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Decisione

32.2012.91

A giusta ragione l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurato. Confermata perizia SAM. AG accolta

28 novembre 2012Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII e l’allegato

(doc. S) sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XIII).

1.11. Il 18 giugno 2012 l’insorgente

ha prodotto la relazione medica del 14 giugno 2012 della Dr.ssa __________

(doc. XIV+T).

Anche il doc. XIV e

l’allegato (doc. T) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XV).

1.12. Con le osservazioni del 2

luglio 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al

vaglio del SAM, si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XVI+1-4)

I doc. XVI 1-4 sono stati

trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. XVII).

1.13. Il 16 luglio 2012 il

ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc.

XVIII).

I doc. XVII, XVIII sono

stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

1.14. In data 27 settembre 2012 il

TCA ha interpellato il SAM in merito alla valutazione globale delle patologie

dell’assicurato (doc. XX).

1.15. Il SAM ha risposto l’11

ottobre 2012 (doc. XXIII).

I doc. XX e XXIII sono

stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIV).

1.16. L’UAI ha preso posizione il 17

ottobre 2012 (doc. XXV), mentre il ricorrente il 15 novembre 2012 producendo un

apresa di posizione del Dr. __________ (doc. XXVII+U).

Il doc. XXV è stato

inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XXVI), e i doc. XXVII e l’allegato

all’UAI per conoscenza (doc. XXVIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a

prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure no.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998.

nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la

giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999.

nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.4

Nel caso in esame l’Ufficio

AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

In tale ambito i medici

del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________) quella

neurologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________) .

Il Dr. __________, spec.

FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto del 19 ottobre 2011, dopo

aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha

espresso la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

4.

DIAGNOSI REUMATOLOGICHE

4.1

con ripercussione sulla capacità lavorativa

- Sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in particolar modo al segmento

C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore ed uncartrosi.

- Sindrome

lombo-vertebrale su alterazioni degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1

- Epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra

- Stato

dopo protesi totale delle anche bilateralmente e cambio protesi a sinistra per

coxartrosi bilaterale

- Gonalgie

bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio

sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro

- Tendinosi alla caviglia destra

4.2

senza ripercussione sulla capacità lavorativa –

- nessuna

5.

GRADO

DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ

ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo assicurato svolgeva l'attività professionale di uomo tutto

fare presso un albergo del __________. Ha interrotto l'attività professionale

per motivi di salute nel 2010. All'origine dei suoi disturbi vi sono delle

polipatologie all'apparato muscolo-scheletrico di tipo degenerativo.

E' stato operato di protesi totale all'anca sinistra dapprima ed

in seguito all'anca destra.

A seguito della visualizzazione dopo il secondo intervento di una

differenza di lunghezza significativa delle due gambe, è stato rioperato

all'anca sinistra con cambio della testa della protesi.

L'evoluzione della sintomatologia alle anche è da considerarsi

favorevole per l'anca sinistra, leggermente meno favorevole per i disturbi

accusati ancora attualmente all'anca destra. La mobilità è buona. Vi sono dei

dolori nell'ambito di una periartropatia. Disturbi nella fase finale della

mobilità delle anche.

In associazione vi sono delle gonalgie bilaterali a destra più accentuate

che a sinistra.

Al ginocchio sinistro è stato operato di meniscectomia per una

lesione del menisco mediale. Dopo l'intervento vi è stato un chiaro

miglioramento dei suoi disturbi.

Al ginocchio destro è stata eseguita una RM che mostra una lesione

meniscale. E' trattato per il momento conservativamente senza un riscontro

soggettivo soddisfacente. E' previsto un ricontrollo presso l'ortopedico di

fiducia Dr. __________ con possibile valutazione di un intervento chirurgico di

meniscectomia destra.

L'assicurato presenta dei dolori alla colonna vertebrale nella

zona cervicale nell'ambito di una sindrome cervico-vertebrale, con componente

cervico-brachiale sul lato destro e tendomioghelosi di accompagnamento e la

presenza di un'epicondilopatia radiale a destra. Non segni deficitari sensitivo

motorici. Vi è inoltre una sindrome lombo-vertebrale su discopatie L4/L5 e L5/S1

senza segni irritativi compressivi o deficitari sensitivo motorici. Non segni

clinici d'instabilità.

Aveva accusato dei dolori alle spalle, attualmente non più così

rilevanti. Le indagini radiologiche effettuate allora in particolar modo con un

ecografia e delle radiografie convenzionali, non avevano portato

all'identificazione di patologie di rilievo. Clinicamente è presente invece

un'epicondilopatia radiale a destra più che a sinistra.

L'assicurato si lamenta di dolori subentrati in questi ultimi mesi

alla caviglia destra. Attualmente vi sono dei dolori piuttosto nell'ambito

delle parti molli al dorso del piede e soprattutto al malleolo destro

nell'ambito di tendinopatie. Le indagini radiologiche eseguite con RM della

caviglia destra non hanno evidenziato sinoviti o gonfiori articolari o lesioni

ossee.

5.1

Limitazioni funzionali

Limitanti per l'assicurato sono soprattutto i disturbi alle

ginocchia ed alla colonna vertebrale. L'assicurato è limitato in attività

lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale. Limitato nel salire e

scendere le scale ripetutamente, nell'inginocchiarsi. Limitato nei movimenti di

flessione e rotazione del tronco. Limitato nell'eseguire movimenti ripetuti di

rotazione della colonna cervicale e nel mantenere delle posizioni statiche

prolungate.

L'assicurato può rimanere per più di un'ora seduto. Può camminare

per più di 45 minuti in piano. Può alzare al massimo 7,5 kg.

5.2

Incapacità lavorativa nell'ultima attività

professionale svolta

Per quanto riguarda l'attività professionale di uomo tutto fare

presso un albergo con occupazione in lavori di giardinaggio e in cantina, con

trasporto e collocazione di casse di vino e bibite, nonché lavori di piccola

riparazione, l'assicurato può essere ritenuto inabile al lavoro a partire da

sei mesi dal secondo intervento all'anca sinistra, nella forma del 70%.

Quale casalingo abile al lavoro da questo momento nella forma

completa.

Antecedentemente fanno stato le incapacità lavorative determinate

dai medici curanti.

5.3

Capacità lavorativa residua in un'attività lavorativa

adatta

In un'attività lavorativa adatta di tipo medio-leggero, che

permetta di alternare le varie posizioni, di tipo ergonomico per la colonna

vertebrale , che tenga conto delle limitazioni funzionali da me sopra

descritte, l'assicurato è abile al lavoro nella forma completa per un'attività

sull'arco di un'intera giornata con una redditività al 100%.

Le prognosi per quanto riguarda le problematiche degenerative

all'apparato muscolo­scheletrico è favorevole.

Non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento

professionale.

6.

POSSIBILITÀ

Dl MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

L'assicurato potrebbe essere sottoposto nuovamente ad un ulteriore

intervento chirurgico questa volta al ginocchio destro con meniscectomia

mediale. E' possibile quindi che dopo questo intervento l'assicurato tragga un

ulteriore beneficio delle sue condizioni di salute, in particolar modo dei

dolori al ginocchio destro.

Non ritengo comunque che questo miglioramento sia tale da

modificare ulteriormente la mia valutazione per quanto riguarda la sua capacità

professionale." (doc. AI 64/35-38)

Il Dr. __________, spec.

FMH in neurologia, nel referto del 17 novembre 2011 ha esposto la seguente valutazione:

" (…)

Valutazione:

Allo stato neurologico si presenta il quadro di un lieve tremore

essenziale da considerarsi un tremore essenziale famigliare vista la positività

dell'anamnesi famigliare a riguardo da parte patema e l'insorgenza giovanile

del tremore già verso l'adolescenza. Clinicamente non ho riscontrato altri

segni extrapiramidali i quali erano stati descritti dal Dr. med. __________,

ossia non ho nessuna nozione di una distonia, il tono muscolare è nella norma,

quindi nessun rigor, nessuna ipo- o bradicinesia. Per quanto riguarda il

tremore esso si presenta di tipo posizionale e d'azione di bassa ampiezza e

bassa frequenza, lieve difficoltà nell'utilizzo di attrezzi.

Inoltre allo stato neurologico si presenta il quadro di una lieve

radicolopatia C6 destra sottoforma di una lieve paresi M5- dei muscoli bicipite

e brachio-radiale a destra, asimmetria del riflesso bicipitale, a destra solo

debolmente evocabile ed a sinistra medio-vivace ed ipoestesia sul palmo e dorso

del li dito della mano destra. All'esame EMG dei muscolo brachio-radiale destro

(muscolo indicatore della radice C6) si presenta il quadro di una lieve

sofferenza neurogena cronica. L'esame ENG del nervo mediano destro per contro è

risultato del tutto nella norma. Il restante stato neurologico non ha

evidenziato delle anomalie.

Durante la valutazione neuropsicologica il paziente ha mostrato

un'ottima collaborazione, nella massima parte dei test raggiunge un risultato

nella norma o anche superiore alla norma paragonando i risultati raggiunti con

persona di pari età e stessa formazione scolastica. Unicamente per quanto

riguarda la memoria verbale in un test di apprendimento del materiale verbale

il paziente raggiunge un risultato inizialmente nella fase di apprendimento

nella norma ed in seguito deficitario, deficitaria anche la rievocazione

differita, per contro ottimo risultato nel riconoscimento, evidenziando che la

memorizzazione è avvenuta. Comunque in un altro test che riguarda la memoria

verbale il risultato era nella norma. Complessivamente considero quindi la

valutazione neuropsicologica nella norma, da sottolineare che il paziente. è

quasi analfabeta con netta difficoltà di scrivere e meno di leggere per

un'insufficiente formazione scolastica.

Per quanto riguarda la radicolopatia C6 destra si potrebbe

procedere con una MRI cervicale per un ampliamento diagnostico, in base allo

stato clinico non vedrei Indicazioni chirurgiche ma potrebbe essere presa in

considerazione un'infiltrazione peridurale della radice C6 destra.

Dal lato neurologico posso quindi porre la diagnosi di:

1.

Lieve radicolopatia C6 destra.

2.

Lieve tremore essenziale famigliare.

Dal lato neurologico vedo nel lavoro abituale del paziente di

addetto alla manutenzione a causa delle diagnosi suddescritte un'incapacità

lavorativa del 40% la quale si è instaurata all'incirca nell'estate 2010. In un lavoro adatto il quale chiede solo sforzi fisici lievi con gli arti superiori, permette

una posizione ergonomica della colonna cervicale senza movimenti ripetitivi

soprattutto all'arto superiore destro, vedo un'incapacità lavorativa del 20%

dal lato neurologico, sempre a partire dall'estate 2010.

Dal lato prognostico, in un primo momento sarebbe da stabilire

l'eziologia della radicolopatia C6 destra (su ernia discale? Su alterazioni

degenerative?), in base al reperto sarebbe poi da decidere il procedere

terapeutico, per esempio se entra in considerazione un approccio chirurgico

oppure piuttosto un tentativo con un'infiltrazione peridurale della radice C6

destra. In seguito ci si potrebbe immaginare anche un buon miglioramento della

sintomatologia cervicobrachialgica destra descritta dal paziente.

Il tremore essenziale attualmente non interferisce in maniera

significativa sulla capacità lavorativa del paziente creando anche solo lievi

disturbi nelle varie attività della vita quotidiana, nel corso degli anni è

comunque prevedibile un tento e graduale aumento del tremore che poi potrebbe

anche avere un'influenza sia sulla capacità lavorativa del paziente come anche

determinare limitazioni nelle attività della vita quotidiana. Comunque non è

possibile prevedere quando e se questo avverrà." (doc. AI 64/42-44)

Il Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 29 settembre 2011, dopo

aver riassunto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, esame psichiatrico e

la terapia attuale, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

DIAGNOSI E VALUTAZIONE

Si tratta di un uomo 45enne senza precedenti psichiatrici noti che

dal novembre 2010 soffre di una sintomatologia ansioso-depressiva seguente al

lungo e difficile periodo di riabilitazione dopo l'operazione all'anca destra e

il successivo licenziamento.

L'inizio della sintomatologia sembra essere diretta conseguenza di

tali problematiche.

Sembra in effetti questo per l'assicurato una situazione

fortemente stressante, a cui non è riuscito a trovare un adattamento a tal

punto da produrre uno stato ansioso­-depressivo di rilevanza clinica.

Non è semplice delineare il quadro premorboso o la struttura di

personalità che abbia potuto con chiarezza predisporre allo sviluppo della

patologia psichiatrica.

L'anamnesi remota e le attuali condizioni cliniche rendono però

plausibile la presenza di una personalità fragile, molto semplice, con tratti

passivi e ansiosi. Tali tratti di personalità non sono però così marcati da

rendere chiara la presenza di un disturbo di personalità. Ciò potrebbe avere

ripercussioni sul decorso, con tendenza possibile alla cronicizzazione, ma non

sull'attuale valutazione clinica rispetto alla capacità lavorativa.

Sulla base della valutazione eseguita l'assicurato sembra soffrire

di una Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva

(ICD10: F43.22).

Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e di disturbo

emozionale, che interferisce con il funzionamento e le prestazioni sociali e

che insorge nel periodo in cui vi è un evento di vita stressante, che può avere

intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto come una malattia o un

licenziamento. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo

importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle

sindromi da disadattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non

sarebbe insorta senza il fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili,

includono umore depresso, ansia o preoccupazione, sentimenti di incapacità ad

affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro e a continuare nella

presente condizione, oltre che un certo grado di compromissione delle

prestazioni nelle attività quotidiane. Nella situazione specifica relativa

all'assicurato i sintomi dell'ansia e della depressione sono ora di lieve

intensità e sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono

così preponderanti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente.

Tale disturbo non è un disturbo psichiatrico maggiore, è legato e

reattivo a un evento o una situazione scatenante, normalmente è transitorio e

soggetto a remissione, non è quindi condizione da presupporre un'inabilità

lavorativa duratura.

È sicuramente comunque utile mantenere una presa in carico

psichiatrica e psicoterapica, la terapia farmacologica tuttora in atto appare

adeguata all'attuale stato clinico.

Le risorse sociali e personali non sono ottimali, l'assicurato non

sembra avere attorno a sé importanti figure di sostegno, non ha interessi, né

ricca vita sociale. É questo un isolamento che, se non affrontato adeguatamente,

può essere causa di un decorso negativo e in prospettiva di un peggioramento

sintomatologico.

La prognosi in riferimento alla patologia psichiatrica appare, da

un punto di vista prettamente clinico, favorevole, pur se, per quanto

descritto, non sono escluse resistenze.

Pertanto dall'attuale valutazione peritale ritengo, da un punto di

vista psichiatrico, l'incapacità lavorativa non superiore al 30 %.

In merito ai vostri quesiti mi permetto di rispondervi con quanto

segue:

1.

Diagnosi con ripercussioni sulle capacità lavorativa:

Sindrome da disadattamento, con

reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)

Diagnosi senza ripercussione sulle capacità lavorativa:

2.

Valutazione

della capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta:

L'assicurato è abile all'attività lavorativa almeno al 70%.

3.

Da quando

esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata:

Dall'attuale valutazione peritale.

4.

Prognosi a medio-lungo termine:

Favorevole in riferimento allo stato clinico.

5.

Come si

giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Descritto nello

svolgimento peritale.

6.

Vi sono

possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute?

Le terapie farmacologiche possono

migliorare la sintomatologia clinica, il sostegno psicoterapico, per quanto

difficile viste le scarse risorse dell'assicurato, può permettergli di

sviluppare dinamiche di funzionamento alternativo.

7.

Ritiene

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o

Riformazione professionale?

Molto difficile a causa della poca

scolarità, dei problemi linguistici, di una personalità molto semplice e di

risorse cognitive che paiono deficitarie.

8.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività?

Da un punto di vista psichiatrico potenzialmente sì.

9.

In quale

misura l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga?

Non fa il caso.

10.

L'ambiente

di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportare i disturbi psichici?

Potenzialmente sì.

A disposizione per ulteriori informazioni, colgo l'occasione per

porgerle cordiali saluti." (Doc. AI 64/47-49)

Globalmente, quindi, nel

rapporto peritale del 5 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di: “Sindrome cervicovertebrale su alterazioni

degenerative, in particolar modo al segmento C5-C6 con osteocondrosi e

spondilosi anteriore, posteriore e uncartrosi. Sindrome lombovertebrale su

alterazioni degenerative con discopatie L4-L5 e L5-S1. Epicondilopatia radiale

a ds. più che a sin. Stato dopo protesi totale delle anche bilateralmente e

cambio protesi a sin. per coxartrosi bilaterale. Gonalgie bilaterali in stato

dopo intervento di meniscectomia mediale al ginocchio sin. e lesione meniscale

del ginocchio ds. Sindrome da disadattamento, con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22).” (doc. AI 64-18).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Lieve

radicolopatia C6 ds. Tendinosi alla caviglia ds. Lieve tremore essenziale

famigliare” (doc. AI 64-18).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurato, nella precedente attività di operaio tuttofare, abile al lavoro

al 30%, mentre in un’attività adatta è stata indicata un’abilità lavorativa dell’80%

(doc. AI 64-24+25) che è poi stata corretta al 70% dai periti del SAM (cfr.

annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della Dr.ssa __________

dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012 della Dr.ssa __________

e del Dr. __________ del SAM ).

2.5

Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che

occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura

e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato

che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto

se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

2.6.1

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione che nel rapporto del 19 ottobre 2011, ha posto la diagnosi di “- Sindrome cervico-vertebrale su alterazioni degenerative in

particolar modo al segmento C51C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e

posteriore ed uncartrosi. - Sindrome lombo-vertebrale su alterazioni

degenerative con discopatie L4/L5 e L5/S1

- Epicondilopatia

radiale a destra più che a sinistra; - Stato dopo protesi totale delle anche

bilateralmente e cambio protesi a sinistra per coxartrosi bilaterale; -

Gonalgie bilaterali in stato dopo intervento di meniscectomia mediale al

ginocchio sinistro e lesione meniscale del ginocchio destro; - Tendinosi alla

caviglia destra” (doc. AI 64-35).

Secondo il

perito l’assicurato è da ritenere inabile al 70% nelle sua precedenti mansioni

di uomo tuttofare, mentre in un’attività adeguata medio-leggera l’abilità

lavorativa è piena (100%).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione

peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Le certificazioni della

Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina fisica e riabilitazione, prodotte in

sede ricorsuale non permettono una diversa valutazione della fattispecie.

Nello scritto del 27 marzo

2012.

la Dr.ssa Carnevale, ha ripreso le note diagnosi reumatologiche, riferito

i dati soggettivi e le constatazioni obiettive (sulla base della visita del 15

dicembre 2011). Il medico curante ha poi commentato le indagini radiologiche

svolte nel 2010 e nel 2011, dalle quali emergeva una fascite plantare, e

indicato un “arto inferiore sinistro più corto; ernia laterale

intraforaminale sinistra L5-S1; disorganizzazione muscolare iniziata in seguito

agli interventi arti inferiori e estesa ai gruppi muscolari del rachide

dorso-lombari; la gastrite da importante terapia farmacologica, transaminasi

epatiche mosse (giugno 2011); impatto psicologico rilevante nella vita di un

uomo di 47 anni” (doc. R).

Il Servizio medico

regionale (SMR) ha interpellato su questo referto il Dr. __________, il quale

in data 19 aprile 2012 ha rilevato che lo stesso “non modifica sostanzialmente

né la diagnosi né la valutazione delle limitazioni funzionali e quindi la

capacità professionale dell’assicurato”. Secondo lo specialista la fascite

plantare non compromette la capacità lavorativa (doc. VIII 1).

Nel successivo rapporto del

15.

giugno 2012 il medico curante ha nuovamente ripreso i dati anamnestici del

paziente e le constatazioni obiettive (sempre sulla base della visita del 15

dicembre 2011), nonché le proprie osservazioni ai referti radiologici del 2010

e del 2011, criticando le conclusioni cui è giunto il perito. A suo dire il

paziente è inabile al 100% quale tuttofare e al 60-70% in lavori medio-leggeri

(doc. T).

Anche il referto del 15

giugno 2012 della Dr.ssa __________ (doc. T), è stato sottoposto per

valutazione al Dr. __________, il quale il 27 giugno 2012 ha riferito della pertinenza delle osservazioni del medico curante “ma non influenti”

sulla valutazione peritale. Lo specialista non ha riscontrato sostanziali

modifiche per quanto riguarda la diagnosi, i limiti funzionali e la capacità

lavorativa residua (doc. XVI 4).

I periti SAM, da parte

loro, hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc. XVI

3).

2.6.2

Per quanto

riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato esaminato

nell’ambito della perizia SAM dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il

quale nel referto del 17 novembre 2011 ha diagnosticato una “Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve tremore essenziale famigliare” (doc. AI 64-43).

Secondo il Dr. __________, dal punto di vista neurologico, nel lavoro abituale,

vi è un’incapacità del 40% dal 2010, mentre in un’occupazione adeguata

l’incapacità è del 20% (doc. AI 64-43).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione

peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.6.3

Per quanto

riguarda infine la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale nella perizia del 29 settembre 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva

(ICD10: F43.22)”. Il Dr. __________ ha indicato un’abilità lavorativa

almeno del 70% (doc. AI 64-49).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione

peritale, nemmeno alla luce delle refertazioni del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Nella relazione medica del 6 aprile 2011 il medico curante aveva anch’egli

posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva” precisando però che il progredire della psicopatologia

non poteva escludere una futura diagnosi di “Sindrome depressiva persistente

di entità media-grave”.

L’incapacità lavorativa veniva quantificata almeno al 65%-75%

(doc. AI 48-3).

Sulla base anche di questo referto l’amministrazione ha

predisposto la valutazione peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 ed in

particolare quella psichiatrica del Dr. __________ (doc. AI 64-1, 64-45).

Nel successivo referto del 22 febbraio 2012 il Dr. __________ ha

criticato la diagnosi posta dal perito indicando che “…non è più possibile

porre diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva, una volta che trascorsi due anni dall’evento”. Secondo

il medico curante, che riprende la diagnosi del 6 aprile 2011, la patologia si

è evoluta in una “Sindrome depressiva persistente di entità media-grave”

con inabilità lavorativa del 60-70% (doc. Q).

Il Dr. __________, in data 20 aprile 2012, ha preso posizione sulla valutazione del Dr. __________:

" (…)

Le Sindromi da disadattamento sono per definizione secondo i

criteri ICD10 determinate da un evento eccezionalmente stressante o, come è

questo il caso, da un cambiamento di vita

significativo che conduce a circostanze spiacevoli e prolungate nel

tempo. Nella situazione specifica i problemi dell'assicurato sono iniziati nel

2009.

quando a luglio è stato operato una prima volta all'anca sinistra, ma, per

quanto riferito dall'assicurato stesso, è

solo dopo la seconda operazione all'anca destra, avvenuta nel novembre 2009, e soprattutto nei mesi successivi in seguito

al decorso postoperatorio problematico successivo all'intervento, che ha

iniziato a soffrire di un disturbo ansioso-depressivo reattivo alla situazione

creatasi e all'impossibilità per lui di

riprendere l'attività lavorativa. Sempre secondo quanto riferito

dall'assicurato è in particolare solo

dopo la notifica del licenziamento, che tale sintomatologia è diventata di tale rilevanza da chiedere una presa

in carico psichiatrica e per questo dal 14.10.2010 è seguito presso lo studio del Dr. __________. Va

sottolineato al riguardo che, valutando il riassunto degli atti in mio

possesso, nella visita del medico di fiducia dell'assicurazione __________ Dr. __________

del 6.8.2010 non vi sia menzione di un disturbo ansioso o depressivo in atto, cosa invece sottolineata nella valutazione del Dr. __________ del 6.9.2010. Per

quanto non siano valutazioni da parte di specialisti in psichiatria, ritengo che siano

comunque rilevanti per definire un quadro globale del decorso mostrato.

Detto ciò appare evidente come

al momento della mia valutazione peritale, avvenuta il 27.9.2011, non fosse

trascorso un periodo superiore a due anni dall'insorgenza della sintomatologia ansioso-depressiva.

Per altro, come già evidenziato

nelle annotazioni del Servizio medico regionale nello scritto del 10 aprile scorso, lo stress e soprattutto le sue conseguenze (le problematiche ortopediche, la mancanza di

un'attività lavorativa dopo il licenziamento subito, il senso di ingiustizia che

l'assicurato provava per il decorso negativo dopo la seconda operazione e per

le decisioni avverse a livello assicurativo) erano al momento della valutazione peritale ancora presenti e attive,

quindi non erano cessati, ragione per

cui sempre secondo i criteri ICD10

ogni considerazione temporale viene

relativizzata.

Anche non prendendo in

considerazione questi fattori temporali, che lasciano comunque come detto a mio avviso preferire tuttora

la diagnosi di Sindrome da disadattamento (ICD10 F43.22), ritengo che il

quadro clinico dell'assicurato fosse assolutamente comunque compatibile con una

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD

10.

F41.2) e quindi non con un disturbo psichiatrico maggiore.

Sia lo stato clinico che le

dichiarazioni dell'assicurato sono a mio avviso chiari in tal senso. Il tono dell'umore era orientato al polo

negativo, ma non in modo marcato, erano

inoltre riferiti tendenza all'irritabilità, disturbi del sonno e ansia non

specifica, non erano invece presenti

pensieri suicidali o pensieri ricorrenti di morte, né disturbi dell'appetito, non vi erano sentimenti di colpa

inappropriati, né era riferita marcata difficoltà a concentrarsi, né

marcata alterazione dell'attività psicomotoria, la sua descrizione della giornata inoltre mostrava come l'assicurato

fosse in grado di gestirsi autonomamente.

Per questo concludevo come "nella situazione specifica relativa all'assicurato i sintomi dell'ansia e della

depressione sono ora di lieve intensità e sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così

preponderanti da giustificare una

diagnosi se considerati separatamente".

In riferimento alla ventilata diagnosi di Sindrome depressiva di

entità medio-grave, mi permetto quindi di sottolineare come in presenza solo di

due sintomi caratteristici citati dall'ICD10 per l'episodio depressivo, a mio

avviso non vi siano i criteri né per porre una diagnosi di Episodio depressivo

di media gravità (per il quale ne sono necessari 4), né tantomeno di entità

grave (che ne constaterebbe 6). Al riguardo. si può anche sottolineare come

già nel certificato medico del Dr. __________ del 26.11.2010 pur in presenza di

una sintomatologia, almeno per quanto descritto, ben più rilevante (forte

rabbia e deflessione dell'umore netta con idee suicidali), il curante non

poneva comunque una diagnosi di episodio depressivo, valutando il quadro

clinico come reazione mista ansioso-depressiva. Solo nella successiva presa di

posizione del 6.4.2011 il Dr. __________ non escludeva che la diagnosi potesse

virare in breve tempo verso una sindrome depressiva persistente di entità

medio-grave. A mio avviso tale peggioramento non è avvenuto, in questo

sostenuto, oltre che dalla valutazione clinica, anche da quanto riferito

dall'assicurato che ammette da ottobre 2010 un miglioramento sintomatologico.

In riferimento invece alla diagnosi riferita dal Dr. __________ di

Sindrome depressiva persistente occorre sottolineare come la diagnosi di Sindrome

affettiva persistente (ICD10 F34, include la Distimia, la Ciclotimia e la

Sindrome depressiva persistente non specificata) secondo i criteri di

classificazione può essere posta solo dopo che siano trascorsi almeno due anni

di umore depresso costante, ma in presenza di un quadro depressivo inferiore al

grado lieve. Non può quindi essere considerata una patologia psichiatrica

maggiore e il grado di inabilità lavorativa duratura non può indicativamente

essere superiore al 20-30%. Il quadro clinico al momento della valutazione

peritale era sicuramente compatibile con una simile diagnosi, che potrà però

essere posta solo a mio avviso dopo settembre 2012, quindi dopo due anni

dall'insorgenza della sintomatologia ansioso-depressiva, ma che non darebbe

differenze sostanziali nella valutazione del grado di incapacità lavorativi.

Infine mi preme sottolineare come sia le mie considerazioni sui

tratti di personalità del peritando che sulle risorse sociali e personali non

ottimali fossero soprattutto tese a spiegare le difficoltà che l'assicurato

verosimilmente potrebbe incontrare qualora fosse indicata una riqualifica

professionale, in caso di inabilità lavorativa duratura nel proprio lavoro per

ragioni non psichiatriche.

Per concludere non posso evidentemente spiegare la discrepanza tra

la mia valutazione e la vostra decisione fnale, mi limito comunque a

considerare e a ribadire che valuto l'incapacità lavorativa non superiore al

30%.” (doc. VIII1).

Infine, il Dr. __________ il 12 giugno 2012 si è riconfermato nella

propria valutazione, in particolare rilevando che sarebbero – a suo dire –

trascorsi interamente i due anni richiesti dall’ICD10 per modificare la

diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

(doc. S). Il medico curante ha rilevato poi la presenza di più di due sintomi

caratteristici di una sindrome depressiva di entità medio-grave e confermato

come la problematica dell’assicurato sia da inquadrare all’interno di un

disturbo psichiatrico maggiore (doc. S).

In data 20 giugno 2012 il Dr. __________ ha ribadito la correttezza

della propria valutazione peritale (doc. XVI 2).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che

nella STCA 32.2007.323 del 4 febbraio 2009, concernente un altro assicurato, lo

specialista in psichiatria incaricato dall’amministrazione di svolgere una

perizia aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di gravità media (ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione

inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato aveva, per contro, prodotto un

referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui privatamente

consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente,

episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2), patologia che

comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale incapacità

lavorativa.

In quell’occasione, il TCA aveva chiesto sia agli specialisti

consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di spiegare in

cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in

base al sistema diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il

paziente presenti alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero

e della gravità dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere

classificato come lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i

seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e

interesse;

- l’umore

varia poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento

a quanto da lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera

2007, il perito era giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente

compromessi, ma non in misura completa.”

Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che,

fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da

considerare abile al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo

ricorrente da una gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in

sede di revisione.

Il TCA rileva che nella

classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista sistematica –

versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto riguarda il

disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:

" F32.- Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1)

o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore,

riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono

compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la

concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni

sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e

diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se

stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di

colpa e di inutilità.

L'abbassamento del tono dell'umore si modifica

scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze

e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita

dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino

parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione,

il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita

dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione

al numero ed alla gravità dei sintomi, un

episodio depressivo puo essere classificato come lieve, di media gravità o

grave.

Incl.: singoli episodi di:

• reazione depressiva

• depressione psicogena

• depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della

condotta descritti in (F91.-, F92.0) depressione

ricorrente (F33.-)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi

sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi,

ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue attività

abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o piu dei sintomi

sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le

sue attività abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono

marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le

idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e

atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi

somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione maggiore

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di

depressione con rischio vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi

psicotici

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2,

ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo

psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili

le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di

morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le

allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

• depressione maggiore con sintomi psicotici

• psicosi depressiva psicogena

• depressione psicotica

• psicosi depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

Depressione atipica

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Disturbo depressivo S.A.I.

Depressione S.A.I.”

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal

perito del SAM, Dr. __________.

Per quanto riguarda

l’inizio della sintomatologia non può essere condivisa la valutazione del

ricorrente quando sostiene che, al momento della decisione dell’UAI, erano

trascorsi già due anni dall’inizio dell’evento (doc. I, pag. 8).

Il perito Dr. __________

ha indicato nell’anamnesi medica che “subito dopo il licenziamento”

avvenuto nell’ottobre 2010, il paziente ha iniziato a soffrire di una

sintomatologia ansioso-depressiva rilevante con necessità di presa a carico

specialistica (doc. AI 64-46, VIII1).

Questa conclusione è

corroborata dalla perizia del 6 agosto 2010, svolta per conto della __________,

dal Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nella quale il medico non

menzionava alcuna patologia psichiatrica (doc. AI 25-6).

Mentre nel rapporto del 6

settembre 2010 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, veniva riportato che “il paziente mi appariva anche molto

preoccupato per il suo futuro, dato che essendo rimasto inabile al lavoro

durante diversi mesi a seguito dei problemi ortopedici, ha perso pure il

diritto di abitare nell’appartamento del personale nell’albergo per il quale

lavorava; in questo contesto gli ho pure raccomandato di consultare uno

specialista in psichiatria” (doc. AI 25-2).

In data 14 ottobre 2010 si

è quindi svolto il primo colloquio presso il Dr. Mich__________ e la Dr.ssa __________

(doc. AI 37-3).

Alla luce di quanto sopra,

l’inizio della patologia psichiatrica è da ricondurre al più presto al mese di

settembre 2010. Al momento della visita peritale, avvenuta il 29 settembre 2011

non erano dunque ancora trascorsi due anni.

Per quanto riguarda invece la diagnosi posta e la valutazione

della capacità lavorativa residua il TCA ritiene convincenti le conclusioni a

cui è giunto il perito Dr. __________.

Richiamata la giurisprudenza poc’anzi citata e in considerazione

del numero (due secondo il Dr. __________) e

della gravità dei sintomi psicopatologici presenti, questo Tribunale può fare

propria la valutazione del perito che ha escluso una psicopatologia maggiore e ha

posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)”.

Questa patologia psichiatrica è da ritenersi minore e corrisponde

per definizione a un quadro clinico, i cui sintomi depressivi e ansiosi non

sono di entità tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante

(cfr. risposta dei periti del SAM dell’11 ottobre 2012, doc. XXIII).

Al riguardo va peraltro rilevato che questa diagnosi era stata posta

nel primo referto del 26 novembre 2010 (doc. AI 39-2) anche dal Dr. __________ il

quale l’ha poi modificata nella relazione medica del 22 febbraio 2012, in “Sindrome depressiva persistente di entità media-grave” (doc. AI 75-47) per un

presunto peggioramento dello quadro clinico.

Il perito Dr. __________ ha però negato tale peggioramento ed ha

riferito di un “miglioramento sintomatologico” da ottobre 2010 sulla

base della valutazione clinica che dalle dischiarazioni dell’assicurato (doc.

VIII1).

In data 25 giugno 2012 i

periti SAM, sulla base delle valutazioni sia del Dr. __________ che del Dr. __________

hanno quindi confermato la valutazione peritale del 5 gennaio 2012 (doc.XVI 1+3).

Il ricorrente ha infine

prodotto un ultimo scritto datato 12 novembre 2012 del Dr. __________, nel

quale lo specialista ha però espresso unicamente delle considerazioni critiche

sulle domande poste da questa Corte ai periti del SAM, senza aggiungere

null’altro dal profilo medico (doc. U).

2.6.4

Quanto infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui

soffre l’assicurato, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25

maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale

federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità

lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una

perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete

del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel referto peritale del 5

gennaio 2012 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno indicato che dal

punto di vista reumatologico nella sua professione vi è una capacità lavorativa

del 30% dal mese di giugno 2010 (sei mesi dall’intervento all’anca

destra, 11 dicembre 2009), per quanto riguarda la patologia neurologica la

capacità lavorativa è del 60% dall’estate 2010, mentre per patologia

psichiatrica l’abilità è del 70% dal settembre 2011.

Complessivamente è stata

indicata una capacità lavorativa del 30% da giugno 2010 nella precedente

attività lavorativa.

Secondo

i periti del SAM “le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì

integrate” (doc. AI 64-25).

In un’attività lavorativa

adeguata __________ è abile pienamente dal punto di vista reumatologico da

giugno 2010.

La capacità lavorativa è

invece dell’80% dall’estate 2010 per la problematica neurologica, mentre per la

patologia psichiatrica la capacità è del 70% dal settembre 2011.

Globalmente la capacità

lavorativa è stata fissata all’80% (doc. AI 64-25), poi corretta al 70%,

dai periti del SAM (cfr. annotazione dei medici del SMR, Dr. __________ e della

Dr.ssa __________ dell’11 maggio 2012, doc. VIII2, e scritto dell’8 maggio 2012

della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ del SAM ).

Il 27 settembre 2012 il

TCA ha interpellato il SAM per le seguenti precisazioni:

" (…)

Nel referto peritale pluridisciplinare del 5 gennaio 2012 è stata

svolta una valutazione reumatologica (Dr. __________) una valutazione

neurologica (Dr. __________) e una psichiatrica (Dr. __________).

Dal profilo reumatologico il Dr. __________ha posto la

diagnosi illustrata a pagina 21 e ritenuto l’assicurato

pienamente abile in un’attività adeguata medio-leggera.

Per quanto riguarda la patologia neurologica,

il Dr. __________ha diagnosticato una “Lieve radicolopatia C6 destra. Lieve

tremore essenziale famigliare” e valutato RI 1 abile all’80% in

un’occupazione adeguata.

Infine, dal punto di vista della patologia

psichiatrica, il Dr. __________, ha posto la diagnosi di “Sindrome

da disadattamento, con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10: F43.22)” e

indicato un’abilità lavorativa almeno del 70% (doc. AI 64-49).

Con la presente la invitiamo a chiarirci quanto segue:

1) La

valutazione globale del 70% (inizialmente veniva indicato l’80%, poi corretto

con lo scritto dell’8 maggio 2012) è avvenuta dopo una ponderata discussione

collegiale tra tutti i periti esperti ?

2) Vogliate per

cortesia motivarci nel dettaglio come siete giunti alla valutazione

globale del 70%. In particolare, per quanto riguarda la questione della cumulabilità

o meno dei gradi d’inabilità lavorativa dal profilo neurologico e psichiatrico”

(doc. XX).

L’11 ottobre 2012 il SAM

ha fornito la seguente risposta sottoscritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________,

nonché dai periti specialisti interpellati, Dr. __________, Dr. __________ e

Dr. __________:

" In

riferimento alla sua richiesta del 27 settembre 2012, con la presente

provvediamo a chiarire la nostra valutazione globale d’incapacità lavorativa

del 70% in un’attività lavorativa adatta per quanto concerne il summenzionato

A., come già attestato nel nostro scritto dell’8.5.2012. La capacità lavorativa

del 70% in un’attività lavorativa leggera e adatta, che richiede solo sforzi

fisici lievi con gli arti superiori, permetta una posizione ergonomica della

colonna cervicale senza movimenti ripetitivi soprattutto all’arto superiore ds.

è giustificata innanzitutto dal fatto che la patologia psichiatrica è da

considerarsi minore, come ben spiegato nel consulto del Dr. med. __________.

Solitamente le patologie psichiatriche minori non vanno sommate alle patologie

somatiche, in quanto le risorse preesistenti non vengono significativamente

compromesse. La diagnosi psichiatrica posta di sindrome da disadattamento con

reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22) corrisponde per definizione a

un quadro clinico, in cui i sintomi depressivi e ansiosi non sono di entità

tale da giustificare una diagnosi depressiva o ansiosa a sé stante. Inoltre,

non si tratta di condizione che presuppone un’incapacità lavorativa duratura.

Questo fatto avvalora la nostra valutazione di non cumulabilità dell’incapacità

lavorativa d’ordine psichiatrico con le patologie somatiche. Facciamo pure

notare che nel suo consulto il Dr. med. __________ si è espresso circa la

capacità lavorativa, ritenendo l’A. abile al lavoro nella misura di almeno il

70%, quindi non escludendo egli stesso che dal punto di vista psichiatrico l’A.

possa raggiungere anche una capacità lavorativa maggiore. Tutto questo ci ha

portato a ritenere che le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì

integrate. Per quanto concerne il tremore di tipo posizionale e d’azione di

bassa ampiezza e bassa frequenza, con lieve difficoltà nell’utilizzo di

attrezzi non incide nel caso di un’attività lavorativa, in cui non debba essere

ammessa in campo una manualità fine o precisione.

Ricordiamo inoltre che, come descritto dal nostro consulente Dr.

med. J. Karau, per quanto concerne invece la radicolopatia C6 a ds. può essere

presa in considerazione un’infiltrazione peridurale della radice C6 a ds. con

regressione di tale sintomatologia. Un ulteriore dato che ci ha indotto a

ritenere che le incapacità lavorativa d’ordine neurologico e psichiatrico non

vanno sommate, bensì integrate.

Concludendo, dunque, non possiamo far altro che confermare quanto

già attestato e riportato nel nostro scritto dell’8.5.2012” (doc. XXIII).

Alla

luce di queste precisazioni il TCA non ha ragione per scostarsi dalla valutazione

del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti.

Nella sentenza 9C_330/2012

del 7 settembre 2012 l’Alta Corte ha peraltro ribadito che una valutazione

medica, scaturita dopo ponderata discussione collegiale fra tutti gli esperti

interessati, di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice,

tanto meno in assenza di convincente smentita specialistica.

In conclusione,

rispecchiando la valutazione del SAM i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere

fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al 30% ma è da

considerare abile al lavoro al 70% in attività adeguate.

2.7

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2010.

2.7.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano in fr. 53’217.-- nel 2010. Il datore di lavoro, da

parte sua, ha indicato un importo mensile di fr. 3'383.-- per tredici

mensilità (pari a fr. 43'979.-- annui) (doc. AI 30-1).

Nelle annotazioni dell’8

novembre 2010 l’UAI indicava che dall’estratto dei contributi AVS emergevano

importi superiori a quelli indicati dal datore di lavoro (doc. AI 28-1).

L’amministrazione ha

quindi calcolato un importo di fr. 51'810.-- nel 2008 e di fr. 53'217.-- nel

2010, importo peraltro più favorevole all’assicurato.

2.7.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con sentenza del 7 aprile

2008.

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr:

DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza

sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili

oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato, quale

ausiliario di manutenzioni / tuttofare presso un albergo, avrebbe guadagnato

nel 2010 fr. 53’217.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività

equivalente (cioè fr. 47'548,8, cfr. Tabella TA1 p.to 55-56 “Servizi di

alloggio e ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’810.-- X 12 mesi = 45'720.-- riportato su 41.6).

Nel caso in esame non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008.

2.7.3

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una

riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

In concreto, l’amministrazione

ha applicato la riduzione del 7% per attività leggere e del 5% per ragioni

sociali (doc. AI 67-2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella presente fattispecie

anche volendo applicare una riduzione del 10% per attività leggere – alla luce

della giurisprudenza esposta al consid. 2.7.3 – al quale va poi aggiunto il 5%

per ragioni sociali, per una riduzione complessiva del 15%, il grado

d’invalidità sarebbe inferiore al 40%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'164.48 ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione del 15%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'392.86 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.

53'217.-- (consid. 2.7.1.) emerge un tasso d’invalidità del 31,6% arrotondato al

32% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità come stabilito

dall’amministrazione.

Va precisato che l’amministrazione

nella decisione impugnata aveva erroneamente considerato un’incapacità

lavorativa in attività adeguate del 25%, invece che del 30%, come poi indicato

in sede di risposta di causa (cfr. doc. VIII 1-2).

2.8

L’assicurato nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica psichiatrica e

attitudinale / valetudinaria, nonché l’audizione di alcuni testi (doc. I, pag.

13, 14, doc. XIV).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

Nella misura in cui l’UAI

ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato la sua decisione

formale del 27 febbraio 2012 merita quindi conferma.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.10.).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.10

Deve

essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto

(doc. I; V+bis).

Ai sensi dell’art. 61 lett.

f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Dalle tavole processuali

si evince che il ricorrente, celibe, vive grazie all’aiuto dell’assistenza

pubblica (cfr. doc. V+bis).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che il

ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti