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Decisione

32.2012.89

Esame del diritto ad una rendita di assicurato che ha terminato la formazione professionale finanziata dall'Ufficio AI. In casu, l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile

21 settembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1 non ha fatto).

L'occupazione del signor RI 1 è del 100% e

rispetto alle competenze acquisite ha un rendimento di circa il 70%, in quanto

non può svolgere lavori che richiedono un contatto verbale diretto con i

clienti (conversazione professionale verbale improvvisata) o telefonica, così

come attività che richiedono un'abilità nella redazione di testi. Le consegne

dei lavori da svolgere devono inoltre essere debitamente introdotte nella fase

iniziale.

Avendo svolto per la nostra struttura delle attività

semplici e ripetitive nell'arco di questi anni e avendo una certa esperienza e

autonomia, riteniamo che la paga, se fosse assunto da noi, potrebbe essere di

fr. 1'800.00 lordi, pagabili in tredici mensilità, proporzionata alla sua

capacità produttiva effettiva." (Sottolineatura del redattore; doc. AI

140/3)

Il

consulente ha poi preso in considerazione le annotazioni 2 dicembre 2011 del

SMR circa le limitazioni dovute al danno alla salute:

"

(…)

L'unica limitazione è rappresentata dalla difficoltà

d'interagire localmente, in modo particolare se non ha lo sguardo su chi parla.

Sia nell'articolo di giornale citato che nei rapporti di sorveglianza (per la formazione)

è confermato questo dato.

Dal lato medico si può affermare che c'è piena CL per

tutte le attività che sono adeguate per persone ipoudenti gravi. Una

percentuale di limitazione funzionale lavorativa può dipendere dall'organizzazione

del lavoro. (…)" (Doc. AI 148/1)

Dalle

succitate annotazioni del SMR il consulente ha ritenuto che l’assicurato non ha

“… una capacità lavorativa ridotta a causa del danno alla salute, quanto

piuttosto dei limiti funzionali che gli impediscono di poter svolgere un’attività

professionale senza difficoltà oggettive…” e ha concluso che l’inte-ressato

ha la possibilità di svolgere, oltre l’attività di ufficio per cui è stato

formato, anche professioni semplici e ripetitive, motivo per cui, utilizzando i

dati statistici relativi a quest’ultime attività, ha fissato il reddito da

invalido in fr. 61'754.-- (doc. AI 149/2).

Di

conseguenza, dal raffronto tra i due redditi non è risultato alcun grado

d’invalidità. Da qui la decisione di rifiuto della domanda di rendita. Il consulente

ha comunque fatto presente che l’assicurato può richiedere un aiuto al collocamento.

2.5. L’assicurato

contesta la determinazione del reddito da invalido, evidenziando in

particolare:

"

(…)

Non è vero, come sostiene l'Ufficio AI, che il Servizio

medico regionale avrebbe indicato che la capacità lavorativa non sarebbe

ridotta a causa del danno alla salute ma piuttosto ai limiti funzionali che

impediscono all'assicurato di poter svolgere un'attività professionale senza

difficoltà oggettive. Il SMR conferma che vi è una limitazione dovuta alla

difficoltà di interagire localmente in particolare se l'assicurato non ha lo

sguardo su chi parla. La capacità lavorativa è piena ma il rendimento è

ridotto. Il SMR, così come la __________, conferma inoltre che la capacità

lavorativa è data unicamente per le attività adeguate per persone ipoventi

gravi. Il reddito della categoria 4.2 della tabella TA1 non concerne invece

unicamente le persone ipoventi gravi. Anzi questo reddito è indicato per

persone con capacità lavorativa totale, senza danni alla salute, che possono

esercitare attività semplici e ripetitive.

Considerando un reddito annuo di fr. 61'754.--

l'Ufficio AI misconosce dunque totalmente il danno alla salute invalidante che

è pure stato confermato dall'SMR.

Non si può infatti negare che il ricorrente è affetto

da ipodensa grave che ha pure evidenti ed importanti conseguenze sul reddito

che il medesimo può conseguire proprio a causa di tale danno alla salute

invalidante.

L'Ufficio AI indica che la capacità lavorativa è

ridotta a causa dei limiti funzionali che impediscono all'assicurato di poter

svolgere un'attività professionale senza difficoltà oggettive. Tali limiti

funzionali però derivano con tutta evidenza da danno alla salute. Quindi in

definitiva è a causa del danno alla salute che ha quale conseguenza una

capacità lavorativa ridotta. L'Ufficio AI riconosce comunque che vi è una

capacità lavorativa ridotta e che l'assicurato non è in grado di svolgere

un'attività professionale senza difficoltà oggettive. È pertanto escluso che

per il medesimo si possa considerare il reddito per attività semplici e

ripetitive che potrebbe conseguire una persona perfettamente sana. (…)"

(Doc. I, pag. 4-5)

Orbene,

in primo luogo occorre ricordare che, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe

l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a).

Nel

caso concreto, l’assicurato presenta un ridotto rendimento nella professione

appresa, come rilevato dal SMR e confermato dalla __________ (cfr. consid.

2.4.2.), a causa delle “difficoltà di interagire localmente, in modo

particolare se non ha lo sguardo su chi parla”, mentre dal lato medico non

sono state riscontrate delle limitazioni. Va del resto ricordato che egli

beneficia di un apparecchio acustico, i cui costi sono stati assunti

dall’amministrazione con comunicazione 16 agosto 2011 (doc. 145).

Non

vi è pertanto alcun motivo per ritenere che il ricorrente non possa pienamente esercitare

attività semplici e ripetitive per persone ipoudenti. Al riguardo, nel rapporto

10 maggio 2012 il consulente ha pertinentemente rilevato:

"

(…)

Ci sono infatti professioni in cui l'ipoudenza grave

non influisce non solo sulla sicurezza della persona ipoudente ma anche sul suo

stesso rendimento economico. In particolare, ci si può riferire a professioni

quali ad esempio nel campo dell'agricoltura, l'orologeria, la gestione di

immobili o il controllo qualità. In questi contesti professionali il rendimento

economico è normale per una persona con grave problema di udito.

Tuttavia, a favore dell'assicurato, vale comunque la

pena accennare che in determinati casi bisogna prevedere la possibilità di

adeguare il posto di lavoro a causa di eventuali rischi per l'assicurato oppure

per un ulteriore ed eventuale contesto di difficoltà a gestire il proprio lavoro

a causa del danno alla salute.

Va però precisato a questo proposito come

l'Assicurazione Invalidità può prevedere (ed è il suo scopo fondamentale)

l'adozione di mezzi ausiliari atti a migliorare la situazione, se non

addirittura risolvere le problematiche imposte dal danno alla salute. (…)"

(Doc. VI/bis, pag. 2)

L’utilizzo

della Tabella TA1 da parte dell’Ufficio AI è pertanto corretto. Non va poi

dimenticato che nel succitato rapporto il consulente ha comunque ammesso una

riduzione del 10% sul reddito da invalido, fissando quindi a fr. 55'578,60.

Non

può del resto essere presa in considerazione, quale reddito da invalido, la

retribuzione di fr. 23'400.-- della __________. Nel summenzionato rapporto 10

maggio 2012 il consulente ha infatti evidenziato:

"

(…)

Il reddito indicato dalla __________ è stato calcolato

sulla base di indicazioni proprie all'azienda __________ e non su una

valutazione della capacità di guadagno dell'assicurato in un mercato del lavoro

supposto in equilibrio. A questo proposito, basta riferirsi a quelle che sono

le raccomandazioni salariali per comprendere che il salario indicato dalla __________

è ben al di sotto di quanto previsto dalle raccomandazioni salariali 2009 della

Società Svizzera Impiegati di Commercio. In particolare, con l'età

dell'assicurato (21 anni) e un titolo di assistente di ufficio, si ottiene una

media salariale di CHF 52'640 e un minimo di CHF 46'800. E la prospettiva salariale,

in questo caso, prevede una possibilità di guadagno minima pari a CHF

57'000 circa a partire dai 45 anni circa. (Doc. VI/bis, pag. 1)

Infine,

anche volendo ritenere che l’assicurato possa esercitare unicamente l’attività

appresa, con una limitazione di rendimento del 30% valutata dalla __________,

egli non avrebbe comunque diritto ad una rendita essendo il corrispettivo grado

d’invalidità inferiore al 40% (cosiddetto raffronto percentuale dei redditi;

cfr. al riguardo DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I

759/2005 del 21 agosto 2006.).

Non

presentando dunque l’insorgente un grado d’invalidità pensionabile, la decisione

contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di giustizia andrebbero a carico

dell’assicurato. Essendo stato quest’ultimo posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, l’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza

ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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