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Decisione

32.2013.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i salari statistici in attività adeguate che conducono ad un grado di

invalidità del 49% (doc. VII+1).

L’insorgente ha contestato

questa valutazione. In particolare, la rappresentante dell’assicurata non ha ritenuto

esigibile un cambio di professione e di conseguenza ha concluso per

l’inapplicabilità dei dati statistici relativi alle attività adeguate. A

corroborare le proprie argomentazioni ella ha prodotto il rapporto del 13

maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha

ritenuto “molto rischioso spingere una donna di 48 anni che presenti tutti

questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro” e paventato un

rischio elevato di peggioramento dello stato depressivo (doc. D).

2.6.1. Come già accennato nel

considerando 2.2., conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p.

434).

Dalla persona assicurata

possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano

conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la

situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del

lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V

28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si

avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa (cfr. STFA

inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI

1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

2.6.2. Dal punto di vista medico il

Dr. __________, nel rapporto del 20 luglio 2012, ha indicato un’inabilità del 50% (riduzione dell’orario di lavoro nell’arco di un’intera

giornata) a partire dal mese di gennaio 2011, senza tuttavia esprimersi

sull’esigibilità lavorativa in altre attività. Nel rapporto peritale egli ha

precisato che l’assicurata non necessita di un aiuto al collocamento in quanto

essa continua a svolgere l’abituale attività (doc. AI 116-6).

Il Dr. __________ ha comunque

esposto degli importanti limiti funzionali dettati dallo stato depressivo di

media gravità e riconducibili ad: “una diminuzione delle risorse

energetiche, alla difficoltà nelle relazioni interpersonali, alla tendenza

all’isolamento, alla diminuzione di memoria e concentrazione, agli stati

d’ansia, ai disturbi del sonno, alla diminuzione della motivazione e dello

slancio vitale, all’incapacità di proiettarsi nel futuro, all’ideazione

suicidale passiva, ai sentimenti di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione,

inadeguatezza, vergogna, inutilità e alla diminuzione dell’autostima,

all’incapacità di provare piacere nell’attività che normalmente ne procurano e,

in generale, alla riduzione della spinta volitiva” (doc. AI 116-6).

Nel primo rapporto del 13

agosto 2012 la consulente in integrazione professionale __________ asseriva che

l’assicurata, da quando è giunta nel nostro paese ha sempre lavorato presso lo

stesso datore di lavoro. RI 1 non ha mai ottenuto un diploma professionale e la

sua attività si può considerare semplice e ripetitiva. “Proprio per questi

motivi, si esclude per l’assicurata la possibilità di essere considerata in

grado di aumentare la propria capacità di guadagno in altre attività oltre

quelle semplici e ripetitive” (doc. AI 118-1).

In sede di osservazioni al

primo progetto di decisione, poi annullato dall’UAI, la rappresentante

dell’assicurata aveva già contestato, sulla base degli importanti limiti

funzionali espressi dal Dr. __________, l’esigibilità di un cambiamento di attività

(doc. AI 129-1).

Nel rapporto del 3

Considerandi

dicembre 2012 la consulente in integrazione professione __________, sebbene

ritenesse dubbia e contestabile l’impossibilità di svolgere attività oltre a

quella abituale, rilevava che “certo, non si può nascondere che per

l’assicurata il posto di lavoro attuale sia da ritenersi soggettivamente il più

ideale anche grazie ad un buon rapporto instauratosi con il proprio datore di

lavoro. Tuttavia non esistono elementi per poter concludere che l’odierna

situazione lavorativa non si possa ripetere in altri contesti professionali”

(doc. AI 131-2).

La ricorrente ha quindi

prodotto il rapporto del 13 maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel quale lo specialista ha, in particolare, indicato

quanto segue:

" (…)

Ritengo sia molto rischioso spingere una donna di 48 anni che

presenti tutti questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro.

Lavora da oltre 30 anni in questa ditta, conosce bene i colleghi e

i datori di lavoro, che nel limite del possibile tengono in considerazione i

limiti della Signora.

Il rischio di un peggioramento dello stato depressivo in caso di

un cambiamento della professione è importante e concreto: l’ansia aumenterebbe,

le difficoltà di relazioni interpersonali e la tendenza all’isolamento

renderebbero difficoltoso, se non impossibile, un inserimento in un nuovo

contesto lavorativo.

I problemi di memoria e concentrazione aumenterebbero le

difficoltà ad imparare nuove mansioni.

Tutte queste difficoltà diminuirebbero a loro volta l’autostima e

aumenterebbero i sentimenti d’inadeguatezza, vergogna e impotenza. Non posso

neppure escludere che l’ideazione suicidale da passiva cambi in attiva e che la

paziente possa passare ad un tentatem.

Concludo, sottolineando che da un punto di vista psichiatrico, un

cambiamento di professione o del posto di lavoro non è assolutamente esigibile.

A mio modo di vedere, è addirittura controindicato e come

descritto sopra, metterebbe in pericolo il già molto delicato equilibrio

psico-fisico della Signora” (doc. D).

L’Ufficio AI non ha

tuttavia sottoposto tale referto al Servizio Medico Regionale (SMR), né

tantomeno al perito dr. __________, affinché chiarisse se il danno alla salute

è tale da non permettere un cambiamento di professione senza pregiudicare le

proprie condizioni di salute, limitandosi a rilevare che il referto del Dr. __________

“non propone elementi atti a definire diversamente il caso” (doc.

VII+1).

A mente di questa Corte,

viste le conclusioni del Dr. __________, non si può ammettere con la necessaria

tranquillità l’esigibilità di un cambiamento di professione da parte

dell’assicurata.

L’incarto

va dunque retrocesso all’amministrazione, affinché proceda ad una nuova valutazione economica, dopo aver

interpellato il perito Dr. __________. In particolare andrà chiarito con lo

specialista in psichiatria se sono esigibili dall’assicurata altre attività

lavorative, sulla base delle limitazioni medico-teoriche, e in secondo luogo

con il consulente in integrazione professionale andranno chiarite quali sono

queste attività, sulla base del mercato del lavoro accessibile.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.6.3

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

gli approfondimenti indicati al consid. 2.6.2.

Quindi, in esito a tale

complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita dell’assicurata.

2.7

In data 21 maggio

2013.

l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. II, VI).

Visto

l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di

ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di

ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02 e STFA del 18

agosto 1999 nella causa E.T.).

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 17 aprile 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6.2.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 21 maggio

2013.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti