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Decisione

32.2012.8

Rifiuto di prestazioni dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti. Viste le risultanze della perizia reumatologica e considerate quelle economiche, a ragione l'Uffic

24 settembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla spalla destra di un'infiltrazione subacromiale con

corticosteroidi di deposito.

Per quanto riguarda la colonna vertebrale di esercizi

di tipo isometrico come descritti dal Dr. __________ nella sua lettera.

Per quanto riguarda l'anca destra da terapie con onde

d'urto nella zona del trocantere o eventualmente da infiltrazione con un

corticosteroide di deposito. Non ritengo comunque che con questi approcci di

tipo terapeutico si potranno modificare le condizioni di salute dell'assicurata

in maniera tale da modificare anche la capacità lavorativa.

(…)" (doc. AI 68/9-12)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e ritenuto il rapporto finale del

medico SMR dr. __________ del 28 settembre 2011 nonché la valutazione economica

dello stesso giorno (doc. AI 69/1-3 e 70/1-4) – con decisione 22

novembre 2011 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.5. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

453).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33

segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________,

il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’as-sicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

secondo la quale dall’aprile 2009 (mese in cui è stata inoltrata la domanda di

prestazioni) vi è un’incapacità lavorativa del 20% nell’ultima attività svolta

quale venditrice presso il reparto uomo della __________ e del 30%

nell’attività sedentaria di operaia all’assemblaggio di componenti di computer

svolta presso la ditta __________. In un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti la capacità lavorativa é del 100%.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non é stata del

resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ nel rapporto finale

del 28 settembre 2011 (doc. AI 69/1-3).

In

particolare, viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________, non è possibile

concludere, come preteso dall’insorgen-te senza tuttavia in alcun modo provare

e/o documentare, per l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata a tempo

pieno. Nemmeno può essere seguita l’insorgente laddove, anche qui senza nulla

allegare, sostiene che “(…) i limiti funzionali stabiliti dal perito

implicano dunque forzatamente che la ricorrente presenta in qualsiasi attività

esigibile una capacità lavorativa stabilita nella misura massima del 50% (…)”

(I).

Va

qui inoltre rilevato che il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina

interna, nel rapporto 9 marzo 2009 indirizzato al dr. __________ (doc. AI

3/10-11), non si è espresso sulla capacità lavorativa.

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in medicina interna e medicina manuale, nel

rapporto 16 marzo 2009 all’intenzione della __________ assicurazioni SA (doc.

AI 3/5-8), poste le diagnosi note e previo colloquio con il dr. __________ – osservato che

“(…) il lavoro in posizione eretta tutto il giorno non è più possibile (…)”

(doc. AI 3/7) –, ha concluso che l’assicurata é “(…) inabile nella professione

di venditrice a tempo indeterminato (…)” (doc. AI 3/8). Ora, avuto riguardo

alle mansioni svolte presso la __________ “(…) esposizione merce raramente –

ordine in reparto talvolta – vendita-cassa sovente – consulenza alla clientela

sovente (…)” (cfr. doc. AI 5/5 punto 3) non risulta che l’attività svolta

richiedesse la posizione eretta tutto il giorno e, pertanto, nemmeno è

possibile concludere per un’incapacità lavorativa totale nella sua attività

abituale. Per il resto, anche il dr. __________, come il perito dr. __________,

ha concluso per una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal 1. aprile 2009; “(…) abile per

attività con limitazioni come sopra descritte dal 01.04.2009. Tale procedere è

stato discusso con il Dr. med. __________ che ringrazio per il colloquio

telefonico. La situazione è stata accennata anche alla paziente. (…)” (doc.

AI 3/8).

2.7. Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________, nella perizia 19 settembre 2011 a cui va riconosciuta forza probatoria piena (cfr. consid. 2.6), ha concluso per una capacità

lavorativa dell’80% nell’ultima attività svolta quale venditrice presso il

reparto uomo della __________ dall’aprile 2009 precisando inoltre che “(…)

non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale

(…)” (doc. AI 68/11). Già solo per questa ragione è a giusto titolo che l’Ufficio

AI ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e/o provvedimenti

professionali.

Infatti,

potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale all’80% è

indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a

e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi

Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla

salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta

un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata

in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al

lavoro al 50% nella sua professione.

Ne

consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40%

(cfr. consid. 2.3).

Parimenti

nemmeno sono indicati provvedimenti professionali ritenuto anche che, ribadito

che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da tale valutazione, lo

stesso perito ha concluso che gli stessi non sono indicati.

Allo

stesso risultato, nessun diritto a prestazioni, si giunge anche volendo procedere

ad un confronto dei redditi da valido ed invalido come operato

dall’amministrazione.

Infatti,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3). Per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2010 visto che l’inabilità al lavoro

è iniziata nel gennaio 2009 (cfr. incarto cassa malati e doc. AI 32/1-2).

Nel

2010 – partendo da un reddito annuo di fr. 37'440.-- per il 2008 per un

grado di occupazione dell’80% (come risulta dal questionario per il datore di

lavoro sub doc. AI 5/1-5 e dai doc. AI 40/1), aggiornati al 2010 (aumentati del

2.2% per il 2009 e dello 0.7% per il 2010; cfr. la tabella B10.2 relativa

all’evoluzione dei salari nominali settore G, H commercio, riparazioni,

albergheria e ristorazione, pubblicata in La Vie économique 6-2012 pag. 95)

e riportati ad un’attività al 100% – si ottiene un reddito da valido di fr.

48'164.40 (37'440 : 80 x 100 e aumentati del 2.2% e dello 0.7% = 48'164.40).

Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica (circa l’applicabilità della tabella TA1 vedi SVR 2007

UV nr. 17 e la STFA I 222/04 del 5 settembre 2006), la ricorrente, svolgendo

un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto

realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52'728.-- (fr. 4'225.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Presso

il suo ultimo datore di lavoro, nel 2008, l’insorgente, per un’attività al

100%, avrebbe percepito un salario di fr. 46'800.-- (37'440.-- : 80 x 100 =

46’800 come risulta dal questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 5/1-5

vedi anche doc. AI 40/1).

Questo

salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio e riparazioni

(Tabella TA1 2008, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 4’031.-- riportati su

41.9 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La

Vie économique, 6-2012, settore G commercio; riparazione d’automobili e

motocicli pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] = fr. 50'669.67).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (DTF 135 V 297, 134 V 322 consid. 4 pag. 325; STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 entrambe del 15 gennaio 2010 consid. 5.5 e 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4) e posto che dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata

accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr.

52'728.--), va dunque ridotto del 2.64% (percentuale

corrispondente al gap salariale applicabile [fr. 46’800.-- contro fr. 50'669.67 danno un gap del 7.64% che va ridotto

dei primi 5 punti]) e si attesta pertanto a fr. 51'335.98 (fr.

52'728.-- ridotti del 2.64% = fr. 51'335.98).

Considerata

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 9% (nelle

motivazioni alle riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 70/3-4

il consulente ha stabilito una riduzione del “(…) 4% per attività leggere e

del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 70/4) – va qui ricordato

che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a

quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid.

5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 46'715.74 (fr. 51'335.98 ridotti del 9% = fr. 46'715.74).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 48'164.40 e da invalido di fr. 46'715.74, si ottiene un grado d’invalidità del 3% ([48'164.40 - 46'715.74] x 100 : 48'164.40 = 3%) che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

A

titolo abbondanziale, per pura ipotesi di lavoro, va qui evidenziato che anche

volendo applicare una riduzione del 25% (come sostenuto dalla ricorrente) non

si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti in tale evenienza

il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 38'501.98 (51'335.98 ridotti

del 25% = fr. 38'501.98); confrontando tale reddito con quello

da valido di fr. 48'164.40 si ottiene un grado d’invalidità del 20% ([48'164.40

- 38'501.98] x 100 : 48'164.40 = 20.06% arrotondato al

20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). In questo

senso le censure in merito alla riduzione da applicare non meritano ulteriori

approfondimenti.

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per

fr.

500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.10. L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni

medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza

il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha

apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali

valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce,

in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________ e dei medici SMR,

non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni

secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una perizia reumatologica

effettuata proprio per stabilire la capacità lavorativa residua e la sua evoluzione

dopo che in precedenza, visto i possibili peggioramenti della spalla e del

polso, le parti avevano convenuto per un rinvio degli atti all’amministrazione

per ulteriori accertamenti medici, cfr. consid. 1.3) non fossero valide e/o le

ragioni che rendessero verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute subentrata prima della decisione impugnata del 22 novembre 2011.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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