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Decisione

32.2012.95

Soppressione della rendita in via di revisione a seguito di modifica del reddito da invalido conseguito da un assicurato esercitante un'attività lucrativa Determinazione del reddito da invalido di un

4 febbraio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Va

infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola

la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che

ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo

reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500

franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo

limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della

rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.5. Nel

caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto dal punto di vista medico

non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute dell’assicurato.

Il

ricorrente fa riferimento al rapporto 5 giugno 2010 del suo medico curante

all’Ufficio AI, il quale, diagnosticata un’emi- crania severa e l’assunzione di

4 triptani alla settimana, sarebbe inabile al 75% in qualsiasi attività e

questo dal 30 luglio 2001 (doc. AI 103).

Nelle

annotazioni 28 febbraio 2012 il SMR ha correttamente ritenuto che da tale

documento, come dagli altri atti medici, “risulta uno stato di salute

stazionario rispetto alla valutazione peritale 2005. Non risultano nuove

valutazioni specialistiche, non risulta un aumento dell’assunzione di

medicamenti…” (doc. Ai 130). Infatti, la valutazione circa la capacità

lavorativa contenuta nel citato rapporto 5 giugno 2010 era stata già espressa

dal curante nel suo rapporto 1° aprile 2002 (doc. AI 40), posto a fondamento

della prima domanda di revisione (cfr. consid. 1.1) conclusasi con la decisione

su opposizione 3 maggio 2005 (cresciuta in giudicato) in cui l’assicurato,

sulla base della perizia del dr. __________, non era stato ritenuto inabile al 75%

ma abile al 55% in qualsiasi attività (cfr. doc. AI 82).

L’insorgente

non ha tuttavia prodotto atti medici atti a modificare la valutazione medica operata

dall’Ufficio AI. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Del

resto, nella fattispecie in esame durante l’inchiesta economica 2 novembre

2011, di cui si parlerà nel prossimo considerando, l’ispettore ha accertato

che:

"

(…)

Dal profilo lavorativo pratico il signor RI 1, conferma

una situazione stabilizzata ormai da anni. L'impegno viene riferito in

varie mansioni, da quelle direttive di contatto clienti, fornitori per pezzi di

ricambio, lavori amministrativi, telefoni, direttive ai dipendenti, ecc, a

quelle esecutive di appoggio a quest'ultimi.

Il danno alla salute, come già rilevato a suo tempo,

non incide tanto su mansioni specifiche del lavoro ma limita l'interessato nei

momenti di crisi rispettivamente subito dopo, come segnalato al p.to 1 del

rapporto (lamentele rispettivamente, attestazioni medica).

Ciò comporta quindi un rendimento diminuito in seno

all'espletamento delle varie mansioni. (…)" (sottolineatura del redattore;

doc. AI 102/3).

2.6. Dal

lato economico, raccolta la necessaria documentazione, l’Ufficio AI, come

detto, ha proceduto ad un’inchiesta economica. L’ispettore ha accertato: che l’assicurato

dal 2006 è socio-gerente con diritto di firma individuale della __________ (attività

di carrozzeria, garage-officina di riparazioni autovetture) mentre sua moglie è

socio gerente senza diritto di firma (in passato l’azienda era una ditta

individuale intestata alla moglie); che il capitale sociale di fr. 20'000.-- è

ripartito tra gli oramai ex coniugi nella ragione di 50% ciascuno; che l’attività

aziendale è “portata avanti” unicamente dall’assicurato (dal 2002 ex moglie non

lavora più). L’incaricato ha poi accertato che l’utile aziendale è stato

oggetto di riprese da parte dell’autorità fiscale (UTPG).

Sulla

base della documentazione economica, l’ispettore ha allestito la seguente

tabella indicante il reddito da attività lucrativa da imputare all’assicurato (doc. AI 120/4):

Dati

- Anni

2010

2009

2008

Salario

Fr. 37'120.--

Fr. 33'600.--

Fr. 33'600.--

Perdite

aziendali

dichiarate

- Fr. 7'803.--

-

Fr. 10'550.--

- Fr. 12'251.--

Ripresa

UTPG

manca

Fr. 38'874.--

Fr. 22'251.--

Tassaz. UTPG-utile

manca

Fr. 28'324.--

Fr. 10'000.--

Quota

parte del 50%

dell'utile

aziendale

attribuibile

all'ass.to

manca

Fr. 14'162.--

Fr. 5'000.--

Totale

reddito

attribuibile

all'assicurato

manca

Fr. 47'762.--

Fr. 38'600.--

Costatato

che all’epoca dell’assegnazione della rendita (1995), come risulta dal conto

individuale, l’assicurato percepiva un reddito (salario) di fr. 25'329.-- e che

nel 2009 ha conseguito fr. 47'762.--, tenuto conto di un aumento di guadagno di

fr. 22'433.--, l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido

computabile ex art. 31 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.4) in fr. 39'284.--. Raffrontando

il salario ipotetico da valido di fr. 57'261 con il reddito da invalido citato

è risultato un grado d’invalidità del 31%. Da qui la soppressione della rendita.

L’insorgente

contesta i redditi di riferimento considerati dall’amministrazione.

2.7. Va

ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso

di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo lo stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b), ciò che in concreto l’Ufficio AI ha fatto, concludendo, nonostante

lo stato di salute invariato, per un aumento della capacità di guadagno

dell’assicurato.

Altresì

va ricordato che per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di

revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i

fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli

esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Nel caso concreto l’amministrazione ha preso il 1995 quale anno di

riferimento per accertare un motivo di revisione, mentre, come visto, l’ultima

decisione di rendita cresciuta in giudicato è quella (su opposizione) del 3

maggio 2005, allorquando l’interessato era già attivo nella citata __________.

Per questo motivo, con scritto 25 settembre 2012 il TCA ha chiesto all’Ufficio

AI “ Qual è il rilevante cambiamento dal punto di visto economico - rispetto

alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 3 maggio

2005 - giustificante la revisione della rendita?” (XII), ricevendo la

seguente risposta:

"

(…)

Come risulta dalla comunicazione 8 ottobre 2012 (qui

di seguito allegata) dell'ispettore AI __________, da un raffronto tra i

redditi da invalido conseguiti dall'assicurato nel 2005 e nel 2009 risulta che RI

1 ha beneficiato sia di un aumento progressivo del salario conseguito (cfr.

distinta salari, qui di seguito allegata) che di un miglioramento della

redditività aziendale (cfr. comunicazione 5 ottobre 2010 e tabella

riassuntiva dell'utile aziendale della medesima data, qui di seguito allegate).

Il titolare dell'inchiesta indipendenti ha infatti stabilito che il guadagno imputabile

dell'assicurato è passato da CHF 30'000.- nel 2005 e CHF 47'762.- nel 2009, ciò

che comporta un grado di invalidità del 28.67%. (…)"

(doc. XIII)

In

queste circostanze, essendo il miglioramento del reddito superiore ai fr.

1'500.-- (art. 31 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.4), il motivo per avviare una

revisione va confermato.

2.8. Occorre

ora verificare la determinazione del grado d’invalidi-tà.

2.8.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale

reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 p.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale

evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che

l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato

devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid.

3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è

infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio

la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e

dottrina citata).

Nel

caso in esame, l’amministrazione ha tenuto in considerazione un reddito di fr.

57'662.--, corrispondente al salario di fr. 48'000.-- che l’assicurato

percepiva nel 1994, prima del danno alla salute (cfr. questionario del datore

di lavoro del 16 settembre 1996; doc. AI 11) aggiornato al 2009 (cfr. tabella

di calcolo in doc. 117).

Al

riguardo, l’insorgente sostiene che l’Ufficio AI non ha tenuto conto delle sue

competenze professionali, dell’esperienza maturata che gli avrebbero permesso di

percepire un salario maggiore, senza tuttavia aver specificato, come la succitata

giurisprudenza impone, gli indizi o gli elementi concreti che permettono di ritenere

un salario da valido maggiore di quello preso in considerazione dall’amministrazione.

Né del resto, al momento della prima decisione di rendita l’assicurato non ha

fatto valere nulla di simile, motivo per cui la richiesta va disattesa (a tal

riguardo cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, marginale 600, p. 160; sulla revisione della

rendita per modifica del reddito da valido, circostanza non applicabile al caso

in esame, cfr. Müller, op. cit., n. 593 ss, pp. 159 ss.).

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Nella

fattispecie concreta, benché l’assicurato dal 2002 risulti formalmente dipendente

dalla più volte citata società, l’amministrazione lo ha di fatto considerato

come indipendente, aggiungendo allo stipendio percepito dalla __________ la

quota parte del 50% sull’utile della società, oggetto di una ripresa fiscale.

In

effetti, alla domanda posta dal TCA sul motivo del succitato calcolo, nel rapporto

8 ottobre 2012 l’ispettore ha risposto che:

"

(…)

Come risulta dall'estratto del registro di commercio,

il signor RI 1 condivide con la ex-moglie il capitale sociale della __________,

in ragione del 50% dal 2002. Dal novembre 2006 è gerente e detiene il

diritto di firma individuale.

Nel caso in questione ho quindi ritenuto di poter

considerare anche gli utili aziendali nella misura della sua quota parte di

azioni, in quanto l'interessato nel caso concreto, riunisce nella sua persona

le funzioni di azionista e gerente dell'impresa.

Ho reputato pertanto che non ci si possa basare

unicamente sui salari aziendali, in quanto quale azionista di una persona

giuridica divenuto allo stesso tempo organo ed impiegato, dispone fondamentalmente

della libertà di organizzare il proprio lavoro uguale a quella di cui beneficia

un indipendente ed egli dispone di una grande libertà nell'apprezzamento

del suo salario."

(sottolineatura del redattore; doc. XIII/1)

Va

al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori

o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una

società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società,

sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio

valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività dipendente e indipendente

sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171

consid. 3° con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal

punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante

posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali

che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione

del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid.

3.1). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente

salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo

per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio

2010).

In

questo contesto va fatto presente, come rettamente rilevato

dall’Ufficio AI nelle osservazioni 8 gennaio 2013, che il marginale 3028.1

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore

di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono

essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale

società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica

ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità

con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto

della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei

campi d’attività; cfr.8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto

2012 consid. 4.3).

Nella

fattispecie concreta l’insorgente contesta la determinazione del reddito da

invalido per quel che concerne la parte dell’utile aziendale fiscalmente

definito:

"

(…)

Inoltre, è certamente contestata la valutazione

effettuata dall'Ufficio AI che considera l'utile ripreso dal fisco, come se

fosse un utile concreto. I risultati aziendali, dunque, non possono essere

considerati, senza approfondimenti, e differenziazioni alla stregua di un

reddito dell'assicurato tanto più che non si tratta di utile concreto, ma di utile

ripreso dal fisco i cui parametri di valutazione rispondono ad altri criteri

rispetto a quelli utilizzati dall'Ufficio AI. La rettifica dell'utile da parte

del fisco è stata così motivata: "rettifica utile lordo in base ai

coefficienti d'esperienza validi per aziende del ramo". Situazioni evidentemente

ben distinte rispetto a quelle dell'assicurato in cui non vi è un titolare e

responsabile spesso assente dal posto di lavoro per motivi di salute. Tenuto

conto dello stato di salute del signor RI 1 è evidente che la sua azienda non

potrà mai avere quell'efficienza che altre ditte meglio organizzate-strutturate,

riescono ad avere. L'Ufficio AI avrebbe, quindi, dovuto procedere anche ad un

raffronto dell'azienda del signor RI 1 con aziende del ramo dove il titolare e

responsabile non è affetto da danni alla salute (...)" (doc. I)

In

primo luogo va detto che la scelta dell’Ufficio AI di determinare il reddito

invalido prendendo in considerazione il salario dell’assicurato ed il 50% del

reddito aziendale della __________ (in merito cfr. STF 9C_144/2009 del 16 dicembre

2009 consid. 3,9C_111/2009 del 21 luglio 2009 consid. 2.1.2 concernenti salariati

ed azionisti unici di una società anonima), metodo di calcolo rimasto incontestato,

va confermata visto che in casu l’applicazione (analogica) del metodo

straordinario previsto per gli indipendenti (cfr. DTF 104 v 136 consid. 2; VSI

1998 p. 122 consid. 1 e pl. 257 consid. 2b) non è possibile poiché prima del

danno alla salute l’interessato non era (ancora) socio gerente della “sua”

società.

Premesso quanto sopra, in data 11 dicembre 2012 questo TCA si

è rivolto al tassatore dell’assicurato presso il competente Ufficio

circondariale di tassazione, chiedendo: di indicare il reddito da attività

dipendente secondo le notifiche di tassazioni dal 2006 (anno in cui

l’insorgente è stato iscritto a RC in qualità di socio e gerente) al 2011

(quest’ultima se disponibile), cresciute in giudicato; l’utile aziendale della __________,

tassato negli anni 2006-2011, con anche l’utile dichiarato dalla società.

Infine, gli è stato chiesto di “indicare se al contribuente è stato imposto

un reddito proveniente dagli utili della succitata società, di cui egli è socio

gerente, con il relativo importo. Nel caso negativo, di spiegare il motivo per

cui non vi è stata una simile imposizione” (XVII).

Questa

è la risposta:

" Reddito da attività dipendente RI 1:

2006 Fr. 30'325.-

2007 Fr. 28'185.-

2008 Fr. 30'235.-

2009 Fr. 30'727.-

2010 Fr. 30'306.-

2011 Fr. 28'485.- * *

non è ancora stato svolto l'accertamento

Utile netto della __________:

Utile dichiarato Utile

accertato Motivo correzioni fiscali

2006 - 12'244.- 0.- Adeguamento

utile lordo

2007 - 21'053.- 12'000.- Adeguamento

utile lordo

2008 - 12'251.- 10'000.- Adeguamento

utile lordo

2009 - 10'550.- 28'324.- Adeguamento

utile lordo

2010 - 7'803.- 20'000.- Adeguamento

utile lordo +

vantaggi

economici

2011 - 10'710.- 10'000.-

* Adeguamento utili lordo +

vantaggi

economici

* La tassazione 2011 non è ancora cresciuta

in giudicato.

Le comunico inoltre che non è mai stato imposto un

reddito proveniente dagli utili della società. I vantaggi goduti nell'anno 2010

non sono stati ripresi nella partita personale del signor RI 1 in quanto la

stessa era già cresciuta in giudicato al momento della definizione degli

elementi imponibili in sede di tassazione della società." (doc. XVIII)

Rispetto agli

utili aziendali presi in considerazione dall’Ufficio AI – da ultimo riassunti

nello scritto 5 ottobre 2012 dell’ispet- tore (doc. XIII) – vi sono sostanziali

differenze unicamente per quello che concerne i redditi da dipendente (per il

2010 la differenza è di fr. 7'000.--; cfr. tabella in consid. 2.6) fiscalmente

imposti rispetto a quelli registrati nel conto individuale dell’assicurato

secondo le distinte salariali (cfr. doc. AI 116 per gli anni 2008-2011).

Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed

indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di

determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid.

2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera

rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio

2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003

conisd. 2.2.1.). Non avendo l’insorgente eccepito nulla in merito ai redditi da

attività lucrativa definiti dall’Ufficio AI, fanno stato le relative iscrizioni

nel conto individuale: 2005 – 2007: fr. 30'000.--; 2008: fr. 32'502.--; 2009:

33'600; 2010: 37'120; 2011: 30'000.--.

In merito alla

ripresa dell’utile aziendale, va fatto presente che le notifiche di tassazione

relative alla __________ non sono state contestate. Nulla muta al riguardo

la motivazione addotta dall’insorgente: “Varrà inoltre la pena indicare che

il signor RI 1 non ha mai presentato reclamo contro le notifiche di tassazione

della Sagl, in quanto ha purtroppo consegnato le stesse al suo fiscalista

oramai scaduti i termini per la contestazione” (osservazioni 7 gennaio

2013; XX).

L’insorgente,

come visto sopra, sostiene che la ripresa fiscale dell’utile aziendale non

tiene conto dell’effettivo impedimento nello svolgimento dell’attività

lucrativa a causa del danno alla salute di cui egli è portatore. Ora, in primo

luogo va ricordata l’ampia libertà di gestione ed organizzazione che il

ricorrente gode all’interno della “sua” società, così come accertato dall’incaricato

durante l’inchiesta economica del 2 novembre 2011 (doc. AI 120) e ribadito

nelle succitato passaggio delle osservazioni 8 ottobre 2012. Quest’ultimo –

conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce che

l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per

“ovviare” agli impedimenti dovuti alla sua invalidità. Tant’è che, nonostante

le perdite dichiarate, il suo salario è costantemente aumentato – eccezion

fatta per il 2011 ridotto ai livelli del 2007 – indizio che permette di ritenere

come la contrazione dell’utile sia dovuta non a motivi di salute ma piuttosto a

ragioni economiche.

Per

questi motivi, alla tabella riassuntiva esposta nelle osservazioni 5 ottobre

2012 dall’ispettore AI va prestata adesione:

Anni

Salario AVS

UL Sagl

Tassato

Quota-parte

UL

Guadano totale

dell'ass.to

2010

37'120.--

20'000.--

10'000.--

47'120.--

2009

33'600.--

28'324.--

14'162.--

47'762.--

2008

32'502.--

10'000.--

5'000.--

37'502.--

2007

30'000.--

12'000.--

6'000.--

36'000.--

2006

30'000.--

0.--

0.--

30'000.--

2005

30'000.--

0.--

0.--

30'000.--

(doc.

XIII/4)

In queste circostanze, la proposta dell’assicurato di procedere

anche ad un raffronto della __________ con aziende del ramo dove il titolare e

responsabile non è affetto da danni alla salute non è necessaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8.3. Per

determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi

del 2009, visto che al momento dell’emanazione della decisione impugnata, che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), non erano

disponibili i dati aziendali del 2010 che del 2011.

Tenendo

conto anche dei dati reddituali del 2010, nel frattempo divenuti definitivi

(contrariamente a quelli del 2011), il risultato non cambia in quanto

l’assicurato non ha comunque (più) diritto alla rendita stante il seguente

calcolo: reddito da valido di fr. 57'662 (dato aggiornato al 2010; cfr. doc.

117) paragonato ad un reddito da invalido di fr. 47'120 (guadagno totale

dell’assicurato secondo la tabella del 5 ottobre 2012) con conseguente grado

d’invalidità del 18% (57'662 – 47'120 x 100: 57'662).

Del

resto, per pura ipotesi di lavoro, volendo tener conto in via analogica della

modalità di calcolo del reddito previste per gli indipendenti – la

giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti

negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484;

cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3) – il risultato finale rimane invariato. Infatti, prendendo in considerazione

la media

dei guadagni totali dal 2008 al 2010 [(37'502.-- + 47'762.-- + 47'120.-- : 3],

il reddito da invalido corrisponderebbe a fr. 44'128.--, mentre il grado

d’invalidità risulterebbe essere del 23% (57'662

– 44'128 x 100: 57'662).

Infine,

va detto che, come giustamente rilevato in sede di risposta di causa, dal 1°

gennaio 2012 l’art. 31 cpv. 2 LAI è stato abolito (cfr. consid. 2.4). Ne

consegue che, contrariamente a quanto fatto in sede di decisione impugnata, ai

fini della revisione il nuovo reddito lavorativo va integralmente

computato e non solo i due terzi dell’importo che superano i 1500 franchi. Nemmeno

l’applicazione, errata, dell’art. 31 cpv. 2 LAI, ha consentito all’assicurato

di poter continuare a beneficiare della rendita.

Concludendo,

visto quanto sopra, la soppressione della rendita è giustificata. Il ricorso

dev’essere pertanto respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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