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Decisione

32.2012.87

Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare SAM e considerati gli ulteriori accertamenti medici, a ragione l'Ufficio AI ha negato all'A. il diritto a prestazioni

26 ottobre 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.

88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 15

ottobre 2009, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non essendo

adempiuto il presupposto dell’an-no di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed

essendo il grado d’invalidità nullo (doc. AI 34/1-2).

La

decisione del 15 ottobre 2009 – fondata sulla perizia pluridisciplinare 27 luglio

2009 del SAM e sul rapporto medico 18 agosto 2009 del medico SMR dr. __________

– è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 21 aprile 2010 cresciuta

incontestata in giudicato.

2.7. Come

rilevato sopra (cfr. consid. 1.2), nel mese di agosto 2010 l’assicurato ha

inoltrato una nuova domanda (doc. AI 46/1, 48/1 e 49/1-9).

L’amministrazione

– viste le annotazioni dell’8 novembre 2010 nelle quali il dr. __________,

medico SMR, ha rilevato: “(…) Nuova richiesta agosto 2010. Novità: -

Sindrome coronarica acuta (NSTEMI) aprile 2010, Stenosi RIVP (99%) con dilatazione

e stent (da Ecocardigramma dell’aprile 2010 la funzione ventricolare non appare

peggiorata) - in terapia psichiatrica specialistica (dr. __________, da

settembre 2009), lo specialista giudica peggioramento da giugno 2010-11-08 -

modico peggioramento della funzione polmonare (test di 18.05.2010 e

17.08.2010), in PA che persiste nel tabagismo. Indicata nuova valutazione SAM

(da confrontare con la 1a del luglio 2009). Domanda: c’é stato un

peggioramento dello stato di salute, con cambiamento della CL e dei limiti

funzionali rispetto a 1 anno e ½ fa? (…)” (doc. AI 64/1) – ha ordinato

una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI 65/1-2 e 68/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 19 maggio 2011 (doc. AI 75/1-71) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a cinque consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica

(dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologia (dr. __________) e

reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Malattia coronarica bivasale compensata:

- angina pectoris inaugurale il 13.5.2007:

- PTCA stenting del RIVA medio e di un ramo settale

il 14.5.2007;

- PTCA stenting (due volte) di una

doppia stenosi del RCA medio il 30.5.2007;

- sindrome coronarica acuta il

12.4.2010;

- PTCA di una re-stenosi del 70% del

RIVA medio e PTCA stenting del RIVP per stenosi del 99% il 13.4.2010;

- FRCV: abuso nicotinico pregresso,

dislipidemia, ipertensione arteriosa, sedentarietà, obesità.

Dispnea cronica su decondizionamento fisico ed obesità

permagna (BMI 36,2%).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Somatizzazione d’ansia e disfunzione vegetativa

somatoforme (ICD-10 F 45.30).

Ipocondria (ICD-10 F 45.2).

Cefalea cronica:

- emicrania con aura visiva;

- cefalea tensiva.

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di

grado leggero-medio con:

- ventiloterapia con apparecchiatura C-PAP.

Pregresso tabagismo.

Sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a

sin. in:

- stato dopo sindrome irritativa

radicolare L5 a sin. nel 2001 con recidiva nel 2009 per ernia discale L4-L5.

Toracodinia a sin.

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti

molli.

(…)" (doc. AI 75/18-19)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione

e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico

dell’A. nell’attività esercitata in qualità di aiuto cucina presso una

pizzeria, va considerato nella misura del 100%. Le limitazioni sul piano

funzionale e di carico relative alle diagnosi esposte al capitolo 5.1, vanno

riferite unicamente ad attività professionali con mansionario richiedente

sforzi fisici intensivi fino a moderatamente intensi, prevalentemente se di

tipo isometrico, attività lucrative che non riteniamo più esigibili. (…)”

(doc. AI 75/26) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A.,

unicamente riferite ad attività lucrative con mansionari implicanti sforzi

fisici intensi o moderatamente intensi se prevalentemente di tipo isometrico,

si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi constatati a

livello cardiologico e pneumologico. La malattia coronarica, la dispnea cronica

su decondizionamento fisico ed obesità permagna, rendono ben comprensibilmente

non più esigibili attività di questo tipo. Riteniamo che il mansionario

professionale, a cui l'A. era sottoposto in qualità di aiuto cucina presso una

pizzeria, vada considerato di tipo fisicamente moderato fino a leggero, per cui

in questa professione l'A. va considerato abile al lavoro in misura completa,

come descritto al capitolo 7. Alla luce dell'attuale valutazione interdisciplinare

non possiamo confermare un peggioramento dello stato di salute dell'A., in

particolar modo sul piano psichiatrico, come valutato dalla nostra consulente

(vedasi consulto allegato e discussione). Precisiamo che anche sul piano

cardiaco, rispetto alla precedente perizia SAM, non è oggettivabile un peggioramento

significativo della funzione cardiaca già allora tenuta nella norma. Sul piano

pneumologico, pur in presenza di una sindrome di apnee da sonno di grado leggero-medio

(trattata con beneficio tramite ventilo terapia C-PAP), constatiamo ora un

esame funzionale di migliore qualità rispetto al precedente del 2009. Il fatto

poi che l'A. è finalmente riuscito a sospendere il fumo di sigarette, ci permette

di valutare una prognosi migliore, con un rallentamento della progressione

della malattia coronarica.

In una valutazione globale riteniamo pertanto che

l'attività da ultimo esercitata dall'A. quale aiuto cucina presso una pizzeria,

è ancora praticabile nella misura completa come descritto al capitolo 7. Questa

nostra valutazione, come già esposto in occasione della precedente

perizia SAM del 27.7.2009, va ritenuta valida da ottobre 2008, cioè da quando

l'A. ha interrotto l'ultima attività lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Provvedimenti di integrazione professionale non sono

strettamente necessari, visto il giudizio valetudinario espresso sopra. In

considerazione tuttavia del lungo periodo di assenza di attività lavorativa

dell'A., può entrare in considerazione un aiuto al ricollocamento da parte

delle istanze preposte presso l'Ufficio AI del Canton Ticino.

Per le sole ragioni mediche l'A. va considerato in

grado di svolgere anche altre attività di tipo manuale, richiedenti sforzi

fisici da leggeri fino a moderati, quindi in parte sedentarie, nella misura del

100% da ottobre 2008.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Alle domande supplementari poste dal Servizio Medico

Regionale dell'Ufficio AI del Canton Ticino così possiamo rispondere:

Vi è stato un peggioramento duraturo dello

stato di salute dell'A. con modifica della capacità lavorativa e dei limiti

funzionali rispetto alla precedente valutazione SAM?

No, vedasi capitolo discussione e seguenti.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 75/27-28)

Nell’ambito

delle osservazioni al progetto di decisione 12 luglio 2011 (doc. AI 77/1-2 e

82/1) l’insorgente ha prodotto il rapporto della coronografia e PCI dell’8

luglio 2011 firmato dal capo clinica di cardiologia del __________ dr. __________

(doc. AI 82/3-4), la lettera provvisoria 9 luglio 2001 del dr. __________ del __________

(doc. AI 82/5-6) e il rapporto 15 settembre 2011 del dr. __________, FMH in chirurgia,

indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 82/2).

Al

riguardo, nell’annotazione 11 ottobre 2011 (doc. AI 85/1), il dr. __________

medico SMR, ha rilevato:

"

(…)

Nuovo episodio di coronaropatia acuta

07.07.2011

su sub occlusione degli stent sulla coronaria destra,

posa di 3 nuovi stent medicati.

Non viene valutata la funzione ventricolare.

Si nota progressione importante della malattia

coronarica.

Una IL transitoria è giustificata (circa 3 mesi), poi

rivalutare.

Contattare CCT per vedere se viene fatta una

riabilitazione cardiaca (091 805 38 48).

Potrebbe essere poi indicata una rivalutazione

mono-disciplinare SAM (cardiologica).

Per quanto riguarda la valutazione delle altre

patologie, rispetto alle quali si esprime il dr. __________, non posso che

ritenere che esse sono state valutate durante una perizia pluridisciplinare da

parte di specialisti, con tanto di valutazioni strumentali per quanto riguarda

la funzione polmonare, e in base a queste valutazioni si è arrivati a

conclusioni differenti da quelle del curante, ma motivate.

Esse poi sono state usate per un giudizio globale da parte

dei medici SAM.

Contattato __________, l'A. sta seguendo una

riabilitazione: 22 sedute su 36 eseguite.

Procedere: lettera al __________/riabilitazione, con

preghiera di spedirci il rapporto dopo riabilitazione.

(…)" (doc. 85/1)

Il

dr. __________ – circa il rapporto 18 novembre 2011 concernente la riabilitazione

cardiovascolare iniziata il 16 agosto 2011 (doc. AI 87/1-3) – nell’annotazione

19 gennaio 2012 (doc. AI 88/1) ha inoltre osservato:

"

(…)

Ho preso nota del rapporto della riabilitazione

cardiovascolare datato 18.11.2011 /durata dal 19.8 al 18.11.2011).

Si evidenzia un decorso caratterizzato da sensazioni di

restringimento precordiale, non corrispondenti a alterazioni dell’ECG, con

leggero miglioramento della prestazione alla cicloergospirometria (ancorché al

61% il valore richiesto per età e corporatura).

I medici del __________ ritengono (al 18.11.2011) l’A.

tuttora inabile al 100%.

Si evidenzia la scarsa applicazione nella prevenzione

dei fattori rischio (peso, fumo …).

Prevista RMN cardiaca con perfusione i cardiologi

sospendono il giudizio sulla IL in attesa di questo esame.

Lettera ai medici __________ per chiedere

ulteriori informazioni.

(lettera scritta)

(…)." (doc. AI 88/1)

Vista

la risposta 13 febbraio 2012 del capo sevizio di cardiologia del __________ dr.

__________ del seguente tenore:

"

(…)

Non ritorno sugli antecedenti a te ben noti. La RM che

avevo previsto al termine della riabilitazione a seguito di dolori precordiali

e dispnea a moderato carico di lavoro (pur senza alterazioni ECG) è stata

effettuata in data 23.11.2011.

L’esame ha mostrato solo una lieve ischemia residua in

un territorio compatibile con le noti stenosi residue periferiche.

Non sussiste dunque indicazione o possibilità ad

effettuare nuovamente una rivascolarizzazione percutanea di quelle coronarie.

È possibile gestire la situazione a livello

medicamentoso mentre, alla luce anche della conferma di una buona cinetica

ventricolare nonostante la cicatrice post-infarto (funzione sistolica normale

con FE 61%), è possibile definire completa la capacità lavorativa per lo meno

per lavori che non implicano sforzi intensi, prolungati, in condizioni

climatiche estreme.

(…)." (doc. AI 90/1)

il

dr. __________, nell’annotazione sub doc. AI 91/1, ha poi concluso:

"

(…)

- La valutazione dopo la perizia SAM;

è da confermare (rapporto SMR 25.05.2011).

- Dal 07.07.2011 al 31.01.2012 IL

100% per ogni attività

- Dal 01.02.2012 valgono di nuovo le limitazioni

date nel precedente rapporto

(a > 7 mesi dopo l’episodio acuto, dopo

riabilitazione, dopo RM cardiaca)

(…)." (doc. AI 91/1)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze mediche su enunciate – con decisione

23 febbraio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica

e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 9C_148/2012 del 17

settembre 2012,9C_113/2012 del 14 marzo 2012,8C_426/2011 del 29 settembre

2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per

quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato

le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione

logica e priva di contraddizioni che stabilisce, sia quale aiuto cucina presso

il __________ che in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali

posti, una capacità lavorativa del 100% dall’ottobre 2008, momento in cui ha interrotto

l’ultima attività (vedi il questionario per il datore di lavoro sub doc. AI

55/1-7 che al punto 2.3 indica il 1. ottobre 2008 quale ultimo giorno effettivo

di lavoro).

Quanto

all’evoluzione nel tempo, i periti hanno precisato che “(…) in una valutazione

globale riteniamo pertanto che l’attivi-tà da ultimo esercitata dall’A. quale

aiuto cucina presso una pizzeria, è ancora praticabile nella misura completa

come descritto al capitolo 7. Questa nostra valutazione, come già esposto

in occasione della precedente perizia SAM del 27.7.2009, va ritenuta da ottobre

2008, cioè da quando l’A. ha interrotto l’ultima attività lavorativa. (…)”

(doc. AI 75/27) e, alla domanda a sapere se vi è stato un peggioramento duraturo

dello stato di salute con modifica della capacità lavorativa e dei limiti

funzionali rispetto alla prima perizia del SAM, hanno risposto “(…) no,

vedasi capitolo discussione e seguenti. (…)” (doc. AI 75/28).

In

particolare il TCA rileva che nei consulti del 14 marzo 2011 (doc. AI 75/34-39)

e del 2 febbraio 2011 (doc. AI 75/52-55), il dr. __________, FMH in reumatologia

e riabilitazione, ha concluso che “(…) non vi sono dal punto di vista

clinico e nemmeno dal punto di vista radiologico delle modifiche sostanziali

per quanto riguarda le condizioni dell’assicurato in relazione alle sue

patologie reumatologiche. Non vi sono delle significative limitazioni funzionali

per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche. Egli è quindi da

ritenere ulteriormente abile al lavoro nella forma completa per l’attività lavorativa

antecedentemente svolta e cioè quella di aiuto cucina ed anche per altre

attività professionali da considerare medio pesanti. (…)” (doc. AI 75/39) e

il dr. __________, FMH in neurologia, ha attestato che nell’attività da ultimo

svolta “(…) l’A. è abile al lavoro al 100% dal punto di vista neurologico

(…)” (doc. AI 75/54) e alla domanda circa la possibilità di svolgere altre

attività ha risposto “(…) Si, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico (…)” (doc. AI 75/55).

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono

del resto state smentite da certificati medici specialistici attestanti delle patologie

invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua.

Tali

non possono certo essere ritenuti il rapporto 15 settembre 2011 del dr. __________,

FMH in chirurgia, indirizzato all’Uffi-cio AI (doc. AI 82/2) e il suo ulteriore

certificato del 23 aprile 2012 (doc. D/4). In questi atti il dr. __________,

che non è specialista in materia, ha espresso una valutazione considerando nel

loro complesso gli aspetti somatici e extra somatici – va qui ricordato

che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare

e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che

di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del

19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado

complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare) – e non si é confrontato con la valutazione del SAM limitandosi ad esprimere

una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa delle note

patologie. In questo senso hanno concluso anche i medici SMR dr. __________,

dr. __________ e dr.ssa __________ nelle annotazioni 11 ottobre 2011 e 22

maggio 2012 (doc. AI 85/1 e VIII/1).

Il

dr. __________, capo servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________,

nel consulto 23 marzo 2011 (doc. AI 75/40-45), ha concluso che “(…) rispetto

al 2009 pur constatando dal punto di vista medico teorico pneumologico la

presenza di una patologia significativa come una sindrome di apnee da sonno

di grado leggero-medio. Constatando ora un esame funzionale di migliore

qualità ed ancora ai limiti inferiori della norma, e facendo fede inoltre sul

buon risultato del test del cammino, e del test ergospirometrico a cui è stato

sottoposto l’assicurato presso il Servizio di Pneumologia dell’Ospedale di __________,

non sussistono sicuri segni che possono giustificare una limitazione significativa

della capacità lavorativa per lavori fisici leggeri o moderati dal punto di

vista medico teorico pneumologico. Il paziente presenta prevalentemente quale

fattore limitante un’obesità permagna ed un decondizionamento fisico. La

presenza di una sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da

leggero a moderato, sottoposta con successo ad una terapia con apparecchiatura

C-PAP non rappresenta un fattore aggravante rispettivamente limitante della

capacità lavorativa per un paziente con attività pregressa di aiuto cucina.

(…)” (doc. AI 75/42).

Anche

questa valutazione non è stata validamente contestata dall’insorgente che,

tramite il suo rappresentante, nello scritto 28 giugno 2012, si è limitato a

comunicare al TCA che “(…) nonostante abbiamo interpellato il Dr. __________

(curante del ricorrente) da qualche tempo, per la problematica pneumologica che

a nostro parere è determinante nell’individuare il grado d’invalidità,

purtroppo egli fino ad oggi non ha preso nessuna posizione. (…)” (XI). Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Del resto, alla

luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto che fosse lecito

attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro

un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla

produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Quanto

agli aspetti psichiatrici e cardiologi va rilevato quanto segue.

Il

dr. __________, psicoanalista e FMH in psichiatria, nel rapporto 27 agosto 2010

(doc. AI 56/1-4; rapporto che porta il timbro del dr. med. __________ come

rilevato dal SAM sub doc. AI 75/5), pur attestando un peggioramento dello stato

psicopatologico, ha certificato un’incapacità lavorativa del 70% allorquando il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella relazione del 21 gennaio

2010 (doc. AI 39/5-7), aveva concluso per “(…) l’incapacità lavorativa

totale per ragioni psichiatriche e psicosomatiche (…)” (doc. AI 39/7).

Sempre il dr. __________, nell’ulteriore certificato medico 30 marzo 2012 (doc.

D/3), non ha posto delle nuove diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e senza confrontarsi con le conclusioni del SAM ha rilevato, in

modo del tutto generico, che “(…) lo stato psicopatologico continua a mantenersi

compromesso per una condizione depressiva ad andamento recidivante di entità

medio-grave a causa di sempre maggiori aggravamenti delle condizioni cardiache

che rendendolo incapace anche in semplici possibilità di attivazione, gli

suscitano pervasivi sentimenti di inutilità e compromesse capacità reattive con

conseguenti ricadute negative sulla funzionalità lucrativa, tuttora limitata

in percentuale completa. (…)” (doc. D/3, la sottolineatura è del

redattore). Va qui rilevato che una tale allegazione, vaga e non seguita da

attestazioni specialistiche, non è sufficiente per dimostrare un peggioramento

dopo che lo stesso dr. __________, nel precedente rapporto 27 agosto 2010 (doc.

AI 56/1-4), aveva certificato un’inabilità lavorativa del 70% dal giugno 2010.

Al riguardo, nelle annotazioni 22 maggio 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________

hanno evidenziato che “(…) le forti limitazioni cardiologiche indicate dal

dr. __________ non trovano conferma nella valutazione del dr. __________. Per

quanto riguarda la problematica psichiatrica, l’attuale certificato medico

redatto dal Dr. __________ (30.03.2012) non riporta una diagnosi psichiatrica

secondo classificazione ICD o DSM (cita genericamente una condizione

depressiva) né viene descritto il quadro clinico. L’attuale documentazione non

porta quindi a nuovi elementi che permettano di discostarsi dalla precedente

perizia SAM. (…)” (VIII/1).

Il

dr. __________, capo servizio di cardiologia del __________ – dopo che nella

risposta 13 febbraio 2012 al dr. __________ aveva evidenziato che “(…) è

possibile gestire la situazione a livello medicamentoso mentre, alla luce anche

della conferma di una buona cinetica ventricolare nonostante la cicatrice

post-infarto (funzione sistolica normale con FE 61%), è possibile definire

completa la capacità lavorativa per lo meno per lavori che non implicano sforzi

molto intensi, prolungati, in condizioni climatiche estreme. (…)” (doc. AI

90/1) – anche nel rapporto 18 aprile 2012 indirizzato all’RA 1, riferendosi

alle valutazioni del 18 novembre 2011 e del 13 febbraio 2012, ha, in particolare, ribadito che “(…) il quadro evinto alla risonanza magnetica dunque

conferma il substrato organico di eventuali episodi di dolore che il paziente

potrebbe di tanto in tanto ancora percepire, questi però non appaiono ora d’impatto

prognostico e soprattutto tali da limitare la capacità lavorativa per attività

leggere-moderate e comunque non da eseguire in condizioni climatiche estreme

(troppo caldo, troppo freddo o all’aperto). (…)” (doc. D/2).

Riguardo

infine al certificato medico 12 marzo 2012 del dr. __________ (doc. D/1), FMH

in dermatologia e venerologia, va innanzitutto osservato che lo specialista non

si è espresso sulla capacità lavorativa.

Inoltre,

come già evidenziato al consid. 1.8 – invitato espressamente a

due riprese (IX e X) a presentare osservazioni scritte sull’annotazione 22

maggio 2012 con la quale i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ hanno

concluso che “(…) l’attuale documentazione non porta quindi a nuovi elementi

che permettano di discostarsi dalla precedente perizia SAM. (…)” (VIII/1) –, l’insorgente

ha comunicato al TCA di non avere osservazioni supplementari da proporre limitandosi

a sostenere, tramite il suo rappresentante, che “(…) senza tanti giri di

parole, abbiamo la netta sensazione che le problematiche di questo assicurato,

nonostante che a nostro giudizio sono idealmente invalidanti, siano

sottostimate e non siano segnalate nella giusta e corretta dimensione. (…)”

(XI).

Del

resto il dr. __________, nell’annotazione 20 aprile 2012, ha rilevato che “(…) l’attuale certificazione del dr. __________ indica una attuale

esacerbazione della problematica dermatologica presente alle mani già descritta

in occasione della valutazione SAM 2011 dove si indicava la necessità di

applicazione al bisogno di crema dermatologica steroidea; nel 2009 sempre in

occasione della valutazione del SAM si consigliava la protezione delle mani con

guanti al contatto con acqua e saponati. Si tratta quindi d’una problematica

nota che ha sempre ben risposto ad un trattamento semplice al bisogno e che

richiede semplici misure di protezione. (…)” (IV/bis).

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 19 maggio 2011 del SAM

(doc. AI 75/1-71) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento

duraturo con conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di maggio 2011

e prima del 23 febbraio 2012 – fatti salvi i periodi di incapacità lavorativa totale dal 13 aprile

al 30 giugno 2010 e dal 7 luglio 2011 al 31 gennaio 2012; cfr. doc. AI 76/1-3 e

91/1) –, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa,

tanto nell’abituale quanto in un’altra attività adeguata, del 100% dall’ottobre

2008.

In

questo senso, la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI

affinché si pronunci sul diritto a misure d’ordine professionale, va respinta.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Di

conseguenza – ritenuto il presupposto dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1

lett. b non adempiuto e considerato il grado d’invalidità nullo – la decisione impugnata

che ha negato il diritto a prestazioni va confermata e il ricorso respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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