32.2013.111
Conferma di una decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita. Trasmissione all'Ufficio AI della documentazione medica prodotta (tadivamente) in sede giudiziaria per le sue incom
20 febbraio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2013.111
Data decisione, Autorità:
20.02.2014, TCA
Titolo:
Conferma di una decisione di non entrata nel merito di una nuova domanda di rendita. Trasmissione all'Ufficio AI della documentazione medica prodotta (tadivamente) in sede giudiziaria per le sue incombenze
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.111
BS
Lugano
20 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 maggio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
sentenza 24 maggio 2012 questo TCA ha respinto il ricorso, datato 7 dicembre
2001 e introdotto da RI 1, classe 1952 e precedentemente attivo quale meccanico
di veicoli industriali, contro la decisione 8 novembre 2011 dell'Ufficio AI che
respingeva la sua richiesta di prestazioni presentata nell'agosto 2010 (inc.
32.2011.319).
1.2. Nel
mese di marzo 2013 l’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una nuova
domanda di rendita (doc. AI 99).
Con
decisione 7 maggio 2013, preavvisata il 13 marzo 2013, l’amministrazione ha
emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurato dimostrato
una rilevante modifiche delle circostanze oggettive (doc. AI 103).
1.3. In
data 29 maggio 2013 il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha trasmesso
all’Ufficio AI un certificato con allegata diversa documentazione medica e
chiesto che il suo paziente “sia rivalutato per quanto concerne la sua capacità
lavorativa” (doc. AI 104).
In
risposta allo scritto 3 giugno 2013 dell’amministrazione all’allora suo
patrocinatore (doc. AI 105), con lettera 7 giugno 2013 l’assicurato ha
confermato che quanto inviato dal medico curante era da considerare quale
ricorso al TCA (doc. AI 114).
Con
ricorso 10 giugno 2013 l’assicurato, ora rappresentato dalla RA 1, ha contestato la decisione 7 maggio 2013 di non entrata in materia. Egli ha chiesto il rinvio
degli atti all’Ufficio AI per valutare, sulla base di una perizia
multidisciplinare, il peggioramento certificato dal dr. __________, nonché il
riconoscimento di una rendita d’invalidità di almeno un quarto.
1.4. Con
la risposta di causa, l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
Confermata la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha ribadito come durante la
procedura amministrativa il ricorrente non abbia reso verosimile una rilevante
modifica della situazione valetudinaria, né fatto riferimento a mezzi di prova
non ancora prodotti o da richiedere, facendo comunque presente che la documentazione
medica prodotta con il ricorso sarà tratta alla stregua di una nuova domanda di
prestazioni.
1.5. Con
osservazioni 8 luglio 2013 l’assicurato ha prodotto un certificato medico del
suo psichiatra curante, ribadendo la richiesta d’entrata in materia (VI).
Su
richiesta del TCA, con scritto 12 luglio 2013 l’amministrazione ha riaffermato
che il nuovo atto medico verrà valutato nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni
(VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo 2013.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta
è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
Fatti
5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del
5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR
2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22
gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus
dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, con la nuova domanda di prestazioni l’assicurato non ha prodotto
alcun atto medico, né chiesto l’assunzione di ulteriore documentazione. Egli ha
unicamente indicato i nominativi dei suoi medici curanti e le patologie esistenti,
ciò che è manifestamente insufficiente per rendere verosimile un cambiamento
del suo stato di salute rispetto alla precedente decisione amministrativa, confermata
con STCA 24 maggio 2012.
Solo
dopo la decisione impugnata l’assicurato ha prodotto degli atti medici,
in particolare il certificato 29 maggio 2013 del dr. __________ (doc. AI 104)
e, pendente causa, il rapporto 5 luglio 2013 dello psichiatra curante, dr. __________
(doc. B).
A
tal riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la
giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non posso essere prese in
considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo
caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre
il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non
entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede
di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una
nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza
6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta
dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna
modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto
l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un
certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di
ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici
attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine
assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame
materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale
cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in
sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non
viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
In
queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad
una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue pertanto la
reiezione del ricorso.
Nel
contempo gli atti sono inviati all’Ufficio AI affinché esamini la
documentazione medica sinora prodotta alla stregua di una nuova domanda di
prestazioni.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie
incombenze ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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