltre una violazione del suo

diritto di essere sentito da parte del primo giudice.

4.2

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell'autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compresi l'eccesso

e l'abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all'esame di

adeguatezza della decisione amministrativa

("Angemessenheitskontrolle"). In tale contesto l'esame verte sulla

questione di sapere se un'altra soluzione non sarebbe stata più opportuna

rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del

proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del

diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.). Ne discende che

la giurisdizione cantonale, quando è chiamata a verificare il potere di

apprezzamento esercitato dall'amministrazione per fissare l'estensione della

riduzione sul reddito da invalido, deve dirigere la propria attenzione sulle

differenti soluzioni che si offrivano agli organi esecutivi dell'assicurazione

contro gli infortuni e domandarsi se una deduzione più o meno elevata (ma

comunque limitata al 25% [DTF 126 V 75]) sia maggiormente appropriata e si

imponga per un valido motivo, ma senza altrimenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 9C_280/2010 citata

consid. 5.2 in fine; vedi pure sentenza 9C_273/2011 del 27 gennaio 2012 consid.

1.

).

4.3

Nel caso di specie, il ricorrente

lamenta in particolare un'insufficiente motivazione della pronuncia impugnata

relativamente al tasso di riduzione riconosciuto sul reddito base da invalido,

ritenendola del tutto sommaria e lesiva del suo diritto di essere sentito. La

censura è fondata. Il primo giudice si limita in effetti ad affermare, in modo

alquanto generico, di ritenere giustificato, tutto ben considerato, tenuto

conto delle circostanze personali e professionali, applicare una riduzione del

15, massimo 20%, la decurtazione del 25% applicata dall'amministrazione

apparendo manifestamente esagerata. Una simile motivazione, troppo succinta,

non è chiaramente sufficiente per soddisfare le esigenze poste in proposito

dalla suesposta giurisprudenza in DTF 137 V 71 segg..”

9.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e l’incarto rinviato all’amministra-zione per ulteriori accertamenti

conformemente ai considerandi e per l’emissione di un nuovo provvedimento.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio

AI, ciò che rende priva di oggetto la domanda tendente all’esonero delle tasse

e delle spese formulate dal ricorrente.

All’assicurato,

rappresentato dal RA 1, vanno inoltre assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per nuovi

accertamenti.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI ciò che rende priva di

oggetto la richiesta di dispensa dalle spese giudiziarie. Lo stesso Ufficio verserà

al ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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