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Decisione

32.2012.84

Decisione dell'UAI di negare all'assicurata una rendita non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo medico in relazione alle affezioni somatiche.Rinvio per

26 settembre 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di

natura somatica dell’assicurata non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

Dal

profilo psichiatrico, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale dei medici del CPAS - dalla quale è emerso che ella, alla luce dei

suoi disturbi, non presenta alcuna incapacità lavorativa dal profilo

strettamente psichiatrico -

le cui

conclusioni, del resto, non sono state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie invalidanti, in grado di

influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

Considerandi

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il TCA

non può, per contro, considerare esaustiva la valutazione peritale del dr. __________,

alla luce dell’ulteriore documentazione medica prodotta dall’interessata, che

non è stata sottoposta dall’amministrazione al vaglio del perito al fine di

verificare se, come sostenuto dal dr. __________, le condizioni di salute dell’assicurata,

per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, siano

peggiorate dopo la valutazione peritale del 18 maggio 2011 oppure no, come

sostenuto dal SMR.

Il TCA constata,

infatti, che la documentazione medica redatta dal dr. __________ - autore

dell’intervento del 21 marzo 2012 di protesi totale del ginocchio destro -

prodotta dalla ricorrente in corso di causa (cfr. doc. N, S), è stata valutata

dal dr. __________ del SMR come ininfluente sulle conclusioni alle quali è

giunto il dr. __________ (doc. VIII/bis, XVI/3), senza tuttavia previamente

interpellare al riguardo l’autore della consultazione peritale specialistica in

questione, al fine di verificare se, nel frattempo (fino al momento di

emanazione della decisione impugnata), le condizioni di salute dell’interessata

siano effettivamente peggiorate o meno.

E questo

nonostante le esplicite e reiterate richieste da parte dell’assicurata -

presentate già in sede di audizione contro il progetto di decisione del 2

settembre 2011 (cfr. doc. 75-1) e ripetute poi con insistenza dalla sua

patrocinatrice davanti al TCA (cfr. doc. I, VI, X, XIV, XVIII) - di volere procedere

ad una nuova valutazione peritale, da parte questa volta di uno specialista in

chirurgia ortopedica, al fine di tenere conto del peggioramento (poi sfociato

nell’intervento del dr. __________ del marzo 2012) delle condizioni di salute

dell’interessata nel periodo successivo alla valutazione del dr. __________ e

fino al momento della decisione impugnata.

Il TCA

non può ritenere corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.

Se, da

una parte, il TCA non può concordare con le critiche della patrocinatrice a

proposito della presunta incompiutezza della valutazione peritale del dr. __________,

in quanto eseguita da uno specialista in reumatologia e non da uno specialista

in chirurgia ortopedica, d’altra parte, questo Tribunale non può considerare

esaustiva la valutazione somatica del dr. __________, alla luce delle ulteriori

certificazioni mediche prodotte agli atti.

Quanto alla critica della patrocinatrice a

proposito del fatto che le patologie che affliggono l’interessata non avrebbero

dovuto essere oggetto di valutazione peritale da parte di uno specialista in

reumatologia, bensì venire approfondite da uno specialista in chirurgia

ortopedica, il TCA rileva, infatti, che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, confermando la precedente sentenza 36.208.126

di questa Corte, ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri settori

specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II

pag. 208 [9C_965/2008] consid. 4).

In

quell’occasione, l’Alta Corte, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente –

a mente del quale essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo,

la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un

chirurgo ortopedico - ha confermato la correttezza delle valutazioni peritali

effettuate da un reumatologo, rispettivamente da uno specialista in chirurgia

ortopedica, concludendo che “per quanto concerne più precisamente la

problematica relativa all’ernia discale – comunque convincentemente esclusa dai

medici interpellati dall’opponente – va inoltre precisato che essa non necessariamente

è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di pertinenza

ortopedica”.

Il

Tribunale federale ha ribadito gli stessi concetti anche nelle sentenze 9C_781/2011

del 14 maggio 2012,9C_856/2010 del 27 giugno 2011 e 9C_906/2010 del 5 aprile

2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67.

L’Alta

Corte ha ancora una volta confermato la propria giurisprudenza nella STF 9C_282/2012

del 29 agosto 2012, concernente proprio, come nella fattispecie qui in esame,

il caso di un’assicurata afflitta, tra le altre diagnosi somatiche, anche da

patologie a livello delle ginocchia (“gonarthrose interne droite débutante sur

status après méniscectomie arthroscopique itérative en 2001, compliquée d’une

arthrofibrose ayant nécessité une libération arthroscopique en 2003”), le quali erano state valutate a livello peritale da uno specialista in neurologia e non, come

preteso dall’assicurata, da uno specialista in reumatologia o in ortopedia.

Il TCA,

alla luce della sentenza federale 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, non può

quindi concordare con la critica espressa dalla patrocinatrice dell’assicurata.

Ciò

detto, questo Tribunale non può tuttavia considerare esaustiva la valutazione

peritale eseguita in data 18 aprile 2011 dal dr. __________, alla luce della

ulteriore refertazione medica prodotta dall’assicurata.

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 17 febbraio 2012 – quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il TCA, contrariamente al parere

dell’UAI, rileva che già prima dell’emanazione della decisione impugnata

l’assicurata ha prodotto dei referti che avrebbero dovuto essere sottoposti al

dr. __________ al fine di verificare se, dopo il suo esame peritale, fosse

subentrato o meno un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata.

L’amministrazione,

al contrario, fondandosi unicamente sulle considerazioni del SMR, ha considerato

ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’interessata i referti medici da lei

prodotti, “in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute” (doc.

89-1).

Il TCA non può concordare con il modo di agire dell’amministrazione.

Già nel

referto di decorso del 28 ottobre 2011, il dr. __________ constatava la

presenza di importanti dolori al ginocchio destro, proponendo un impianto di

protesi della femoro-rotulea (doc. 79-1).

Nel

successivo referto del 28 gennaio

2012, il dr. __________ ha sì escluso la necessità di

procedere ad un tale impianto (rilevando come dall’esame di artroscopia

diagnostica da lui effettuato sia emersa l’assenza di un danno cartilagineo

tale da giustificare l’impianto di una protesi femoro-rotulea), ma lo stesso

dr. __________ ha tuttavia messo in evidenza come “l’artroscopia ha però

mostrato un danno cartilagineo considerevole a livello del condilo femorale

mediale”, aggiungendo che “i dolori lamentati dalla paziente potrebbero quindi

essere messi in relazione al danno cartilagineo mediale e non tanto a quello

retro-rotuleo”, sebbene egli abbia considerato che “questo danno cartilagineo

mediale comunque al momento non necessita di ulteriori interventi chirurgici”

(doc. 86-2).

In

seguito, in data 21 marzo 2012, il dr. __________ ha eseguito un intervento di

artroplastica totale del ginocchio destro, confermando la presenza di una

“lésion chondritique au niveau du condyle interne avec disparition quasi

complète du cartilage au niveau de la rotule et inter condilyenne” (doc. N).

Infine, nel

referto del 28 giugno 2012, il dr. __________ ha espressamente rilevato che,

durante l’intervento di artroplastica totale del ginocchio destro del 2012, “si

è confermato un notevole aggravamento confronto a marzo 2011 in particolare a livello del condilo interno con scomparsa completa della cartilagine anche a

livello intercondilare” (doc. S).

Alla luce

di questa documentazione medica specialistica prodotta dalla patrocinatrice

dell’assicurata, il TCA ritiene che l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre i

referti medici del dr. __________ e del dr. __________ al vaglio del dr. __________

– il quale, occorre sottolinearlo, nel referto peritale del 18 maggio 2011,

preso atto dei referti operatori del dr. __________ fino al 30 marzo 2011, aveva

indicato che “se si considerano i reperti obiettivi, per lo meno come descritti

a parole nei rapporti operatori, non sembra esserci stata una marcata

evoluzione delle alterazioni cartilaginee a partire dal 2005” (doc. 66-9) - al fine di verificare se lo stato di salute dell’assicurata abbia subìto o meno,

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, un peggioramento tale

da incidere sulla sua capacità lavorativa residua.

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile, senza prima procedere ad un complemento peritale da parte del

dr. __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurata giustifichi una capacità lavorativa globale del 100%

in attività adatte, come stabilito dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

del SMR (doc. 89-1, VIII/bis, XVI/3) .

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la

valutazione peritale del dr. __________ (il quale ha visitato l’assicurata nel

mese di aprile 2011) e l’emanazione della decisione impugnata (del 17 febbraio

2012).

2.8

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello somatico, inteso a

delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti

psichiatrici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita dell’assicurata.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 17 febbraio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 20 marzo 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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