32.2012.95
Soppressione della rendita in via di revisione a seguito di modifica del reddito da invalido conseguito da un assicurato esercitante un'attività lucrativa Determinazione del reddito da invalido di un
4 febbraio 2013Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2012.95
Data decisione, Autorità:
04.02.2013, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di revisione a seguito di modifica del reddito da invalido conseguito da un assicurato esercitante un'attività lucrativa Determinazione del reddito da invalido di un socio gerente di una Sagl
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.95
BS/sc
Lugano
4 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, capo officina presso una carrozzeria d’auto, è stato posto al
beneficio di una mezza rendita dal 1° novembre 1997 (cfr. decisione 24 febbraio
1997 in doc. AI 17, per le motivazioni cfr. doc. AI 12).
La
rendita è stata confermata con comunicazione 26 maggio 1999 essendo lo stato valetudinario
rimasto invariato (doc. AI 29).
A
seguito di una domanda di revisione inoltrata dall’assicura- to, esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con decisione formale 24 giugno 2003 l’Ufficio AI
ha respinto la domanda di revisione non essendo subentrato un aggravamento
delle condizioni di salute. Dopo la ricezione dell’opposizione e dopo l’espletamento
di una perizia neurologica esperita il 6 aprile 2005, con decisione su
opposizione 3 maggio 2005 l’amministrazione ha confermato la reiezione della
domanda di revisione (doc. AI 84). La decisione è cresciuta in giudicato.
La
mezza rendita è stata nuovamente confermata con comunicazione 26 marzo 2007
(doc. AI 95).
1.2. Nel
marzo 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’ulteriore procedura di
revisione (doc. AI 101).
Accertate
come invariate le condizioni di salute, l’amministrazione ha eseguito un’inchiesta
economica dal cui rapporto 2 novembre 2011 è risultato un aumento della
capacità al guadagno. Essendo risultato il nuovo grado d’invalidità inferiore
al 40%, con decisione 2 marzo 2012 (preavvisata il 23 dicembre 2011), l’amministrazione
ha soppresso la rendita, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso (doc. AI 131).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA
1, insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo di continuare a
beneficiare di una rendita intera (recte: mezza rendita), anche dopo la revisione.
In sostanza ritiene essere subentrato un peggioramento delle proprie condizioni
di salute, contestando anche il calcolo dell’invalidità operato dall’Ufficio
AI.
L’insorgente
chiede inoltre che venga ripristinato l’effetto sospensivo al ricorso.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della valutazione medica ed economica di cui alla decisione contestata.
1.5. Con
decreto 4 giugno 2012 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di
ripristino dell’effetto sospensivo.
1.6. Il
5 giugno 2012 l’insorgente ha inoltrato ulteriore documentazione di natura economica
(VIII). Su richiesta del TCA, il 20 giugno 2012 l’amministrazione ha presentato
le sue osservazioni al riguardo (X).
1.7. In
data 25 settembre 2012 il TCA ha formulato delle domande all’Ufficio AI (XII),
ricevendone risposta l’8 ottobre 2012 (doc. XIII). Con scritto 19 ottobre 2012
l’assicurata ha preso posizione in merito al citato accertamento (XV).
1.8. Infine,
questa Corte ha svolto un accertamento presso l’UT di __________ (XVII), la cui
risposta datata 13 dicembre 2012 è stata inviata alle parti per una presa di
posizione. Le osservazioni del ricorrente sono del 7 gennaio 2013 (XX), quelle
dall’Ufficio AI dell’8 gennaio 2013 (XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la mezza
rendita di cui RI 1 beneficia dal 1° novembre 1997.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
Fatti
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Va
infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo
limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della
rendita (cpv. 2 cpv. 2; capoverso abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.5. Nel
caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto dal punto di vista medico
non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute dell’assicurato.
Il
ricorrente fa riferimento al rapporto 5 giugno 2010 del suo medico curante
all’Ufficio AI, il quale, diagnosticata un’emi- crania severa e l’assunzione di
4 triptani alla settimana, sarebbe inabile al 75% in qualsiasi attività e
questo dal 30 luglio 2001 (doc. AI 103).
Nelle
annotazioni 28 febbraio 2012 il SMR ha correttamente ritenuto che da tale
documento, come dagli altri atti medici, “risulta uno stato di salute
stazionario rispetto alla valutazione peritale 2005. Non risultano nuove
valutazioni specialistiche, non risulta un aumento dell’assunzione di
medicamenti…” (doc. Ai 130). Infatti, la valutazione circa la capacità
lavorativa contenuta nel citato rapporto 5 giugno 2010 era stata già espressa
dal curante nel suo rapporto 1° aprile 2002 (doc. AI 40), posto a fondamento
della prima domanda di revisione (cfr. consid. 1.1) conclusasi con la decisione
su opposizione 3 maggio 2005 (cresciuta in giudicato) in cui l’assicurato,
sulla base della perizia del dr. __________, non era stato ritenuto inabile al 75%
ma abile al 55% in qualsiasi attività (cfr. doc. AI 82).
L’insorgente
non ha tuttavia prodotto atti medici atti a modificare la valutazione medica operata
dall’Ufficio AI. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò
fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Del
resto, nella fattispecie in esame durante l’inchiesta economica 2 novembre
2011, di cui si parlerà nel prossimo considerando, l’ispettore ha accertato
che:
"
(…)
Dal profilo lavorativo pratico il signor RI 1, conferma
una situazione stabilizzata ormai da anni. L'impegno viene riferito in
varie mansioni, da quelle direttive di contatto clienti, fornitori per pezzi di
ricambio, lavori amministrativi, telefoni, direttive ai dipendenti, ecc, a
quelle esecutive di appoggio a quest'ultimi.
Il danno alla salute, come già rilevato a suo tempo,
non incide tanto su mansioni specifiche del lavoro ma limita l'interessato nei
momenti di crisi rispettivamente subito dopo, come segnalato al p.to 1 del
rapporto (lamentele rispettivamente, attestazioni medica).
Ciò comporta quindi un rendimento diminuito in seno
all'espletamento delle varie mansioni. (…)" (sottolineatura del redattore;
doc. AI 102/3).
2.6. Dal
lato economico, raccolta la necessaria documentazione, l’Ufficio AI, come
detto, ha proceduto ad un’inchiesta economica. L’ispettore ha accertato: che l’assicurato
dal 2006 è socio-gerente con diritto di firma individuale della __________ (attività
di carrozzeria, garage-officina di riparazioni autovetture) mentre sua moglie è
socio gerente senza diritto di firma (in passato l’azienda era una ditta
individuale intestata alla moglie); che il capitale sociale di fr. 20'000.-- è
ripartito tra gli oramai ex coniugi nella ragione di 50% ciascuno; che l’attività
aziendale è “portata avanti” unicamente dall’assicurato (dal 2002 ex moglie non
lavora più). L’incaricato ha poi accertato che l’utile aziendale è stato
oggetto di riprese da parte dell’autorità fiscale (UTPG).
Sulla
base della documentazione economica, l’ispettore ha allestito la seguente
tabella indicante il reddito da attività lucrativa da imputare all’assicurato (doc. AI 120/4):
Dati
- Anni
2010
2009
2008
Salario
Fr. 37'120.--
Fr. 33'600.--
Fr. 33'600.--
Perdite
aziendali
dichiarate
- Fr. 7'803.--
-
Fr. 10'550.--
- Fr. 12'251.--
Ripresa
UTPG
manca
Fr. 38'874.--
Fr. 22'251.--
Tassaz. UTPG-utile
manca
Fr. 28'324.--
Fr. 10'000.--
Quota
parte del 50%
dell'utile
aziendale
attribuibile
all'ass.to
manca
Fr. 14'162.--
Fr. 5'000.--
Totale
reddito
attribuibile
all'assicurato
manca
Fr. 47'762.--
Fr. 38'600.--
Costatato
che all’epoca dell’assegnazione della rendita (1995), come risulta dal conto
individuale, l’assicurato percepiva un reddito (salario) di fr. 25'329.-- e che
nel 2009 ha conseguito fr. 47'762.--, tenuto conto di un aumento di guadagno di
fr. 22'433.--, l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido
computabile ex art. 31 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.4) in fr. 39'284.--. Raffrontando
il salario ipotetico da valido di fr. 57'261 con il reddito da invalido citato
è risultato un grado d’invalidità del 31%. Da qui la soppressione della rendita.
L’insorgente
contesta i redditi di riferimento considerati dall’amministrazione.
2.7. Va
ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso
di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo lo stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b), ciò che in concreto l’Ufficio AI ha fatto, concludendo, nonostante
lo stato di salute invariato, per un aumento della capacità di guadagno
dell’assicurato.
Altresì
va ricordato che per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di
revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i
fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli
esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Nel caso concreto l’amministrazione ha preso il 1995 quale anno di
riferimento per accertare un motivo di revisione, mentre, come visto, l’ultima
decisione di rendita cresciuta in giudicato è quella (su opposizione) del 3
maggio 2005, allorquando l’interessato era già attivo nella citata __________.
Per questo motivo, con scritto 25 settembre 2012 il TCA ha chiesto all’Ufficio
AI “ Qual è il rilevante cambiamento dal punto di visto economico - rispetto
alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 3 maggio
2005 - giustificante la revisione della rendita?” (XII), ricevendo la
seguente risposta:
"
(…)
Come risulta dalla comunicazione 8 ottobre 2012 (qui
di seguito allegata) dell'ispettore AI __________, da un raffronto tra i
redditi da invalido conseguiti dall'assicurato nel 2005 e nel 2009 risulta che RI
1 ha beneficiato sia di un aumento progressivo del salario conseguito (cfr.
distinta salari, qui di seguito allegata) che di un miglioramento della
redditività aziendale (cfr. comunicazione 5 ottobre 2010 e tabella
riassuntiva dell'utile aziendale della medesima data, qui di seguito allegate).
Il titolare dell'inchiesta indipendenti ha infatti stabilito che il guadagno imputabile
dell'assicurato è passato da CHF 30'000.- nel 2005 e CHF 47'762.- nel 2009, ciò
che comporta un grado di invalidità del 28.67%. (…)"
(doc. XIII)
In
queste circostanze, essendo il miglioramento del reddito superiore ai fr.
1'500.-- (art. 31 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.4), il motivo per avviare una
revisione va confermato.
2.8. Occorre
ora verificare la determinazione del grado d’invalidi-tà.
2.8.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale
reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento
ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 p.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale
evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che
l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato
devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid.
3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è
infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio
la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e
dottrina citata).
Nel
caso in esame, l’amministrazione ha tenuto in considerazione un reddito di fr.
57'662.--, corrispondente al salario di fr. 48'000.-- che l’assicurato
percepiva nel 1994, prima del danno alla salute (cfr. questionario del datore
di lavoro del 16 settembre 1996; doc. AI 11) aggiornato al 2009 (cfr. tabella
di calcolo in doc. 117).
Al
riguardo, l’insorgente sostiene che l’Ufficio AI non ha tenuto conto delle sue
competenze professionali, dell’esperienza maturata che gli avrebbero permesso di
percepire un salario maggiore, senza tuttavia aver specificato, come la succitata
giurisprudenza impone, gli indizi o gli elementi concreti che permettono di ritenere
un salario da valido maggiore di quello preso in considerazione dall’amministrazione.
Né del resto, al momento della prima decisione di rendita l’assicurato non ha
fatto valere nulla di simile, motivo per cui la richiesta va disattesa (a tal
riguardo cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, marginale 600, p. 160; sulla revisione della
rendita per modifica del reddito da valido, circostanza non applicabile al caso
in esame, cfr. Müller, op. cit., n. 593 ss, pp. 159 ss.).
2.8.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nella
fattispecie concreta, benché l’assicurato dal 2002 risulti formalmente dipendente
dalla più volte citata società, l’amministrazione lo ha di fatto considerato
come indipendente, aggiungendo allo stipendio percepito dalla __________ la
quota parte del 50% sull’utile della società, oggetto di una ripresa fiscale.
In
effetti, alla domanda posta dal TCA sul motivo del succitato calcolo, nel rapporto
8 ottobre 2012 l’ispettore ha risposto che:
"
(…)
Come risulta dall'estratto del registro di commercio,
il signor RI 1 condivide con la ex-moglie il capitale sociale della __________,
in ragione del 50% dal 2002. Dal novembre 2006 è gerente e detiene il
diritto di firma individuale.
Nel caso in questione ho quindi ritenuto di poter
considerare anche gli utili aziendali nella misura della sua quota parte di
azioni, in quanto l'interessato nel caso concreto, riunisce nella sua persona
le funzioni di azionista e gerente dell'impresa.
Ho reputato pertanto che non ci si possa basare
unicamente sui salari aziendali, in quanto quale azionista di una persona
giuridica divenuto allo stesso tempo organo ed impiegato, dispone fondamentalmente
della libertà di organizzare il proprio lavoro uguale a quella di cui beneficia
un indipendente ed egli dispone di una grande libertà nell'apprezzamento
del suo salario."
(sottolineatura del redattore; doc. XIII/1)
Va
al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori
o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una
società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società,
sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio
valido nell’AVS in cui la distinzione tra attività dipendente e indipendente
sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171
consid. 3° con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal
punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante
posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali
che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione
del coniuge, dei figlio o di parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid.
3.1). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente
salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo
per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio
2010).
In
questo contesto va fatto presente, come rettamente rilevato
dall’Ufficio AI nelle osservazioni 8 gennaio 2013, che il marginale 3028.1
della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2013, prevede che “l'amministratore
di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono
essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale
società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica
ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità
con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto
della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei
campi d’attività; cfr.8C_898/2010)” (cfr. anche STF 8C_346 del 24 agosto
2012 consid. 4.3).
Nella
fattispecie concreta l’insorgente contesta la determinazione del reddito da
invalido per quel che concerne la parte dell’utile aziendale fiscalmente
definito:
"
(…)
Inoltre, è certamente contestata la valutazione
effettuata dall'Ufficio AI che considera l'utile ripreso dal fisco, come se
fosse un utile concreto. I risultati aziendali, dunque, non possono essere
considerati, senza approfondimenti, e differenziazioni alla stregua di un
reddito dell'assicurato tanto più che non si tratta di utile concreto, ma di utile
ripreso dal fisco i cui parametri di valutazione rispondono ad altri criteri
rispetto a quelli utilizzati dall'Ufficio AI. La rettifica dell'utile da parte
del fisco è stata così motivata: "rettifica utile lordo in base ai
coefficienti d'esperienza validi per aziende del ramo". Situazioni evidentemente
ben distinte rispetto a quelle dell'assicurato in cui non vi è un titolare e
responsabile spesso assente dal posto di lavoro per motivi di salute. Tenuto
conto dello stato di salute del signor RI 1 è evidente che la sua azienda non
potrà mai avere quell'efficienza che altre ditte meglio organizzate-strutturate,
riescono ad avere. L'Ufficio AI avrebbe, quindi, dovuto procedere anche ad un
raffronto dell'azienda del signor RI 1 con aziende del ramo dove il titolare e
responsabile non è affetto da danni alla salute (...)" (doc. I)
In
primo luogo va detto che la scelta dell’Ufficio AI di determinare il reddito
invalido prendendo in considerazione il salario dell’assicurato ed il 50% del
reddito aziendale della __________ (in merito cfr. STF 9C_144/2009 del 16 dicembre
2009 consid. 3,9C_111/2009 del 21 luglio 2009 consid. 2.1.2 concernenti salariati
ed azionisti unici di una società anonima), metodo di calcolo rimasto incontestato,
va confermata visto che in casu l’applicazione (analogica) del metodo
straordinario previsto per gli indipendenti (cfr. DTF 104 v 136 consid. 2; VSI
1998 p. 122 consid. 1 e pl. 257 consid. 2b) non è possibile poiché prima del
danno alla salute l’interessato non era (ancora) socio gerente della “sua”
società.
Premesso quanto sopra, in data 11 dicembre 2012 questo TCA si
è rivolto al tassatore dell’assicurato presso il competente Ufficio
circondariale di tassazione, chiedendo: di indicare il reddito da attività
dipendente secondo le notifiche di tassazioni dal 2006 (anno in cui
l’insorgente è stato iscritto a RC in qualità di socio e gerente) al 2011
(quest’ultima se disponibile), cresciute in giudicato; l’utile aziendale della __________,
tassato negli anni 2006-2011, con anche l’utile dichiarato dalla società.
Infine, gli è stato chiesto di “indicare se al contribuente è stato imposto
un reddito proveniente dagli utili della succitata società, di cui egli è socio
gerente, con il relativo importo. Nel caso negativo, di spiegare il motivo per
cui non vi è stata una simile imposizione” (XVII).
Questa
è la risposta:
" Reddito da attività dipendente RI 1:
2006 Fr. 30'325.-
2007 Fr. 28'185.-
2008 Fr. 30'235.-
2009 Fr. 30'727.-
2010 Fr. 30'306.-
2011 Fr. 28'485.- * *
non è ancora stato svolto l'accertamento
Utile netto della __________:
Utile dichiarato Utile
accertato Motivo correzioni fiscali
2006 - 12'244.- 0.- Adeguamento
utile lordo
2007 - 21'053.- 12'000.- Adeguamento
utile lordo
2008 - 12'251.- 10'000.- Adeguamento
utile lordo
2009 - 10'550.- 28'324.- Adeguamento
utile lordo
2010 - 7'803.- 20'000.- Adeguamento
utile lordo +
vantaggi
economici
2011 - 10'710.- 10'000.-
* Adeguamento utili lordo +
vantaggi
economici
* La tassazione 2011 non è ancora cresciuta
in giudicato.
Le comunico inoltre che non è mai stato imposto un
reddito proveniente dagli utili della società. I vantaggi goduti nell'anno 2010
non sono stati ripresi nella partita personale del signor RI 1 in quanto la
stessa era già cresciuta in giudicato al momento della definizione degli
elementi imponibili in sede di tassazione della società." (doc. XVIII)
Rispetto agli
utili aziendali presi in considerazione dall’Ufficio AI – da ultimo riassunti
nello scritto 5 ottobre 2012 dell’ispet- tore (doc. XIII) – vi sono sostanziali
differenze unicamente per quello che concerne i redditi da dipendente (per il
2010 la differenza è di fr. 7'000.--; cfr. tabella in consid. 2.6) fiscalmente
imposti rispetto a quelli registrati nel conto individuale dell’assicurato
secondo le distinte salariali (cfr. doc. AI 116 per gli anni 2008-2011).
Secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed
indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di
determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid.
2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera
rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio
2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003
conisd. 2.2.1.). Non avendo l’insorgente eccepito nulla in merito ai redditi da
attività lucrativa definiti dall’Ufficio AI, fanno stato le relative iscrizioni
nel conto individuale: 2005 – 2007: fr. 30'000.--; 2008: fr. 32'502.--; 2009:
33'600; 2010: 37'120; 2011: 30'000.--.
In merito alla
ripresa dell’utile aziendale, va fatto presente che le notifiche di tassazione
relative alla __________ non sono state contestate. Nulla muta al riguardo
la motivazione addotta dall’insorgente: “Varrà inoltre la pena indicare che
il signor RI 1 non ha mai presentato reclamo contro le notifiche di tassazione
della Sagl, in quanto ha purtroppo consegnato le stesse al suo fiscalista
oramai scaduti i termini per la contestazione” (osservazioni 7 gennaio
2013; XX).
L’insorgente,
come visto sopra, sostiene che la ripresa fiscale dell’utile aziendale non
tiene conto dell’effettivo impedimento nello svolgimento dell’attività
lucrativa a causa del danno alla salute di cui egli è portatore. Ora, in primo
luogo va ricordata l’ampia libertà di gestione ed organizzazione che il
ricorrente gode all’interno della “sua” società, così come accertato dall’incaricato
durante l’inchiesta economica del 2 novembre 2011 (doc. AI 120) e ribadito
nelle succitato passaggio delle osservazioni 8 ottobre 2012. Quest’ultimo –
conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce che
l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per
“ovviare” agli impedimenti dovuti alla sua invalidità. Tant’è che, nonostante
le perdite dichiarate, il suo salario è costantemente aumentato – eccezion
fatta per il 2011 ridotto ai livelli del 2007 – indizio che permette di ritenere
come la contrazione dell’utile sia dovuta non a motivi di salute ma piuttosto a
ragioni economiche.
Per
questi motivi, alla tabella riassuntiva esposta nelle osservazioni 5 ottobre
2012 dall’ispettore AI va prestata adesione:
Anni
Salario AVS
UL Sagl
Tassato
Quota-parte
UL
Guadano totale
dell'ass.to
2010
37'120.--
20'000.--
10'000.--
47'120.--
2009
33'600.--
28'324.--
14'162.--
47'762.--
2008
32'502.--
10'000.--
5'000.--
37'502.--
2007
30'000.--
12'000.--
6'000.--
36'000.--
2006
30'000.--
0.--
0.--
30'000.--
2005
30'000.--
0.--
0.--
30'000.--
(doc.
XIII/4)
In queste circostanze, la proposta dell’assicurato di procedere
anche ad un raffronto della __________ con aziende del ramo dove il titolare e
responsabile non è affetto da danni alla salute non è necessaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8.3. Per
determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI ha preso in considerazione i redditi
del 2009, visto che al momento dell’emanazione della decisione impugnata, che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), non erano
disponibili i dati aziendali del 2010 che del 2011.
Tenendo
conto anche dei dati reddituali del 2010, nel frattempo divenuti definitivi
(contrariamente a quelli del 2011), il risultato non cambia in quanto
l’assicurato non ha comunque (più) diritto alla rendita stante il seguente
calcolo: reddito da valido di fr. 57'662 (dato aggiornato al 2010; cfr. doc.
117) paragonato ad un reddito da invalido di fr. 47'120 (guadagno totale
dell’assicurato secondo la tabella del 5 ottobre 2012) con conseguente grado
d’invalidità del 18% (57'662 – 47'120 x 100: 57'662).
Del
resto, per pura ipotesi di lavoro, volendo tener conto in via analogica della
modalità di calcolo del reddito previste per gli indipendenti – la
giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti
negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484;
cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3) – il risultato finale rimane invariato. Infatti, prendendo in considerazione
la media
dei guadagni totali dal 2008 al 2010 [(37'502.-- + 47'762.-- + 47'120.-- : 3],
il reddito da invalido corrisponderebbe a fr. 44'128.--, mentre il grado
d’invalidità risulterebbe essere del 23% (57'662
– 44'128 x 100: 57'662).
Infine,
va detto che, come giustamente rilevato in sede di risposta di causa, dal 1°
gennaio 2012 l’art. 31 cpv. 2 LAI è stato abolito (cfr. consid. 2.4). Ne
consegue che, contrariamente a quanto fatto in sede di decisione impugnata, ai
fini della revisione il nuovo reddito lavorativo va integralmente
computato e non solo i due terzi dell’importo che superano i 1500 franchi. Nemmeno
l’applicazione, errata, dell’art. 31 cpv. 2 LAI, ha consentito all’assicurato
di poter continuare a beneficiare della rendita.
Concludendo,
visto quanto sopra, la soppressione della rendita è giustificata. Il ricorso
dev’essere pertanto respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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