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Decisione

32.2012.93

Ricorso irricevibile perché l'assicurato non contesta l'ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite ma chiede il condono

8 maggio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.93

Data decisione, Autorità:

08.05.2012, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile perché l'assicurato non contesta l'ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite ma chiede il condono

CONDONO

INTERESSI DI RITARDO

art. 25 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.93

BS/RG

Lugano

8 maggio 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla richiesta di cui agli

scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 di

RI 1

in relazione

alla decisione del 7 novembre 2011

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato

in fatto ed in diritto

con

- con decisione 25 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha

soppresso la rendita d’invalidità erogata a RI 1 per i periodi dal 1° settembre

2006 al 30 settembre 2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010 (doc. VI/8);

- con

decisione 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’as-sicurato la restituzione

di fr. 46'788.-- relativi alle rendite percepite a torto (doc. VI/7);

-

con scritto 13 novembre 2011 all’Ufficio AI ed all’UFAS, recante

l’intestazione, tradotta dal tedesco, “Tentativo di reintegrazione fallito/Caso

di rigore/Chiedo aiuto”, RI 1, dopo aver esposto il suo iter professionale,

medico e sociale, ha chiesto di esaminare i suoi documenti e le decisioni

relative alla soppressione della rendita ed all’ordine di restituzione, come pure

l’ammontare dell’attuale rendita e dei contributi AVS (doc. A 14);

- in risposta, l’8 dicembre 2011 l’UFAS ha fra l’altro informato

l’assicurato della possibilità di inoltrare una domanda di condono dell’importo

chiesto in restituzione (doc. VI/12);

-

in data 9 marzo 2012 l’Ufficio AI ha in particolare chiesto al-l’assicurato

di comunicare, entro 30 giorni, se intende procedere alla summenzionata

restituzione, avvertendolo che in caso contrario verrebbe iniziata una procedura

di incasso forzato (doc. A 13);

- con

scritto 28 marzo 2012 indirizzato all’Ufficio AI, alla Cassa __________ e al

Tribunale amministrativo federale (TAF), RI 1 ha fra l’altro evidenziato le

difficoltà di restituire quanto dovuto, chiedendo aiuto (doc. I);

- in

data 2 aprile 2012 il TAF ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto 13

novembre 2011 dell’assicurato poiché “ la persona in oggetto sembra infatti

contestare la decisione di restituzione emanata il 25 ottobre/7 novembre 2011

della Cassa __________” (III);

- ricevuti

gli atti, dopo aver richiesto documentazione all’Ufficio AI, con scritto 18

aprile 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiesto a RI 1:

"

Considerato il tenore

dei suoi citati scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012, sono a chiederle di

voler comunicare (in lingua italiana), nel termine di 10 giorni, se e

quale di tali scritti è da considerare quale ricorso contro la decisione di restituzione

7 novembre 2011 (oppure contro la decisione 25 ottobre 2011) o se sono per

contro da ritenere entrambi semplici comunicazioni senza alcuna volontà di ricorrere.

Vorrà infine anche se del caso precisare se l’eventuale

suo ricorso è rivolto anche contro la decisione di restituzione 7 novembre 2011

emessa nei confronti di sua moglie e concernente le rendite completive per i

figli __________ (fr. 15'530) e __________ (fr. 16'571).

Posso comunque già sin d’ora comunicarle che qualora

fosse stata sua intenzione impugnare la decisione 7 novembre 20011 tramite il

suo scritto di data 28 marzo 2012, il ricorso risulterebbe di primo acchito

tardivo, in quanto presentato oltre 4 mesi dall’emanazione della decisione di

restituzione.” (VII);

-

con scritto 24 aprile 2012, redatto in tedesco, l’assicurato ha nuovamente chiesto

aiuto o consulenza per risolvere la sua problematica (VIII);

- sentito

il 7 maggio 2012 dal vicecancelliere del TCA, RI 1 ha evidenziato:

"

Preciso che con lo

scritto 13 novembre 2011 era mia intenzione far presente la mia difficile

situazione finanziaria che non mi permetteva di restituire le rendite oggetto

dell’ordine di restituzione 7 novembre 2011. Era mia intenzione di chiedere il

condono dell’importo da restituire. Non ho contestato né la decisione di

soppressione della rendita 25 ottobre 2011 né l’ordine di soppressione in

quanto all’origine vi è una mia problematica con l’autorità fiscale di __________.

Faccio presente che tale problematica non è ancora terminata.

Anche con lo scritto 28 marzo 2012 ho ribadito la

richiesta di un condono in quanto sono convinto di aver percepito in buona fede

le rendita AI e di non aver violato alcun obbligo di notifica. (...);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LPTCA il Giudice delegato esamina immediatamente

il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA

prevede che se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata

dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento

in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla

giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per

presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine

di perenzione (DTF 132 V 42);

- l’assicurato,

come accennato, nelle more della presente procedura ha precisato che con gli

scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 non intendeva in realtà impugnare

alcuna decisione amministrativa, ma era sua intenzione unicamente, vista la sua

precaria situazione economica, chiedere il condono dell’importo da restituire;

-

dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la

restituzione (cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr.

art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente

Tribunale deve essere dichiarata irricevibile;

- di

conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in

merito alla domanda di condono dell’assicurato (art. 25 cpv. 1 LPGA);

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. La

richiesta di RI 1 di cui agli scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di

condono.

3.

Le

spese per fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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