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Decisione

32.2012.77

Domanda di rendita respinta. Conferma della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, delle attività esigibili e dei redditi di riferimento per la determinazione del grado d'invalidità

17 settembre 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.7. Per quel

che concerne l’aspetto economico, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in

esame non sono dati i presupposti per intraprendere provvedimento di ordine

professionale poiché attualmente l’assicurato svolge la propria attività al

50%. Ha altresì evidenziato la presenza, in un mercato adeguato del lavoro, la

possibilità dell’assicurato di svolgere attività alternative, prendendo in

considerazione, come verrà detto nel prosieguo, quale reddito da invalido i

salari statistici.

In sostanza l’insorgente

contesta la presenza di tali attività alternative, tenuto in particolare conto

delle limitazioni funzionali.

Va qui

rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura.

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25

febbraio 2003 consid. 4.7).

Ritornando

al caso in esame, visto che le limitazioni sono legate “solo” al funzionamento

della spalla/braccio destro, la valutazione dell’amministrazione non può che

essere confermata.

Infine,

per quel che concerne il fattore età va detto che la circostanza che al momento

della decisione contestata, la quale delimita dal punto

di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),

l’assicurato aveva 59 anni non permette di non ritenere ragionevolmente

esigibile che egli possa mettere la sua residua capacità lavorativa, ciò che è

in linea con la giurisprudenza del TF il quale, ad esempio, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/06),

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), aveva

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di

emanazione della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo

dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale

incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la

residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008

concernente un assicurato di 59 anni, la STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 concernente

un assicurato 58enne e la sentenze I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un

assicurato di 58 anni e 10 mesi.

2.8. Riguardo alla determinazione del grado

d’invalidità, l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da appuntato di

polizia (reddito da valido) con il reddito ipotetico evinto dai dati statistici

salariali (reddito da invalido).

2.8.1. Per

definire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non

fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere

conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano

una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta

senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido,

l’importo di fr. 81’529.-- dichiarato dal datore di lavoro nel questionario

firmato il 18 novembre 2010 (doc. AI 9-3), dato non contestato dall’insorgente.

2.8.2. Per quel che concerne il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla citata giurisprudenza e come si

evince dalla decisione contestata, l’am- ministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2008) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), quantificando un

salario statistico di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi tenuto conto di una

riduzione del reddito per circostanze personali del 13% (8% per attività

leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito da

invalido di fr. 53'726.--.

Il

ricorrente sostiene invece una riduzione complessiva di almeno del 20% in quanto

necessariamente può svolgere solo attività leggere, per il fattore relativo

agli anni di servizio, per il fattore di non disporre di alcun titolo

scolastico o professionale superiore, di scarse competenze amministrative,

contabili ecc.., e per le limitazioni funzionali.

Nel

caso in esame, le riduzioni sono frutto di una, seppur non particolarmente

dettagliata, valutazione da parte del consulente datata 15 febbraio 2012 (doc.

AI 60/2-3), a cui va prestata adesione. Va in tal senso rilevato che

l’assicurato può svolgere attività leggere al 100%, che le limitazioni concernono

“solo” determinati movimenti della spalla/braccio destro, che per lo

svolgimento di attività semplici e ripetitive non è necessaria una formazione

superiore, motivo per cui ulteriori riduzioni del reddito da invalido non sono

giustificate.

Ciononostante,

anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 20% come da richiesta

ricorsuale, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita, così

come verrà esposto di seguito.

2.8.3. Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 81’529.--

ed il reddito da invalido di fr. 53’726.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile

del 34% (81'529 - 53'726 x 100 : 81’529).

Anche

ammettendo una riduzione globale del 20%, l’assicu-rato non avrebbe comunque

diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 39,4% [81'529 – 49'402 (80% di 61'753) x

100 : 81'529].

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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