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Decisione

32.2012.85

A ragione UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, dato che la stessa è ancora totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività, come emerso in sede di perizia pluridiscipl

24 settembre 2012Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del __________ hanno concluso la loro valutazione peritale

evidenziando che “dans sa lutte pour une reconnaissance financière, Madame RI 1

s’est installée dans un rôle d’invalide dont elle refuse actuellement de sortir

en mettant en avant la description d’un cortège de symptômes qui restent

incohérents avec les éléments objectivables de son anamnèse, ainsi que les

examens actuels” e che “la compliance médicamenteuse est mauvaise. Une prise

régulière d’un antidépresseur à un dosage suffisant permettrait une rémission

des symptômes dépressifs résiduels. Ceci ne change ce pendant en rien la

capacité de travail qui est pleine” (doc. 129-20).

Nel rapporto medico del 22 dicembre 2011, il dr. __________

del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste

le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “cefalea tensionale con

sensazioni vertiginose da 5 a 6 anni; alterazioni degenerative del rachide

dorsale; periartropatia anca sinistra nel 2009; stato dopo epatectomia parziale

per cisti di echinococco; elaborazione di sintomi fisici per ragioni

psicologiche (F68.0) da diversi anni / nevrosi di compenso; disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale lieve senza sindrome somatica (F33.0), presente

dal 1986”, ha osservato che “l’attuale perizia conclude in pratica per

l’assenza di qualsiasi patologia invalidante con una buona componente di

nevrosi di compenso” (doc. 130-4).

2.5. In sede

ricorsuale, il patrocinatore dell’assicurata ha criticato la decisione di

rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo il seguente referto medico,

datato 15 marzo 2012, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia:

"

(…)

Come già accennato varie volte nelle mie lettere

precedenti, la paziente è seguita presso il mio studio medico dal 21.06.2005 a

tuttora.

La paziente, oltre ai vari disturbi reumatologici

e neurologici, soffre di una sindrome depressiva ricorrente con sindrome

biologica attualmente di gravità media (ICD10-F33.11) e di una sindrome da

attacchi di panico (ICD10-F41.0).

Vi è comunque da sottolineare che la paziente,

già dall’inizio del 2012, presenta un peggioramento della sua situazione

psichica, con un’accentuazione ed aumento della sua situazione ansiosa.

Essa ha presentato varie crisi di attacchi di

panico recentemente, con importanti disturbi neurovegetativi ed importanti

somatizzazioni sotto forma di tachicardia, sudorazione profusa, vampate e

somatizzazioni sotto forma di aumento del dolore nel tratto gastro-intestinale,

accompagnati a volte con vertigini, cefalee, dolori muscolari ed incapacità di

rilassarsi, oltre che un’importante irritabilità.

Sintomi che essa negli ultimi tempi presentava

raramente, ma come già accennato, negli ultimi mesi si sono riesacerbati.

Vista la sua sofferenza che oramai dura da tanti

anni, con il peggioramento recente, non mi resta che confermare ancora la sua

inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura

del 50% e confermare le mie osservazioni del passato.

Probabilmente, durante il suo soggiorno a __________,

i colleghi non le hanno costatato profondamente la sua sofferenza visto che la

paziente parla poco bene l’italiano ed addirittura il colloquio si è svolto con

l’aiuto di un interprete, praticamente dal portoghese all’italiano e

dall’italiano al francese e tutto ciò si sa che in una paziente depressa, la

quale fa fatica ad esprimere le sue emozioni e la sua sofferenza, probabilmente

ha reso meno per quel che riguarda i suoi disturbi psichici.

Tanto è vero che i colleghi hanno confermato

un’abilità lavorativa nella misura del 100% con la quale non sono d’accordo e

confermo la sua inabilità lavorativa nella misura del 50% come operaia e

casalinga.

Un altro punto importante, durante il controllo

dell’esame ematico, i colleghi non hanno misurato la quantità di Efexor

(farmaco che essa assume), ma si sono limitati a misurare il Saroten che, a

quanto sembra, non era sufficientemente alto il dosaggio.

Comunque, recentemente ho aumentato ancora il

dosaggio dei suoi farmaci, visto che essa ha una compliance medicamentosa

ridotta, ho insistito sull’importanza dell’assunzione degli psicofarmaci e ora

è molto più convinta, visto che ha sempre avuto paura di assumerli.

Vista la cronicità della sua patologia psichica,

la sua prognosi a medio-lungo termine rimane poco favorevole.

Terapia in corso:

-

Saroten 25 mg 0-0-2-0

-

Efexor 75 mg 1-1-0-0

-

Xanax 0.25 mg 1-1-1-0 (1-2 al bisogno)

-

Temesta 1.0 mg al bisogno

-

Dafalgan 500 mg diverse past. al giorno.” (Doc.

C)

Nelle annotazioni dell’8 maggio 2012, il dr. __________

e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

Per quanto riguarda la problematica depressiva

il perito psichiatra rileva che non vi sono criteri per una diagnosi di

disturbo della personalità, argomenta che in base agli elementi oggettivabili e

all’esame psichiatrico condotto rileva la presenza di una sindrome depressiva

ricorrente con persistenza di un episodio depressivo leggero, non rileva la

presenza di criteri per un disturbo somatoforme né di un disturbo di attacchi

di panico. Sottolinea la presenza di incoerenze nella descrizione soggettiva

dei sintomi, la discordanza tra il dosaggio plasmatico dei medicamenti e le sue

dichiarazioni su un’assunzione regolare delle terapie. Tali dati indicano

quindi una valutazione più incisiva ed accurata dello stato clinico e del suo

decorso.

Il certificato del dr. __________ del 15.03.2012

conferma le diagnosi già presenti nei suoi precedenti certificati ossia di

sindrome depressiva ricorrente con sindrome biologica attualmente di media

gravità (ICD10-F33.11) e di una sindrome di attacchi di panico (ICD10-F41.0).

Segnala un peggioramento dall’inizio 2012 della

sintomatologia ansiosa. Asserisce che vi sia una IL del 50% ma non spiega quali

limitazioni vi siano alla base di tale affermazione.

In allegato alla perizia __________ vi è l’esame

del 15.09.2011 eseguito da __________ in cui è riportato il dosaggio della

venlafaxina e del suo metabolita, quindi il dosaggio dell’Efexor è stato

eseguito e non è dosabile come tutti gli altri medicamenti psichiatrici.

Si sottolinea comunque come che un antidepressivo

preso al bisogno non ha effetto sulla sintomatologia depressiva.

È stato aumentato il dosaggio degli stessi

farmaci che l’A ha dimostrato di non assumere nonostante ciò che aveva

dichiarato in corso di perizia e probabilmente anche al suo psichiatra curante

visto che solo ora parla di una compliance ridotta. Di fatto la terapia

pregressa appariva adeguata e probabilmente efficace se assunta come prescritto

dal curante.

Per quanto riguarda la prognosi a mio avviso non si

può definire che è cronica e poco favorevole vista la scarsa compliance alle

terapie non giustificata dallo stato psichico presente.

Nella sua valutazione del 17.11.2009 il perito

dr. __________ ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico con tendenza

alla fibromialgia, di sindrome lombospondilogena cronica con reperti clinici e

radiografie convenzionali nella norma, di sindrome cervico e dorsospondilogena

cronica con reperti clinici nella norma e alle radiografie presenza di

alterazioni di tipo degenerativo. Aveva evidenziato un’importante discrepanza

tra i dolori cronici lamentati ed i reperti oggettivi. Egli riconosceva un

impedimento del 20% a causa della sindrome algica generalizzata e a causa della

sindrome cervicospondilogena.

In occasione della valutazione __________ si

evidenzia la presenza di una sofferenza soggettiva invariata negli anni, le

alterazioni degenerative oggettivabili sono ritenute senza nesso causale con i

disturbi accusati dall’assicurata e presenti frequentemente in persone sane con

la stessa età dell’assicurata. Giustamente il __________ nega la presenza di

una inabilità lavorativa in assenza di un danno alla salute oggettivabile. In

particolare, una soggettiva sintomatologia algica cronica non giustifica

un’inabilità lavorativa ai sensi dell’AI in assenza di una psicopatologia di

rilievo e criteri di Förster adempiuti.”

(Doc. IV/bis)

In corso di causa, l’assicurata ha ancora

trasmesso al TCA un referto, datato 31 maggio 2012, del dr. __________,

indirizzato al legale dell’interessata, del seguente tenore:

"

Mi riferisco alla sua del 23 maggio scorso e con

la presente confermo che la paziente è seguita presso il mio studio medico e

soffre di una serie di importanti disturbi psichici:

-

sindrome depressiva ricorrente con sindrome

biologica attualmente di gravità media (ICD10-F33.11) ed una sindrome da

attacchi di panico (ICD10-F41.0)

Dopo avere analizzato il rapporto del dr. __________

e della dr.ssa __________, da parte mia confermo quanto avevo già sottolineato

nelle mie lettere precedenti.

La paziente presenta un peggioramento della sua

situazione psichica dall’inizio 2012 ed attualmente è inabile al lavoro,

puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50%.

Sottolineo che tale inabilità lavorativa

attualmente è dovuta piuttosto a causa della sua patologia depressiva e non ai

disturbi somatoformi.

Terapia in corso:

-

Saroten 25 mg 0-0-2-0

-

Efexor 75 mg 1-1-0-0

-

Xanax 0.25 mg 1-1-1-0 (1-2 al bisogno)

-

Temesta 1.0 mg al bisogno

-

Dafalgan 500 mg diverse pastiglie al giorno.”

(Doc. D)

Nelle annotazioni del 5 giugno 2012, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

"

Attualmente giunge nuova certificazione del dr. __________,

31.12.2012.

Conferma la diagnosi di

disturbo depressivo ricorrente, con sindrome

biologica di gravità media (ICD10-F33.11)

sindrome da attacchi di panico (ICD10-F41.0)

Conferma le sue valutazioni precedenti,

situazione peggiorata dall’inizio 2012, attualmente IL 50%.

La diagnosi di disturbo depressivo ricorrente,

con sindrome biologica di gravità media (F33.11) era già stata riportata nei

precedenti certificati del dr. __________, nel 2008, nel 2010. La perizia __________

ha evidenziato un episodio di grado lieve e ha descritto dettagliatamente una

serie di discordanze ed incoerenze a proposito della descrizione dei sintomi e

dell’assunzione delle terapie prescritte.

Il dr. __________ sostiene che vi sia stato un

peggioramento del quadro clinico (non descritto nemmeno per quanto riguarda le

limitazioni) dall’inizio del 2012, ma la CL sarebbe ancora quantificata del 50%

come nei suoi precedenti certificati (2008, 2010).

Nel suo certificato dell’11.10.2010 il dr. __________

sostiene che dal gennaio 2008 la IL sia del 50%. Si rileva come la terapia

psichiatrica riportata nel certificato dell’11.10.2010 sia la stessa di quella

del certificato del 31.05.2012.

La perizia __________ appare posteriore e non ha

confermato la valutazione del curante circa la CL residua dell’A.

La documentazione agli atti non modifica le

precedenti conclusioni SMR.” (Doc. X/1)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Considerandi

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée

par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del __________, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Nel

rapporto peritale del 21 dicembre 2011, i medici del __________, tenuto conto

delle affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno

ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro nella sua attività di addetta

alle pulizie.

Il TCA,

nonostante le contestazioni dell’assicurata, non ha motivo di distanziarsi da

queste conclusioni dei medici del __________, per i motivi di seguito esposti.

Dal

profilo somatico, il TCA constata che le accurate valutazioni di natura

reumatologica e neurologica effettuate dagli specialisti del __________, che,

del resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto agli aspetti psichiatrici, l’assicurata ha

contestato le conclusioni peritali, trasmettendo due referti del dr. __________,

nei quali lo psichiatra curante, dopo avere rilevato che, a partire dall’inizio

del 2012, le condizioni psichiche dell’interessata hanno subìto un

peggioramento, ha attestato una inabilità lavorativa del 50%, ritenendo che la

valutazione fornita dallo psichiatra del __________ non abbia potuto

“constatare profondamente la sofferenza” dell’interessata, essendo stato il

colloquio peritale effettuato tramite l’ausilio di un interprete (cfr. doc. C e

D).

Al riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR, nelle loro annotazioni dell’8 maggio 2012, hanno rilevato che la

valutazione peritale psichiatrica eseguita dal dr. __________ del __________

sia stata “incisiva ed accurata”; abbia considerato tutti gli aspetti

soggettivi ed oggettivi, constatando la presenza di incoerenze nella

descrizione soggettiva dei sintomi e una chiara “discordanza tra il dosaggio

plasmatico dei medicamenti e le sue dichiarazioni su un’assunzione regolare

delle terapie” (doc. IV/bis).

Nelle successive annotazioni del 5 giugno 2012,

inoltre, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato che le

diagnosi poste dallo psichiatra curante nei referti prodotti in corso di causa

sono le stesse che egli aveva già posto nei referti del 2008 e del 2010 –

dunque precedentemente alla perizia pluridisciplinare del __________ –

aggiungendo inoltre che, nonostante l’asserito peggioramento dello stato di

salute a partire dall’inizio del 2012, il dr. __________ abbia comunque

attestato l’esistenza di una inabilità lavorativa del 50% - come già

certificato in precedenza (2008, 2010) - e abbia prescritto, , una terapia

medicamentosa (cfr. referto del 31 maggio 2012) del tutto analoga a quella

riportata nel referto dell’11 ottobre 2010 (doc. X/1).

Alla luce

di tutti questi elementi, i medici del SMR hanno quindi concluso che i referti

del dr. __________ non siano in grado di modificare quanto attentamente

valutato dai medici del __________ nella perizia del 21 dicembre 2011.

Il TCA

condivide queste considerazioni, ben motivate, dei medici del SMR.

Nonostante

le critiche del patrocinatore, dalla lettura del rapporto peritale, questo

Tribunale deve concludere che lo stato di salute dell’interessata sia stato

analizzato in maniera approfondita dagli specialisti del __________, tramite

un’accurata disamina del caso ed un’attenta valutazione degli aspetti

soggettivi ed oggettivi, supportata anche dagli esiti degli esami ematici, motivo

per il quale non si può ritenere che la presenza di un traduttore sia stata di

ostacolo alla corretta analisi da parte del dr. __________ della situazione

psichiatrica dell’assicurata.

Quanto al

presunto – e non dimostrato, come indicato dai medici del SMR - peggioramento

delle condizioni psichiche dell’interessata, a partire dall’inizio di gennaio

2012, attestato in maniera del tutto generica dal dr. __________ nei referti

prodotti in corso di causa (doc. C e D), il TCA rileva che lo stesso potrà

essere fatto valere dall’interessata, se del caso – ossia nell’eventualità di un

effettivo e duraturo peggioramento dello stato psichico, comprovato da adeguata

e motivata documentazione medico-specialistica a sostegno di tale allegazione -

in sede di nuova domanda.

Si

ricorda, infatti, alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è totalmente abile al

lavoro nella sua precedente attività di addetta alle pulizie, non presentando

delle patologie tali da incidere sulla sua capacità lavorativa.

Nella

misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a

prestazioni, la decisione del 24 febbraio 2012 deve essere confermata in questa

sede.

2.8

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova perizia ad opera di un centro

universitario (doc. I).

Per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio

2007.

consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio

2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01

dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11

gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre

2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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