Lexipedia

Decisione

32.2013.112

Parziale accoglimento del ricorso e conseguente attribuzione di una rendita per tempo limitato

17 dicembre 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel

caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze

dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.

88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo

mese che segue la notifica della decisione.

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurata, all’epoca occupata in __________ quale collaboratrice ausiliaria nel servizio recapito

con un contratto di lavoro su chiamata, ha subito un

infortunio della circolazione il 18 ottobre 2010, riportando ferite al ginocchio

sinistro e alla mano destra che hanno necessitato un ricovero ospedaliero e una

degenza riabilitativa alla clinica di __________ sino al 3 dicembre 2010 (doc.

AI 42-2).

Ricevuta

la domanda di prestazioni dell’aprile 2011, l’Ufficio AI ha interpellato la

dr.ssa __________, internista curante dell’assicurata, per la quale, poste le

diagnosi di “Esiti di osteosintesi piatto tibiale sinistro e V. metacarpo

destro”, rilevate difficoltà a camminare, a portare pesi e utilizzare la mano

destra, e la necessità di sottoporsi ad un intervento alla mano tramite il dr. __________,

ha dichiarato la paziente inabile per il lavoro in __________ precedentemente

svolto, attestando comunque un’abilità del 50% “probabilmente” da giugno

2011 (doc. AI 9-3). L’11 maggio 2011 l’assicurata è stata sottoposta al

previsto intervento di correzione del difetto alla mano destra con conseguente inabilità

lavorativa attestata sino al mese di giugno 2011 (doc. AI 15, 82 e 86).

L’Ufficio

AI ha pure proceduto a richiamare gli atti dalla __________ che aveva assunto

il caso in relazione all’incidente dell’ottobre 2010.

Dagli

stessi emerge che l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, chirurgo

ortopedico medico __________ della __________A, il quale, rilevato come le

indagini radiologiche avessero evidenziato un’ottima riposi­zione

dopo osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale e quindi un consolidamento

della frattura alla gamba e per la mano infortunata un recupero completo della funzione, il 7 luglio 2011, ha concluso:

"

“(…)

DIAGNOSI

Stato da caduta con la motocicletta e frattura del

piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V

metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a

destra.

Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e

laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro

il 26.10.2010.

Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.

Stato da correzione del polpastrello al V dito della

mano destra l'11.5.2011.

VALUTAZIONE

L'evoluzione è abbastanza favorevole, vi è ancora però

un modico deficit di riabilitazione, in modo particolare l'estensione non è completa.

Probabilmente dopo la rimozione del materiale di

osteosintesi si potrebbe insistere ancora un po' sull'estensione alfine di

raggiungere l'estensione completa del ginocchio sinistro.

Inoltre vi è ancora una modica atrofia muscolare per

cui consiglio la frequentazione regolare di una palestra. Per il V dito nessuna

terapia particolare da proporre.

E improbabile che l'assicurata possa riprendere il

lavoro nella professione assicurata alla __________ per cui bisognerebbe

procedere ad una riqualifica. Vengono in data odierna stabiliti i limiti

funzionali alfine di permettere all'assicurazione Invalidità di intervenire in

questo senso.

L'assicurata idealmente deve esercitare una professione

in cui possa alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in

piedi, non deve camminare per lunghi tragitti, non deve camminare su terreno

sconnesso, non deve assumere in modo regolare la posizione accovacciata e può alzare

al massimo pesi dell'ordine della quindicina di chilogrammi.

Nel frattempo, inabile al lavoro al 100% in qualità di

addetta al recapito.

Abile al lavoro al 100% in una professione che rispetti

I limiti appena elencati.” (Doc. AI 87)

Alla

luce degli atti __________, nel rapporto finale 10 agosto 2011

il medico SMR dr. __________, chirurgo, ha concluso che il caso sarebbe stato

rivalutato a 4 mesi dai previsti interventi per una sospetta lesione ai

legamenti del ginocchio (doc. AI 22).

In

occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, il dr. __________,

confermate le note diagnosi, ha rilevato:

"

5. Apprezzamento

(…)

Reperti soggettivi:

l'assicurata lamenta ancora qualche dolore a riposo e

meteo-dipendente a livello del gi­nocchio sinistro, inoltre i dolori peggiorano

agli sforzi. Riesce a camminare per mezz'ora senza particolari problemi, riesce

a fare le scale di casa (2 piani) senza particolari proble­mi. Al V dito

lamenta una certa ipersensibilità al freddo.

Oggettivamente in data odierna, a parte la modica

atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, lo status è

blando e la funzione è normale.

Per quanto attiene al ginocchio, vi sono ancora

difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginoc­chiarsi, inoltre modico deficit di

estensione (5°), ginocchio comunque stabile, persiste una minima atrofia della

muscolatura della coscia.

Proposte diagnostiche e terapeutiche:

al momento nessuna terapia particolare da proporre.

L'assicurata non ha ulteriori appun­tamenti previsti. Si può comunque

procedere, in caso di reale fastidio, alla rimozione del materiale di osteosintesi,

non mi aspetto comunque un significativo miglioramento delle capacità

funzionali, per cui la situazione medica può essere considerata stabilizzata.

Aspetti medico-assicurativi:

in data odierna si procede alla definizione

dell'esigibilità del lavoro, questa viene discussa con l'assicurata, che si

dichiara completamente d'accordo.

Esigibilità del lavoro:

l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi

dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più

pesi superiori ai 25 kg.

L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di attrezzi leggeri di

precisione, può spesso ma­neggiare attrezzi di media entità, non può più

maneggiare attrezzi pesanti o molto pesan­ti, la rotazione manuale non è

impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare la­vori al di sopra

della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco e non

ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, essa

può spesso as­sumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti, di rado la

posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di lunga

durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga dura­ta

L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50 metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può di rado camminare su

terreno accidentato, può talvolta salire le scale e talvolta salire le scale a

pioli.

Per quanto all'indennità per menomazione all'integrità,

lo stato attuale del ginocchio al massimo paragonabile a quello che si può

avere in caso di gonartrosi di entità lieve ed è suscettibile di un ulteriore miglioramento

della mobilità dopo la rimozione del materiale di osteosintesi, per cui al momento

non sussiste il diritto ad una IMI. Un peggioramento futuro non può essere

previsto con sufficiente sicurezza per assegnare già sin d'ora una indennità.

Comunque, qualora l'assicurata dovesse sottoporsi alla rimo­zione del materiale

di osteosintesi, si procederà alcuni mesi dopo l'intervento a nuova va­lutazione

in __________.” (doc. AI 96)

Avendo

quindi la __________ deciso di sospendere le prestazioni con effetto dal 1.

dicembre 2011 (doc. AI 94), l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale

(per il quale, vista un’abilità completa in un’attività lavorativa adeguata a decorrere

dal 30 giugno 2011, il conseguente discapito economico era del 11%, doc. AI

32), con progetto di decisione del 1. dicembre 2011, ha rifiutato la domanda di prestazioni in assenza di un’invalidità di grado pensionabile (doc.

AI 33-2).

Con

lettera all’assicurata e all’AI del 29 dicembre 2011, la __________ ha comunicato

di aver rivalutato il caso e di aver deciso di continuare a versare le prestazioni

anche successivamente al 1. dicembre 2011, in attesa del previsto intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (doc. AI 35), poi effettuato il 4

gennaio 2012 (doc. AI 99). In sede di visita medica __________ del 24 maggio

2012, il dr. __________ ha concluso che, vista la necessità di effettuare

ulteriori chiarimenti (secondo parere ed eventualmente un’artroscopia),

l’inabilità lavorativa completa andava mantenuta (doc. AI 108).

Per

conto della __________, l’assicurata è quindi stata peritata dal servizio di

chirurgia dell’__________, che, con rapporto 25 giugno 2012, ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

La paziente presenta ancora una dolenzia alla

deambulazione, soprattutto salendo e scen­dendo le scale. Clinicamente la

palpazione del legamento collaterale mediale è dolente con una leggera instabilità.

I test meniscali sono positivi medialmente. La Risonanza magnetica ha messo In

evidenza una lesione del legamento collaterale mediale e una lesione del cor­no

posteriore le menisco mediale. Tenuto conto della situazione, ritengo opportuna

una va­lutazione ortopedica in vista di una possibile artroscopia del ginocchio

che penso giustifica­ta in una paziente con esiti trauma severo del ginocchio

sinistro. La paziente mi detto che avrà una valutazione specialistica a __________

verso metà agosto, Aspettando questa valuta­zione, rivedrò la paziente a fine

agosto. (doc. AI 111)

Il

7 agosto 2012 l’assicurata si è sottoposta ad una visita di secondo parere presso

la __________ di __________, il cui referto è stato valutato dai sanitari della

__________ (doc. AI 114). È pure stata effettuata una TAC al ginocchio il 24

ottobre 2012 (doc. AI 118) e, quindi, una valutazione del dr. __________ dell’__________,

il quale il 7 gennaio 2013 ha concluso:

"

(…)

Avete sistemato la frattura con un'osteosintesi per la

quale l'asportazione di mezzi di sintesi è stata già realizzata.

L'obbiettivo di questo incontro è quello di valutare

un'eventuale artroscopia per trattare i dolori residui che la pz descrive al

carico in sede prevalentemente antro-mediale e anche anteriore in sede sotto

rotulea. Più raramente ci sono dei dolori in sede post-laterale. All'esame

clinico non si osserva né versamento né lassità patologica. Vi è un'ipotrofia

diffusa del quadricipite senza particolare problema all'attivazione volontaria

dei differenti capi muscolari.

Vi è una situazione di cassetto anteriore a 90° di

forma spontanea, senza come sopra elencato lassità patologica.

Questo fatto provoca una situazione di patella Baja. La

flesso/estensione è di 130-15-0° (145­0-0° a dx).

La valutazione radiologica nonché tramite RM e dl TAC

del ginocchio documenta un'irregolarità di tipo artrosico delle spine tibiali

senza Indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi. Non vi è

patologia meniscale da segnalare.

Ho parlato con la pz sulla problematica del suo

ginocchio e informato che secondo il mio parere non vi è indicazione per una

revisione artroscopica.

Dal punto di vista terapeutico, non vedo provvedimento a

mia portata, suscettibile di migliorare il quadro clinico di forma rilevante e

con ragionevole plausibilità. Rimango naturalmente a disposizione per ulteriori

Informazioni al bisogno

(doc. AI 121)

A seguito di tali

accertamenti, in sede di visita __________ del 17 gennaio 2013, la __________,

confermate le diagnosi poste in occasione della visita del 9 novembre 2011, ha concluso:

"

(…)

5. Apprezzamento

Dichiarazioni soggettive dell'assicurata:

l'assicurata lamenta ancora dolori in parte a riposo e

in parte meteodipendenti. A livello del ginocchio sinistro, i dolori sono

localizzati soprattutto in zona peri-rotulea. Riesce a camminare per circa 3/4

d'ora facendo almeno 2 km.

Reperti oggettivamente:

oggettivamente persiste una difficoltà

nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di

estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio

risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono

conservate.

Proposte diagnostiche e terapeutiche:

sulla scorta dei vari esami specialistici non vi sono

ulteriori proposte terapeutiche atte a migliorare con sufficiente sicurezza lo

stato dell'assicurata per cui in data odierna lo stato può essere di nuovo

considerato stabilizzato.

Aspetti medico-assicurativi:

lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile

a quanto valutato in occasione della visita medico__________ effettuata l'11.11.2011

per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere modificata. Visti i

problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno permanente che deve essere

quantificato e valutato come simile a quello che può esserci in caso di artrosi

femoro-patellare di entità da lieve a media. Al momento invece non vi sono

chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a questo livello non si può

concedere una indennità per menomazione dell'integrità. I problemi peri-rotulei

quantificati in data odierna non sono comunque suscettibili di modificare

l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre 2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni che mettevano

fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva e può ingi­nocchiarsi

di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione delle ginocchia). L'IMI

verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato. (doc. AI 122)

Alla

luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, nuovamente interpellato il consulente

professionale (il quale ha determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%,

doc. AI 42), con la decisione contestata del 16 maggio 2013 ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in ogni attività dal 18 ottobre 2010

al 29 giugno 2011, mentre che in seguito, pur persistendo una totale inabilità

nella professione esercitata in __________, bisognava ammettere una completa capacità

lavorativa in attività adeguate. Mediante raffronto dei redditi ha quindi stabilito

un grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 e, quindi, respinto la

domanda di prestazioni (doc. AI 52).

Col

ricorso l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e meglio un

certificato della dr.__________ del 10 giugno 2013 attestante:

"

la paziente tuttora presenta difficoltà ad accovacciarsi ed inginocchiarsi, fatica ad estendere il ginocchio e se sforza o cammina più veloce o più a lungo ha

dolori. Per questo ritengo

che sia ancora giustificata un'inabilità lavorativa almeno al

50 % per gli esiti dell'infortunio,

considerando che comunque molti

lavori le sono preclusi.

Inoltre attualmente è

da considerare ulteriormente inabile al

50 % per la situazione psicologica

in cui si trova: è ansiosa

e depressa perché non può condurre la vita come prima dell'inciden­te ed è preoccupata per il suo futuro(è

stata anche licenziata).

Chiedo quindi una vostra

rivalutazione del caso. Resto

in attesa di una risposta in

merito.” (doc. E)

È

stato inoltre versato agli atti un rapporto 17 gennaio 2013 della __________

dal quale emerge che l’assicuratore infortuni, preso atto dell’avvenuta asportazione

del materiale di osteosintesi avvenuta nel gennaio 2012, ha ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata con esigibilità lavorativa e relative

limitazioni sovrapponibili a quelle attestate nel consulto del 9 novembre 2011

(doc. C).

Valutata

tale documentazione, richiesta anche una presa di posizione dal SMR, l’Ufficio

AI ha ammesso un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi e, quindi, deciso di attribuire

una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013. Per

il resto, secondo l’amministrazione non era desumibile una sostanziale modifica

rispetto alla valutazione __________ del 17 gennaio 2013, l’addotta problematica

psicologica non essendo sufficientemente sostanziata e comprovata (IV).

La

ricorrente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un nuovo incidente

della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013, in relazione al quale la __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio

al 19 maggio 2013 (doc. F, X/2). In proposito il medico SMR ha osservato che

dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa limitatamente

al periodo dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X). È pervenuto infine anche un

certificato del dr. __________, internista, del 2 agosto 2013 concludente:

"

In conclusione: mi trovo di fronte ad una giovane donna, la

quale soffre dia fisicamente che psicologicamente dei postumi dell’infortunio

stradale dell’ottobre 2010. Su questa sofferenza si sovrappongono i postumi

subacuti del colpo di frusta del 15.3.2013. Sia fisicamente (50%) che

psicologicamente (50%) vi è un’incapacità lavorativa” (doc. I)

In

proposito il medico SMR ha osservato che da tale rapporto non risultavano “patologie

extrainfortunistiche con influsso sulla CL” (doc. XIV/1).

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23

settembre 2004).

2.7. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che a dipendenza delle conseguenze

dell’infortunio patito nell’ottobre 2010 e, quindi, delle lesioni subite al

ginocchio sinistro e alla mano destra, era giustificato riconoscere

un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 18 ottobre 2010 alla fine

di giugno 2011, ritenuto tuttavia che in seguito l’assicurata andava ritenuta

inabile nell’attività di addetta al servizio recapito __________, ma pienamente

idonea in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni indicate dal perito

della __________. Preso atto nel corso della presente procedura ricorsuale del

fatto che l’assicurata si è sottoposta, il 4 gennaio 2012, ad un intervento di

rimozione del materiale di osteosintesi e della relativa inabilità al lavoro per

un anno ammessa dalla __________, l’amministrazione ha pure riconosciuto una completa

incapacità lavorativa nel periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 (doc.

IV).

In

effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del

29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio

2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale),

questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate,

approfondite e convincenti valutazioni del medico specialista della __________ dr.

__________(chirurgo ortopedico) fatte poi proprie dal medico SMR dr. __________

(chirurgo). Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte

le affezioni invalidanti di cui l’assicurata è portatrice ed hanno proceduto,

dopo un’attenta analisi dei dati oggettivi e soggettivi, ad una convincente valutazione

circa la residua capacità lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca.

Sulla base di tali accertamenti, se a seguito dell’incidente va confermata

un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività di addetta al

recapito __________, dal luglio 2011 deve essere ammessa un’abilità completa in

un’attività leggera adeguata (fatto salvo il periodo dal gennaio 2012 al

gennaio 2013 nel quale va riconosciuta un’inabilità in ogni attività a seguito

dell’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi).

In

effetti, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha approfonditamente

esaminato il caso procedendo ad una prima visita il 30 giugno 2011 (rapporto

del 7 luglio 2011) nell’ambi-to della quale, esaminata tutta la documentazione

e visitato l’interessata, poste le diagnosi di “Stato da caduta con la motocicletta

e frattura del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata

del V metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a

destra, stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra

e osteosintesi e stato da correzione del polpastrello al V dito della mano destra”,

ha concluso che l’evoluzione poteva essere considerata abbastanza favorevole,

con un residuo di deficit di riabilitazione, migliorabile probabilmente con la

rimozione del materiale di osteosintesi e l’esecuzione di fisioterapia. Per

quanto riguarda la capacità lavorativa, il medico __________ ha concluso che

l’assicurata era da considerare inabile nella professione svolta di addetta al

recapito __________, ma, dal mese di luglio 2011, abile completamente in

un’attività leggera rispettosa dei seguenti limiti funzionali: la possibilità

di alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in piedi

evitando quella accovacciata, evitare di camminare per lunghi tragitti o su

terreno sconnesso e il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg (Doc. AI 87).

Dette

conclusioni sono state nella sostanza confermate (con l’accordo

dell’interessata) in occasione della nuova visita effettuata il 9 novembre

2011, nella quale il dr. __________, dopo aver tenuto conto anche della sospetta

lesione dei legamenti crociati che si era procurata l’assicurata nell’agosto 2011, ha comunque rilevato un miglioramento della situazione rispetto al luglio 2011 sia dal punto di

vista dei reperti soggettivi (l’assicurata lamentava ora solo qualche dolore a

riposo e meteo-dipendente al gi­nocchio e riusciva a camminare per mezz'ora e

fare le scale senza particolari problemi) che di quelli oggettivi (persisteva

la modica atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, e

qualche limitazione a livello del ginocchio), prova ne era tra l’altro che l’assicurata

non eseguiva più alcuna terapia particolare. Riservata la possibilità per

l’assicurata di procedere alla rimozione del materiale di osteosintesi, per

ottenere un ulteriore miglioramento della mobilità, lo specialista ha

considerato la situazione medica come stabilizzata (doc. AI 96, cfr. sopra

consid. 2.5).

Essendo

stato in seguito effettuato l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi

il 4 gennaio 2012 (doc. AI 101), e l’assicurata avendo auspicato di sottoporsi

ad un secondo parere, la __________ ha temporaneamente tenuto aperto il caso

(doc. AI 35).

Anche

gli accertamenti predisposti in seguito, segnatamente una valutazione da parte

dei sanitari del servizio di chirurgia dell’__________ (rapporto 25 giugno

2012 doc. AI 111), di quelli della __________ di __________ e una TAC al ginocchio

in data 24 ottobre 2012 non hanno portato ad una valutazione diversa del caso

(doc. AI 114, 118). Il dr. __________ dell’EOC, nel suo parere del 7 gennaio

2013, esclusa la presenza di versamento o lassità patologica, o patologia al menisco,

ha in effetti individuato unicamente un'irregolarità di tipo artrosico delle spine

tibiali senza indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi,

escludendo quindi l’indicazione per una revisione artroscopia (doc. AI 120;

cfr. consid. 2.5).

Sulla

base di tali più recenti e approfonditi accertamenti, il medico __________, in

sede di nuova visita __________ del 17 gennaio 2013, ha quindi ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata e, quindi, sostanzialmente confermato

il quadro stabilito nella visita del 9 novembre 2011 con reperti oggettivi di una

modica difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, modico deficit di

estensione al ginocchio sinistro e modica atrofia muscolare, in ginocchio

comunque stabile con cartilagini articolari conservate. Pienamente confermate

anche le conclusioni in punto alla capacità lavorativa e, quindi, fatta salva l’inabilità completa da riconoscere per il periodo dal

gennaio 2012 al gennaio 2013 (a seguito dell’intervento di asportazione del

materiale di sintesi), una totale abilità in attività lavorative adatte e

rispettose delle limitazioni elencate (doc. AI 122).

Questo

Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico __________ (e dal medico

SMR che le ha fatte proprie) pieno valore probante conformemente

ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli

è giunto a conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti

litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto.

Inoltre,

la dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata

validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica convincente attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.

In

particolare il certificato della curante dr. __________ prodotto col ricorso non

fornisce elementi sufficienti per distanziarsi dalle predette conclusioni. Come

rettamente evidenziato dal medico SMR dr. __________, in effetti, per quel che

concerne il lato somatico, lo stesso è stato adeguatamente considerato dal medico

__________ e dal certificato della curante non risultano elementi che permettano

di dedurre una sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________

del 17 gennaio 2013 o consentano di scostarsi dalla stessa. Del resto, la

curante trae differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa senza tuttavia

minimamente confrontarsi con quelle del medico della __________ (doc. IV/bis).

Per

quanto concerne invece l’evocata problematica psicologica/psichiatrica, va

detto che la stessa non era finora mai stata menzionata. Inoltre, a ragione il

medico SMR sottolinea che il rapporto della curante non contiene né una diagnosi

precisa né dati clinici che possano giustificare la presenza di un’affezione psichiatrica

rilevante e con influsso sulla capacità lavorativa (IVbis).

Ricordata

la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici

curanti (consid. 2.5), la differente valutazione della curante in punto alla

residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente

suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano,

come detto, su concordanti pareri specialistici più dettagliati e convincenti.

L’insorgente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un

nuovo incidente della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013 nel quale avrebbe riportato

una “distorsione cervicale lombare” o colpo di frusta (doc. F). La __________

ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio al 19

maggio 2013 (doc. X/2). In proposito il medico SMR ha osservato con pertinenza

che dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa

limitata nel tempo, dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X) e, quindi,

inferiore ai tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. al consid. 2.4).

A

tale conclusione va prestata adesione, ritenuto come nessun atto medico

all’inserto permetta di dedurre che da questo secondo infortunio la ricorrente

abbia riportato conseguenze invalidanti di rilievo e durature.

Dalle

conclusioni dell’amministrazione del resto non è possibile scostarsi nemmeno

sulla base della succinta certificazione del 2 agosto 2013 del dr. __________,

internista (e quindi non specialista nelle materie che qui interessano, segnatamente

chirurgia ortopedica o eventualmente psichiatria; doc. I). Come osservato dal medico

SMR dr. __________, il dr. __________ si limita a riportare l’anamnesi e ribadire

le note diagnosi postinfortunistiche con una conclusione di parziale (50%)

inabilità lavorativa, senza tuttavia fornire elementi che non siano già stati

debitamente valutati dai medici __________ o SMR o indicare le ragioni per le

quali le sue conclusioni si discostano da quelle tratte dai medici precedentemente

consultati. Quanto poi all’addotta sofferenza psicologica, nemmeno il dr. __________

pone una diagnosi precisa; inoltre egli non motiva minimamente i motivi per i

quali dette problematiche potrebbero influire sulla capacità lavorativa della

paziente (doc. I, XIV/1).

In

proposito va del resto osservato che pur non misconoscendo la possibile situazione

di disagio in cui versa l’assicurata a seguito delle sequele dell’infortunio

patito nell’ottobre 2010, va nondimeno sottolineato che, per quanto riguarda

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha

stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI

1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,

p. 128), estremi che manifestamente non sono dati nel caso in esame.

In

realtà nel suo ricorso l’assicurata contesta le conclusioni

dell’amministrazione senza tuttavia confrontarsi con le conclusioni degli specialisti

nè del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare

in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata.

In sintesi la ricorrente non fa valer alcuna argomentazione che consenta a

questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni tratte dal medico della __________

e, quindi, dal medico SMR, le quali risultano coerenti e prive di contraddizioni

né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state vagliate.

In

conclusione, non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla

capacità lavorativa, intervenuto dopo le valutazioni effettuate dal medico __________

(e SMR) e prima della decisione contestata del 16 maggio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30

settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del

SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al

consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che successivamente all’infortunio dell’ottobre 2010, da

luglio 2011 la ricorrente sia da considerare inabile nella sua attività di

addetta al servizio recapito __________, ma abile in misura completa in

un’attività leggera adeguata, fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al gennaio

2013 in cui va riconosciuta un’inabilità completa.

D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti. Già si è

detto che la ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito

elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati

dall’amministrazione.

2.8. Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità,

aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 31 gennaio 2013 del consulente in integrazione

professionale (doc. AI 42), dopo

aver accertato che l’assicurata, sprovvista di un diploma professionale

specifico e già impiegata come venditrice (doc. AI 12-2), al momento

dell’infortunio era da poco (dal 1. ottobre 2010) attiva come collaboratrice

ausiliaria nel settore del recapito __________ con un contratto di lavoro su

chiamata, ha rettamente quantificato il salario da valida computando il reddito

che l’assicurata avrebbe percepito quale “collaboratrice ausiliaria nel

servizio recapito” nel 2011 pari a fr. 59’514.--.

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalida, conformemente alla

giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione l’ha

stabilito computando il reddito statistico conseguibile

nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 53'358.--, utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno

2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione

che presuppone qualifiche inferiori, in

un’attività semplice e ripetitiva, nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

L’Ufficio

AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali

(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% determinando

in tal modo un reddito da invalida di fr. 49'089.-- (cfr. doc. AI 42/1 e 52). In

relazione a tale riduzione

operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale

(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante

pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11

giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure

determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da

invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un

multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di

riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton

Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale. In concreto dunque,

ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione (attività

leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto, la riduzione dovrebbe

ammontare al 10% con un conseguente reddito da invalida di fr. 48'022.-- (53'358.--meno il 10%).

Dal

raffronto tra il reddito da valida di fr. 59’514.-- ed

il reddito da invalida di fr. 48'022.-- risulta un tasso d’invalidità non

pensionabile del 19% (59’514 - 48'022 x 100 : 59’514).

In proposito va comunque ulteriormente

osservato che anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, l’applicazione

della riduzione percentuale globale massima consentita dalla prassi, del 25%,

l’assicurata non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità ammontando

in tale ipotesi al 32% [59’514 – (25%

di 53'358 x 100 : 59’514].

A

fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’attività adeguata da luglio

2011 e fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità

inferiore al grado minimo pensionabile del 40%.

Ribadito

anche come la ricorrente non abbia in proposito formulato contestazione alcuna,

questa Corte non vede motivo per non confermare la valutazione economica

dell’Ufficio AI.

In

proposito va pure nuovamente

richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo

di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una

nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni

possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre

2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 10%

- si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla

salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3

p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Va infine evidenziato che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha

precisato che nel caso concreto risulta aperta all’assicurata la possibilità di

postulare un eventuale diritto al collocamento.

Ne

consegue che la decisione contestata va parzialmente confermata, e meglio nella

misura in cui ha concluso che a dipendenza delle affezioni conseguenti all’infortunio

patito nell’ottobre 2010, l’assicurata presenta una perdita di guadagno e,

quindi, un grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile del 40%. Come

proposto dall’amministrazione in sede di risposta di causa, in parziale accoglimento

del gravame, il provvedimento in lite va tuttavia modificato nel senso che,

stabilita un’inabilità lavorativa completa e in ogni attività dal 4 gennaio

2012 al 16 gennaio 2013 a dipendenza dell’intervento di rimozione del materiale

di osteosintesi (cfr. rapporto del dr. __________ del 24/30 maggio 2012 e rapporto

SMR del 18 giugno 2013, doc. AI 108 e IV/bis), alla ricorrente va riconosciuta

una rendita di invalidità intera per il periodo dal 1. aprile 2012 (ossia tre

mesi dopo l’intervento dell’aggrava-mento, art. 88a cpv. 2 OAI) al 30 aprile

2013 (ossia tre mesi dopo il miglioramento situabile al gennaio 2013, art. 88a

cpv. 1 OAI; cfr. sopra consid. 2.4).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico in ragione

di fr. 300.-- della ricorrente e di fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale

verserà all’interessata, patrocinata dalla RA 1, fr. 400.-- a titolo di

ripetibili parziali.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione del 16 maggio 2013 è modificata nel senso che

all’assicurata è riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1. aprile

2012 al 30 aprile 2013.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico in ragione di fr. 300.-- della

ricorrente e fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 400.--

a titolo di ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster