32.2012.89
Esame del diritto ad una rendita di assicurato che ha terminato la formazione professionale finanziata dall'Ufficio AI. In casu, l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile
21 settembre 2012Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.89
Data decisione, Autorità:
21.09.2012, TCA
Titolo:
Esame del diritto ad una rendita di assicurato che ha terminato la formazione professionale finanziata dall'Ufficio AI. In casu, l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.89
BS/sc
Lugano
21 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1991, affetto da sordità congenita totale ai sensi della cifra 445
OIC (Ordinanza sulle infermità congenite), ha beneficiato di provvedimenti
pedagogico-terapeutici (doc. AI 13 e 23), di provvedimenti per l’istruzione
scolastica speciale (doc. AI 19 e 32), di provvedimenti sanitari (doc. AI 28),
nonché di mezzi ausiliari, quali apparecchi acustici (doc. AI 16,36,52,61,110 e
145).
Nell’aprile
2007 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per assicurati/e
che non hanno ancora compiuto i 20 anni (doc. AI 73).
Con
comunicazione 14 agosto 2008 l’Ufficio AI gli ha accordato la copertura dei
costi per la prima formazione professionale quale assistente d’ufficio (doc. AI
94), prorogata il 26 febbraio 2010 (doc. AI 120).
RI
1 ha svolto l’apprendistato dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011 presso __________
(doc. AI 97), terminato con profitto (cfr. rapporto 6 luglio 2011 del consulente
in integrazione professionale; doc. AI 139; rapporto 20 luglio 2011 della FTIA,
doc. AI 140).
1.2. Conclusa
la formazione professionale, l’Ufficio AI ha esaminato l’eventuale diritto ad
una rendita.
Sulla
base del rapporto 28 dicembre 2011 del consulente (doc. AI 149), tenuto conto
delle annotazioni 2 dicembre 2011 del SMR (doc. AI 148), con decisione 27
febbraio 2012 (preavvisata il 16 gennaio 2012), l’amministrazione ha negato il
dritto alla rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità
pensionabile (doc. AI 156).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto
il presente ricorso, postulando il riconoscimento di ¾ di rendita. Contesta la
determinazione del grado d’invalidità, in particolare l’importo del reddito da
invalido considerato dall'amministrazione. Dei singoli motivi verrà detto,
quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente egli ha chiesto di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, istanza accolta
con decreto 22 maggio 2012 (VIII).
1.4. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso,
confermando l’assenza di un grado d’invalidità pensionabile.
1.5. Su richiesta
del TCA, in data 11 giugno 2012 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni
alla risposta di causa ed alla documentazione ivi allegata (XI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, come si evince dal citato rapporto 28 dicembre 2011, il consulente
ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
2.4.1. Per
quanto riguarda il reddito da valido, il consulente, considerato come
l’assicurato non abbia portato a termine la formazione a causa del danno alla salute
(egli ha infatti conseguito un diploma di assistente di ufficio senza le conoscenze
in contabilità e in lingua straniera, materie che non ha potuto apprendere per
le difficoltà legate al funzionamento dell’ap- parecchio acustico), ha
applicato l’art. 26 cpv. 1 OAI avente il seguente tenore:
"
Se l'assicurato non ha
potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze
professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido
corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio
attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di
statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).
____________________________________________________
Dopo … anni compiti Prima … anni compiti Tasso
in per cento
__________________________________________________________
21 70
21 25 80
25 30 90
30
100
__________________________________________________________
Ricordato
che l’assicurato è nato nel 1991, il consulente ha fissato a fr. 60'000.-- il reddito
da valido (80% del valore medio secondo il rilevamento dell’Ufficio federale di
statistica sulla struttura dei salari di fr. 75'000.--).
Tale
dato è corretto e non è stato del resto contestato.
2.4.2. Per
quel che concerne il salario da invalido, il consulente ha dapprima tenuto
conto delle indicazioni 20 luglio 2011 della __________:
"
(…)
Viste le competenze acquisite durante l'apprendistato
(scolastiche e pratiche), considerando che il titolo di studio acquisito, nel
mondo del lavoro ticinese, è una novità, valutiamo la capacità di guadagno in
funzione del fatto che al termine dell'apprendistato biennale potrebbe
conseguire la formazione in qualità di impiegato di commercio profilo B (AFC),
partendo dal II° anno e avendo seguito durante il II° anno di assistente le ore
supplementari di contabilità e della lingua straniera (percorso che il signor RI
Fatti
1 non ha fatto).
L'occupazione del signor RI 1 è del 100% e
rispetto alle competenze acquisite ha un rendimento di circa il 70%, in quanto
non può svolgere lavori che richiedono un contatto verbale diretto con i
clienti (conversazione professionale verbale improvvisata) o telefonica, così
come attività che richiedono un'abilità nella redazione di testi. Le consegne
dei lavori da svolgere devono inoltre essere debitamente introdotte nella fase
iniziale.
Avendo svolto per la nostra struttura delle attività
semplici e ripetitive nell'arco di questi anni e avendo una certa esperienza e
autonomia, riteniamo che la paga, se fosse assunto da noi, potrebbe essere di
fr. 1'800.00 lordi, pagabili in tredici mensilità, proporzionata alla sua
capacità produttiva effettiva." (Sottolineatura del redattore; doc. AI
140/3)
Il
consulente ha poi preso in considerazione le annotazioni 2 dicembre 2011 del
SMR circa le limitazioni dovute al danno alla salute:
"
(…)
L'unica limitazione è rappresentata dalla difficoltà
d'interagire localmente, in modo particolare se non ha lo sguardo su chi parla.
Sia nell'articolo di giornale citato che nei rapporti di sorveglianza (per la formazione)
è confermato questo dato.
Dal lato medico si può affermare che c'è piena CL per
tutte le attività che sono adeguate per persone ipoudenti gravi. Una
percentuale di limitazione funzionale lavorativa può dipendere dall'organizzazione
del lavoro. (…)" (Doc. AI 148/1)
Dalle
succitate annotazioni del SMR il consulente ha ritenuto che l’assicurato non ha
“… una capacità lavorativa ridotta a causa del danno alla salute, quanto
piuttosto dei limiti funzionali che gli impediscono di poter svolgere un’attività
professionale senza difficoltà oggettive…” e ha concluso che l’inte-ressato
ha la possibilità di svolgere, oltre l’attività di ufficio per cui è stato
formato, anche professioni semplici e ripetitive, motivo per cui, utilizzando i
dati statistici relativi a quest’ultime attività, ha fissato il reddito da
invalido in fr. 61'754.-- (doc. AI 149/2).
Di
conseguenza, dal raffronto tra i due redditi non è risultato alcun grado
d’invalidità. Da qui la decisione di rifiuto della domanda di rendita. Il consulente
ha comunque fatto presente che l’assicurato può richiedere un aiuto al collocamento.
2.5. L’assicurato
contesta la determinazione del reddito da invalido, evidenziando in
particolare:
"
(…)
Non è vero, come sostiene l'Ufficio AI, che il Servizio
medico regionale avrebbe indicato che la capacità lavorativa non sarebbe
ridotta a causa del danno alla salute ma piuttosto ai limiti funzionali che
impediscono all'assicurato di poter svolgere un'attività professionale senza
difficoltà oggettive. Il SMR conferma che vi è una limitazione dovuta alla
difficoltà di interagire localmente in particolare se l'assicurato non ha lo
sguardo su chi parla. La capacità lavorativa è piena ma il rendimento è
ridotto. Il SMR, così come la __________, conferma inoltre che la capacità
lavorativa è data unicamente per le attività adeguate per persone ipoventi
gravi. Il reddito della categoria 4.2 della tabella TA1 non concerne invece
unicamente le persone ipoventi gravi. Anzi questo reddito è indicato per
persone con capacità lavorativa totale, senza danni alla salute, che possono
esercitare attività semplici e ripetitive.
Considerando un reddito annuo di fr. 61'754.--
l'Ufficio AI misconosce dunque totalmente il danno alla salute invalidante che
è pure stato confermato dall'SMR.
Non si può infatti negare che il ricorrente è affetto
da ipodensa grave che ha pure evidenti ed importanti conseguenze sul reddito
che il medesimo può conseguire proprio a causa di tale danno alla salute
invalidante.
L'Ufficio AI indica che la capacità lavorativa è
ridotta a causa dei limiti funzionali che impediscono all'assicurato di poter
svolgere un'attività professionale senza difficoltà oggettive. Tali limiti
funzionali però derivano con tutta evidenza da danno alla salute. Quindi in
definitiva è a causa del danno alla salute che ha quale conseguenza una
capacità lavorativa ridotta. L'Ufficio AI riconosce comunque che vi è una
capacità lavorativa ridotta e che l'assicurato non è in grado di svolgere
un'attività professionale senza difficoltà oggettive. È pertanto escluso che
per il medesimo si possa considerare il reddito per attività semplici e
ripetitive che potrebbe conseguire una persona perfettamente sana. (…)"
(Doc. I, pag. 4-5)
Orbene,
in primo luogo occorre ricordare che, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe
l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.
4a).
Nel
caso concreto, l’assicurato presenta un ridotto rendimento nella professione
appresa, come rilevato dal SMR e confermato dalla __________ (cfr. consid.
2.4.2.), a causa delle “difficoltà di interagire localmente, in modo
particolare se non ha lo sguardo su chi parla”, mentre dal lato medico non
sono state riscontrate delle limitazioni. Va del resto ricordato che egli
beneficia di un apparecchio acustico, i cui costi sono stati assunti
dall’amministrazione con comunicazione 16 agosto 2011 (doc. 145).
Non
vi è pertanto alcun motivo per ritenere che il ricorrente non possa pienamente esercitare
attività semplici e ripetitive per persone ipoudenti. Al riguardo, nel rapporto
10 maggio 2012 il consulente ha pertinentemente rilevato:
"
(…)
Ci sono infatti professioni in cui l'ipoudenza grave
non influisce non solo sulla sicurezza della persona ipoudente ma anche sul suo
stesso rendimento economico. In particolare, ci si può riferire a professioni
quali ad esempio nel campo dell'agricoltura, l'orologeria, la gestione di
immobili o il controllo qualità. In questi contesti professionali il rendimento
economico è normale per una persona con grave problema di udito.
Tuttavia, a favore dell'assicurato, vale comunque la
pena accennare che in determinati casi bisogna prevedere la possibilità di
adeguare il posto di lavoro a causa di eventuali rischi per l'assicurato oppure
per un ulteriore ed eventuale contesto di difficoltà a gestire il proprio lavoro
a causa del danno alla salute.
Va però precisato a questo proposito come
l'Assicurazione Invalidità può prevedere (ed è il suo scopo fondamentale)
l'adozione di mezzi ausiliari atti a migliorare la situazione, se non
addirittura risolvere le problematiche imposte dal danno alla salute. (…)"
(Doc. VI/bis, pag. 2)
L’utilizzo
della Tabella TA1 da parte dell’Ufficio AI è pertanto corretto. Non va poi
dimenticato che nel succitato rapporto il consulente ha comunque ammesso una
riduzione del 10% sul reddito da invalido, fissando quindi a fr. 55'578,60.
Non
può del resto essere presa in considerazione, quale reddito da invalido, la
retribuzione di fr. 23'400.-- della __________. Nel summenzionato rapporto 10
maggio 2012 il consulente ha infatti evidenziato:
"
(…)
Il reddito indicato dalla __________ è stato calcolato
sulla base di indicazioni proprie all'azienda __________ e non su una
valutazione della capacità di guadagno dell'assicurato in un mercato del lavoro
supposto in equilibrio. A questo proposito, basta riferirsi a quelle che sono
le raccomandazioni salariali per comprendere che il salario indicato dalla __________
è ben al di sotto di quanto previsto dalle raccomandazioni salariali 2009 della
Società Svizzera Impiegati di Commercio. In particolare, con l'età
dell'assicurato (21 anni) e un titolo di assistente di ufficio, si ottiene una
media salariale di CHF 52'640 e un minimo di CHF 46'800. E la prospettiva salariale,
in questo caso, prevede una possibilità di guadagno minima pari a CHF
57'000 circa a partire dai 45 anni circa. (Doc. VI/bis, pag. 1)
Infine,
anche volendo ritenere che l’assicurato possa esercitare unicamente l’attività
appresa, con una limitazione di rendimento del 30% valutata dalla __________,
egli non avrebbe comunque diritto ad una rendita essendo il corrispettivo grado
d’invalidità inferiore al 40% (cosiddetto raffronto percentuale dei redditi;
cfr. al riguardo DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I
759/2005 del 21 agosto 2006.).
Non
presentando dunque l’insorgente un grado d’invalidità pensionabile, la decisione
contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di giustizia andrebbero a carico
dell’assicurato. Essendo stato quest’ultimo posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, l’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza
ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster