32.2013.106
Invalidità cagionata da danno alla salute psichica; diagnosi secondo sistema di classificazione riconosciuto scientificamente; tossicodipendenza; rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori ac
21 novembre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
ndata
Incarto
n.
32.2013.106
rg/gm
Lugano
21 novembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 2 maggio 2013 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
RI 1che -
per decreto 4 settembre 2012 lo scrivente Tribunale ha stralciato dai ruoli,
a motivo di transazione, la causa di cui all’inc. 32.2012.184 promossa con ricorso
26 giugno 2012 da PI 1 avverso la decisione 31 maggio 2012 con cui l’Ufficio AI
gli aveva negato il diritto a prestazioni. A seguito e conformemente
all’omologato accordo transattivo, gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione
per ulteriori accertamenti volti a stabilire l’esistenza, in particolare
successivamente al periodo di astinenza, di patologie psichiatriche invalidanti
stante la tossicodipendenza dell’assicurato (doc. AI 50);
-
in esito ai nuovi accertamenti, segnatamente sulla base di una valutazione
del medico SMR dr. __________, psichiatra (doc. AI 68), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio
2012 (doc. AI 82);
-
avverso la succitata decisione insorge la RI 1 Cassa pensione, presso cui
l’assicurato è stato assicurato per il tramite del suo ex datore di lavoro. Evidenziate
in particolare le incongruenze tra la valutazioni del medico SMR e la perizia
psichiatrica da esso fatta eseguire dal dr. __________, rimprovera in sostanza
all’Ufficio AI una violazione di diverse norme e principi legali disciplinanti
la materia ed un errato accertamento dei fatti, chiedendo in conclusione
l’annullamento del querelato provvedimento nonché una nuova determinazione del
grado d’invalidità;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI sulla base delle annotazio-ne dei
medici SMR dr. __________ e dr. __________ secondo cui, stanti le critiche
sollevate con il ricorso e in considerazione del tem-po trascorso dall’ultima
valutazione del dr. __________, si rende effettivamente necessaria una rivalutazione
peritale psichiatrica dopo comprovata astinenza da consumo di sostanze, chiede
il rinvio degli atti per procedere ad una rivalutazione dal profilo medico
(cfr. V);
-
l’assicurato da parte sua chiede in sostanza la reiezione del gravame, producendo
al riguardo un rapporto dello psichiatra dr. __________ del Centro __________,
che lo ha in cura, e confermando la correttezza della valutazione del SMR su
cui l’amministrazione ha fondato il riconoscimento di prestazioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 1411, n. 46);
- per
quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, la
giurisprudenza federale ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pp. 318, 321, 324; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 128). Al riguardo
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che “tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guada-gno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2);
-
secondo giurisprudenza i suddetti principi valgono, fra l'altro, per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (“psy-chische
Fehlentwicklungen”), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b;
RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti);
-
secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza
quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600],
l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per
sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di una danno
alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante
alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o
mentale quale una dure-vole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un
irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre
pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla
salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la
dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute
suscettibile a dimi-nuire la capacità al guadagno in maniera
permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6);
-
in STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “ il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4)”;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di u-no studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo conte-nuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). L’Alta Corte federale ha inoltre ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendi-bilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non per-mette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354);
-
inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ri-tenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto
deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della
malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione
e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inc. 32.1999.124 del 27 settembre 2001);
-
nel caso in esame, anche a seguito del rinvio per nuovi accertamenti di cui
al summenzionato decreto 4 settembre 2012, la fattispecie non risulta essere
stata correttamente e sufficientemente indagata.
Da
un lato la valutazione 1. febbraio 2013 del medico psichiatra SMR dr. __________,
posta alla base del querelato provvedimento (doc. AI 68), contiene delle
conclusioni perlomeno premature le quali non possono quindi costituire valido
supporto probatorio per un giudizio. Infatti nella precedente sua
valutazione del gennaio 2012 (doc. AI 31-1) egli aveva evidenziato che occorreva
un periodo di comprovata astinenza fino a 6 mesi (durata che sembra essere
condivisa in ambito specialistico [cfr. rapporto dr. __________ sub doc. 5,
cfr. perizia dr. __________ p. 15 sub doc. A/1, cfr. anche doc. AI 45]) prima
di e-mettere una diagnosi psichiatrica definitiva. Ora, il querelato provvedimento
è stato reso a inizio maggio 2013 sulla base di di suddetta valutazione
eseguita nel febbraio 2013, senza quindi ulteriore verifica in sede medica degli
effetti dell’asti-nenza (iniziata, per quanto è dato di capire, a ottobre 2012;
cfr. annotazione dr. __________ sub doc. AI 31-1 e scritto dr. __________ sub
doc. 5). Per il resto non appare superfluo sottolineare come la valutazione del
dr. __________ del febbraio 2013, a ben vedere, neppure risulta contenere
l’indicazione di una diagnosi con riferimento preciso ad un sistema di classificazione
scientificamente riconosciuto e pone inoltre un giudizio di pura verosimiglianza
per quanto riguarda il nesso tra danno alla salute psichica e (in)dipendenza
da droghe (non è dato di capire se si tratta del grado di verosimiglianza
preponderante richiesto nel settore delle assicurazioni sociali; DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e ivi riferimenti).
D’altro
lato anche la valutazione peritale operata dallo psichiatra dr. __________
Considerandi
per conto dell’istituto ricorrente (cfr. doc. A/1; la diagnosi, con conseguenze
sulla capacità al lavoro, da esso posta è quella di “Rezidivierende depressive
Störung, derzeit in Remission, ICD-10:F33.4”, rispettivamente, senza
influsso sulla capacità al lavoro, di “Störung durch Kokain, psychotisce
Störung gemischt, ICD-10: 14.56”), a fronte delle pertinenti osservazioni formulate
dallo psichiatra dr. __________ del Centro __________ che ha in cura
l’assicurato, non può essere considerata decisiva. Infatti nel suo rapporto 17
giugno 2013 (nel quale ha tra l’altro posto la diagnosi con riferimento a ICD-10, F 23.0) prodotto nelle more della presente procedura (cfr. doc. 5) – ancorchè costituisca tale
rapporto solo una presa di posizione e non contenga quindi tutti gli approfondimenti
necessari conformemente alla summenzionata giurisprudenza in materia di valore
probatorio di atti medici – il dr. __________ ha ben evidenziato la non completa
considerazione, da parte dello specialista incaricato dall’insorgente, sebbene
questi risulti aver visitato l’interessato dopo 6 mesi di asserita astinenza, di
tutti gli elementi anamnestici che vanno invece nel caso di specie ritenuti ai
fini di una corretta valutazione;
-
stante quanto precede, la fattispecie non essendo stata compiutamente accertata,
si rende necessario un ulteriore complemento istruttorio di natura medica;
-
nella sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve alle-stire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen mö-glich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”);
-
conformemente alla giurisprudenza federale una perizia deve essere
ordinata qualora sussistono anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità
e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell’assicurazione (in
argomento vedi, pro multis, STF 9C_1021/2012 del 3 luglio 2013 e la 9C_330/ 2012
del 7 settembre 2012 entrambe con rinvio a DTF 135 V 465);
-
nell’evenienza concreta si è (nuovamente) in presenza di un accertamento dei
fatti che, come detto, si rivela lacunoso la causa non essendo stata sufficientemente
istruita per poter statuire sul tema litigioso;
-
la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione affinché metta in atto, presso il Centro peritale per le
assicurazioni sociali (CPAS), una valutazione peritale psichiatrica, intesa a finalmente
chiarire, accertando e tenendo conto del necessario periodo di astinenza, se – posta/e
la/le corretta/e diagnosi – la tossicodipendenza è nel caso concreto la
conseguenza di un danno alla salute fisica o psichica di natura patologica
preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno
alla salute suscettibile di diminuire la capacità lavorativa ed in che
misura. In esito a tale valutazione l’amministrazione si
determinerà nuovamente sul diritto a prestazioni;
- giusta l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della presente vertenza, le spese per CHF 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione;
-
all’istituto di previdenza ricorrente, per altro non patrocinato in causa, non
vengono assegnate ripetibili (DTF
128.
V 133, 126 V 150; SZS 2001 p. 174).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione perchè proceda
conformemente ai considerandi.
2. Le
spese, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI;
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti