32.2013.104
Rinvio degli atti per accertamenti medici proposti dall'Ufficio AI per peggioramento della patologia agli occhi e per l'insorgenza di una problematica reumatologica
9 agosto 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
32.2013.104
Data decisione, Autorità:
09.08.2013, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti per accertamenti medici proposti dall'Ufficio AI per peggioramento della patologia agli occhi e per l'insorgenza di una problematica reumatologica
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.104
BS
Lugano
9 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 24 aprile 2013 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che
- RI
1, classe 1959, nell’ottobre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti per una problematica agli occhi (doc. AI 1);
- raccolta la necessaria documentazione
medica ed economica, con decisione 24 aprile 2013 (preavvisata il 21 febbraio
2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni poiché non è risultata
la presenza di un danno alla salute causante un’incapacità lavorativa,
precisando che i fattori sociali influenti sullo stato di salute e/o
sull’attività lucrativa non sono di natura medica (doc. AI 33);
- contro
la succitata decisione l’assicurata ha interposto ricorso al TCA, postulando il
riconoscimento di una rendita d’invalidità ed eventualmente la retrocessione all’amministrazione
per l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura medica. Essa sostiene un
peggioramento della vista avvenuto il 15 marzo 2013, come pure l’insorgenza di
una problematica alla colonna vertebrale. La ricorrente ha contestualmente chiesto
l’esenzione dal pagamento delle spese processuali;
- con
la risposta di causa, l’amministrazione, facendo riferimento alle annotazioni 31
maggio 2013 del SMR che ha esaminato la documentazione medica allegata al
ricorso, ha chiesto il rinvio degli atti per esperire ulteriori accertamenti,
segnatamente predisporre una valutazione peritale oculistica per definire
l’esigibilità lavorativa, richiedere una rapporto al dr. __________ e
completare l’istruttoria sul fatto che l’assicurata avrebbe ricevuto in passato
una rendita d’invalidità nel suo paese di origine;
- interpellato
da questo Tribunale, con scritto 18 luglio 2013 l’insorgente ha chiesto
urgentemente di ottenere un patrocinatore d’ufficio, ribadendo le richieste
ricorsuali ed allegando ulteriore documentazione medica (VIII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurata;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84). Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo
sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;.
- nel
caso concreto, dall’esame della documentazione medica prodotta dall’assicurata
con il presente ricorso, anche questo TCA concorda con la succitata proposta di
rinvio formulata dall’Ufficio AI;
- se
nel rapporto 26 novembre 2011 la dr.ssa __________, capo-clinica d’oftalmologia
all’Ospedale __________, non aveva riscontrato nell’assicurata, portatrice di
una miopia bilaterale elevata con stato dopo membrana sottoretinica, alcuna
limitazione alla capacità lavorativa (doc. AI 20/1), dai successivi suoi
rapporti 28 febbraio 2013 e 21 maggio 2013 risulta un peggioramento della situazione
oftalmologica (doc. A3 e A4). In particolare, nell’ultimo referto la dr.ssa __________,
evidenziando come il 3 maggio 2013 sia stata eseguita un’ulteriore iniezione
intravitreale con Lucentis, ha rilevato come tale trattamento non riesca a
curare al 100% la malattia di base chiedendo espressamente che la sua paziente
venga peritata dall’Ufficio AI (doc. A3);
- per
quanto concerne la componente reumatologica, l’assicurata ha prodotto il
rapporto 22 aprile 2013 del dr. __________, in cura dal 22 marzo al 19 aprile
2013 per una sindrome lombo vertebrale cronica (doc. A7). In questo contesto è
pertanto necessario che l’amministrazione si rivolga al succitato specialista
in reumatologia, inviandogli il consueto rapporto medico ufficiale da compilare
e volto in particolare ad accertare un’eventuale incapacità lavorativa;
- avendo
la ricorrente dichiarato durante il primo colloquio con il consulente in integrazione
professionale, avvenuto il 9 novembre 2012, di aver ricevuto per 10 anni una
rendita d’invalidità in __________ (doc. AI 13-5), rettamente l’amministrazione
ritiene necessario di completare in tal senso l’istruttoria;
- nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento
(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27
ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come visto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché metta in atto una perizia oftalmologica
e proceda all’accertamento di natura reumatologica, ritenuto come la
documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un
chiaro e attendibile giudizio sulle condizioni dell’assicurata ed ad una
valutazione globale della residua capacità lavorativa che tenga conto delle
varie patologie di cui soffre, nell’originaria professione di badante ed in
attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del
provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362), tenendo
inoltre conto degli eventuali rilevanti esiti degli “accertamenti __________”. Una volta terminato gli accertamenti di cui sopra, l’Ufficio AI si
determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale
diritto alla rendita, se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi,
e questo nel rispetto dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr.
in proposito il consid. 2.3);
- l’assicurata
ha chiesto di ottenere urgentemente un gratuito patrocinio d’ufficio “… per
avere una dignitosa e umana opportunità di essere assistita in tutte le fasi
procedurali…” (VII).
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 della Lptca, quando il Giudice ritiene che la
persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la
propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Nel
caso in esame, considerato che l’assicurata ha saputo esporre chiaramente le
ragioni per cui non condivide la decisione contestata e visto l’esito della presente
vertenza, questo TCA non ritiene necessaria in questa sede giudiziaria la
designazione di un avvocato d’ufficio;
- stante
quanto sopra, annullata la decisione 24 aprile 2013, il ricorso va accolto e
gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai succitati
accertamenti, pronunciandosi nuovamente in seguito, mediante emissione di una
nuova decisione, sul diritto a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 24 aprile 2013 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui
ai considerandi e renda una nuova decisione.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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