32.2012.77
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, delle attività esigibili e dei redditi di riferimento per la determinazione del grado d'invalidità
17 settembre 2012Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2012.77
Data decisione, Autorità:
17.09.2012, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, delle attività esigibili e dei redditi di riferimento per la determinazione del grado d'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.77
BS/sc
Lugano
17 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1classe 1953, appuntato presso la polizia comunale ____________________ al 50%,
nell’ottobre 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per problemi
alla spalla destra a seguito di un infortunio occorsogli il 24 settembre 2009 (doc.
AI 1).
1.2. Esperiti
accertamenti medici ed economici, acquisite agli atti in particolare le perizie
del dr. __________ disposte dall’assicuratore LAINF ed esaminati tre rapporti
della Clinica Universitaria __________ di __________, con decisione 15 febbraio
2012 (preavvisata il 17 giugno 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni in quanto l’assicurato, ritenuto abile al 100% in attività adeguate,
presenta un grado d’invalidità del 34%.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di almeno
una mezza rendita. Egli contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa
operata dall’amministrazione, nonché la determinazione dei redditi di riferimento
per il calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la decisione impugnata.
1.5. In
data 30 aprile 2012 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di
causa (VI). Su richiesta del TCA, il 16 maggio 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato le
proprie osservazioni (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel caso in esame, l'Ufficio AI si è fondato sulle perizie 8 settembre
2010 (doc. AI 3-1) e 24 maggio 2011 del __________ (doc. AI 13) ordinate
dall’assicuratore LAINF.
Lo
specialista in chirurgia ortopedica ha posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
- Residuale sindrome algica focalizzata
al versante anteriore, deficit funzionale al di sotto dell'orizzontale e in
rotazione spalla destra in presenza di uno stato dopo contusione il 34.9.2009,
artroscopia, tenotomia e tenodesi del capolungo del bicipite, ricostruzione di
una rottura del sotto-scapolare l'11.12.2009 con evidenza radiologica della
persistenza di una lesione della cuffia in corrispondenza del tendine muscolo
sotto-scapolare.
- Sindrome cervico-spondilogena con
estensione dei disturbi lungo il versante ulnare dell'avambraccio distale
destro. (…)" (Doc. AI 13/4)
Confermando
la precedente valutazione del settembre 2010, nella perizia 24 maggio 2011 il
dr. __________, preso atto che l’assicurato in qualità di appuntato di polizia
lavora nella misura del 50%, ha precisato:
"
(…)
Come già ritenuto nel rapporto dell’8.09.2010 il quadro
clinico riscontrato alla spalla destra non giustifica una riduzione del tempo
di presenza del signor RI 1 sul posto di lavoro.
Esso correla per contro l’esistenza di limitazioni
all’ingaggio dell’arto superiore destro, anche senza carico, verso l’alto,
rispettivamente in posizione scostata dal tronco, l’uso di strumenti o
macchinari vibranti, rispettivamente contundenti… “
(Doc. AI 13/4)
Dopo
aver visionato i rapporti 20 maggio 2011 (doc. AI 37), 15 giugno 2011 (doc. AI
41), 6 ottobre 2011 (doc. AI 47), 22 dicembre 2011 (doc. AI 53) della Clinica __________,
richiamate le proprie annotazioni 17 marzo 2011 (doc. AI 24), 12 maggio 2011
(doc. AI 32), 6 giugno 2011 (doc. AI 39) e 17 agosto 2011 (doc. AI 43), con
valutazione conclusiva del 2 febbraio 2012 il dr. __________ del SMR ha ripreso
le seguenti diagnosi poste dai medici __________: persistenti disturbi alla
spalla destra su lieve componente di capsulite e AC artropatia, su stato dopo
ricostruzione artroscopia sub scapolare l’11.12.2009 su incipiente “frozen shuolder”.
Egli ha poi concluso:
"
(…)
Valutazione: in considerazione della certificazione __________
persiste una IL del 50% (rendimento ridotto, in pratica dal 3.5.2010)
nell'attività abituale mentre
un’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta
esigibile al 100% come da perizia dr. __________, questo dal 8.9.2010.
Un aumento della CL in attività abituale sarà da
valutare una volta conclusa la prevista riabilitazione." (Doc. AI 58/1)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione della residua capacità
lavorativa in attività adeguate fatta dall’amministrazione.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito,
che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite
e convincenti perizie del dr. __________. Egli ha debitamente considerato tutte
le affezioni invalidanti di cui l’assicurato è portatore ed ha proceduto, dopo
un’attenta analisi dei dati oggetti e soggettivi, ad una convincente
valutazione circa la residua capacità lavorativa. Nelle perizie lo specialista
ha evidenziato le limitazioni funzionali dovute alla problematica della spalla
destra, ossia limitazioni nell’esecuzione di mansioni che implicano l’ingaggio
sottosforzo anche non particolare e nell’esecuzione di movimenti ripetitivi
anche a corto raggio dell’arto superiore destro sotto l’orizzontale. Il dr. __________
ha pertanto rettamente concluso che tali limitazioni non riducono il tempo di
presenza lavorativa, ma quelle mansioni incompatibili con le limitazioni
elencate in sede peritale. Del resto, l’assicurato non ha fornito
documentazione medica che contraddica le menzionate perizie.
Merita
pure conferma la valutazione 2 febbraio 2012 del SMR riguardo alla residua
capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, rispettose delle succitate
limitazione, servizio medico che, come già detto, si è espresso al riguardo
anche in precedenti occasioni (cfr. annotazioni 17 marzo 2011, 12 maggio 2011,
6 giugno 2011, 17 agosto 2011).
Il
SMR ha pertinentemente evidenziato, dopo la presa in considerazione dei rapporti
della Clinica __________ (quindi anche dell’evoluzione dello stato di salute,
tra cui l’incipiente “frozen shoulder”), che la situazione dal punto
valetudinario non è cambiata in modo rilevante. Difatti nell’ultimo rapporto 22
dicembre 2011, confermata un’incapacità lavorativa del 50% (da intendersi
nell’attività attualmente svolta), i medici __________ hanno sostanzialmente
riscontrato le stesse problematiche evidenziate dal dr. __________ ("Glenohumeral noch Schmerzen bei
glenohumeraler Elevation und Abduktion, in Adduktion kein Rotationsschmerz
bei symmetrischer Rotation und fast symmetrische glenochumerale Abduktion. Das
Problem scheint somit eine Kombination aus der Bewegung glenohumeral und
scapulothorakl zu sein, wobei die passive scapulothorakale Beweglichkeit
theoretisch auch gegeben wäre. (…)" (sottolineature del
redattore; doc. AI 53/2), motivo per cui rispetto alla perizia del succitato
specialista lo stato di salute è rimasto invariato, come da ultimo ribadito dal
SMR nelle annotazioni 11 aprile 2012 (IVbis) e 14 maggio 2012 (VIIIbis).
A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili
e concludenti risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente
lo stato di salute dell’assicurato, ritenuto che non vi sono affezioni
invalidanti di natura extra-infortunistica e richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2
e i riferimenti ivi citati), che dal 9 settembre 2010
(data dell’esecuzione della prima perizia del dr. __________) RI 1 è abile al
100% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali elencati in perizia.
Ciò
non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo
del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente avrà se del caso la facoltà
di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante
modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero
influire sul grado di inabilità.
Visto
quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti
per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
Fatti
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.7. Per quel
che concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in
esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimento di ordine
professionale poiché attualmente l’assicurato svolge la propria attività al
50%. Ha altresì evidenziato la presenza, in un mercato adeguato del lavoro, la
possibilità dell’assicurato di svolgere attività alternative, prendendo in
considerazione, come verrà detto nel prosieguo, quale reddito da invalido i
salari statistici.
In sostanza l’insorgente
contesta la presenza di tali attività alternative, tenuto in particolare conto
delle limitazioni funzionali.
Va qui
rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle
prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari
attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in
posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura.
È
poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25
febbraio 2003 consid. 4.7).
Ritornando
al caso in esame, visto che le limitazioni sono legate “solo” al funzionamento
della spalla/braccio destro, la valutazione dell’amministrazione non può che
essere confermata.
Infine,
per quel che concerne il fattore età va detto che la circostanza che al momento
della decisione contestata, la quale delimita dal punto
di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
l’assicurato aveva 59 anni non permette di non ritenere ragionevolmente
esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa, ciò che è
in linea con la giurisprudenza del TF il quale, ad esempio, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06),
confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), aveva
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato
equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di
emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo
dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale
incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la
residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008
concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 concernente
un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un
assicurato di 58 anni e 10 mesi.
2.8. Riguardo alla determinazione del grado
d’invalidità, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da appuntato di
polizia (reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici
salariali (reddito da invalido).
2.8.1. Per
definire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non
fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere
conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano
una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta
senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Nel caso in esame,
l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido,
l’importo di fr. 81’529.-- dichiarato dal datore di lavoro nel questionario
firmato il 18 novembre 2010 (doc. AI 9-3), dato non contestato dall’insorgente.
2.8.2. Per quel che concerne il reddito
da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)
Nella
fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si
evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2008) elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un
salario statistico di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una
riduzione del reddito per circostanze personali del 13% (8% per attività
leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da
invalido di fr. 53'726.--.
Il
ricorrente sostiene invece una riduzione complessiva di almeno del 20% in quanto
necessariamente può svolgere solo attività leggere, per il fattore relativo
agli anni di servizio, per il fattore di non disporre di alcun titolo
scolastico o professionale superiore, di scarse competenze amministrative,
contabili ecc.., e per le limitazioni funzionali.
Nel
caso in esame, le riduzioni sono frutto di una, seppur non particolarmente
dettagliata, valutazione da parte del consulente datata 15 febbraio 2012 (doc.
AI 60/2-3), a cui va prestata adesione. Va in tal senso rilevato che
l’assicurato può svolgere attività leggere al 100%, che le limitazioni concernono
“solo” determinati movimenti della spalla/braccio destro, che per lo
svolgimento di attività semplici e ripetitive non è necessaria una formazione
superiore, motivo per cui ulteriori riduzioni del reddito da invalido non sono
giustificate.
Ciononostante,
anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 20% come da richiesta
ricorsuale, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita, così
come verrà esposto di seguito.
2.8.3. Dal
raffronto tra il reddito valido di fr. 81’529.--
ed il reddito da invalido di fr. 53’726.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile
del 34% (81'529 - 53'726 x 100 : 81’529).
Anche
ammettendo una riduzione globale del 20%, l’assicu-rato non avrebbe comunque
diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 39,4% [81'529 – 49'402 (80% di 61'753) x
100 : 81'529].
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso
va respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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