32.2013.107
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24 febbraio 2014Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2013.107
Data decisione, Autorità:
24.02.2014, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta di un assicurato con attività indipendente. Conferma dell'esigibilità di un cambiamento di professione. Nessuna riduzione del reddito da invalido per gap salariale. Conferma di un grado d'invalidità non pensionabile
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.107
BS/sc
Lugano
24 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 aprile 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1966, venditore d’auto indipendente e titolare della ditta
individuale __________, nel giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una valutazione medica a cura del
SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ed un’inchiesta economica per
lavoratori indipendenti, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi,
con decisione 29 aprile 2013 (preavvisata l’8 marzo 2013) l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni non raggiungendo l’as-sicurato un grado d’invalidità
pensionabile.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’inva-lidità.
Egli contesta la determinazione del grado d’invalidità ed in particolare
l’ammontare del reddito da invalido. Contestualmente ha inoltrato domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata
e la reiezione del ricorso. In particolare esso ha ribadito che per la determinazione
del reddito da invalido non è applicabile il cosiddetto gap salariale.
1.4. In
data 28 giugno 2013 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta
di causa (VIII), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione
dell’Ufficio AI datata 3 luglio 2013.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Contestata è, come detto, la determinazione del reddito da invalido.
Pacifica
è invece la valutazione medico – teorica della residua incapacità lavorativa,
definita nella misura del 50% (da intendersi come riduzione del rendimento
sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in ogni attività dal 23 settembre
2011, come si evince dal rapporto finale SMR del 24 settembre 2012 allestito
sulla base della documentazione medica raccolta (doc. AI 23). Tale capacità è
stata del resto confermata dal certificato 25 aprile 2013 della psichiatra
curante allegato al ricorso (doc. A). Al riguardo, come rettamente evidenziato
dall’Ufficio AI nella risposta di causa, l’attestata intercorrente diminuzione
della capacità lavorativa al 40% presente solo nei periodi di cambio stagionale
non è rilevante ai fini del giudizio essendo inferiore ai 3 mesi (cfr. art. 88a
cpv. 2 OAI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213
e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò
il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Va
poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo dei redditi
risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag.
121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid.
3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, pag. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
2.5. Nel
caso in esame, in applicazione del metodo straordinario , l’Ufficio AI ha dapprima
proceduto ad un’inchiesta economica per indipendenti. Nel relativo rapporto 26
giugno 2012 l’incaricato, tenuto conto dei dati medici, dopo aver proceduto
all’esame della situazione dell’attività aziendale, della situazione personale
dell’assicurato, dell’evoluzione dei redditi dell’impresa, degli impedimenti
lavorativi nei diversi campi di attività, applicati i dati statistici per ogni
tipologia di attività, partendo da un reddito da valido ipotetico di fr.
56'522.-- e da invalido di fr. 28'261.--, ha determinato un grado d’invalidità
del 50% (doc. AI 27).
Interpellato
l’ispettore AI sull’esigibilità di un cambiamento di professione, con rapporto
12 febbraio 2013 quest’ultimo ha evidenziato:
"
Limitatamente a quanto di mia
competenza, quindi dal lato economico, ritengo che nel caso in questione si
possa considerare esigibile un cambiamento di attività.
In effetti il signor RI 1 in seno all'attuale commercio
di autoveicoli, secondo quanto fatto valere dal profilo contabile, dal 2009 è
in perdita. L'attività non è più sostenibile.
In sede d'inchiesta, viste le difficoltà economiche,
aveva peraltro ventilato l'intenzione di annunciarsi all'assistenza."
(doc. AI 29/1)
Al
riguardo, alla
luce del principio generale applicabile anche
nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe
l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo
di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della
durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività
sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente
esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va
ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della
valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria
attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Nel
caso in esame, quali attività adeguate, nel rapporto 20 febbraio 2013 il
consulente ha individuato:
"
(…)
L'A. potrebbe essere reintegrato in attività semplici,
ripetitive e non qualificate, come ad esempio:
- Operaio su macchine utensili pre-regolate, in
lavorazioni industriali di vario genere;
- Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di
carburanti e servizi collaterali);
- Aiuto magazziniere;
- Custode, manutentore;
- Cameriere, addetto alla preparazione di
bibite/caffè al bar." (doc. AI 30/2)
Di
conseguenza, procedendo alla determinazione del grado d’invalidità secondo il
metodo ordinario, l’amministrazione ha raffrontato i redditi, giungendo ad un
grado d’invalidità non pensionabile del 36%.
Pacifico
è il cambiamento di professione, come pure l’am-montare del reddito da valido
di fr. 48'470.--. Quest’ultimo dato è stato determinato in base al reddito
tassato nel 2011 di fr. 45'000.--, maggiorato di fr. 3'470.-- pari all’aliquota
del 7,1% per i contributi AVS (7,1% di 45'000 = fr. 3'470). Va qui segnalato
che tale calcolo va a favore dell’assicurato, dal momento che per avere un quadro
rappresentativo della situazione, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in
considerazione (almeno) la media dei redditi da attività indipendente tassati nel
2009 (fr. 36'000.--; doc. AI 17-17) nel 2010 (fr. 45'000.--; doc. AI 17-4) e
nel 2011 (fr. 45'000.--; doc. AI 22-5). Infatti, ai fini della
determinazione del reddito da valido di un indipendente, la
giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti
negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (cfr. AJP 1999 p. 484 e
confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr fra le tante, STCA
32.2010.111 dell’11 ottobre 2010 consid. 2.7.3). L’Ufficio AI ha poi rettamente
aggiunto al reddito i contributi paritetici dovuti, questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati
come reddito da invalido tengono conto di tali oneri sociali (STFA I 543/2003
del 27 agosto 2004 consid. 6.4).
2.6. Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -
un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF
134 V 322).
Il parallelismo
dei redditi tiene conto della circostanza che la persona assicurata da invalida
non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per
cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore
alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di
tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.).
2.7. Nel
caso in esame, come si legge nella decisione contestata e nel rapporto
20 febbraio 2013 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 30), conformemente
alla giurisprudenza citata al considerando precedente, l’amministrazione ha
utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Tenuto conto di
una capacità lavorativa ridotta del 50%, senza riconoscere alcuna riduzione del
reddito per circostanze personali, il reddito da invalido è stato quantificato in
fr. 30’947--.
Con
il presente ricorso l’assicurato rileva che il reddito da valido, proveniente
dall’attività presso il suo autosalone, di fr. 48'470.-- si situa sotto la
media dei salari svizzeri della categoria no. 50 “commercio e riparazione di
autoveicoli” che nel 2012 ammontava a fr. 68'131,60. Da qui la richiesta di riconoscere
un gap salariale del 23,50% (28,5% meno la soglia del 5%) da porre in riduzione
al reddito da invalido, il quale ammonterebbe così a fr. 23'674.75. Dal
raffronto tra i redditi (48'470 – 24'674,75 x 100 : 48'470 = 51,15%) risulterebbe
un grado d’invalidità del 51,2%, conferente il diritto ad una mezza rendita.
2.8. Per
quel che concerne l’eventuale riconoscimento di una riduzione da gap salariale,
nella STCA 32.2012.165 del 29 novembre 2012 questa Corte, accertato come
l’assicurato, prima del danno alla salute, avesse svolto da anni l’attività di
ristoratore indipendente conseguendo modesti redditi, aveva negato tale
riduzione avendo concluso che l’interessato si fosse accontentato di tali
redditi. Esaminata la giurisprudenza federale, questo Tribunale aveva
evidenziato:
"
….che eventuali motivi
di ordine economico, come ad esempio la cattiva congiuntura, non possono essere
presi in considerazione nella valutazione dell’am-montare del reddito
conseguito in quegli anni, non trattandosi di un rischio che si deve assumere
l’assicurazione per l’invalidità (cfr. DTF 135 V 58, consid. 3.4.1)
(…).
L’Alta Corte ha evidenziato che il „gap salariale“
viene preso in considerazione affinché i due redditi di riferimento (da valido
e da invalido) siano calcolati partendo dal medesimo punto di riferimento; non
deve invece essere inteso nel senso che tutti gli aspetti estranei all’invalidità
(tra cui quelli economici), che hanno portato a percepire un reddito inferiore
alla media, debbano essere presi in considerazione. Ciò sarebbe in
contraddizione con la norma secondo cui possono essere ritenute solo le perdite
del reddito riconducibili al danno alla salute (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3)
(…).
La giurisprudenza sul „gap salariale“ è da
intendere nel senso che quando una persona assicurata, nell’attività esercitata
senza il danno alla salute percepisce un reddito nettamente inferiore alla media
poiché sue caratteristiche personali (ad esempio assenza di formazione o di
conoscenze linguistiche) impediscono il conseguimento di un reddito nella
media, occorre partire dal principio che anche in un’altra attività confacente
al suo nuovo stato di salute i medesimi fattori che hanno influito sulla
diminuzione del reddito nella professione esercitata fino ad allora avranno
un’influenza anche nella nuova attività. Se la persona assicurata,
nell’attività fino ad allora esercitata, poteva conseguire un reddito nella
media, non vi è alcun motivo per ridurre il reddito da invalido nella medesima
misura. Altrimenti verrebbero prese in considerazione diminuzioni del reddito
che non hanno nulla a che fare con il danno alla salute. Per cui quale reddito
da valido non va preso in considerazione quello che la persona interessata
avrebbe potuto conseguire con rendimento massimo senza il danno alla salute,
bensì quello che è stato concretamente realizzato (cfr. DTF 135 V 58 consid.
3.4.3 – 3.4.5.).”
In
un altro caso, questo Tribunale ha confermato la non applicazione del gap salariale
ad un’assicurata che, cessata l’attività di cameriera presso un esercizio
pubblico chiuso per fallimento, ha accettato un nuovo impiego quale cameriera
per un salario sensibilmente inferiore alla media. Appurato che il salario
pattuito era dovuto a ragioni personali e non alla particolarità del mercato,
il TCA aveva concluso che l’interes- sata si era accontentata di una simile
retribuzione (STCA 32.2012.207 del 6 maggio 2013, confermata con STF
9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Ritornando
alla fattispecie concreta, nella risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver
proceduto ad alcuni accertamenti, ha rilevato:
"
(…)
Al fine di determinare se sia giustificato applicare
una riduzione per gap salariale nel caso di specie, lo scrivente Ufficio ha
trasmesso all'ex datore di lavoro __________ un questionario, il quale è stato
completato in data 18.06.2013 e che si produce in allegato quale ulteriore
mezzo di prova, unitamente alla documentazione annessa.
Da tale documentazione si evince che l'assicurato ha
lavorato la ditta precitata dal 01.01.1990 al 31.12.2009 quale smerigliatore.
Dal 01.06.2008 egli ha ridotto spontaneamente la percentuale lavorativa ed ha
avviato in parallelo un'attività indipendente quale rivenditore di auto usate.
Egli ha continuato a lavorare per la __________ a ragione di 5 ore al giorno
(vedasi lettera di modifica del contratto di lavoro del 27.05.2008) invece
delle 8 ore previste per un'occupazione al 100%, di conseguenza la sua
percentuale lavorativa era pari al 62.5%.
L'insorgente, nel corso degli ultimi 10 anni in cui ha
lavorato presso la __________, ha conseguito un reddito tra i CHF 50'876.-
(anno 2007) e i CHF 61'850.- (massimo ottenuto nel 2001). Di sua iniziativa ha
abbandonato in parte tale impiego, percependo un reddito da attività
indipendente per l'anno 2008 pari a CHF 39'300.- e per l'anno 2009 pari a CHF
35'500.- (cfr. estratto del conto individuale, qui prodotto in allegato).
Dalla documentazione fornita dalla __________ risulta
che l'assicurato è stato licenziato con effetto al 31.12.2009 e causa di "revisione
e ridimensionamento della struttura di reparto causa grave crisi
occupazionale" (v. punto 2.2 del questionario). Egli non risulta
essersi iscritto in disoccupazione al fine di cercare un'altra occupazione
quale dipendente ma, malgrado l'attività in proprio fosse già in perdita
(vedasi annotazione dell'ispettore __________ del 12.02.2013), egli ha
continuato ad esercitarla a tempo pieno. (…)" (doc. VI, pag. 3-4)
Orbene,
sulla scorta di quanto sopra, l’amministrazione ha correttamente concluso che
l’assicurato si sia accontentato di un modesto reddito da attività (indipendente),
escludendo l’applicazione di un gap salariale. Infatti, dal giugno 2008
l’assicurato, riducendo la sua attività principale dipendente, ha iniziato
l’attività indipendente di rivenditore di veicoli d’occasione, risultante in
perdita dal 2009 (cfr. bilancio in doc. AI 17/15-16). Nelle osservazioni 3
luglio 2013 l’Ufficio AI ha pertinentemente rilevato che al subentrare del
danno alla salute, nel settembre 2011, l’assicurato svolgeva la sua attività
indipendente a tempo pieno da oltre un anno e mezzo, ossia dal gennaio 2010,
momento in cui è terminato il rapporto lavorativo con le __________. Questo
lasso di tempo è sufficiente per concludere che egli si sia accontentato
dell’attività di venditore di autoveicoli d’occasione. Del resto, non risulta
che egli si sia attivato per cercare un’altra attività dipendente meglio
remunerata. E quindi verosimile che, in assenza del danno alla salute,
l’assicurato avrebbe continuato a svolgere la sua attività indipendente. Il che
esclude una riduzione per gap salariale.
Confermato
il reddito da invalido di fr. 30'947.--, dal raffronto con quello da valido di
fr. 48'470 l’assicurato presenta un grado d’invalidità non pensionabile del 36%
(48'470 – 30'947 x 100 : 48'470 = 51,15%).
Ne
consegue la conferma della decisione e la reiezione del ricorso.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.10. L’assicurato
ha formulato istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha
apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni,
in particolare quella economica (cfr. consid. 2.8).
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza
tendente alla concessione dell’as- sistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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