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Decisione

32.2013.103

Rifiuto prestazioni dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti medici. Conferma della perizia reumatologica. Valutazione economica (reintegrabilità, mercato equilibr

21 febbraio 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.7. Quanto

alla reintegrabilità sul mercato del lavoro il consulente in integrazione, nella

valutazione dell’8 marzo 2012 (doc. AI 111/1-2), ritenuta una capacità lavorativa

totale in un’attività adeguata, ha concluso che “(…) l’assicurata ha una percentuale

lavorativa del 50% in attività abituale mentre in attività adeguata tale

percentuale è pari al 100%. Con il diploma a disposizione esiste la possibilità

di svolgere professioni specialistiche solo quale assistente dentale. Per il

resto si fa riferimento alla categoria 4.2, ossia professioni semplici e

ripetitive. (…)” (doc. AI 111/1).

L’insorgente

non ha messo in dubbio questa valutazione evidenziando che “(…) alla luce di

queste limitazioni [ndr.: si riferisce alla capacità funzionale e di carico

residue descritta dal dr. __________ nel suo allegato] mal si comprende come

possa l’assicurata essere totalmente abile al lavoro in un’attività adatta, che

non viene peraltro identificata; per cui non è dato a sapere se per svolgerla

l’assicurata necessiti di un’adeguata riformazione professionale. (…)” (I

punto 22 pag. 12).

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata

la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per

l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V

276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale

non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del

consulente che non sono, del resto, nemmeno state puntualmente contestate.

È

inoltre da ritenere che l’assicurata, tenuto conto anche del-l’obbligo di

diminuire il danno (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e 400 consid. 4b con i riferimenti

ivi citati), possa ragionevolmente sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che

non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui

possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente

assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non

comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione

seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Va detto pure che le limitazioni indicate dal dr. __________ nell’allegato esame

della funzionalità fisica (cfr. doc. AI 152/10) non ostacolano lo svolgimento

di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare qualifica. Va

pertanto ammesso che sul mercato generale del lavoro esistono

delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il danno alla salute

e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe in grado di esercitare

al 100%.

2.8. Per

quel che concerne la valutazione economica – ricordato che secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati

del 2011 visto che a quell’epoca era trascorso l’anno di carenza (art. 28 cpv.

1 lett. b LAI) e ritenuto che al più presto l’eventuale diritto alla rendita poteva

nascere nel mese di novembre 2011 (art. 29 cpv. 1 LAI) – va rilevato

quanto segue.

2.8.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

In

concreto, nel 2011 – come indicato dal datore di lavoro e non contestato dall’assicurata

(cfr. doc. AI 104/1) –, il reddito da valido ammonta a fr. 62'400.--.

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Nel

2011, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo pari a fr. 53'383.29 (fr. 4'225.-- [ultimo dato

disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr.

tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2013, pag. 86-87] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Stante

una capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata e applicata la riduzione

del 10% – in correzione della riduzione del 9% di

cui alla tabella con valutazione del 10 febbraio 2012

(doc. AI 105/1-3) e conformemente alla STCA 32.2012.36

del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013; in concreto, nella fattispecie, vi sono validi motivi per

sostituire l’apprezzamento degli organi dell’assicurazione (cfr. DTF 137 V 73

consid. 5.2 e 126 V 80 consid. 5b/cc, a contrario) – il reddito ipotetico da

invalido ammonta a fr. 48'044.96 (fr. 53'383.29 ridotti

del 10% = fr. 48'044.96).

2.8.3. Accertati

quindi un reddito da valido di fr. 62'400.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido

di fr. 48'044.96 (cfr. consid. 2.8.2), si ottiene un

grado d’invalidità del 23% ([62'400.00 - 48'044.96] x

100 : 62'400.00 = 23%) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.

consid. 2.3).

A

titolo abbondanziale va rilevato che anche se si applicasse la riduzione del

15% – deduzione questa che si otterrebbe se si volesse partire dalla

deduzione del 13% indicata senza alcun riferimento dall’Ufficio AI nella

decisione impugnata, correggendola ai sensi della succitata giurisprudenza – alla ricorrente

non andrebbe riconosciuto comunque il diritto ad una rendita. Infatti, in detta

ipotesi, il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 45'375.79 (fr. 53'383.29 ridotti del 15% = fr. 45'375.79) e il grado d’invalidità sarebbe del 27% ([62'400.00 -

45'375.79] x 100 : 62'400.00 = 27.28% arrotondato al 27%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giunge anche se si

volesse procedere ad un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid.

3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009;8C_558/2008 del 17 marzo

2009;9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,

pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale

– come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone

che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa

medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità

di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V

313, consid. 3b). In concreto, nella sua attività abituale di assistente

dentale l’inabilità al lavoro è del 25%.

Di

conseguenza – confermata la valutazione medica stante la quale dopo un periodo di

incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 settembre 2010 al 31

marzo 2011, dal 1. aprile 2011 vi é una capacità lavorativa del 75%

nell’attività abituale di assistente dentale e del 100% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.6) – visto il

grado d’invalidità non pensionabile è a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto

il diritto ad una rendita.

2.9. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subìto, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali

visto che anche nella presente fattispecie l’insorgente gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione

professionale.

Inoltre,

anche il consulente in integrazione nella valutazione dell’8 marzo 2012 (doc.

AI 111/1-2) ha evidenziato che “(…) come già a suo tempo nel citato rapporto

TISAF e da recente DDP, l’assicurata ha potenzialmente diritto ad una riqualifica

professionale. Idealmente con l’assicurata si era immaginata la possibilità di

svolgere un percorso di un anno come assistente in profilassi anche perché

l’assicurata sarebbe stata intenzionata a lavorare in un ambito professionale

simile a quello svolto finora e perché l’assicurata non voleva investire troppo

tempo in una nuova formazione. Tuttavia, dopo che si stava per concretizzare

tale possibilità, l’assicurata ha deciso di non aderire al progetto di provvedimento

professionale preferendo proseguire con una percentuale del 50% in attività

abituale (vedi documentazione recente agli atti). Per quanto riguarda il mio

mandato, si giunge dunque al termine non esistendo attuali premesse atte a

concretizzare il progetto inserito in DDP. All’assicurata vale la pena garantire

la possibilità di ritornare sulla decisione qualora ella ne facesse espressa richiesta.

(…)” (doc. AI 111/2).

Circa

la possibilità di rifiutare un provvedimento professionale nel caso di mancata

disponibilità dell’interessato vedi anche la STF 9C_765/2013 del 21 gennaio

2014 consid. 3.4.

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque

confermata e il ricorso respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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