32.2012.93
Ricorso irricevibile perché l'assicurato non contesta l'ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite ma chiede il condono
8 maggio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2012.93
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile perché l'assicurato non contesta l'ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite ma chiede il condono
CONDONO
INTERESSI DI RITARDO
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.93
BS/RG
Lugano
8 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla richiesta di cui agli
scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 di
RI 1
in relazione
alla decisione del 7 novembre 2011
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
in fatto ed in diritto
con
- con decisione 25 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita d’invalidità erogata a RI 1 per i periodi dal 1° settembre
2006 al 30 settembre 2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010 (doc. VI/8);
- con
decisione 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’as-sicurato la restituzione
di fr. 46'788.-- relativi alle rendite percepite a torto (doc. VI/7);
-
con scritto 13 novembre 2011 all’Ufficio AI ed all’UFAS, recante
l’intestazione, tradotta dal tedesco, “Tentativo di reintegrazione fallito/Caso
di rigore/Chiedo aiuto”, RI 1, dopo aver esposto il suo iter professionale,
medico e sociale, ha chiesto di esaminare i suoi documenti e le decisioni
relative alla soppressione della rendita ed all’ordine di restituzione, come pure
l’ammontare dell’attuale rendita e dei contributi AVS (doc. A 14);
- in risposta, l’8 dicembre 2011 l’UFAS ha fra l’altro informato
l’assicurato della possibilità di inoltrare una domanda di condono dell’importo
chiesto in restituzione (doc. VI/12);
-
in data 9 marzo 2012 l’Ufficio AI ha in particolare chiesto al-l’assicurato
di comunicare, entro 30 giorni, se intende procedere alla summenzionata
restituzione, avvertendolo che in caso contrario verrebbe iniziata una procedura
di incasso forzato (doc. A 13);
- con
scritto 28 marzo 2012 indirizzato all’Ufficio AI, alla Cassa __________ e al
Tribunale amministrativo federale (TAF), RI 1 ha fra l’altro evidenziato le
difficoltà di restituire quanto dovuto, chiedendo aiuto (doc. I);
- in
data 2 aprile 2012 il TAF ha trasmesso per competenza al TCA lo scritto 13
novembre 2011 dell’assicurato poiché “ la persona in oggetto sembra infatti
contestare la decisione di restituzione emanata il 25 ottobre/7 novembre 2011
della Cassa __________” (III);
- ricevuti
gli atti, dopo aver richiesto documentazione all’Ufficio AI, con scritto 18
aprile 2012 il Vicepresidente del TCA ha chiesto a RI 1:
"
Considerato il tenore
dei suoi citati scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012, sono a chiederle di
voler comunicare (in lingua italiana), nel termine di 10 giorni, se e
quale di tali scritti è da considerare quale ricorso contro la decisione di restituzione
7 novembre 2011 (oppure contro la decisione 25 ottobre 2011) o se sono per
contro da ritenere entrambi semplici comunicazioni senza alcuna volontà di ricorrere.
Vorrà infine anche se del caso precisare se l’eventuale
suo ricorso è rivolto anche contro la decisione di restituzione 7 novembre 2011
emessa nei confronti di sua moglie e concernente le rendite completive per i
figli __________ (fr. 15'530) e __________ (fr. 16'571).
Posso comunque già sin d’ora comunicarle che qualora
fosse stata sua intenzione impugnare la decisione 7 novembre 20011 tramite il
suo scritto di data 28 marzo 2012, il ricorso risulterebbe di primo acchito
tardivo, in quanto presentato oltre 4 mesi dall’emanazione della decisione di
restituzione.” (VII);
-
con scritto 24 aprile 2012, redatto in tedesco, l’assicurato ha nuovamente chiesto
aiuto o consulenza per risolvere la sua problematica (VIII);
- sentito
il 7 maggio 2012 dal vicecancelliere del TCA, RI 1 ha evidenziato:
"
Preciso che con lo
scritto 13 novembre 2011 era mia intenzione far presente la mia difficile
situazione finanziaria che non mi permetteva di restituire le rendite oggetto
dell’ordine di restituzione 7 novembre 2011. Era mia intenzione di chiedere il
condono dell’importo da restituire. Non ho contestato né la decisione di
soppressione della rendita 25 ottobre 2011 né l’ordine di soppressione in
quanto all’origine vi è una mia problematica con l’autorità fiscale di __________.
Faccio presente che tale problematica non è ancora terminata.
Anche con lo scritto 28 marzo 2012 ho ribadito la
richiesta di un condono in quanto sono convinto di aver percepito in buona fede
le rendita AI e di non aver violato alcun obbligo di notifica. (...);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LPTCA il Giudice delegato esamina immediatamente
il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA
prevede che se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata
dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento
in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla
giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per
presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine
di perenzione (DTF 132 V 42);
- l’assicurato,
come accennato, nelle more della presente procedura ha precisato che con gli
scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 non intendeva in realtà impugnare
alcuna decisione amministrativa, ma era sua intenzione unicamente, vista la sua
precaria situazione economica, chiedere il condono dell’importo da restituire;
-
dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la
restituzione (cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr.
art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente
Tribunale deve essere dichiarata irricevibile;
- di
conseguenza, gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in
merito alla domanda di condono dell’assicurato (art. 25 cpv. 1 LPGA);
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. La
richiesta di RI 1 di cui agli scritti 13 novembre 2011 e 28 marzo 2012 è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di
condono.
3.
Le
spese per fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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