32.2012.73
L'Ufficio AI ha, a giusta ragione, rifiutato l'assunzione dei costi delle spese mediche e di viaggio sopportate dall'assicurata ai sensi degli artt. 78 cpv. 3 OAI e 45 LPGA
30 agosto 2012Italiano22 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.73
Data decisione, Autorità:
30.08.2012, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI ha, a giusta ragione, rifiutato l'assunzione dei costi delle spese mediche e di viaggio sopportate dall'assicurata ai sensi degli artt. 78 cpv. 3 OAI e 45 LPGA
SPESE DI VIAGGIO
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 45 cpv. 1 LPGA
art. 78 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.73
LG/sc
Lugano
30 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 15 dicembre 2005 (doc. AI 45-1), confermata con decisione su
opposizione del 19 settembre 2006 (doc. AI 64-1), cresciuta incontestata in
giudicato, RI 1 è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità a
far tempo dal 1° aprile 2004.
1.2. Nell’ambito
della revisione avviata nel 2006 l’UAI, con comunicazione del 15 dicembre 2006, ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 68-1).
1.3. In sede di
revisione della rendita avviata nel mese di dicembre 2009 (doc. AI 80-1), l’UAI
ha predisposto degli accertamenti medici presso il Servizio Accertamento Medico
(SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI 88-1) e con progetto di decisione
del 18 ottobre 2010 ha ridotto la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (doc.
AI 99-1).
1.4. Con le
osservazioni del 18 novembre 2010 l’assicurata, patrocinata dallo Studio legale
__________, ha postulato l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici presso
un altro servizio pluridisciplinare e la successiva conferma della rendita
intera (doc. AI 106-1).
1.5. Il 9 giugno
2011 l’UAI ha comunicato al legale di RI 1 la necessità di sottoporre quest’ultima
ad un nuovo accertamento medico presso il Dr. __________ (doc. AI 114-1).
Esperito
tale accertamento l’UAI con il progetto di decisione dell’8 novembre 2011 (che
annullava e sostituiva il precedente progetto del 18 ottobre 2010) ha
confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità
(doc. AI 120-1).
1.6. In sede di
osservazioni al progetto di decisione dell’8 novembre 2011 il legale
dell’assicurata ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il precedente progetto di decisione dell'AI
18.10.2011, ora annullato e sostituito con il nuovo progetto, ha provocato dei
costi considerevoli all'assicurata.
Affinché venisse riesaminato dagli specialisti lo
stato di salute gravemente compromesso dalla patologia sofferta e totalmente
invalidante messo in discussione dal progetto di decisione precedente e venisse
dunque riconfermato il grado di invalidità al 100%, dal 13 gennaio 2011 fino al
primo dicembre u.s, l'assicurata ha dovuto sottoporsi a diverse visite mediche.
Allego a comprova la distinta delle fatture dei
diversi medici che hanno visitato la signora RI 1 nel periodo menzionato.
In particolare si tratta di:
- Fattura di __________
dal 13.01.2011 al 14.03.2011 CHF 2'774.40;
- Fattura di __________
dal 19.04.2011 al 30.09.2011 CHF 991.85;
- Fattura di __________
dal 14.07.2011 al 21.09.2011 CHF 176.00;
- Dott. __________ dal
26.01.2011 al 20.04.2011 CHF 915.05;
- __________ del
28.07.2011 CHF
927.75;
- __________ del
23.08.2011 CHF
821.70;
- __________ del
21.09.2011 CHF
1'058.45;
- Dott. __________ perizia medica CHF
4'000.00;
Per un totale complessivo CHF 11'665.20.
Le visite occorse hanno generato oltre le spese mediche anche
tutta una serie di costi relativi agli spostamenti fino a __________ di cui
allego altresì i rispettivi giustificativi. Il totale delle spese di trasferte
necessarie per raggiungere gli istituti di cui sopra, ammonta a CHF 904.10.
Il costo complessivo per le visite menzionate è dunque di CHF
12'569.30.
Tali costi, causati all'assicurata esclusivamente a seguito del
precedente progetto di decisione da parte del vostro ufficio che riduceva
ingiustificatamente della metà la rendita d'invalidità a favore
dell'assicurata, devono a mente di chi scrive, essere presi a carico da parte
del vostro lodevole ufficio. Osservo che l'assicurata per far fronte a tali
onerose spese ha dovuto accendere un prestito bancario che attualmente sta
rimborsando ratealmente secondo le sue possibilità, con aggravio finanziario
sulla situazione già precaria dell'assicurata.
Per le stesse ragioni, l'assicurata
ritiene che il costo di patrocinio maturato nella presente procedura è stato
causato anch'esso dalla valutazione errata del vostro ufficio (progetto
18.10.2011), e dunque faccia parte come riconosciuto dalla giurisprudenza in
vigore, delle poste di danno da risarcire.
Alle dunque la nostra nota di onorario
provvisoria – ovvero per le prestazioni maturate sino ad oggi – non essendosi
conclusa ancora la vertenza. La stessa verrà dunque aggiornata al termine
della procedura in essere.
In conclusione, con la presente, in ossequio al termine per
inoltrare le osservazioni al progetto di decisione, l'assicurata chiede a
codesto lodevole di ufficio di prendere posizione circa i costi di qui sopra,
per i quali per le motivazioni addotte, ne chiede l'integrale risarcimento da
parte del vostro ufficio." (doc. AI 121/1-2)
1.7. Con la
decisione del 16 febbraio 2012 l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata
con le seguenti motivazioni:
"
Decisione
Concerne: RI 1, __________
► Nessuna garanzia per il rimborso delle spese mediche e delle
relative spese di viaggio
Gentile Signora Avvocatessa __________,
In data 13.12.2011 ha richiesto il rimborso delle
seguenti spese cagionate da visite mediche effettuate dalla Signora RI 1 e più
in dettaglio:
- Fattura di __________
dal 13.01.2011 al 14.03.2011 CHF 2'774.40
- Fattura di __________
dal 19.04.2011 al 30.09.2011 CHF 991.85
- Fattura di __________
dal 14.07.2011 al 21.09.2011 CHF 176.00
- Dott. __________ dal
26.01.2011 al 20.04.2011 CHF 915.05
- __________ del
28.07.2011 CHF
927.75
- __________ del
23.08.2011 CHF
821.70
- __________ del
21.09.2011 CHF
1'058.45
- Dott. __________ perizia medica CHF
4'000.00
Per un totale complessivo CHF 11'665.20.
Disposizioni legali
Secondo l'art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore
assume le spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti.
Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i
provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno
parte di prestazioni accordate successivamente.
L'art. 78 cpv. 3 OAI precisa invece che le spese
dei provvedimenti d'accertamento sono assunte dall'assicurazione se questi sono
stati ordinati dall'Ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili
all'erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti
integrativi concessi in seguito.
Generalmente spetta all'amministrazione procedere
agli accertamenti dovuti, motivo per cui l'assicurato non è tenuto a compiere
passi in tal senso.
L'esperienza insegna tuttavia che misure
d'accertamento non ordinate dall'assicuratore sociale – quali rapporti medici o
valutazioni specialistiche – possono condurre a delle conoscenze rilevanti per
l'esito dell'istruttoria amministrativa.
In questi casi, l'amministrazione deve
assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2033, N. 11 ad art. 45,
pag. 456). I provvedimenti presi dall'assicurato devono essere comunque
indispensabili per la valutazione del caso.
Esito degli accertamenti:
Occorre innanzitutto precisare che tali consulti non
sono stati ordinati dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Per quanto attiene alla questione a sapere se gli
stessi fossero ritenuti indispensabili per la valutazione del caso, dopo
accurato esame da parte del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si
esprimono le seguenti considerazioni:
" Gli accertamenti e le
terapie eseguite sono state causate da un peggioramento dello stato di salute e
della sintomatologia dolorosa in particolare a livello cervicale e a livello
della spalla. Si tratta qui di affezioni di tipo degenerativo/progressivo. Il
progressivo peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia SAM è
stato riconosciuto in occasione della perizia dr. __________ dell'ottobre 2011.
Completamente
fuorviante l'indicazione che questo peggioramento è stato causato dal progetto
di decisione UAI."
Le visite avvenute fuori cantone hanno di
conseguenza dimostrato di avere una connotazione terapeutica-curativa, di
prognosi e di approfondimento diagnostico, volte in particolare a pianificare
le cure adeguate per attenuare i postumi dovuti al danno alla salute di cui
l'assicurata è portatrice.
Lo scopo delle consultazioni effettuate è quindi
da mettere in diretta relazione con la labilità del danno alla salute.
È bene sottolineare inoltre come che gli
accertamenti non sono risultati essenziali per la valutazione del caso; a
sostegno di tale convinzione vi è anche il fatto che in data 09.06.2011 lo
scrivente Ufficio ha affidato un mandato di accertamento peritale al Dr. med. __________,
segno che la documentazione trasmessaci non era sufficiente per permetterci di
valutare correttamente il caso.
Visto quanto precede, l'amministrazione non può
quindi assumersi la rifusione di detti costi.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di assunzioni delle spese mediche e
delle relative spese di viaggio è respinta." (doc. AI 129/1-2)
1.8. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dallo Studio legale __________,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il rimborso da parte
dell’Ufficio AI della somma di fr. 11'665.20 corrispondenti ai costi
complessivi degli accertamenti medici sopportati dall’assicurata (doc. I).
Secondo
l’insorgente i pareri medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di
decisione hanno indotto l’amministrazione a eseguire nuove indagini e ad
influenzare il giudizio sull’assegnazione della rendita. Ciò che giustifica –
secondo la ricorrente - l’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi
complessivi sopportati dall’assicurata (doc. I).
1.9. Nella
risposta del 27 aprile 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV).
1.10. In data 11
maggio 2012 l’insorgente si è riconfermata nelle proprie argomentazioni
producendo ulteriore documentazione medica (doc. VI).
Fatti
I
doc. VI + B sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.11. L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni il 21 maggio 2012 (doc. VIII).
I doc.
VII e VIII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI debba assumersi le spese mediche e le
relative spese di viaggio di RI 1.
2.3. L’art.
45 cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per
l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato
alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili
per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate
successivamente.
L’art.
78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento
sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI
o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure
erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.
Generalmente
spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui
l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna
tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale –
quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle
conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi,
l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).
I
provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per
la valutazione del caso.
Secondo
Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi
dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle
già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere
“utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456;
di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
Friborgo 1999, pag. 129 in alto).
Secondo
la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della
perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il
rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia
privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della
procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10,8C_673/2009 consid.
8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3).
A
determinate condizioni, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi
sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già
precedentemente eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha
evidenziato che la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire
meglio lo stato di salute dell’assicurato – in particolare era risultata una
nuova infermità congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al
riconoscimento di ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le
relative spese d’esecuzione sono state poste a carico dell’AI).
2.4. Secondo
la giurisprudenza del TF il rimborso da parte dell’amministrazione dei costi
relativi ad una perizia di parte presentata in sede ricorsuale viene concesso,
nella misura in cui essa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva
ai fini del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover
ricorrere ad una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese
ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella
STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 cosid. 10.2,8C_673/2009 del 22 marzo 2010
consid. 8.3.1,8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser,
ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp.
176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).
Su questo
tema vedi le sentenze dell’Alta Corte 8C_996/2009 del 19 marzo 2010 e la STF 9C_178/2010
del 14 aprile 2010.
Va ancora
evidenziato che in ambito LAINF, in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182,
p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in
modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto
dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una
perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i
relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza U 17/01 del 27 agosto 2001, la nostra Corte federale ha condannato
l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta
dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale
era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non
consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e
provocati da una importante lesione muscolare.
In una
sentenza U 282/00 del 21 ottobre 2003 pubblicata nella RAMI 2004 U 503, p.
186ss., il TFA ha deciso che, conformemente al principio generale del diritto
processuale, secondo cui una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi
che ha provocato inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata
dall'assicurato stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni
(vincente in causa), qualora sia stato possibile accertare in maniera
concludente la fattispecie medica soltanto in base alle risultanze delle prove
amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa
essere rimproverata una violazione dell'obbligo di accertare i fatti
pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio.
2.5. Nel referto
peritale pluridisciplinare del 27 agosto 2010 (doc. AI 88-1) i medici del SAM
hanno sottoposto RI 1 ad una valutazione reumatologica (Dr. __________), psichiatrica
(Dr.ssa __________) e gastroenterologica (Dr. __________) e posto la diagnosi
con influenza sulla capacità lavorativa di: “Sindrome cervicospondilogena,
cronica in: - alterazioni generative del rachide cervicale (discopatie
plurisegmentali con osteocondrosi, protrusioni discali plurisegmentali da C3 a
C7 con restringimento del canale spinale senza segni per mielopatia, associate
a stenosi foraminale assoluta C4-C5 a ds. e stenosi foraminale in C3-C4 a ds.);
-alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4-L5, ernia
discale L5-S1); - esiti da spondilodesi L4-L5 nel
settembre 2004; - disturbi statici del rachide (minima scoliosi
sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare con iperlordosi lombare); - decondizionamento
e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di
attrito a ds. in: - tendinopatia calcifica del sopraspinato; - probabile
rottura del tendine del muscolo infraspinato e rottura parziale del muscolo
sottoscapolare (artro-MRI della spalla ds. del 2010); -esiti da artroscopia con
débridement della cuffia e decompressione per impingement sottoacromiale alla
spalla ds. per lesione della cuffia rotatoria il 10.1.2007. Esiti di
ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin. per rottura completa del
sopraspinato, il 14.11.2007. Fascite plantare cronica a ds. Sindrome
fibromialgica generalizzata. Dolori addominali recidivanti con forte tendenza
alla diarrea mal controllata.Intolleranza al lattosio. Lieve malattia da
Considerandi
riflusso gastroesofageo attualmente ben controllata. Probabile allergia ad
alcuni alimenti” (doc. AI 88/16-17).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’insorgente è stata valutata
inabile totalmente nell’attività da ultimo esercitata di assistente di cura,
mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa globale è del 50% dal 1°
maggio 2007, tre mesi dopo l’intervento alla spalla destra (doc. AI 88-25).
Sulla
base di tale valutazione l’UAI, con progetto di decisione del 18 ottobre 2010, ha ridotto la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (doc. AI 99-1).
In sede
di osservazioni al progetto di decisione il legale dell’assicurato ha
contestato la perizia pluridisciplinare SAM producendo lo scritto del 15
novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-29), quello di medesima data del Dr.
__________ (doc. AI 106-32), lo scritto dell’11 novembre 2010 del Dr. __________
(doc. AI 106-35), il referto TAC del 22 ottobre 2010 (doc. AI 106-37), il
certificato 10 agosto 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-40), lo scritto-fax
dell’11 novembre 2010 del Dr. __________, il rapporto dell’11 giugno 2006 del
Dr. __________, la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc.
AI 106-45) e il rapporto del 16 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI
106-71).
Nelle
annotazioni del 23 novembre 2010 il medico del SMR, __________, ha preso
posizione sulla nuova documentazione medica presentata rilevando che in
considerazione dell’intervento effettuato alla spalla destra il 21 settembre
2010.
l’assicurata andava ritenuta inabile al 100% per tre mesi dalla data
dell’intervento alla spalla. Egli quindi consigliava un aggiornamento del
quadro clinico con il Dr. __________ (doc. AI 108-1).
Il 6
giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato ha quindi prodotto i rapporti
medici del 6 e dell’11 aprile 2011 della __________ (doc. AI 111-4, 111-8) e
quello del 26 maggio 2011 del Dr. __________ (doc. AI 111-11).
Nelle
annotazioni dell’8 giugno 2011 il Dr. __________ ha indicato che visto il tempo
trascorso “ed una dubbia modifica dello stato di salute reumatologico” è
indicata una nuova valutazione reumatologica (doc. AI 113-1).
Nella
perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi
e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi reumatologica con
ripercussione sulla capacità lavorativa:
"
(…)
- sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale
bilaterale possibilmente irritativa C7 a destra su una osteocondrosi e artrosi
onco-vertebrale bilaterale C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 con protrusione
circolare dei dischi associati e presenza di un’ernia discale C6-C7
mediolaterale intraforaminale destra con possibile irritazione della radice C7
a destra. Alterazioni degenerative secondarie con stenosi foraminale assoluta
in C4-C5 a destra e stenosi foraminale relativa in C3-C4 a destra
- periartropatia omeroscapolare tendinopatica
delle spalle bilateralmente a destra più che a sinistra in stato dopo
interventi chirurgici per attrito subacromiale e lesione della cuffia dei
rotatori a destra il 14.11.2005 e il 21.09.2010. A sinistzra il 14.11.2007.
- sindrome lombo-vertebrale in stato dopo
spondilodesi L4-L5 nel settembre 2004” (doc. AI 117-9).
A mente
del perito l’assicurata è da considerare inabile al 100% quale assistente di
cura e in qualsiasi altra attività professionale a partire dal 21 settembre
2010.
Quale casalinga l’abilità è del 50% (doc. AI 117-11).
L’Ufficio
AI con il progetto di decisione dell’8 novembre 2011 ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 120-1).
2.6
Dopo attenta
valutazione della fattispecie questa Corte ritiene che a giusta ragione
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi per gli
accertamenti medici indicati.
In
primis va evidenziato che dopo la valutazione pluridisciplinare del 27
agosto 2010 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica con le
osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre 2010 e con lo scritto del
6.
giugno 2011 (doc. AI 106-1, 111-1). Ora, tranne la perizia medica del 15
novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc. AI 106-45) e lo scritto del 22
settembre 2011 del __________ (doc. B), i costi non sono documentati con dei
referti medici dettagliati ma unicamente con le fatture inviate al paziente
(cfr. da doc. AI 121-14 a 121-32).
Per
quanto concerne la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________, FMH in
medicina generale, e dunque non specialista in reumatologia, questa Corte non
ritiene sia risultata determinante ai fini della vertenza.
Il medico
curante ha infatti posto una diagnosi reumatologica sostanzialmente
sovrapponibile a quella del Dr. __________ nella perizia SAM nel 1° giugno 2010,
sebbene la Dr.ssa __________ abbia indicato una completa inabilità lavorativa
in ogni attività, mentre il Dr. __________ l’aveva anch’egli fissata per la
precedente attività di assistente di cura, mentre in attività adeguata aveva
indicato l’80% (cfr. doc. AI 88-33;106-51).
Per
quanto riguarda la spalla destra il medico curante ha messo in rilievo invece l’intervento
in artroscopia del 21 settembre 2010 e la necessità di una riabilitazione di
almeno sei mesi con invalidità completa (doc. AI 106-51).
La restante
documentazione, unitamente al referto della Dr.ssa __________ sono stati quindi
sottoposti alla valutazione del medico del SMR, Dr. __________ il quale il 23
novembre 2010 ha ritenuto rilevante unicamente l’intervento alla spalla del 21
settembre 2010. Egli ha quindi richiesto un aggiornamento del quadro clinico
con il Dr. __________ (doc. AI 108-1). Indicazione ribadita dal Dr. __________
l’8 giugno 2011 (doc. AI 113-1).
Il 10
gennaio 2011 l’UAI ha trasmesso al Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, il rapporto medico da compilare per un
aggiornamento dello status clinico (doc. AI 115-1).
In data
16.
maggio 2011 l’UAI, dopo due richiami scritti senza esito, ha nuovamente
sollecitato al medico l’invio del questionario “rapporto medico” (doc. AI
110-1). Il rapporto con la documentazione in possesso del Dr. __________ sono
stati inviati all’UAI solo il 4 ottobre 2011 (doc. AI 115-1).
Frattanto
l’amministrazione, su indicazione del Dr. __________, ha affidato al Dr. __________
il compito di allestire una valutazione specialistica (doc. AI 114-1).
Nella
perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________ ha messo in evidenza il
peggioramento del quadro valetudinario da ricondurre “all’esacerbazione di
dolori nella zona cervicale e alla spalla destra. Fatto questo che ha portato
inizialmente ad un intervento chirurgico alla spalla destra di ricostruzione
della cuffia dei rotatori e asportazione di una micro calcificazione in data
21.09
”. L’intervento non ha tuttavia migliorato la situazione.
L’origine
della sintomatologia è stata dunque messa in relazione con le importanti
alterazioni degenerative alla colonna cervicale. Il Dr. __________ ha quindi
fatto riferimento alle valutazioni della __________ (doc. AI 111-4) e del Dr. __________
(doc. AI 115-26), i cui referti non figurano tra quelli di cui è chiesto la
rifusione dei costi, che hanno evidenziato una progressione dei disturbi e
della sintomatologia a livello cervicale, alle braccia, e un ernia discale C6-C7
(doc. AI 117-10/11).
Il Dr. __________,
dopo aver visitato la paziente ha quindi fissato dal 21 settembre 2010 (data
dell’intervento alla spalla destra) il peggioramento delle condizioni di salute
(doc. AI 117-11).
Nelle
annotazioni dell’11 gennaio 2012 il medico del SMR, Dr. __________, ha
sottolineato che le affezioni di cui soffre la ricorrente sono di tipo
degenerativo/progressivo. Il peggioramento dello stato di salute rispetto alla
perizia SAM dell’agosto 2010 emerge dalla perizia del Dr. __________ (doc. AI
126-1).
In
definitiva, il TCA ritiene che gli accertamenti di cui l’insorgente chiede il
rimborso, oltre a non essere stati ordinati dall’amministrazione non hanno
condotto a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa,
né siano stati determinanti per il riconoscimento del diritto alla rendita
spettante all’assicurata.
Non può
essere condivisa l’argomentazione della ricorrente quando afferma che la
perizia della Dr.ssa __________ e i successivi referti, in particolare quello
del Dr. __________ del __________ (doc. B) siano risultati decisivi ai fini
della vertenza. Il Dr. __________, spec. FMH in anestesia e terapia del dolore,
ha infatti visitato la paziente ed effettuato delle infiltrazioni solo a partire
dal mese di luglio 2011. Mentre il Dr. __________ ha ricondotto il
peggioramento della patologia al settembre del 2010, data dell’intervento
chirurgico alla spalla destra (doc. AI 117-11).
I referti
prodotti dall’assicurata hanno evidenziato il peggioramento di un quadro
clinico di per sé già di tipo degenerativo e progressivo, ma non si sono
dimostrati necessari ai fini di un convincente accertamento della fattispecie,
per il quale è stato comunque predisposto un ulteriore accertamento specialistico.
Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né
dell’art. 45 LPGA, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi degli
accertamenti in
parola. La decisione impugnata merita dunque
conferma.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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