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Decisione

32.2013.106

Invalidità cagionata da danno alla salute psichica; diagnosi secondo sistema di classificazione riconosciuto scientificamente; tossicodipendenza; rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori ac

21 novembre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354);

-

inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ri-tenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto

deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della

malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione

e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inc. 32.1999.124 del 27 settembre 2001);

-

nel caso in esame, anche a seguito del rinvio per nuovi accertamenti di cui

al summenzionato decreto 4 settembre 2012, la fattispecie non risulta essere

stata correttamente e sufficientemente indagata.

Da

un lato la valutazione 1. febbraio 2013 del medico psichiatra SMR dr. __________,

posta alla base del querelato provvedimento (doc. AI 68), contiene delle

conclusioni perlomeno premature le quali non possono quindi costituire valido

supporto probatorio per un giudizio. Infatti nella precedente sua

valutazione del gennaio 2012 (doc. AI 31-1) egli aveva evidenziato che occorreva

un periodo di comprovata astinenza fino a 6 mesi (durata che sembra essere

condivisa in ambito specialistico [cfr. rapporto dr. __________ sub doc. 5,

cfr. perizia dr. __________ p. 15 sub doc. A/1, cfr. anche doc. AI 45]) prima

di e-mettere una diagnosi psichiatrica definitiva. Ora, il querelato provvedimento

è stato reso a inizio maggio 2013 sulla base di di suddetta valutazione

eseguita nel febbraio 2013, senza quindi ulteriore verifica in sede medica degli

effetti dell’asti-nenza (iniziata, per quanto è dato di capire, a ottobre 2012;

cfr. annotazione dr. __________ sub doc. AI 31-1 e scritto dr. __________ sub

doc. 5). Per il resto non appare superfluo sottolineare come la valutazione del

dr. __________ del febbraio 2013, a ben vedere, neppure risulta contenere

l’indicazione di una diagnosi con riferimento preciso ad un sistema di classificazione

scientificamente riconosciuto e pone inoltre un giudizio di pura verosimiglianza

per quanto riguarda il nesso tra danno alla salute psichica e (in)dipendenza

da droghe (non è dato di capire se si tratta del grado di verosimiglianza

preponderante richiesto nel settore delle assicurazioni sociali; DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e ivi riferimenti).

D’altro

lato anche la valutazione peritale operata dallo psichiatra dr. __________

Considerandi

per conto dell’istituto ricorrente (cfr. doc. A/1; la diagnosi, con conseguenze

sulla capacità al lavoro, da esso posta è quella di “Rezidivierende depressive

Störung, derzeit in Remission, ICD-10:F33.4”, rispettivamente, senza

influsso sulla capacità al lavoro, di “Störung durch Kokain, psychotisce

Störung gemischt, ICD-10: 14.56”), a fronte delle pertinenti osservazioni formulate

dallo psichiatra dr. __________ del Centro __________ che ha in cura

l’assicurato, non può essere considerata decisiva. Infatti nel suo rapporto 17

giugno 2013 (nel quale ha tra l’altro posto la diagnosi con riferimento a ICD-10, F 23.0) prodotto nelle more della presente procedura (cfr. doc. 5) – ancorchè costituisca tale

rapporto solo una presa di posizione e non contenga quindi tutti gli approfondimenti

necessari conformemente alla summenzionata giurisprudenza in materia di valore

probatorio di atti medici – il dr. __________ ha ben evidenziato la non completa

considerazione, da parte dello specialista incaricato dall’insorgente, sebbene

questi risulti aver visitato l’interessato dopo 6 mesi di asserita astinenza, di

tutti gli elementi anamnestici che vanno invece nel caso di specie ritenuti ai

fini di una corretta valutazione;

-

stante quanto precede, la fattispecie non essendo stata compiutamente accertata,

si rende necessario un ulteriore complemento istruttorio di natura medica;

-

nella sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve alle-stire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen mö-glich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”);

-

conformemente alla giurisprudenza federale una perizia deve essere

ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità

e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione (in

argomento vedi, pro multis, STF 9C_1021/2012 del 3 luglio 2013 e la 9C_330/ 2012

del 7 settembre 2012 entrambe con rinvio a DTF 135 V 465);

-

nell’evenienza concreta si è (nuovamente) in presenza di un accertamento dei

fatti che, come detto, si rivela lacunoso la causa non essendo stata sufficientemente

istruita per poter statuire sul tema litigioso;

-

la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione affinché metta in atto, presso il Centro peritale per le

assicurazioni sociali (CPAS), una valutazione peritale psichiatrica, intesa a finalmente

chiarire, accertando e tenendo conto del necessario periodo di astinenza, se – posta/e

la/le corretta/e diagnosi – la tossicodipendenza è nel caso concreto la

conseguenza di un danno alla salute fisica o psichica di natura patologica

preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno

alla salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa ed in che

misura. In esito a tale valutazione l’amministrazione si

determinerà nuovamente sul diritto a prestazioni;

- giusta l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della presente vertenza, le spese per CHF 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione;

-

all’istituto di previdenza ricorrente, per altro non patrocinato in causa, non

vengono assegnate ripetibili (DTF

128.

V 133, 126 V 150; SZS 2001 p. 174).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione perchè proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI;

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti