32.2013.100
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 marzo 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.100
LG/sc
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, attiva
quale operaia di fabbrica presso la __________, in data 4 maggio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi di
natura reumatologica (doc. AI 21-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 12 aprile 2010 ha respinto la richiesta di prestazioni AI essendo il grado d’invalidità del 20% (doc. AI 57-1).
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata a quel momento dal __________, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità dal mese di novembre 2009
(doc. I).
1.4. Il TCA, con sentenza
32.2010.118 del 18 ottobre 2010, ha respinto il ricorso e confermato la
decisione impugnata sulla base della valutazione del Dr. __________, in ambito
LAMal, e del Servizio Medico Regionale (SMR) (doc. AI 80-1).
1.5. In data 25 gennaio 2012 RI 1
ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti lamentando un
peggioramento del proprio stato di salute (doc. AI 98-1/4).
1.6. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione psichiatrica ad
opera del __________, l’UAI con decisione del 17 aprile 2013 (doc. AI 137-1),
preavvisata con progetto del 17 dicembre 2012 (doc. AI 133-1), ha attribuito
all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità (grado 44%) a partire dal 1°
maggio 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della richiesta, ex art. 29 cpv.1 LAI).
1.7. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando il riconoscimento del diritto a mezza rendita d’invalidità, a
far tempo dal 1° maggio 2012 (doc. I).
La ricorrente ha
contestato l’aspetto economico, in particolare l’utilizzo del reddito
statistico da invalido in attività adeguate, invece del reddito effettivo
dell’assicurata. Secondo l’insorgente l’attività adeguata è unicamente quella
esercitata attualmente da RI 1 presso la __________, dove sfrutta completamente
la rimanente capacità di lavoro esigibile. Non si deve dunque porre la
questione dell’esigibilità del cambiamento di professione, né l’utilizzo dei
dati statistici (doc. I).
In sede ricorsuale viene
comunque contestato anche il calcolo svolto mediante i dati statistici, in
particolare il gap salariale determinato dall’amministrazione (doc. I).
La rappresentante della ricorrente
ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la presente procedura (doc. II, VI).
1.8. In risposta l’UAI ha
confermato il calcolo economico svolto. In particolare ha sottolineato che non
emergono elementi atti a ritenere l’assicurata impossibilitata a svolgere altre
attività adeguate di tipo semplice e ripetitivo. Confermato altresì il calcolo
del gap salariale (doc. VII+1).
1.9. In data 26 giugno 2013 la RA
1 si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie argomentazioni (doc. IX).
Il doc. IX è stato
inviato all’UAI per conoscenza (doc. X).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata un quarto di rendita AI dal 1° maggio 2012.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Un danno alla salute psichica
può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente
esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
2.5. Nel caso
in esame l’Ufficio AI ha affidato al __________ il mandato di esperire una
perizia psichiatrica (doc. AI 114-1, 116-1).
Nel rapporto del 20 luglio
2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo
di media gravità (ICD10; F32.1)” con un’inabilità del 50% (da intendersi
come riduzione dell’orario di lavoro nell’arco di un’intera giornata), a
partire dal mese di gennaio 2011 (inizio della presa a carico da parte del Dr. __________)
(doc. AI 116-6).
Per quanto riguarda le
patologie reumatologiche nel rapporto finale del 27 luglio 2012 del Servizio
medico regionale (SMR) sono stati diagnosticati “Esiti da denervazione
dell’epicondilo laterale del gomito destro 26.11.2008. Sindrome lombo
vertebrale cronica” e fissate le limitazioni fisiche dell’assicurata con
capacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento) dal 1° gennaio 2011, sia
nell’abituale attività (l’assicurata continua a lavorare presso la __________
al 50%) che in attività adeguate (doc. AI 117-1).
Essendo il quadro clinico
dell’assicurata incontestato (cfr. doc. AI 129-1, doc. I), è quindi superfluo
dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.6. Per quel che concerne
l’aspetto economico invece, l’amministrazione ha ritenuto che nel caso in
esame, in virtù dell’obbligo per gli assicurati di diminuire il danno, non vi
sono elementi atti a ritenere l’insorgente impossibilitata a svolgere attività
alternative. L’UAI ha quindi preso in considerazione quale reddito da invalido
Fatti
i salari statistici in attività adeguate che conducono ad un grado di
invalidità del 49% (doc. VII+1).
L’insorgente ha contestato
questa valutazione. In particolare, la rappresentante dell’assicurata non ha ritenuto
esigibile un cambio di professione e di conseguenza ha concluso per
l’inapplicabilità dei dati statistici relativi alle attività adeguate. A
corroborare le proprie argomentazioni ella ha prodotto il rapporto del 13
maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha
ritenuto “molto rischioso spingere una donna di 48 anni che presenti tutti
questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro” e paventato un
rischio elevato di peggioramento dello stato depressivo (doc. D).
2.6.1. Come già accennato nel
considerando 2.2., conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p.
434).
Dalla persona assicurata
possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano
conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la
situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del
lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V
28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 p. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si
avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa (cfr. STFA
inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI
1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
2.6.2. Dal punto di vista medico il
Dr. __________, nel rapporto del 20 luglio 2012, ha indicato un’inabilità del 50% (riduzione dell’orario di lavoro nell’arco di un’intera
giornata) a partire dal mese di gennaio 2011, senza tuttavia esprimersi
sull’esigibilità lavorativa in altre attività. Nel rapporto peritale egli ha
precisato che l’assicurata non necessita di un aiuto al collocamento in quanto
essa continua a svolgere l’abituale attività (doc. AI 116-6).
Il Dr. __________ ha comunque
esposto degli importanti limiti funzionali dettati dallo stato depressivo di
media gravità e riconducibili ad: “una diminuzione delle risorse
energetiche, alla difficoltà nelle relazioni interpersonali, alla tendenza
all’isolamento, alla diminuzione di memoria e concentrazione, agli stati
d’ansia, ai disturbi del sonno, alla diminuzione della motivazione e dello
slancio vitale, all’incapacità di proiettarsi nel futuro, all’ideazione
suicidale passiva, ai sentimenti di autosvalutazione, impotenza, rassegnazione,
inadeguatezza, vergogna, inutilità e alla diminuzione dell’autostima,
all’incapacità di provare piacere nell’attività che normalmente ne procurano e,
in generale, alla riduzione della spinta volitiva” (doc. AI 116-6).
Nel primo rapporto del 13
agosto 2012 la consulente in integrazione professionale __________ asseriva che
l’assicurata, da quando è giunta nel nostro paese ha sempre lavorato presso lo
stesso datore di lavoro. RI 1 non ha mai ottenuto un diploma professionale e la
sua attività si può considerare semplice e ripetitiva. “Proprio per questi
motivi, si esclude per l’assicurata la possibilità di essere considerata in
grado di aumentare la propria capacità di guadagno in altre attività oltre
quelle semplici e ripetitive” (doc. AI 118-1).
In sede di osservazioni al
primo progetto di decisione, poi annullato dall’UAI, la rappresentante
dell’assicurata aveva già contestato, sulla base degli importanti limiti
funzionali espressi dal Dr. __________, l’esigibilità di un cambiamento di attività
(doc. AI 129-1).
Nel rapporto del 3
Considerandi
dicembre 2012 la consulente in integrazione professione __________, sebbene
ritenesse dubbia e contestabile l’impossibilità di svolgere attività oltre a
quella abituale, rilevava che “certo, non si può nascondere che per
l’assicurata il posto di lavoro attuale sia da ritenersi soggettivamente il più
ideale anche grazie ad un buon rapporto instauratosi con il proprio datore di
lavoro. Tuttavia non esistono elementi per poter concludere che l’odierna
situazione lavorativa non si possa ripetere in altri contesti professionali”
(doc. AI 131-2).
La ricorrente ha quindi
prodotto il rapporto del 13 maggio 2013 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, nel quale lo specialista ha, in particolare, indicato
quanto segue:
" (…)
Ritengo sia molto rischioso spingere una donna di 48 anni che
presenti tutti questi limiti funzionali ad un cambiamento di lavoro.
Lavora da oltre 30 anni in questa ditta, conosce bene i colleghi e
i datori di lavoro, che nel limite del possibile tengono in considerazione i
limiti della Signora.
Il rischio di un peggioramento dello stato depressivo in caso di
un cambiamento della professione è importante e concreto: l’ansia aumenterebbe,
le difficoltà di relazioni interpersonali e la tendenza all’isolamento
renderebbero difficoltoso, se non impossibile, un inserimento in un nuovo
contesto lavorativo.
I problemi di memoria e concentrazione aumenterebbero le
difficoltà ad imparare nuove mansioni.
Tutte queste difficoltà diminuirebbero a loro volta l’autostima e
aumenterebbero i sentimenti d’inadeguatezza, vergogna e impotenza. Non posso
neppure escludere che l’ideazione suicidale da passiva cambi in attiva e che la
paziente possa passare ad un tentatem.
Concludo, sottolineando che da un punto di vista psichiatrico, un
cambiamento di professione o del posto di lavoro non è assolutamente esigibile.
A mio modo di vedere, è addirittura controindicato e come
descritto sopra, metterebbe in pericolo il già molto delicato equilibrio
psico-fisico della Signora” (doc. D).
L’Ufficio AI non ha
tuttavia sottoposto tale referto al Servizio Medico Regionale (SMR), né
tantomeno al perito dr. __________, affinché chiarisse se il danno alla salute
è tale da non permettere un cambiamento di professione senza pregiudicare le
proprie condizioni di salute, limitandosi a rilevare che il referto del Dr. __________
“non propone elementi atti a definire diversamente il caso” (doc.
VII+1).
A mente di questa Corte,
viste le conclusioni del Dr. __________, non si può ammettere con la necessaria
tranquillità l’esigibilità di un cambiamento di professione da parte
dell’assicurata.
L’incarto
va dunque retrocesso all’amministrazione, affinché proceda ad una nuova valutazione economica, dopo aver
interpellato il perito Dr. __________. In particolare andrà chiarito con lo
specialista in psichiatria se sono esigibili dall’assicurata altre attività
lavorative, sulla base delle limitazioni medico-teoriche, e in secondo luogo
con il consulente in integrazione professionale andranno chiarite quali sono
queste attività, sulla base del mercato del lavoro accessibile.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
2.6.3
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti
all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto
gli approfondimenti indicati al consid. 2.6.2.
Quindi, in esito a tale
complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurata.
2.7
In data 21 maggio
2013.
l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. II, VI).
Visto
l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata dalla RA 1, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di
ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di
ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02 e STFA del 18
agosto 1999 nella causa E.T.).
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 17 aprile 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6.2.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 21 maggio
2013.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti