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Decisione

32.2013.111

Conferma di una decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita. Trasmissione all'Ufficio AI della documentazione medica prodotta (tadivamente) in sede giudiziaria per le sue incom

20 febbraio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato non ha prodotto

alcun atto medico, né chiesto l’assunzione di ulteriore documentazione. Egli ha

unicamente indicato i nominativi dei suoi medici curanti e le patologie esistenti,

ciò che è manifestamente insufficiente per rendere verosimile un cambiamento

del suo stato di salute rispetto alla precedente decisione amministrativa, confermata

con STCA 24 maggio 2012.

Solo

dopo la decisione impugnata l’assicurato ha prodotto degli atti medici,

in particolare il certificato 29 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 104)

e, pendente causa, il rapporto 5 luglio 2013 dello psichiatra curante, dr. __________

(doc. B).

A

tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la

giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo

caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre

il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non

entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede

di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una

nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza

6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°

marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta

dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna

modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto

l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un

certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di

ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici

attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine

assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente

comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame

materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale

cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in

sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non

viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per

l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile

la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende

verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a

mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla

decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

In

queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad

una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue pertanto la

reiezione del ricorso.

Nel

contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la

documentazione medica sinora prodotta alla stregua di una nuova domanda di

prestazioni.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§

Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie

incombenze ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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