32.2012.85
A ragione UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, dato che la stessa è ancora totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività, come emerso in sede di perizia pluridiscipl
24 settembre 2012Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.85
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, TCA
Titolo:
A ragione UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, dato che la stessa è ancora totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività, come emerso in sede di perizia pluridisciplinare
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.85
cr/sc
Lugano
24 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 nata
nel 1962, di professione addetta alle pulizie, in data 11 gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 25 agosto 2008 (doc. 39), poi
confermato con decisione del 19 novembre 2008 (doc. 59), l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore
al 40%.
Con
sentenza 32.2008.230 del 18 giugno 2009, il TCA ha annullato la decisione
impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di predisporre una
perizia pluridisciplinare in ambito internistico, neurologico e psichiatrico
(doc. 70/1-23).
1.2. Esperiti,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici
ed economici del caso e in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a
cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc.
81), con progetto di decisione del 7 aprile 2010 (doc. 83/1-3), poi confermato
con decisione del 10 agosto 2010 (doc. 98/1-3), l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni essendo il grado di invalidità dell’assicurata inferiore
al 40%.
Con
sentenza 32.2010.236 del 14 febbraio 2011, il TCA ha nuovamente annullato la
decisione impugnata, rinviando ancora una volta l'incarto all'amministrazione
al fine di predisporre una nuova perizia pluridisciplinare in ambito
internistico, neurologico e psichiatrico, da affidare a degli specialisti nelle
materie citate diversi rispetto a quelli che hanno già avuto modo in passato di
esprimere il proprio parere sul caso di specie (doc. 115/1-27).
1.3. Esperiti,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici
ed economici del caso e in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a
cura del Centre __________ di __________ (doc. 129), con progetto di decisione
del 23 dicembre 2011 (doc. 131/1-2), poi confermato con decisione del 24
febbraio 2012 (doc. A), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, non
presentando l’assicurata alcuna incapacità lavorativa e lucrativa.
1.4. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata
e il riconoscimento di “una rendita AI del 75% almeno, sulla base di un grado
di invalidità del 61% almeno” (doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore ha contestato la decisione dell’amministrazione, criticando in
particolare la valutazione peritale pluridisciplinare dei medici del __________,
a suo avviso lacunosa, in quanto non terrebbe conto dell’effettivo stato di
salute dell’interessata, soprattutto dal profilo psichiatrico.
Il
patrocinatore ha infatti rilevato, con riferimento agli aspetti psichici, che
la valutazione peritale dei medici del __________ contrasta fortemente con
quanto attestato dallo psichiatra curante, dr. __________, il quale, con
referto del 15 marzo 2012, ha ancora una volta ribadito che l’interessata va
considerata inabile al lavoro al 50%, a fronte anche dell’ulteriore peggioramento
del suo stato di salute intervenuto a partire dall’inizio del 2012, con varie
crisi di attacchi di panico e importanti somatizzazioni.
Il legale
dell’assicurata ha rilevato che, secondo quanto indicato dallo stesso dr. __________,
la valutazione peritale dei medici del __________ non ha “constatato
profondamente la sua sofferenza, ritenuto che il colloquio si è svolto con
l’aiuto di un interprete e tutto ciò si sa che in una paziente depressa, la
quale fa fatica ad esprimere le sue emozioni e la sua sofferenza, probabilmente
ha reso meno per quel che riguarda i suoi disturbi psichici”.
Il
patrocinatore, sempre sulla base delle indicazioni fornite dal dr. __________,
ha aggiunto che “un altro punto importante, a contestazione della valutazione
del __________ (che quindi non è per nulla completa ed esaustiva, e a maggior
ragione viene contestata, ed anzi si ha la netta impressione che vi sia della
prevenzione, nella misura in cui l’assicurata è stata dipinta come una
simulante) è il fatto che durante il controllo dell’esame ematico i colleghi
non hanno misurato la quantità di Efexor (farmaco che l’assicurata assume), ma
si sono limitati a misurare il Saroten, il cui dosaggio non è stato valutato
sufficientemente alto”.
Infine,
il legale ha criticato anche la valutazione degli aspetti somatici effettuata
dai medici del __________, osservando che “i disturbi esistono ed in parte sono
stati certificati (anche in modo relativamente importante) dallo stesso __________,
che però ha poi valutato, chissà come, che gli stessi non costituiscono alcun
impedimento per qualsiasi attività lavorativa”.
Alla luce
di questi elementi, il patrocinatore ha ritenuto che l’assicurata vada
considerata inabile al lavoro perlomeno nella misura del 50% (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione medica dei
medici del __________, come confermato dai medici del SMR ancora una volta nelle
annotazioni dell’8 maggio 2012 (doc. IV/bis) - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.6. In data 31
maggio 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA un nuovo
certificato medico del dr. __________ (doc. VIII + D).
1.7. Con osservazioni
dell’8 giugno 2012, l’Ufficio AI - dopo avere indicato che, come indicato dai
medici del SMR, l’ulteriore referto medico prodotto dalla ricorrente “non modifica
le precedenti conclusioni SMR” (doc. X/1) - ha nuovamente chiesto la reiezione
del ricorso (doc. X).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XI), con la
facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.4. Nel caso di
specie, l’UAI, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza di
rinvio 32.2010.236 del 14 febbraio 2011, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato al Centre __________
di __________ l’incarico di procedere ad una perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito, i medici del __________ hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________i),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale, dopo avere elencato tutti i disturbi
dell’assicurata - sottolineando come l’atteggiamento dell’interessata vari a
seconda se ella si senta osservata o meno - ha concluso che la stessa presenta
una capacità lavorativa completa nella sua professione di addetta alle pulizie
- che peraltro l’interessata continua a svolgere - aggiungendo che il fatto che
ella lavori unicamente nella misura di un’ora al giorno non dipende dai suoi
disturbi di salute di natura somatica (doc. 126-16).
L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, dopo avere indicato di
non avere riscontrato alcuna patologia del sistema nervoso centrale o
periferico, ha considerato che, dal profilo neurologico, non vi è alcuna
incapacità lavorativa (doc. 129-15).
L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha
concluso che l’assicurata, nonostante le lamentele soggettive, non presenti uno
stato depressivo oltrepassante il grado di gravità di un episodio lieve,
ponendo la diagnosi di elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche
(doc. 129-17).
Il dr. __________ ha escluso la presenza di una
sindrome somatoforme da dolore persistente.
Lo specialista ha, inoltre, messo in evidenza la ridotta
compliance medicamentosa dell’interessata (doc. 129-17).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
non ha ritenuto che l’assicurata presenti, dal profilo psichico, una
limitazione della sua capacità lavorativa (doc. 129-17).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 21 dicembre 2011, i
medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle
visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento,
hanno posto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “céphalées
tensionnelles avec sensation vertigineuse (5 à 6 ans); troubles dégénératifs du
rachis (plusieurs années); périarthrite de hanche gauche (2009); status 8 ans
après hépatectomie partielle pour kystes à Echinocoque; majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), existant depuis plusieurs
années; trouble depressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome
somatique (F33.0), existant depuis 1986” (doc. 129-19).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del __________
hanno ritenuto che i disturbi dell’interessata non hanno alcuna ripercussione
sulla sua attività lavorativa, aggiungendo che l’assicurata non ha mai
presentato una incapacità lavorativa durevole (doc. 129-19).
Fatti
I medici del __________ hanno concluso la loro valutazione peritale
evidenziando che “dans sa lutte pour une reconnaissance financière, Madame RI 1
s’est installée dans un rôle d’invalide dont elle refuse actuellement de sortir
en mettant en avant la description d’un cortège de symptômes qui restent
incohérents avec les éléments objectivables de son anamnèse, ainsi que les
examens actuels” e che “la compliance médicamenteuse est mauvaise. Une prise
régulière d’un antidépresseur à un dosage suffisant permettrait une rémission
des symptômes dépressifs résiduels. Ceci ne change ce pendant en rien la
capacité de travail qui est pleine” (doc. 129-20).
Nel rapporto medico del 22 dicembre 2011, il dr. __________
del SMR, specialista FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati
di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste
le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “cefalea tensionale con
sensazioni vertiginose da 5 a 6 anni; alterazioni degenerative del rachide
dorsale; periartropatia anca sinistra nel 2009; stato dopo epatectomia parziale
per cisti di echinococco; elaborazione di sintomi fisici per ragioni
psicologiche (F68.0) da diversi anni / nevrosi di compenso; disturbo depressivo
ricorrente, episodio attuale lieve senza sindrome somatica (F33.0), presente
dal 1986”, ha osservato che “l’attuale perizia conclude in pratica per
l’assenza di qualsiasi patologia invalidante con una buona componente di
nevrosi di compenso” (doc. 130-4).
2.5. In sede
ricorsuale, il patrocinatore dell’assicurata ha criticato la decisione di
rifiuto delle prestazioni dell’UAI, trasmettendo il seguente referto medico,
datato 15 marzo 2012, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia:
"
(…)
Come già accennato varie volte nelle mie lettere
precedenti, la paziente è seguita presso il mio studio medico dal 21.06.2005 a
tuttora.
La paziente, oltre ai vari disturbi reumatologici
e neurologici, soffre di una sindrome depressiva ricorrente con sindrome
biologica attualmente di gravità media (ICD10-F33.11) e di una sindrome da
attacchi di panico (ICD10-F41.0).
Vi è comunque da sottolineare che la paziente,
già dall’inizio del 2012, presenta un peggioramento della sua situazione
psichica, con un’accentuazione ed aumento della sua situazione ansiosa.
Essa ha presentato varie crisi di attacchi di
panico recentemente, con importanti disturbi neurovegetativi ed importanti
somatizzazioni sotto forma di tachicardia, sudorazione profusa, vampate e
somatizzazioni sotto forma di aumento del dolore nel tratto gastro-intestinale,
accompagnati a volte con vertigini, cefalee, dolori muscolari ed incapacità di
rilassarsi, oltre che un’importante irritabilità.
Sintomi che essa negli ultimi tempi presentava
raramente, ma come già accennato, negli ultimi mesi si sono riesacerbati.
Vista la sua sofferenza che oramai dura da tanti
anni, con il peggioramento recente, non mi resta che confermare ancora la sua
inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura
del 50% e confermare le mie osservazioni del passato.
Probabilmente, durante il suo soggiorno a __________,
i colleghi non le hanno costatato profondamente la sua sofferenza visto che la
paziente parla poco bene l’italiano ed addirittura il colloquio si è svolto con
l’aiuto di un interprete, praticamente dal portoghese all’italiano e
dall’italiano al francese e tutto ciò si sa che in una paziente depressa, la
quale fa fatica ad esprimere le sue emozioni e la sua sofferenza, probabilmente
ha reso meno per quel che riguarda i suoi disturbi psichici.
Tanto è vero che i colleghi hanno confermato
un’abilità lavorativa nella misura del 100% con la quale non sono d’accordo e
confermo la sua inabilità lavorativa nella misura del 50% come operaia e
casalinga.
Un altro punto importante, durante il controllo
dell’esame ematico, i colleghi non hanno misurato la quantità di Efexor
(farmaco che essa assume), ma si sono limitati a misurare il Saroten che, a
quanto sembra, non era sufficientemente alto il dosaggio.
Comunque, recentemente ho aumentato ancora il
dosaggio dei suoi farmaci, visto che essa ha una compliance medicamentosa
ridotta, ho insistito sull’importanza dell’assunzione degli psicofarmaci e ora
è molto più convinta, visto che ha sempre avuto paura di assumerli.
Vista la cronicità della sua patologia psichica,
la sua prognosi a medio-lungo termine rimane poco favorevole.
Terapia in corso:
-
Saroten 25 mg 0-0-2-0
-
Efexor 75 mg 1-1-0-0
-
Xanax 0.25 mg 1-1-1-0 (1-2 al bisogno)
-
Temesta 1.0 mg al bisogno
-
Dafalgan 500 mg diverse past. al giorno.” (Doc.
C)
Nelle annotazioni dell’8 maggio 2012, il dr. __________
e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
"
Per quanto riguarda la problematica depressiva
il perito psichiatra rileva che non vi sono criteri per una diagnosi di
disturbo della personalità, argomenta che in base agli elementi oggettivabili e
all’esame psichiatrico condotto rileva la presenza di una sindrome depressiva
ricorrente con persistenza di un episodio depressivo leggero, non rileva la
presenza di criteri per un disturbo somatoforme né di un disturbo di attacchi
di panico. Sottolinea la presenza di incoerenze nella descrizione soggettiva
dei sintomi, la discordanza tra il dosaggio plasmatico dei medicamenti e le sue
dichiarazioni su un’assunzione regolare delle terapie. Tali dati indicano
quindi una valutazione più incisiva ed accurata dello stato clinico e del suo
decorso.
Il certificato del dr. __________ del 15.03.2012
conferma le diagnosi già presenti nei suoi precedenti certificati ossia di
sindrome depressiva ricorrente con sindrome biologica attualmente di media
gravità (ICD10-F33.11) e di una sindrome di attacchi di panico (ICD10-F41.0).
Segnala un peggioramento dall’inizio 2012 della
sintomatologia ansiosa. Asserisce che vi sia una IL del 50% ma non spiega quali
limitazioni vi siano alla base di tale affermazione.
In allegato alla perizia __________ vi è l’esame
del 15.09.2011 eseguito da __________ in cui è riportato il dosaggio della
venlafaxina e del suo metabolita, quindi il dosaggio dell’Efexor è stato
eseguito e non è dosabile come tutti gli altri medicamenti psichiatrici.
Si sottolinea comunque come che un antidepressivo
preso al bisogno non ha effetto sulla sintomatologia depressiva.
È stato aumentato il dosaggio degli stessi
farmaci che l’A ha dimostrato di non assumere nonostante ciò che aveva
dichiarato in corso di perizia e probabilmente anche al suo psichiatra curante
visto che solo ora parla di una compliance ridotta. Di fatto la terapia
pregressa appariva adeguata e probabilmente efficace se assunta come prescritto
dal curante.
Per quanto riguarda la prognosi a mio avviso non si
può definire che è cronica e poco favorevole vista la scarsa compliance alle
terapie non giustificata dallo stato psichico presente.
Nella sua valutazione del 17.11.2009 il perito
dr. __________ ha posto le diagnosi di sindrome del dolore cronico con tendenza
alla fibromialgia, di sindrome lombospondilogena cronica con reperti clinici e
radiografie convenzionali nella norma, di sindrome cervico e dorsospondilogena
cronica con reperti clinici nella norma e alle radiografie presenza di
alterazioni di tipo degenerativo. Aveva evidenziato un’importante discrepanza
tra i dolori cronici lamentati ed i reperti oggettivi. Egli riconosceva un
impedimento del 20% a causa della sindrome algica generalizzata e a causa della
sindrome cervicospondilogena.
In occasione della valutazione __________ si
evidenzia la presenza di una sofferenza soggettiva invariata negli anni, le
alterazioni degenerative oggettivabili sono ritenute senza nesso causale con i
disturbi accusati dall’assicurata e presenti frequentemente in persone sane con
la stessa età dell’assicurata. Giustamente il __________ nega la presenza di
una inabilità lavorativa in assenza di un danno alla salute oggettivabile. In
particolare, una soggettiva sintomatologia algica cronica non giustifica
un’inabilità lavorativa ai sensi dell’AI in assenza di una psicopatologia di
rilievo e criteri di Förster adempiuti.”
(Doc. IV/bis)
In corso di causa, l’assicurata ha ancora
trasmesso al TCA un referto, datato 31 maggio 2012, del dr. __________,
indirizzato al legale dell’interessata, del seguente tenore:
"
Mi riferisco alla sua del 23 maggio scorso e con
la presente confermo che la paziente è seguita presso il mio studio medico e
soffre di una serie di importanti disturbi psichici:
-
sindrome depressiva ricorrente con sindrome
biologica attualmente di gravità media (ICD10-F33.11) ed una sindrome da
attacchi di panico (ICD10-F41.0)
Dopo avere analizzato il rapporto del dr. __________
e della dr.ssa __________, da parte mia confermo quanto avevo già sottolineato
nelle mie lettere precedenti.
La paziente presenta un peggioramento della sua
situazione psichica dall’inizio 2012 ed attualmente è inabile al lavoro,
puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50%.
Sottolineo che tale inabilità lavorativa
attualmente è dovuta piuttosto a causa della sua patologia depressiva e non ai
disturbi somatoformi.
Terapia in corso:
-
Saroten 25 mg 0-0-2-0
-
Efexor 75 mg 1-1-0-0
-
Xanax 0.25 mg 1-1-1-0 (1-2 al bisogno)
-
Temesta 1.0 mg al bisogno
-
Dafalgan 500 mg diverse pastiglie al giorno.”
(Doc. D)
Nelle annotazioni del 5 giugno 2012, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:
"
Attualmente giunge nuova certificazione del dr. __________,
31.12.2012.
Conferma la diagnosi di
disturbo depressivo ricorrente, con sindrome
biologica di gravità media (ICD10-F33.11)
sindrome da attacchi di panico (ICD10-F41.0)
Conferma le sue valutazioni precedenti,
situazione peggiorata dall’inizio 2012, attualmente IL 50%.
La diagnosi di disturbo depressivo ricorrente,
con sindrome biologica di gravità media (F33.11) era già stata riportata nei
precedenti certificati del dr. __________, nel 2008, nel 2010. La perizia __________
ha evidenziato un episodio di grado lieve e ha descritto dettagliatamente una
serie di discordanze ed incoerenze a proposito della descrizione dei sintomi e
dell’assunzione delle terapie prescritte.
Il dr. __________ sostiene che vi sia stato un
peggioramento del quadro clinico (non descritto nemmeno per quanto riguarda le
limitazioni) dall’inizio del 2012, ma la CL sarebbe ancora quantificata del 50%
come nei suoi precedenti certificati (2008, 2010).
Nel suo certificato dell’11.10.2010 il dr. __________
sostiene che dal gennaio 2008 la IL sia del 50%. Si rileva come la terapia
psichiatrica riportata nel certificato dell’11.10.2010 sia la stessa di quella
del certificato del 31.05.2012.
La perizia __________ appare posteriore e non ha
confermato la valutazione del curante circa la CL residua dell’A.
La documentazione agli atti non modifica le
precedenti conclusioni SMR.” (Doc. X/1)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Considerandi
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione
peritale pluridisciplinare dei medici del __________, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Nel
rapporto peritale del 21 dicembre 2011, i medici del __________, tenuto conto
delle affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno
ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro nella sua attività di addetta
alle pulizie.
Il TCA,
nonostante le contestazioni dell’assicurata, non ha motivo di distanziarsi da
queste conclusioni dei medici del __________, per i motivi di seguito esposti.
Dal
profilo somatico, il TCA constata che le accurate valutazioni di natura
reumatologica e neurologica effettuate dagli specialisti del __________, che,
del resto, non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Quanto agli aspetti psichiatrici, l’assicurata ha
contestato le conclusioni peritali, trasmettendo due referti del dr. __________,
nei quali lo psichiatra curante, dopo avere rilevato che, a partire dall’inizio
del 2012, le condizioni psichiche dell’interessata hanno subìto un
peggioramento, ha attestato una inabilità lavorativa del 50%, ritenendo che la
valutazione fornita dallo psichiatra del __________ non abbia potuto
“constatare profondamente la sofferenza” dell’interessata, essendo stato il
colloquio peritale effettuato tramite l’ausilio di un interprete (cfr. doc. C e
D).
Al riguardo, il dr. __________ e la dr.ssa __________
del SMR, nelle loro annotazioni dell’8 maggio 2012, hanno rilevato che la
valutazione peritale psichiatrica eseguita dal dr. __________ del __________
sia stata “incisiva ed accurata”; abbia considerato tutti gli aspetti
soggettivi ed oggettivi, constatando la presenza di incoerenze nella
descrizione soggettiva dei sintomi e una chiara “discordanza tra il dosaggio
plasmatico dei medicamenti e le sue dichiarazioni su un’assunzione regolare
delle terapie” (doc. IV/bis).
Nelle successive annotazioni del 5 giugno 2012,
inoltre, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno rilevato che le
diagnosi poste dallo psichiatra curante nei referti prodotti in corso di causa
sono le stesse che egli aveva già posto nei referti del 2008 e del 2010 –
dunque precedentemente alla perizia pluridisciplinare del __________ –
aggiungendo inoltre che, nonostante l’asserito peggioramento dello stato di
salute a partire dall’inizio del 2012, il dr. __________ abbia comunque
attestato l’esistenza di una inabilità lavorativa del 50% - come già
certificato in precedenza (2008, 2010) - e abbia prescritto, , una terapia
medicamentosa (cfr. referto del 31 maggio 2012) del tutto analoga a quella
riportata nel referto dell’11 ottobre 2010 (doc. X/1).
Alla luce
di tutti questi elementi, i medici del SMR hanno quindi concluso che i referti
del dr. __________ non siano in grado di modificare quanto attentamente
valutato dai medici del __________ nella perizia del 21 dicembre 2011.
Il TCA
condivide queste considerazioni, ben motivate, dei medici del SMR.
Nonostante
le critiche del patrocinatore, dalla lettura del rapporto peritale, questo
Tribunale deve concludere che lo stato di salute dell’interessata sia stato
analizzato in maniera approfondita dagli specialisti del __________, tramite
un’accurata disamina del caso ed un’attenta valutazione degli aspetti
soggettivi ed oggettivi, supportata anche dagli esiti degli esami ematici, motivo
per il quale non si può ritenere che la presenza di un traduttore sia stata di
ostacolo alla corretta analisi da parte del dr. __________ della situazione
psichiatrica dell’assicurata.
Quanto al
presunto – e non dimostrato, come indicato dai medici del SMR - peggioramento
delle condizioni psichiche dell’interessata, a partire dall’inizio di gennaio
2012, attestato in maniera del tutto generica dal dr. __________ nei referti
prodotti in corso di causa (doc. C e D), il TCA rileva che lo stesso potrà
essere fatto valere dall’interessata, se del caso – ossia nell’eventualità di un
effettivo e duraturo peggioramento dello stato psichico, comprovato da adeguata
e motivata documentazione medico-specialistica a sostegno di tale allegazione -
in sede di nuova domanda.
Si
ricorda, infatti, alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata
di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.
61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali, che l’assicurata è totalmente abile al
lavoro nella sua precedente attività di addetta alle pulizie, non presentando
delle patologie tali da incidere sulla sua capacità lavorativa.
Nella
misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni, la decisione del 24 febbraio 2012 deve essere confermata in questa
sede.
2.8
L’assicurata
ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova perizia ad opera di un centro
universitario (doc. I).
Per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio
2007.
consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio
2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01
dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11
gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre
2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster