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Decisione

32.2012.73

L'Ufficio AI ha, a giusta ragione, rifiutato l'assunzione dei costi delle spese mediche e di viaggio sopportate dall'assicurata ai sensi degli artt. 78 cpv. 3 OAI e 45 LPGA

30 agosto 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. VI + B sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VII).

1.11. L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni il 21 maggio 2012 (doc. VIII).

I doc.

VII e VIII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI debba assumersi le spese mediche e le

relative spese di viaggio di RI 1.

2.3. L’art.

45 cpv. 1 LPGA stabilisce che l’assicuratore sociale assume le spese per

l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato

alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili

per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate

successivamente.

L’art.

78 cpv. 3 OAI precisa inoltre che le spese dei provvedimenti d’accertamento

sono assunte dall’assicurazione se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI

o, altrimenti, se erano indispensabili all’erogazione delle prestazioni, oppure

erano inerenti ai provvedimenti integrativi concessi in seguito.

Generalmente

spetta all’amministrazione procedere agli accertamenti dovuti, motivo per cui

l’assicurato non è tenuto a compiere passi in tal senso. L’esperienza insegna

tuttavia che misure d’accertamento non ordinate dall’assicuratore sociale –

quali rapporti medici o valutazioni specialistiche – possono condurre a delle

conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa. In quei casi,

l’amministrazione deve assumersene i costi (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, N. 11 ad art. 45, pag. 456).

I

provvedimenti presi dall’assicurato devono essere comunque indispensabili per

la valutazione del caso.

Secondo

Kieser, non è tuttavia richiesto che gli accertamenti intrapresi

dall’assicurato debbano portare a nuove e diverse conclusioni da quelle

già acquisite, necessario è invece che le risultanze acquisite possano essere

“utilizzate” ai fini istruttori (Kieser, op. cit., N.12 ad art. 45, pag. 456;

di diverso parere è invece Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Friborgo 1999, pag. 129 in alto).

Secondo

la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi della

perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante per il

rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La perizia

privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione della

procedura (STF 8C_388/20107 del 7 dicembre 2010 consid. 10,8C_673/2009 consid.

8.3 tutte con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid. 3).

A

determinate condizioni, l’assicuratore sociale deve assumersi i costi

sopportati dall’assicurato atti a completare un accertamento già

precedentemente eseguito (DTF 101 V 214 consid. 3; in quell’occasione il TFA ha

evidenziato che la perizia privata aveva permesso all’UAI di approfondire

meglio lo stato di salute dell’assicurato – in particolare era risultata una

nuova infermità congenita – circostanza che avrebbe potuto portare al

riconoscimento di ulteriori provvedimenti assicurativi, motivo per cui le

relative spese d’esecuzione sono state poste a carico dell’AI).

2.4. Secondo

la giurisprudenza del TF il rimborso da parte dell’amministrazione dei costi

relativi ad una perizia di parte presentata in sede ricorsuale viene concesso,

nella misura in cui essa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva

ai fini del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover

ricorrere ad una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese

ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA (DTF 115 V 62; confermato ad esempio nella

STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 cosid. 10.2,8C_673/2009 del 22 marzo 2010

consid. 8.3.1,8C_585/2009 consid. 3.5; cfr. anche Kieser,

ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p. 791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltlichen Rechtsbeistand in Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp.

176ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 131).

Su questo

tema vedi le sentenze dell’Alta Corte 8C_996/2009 del 19 marzo 2010 e la STF 9C_178/2010

del 14 aprile 2010.

Va ancora

evidenziato che in ambito LAINF, in una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182,

p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in

modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto

dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una

perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i

relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza U 17/01 del 27 agosto 2001, la nostra Corte federale ha condannato

l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta

dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale

era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non

consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e

provocati da una importante lesione muscolare.

In una

sentenza U 282/00 del 21 ottobre 2003 pubblicata nella RAMI 2004 U 503, p.

186ss., il TFA ha deciso che, conformemente al principio generale del diritto

processuale, secondo cui una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi

che ha provocato inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata

dall'assicurato stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni

(vincente in causa), qualora sia stato possibile accertare in maniera

concludente la fattispecie medica soltanto in base alle risultanze delle prove

amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa

essere rimproverata una violazione dell'obbligo di accertare i fatti

pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio.

2.5. Nel referto

peritale pluridisciplinare del 27 agosto 2010 (doc. AI 88-1) i medici del SAM

hanno sottoposto RI 1 ad una valutazione reumatologica (Dr. __________), psichiatrica

(Dr.ssa __________) e gastroenterologica (Dr. __________) e posto la diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa di: “Sindrome cervicospondilogena,

cronica in: - alterazioni generative del rachide cervicale (discopatie

plurisegmentali con osteocondrosi, protrusioni discali plurisegmentali da C3 a

C7 con restringimento del canale spinale senza segni per mielopatia, associate

a stenosi foraminale assoluta C4-C5 a ds. e stenosi foraminale in C3-C4 a ds.);

-alterazioni degenerative del rachide lombare (osteocondrosi L4-L5, ernia

discale L5-S1); - esiti da spondilodesi L4-L5 nel

settembre 2004; - disturbi statici del rachide (minima scoliosi

sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare con iperlordosi lombare); - decondizionamento

e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di

attrito a ds. in: - tendinopatia calcifica del sopraspinato; - probabile

rottura del tendine del muscolo infraspinato e rottura parziale del muscolo

sottoscapolare (artro-MRI della spalla ds. del 2010); -esiti da artroscopia con

débridement della cuffia e decompressione per impingement sottoacromiale alla

spalla ds. per lesione della cuffia rotatoria il 10.1.2007. Esiti di

ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin. per rottura completa del

sopraspinato, il 14.11.2007. Fascite plantare cronica a ds. Sindrome

fibromialgica generalizzata. Dolori addominali recidivanti con forte tendenza

alla diarrea mal controllata.Intolleranza al lattosio. Lieve malattia da

Considerandi

riflusso gastroesofageo attualmente ben controllata. Probabile allergia ad

alcuni alimenti” (doc. AI 88/16-17).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’insorgente è stata valutata

inabile totalmente nell’attività da ultimo esercitata di assistente di cura,

mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa globale è del 50% dal 1°

maggio 2007, tre mesi dopo l’intervento alla spalla destra (doc. AI 88-25).

Sulla

base di tale valutazione l’UAI, con progetto di decisione del 18 ottobre 2010, ha ridotto la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (doc. AI 99-1).

In sede

di osservazioni al progetto di decisione il legale dell’assicurato ha

contestato la perizia pluridisciplinare SAM producendo lo scritto del 15

novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-29), quello di medesima data del Dr.

__________ (doc. AI 106-32), lo scritto dell’11 novembre 2010 del Dr. __________

(doc. AI 106-35), il referto TAC del 22 ottobre 2010 (doc. AI 106-37), il

certificato 10 agosto 2010 del Dr. __________ (doc. AI 106-40), lo scritto-fax

dell’11 novembre 2010 del Dr. __________, il rapporto dell’11 giugno 2006 del

Dr. __________, la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc.

AI 106-45) e il rapporto del 16 novembre 2010 del Dr. __________ (doc. AI

106-71).

Nelle

annotazioni del 23 novembre 2010 il medico del SMR, __________, ha preso

posizione sulla nuova documentazione medica presentata rilevando che in

considerazione dell’intervento effettuato alla spalla destra il 21 settembre

2010.

l’assicurata andava ritenuta inabile al 100% per tre mesi dalla data

dell’intervento alla spalla. Egli quindi consigliava un aggiornamento del

quadro clinico con il Dr. __________ (doc. AI 108-1).

Il 6

giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato ha quindi prodotto i rapporti

medici del 6 e dell’11 aprile 2011 della __________ (doc. AI 111-4, 111-8) e

quello del 26 maggio 2011 del Dr. __________ (doc. AI 111-11).

Nelle

annotazioni dell’8 giugno 2011 il Dr. __________ ha indicato che visto il tempo

trascorso “ed una dubbia modifica dello stato di salute reumatologico” è

indicata una nuova valutazione reumatologica (doc. AI 113-1).

Nella

perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi

e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi reumatologica con

ripercussione sulla capacità lavorativa:

"

(…)

- sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale

bilaterale possibilmente irritativa C7 a destra su una osteocondrosi e artrosi

onco-vertebrale bilaterale C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 con protrusione

circolare dei dischi associati e presenza di un’ernia discale C6-C7

mediolaterale intraforaminale destra con possibile irritazione della radice C7

a destra. Alterazioni degenerative secondarie con stenosi foraminale assoluta

in C4-C5 a destra e stenosi foraminale relativa in C3-C4 a destra

- periartropatia omeroscapolare tendinopatica

delle spalle bilateralmente a destra più che a sinistra in stato dopo

interventi chirurgici per attrito subacromiale e lesione della cuffia dei

rotatori a destra il 14.11.2005 e il 21.09.2010. A sinistzra il 14.11.2007.

- sindrome lombo-vertebrale in stato dopo

spondilodesi L4-L5 nel settembre 2004” (doc. AI 117-9).

A mente

del perito l’assicurata è da considerare inabile al 100% quale assistente di

cura e in qualsiasi altra attività professionale a partire dal 21 settembre

2010.

Quale casalinga l’abilità è del 50% (doc. AI 117-11).

L’Ufficio

AI con il progetto di decisione dell’8 novembre 2011 ha confermato all’assicurata l’erogazione della medesima rendita d’invalidità (doc. AI 120-1).

2.6

Dopo attenta

valutazione della fattispecie questa Corte ritiene che a giusta ragione

l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi per gli

accertamenti medici indicati.

In

primis va evidenziato che dopo la valutazione pluridisciplinare del 27

agosto 2010 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica con le

osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre 2010 e con lo scritto del

6.

giugno 2011 (doc. AI 106-1, 111-1). Ora, tranne la perizia medica del 15

novembre 2010 della Dr.ssa __________ (doc. AI 106-45) e lo scritto del 22

settembre 2011 del __________ (doc. B), i costi non sono documentati con dei

referti medici dettagliati ma unicamente con le fatture inviate al paziente

(cfr. da doc. AI 121-14 a 121-32).

Per

quanto concerne la perizia del 15 novembre 2010 della Dr.ssa __________, FMH in

medicina generale, e dunque non specialista in reumatologia, questa Corte non

ritiene sia risultata determinante ai fini della vertenza.

Il medico

curante ha infatti posto una diagnosi reumatologica sostanzialmente

sovrapponibile a quella del Dr. __________ nella perizia SAM nel 1° giugno 2010,

sebbene la Dr.ssa __________ abbia indicato una completa inabilità lavorativa

in ogni attività, mentre il Dr. __________ l’aveva anch’egli fissata per la

precedente attività di assistente di cura, mentre in attività adeguata aveva

indicato l’80% (cfr. doc. AI 88-33;106-51).

Per

quanto riguarda la spalla destra il medico curante ha messo in rilievo invece l’intervento

in artroscopia del 21 settembre 2010 e la necessità di una riabilitazione di

almeno sei mesi con invalidità completa (doc. AI 106-51).

La restante

documentazione, unitamente al referto della Dr.ssa __________ sono stati quindi

sottoposti alla valutazione del medico del SMR, Dr. __________ il quale il 23

novembre 2010 ha ritenuto rilevante unicamente l’intervento alla spalla del 21

settembre 2010. Egli ha quindi richiesto un aggiornamento del quadro clinico

con il Dr. __________ (doc. AI 108-1). Indicazione ribadita dal Dr. __________

l’8 giugno 2011 (doc. AI 113-1).

Il 10

gennaio 2011 l’UAI ha trasmesso al Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, il rapporto medico da compilare per un

aggiornamento dello status clinico (doc. AI 115-1).

In data

16.

maggio 2011 l’UAI, dopo due richiami scritti senza esito, ha nuovamente

sollecitato al medico l’invio del questionario “rapporto medico” (doc. AI

110-1). Il rapporto con la documentazione in possesso del Dr. __________ sono

stati inviati all’UAI solo il 4 ottobre 2011 (doc. AI 115-1).

Frattanto

l’amministrazione, su indicazione del Dr. __________, ha affidato al Dr. __________

il compito di allestire una valutazione specialistica (doc. AI 114-1).

Nella

perizia del 26 ottobre 2011 il Dr. __________ ha messo in evidenza il

peggioramento del quadro valetudinario da ricondurre “all’esacerbazione di

dolori nella zona cervicale e alla spalla destra. Fatto questo che ha portato

inizialmente ad un intervento chirurgico alla spalla destra di ricostruzione

della cuffia dei rotatori e asportazione di una micro calcificazione in data

21.09

”. L’intervento non ha tuttavia migliorato la situazione.

L’origine

della sintomatologia è stata dunque messa in relazione con le importanti

alterazioni degenerative alla colonna cervicale. Il Dr. __________ ha quindi

fatto riferimento alle valutazioni della __________ (doc. AI 111-4) e del Dr. __________

(doc. AI 115-26), i cui referti non figurano tra quelli di cui è chiesto la

rifusione dei costi, che hanno evidenziato una progressione dei disturbi e

della sintomatologia a livello cervicale, alle braccia, e un ernia discale C6-C7

(doc. AI 117-10/11).

Il Dr. __________,

dopo aver visitato la paziente ha quindi fissato dal 21 settembre 2010 (data

dell’intervento alla spalla destra) il peggioramento delle condizioni di salute

(doc. AI 117-11).

Nelle

annotazioni dell’11 gennaio 2012 il medico del SMR, Dr. __________, ha

sottolineato che le affezioni di cui soffre la ricorrente sono di tipo

degenerativo/progressivo. Il peggioramento dello stato di salute rispetto alla

perizia SAM dell’agosto 2010 emerge dalla perizia del Dr. __________ (doc. AI

126-1).

In

definitiva, il TCA ritiene che gli accertamenti di cui l’insorgente chiede il

rimborso, oltre a non essere stati ordinati dall’amministrazione non hanno

condotto a delle conoscenze rilevanti per l’esito dell’istruttoria amministrativa,

né siano stati determinanti per il riconoscimento del diritto alla rendita

spettante all’assicurata.

Non può

essere condivisa l’argomentazione della ricorrente quando afferma che la

perizia della Dr.ssa __________ e i successivi referti, in particolare quello

del Dr. __________ del __________ (doc. B) siano risultati decisivi ai fini

della vertenza. Il Dr. __________, spec. FMH in anestesia e terapia del dolore,

ha infatti visitato la paziente ed effettuato delle infiltrazioni solo a partire

dal mese di luglio 2011. Mentre il Dr. __________ ha ricondotto il

peggioramento della patologia al settembre del 2010, data dell’intervento

chirurgico alla spalla destra (doc. AI 117-11).

I referti

prodotti dall’assicurata hanno evidenziato il peggioramento di un quadro

clinico di per sé già di tipo degenerativo e progressivo, ma non si sono

dimostrati necessari ai fini di un convincente accertamento della fattispecie,

per il quale è stato comunque predisposto un ulteriore accertamento specialistico.

Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 78 cpv. 3 OAI, né

dell’art. 45 LPGA, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di copertura dei costi degli

accertamenti in

parola. La decisione impugnata merita dunque

conferma.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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