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Decisione

32.2012.75

Rifiuto prestazioni confermato sulla base delle perizia reumatologica e della valutazione economica. AG accolta

10 settembre 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi psichiatrici di RI 1. Il ricorrente ha prodotto un nuovo referto del

Dr. __________ (doc. X+F).

I doc.

X+F sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).

1.10. Nelle

osservazioni del 16 maggio 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova

documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata e

postulato la reiezione integrale del gravame (doc. XII+bis).

I doc.

XI, XII+bis sono stati trasmessi all’avv. RA 1 (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato nuovamente a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02

e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4. Dando

seguito alla sentenza del 18 maggio 2011 l’UAI ha affidato al Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una nuova

perizia reumatologica.

Il Dr. __________

nel rapporto peritale del 28 novembre 2011, dopo aver illustrato l’anamnesi

del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

4. DIAGNOSI REUMATOLOGICHE

4.1 con ripercussione sulla capacità

lavorativa

- nessuna

4.2 senza ripercussione sulla capacità

lavorativa

- cervicalgie

nell'ambito di alterazioni di tipo statico con appiattimento dello lordosi

fisiologica e riduzione della mobilità al passaggio cervico-occipitale

associati ad una sindrome cervico-cefale

- lombalgie nell'ambito di

alterazioni statiche

- gonalgie

bilaterali su iniziale gonartrosi al compartimento mediale prevalentemente al

ginocchio destro e stato dopo intervento chirurgico nell'agosto del 2008 di

meniscectomia mediale destra

5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SLAUTE

Questo assicurato, di professione macellaio, ha

interrotto questa attività professionale ed è diventato operaio di cava per un

miglioramento salariale. Ha interrotto questa attività lavorativa nel 2003 per

motivi di salute. Ha svolto poi a tempo parziale alcune attività professionali

leggere. Dal 2006 non svolge più un'attività professionale.

Per quanto riguarda le patologie all'apparato

muscolo scheletrico queste sono da ritenere di modesta entità. Sia dal punto di

vista clinico che radiologico non si apprezzano patologie rilevanti. Alla

colonna cervicale vi è una leggera limitazione della mobilità soprattutto nella

rotazione in massimale flessione ed estensione con una ipomobilità al passaggio

cervico-occipitale. È presente anamnesticamente una problematica di emicrania

già diagnosticata in ambito neurologico, dal collega Dr. __________, in una sua

valutazione dell'anno 2000. Cefalea emicranica messa in relazione anche con le

problematiche infortunistiche di cui l'assicurato è stato vittima.

Egli si lamenta pure di dolori all'angolo

inferiore delle scapole. Si tratta di problematiche di tipo muscolare ed inserzionale

senza una componente periartropatica delle spalle.

Alla colonna lombare vi sono dei dolori

nell'ambito di una lombalgia con dolori centrali prevalentemente all'estensione

della colonna lombare senza significative limitazioni della mobilità. Le

indagini radiologiche effettuate non mostrano patologie degenerative di

rilevanza. Non sono presenti clinicamente segni per compressioni o irritazioni

radicolari o segni d'instabilità o di insufficienza segmentale.

L'assicurato presenta pure delle gonalgie

bilaterali prevalentemente al compartimento mediale dove presenta una dolenzia

al pes-anserinus bilateralmente. Non vi sono segni per versamenti articolari,

segni per lesioni legamentari o meniscali.

Le indagini radiologiche di recente esecuzione

effettuate dal Dr. __________ mostrano una minima riduzione della rima

articolare al compartimento mediale a destra più che a sinistra su una iniziale

gonartrosi. A destra l'assicurato è stato operato di meniscectomia nell'agosto

del 2008.

Le patologie muscolo-scheletriche sia dal punto

di vista clinico che radiologico non sono tali da provocare delle limitazioni

funzionali.

La difficoltà dell'assicurato nella ripresa

dell'attività professionale è determinata da altri fattori che non sono quelli

di tipo degenerativo o di tipo statico all'apparato muscolo-scheletrico.

Sono rilevanti, come determinato anche dal Dr. __________,

le problematiche di sovrappeso con un BMI superiore al 50 e un ulteriore

aumento del peso corporeo, a detta dell'assicurato, dopo aver interrotto di

fumare. Questo fatto rende naturalmente difficile una ripresa lavorativa in

un'attività professionale come quella antecedentemente svolta di cavista. Meno

per quanto riguarda l'attività lavorativa di macellaio.

Rilevante per la ripresa del lavoro, a mio modo

di vedere, è anche la problematica psichica che si è ulteriormente aggravata a

detta dell'assicurato con episodi di ansia, attacchi di panico, sensazioni di

inutilità e difficoltà nel riempire le giornate.

In associazione a queste due problematiche sopra

elencate bisogna inoltre tenere in considerazione anche un decondizionamento

fisico subentrato in questi anni. Questo fatto influenza piuttosto la ripresa

lavorativa in un'attività professionale pesante come quella di cavista, meno in

un'attività come quella di macellaio.

Tenendo in considerazione i fattori sopra

elencati, ribadisco la capacità lavorativa completa per qualsiasi tipo di

attività professionale, limitatamente alle problematiche dell'apparato

muscolo-scheletrico.

Per quanto riguarda la componente psichiatrica

l'assicurato dovrebbe essere valutato in ambito specialistico per determinare

se i disturbi psichici possano essere o meno rilevanti per la capacità

professionale dell'assicurato e per una sua ripresa dell'attività

professionale.

Tenendo in considerazione l'importante BMI

ritengo opportuna una valutazione peritale da parte di uno specialista per

quanto riguarda l'obesità in particolar modo per rilevare se vi siano delle

limitazioni funzionali determinate da questa patologia.

6. POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

È evidente che come peraltro sottolineato anche

dal Dr. __________ una presa a carico dal punto di vista dietetico per esempio

presso un centro specializzato, come potrebbe essere quello dell'Ospedale __________,

potrebbe aiutare l'assicurato in una drastica riduzione del peso corporeo.

Ho consigliato all'assicurato durante la visita

anche una presa a carico da parte di uno psichiatra vista la sua situazione dal

punto di vista psicologico che probabilmente influisce sulla problematica del

peso corporeo." (Doc. AI 70/8-10)

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella

precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

Considerandi

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione reumatologica

svolta dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nella

valutazione peritale del 28 novembre 2011 il Dr. __________ non ha posto alcuna

diagnosi reumatologica con ripercussione sulla capacità lavorativa. Mentre

quale diagnosi senza influenza su tale capacità sono state indicate “- cervicalgie

nell'ambito di alterazioni di tipo statico con appiattimento dello lordosi

fisiologica e riduzione della mobilità al passaggio cervico-occipitale

associati ad una sindrome cervico-cefale; - lombalgie nell'ambito di alterazioni

statiche; - gonalgie bilaterali su iniziale gonartrosi al compartimento mediale

prevalentemente al ginocchio destro e stato dopo intervento chirurgico

nell'agosto del 2008 di meniscectomia mediale destra” (doc. AI 70-8).

Il Dr. __________

ha ritenuto le patologie all'apparato muscolo scheletrico dell’assicurato di “modesta

entità”. Sia da un punto di vista clinico che radiologico il perito non ha

riscontrato patologie rilevanti da provocare delle limitazioni funzionali. A questo

proposito lo specialista ha fatto riferimento alle radiografie eseguite nel

dicembre 2010 all’Ospedale __________ e presso il Dr. __________ il 3 ottobre

2011, successive alla valutazione del SMR del 14 aprile 2010 (doc. AI 70-6). Le

indagini radiologiche non hanno evidenziato patologie degenerative rilevanti

(doc. AI 70-9).

Il perito

ha quindi stabilito una piena capacità lavorativa, limitatamente alle patologie

dell’apparato muscolo-scheletrico, per qualsiasi tipo di attività professionale

(doc. AI 70-9).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Dal punto

di vista diagnostico il perito ha posto una diagnosi più ampia e specifica di

quella presente nella valutazione del Dr. __________ del SMR del 14 aprile 2010,

pur riprendendo le medesime principali patologie (cfr. doc. AI 26-6, 70-8). Il

perito ha quindi fissato una capacità lavorativa piena in ogni attività per le

patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.

Il perito

ha considerato, nella sua valutazione, anche le certificazioni del Dr. __________,

oltre alle indagini radiologiche da lui svolte successivamente alla decisione

del 18 ottobre 2010 (che nell’ambito della precedente vertenza avevano

contribuito al rinvio degli atti all’UAI) chiarendo le perplessità sorte in

precedenza.

I medici

del SMR, da parte loro avevano indicato una limitazione del 30% nell’attività

di cavista (cfr. doc. AI 26-7, 70-9).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’Ufficio AI ha quindi confermato

la piena capacità lavorativa in attività adeguate, pur mantenendo l’inabilità

totale dal 23 agosto 2009 al 23 settembre 2009 e una limitazione del 30% dal 24

settembre 2009 nella precedente attività di cavista (doc. AI 79-1).

Visto che

lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico, è stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________, le

conclusioni del perito possono essere fatte proprie dal TCA.

2.7

Per quanto

riguarda l’aspetto psichiatrico l’assicurato ha prodotto, in sede

ricorsuale, i referti del 3 maggio 2012 (doc. F) e del 12 marzo 2012 (doc. E)

del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nella

lettera del 12 marzo 2012, indirizzata al legale dell’assicurato, il Dr. __________

riferisce dell’incontro avuto in data 6 marzo 2012 con RI 1. Dopo aver

brevemente esposto l’anamnesi del paziente ha diagnosticato un “episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2)” (doc. E).

Nello

scritto del 3 maggio 2012 il medico curante, oltre a riconfermare i contenuti

della missiva del 12 marzo 2012 e la diagnosi ha indicato che l’assicurato sta

portando avanti questa situazione da “diversi mesi”. Egli ha quindi

attestato un’inabilità al lavoro completa (doc. F).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 18 ottobre 2010 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Le

certificazioni del Dr. __________ del 12 marzo 2012 e del 3 maggio 2012, fanno

riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore di oltre un

anno alla decisione impugnata (il medico, nel mese di marzo 2012, indica che la

situazione si protrae da “diversi mesi”, tuttavia la prima visita con il

paziente risale solo al 6 marzo 2012) e dunque, non sono rilevanti nella

presente procedura.

Nelle annotazioni del SMR

del 26 marzo 2012 e in quelle del 14 maggio 2012 il Dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, hanno confermato che lo

stato di salute accertato dal Dr. __________ risale ad epoca successiva alla

decisione impugnata. Inoltre i medici del SMR hanno rilevato l’incongruenza tra

la diagnosi di episodio depressivo grave F32.2 con la somministrazione di un

trattamento farmacologico blando e una presa a carico non intensa (doc.

VIIIbis, XIIbis).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Per quanto riguarda la

problematica del sovrappeso, di cui anche il perito riferiva in data 28

novembre 2011 (cfr. doc. AI 70-9), il medico del SMR, nelle annotazioni del 6

febbraio 2012, non l’ha ritenuta invalidante (doc. AI 78-1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al 100% nella abituale attività lavorativa dal 23 agosto

2009.

al 23 settembre 2009 e successivamente al 30%, ma è pienamente abile al

lavoro in un’attività adeguata.

Alla luce

di quanto sopra, non avendo l’assicurato presentato un periodo ininterrotto di

un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa, ai sensi dell’art. 28 LAI,

la richiesta di prestazioni andava respinta già solo per questo motivo.

L’UAI ha

comunque interpellato la consulente in integrazione professionale, per quanto

riguarda le attività esigibili dall’assicurato, che ha indicato come esigibili quelle

del settore industriale (operaio generico, addetto al controllo, sorveglianza

del funzionamento e della qualità…), della logistica (autista/fattorino,

magazziniere…), della vendita/consulenza (commesso, cassiere, rappresentante…)

(doc. AI 72-3).

2.8

L’amministrazione

ha quindi proceduto anche ad un confronto dei redditi.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010.

2.8.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso

di specie, RI 1 dopo aver frequentato le scuole elementari, ha concluso le

scuole dell’obbligo con la terza media alle scuole di __________. Dopo un anno

di avviamento professionale ha svolto l’apprendistato quale macellaio e dal

1981.

per dieci anni ha lavorato, quel macellaio, presso la __________. In

seguito ha lavorato in diverse cave (ditta __________, ditta __________, ditta

P__________ e __________).

Ha poi

intrapreso svariate attività saltuarie (autista), intercalate da periodi di

disoccupazione. Nel 2006 ha beneficiato del sostegno sociale e dal 2007 non

risulta più alcun periodo contributivo (doc. AI 29-2, 70-3).

A mente

di questa Corte ritenuto come l’assicurato non abbia più avuto esperienze

lavorative dal 2006 (circostanza confermata dall’insorgente, cfr. doc. I, pag.

4), non è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che egli avrebbe potuto conseguire senza invalidità.

In

considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati

statistici come correttamente ha fatto l’Ufficio AI.

Applicando

i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010, il

ricorrente, svolgendo una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

2.8.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.8.3

In concreto,

l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10% per attività leggera (doc.

AI 72-3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale del 10% può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'164.48, ritenuta una

piena esigibilità dal profilo medico e ammettendo la riduzione del 10%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'048.03 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 61'164.48

(consid. 2.8.1) emerge un tasso d’invalidità del 10%, percentuale che non dà

diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.10.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.10

Il ricorrente

ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente, celibe con due figli (__________

e __________), vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VII).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02,

consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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