32.2013.103
Rifiuto prestazioni dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti medici. Conferma della perizia reumatologica. Valutazione economica (reintegrabilità, mercato equilibr
21 febbraio 2014Italiano40 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.103
Data decisione, Autorità:
21.02.2014, TCA
Titolo:
Rifiuto prestazioni dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti medici. Conferma della perizia reumatologica. Valutazione economica (reintegrabilità, mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.103
FS/sc
Lugano
21 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 aprile 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1983, da ultimo attiva quale assistente dentale presso __________
medico dentista SSO, __________ (doc. AI 31/1-10, 101/1-19 e 104/1), nel mese
di maggio 2011 – dopo che una precedente richiesta del maggio 2009 era stata
respinta con decisione 25 febbraio 2010 dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero (doc. AI 22/1-9 e 60/1-5), decisione, questa, confermata dal Tribunale
amministrativo federale con sentenza 2 febbraio 2011 in quanto non ancora trascorso l’anno di carenza (cfr. doc. AI 72/1-14) – ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 79/1-9, 81/1, 88/1-2 e 89/1-6).
Con
decisione 15 agosto 2012, preavvisata il 6 aprile 2012 (doc. AI 114/1-4),
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal
1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 (doc. AI 125/1-6).
Questo
Tribunale, in esito al ricorso del 12 settembre 2012 inoltrato contro la suddetta
decisione (doc. AI 130/1-13), con STCA del 13 novembre 2012 ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti all’Ufficio AI per
ulteriori accertamenti – “(…) al fine di stabilire, tramite nuove indagini di natura medica
(reumatologica), l’esigibilità al lavoro dell’as-sicurata sia nell’attività di
aiuto dentista che in eventuali altre (…)” (doc. AI 137/2) – e la resa di
un nuovo provvedimento (decreto di stralcio 13 novembre 2012 sub doc. AI
137/1-4).
Con
decisione 22 aprile 2013, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 1.
marzo 2013 (doc. AI 156/1-3) – viste, in particolare, la perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del
dr. __________, il rapporto finale 13 febbraio e le annotazioni 28 febbraio e
20 aprile 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 152/1-10, 153/1-4, 155/1
e 161/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 162/1-3).
1.2. Con
il ricorso in oggetto l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
contestato la valutazione medica e quella economica chiedendo di essere posta
al beneficio del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30 aprile 2012.
1.3. Con
la risposta di causa – rilevato di aver proceduto conformemente alla STCA del 13 novembre
2012 ordinando la perizia a cura del dr. __________ e che le prestazioni riconosciute
dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 sono state versate senza alcun titolo
giuridico e saranno pertanto oggetto di una procedura di restituzione – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso (IV).
1.4. L’insorgente,
con scritto del 26 luglio 2013 – dopo proroga del termine (VI e VII) – ha trasmesso
al TCA il rapporto 18 luglio 2013 con il quale il dr. __________ rispondeva ad
un precedente scritto del 20 giugno 2013 dell’avv. RA 1 (VIII e allegati doc.
B/1-2).
1.5. Con
osservazioni 6 agosto 2013 l’Ufficio AI – ritenuto che il dr. __________,
avuto riguardo al rapporto 18 luglio 2013 del dr. __________, nell’annotazione
5 agosto 2013 ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi
elementi clinici si limita ad attestare una differente capacità lavorativa
rispetto alla valutazione del dr. __________. Non vi sono elementi che possono
mettere in forse la valutazione peritale. L’attuale scritto privo di elementi
clinici o critiche puntuali non va sottoposto al perito. (…)” (X/1) – ha confermato
la domanda di reiezione del ricorso.
Contestualmente
l’amministrazione ha trasmesso al TCA il progetto di ordine di restituzione del
2 luglio 2013 (X/2).
1.6. Con
lettera 9 settembre 2013 – richiamato lo scritto del 14 agosto 2013 con cui lo aveva preannunciato
(XII) – l’insor-gente ha trasmesso al TCA il rapporto 4 settembre 2013 corredato
dei referti 3 settembre 2013 nonché il rapporto operatorio 10 settembre 2010
del dr. __________ (XIII e allegati doc. C/1-3).
1.7. Con
lettera 10 settembre 2013 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la corrispondenza
intercorsa con l’avv. RA 1 in merito al preavvisato ordine di restituzione del
2 luglio 2013 (XV e XV/1-2) tra cui lo scritto dello stesso giorno con cui
confermava al legale che “(…) sino all’emanazione della sentenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni concernente il ricorso 22 maggio 2013
avverso la decisione dell’UAI 22 aprile 2013 (inc. TCA no. 32.2013.103) –
l’amministrazione non procederà all’emissione della decisione formale in merito
al progetto di ordine di restituzione del 2 luglio 2013. (…)” (XV/2).
1.8. Invitato
espressamente a farlo (XIV), con osservazioni del 27 settembre 2013, l’Ufficio
AI ha preso posizione in merito al rapporto 4 settembre 2013 del dr. __________
e trasmesso al TCA il complemento peritale 23 settembre 2013 del dr. __________
(XVII e XVII/1-3).
1.9. Con
scritto 17 ottobre 2013, dopo la chiesta proroga (XIX e XX), l’insorgente si è
confermato nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il rapporto 16
ottobre 2013 del dr. __________ (XXI e allegato doc. D).
1.10. Con
osservazioni 22 ottobre 2013 l’Ufficio AI – ritenuto che il dr. __________,
avuto riguardo al rapporto 16 ottobre 2013 del dr. __________, nell’annotazione
22 ottobre 2013 ha concluso che “(…) l’attuale scritto del prof. __________
non contiene nuovi elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una esigibilità
del 50%. (…)” (XXIII/1) – ha chiesto di respingere il ricorso (XXIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
chiede il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita anche dopo il 30
aprile 2012.
Nella
misura in cui, chiedendo il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita
anche dopo il 30 aprile 2012 l’insorgente volesse dare per acquisito il diritto
a detta prestazione fino a quel momento, va osservato quanto segue.
Con
la STCA del 13 novembre 2012 (doc. AI 137/1-4) – omologando la transazione
intervenuta tra le parti, e meglio il rinvio atti “(…) al fine di stabilire,
tramite nuove indagini di natura medica (reumatologica), l’esigibilità al
lavoro dell’assicurata sia nell’attività di aiuto dentista che in eventuali
altre (…)” (doc. AI 137/2) – questo Tribunale ha di fatto annullato la
decisione del 15 agosto 2012 con cui era stato riconosciuto il diritto ad una
mezza rendita limitatamente al periodo dal 1. novembre 2011 al 30 aprile 2012 e
retrocesso gli atti all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari
accertamenti medici, rendesse un nuovo provvedimento (cfr. consid. 1.1).
In
simili circostanze, neppure in buona fede (per un caso diverso cfr. la STF
9C_809/2012 del 31 gennaio 2013), l’insor-gente poteva ritenere (come sembrerebbe,
visto che postula di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita
anche dopo il 30 aprile 2012; cfr. consid. 1.2) che le fosse stato riconosciuto
il diritto ad una mezza rendita limitato nel tempo.
Esula
invece dal presente contendere la questione concernente il progetto di ordine
di restituzione del 2 luglio 2013 (cfr. consid. 1.3, 1.5 e 1.7).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007,
pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di
prestazioni del maggio 2011 e conformemente alla transazione omologata da
questo Tribunale con il decreto di stralcio 13 novembre 2012 (cfr. consid. 1.1)
– l’Ufficio AI, dopo aver interpellato il dr. __________ (doc. AI
140/1-4) e il dr. __________ (doc. AI 143/1-5), ha ordinato una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 145/1, 146/1-2, 147/1, 148/1,
150/1 e 151/1).
Nella
perizia reumatologica 5 febbraio 2013 (doc. AI 152/1-10/10) il dr. __________,
FMH in reumatologia e medicina interna – poste le seguenti diagnosi:
“(…) Dolori coxogeni cronici a destra in - Esiti da asportazione
dell’articolazione coxofemorale a destra con resezione della metafisi femorale,
impianto di protesi totale non cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003
- Esiti da intervento di conversione dell’endoprotesi in protesi totale
dell’anca destra il 9.9.2010 – Sindrome lombovertebrale parzialmente
lombospondilogena cronica recidivante in - Tendenza ad ipermobilità articolare
- Decondizionamento muscolare - Disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa) (…)” (doc.
AI 152/8) – ha espresso la seguente valutazione:
"
(…)
La signora RI 1, nata il __________, Via __________,
__________, era già stata precedentemente valutata in ambito peritale
reumatologico specialistico il 26.8.2009; l'assicurata ha iniziato a lamentare
dolori nella regione anterolaterale della coscia destra durante l'estate 2003;
la radiografia del bacino evidenziava un'ampia area osteolitica nella zona
prossimale del femore coinvolgente la regione dei trocanteri, per cui veniva
asportata l'articolazione coxofemorale destra con resezione della metafisi
femorale includente il trocantere femorale maggiore e quello minore, intervento
seguito dall'impianto di una protesi totale non cementata; l'esame
istopatologico della neoplasia, rivelava un tumore gigantocellulare; al perito
reumatologo, il 26.8.2009, l'assicurata segnalava un'accentuazione dei dolori
residui avvertiti dopo l'intervento localizzati alla base della gamba destra,
associati a dolori anterolaterali nel terzo prossimale della coscia, disturbi
presenti in posizioni statiche, camminando prolungatamente; ad una valutazione
successiva presso l'ortopedico curante, il 31.3.2010, veniva consigliato
l'impianto di un acetabolo in plastica e l'asportazione della testa protesica
bipolare, intervento poi eseguito il 9.9.2010, con conversione dell'endoprotesi
in protesi totale dell'anca destra; ad un controllo annuale presso l'ortopedico
curante, si descriveva uno stato migliorato con quadro radiologico stabile. Ora
l'assicurata che assume farmaci analgesici quando ha dolori, indica dolori all'anca
destra quando sta coricata sopra, inoltre algie, non meglio qualificabili,
anteriori alla coscia destra che raggiungono il ginocchio destro, in aumento
camminando, specialmente in salita, stando seduta prolungatamente, di meno in
posizione eretta, sono manifeste soprattutto dopo le ore lavorative; come già
riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, si riconferma una zoppia di tipo
Duchenne a destra con segno di Trendelenburg positivo a destra; l'anca destra
può essere portata passivamente in flessione non oltre gli 80° con dolori a
fine corsa all'inguine destro, l'estensione coxofemorale passiva a destra è
libera anche se dolorante, l'abduzione passiva permessa non oltre i 40°, con
dolori a fine corsa, la rotazione esterna passiva è ottenibile non oltre i 45°,
con dolori a fine corsa, la rotazione interna passiva risulta libera; mettendo
dunque a confronto l'esame funzionale dell'anca destra attuale con quello
riscontrato dal Dr. __________ il 26.8.2009, notiamo una flessione e abduzione
passiva sovrapponibile, mentre la rotazione interna ed esterna passiva si
presenta ora superiore. L'atrofia muscolare misurata all'arto inferiore destro
è ora un po' meno marcata di quella riscontrata dal Dr. __________ il
26.8.2009. Già durante la prima perizia reumatologica nel 2009, l'assicurata avvertiva dolori lombari, insorti a decorrere dal 2008; ora descrive lombalgie non
sempre presenti, non meglio qualificabili, con blocchi iperalgici, con
diramazioni verso la regione gluteale, assenti di notte, appariscenti
soprattutto al carico lavorativo, indipendenti dalle posizioni corporee
assunte, con incremento camminando; durante la valutazione reumatologica del
26.8.2009, il Dr. __________ riscontrava una lombare moderatamente limitata di
- 1/3 alla flessione, con dolori lombosacrali, a quel momento l'assicurata si
rialzava da anteflessione del tronco a scatti; si riconferma un'iperlordosi
lombare con scoliosi destroconvessa, il corsetto muscolare addominale e lombare
è decondizionato, la colonna lombare risulta ora libera alla flessione attiva
con Schober a 10/14,5 cm, per una distanza dita-suolo anteriore a 30 cm, libera anche nelle altre direzioni, con dolori lamentati al passaggio lombosacrale in sede
paravertebrale a destra, quando l'assicurata si rialza da anteflessione del
tronco, indizio clinico per un'instabilità segmentale, dolori avvertiti anche a
fine corsa alla muscolatura del fianco destro alla lateroflessione passiva
verso sinistra; sono assenti deficit lomboradicolari; l'assicurata osserva che
di recente, circa 6 settimane prima dell'attuale valutazione peritale, è stata
sottoposta dal medico curante ad una radiografia della colonna lombare, non
portata alla visita peritale. L'assicurata lamenta anche dolori cervicali, nel
frattempo risoltisi, senza brachialgie associate; la colonna cervicale si presenta
libera ai movimenti passivi in ogni direzione, indolore, indolenzita risulta la
parte orizzontale del muscolo trapezio a destra; la mobilità passiva delle
spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di attrito, senza indizi
clinici a favore di una lesione maggiore delle cuffie rotatorie.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di dolori coxogeni
cronici a destra in esiti da asportazione dell'articolazione coxofemorale a
destra con resezione della metafisi femorale, impianto di protesi totale non
cementata, per tumore gigantocellulare nel 2003, esiti da intervento di
conversione dell'endoprotesi in protesi totale dell'anca destra, il 9.9.2010,
sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica recidivante in
tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento muscolare, disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale, iperlordosi lombare con
scoliosi destroconvessa).
L'assicurata va avviata verso un intenso programma di
ricondizionamento progressivo del corsetto muscolare addominale e lombare, per
aumentare la stabilità del tronco e la sua resistenza agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico
residua, quest'ultima non si discosta sostanzialmente da quanto profilato dal
collega reumatologo Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, anche se lo
stato di salute dell'assicurata, oggettivamente, risulta migliorato rispetto
alla prima perizia reumatologica.
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di
carico residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8
- 9 ore, con un rendimento massimo del 100 %, a partire dalla prima perizia
reumatologica del 26.8.2009.
È giustificata un'inabilità lavorativa totale per
qualsiasi tipo di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011.
Nella sua ultima attività lavorativa principale come
assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario redatto dal datore
di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente deve stare in piedi,
rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente statico, è
giustificata una diminuzione del rendimento del 25 % sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8 - 9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo Dr. __________
di __________, il 26.8.2009, fino all' 8.9.2010 e a partire dall'1.4.2011.
(…)" (doc. AI 152/7-8)
Quanto
alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha
concluso che “(…) giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività
che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua,
descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, con un rendimento massimo del 100%, a partire dalla prima perizia reumatologica
del 26.8.2009. È giustificata un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo
di attività dal 9.9.2010 al 31.3.2011. Nella sua ultima attività lavorativa
principale come assistente dentale, durante la quale, stando al mansionario
redatto dal datore di lavoro il 18.11.2012, rimane sovente seduta, raramente
deve stare in piedi, rispettivamente camminare, lavoro dunque tendenzialmente
statico, è giustificata una diminuzione del rendimento del 25% sull’arco di una
giornata lavorative normale di 8-9 ore, come ritenuta dal perito reumatologo
Dr. __________ di __________, il 26.8.2009, fino all’8.9.2010 e a partire
dall’1.4.2011. (…)” (doc. AI 152/8-9).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali e ritenuto il rapporto finale 13
febbraio 2013 nonché le annotazioni 28 febbraio e 20 aprile 2013 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1) – con decisione 22 aprile 2013 ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 162/1-3).
2.5. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 348).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
453).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33
segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il perito dr. __________,
il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni
secondo la quale – fatto salvo un periodo di inabilità totale al lavoro in qualsiasi
attività dal 9 settembre 2010 al 31 marzo 2011 (intervento di conversione
dell’endoprotesi in protesi totale dell’anca destra eseguito il 9 settembre
2010 dal dr. __________, primario della __________ dell’Ospedale __________ di __________)
– dalla perizia del dr. __________ – dunque dal 21 settembre
2009 (cfr. doc. 5/1-20 dell’incarto cassa malati) e non, come erroneamente
indicato dal dr. __________, dal 26 agosto 2009, data, questa, in cui è stato
assegnato al dr. __________ l’incarico peritale – vi è un’incapacità lavorativa
del 25% nell’attività abituale di assistente dentale e dello 0% in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In
particolare, quanto all’asserita necessità di procedere anche ad un accertamento
medico di natura ortopedica – nel ricorso l’insorgente fa valere che, come addotto nelle osservazioni
del 17 aprile 2013, “(…) oltre alla refertazione medica reumatologica
sarebbe verosimilmente stato utile esplorare anche la componente valetudinaria
della paziente da un punto di vista ortopedico, di modo da rendere più completo
il quadro clinico dell’assicurata e valutarne l’influenza sulla sua capacità
lavorativa. (…)” (I, punto 19 del ricorso a pag. 8) –, a prescindere
dal fatto che con la STCA del 13 novembre 2012 questo Tribunale ha omologato la
transazione intervenuta tra le parti in base alla quale gli atti andavano rinviati
all’ammini-strazione affinché procedesse ad un accertamento di natura medico reumatologica
(cfr. consid. 1.1), a ragione l’Ufficio AI nella risposta di causa ha rilevato che
“(…) il reumatologo dispone per formazione ed esperienza lavorativa dei
mezzi per valutare in modo completo le affezioni all’apparato muscolo
scheletrico (STF 9C_547 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1). (…)” (IV). Del resto
anche nella STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 – concernente il caso di
un’assicurata, afflitta da dolori al piede e alla colonna vertebrale, la quale,
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, era stata valutata, dal profilo
somatico, da un neurologo e da un reumatologo, ma non da un ortopedico – l’Alta Corte
ha sottolineato la correttezza della valutazione peritale eseguita da un
neurologo e da un reumatologo, non ritenendo indispensabile, come invece
richiesto dall’assicurata, dovere fare capo anche al parere specialistico di un
chirurgo ortopedico (in argomento vedi anche la STCA 31.2012.105 dell’11 ottobre
2012).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ (che disponeva
dell’incarto completo dell’assicurata e, quindi, anche dei rapporti 27
settembre 2011 e 8 ottobre 2012 del dr. __________ [doc. AI 130/47-48 e 140/3-4
= doc. A/2]; che sono quindi stati considerati dal perito) non é stata
del resto smentita da altri certificati da parte di medici specialisti
attestanti nuove patologie ed è stata confermata anche dal dr. __________ sia
nel rapporto finale 13 febbraio 2013 che nelle annotazioni 28 febbraio e 20 aprile
2013 (doc. AI 153/1-4, 155/1 e 161/1).
In
particolare, viste le limitazioni funzionali poste dal dr. __________, non è possibile
concludere, come sembrerebbe pretendere l’insorgente (senza tuttavia in alcun
modo provare e/o documentare), per l’impossibilità di svolgere un’attività adeguata
a tempo pieno. Non può infatti essere seguita l’insor-gente laddove sostiene,
in modo del tutto generico, che “(…) alla luce di queste limitazioni mal si
comprende come possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività
adatta, che non viene peraltro identificata (…)” (I punto 22 pag. 12).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo all’ulteriore documentazione
medica prodotta in sede di procedura ricorsuale.
Il
dr__________, primario ad interim della __________ dell’Ospedale __________ di __________
(rispondendo a delle precise domande postegli dall’avv. RA 1; doc.
B/2), nella valutazione del 18 luglio 2013, non si è confrontato con la
perizia del dr. __________ limitandosi ad esprimere una diversa valutazione
della capacità lavorativa (doc. B/1).
Al
riguardo, il dr. __________, nell’annotazione 5 agosto 2013, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione priva di nuovi elementi clinici si limita ad
attestare una differente capacità lavorativa rispetto alla valutazione del dr. __________.
Non vi sono elementi che possono mettere in forse la valutazione peritale.
L’attuale scritto privo di elementi clinici o critiche puntuali non va
sottoposto al perito. (…)” (X/1).
Anche
il dr. __________, nel rapporto 4 settembre 2013 indirizzato al medico curante
dr. __________, non si è confrontato puntualmente con le valutazioni del dr. __________
e, senza porre delle nuove diagnosi e/o provare un peggioramento, ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. C/1). Va qui
rilevato che lo stesso specialista, nella risposta dell’8 ottobre 2012
indirizzata all’avv. RA 1, aveva invece attestato che “(…) il grado di
capacità lavorativa potrebbe aumentare rispetto al 50% sopra indicato
[ndr.: si riferisce al grado di capacità lavorativa nell’attività abituale di
assistente dentale] solo nella condizione in cui si limitino nella durata le
attività in posizione seduta, eretta e camminando. (…)” (doc. A/2).
Il
dr. __________, invitato a prendere posizione sul rapporto 4 settembre 2013 del
dr. __________ (XVII/1), nel complemento peritale 23 settembre 2013 si è così
espresso: “(…) ho letto attentamente la lettera in questione del Prof. __________
[ndr. si riferisce al rapporto del 4 settembre 2013] che non contiene,
per quanto riguarda le patologie, elementi oggettivi nuovi, non già noti al
momento della valutazione peritale del 5.2.2013; la radiografia realizzata
dallo specialista ha potuto confermare una stabilità del materiale protesico,
non vi sono indizi per una recidiva tumorale; l’ortopedico parla di una buona
funzionalità dell’anca destra (“die Hüftfunktion ist recht gut”), il femore
prossimale viene descritto come addirittura parzialmente rigenerato (“das proximale
Femur zeigt sogar eine gewisse ‘Neogenese’”). L’ortopedico curante non è d’accordo
con la valutazione della capacità lavorativa nell’attività svolta come
assistente dentale, rispettivamente in attività adatta allo stato di salute di
questa paziente 30-enne, questo senza fornire dettagli sulla capacità
funzionale e di carico residua. Da parte mia, in assenza di novità rispetto
alla valutazione peritale del 5.2.2013, posso soltanto riconfermare la mia
presa di posizione per quanto riguarda la capacità lavorativa in attività
solita rispettivamente adatta allo stato di salute formulata nel rapporto peritale
in questione che si basa sulla capacità funzionale residua annessa al documento
peritale. (…)” (XVII/2).
Il
dr. __________, nello scritto 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.
D), ancora una volta senza documentare e tantomeno fornire dettagli sulla
capacità funzionale e di carico residua, ha confermato in modo generico di non
essere d’accordo con la valutazione del dr. __________, proponendo l’allestimento
di una perizia pluridisciplinare.
Al
riguardo, il dr. __________, nell’annotazione del 22 ottobre 2013, ha concluso che “(…) l’attuale scritto del dr. __________ [ndr.: si riferisce allo
scritto del 16 ottobre 2013 indirizzato all’avv. RA 1] non contiene nuovi
elementi. Egli conferma la sua valutazione d’una esigibilità del 50%. (…)”
(XXIII/1).
Va
qui ricordato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite
non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se
specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile
2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più
medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013, consid. 3.2 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
In
conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 5 febbraio 2013 del dr. __________
(doc. AI 152/1-10) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento
dopo il mese di febbraio 2013 e prima del 22 aprile 2013, a ragione l’Ufficio AI ha confermato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal
9 settembre 2010 al 31 marzo 2011 e, dal 1. aprile 2011, una capacità
lavorativa del 75% nell’attività abituale di assistente dentale e del 100% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In
questo senso, la domanda di una perizia giudiziaria (cfr. XXI) va respinta. In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF
9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Fatti
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.7. Quanto
alla reintegrabilità sul mercato del lavoro il consulente in integrazione, nella
valutazione dell’8 marzo 2012 (doc. AI 111/1-2), ritenuta una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata, ha concluso che “(…) l’assicurata ha una percentuale
lavorativa del 50% in attività abituale mentre in attività adeguata tale
percentuale è pari al 100%. Con il diploma a disposizione esiste la possibilità
di svolgere professioni specialistiche solo quale assistente dentale. Per il
resto si fa riferimento alla categoria 4.2, ossia professioni semplici e
ripetitive. (…)” (doc. AI 111/1).
L’insorgente
non ha messo in dubbio questa valutazione evidenziando che “(…) alla luce di
queste limitazioni [ndr.: si riferisce alla capacità funzionale e di carico
residue descritta dal dr. __________ nel suo allegato] mal si comprende come
possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che
non viene peraltro identificata; per cui non è dato a sapere se per svolgerla
l’assicurata necessiti di un’adeguata riformazione professionale. (…)” (I
punto 22 pag. 12).
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata
la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per
l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V
276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale
non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del
consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.
È
inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto anche del-l’obbligo di
diminuire il danno (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti
ivi citati), possa ragionevolmente sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che
non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui
possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente
assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non
presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non
comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione
seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
Va detto pure che le limitazioni indicate dal dr. __________ nell’allegato esame
della funzionalità fisica (cfr. doc. AI 152/10) non ostacolano lo svolgimento
di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Va
pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono
delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute
e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di esercitare
al 100%.
2.8. Per
quel che concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del
26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati
del 2011 visto che a quell’epoca era trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv.
1 lett. b LAI) e ritenuto che al più presto l’eventuale diritto alla rendita poteva
nascere nel mese di novembre 2011 (art. 29 cpv. 1 LAI) – va rilevato
quanto segue.
2.8.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento
ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
In
concreto, nel 2011 – come indicato dal datore di lavoro e non contestato dall’assicurata
(cfr. doc. AI 104/1) –, il reddito da valido ammonta a fr. 62'400.--.
2.8.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Nel
2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e
ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.-- [ultimo dato
disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr.
tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] moltiplicati per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a]).
Stante
una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la riduzione
del 10% – in correzione della riduzione del 9% di
cui alla tabella con valutazione del 10 febbraio 2012
(doc. AI 105/1-3) e conformemente alla STCA 32.2012.36
del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013; in concreto, nella fattispecie, vi sono validi motivi per
sostituire l’apprezzamento degli organi dell’assicurazione (cfr. DTF 137 V 73
consid. 5.2 e 126 V 80 consid. 5b/cc, a contrario) – il reddito ipotetico da
invalido ammonta a fr. 48'044.96 (fr. 53'383.29 ridotti
del 10% = fr. 48'044.96).
2.8.3. Accertati
quindi un reddito da valido di fr. 62'400.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido
di fr. 48'044.96 (cfr. consid. 2.8.2), si ottiene un
grado d’invalidità del 23% ([62'400.00 - 48'044.96] x
100 : 62'400.00 = 23%) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.
consid. 2.3).
A
titolo abbondanziale va rilevato che anche se si applicasse la riduzione del
15% – deduzione questa che si otterrebbe se si volesse partire dalla
deduzione del 13% indicata senza alcun riferimento dall’Ufficio AI nella
decisione impugnata, correggendola ai sensi della succitata giurisprudenza – alla ricorrente
non andrebbe riconosciuto comunque il diritto ad una rendita. Infatti, in detta
ipotesi, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 45'375.79 (fr. 53'383.29 ridotti del 15% = fr. 45'375.79) e il grado d’invalidità sarebbe del 27% ([62'400.00 -
45'375.79] x 100 : 62'400.00 = 27.28% arrotondato al 27%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giunge anche se si
volesse procedere ad un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid.
3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009;8C_558/2008 del 17 marzo
2009;9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,
pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale
– come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone
che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V
313, consid. 3b). In concreto, nella sua attività abituale di assistente
dentale l’inabilità al lavoro è del 25%.
Di
conseguenza – confermata la valutazione medica stante la quale dopo un periodo di
incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 settembre 2010 al 31
marzo 2011, dal 1. aprile 2011 vi é una capacità lavorativa del 75%
nell’attività abituale di assistente dentale e del 100% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.6) – visto il
grado d’invalidità non pensionabile è a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto
il diritto ad una rendita.
2.9. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità
del danno alla salute subìto, patirebbe senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche
STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne
segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali
visto che anche nella presente fattispecie l’insorgente gode di un ampio
ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione
professionale.
Inoltre,
anche il consulente in integrazione nella valutazione dell’8 marzo 2012 (doc.
AI 111/1-2) ha evidenziato che “(…) come già a suo tempo nel citato rapporto
TISAF e da recente DDP, l’assicurata ha potenzialmente diritto ad una riqualifica
professionale. Idealmente con l’assicurata si era immaginata la possibilità di
svolgere un percorso di un anno come assistente in profilassi anche perché
l’assicurata sarebbe stata intenzionata a lavorare in un ambito professionale
simile a quello svolto finora e perché l’assicurata non voleva investire troppo
tempo in una nuova formazione. Tuttavia, dopo che si stava per concretizzare
tale possibilità, l’assicurata ha deciso di non aderire al progetto di provvedimento
professionale preferendo proseguire con una percentuale del 50% in attività
abituale (vedi documentazione recente agli atti). Per quanto riguarda il mio
mandato, si giunge dunque al termine non esistendo attuali premesse atte a
concretizzare il progetto inserito in DDP. All’assicurata vale la pena garantire
la possibilità di ritornare sulla decisione qualora ella ne facesse espressa richiesta.
(…)” (doc. AI 111/2).
Circa
la possibilità di rifiutare un provvedimento professionale nel caso di mancata
disponibilità dell’interessato vedi anche la STF 9C_765/2013 del 21 gennaio
2014 consid. 3.4.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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