32.2012.78
Domanda di rendita respinta dall'Ufficio AI. Ricorso accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti di natura medica
18 settembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.78
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta dall'Ufficio AI. Ricorso accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti di natura medica
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.78
BS/sc
Lugano
18 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 16 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, nel luglio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia a cura del
SAM, con decisione (preavvista il 3 gennaio 2012, in annullamento del progetto di decisione 20 luglio 2010), ha respinto la domanda di prestazioni.
Seppur riconoscendo il diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2007 al 1°
gennaio 2009, all’assicurato non è stata versata alcuna prestazione. Avendo
egli inoltrato (tardivamente) la relativa domanda nel luglio 2009, la rendita
poteva essere versata unicamente dal 1° gennaio 2010 (sei mesi dopo l’inoltro
della domanda; art. 29 cpv. 1 LAI), momento in cui egli non presentava alcun grado
d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso
la succitata decisione, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso. Dando
seguito al decreto di completazione del 20 marzo 2012 da parte del Vicepresidente
del TCA, con scritto 2 aprile 2012 l’insorgente ha contestato il miglioramento
del suo stato di salute, ha sostenuto di essere inabile al 100% ed ha postulando
implicitamente il riconoscimento di una rendita.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la non sussistenza di un peggioramento rispetto alla perizia SAM.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, per valutare la residua capacità lavorativa dal punto di vista
medico l'Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare eseguita dal SAM.
Dal
referto 21 gennaio 2010 (doc. Al 19) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consulti specialistici
esterni d’ordine gastroenterologico (dr. __________), cardiologico e
angiologico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e psichiatrico
(dr. __________). Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti
eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Epatopatia cronica con probabile cirrosi epatica,
attualmente Child A (5 punti), di origine etiltossica
- importante riduzione del consumo
alcolico da aprile 2008.
Periartropatia omero scapolare tendinopatica con
sintomatologia d'impingement alla spalla sin., leggermente anchilosante.
Dito a scatto III e IV alla mano ds..
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Ipertensione arteriosa trattata
- remodelling concentrico del ventricolo
sin..
Angiopatia dilatativa con:
- aneurisma dell'aorta addominale con
diametro massimo di 4,3 cm.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Stato dopo trombosi della vena porta in aprile 2008,
ricanalizzata sotto anticoagulazione orale.
Stato dopo pancreatite acuta in luglio 2006, risoltasi
senza complicazioni.
Sindrome metabolica con adiposità, iperlipidemia,
ipertensione arteriosa e valori della glicemia leggermente aumentati.
Malattia da reflusso gestroesofageo con
endobrachiesofageo, attualmente asintomatica.
Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche ed
iniziali alterazioni degenerative.
Metatarsalgie al piede sin..
Abuso nicotinico. (Doc. AI 19/16)
Sulla
base dei singoli consulti, i periti del SAM hanno valutato l’assicurato inabile
al lavoro al 70% in ogni attività da luglio 2006 a gennaio 2009 e inabile al 30% in attività adeguate per gli stessi periodi.
Preso
atto dei nuovi referti medici prodotti (rapporti 13, 30 e 31 agosto 2010 della
Clinica __________, risposta 8 ottobre 2010 della Clinica __________ al SMR,
rapporto 27 ottobre 2010 dell’__________), l’amministrazione li ha sottoposti
all’e-same del perito gastroenterologo dr. __________.
Con
completemento peritale 17 marzo 2011 il SAM, fondandosi sulla presa di
posizione del 21 gennaio 2010 del dr. __________, ha ritenuto che le
fluttuazioni dei valori ematologici, in particolare della gamma GT, “… non
possano rappresentare un motivo per cambiare la nostra valutazione della capacità
lavorativa e dei limiti funzionali descritti nella nostra perizia” (doc. AI
40/2).
Con
il presente ricorso, l’assicurato sostiene invece un peggioramento delle
condizioni di salute.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio
2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente
la perizia del SAM. Né del resto l’insorgente ha contestato le conclusioni
peritali.
Il
ricorrente sostiene invece un peggioramento della situazione della
salute rispetto alla perizia multidisciplinare. A ragione.
Al
riguardo, in sede amministrativa l’insorgente ha prodotto il rapporto 20 gennaio
2012 della Clinica __________, ambulatorio di epatologia (doc. 45/2).
Con
annotazioni 13 febbraio 2012 il dr. __________ del SMR ha sostenuto che tale
nuovo atto non oggettiva un peggioramento dello stato di salute:
"
Le osservazioni dell'A.,
con allegato un breve rapporto medico datato 20.01.2012, della Clinica __________
(ambulatorio di epatologia).
In esso vengono elencate le diagnosi (a parte rene a
ferro di cavallo che è una variante anatomica che non influisce sulla funzione)
già note.
La deformazione della vertebra L3 è già stato presa in
considerazione nella valutazione reumatologica della perizia SAM del gennaio
2010." (Doc. AI 47/1)
Orbene,
nel succitato rapporto la dr.ssa __________ della Clinica __________ circa la
diagnosi di cirrosi epatica CHILD A, già nota in sede di perizia SAM, aveva
evidenziato una “possibile colangite sclerosante, in via di approfondimento”,
che è stata comunque (probabilmente) individuata nel giugno 2011 (“… all’ultima
MR colangio del giugno 2011 si erano rilevati reperti epatici compatibili con
colangite sclerosante, ragione per la quale prossimamente il paziente verrà
sottoposto ad una colonscopia e ad un ulteriore colangio-MRI per approfondire
la diagnosi”; doc. AI 45/2).
Questa
eventualità era già stata ventilata dal dr. __________, nel cui complemento 17
dicembre 2010 rilevava:
"
(…)
C'è dunque una discrepanza tra lo stato clinico,
soggettivo, del paziente e la situazione a livello epatico che sembra essere in
progressione e con una prognosi incerta.
Infatti la situazione potrebbe rimanere così e
stabilizzarsi, ma potrebbe anche continuare a peggiorare nei prossimi
mesi/anni.
Come possibile complicazione il paziente
potrebbe fare una colangite che avrebbe delle conseguenze gravi in un fegato
cirrotico e con vie biliari non libere.
Questa situazione si ripercuote sulla
capacità lavorativa che adesso non sembra essere obbiettivamente peggiorata in
confronto al novembre del 2009 ma che potrebbe anche peggiorare in modo acuto a
breve-media scadenza." (Sottolineatura
del redattore; doc. AI 40/4)
Ora,
tenuto conto che dal giugno 2011, quindi dopo un anno e mezzo dal succitato complemento
peritale, è stata riscontrata una probabile colangite (affezione, come
evidenziato dal dr. __________, con ripercussioni sulla capacità lavorativa), non può essere escluso che tale patologia, seppure in via di
accertamento, abbia comunque nel frattempo avuto delle ripercussioni durature prima della decisione contestata – che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), sul diritto
alla rendita.
A
mente del TCA, questa circostanza andava approfondita dall’amministrazione. Va
qui ricordato che, nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non
completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten
Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura
del redattore), ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
In
queste circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, predisposti i necessari
accertamenti, determini in quale misura vi è stato un peggioramento e quali
sono le ripercussioni sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato nella
sua originaria professione ed in attività adeguate, tenendo conto delle altre
patologie invalidanti riscontrate nella perizia SAM. In esito alle nuove risultanze,
l’Ufficio AI si determinerà mediante la resa di una nuova decisione sull’eventuale
diritto alla rendita.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché
proceda come ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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