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32.2012.96

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13 dicembre 2012Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210,

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto

che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le

garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei

confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012;9C_457/2012

del 28 agosto 2012, consid. 6.2;9C_781/2011 del 14 maggio 2012;9C_151/2011

del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

Considerandi

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

della dr.ssa __________ e del dr. __________ del SMR e dagli specialisti del

CPAS, poi confermate dalla dr.ssa __________ del SMR, sulle quali si fonda la

decisione di rifiuto delle prestazioni.

Dal

profilo psichico, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), nel rapporto peritale

del 17 gennaio 2012, il dr. __________ e il dr. __________ del CPAS hanno

escluso che l’assicurato presenti una sintomatologia psichica clinicamente

significativa e tale da compromettere il suo funzionamento sociale e

lavorativo, ritenendolo pertanto pienamente abile al lavoro (doc. 82-6).

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto,

non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche

attestanti delle patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto

agli aspetti somatici, nel rapporto medico del 19 luglio 2010, la dr.ssa __________

del SMR ha ritenuto che la diagnosi di acalasia, che affligge l’interessato fin

dal 1993, non abbia delle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa (doc.

57-2). Il medico del SMR ha sottolineato, a comprova del proprio parere, che

nonostante l’acalasia, l’assicurato ha sempre lavorato nella misura del 100% e,

una volta sciolto, a far tempo dal 31 maggio 2009, il contratto di lavoro per

motivi estranei al danno alla salute (trasferimento magazzino in Svizzera

interna), egli si è iscritto alla disoccupazione a partire dal 1° giugno 2009

dichiarandosi abile al lavoro al 100% (doc. 57-2).

La

valutazione della dr.ssa __________ è poi stata ribadita dalla dr.ssa __________

del SMR nel rapporto medico finale del 9 febbraio 2012, nel quale il medico del

SMR ha nuovamente ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100%, evidenziando

che a partire dal mese di aprile 2011 l’interessato è occupato nella misura del

100% (doc. 82-3).

Analoga

conclusione risulta, poi, dalle annotazioni del 25 aprile 2012, nelle quali il

dr. __________ del SMR ha ribadito che, nonostante l’acalasia presente dal

1993, l’assicurato ha sempre lavorato nella misura del 100%, percependo poi,

dal 2009, per due anni le indennità di disoccupazione e lavorando nuovamente

nella misura del 100%, a partire dal 1° aprile 2011, quale magazziniere,

attività rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato (doc.

VIII/bis). Il dr. __________ del SMR ha precisato che “di regola l’acalasia è

compatibile con un’attività lavorativa regolare”, rispettosa di determinati

limiti funzionali (doc. VIII/bis).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni alle quali sono giunti i

medici del SMR a proposito di una piena capacità lavorativa dell’assicurato,

nonostante l’acalasia che lo affligge dal 1993, che non sono state smentite da

altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti.

Se da una

parte, infatti, la curante ha attestato un’inabilità lavorativa del 50% a causa

delle ripercussioni dell’acalasia sullo stato di salute dell’interessato (doc.

I, V), d’altra parte questo Tribunale rileva che la stessa dr.ssa RA 1, nella

presa di posizione del 21 maggio 2012, ha riconosciuto che l’assicurato continua a lavorare, seppure a fatica, nella misura del 100% (doc. X).

Inoltre,

il TCA rileva che nonostante l’indicazione della dr.ssa RA 1 di una “pessima qualità

di vita” dell’assicurato dopo l’insuccesso dell’intervento di stend effettuato

a __________ (doc. 71-1), nel rapporto medico all’attenzione dell’AI del 19

settembre 2011, il dr. __________, della Klinik für Gastroenterologie &

Hepatologie dell’Universitätsspital di __________, ha indicato di non potersi

esprimere in merito ad una presunta inabilità lavorativa, rilevando tuttavia,

per esperienza, che di regola le persone affette da acalasia riescono a

svolgere un’attività lavorativa regolare, usufruendo di una pausa pranzo più

lunga (cfr. doc. 75-3, nel quale ha indicato che :“Meiner Erfahrung nach können

Patienten mit Achalasie arbeiten, aber sie sind dringend auf längere

Mittagspausen (aufgrund eingeschränkter, länger daurender Nahrungszufuhr)

angewiesen”).

Tale conclusione, come ricordato in precedenza, è

stata ribadita dal dr. __________ del SMR, il quale ha affermato che, di

regola, l’acalasia è compatibile con un’attività lavorativa rispettosa di

determinati limiti funzionali e con una auspicabile pausa pranzo prolungata (doc.

VIII/bis).

Il TCA ha

inoltre appurato, in corso di causa, che l’indicazione dell’acalasia quale

patologia con influsso sulla capacità lavorativa, riportata nella valutazione

SMR del 7 dicembre 2011 dal dr. __________, è dovuta ad una “distrazione”, come

precisato dallo stesso dr. __________ su richiesta di questo Tribunale. Il

medico del SMR ha spiegato che la stessa avrebbe dovuto “più correttamente”

figurare tra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, aggiungendo

che “non era necessaria una valutazione peritale dato che i limiti funzionali

erano chiari e non vi era influsso sulla capacità lavorativa” (doc. XIII/bis).

Il TCA

non ha motivi per mettere in dubbio queste considerazioni del medico del SMR.

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene quindi che, per lo meno fino al momento di

emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del

giudice, l’assicurato vada considerato pienamente abile al lavoro nella propria

attività.

Quanto

all’indicazione fornita dalla dr.ssa RA 1 nello scritto del 21 maggio 2012 in merito al fatto che l’assicurato “a fatica riesce a continuare l’attività lavorativa a tempo

completo”, questo Tribunale ricorda che, per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata – in concreto il 7 marzo 2012 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

Pertanto, un possibile peggioramento dello stato di salute

dell’interessato, che potrebbe comportare una riduzione della sua capacità

lavorativa, sarà da valutare nell’ambito di una nuova domanda.

Si

ricorda infatti al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è totalmente abile al lavoro.

Nella

misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni, la sua decisione del 7 marzo 2012 merita piena conferma in questa

sede.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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