32.2013.112
Parziale accoglimento del ricorso e conseguente attribuzione di una rendita per tempo limitato
17 dicembre 2013Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2013.112
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, TCA
Titolo:
Parziale accoglimento del ricorso e conseguente attribuzione di una rendita per tempo limitato
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.112
FC/sc
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1.
RI 1 nata nel 1982, da ultimo attiva come impiegata delle __________ addetta
al recapito, nell’aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni,
adducendo gli esiti di un infortunio della circolazione dell’ottobre 2010 nel
quale aveva riportato lesioni alla gamba sinistra e alla mano destra (doc. AI
1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 maggio 2013 (preavvisata
il 1. dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non
presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso, postulando l’attribuzione di una rendita intera e producendo nuove
certificazioni mediche, contestando, in sostanza, la valutazione della capacità
lavorativa.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione
del medico SMR, ha dato atto che andava riconosciuta una completa inabilità lavorativa
in ogni attività dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 con conseguente riconoscimento
di una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013.
Limitatamente all’attribuzione della rendita transitoria, ha quindi chiesto il
parziale accoglimento del ricorso, per il resto invece la conferma della decisione
impugnata.
1.5. Con
scritti 5, 17 luglio e 27 agosto 2013 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione
in relazione ad un secondo infortunio della circolazione avvenuto in data 15
marzo 2013 (VII, XII), in merito alla quale l’Ufficio AI, interpellato il SMR,
ha preso posizione con osservazioni del 8 agosto e 10 settembre 2013 (X, XIV).
considerato
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita anche
successivamente al 30 aprile 2013, ritenuto che con la risposta di causa l’amministrazione
le ha comunque riconosciuto una rendita intera per il periodo dal 1. aprile
2012 al 30 aprile 2013 per un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16
gennaio 2013.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Va
inoltre rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima
con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per
cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente
dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la funzione coordinatrice
del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni
sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,
diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al
guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità
al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro
assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni
(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che l'assicuratore
contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI,
fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che da quello professionale. D’altra parte, gli organi dell'AI
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore
contro gli infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato
di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con
sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in
DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione
dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro
gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado
d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea
di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in
DTF 133 V 549 il TF ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la
valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni non
vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente
giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a
interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione,
rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro
gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado
d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 p. 553).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/ 04 del 10 gennaio 2006 ; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005). Tali norme sono
applicabili anche in caso di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2
che rinvia alla DTF 121 V 264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel
caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze
dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurata, all’epoca occupata in __________ quale collaboratrice ausiliaria nel servizio recapito
con un contratto di lavoro su chiamata, ha subito un
infortunio della circolazione il 18 ottobre 2010, riportando ferite al ginocchio
sinistro e alla mano destra che hanno necessitato un ricovero ospedaliero e una
degenza riabilitativa alla clinica di __________ sino al 3 dicembre 2010 (doc.
AI 42-2).
Ricevuta
la domanda di prestazioni dell’aprile 2011, l’Ufficio AI ha interpellato la
dr.ssa __________, internista curante dell’assicurata, per la quale, poste le
diagnosi di “Esiti di osteosintesi piatto tibiale sinistro e V. metacarpo
destro”, rilevate difficoltà a camminare, a portare pesi e utilizzare la mano
destra, e la necessità di sottoporsi ad un intervento alla mano tramite il dr. __________,
ha dichiarato la paziente inabile per il lavoro in __________ precedentemente
svolto, attestando comunque un’abilità del 50% “probabilmente” da giugno
2011 (doc. AI 9-3). L’11 maggio 2011 l’assicurata è stata sottoposta al
previsto intervento di correzione del difetto alla mano destra con conseguente inabilità
lavorativa attestata sino al mese di giugno 2011 (doc. AI 15, 82 e 86).
L’Ufficio
AI ha pure proceduto a richiamare gli atti dalla __________ che aveva assunto
il caso in relazione all’incidente dell’ottobre 2010.
Dagli
stessi emerge che l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, chirurgo
ortopedico medico __________ della __________A, il quale, rilevato come le
indagini radiologiche avessero evidenziato un’ottima riposizione
dopo osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale e quindi un consolidamento
della frattura alla gamba e per la mano infortunata un recupero completo della funzione, il 7 luglio 2011, ha concluso:
"
“(…)
DIAGNOSI
Stato da caduta con la motocicletta e frattura del
piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata del V
metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a
destra.
Stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e
laterale a sinistra e osteosintesi con filo di Kirschner del V metacarpo destro
il 26.10.2010.
Stato da rimozione del filo di Kirschner il 22.12.2010.
Stato da correzione del polpastrello al V dito della
mano destra l'11.5.2011.
VALUTAZIONE
L'evoluzione è abbastanza favorevole, vi è ancora però
un modico deficit di riabilitazione, in modo particolare l'estensione non è completa.
Probabilmente dopo la rimozione del materiale di
osteosintesi si potrebbe insistere ancora un po' sull'estensione alfine di
raggiungere l'estensione completa del ginocchio sinistro.
Inoltre vi è ancora una modica atrofia muscolare per
cui consiglio la frequentazione regolare di una palestra. Per il V dito nessuna
terapia particolare da proporre.
E improbabile che l'assicurata possa riprendere il
lavoro nella professione assicurata alla __________ per cui bisognerebbe
procedere ad una riqualifica. Vengono in data odierna stabiliti i limiti
funzionali alfine di permettere all'assicurazione Invalidità di intervenire in
questo senso.
L'assicurata idealmente deve esercitare una professione
in cui possa alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in
piedi, non deve camminare per lunghi tragitti, non deve camminare su terreno
sconnesso, non deve assumere in modo regolare la posizione accovacciata e può alzare
al massimo pesi dell'ordine della quindicina di chilogrammi.
Nel frattempo, inabile al lavoro al 100% in qualità di
addetta al recapito.
Abile al lavoro al 100% in una professione che rispetti
I limiti appena elencati.” (Doc. AI 87)
Alla
luce degli atti __________, nel rapporto finale 10 agosto 2011
il medico SMR dr. __________, chirurgo, ha concluso che il caso sarebbe stato
rivalutato a 4 mesi dai previsti interventi per una sospetta lesione ai
legamenti del ginocchio (doc. AI 22).
In
occasione della visita medica di chiusura del 9 novembre 2011, il dr. __________,
confermate le note diagnosi, ha rilevato:
"
5. Apprezzamento
(…)
Reperti soggettivi:
l'assicurata lamenta ancora qualche dolore a riposo e
meteo-dipendente a livello del ginocchio sinistro, inoltre i dolori peggiorano
agli sforzi. Riesce a camminare per mezz'ora senza particolari problemi, riesce
a fare le scale di casa (2 piani) senza particolari problemi. Al V dito
lamenta una certa ipersensibilità al freddo.
Oggettivamente in data odierna, a parte la modica
atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, lo status è
blando e la funzione è normale.
Per quanto attiene al ginocchio, vi sono ancora
difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, inoltre modico deficit di
estensione (5°), ginocchio comunque stabile, persiste una minima atrofia della
muscolatura della coscia.
Proposte diagnostiche e terapeutiche:
al momento nessuna terapia particolare da proporre.
L'assicurata non ha ulteriori appuntamenti previsti. Si può comunque
procedere, in caso di reale fastidio, alla rimozione del materiale di osteosintesi,
non mi aspetto comunque un significativo miglioramento delle capacità
funzionali, per cui la situazione medica può essere considerata stabilizzata.
Aspetti medico-assicurativi:
in data odierna si procede alla definizione
dell'esigibilità del lavoro, questa viene discussa con l'assicurata, che si
dichiara completamente d'accordo.
Esigibilità del lavoro:
l'assicurata non ha limiti nel sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi
dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25, mai più
pesi superiori ai 25 kg.
L'assicurata non ha limiti nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg oltre l'altezza del petto. L'assicurata non ha limitazioni nell'uso di attrezzi leggeri di
precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media entità, non può più
maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, la rotazione manuale non è
impedita. L'assicurata non ha limitazioni nell'effettuare lavori al di sopra
della testa, non ha limitazioni nell'effettuare la rotazione del tronco e non
ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, essa
può spesso assumere la posizione in piedi e Inclinata in avanti, di rado la
posizione inginocchiata e di rado effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurata non ha limitazioni nell'assumere la posizione seduta di lunga
durata, può spesso assumere la posizione in piedi di lunga durata
L'assicurata non ha limitazioni nel camminare fino a 50 metri, può spesso camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti, può di rado camminare su
terreno accidentato, può talvolta salire le scale e talvolta salire le scale a
pioli.
Per quanto all'indennità per menomazione all'integrità,
lo stato attuale del ginocchio al massimo paragonabile a quello che si può
avere in caso di gonartrosi di entità lieve ed è suscettibile di un ulteriore miglioramento
della mobilità dopo la rimozione del materiale di osteosintesi, per cui al momento
non sussiste il diritto ad una IMI. Un peggioramento futuro non può essere
previsto con sufficiente sicurezza per assegnare già sin d'ora una indennità.
Comunque, qualora l'assicurata dovesse sottoporsi alla rimozione del materiale
di osteosintesi, si procederà alcuni mesi dopo l'intervento a nuova valutazione
in __________.” (doc. AI 96)
Avendo
quindi la __________ deciso di sospendere le prestazioni con effetto dal 1.
dicembre 2011 (doc. AI 94), l’Ufficio AI, interpellato il consulente professionale
(per il quale, vista un’abilità completa in un’attività lavorativa adeguata a decorrere
dal 30 giugno 2011, il conseguente discapito economico era del 11%, doc. AI
32), con progetto di decisione del 1. dicembre 2011, ha rifiutato la domanda di prestazioni in assenza di un’invalidità di grado pensionabile (doc.
AI 33-2).
Con
lettera all’assicurata e all’AI del 29 dicembre 2011, la __________ ha comunicato
di aver rivalutato il caso e di aver deciso di continuare a versare le prestazioni
anche successivamente al 1. dicembre 2011, in attesa del previsto intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (doc. AI 35), poi effettuato il 4
gennaio 2012 (doc. AI 99). In sede di visita medica __________ del 24 maggio
2012, il dr. __________ ha concluso che, vista la necessità di effettuare
ulteriori chiarimenti (secondo parere ed eventualmente un’artroscopia),
l’inabilità lavorativa completa andava mantenuta (doc. AI 108).
Per
conto della __________, l’assicurata è quindi stata peritata dal servizio di
chirurgia dell’__________, che, con rapporto 25 giugno 2012, ha concluso:
"
(…)
Valutazione:
La paziente presenta ancora una dolenzia alla
deambulazione, soprattutto salendo e scendendo le scale. Clinicamente la
palpazione del legamento collaterale mediale è dolente con una leggera instabilità.
I test meniscali sono positivi medialmente. La Risonanza magnetica ha messo In
evidenza una lesione del legamento collaterale mediale e una lesione del corno
posteriore le menisco mediale. Tenuto conto della situazione, ritengo opportuna
una valutazione ortopedica in vista di una possibile artroscopia del ginocchio
che penso giustificata in una paziente con esiti trauma severo del ginocchio
sinistro. La paziente mi detto che avrà una valutazione specialistica a __________
verso metà agosto, Aspettando questa valutazione, rivedrò la paziente a fine
agosto. (doc. AI 111)
Il
7 agosto 2012 l’assicurata si è sottoposta ad una visita di secondo parere presso
la __________ di __________, il cui referto è stato valutato dai sanitari della
__________ (doc. AI 114). È pure stata effettuata una TAC al ginocchio il 24
ottobre 2012 (doc. AI 118) e, quindi, una valutazione del dr. __________ dell’__________,
il quale il 7 gennaio 2013 ha concluso:
"
(…)
Avete sistemato la frattura con un'osteosintesi per la
quale l'asportazione di mezzi di sintesi è stata già realizzata.
L'obbiettivo di questo incontro è quello di valutare
un'eventuale artroscopia per trattare i dolori residui che la pz descrive al
carico in sede prevalentemente antro-mediale e anche anteriore in sede sotto
rotulea. Più raramente ci sono dei dolori in sede post-laterale. All'esame
clinico non si osserva né versamento né lassità patologica. Vi è un'ipotrofia
diffusa del quadricipite senza particolare problema all'attivazione volontaria
dei differenti capi muscolari.
Vi è una situazione di cassetto anteriore a 90° di
forma spontanea, senza come sopra elencato lassità patologica.
Questo fatto provoca una situazione di patella Baja. La
flesso/estensione è di 130-15-0° (1450-0° a dx).
La valutazione radiologica nonché tramite RM e dl TAC
del ginocchio documenta un'irregolarità di tipo artrosico delle spine tibiali
senza Indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi. Non vi è
patologia meniscale da segnalare.
Ho parlato con la pz sulla problematica del suo
ginocchio e informato che secondo il mio parere non vi è indicazione per una
revisione artroscopica.
Dal punto di vista terapeutico, non vedo provvedimento a
mia portata, suscettibile di migliorare il quadro clinico di forma rilevante e
con ragionevole plausibilità. Rimango naturalmente a disposizione per ulteriori
Informazioni al bisogno
(doc. AI 121)
A seguito di tali
accertamenti, in sede di visita __________ del 17 gennaio 2013, la __________,
confermate le diagnosi poste in occasione della visita del 9 novembre 2011, ha concluso:
"
(…)
5. Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurata:
l'assicurata lamenta ancora dolori in parte a riposo e
in parte meteodipendenti. A livello del ginocchio sinistro, i dolori sono
localizzati soprattutto in zona peri-rotulea. Riesce a camminare per circa 3/4
d'ora facendo almeno 2 km.
Reperti oggettivamente:
oggettivamente persiste una difficoltà
nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, persiste il modico deficit di
estensione al ginocchio sinistro e la modica atrofia muscolare, il ginocchio
risulta come essere stabile, al momento le cartilagini articolari sono
conservate.
Proposte diagnostiche e terapeutiche:
sulla scorta dei vari esami specialistici non vi sono
ulteriori proposte terapeutiche atte a migliorare con sufficiente sicurezza lo
stato dell'assicurata per cui in data odierna lo stato può essere di nuovo
considerato stabilizzato.
Aspetti medico-assicurativi:
lo stato dell'assicurata è praticamente sovrapponibile
a quanto valutato in occasione della visita medico__________ effettuata l'11.11.2011
per cui l'esigibilità del lavoro espressa non deve essere modificata. Visti i
problemi peri-rotulei persistenti vi è però un danno permanente che deve essere
quantificato e valutato come simile a quello che può esserci in caso di artrosi
femoro-patellare di entità da lieve a media. Al momento invece non vi sono
chiari segni per un'artrosi femoro-tibiale per cui a questo livello non si può
concedere una indennità per menomazione dell'integrità. I problemi peri-rotulei
quantificati in data odierna non sono comunque suscettibili di modificare
l'esigibilità del lavoro espressa nel novembre 2011 in quanto già allora si erano limitate fortemente le azioni e le funzioni che mettevano
fortemente sotto pressione l'articolazione femoro-rotulea (poteva e può inginocchiarsi
di rado e poteva e può effettuare di rado la flessione delle ginocchia). L'IMI
verrà quantificata a mezzo di apprezzamento separato. (doc. AI 122)
Alla
luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, nuovamente interpellato il consulente
professionale (il quale ha determinato una conseguente perdita di guadagno del 18%,
doc. AI 42), con la decisione contestata del 16 maggio 2013 ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il riconoscimento di una totale incapacità di lavoro in ogni attività dal 18 ottobre 2010
al 29 giugno 2011, mentre che in seguito, pur persistendo una totale inabilità
nella professione esercitata in __________, bisognava ammettere una completa capacità
lavorativa in attività adeguate. Mediante raffronto dei redditi ha quindi stabilito
un grado di invalidità del 18% dal 30 giugno 2011 e, quindi, respinto la
domanda di prestazioni (doc. AI 52).
Col
ricorso l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e meglio un
certificato della dr.__________ del 10 giugno 2013 attestante:
"
la paziente tuttora presenta difficoltà ad accovacciarsi ed inginocchiarsi, fatica ad estendere il ginocchio e se sforza o cammina più veloce o più a lungo ha
dolori. Per questo ritengo
che sia ancora giustificata un'inabilità lavorativa almeno al
50 % per gli esiti dell'infortunio,
considerando che comunque molti
lavori le sono preclusi.
Inoltre attualmente è
da considerare ulteriormente inabile al
50 % per la situazione psicologica
in cui si trova: è ansiosa
e depressa perché non può condurre la vita come prima dell'incidente ed è preoccupata per il suo futuro(è
stata anche licenziata).
Chiedo quindi una vostra
rivalutazione del caso. Resto
in attesa di una risposta in
merito.” (doc. E)
È
stato inoltre versato agli atti un rapporto 17 gennaio 2013 della __________
dal quale emerge che l’assicuratore infortuni, preso atto dell’avvenuta asportazione
del materiale di osteosintesi avvenuta nel gennaio 2012, ha ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata con esigibilità lavorativa e relative
limitazioni sovrapponibili a quelle attestate nel consulto del 9 novembre 2011
(doc. C).
Valutata
tale documentazione, richiesta anche una presa di posizione dal SMR, l’Ufficio
AI ha ammesso un’inabilità lavorativa dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 in relazione all’intervento di asportazione del materiale di osteosintesi e, quindi, deciso di attribuire
una rendita di invalidità transitoria dal 1. aprile 2012 al 30 aprile 2013. Per
il resto, secondo l’amministrazione non era desumibile una sostanziale modifica
rispetto alla valutazione __________ del 17 gennaio 2013, l’addotta problematica
psicologica non essendo sufficientemente sostanziata e comprovata (IV).
La
ricorrente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un nuovo incidente
della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013, in relazione al quale la __________ ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio
al 19 maggio 2013 (doc. F, X/2). In proposito il medico SMR ha osservato che
dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa limitatamente
al periodo dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X). È pervenuto infine anche un
certificato del dr. __________, internista, del 2 agosto 2013 concludente:
"
In conclusione: mi trovo di fronte ad una giovane donna, la
quale soffre dia fisicamente che psicologicamente dei postumi dell’infortunio
stradale dell’ottobre 2010. Su questa sofferenza si sovrappongono i postumi
subacuti del colpo di frusta del 15.3.2013. Sia fisicamente (50%) che
psicologicamente (50%) vi è un’incapacità lavorativa” (doc. I)
In
proposito il medico SMR ha osservato che da tale rapporto non risultavano “patologie
extrainfortunistiche con influsso sulla CL” (doc. XIV/1).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il
TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che a dipendenza delle conseguenze
dell’infortunio patito nell’ottobre 2010 e, quindi, delle lesioni subite al
ginocchio sinistro e alla mano destra, era giustificato riconoscere
un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 18 ottobre 2010 alla fine
di giugno 2011, ritenuto tuttavia che in seguito l’assicurata andava ritenuta
inabile nell’attività di addetta al servizio recapito __________, ma pienamente
idonea in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni indicate dal perito
della __________. Preso atto nel corso della presente procedura ricorsuale del
fatto che l’assicurata si è sottoposta, il 4 gennaio 2012, ad un intervento di
rimozione del materiale di osteosintesi e della relativa inabilità al lavoro per
un anno ammessa dalla __________, l’amministrazione ha pure riconosciuto una completa
incapacità lavorativa nel periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013 (doc.
IV).
In
effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del
29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale),
questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate,
approfondite e convincenti valutazioni del medico specialista della __________ dr.
__________(chirurgo ortopedico) fatte poi proprie dal medico SMR dr. __________
(chirurgo). Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte
le affezioni invalidanti di cui l’assicurata è portatrice ed hanno proceduto,
dopo un’attenta analisi dei dati oggettivi e soggettivi, ad una convincente valutazione
circa la residua capacità lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca.
Sulla base di tali accertamenti, se a seguito dell’incidente va confermata
un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività di addetta al
recapito __________, dal luglio 2011 deve essere ammessa un’abilità completa in
un’attività leggera adeguata (fatto salvo il periodo dal gennaio 2012 al
gennaio 2013 nel quale va riconosciuta un’inabilità in ogni attività a seguito
dell’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi).
In
effetti, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha approfonditamente
esaminato il caso procedendo ad una prima visita il 30 giugno 2011 (rapporto
del 7 luglio 2011) nell’ambi-to della quale, esaminata tutta la documentazione
e visitato l’interessata, poste le diagnosi di “Stato da caduta con la motocicletta
e frattura del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra e frattura sottocapitata
del V metacarpo a destra come pure schiacciamento del polpastrello al V dito a
destra, stato da osteosintesi del piatto tibiale mediale e laterale a sinistra
e osteosintesi e stato da correzione del polpastrello al V dito della mano destra”,
ha concluso che l’evoluzione poteva essere considerata abbastanza favorevole,
con un residuo di deficit di riabilitazione, migliorabile probabilmente con la
rimozione del materiale di osteosintesi e l’esecuzione di fisioterapia. Per
quanto riguarda la capacità lavorativa, il medico __________ ha concluso che
l’assicurata era da considerare inabile nella professione svolta di addetta al
recapito __________, ma, dal mese di luglio 2011, abile completamente in
un’attività leggera rispettosa dei seguenti limiti funzionali: la possibilità
di alternare in modo regolare la posizione seduta e la posizione in piedi
evitando quella accovacciata, evitare di camminare per lunghi tragitti o su
terreno sconnesso e il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg (Doc. AI 87).
Dette
conclusioni sono state nella sostanza confermate (con l’accordo
dell’interessata) in occasione della nuova visita effettuata il 9 novembre
2011, nella quale il dr. __________, dopo aver tenuto conto anche della sospetta
lesione dei legamenti crociati che si era procurata l’assicurata nell’agosto 2011, ha comunque rilevato un miglioramento della situazione rispetto al luglio 2011 sia dal punto di
vista dei reperti soggettivi (l’assicurata lamentava ora solo qualche dolore a
riposo e meteo-dipendente al ginocchio e riusciva a camminare per mezz'ora e
fare le scale senza particolari problemi) che di quelli oggettivi (persisteva
la modica atrofia del polpastrello del V dito a livello della mano sinistra, e
qualche limitazione a livello del ginocchio), prova ne era tra l’altro che l’assicurata
non eseguiva più alcuna terapia particolare. Riservata la possibilità per
l’assicurata di procedere alla rimozione del materiale di osteosintesi, per
ottenere un ulteriore miglioramento della mobilità, lo specialista ha
considerato la situazione medica come stabilizzata (doc. AI 96, cfr. sopra
consid. 2.5).
Essendo
stato in seguito effettuato l’intervento di rimozione del materiale di osteosintesi
il 4 gennaio 2012 (doc. AI 101), e l’assicurata avendo auspicato di sottoporsi
ad un secondo parere, la __________ ha temporaneamente tenuto aperto il caso
(doc. AI 35).
Anche
gli accertamenti predisposti in seguito, segnatamente una valutazione da parte
dei sanitari del servizio di chirurgia dell’__________ (rapporto 25 giugno
2012 doc. AI 111), di quelli della __________ di __________ e una TAC al ginocchio
in data 24 ottobre 2012 non hanno portato ad una valutazione diversa del caso
(doc. AI 114, 118). Il dr. __________ dell’EOC, nel suo parere del 7 gennaio
2013, esclusa la presenza di versamento o lassità patologica, o patologia al menisco,
ha in effetti individuato unicamente un'irregolarità di tipo artrosico delle spine
tibiali senza indizio di problematica di sinechia capsulare né corpi liberi,
escludendo quindi l’indicazione per una revisione artroscopia (doc. AI 120;
cfr. consid. 2.5).
Sulla
base di tali più recenti e approfonditi accertamenti, il medico __________, in
sede di nuova visita __________ del 17 gennaio 2013, ha quindi ritenuto la situazione nuovamente stabilizzata e, quindi, sostanzialmente confermato
il quadro stabilito nella visita del 9 novembre 2011 con reperti oggettivi di una
modica difficoltà nell'accovacciarsi e nell'inginocchiarsi, modico deficit di
estensione al ginocchio sinistro e modica atrofia muscolare, in ginocchio
comunque stabile con cartilagini articolari conservate. Pienamente confermate
anche le conclusioni in punto alla capacità lavorativa e, quindi, fatta salva l’inabilità completa da riconoscere per il periodo dal
gennaio 2012 al gennaio 2013 (a seguito dell’intervento di asportazione del
materiale di sintesi), una totale abilità in attività lavorative adatte e
rispettose delle limitazioni elencate (doc. AI 122).
Questo
Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico __________ (e dal medico
SMR che le ha fatte proprie) pieno valore probante conformemente
ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), giacché egli
è giunto a conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti
litigiosi importanti e in piena conoscenza dell’incarto.
Inoltre,
la dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata
validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica convincente attestante
nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate.
In
particolare il certificato della curante dr. __________ prodotto col ricorso non
fornisce elementi sufficienti per distanziarsi dalle predette conclusioni. Come
rettamente evidenziato dal medico SMR dr. __________, in effetti, per quel che
concerne il lato somatico, lo stesso è stato adeguatamente considerato dal medico
__________ e dal certificato della curante non risultano elementi che permettano
di dedurre una sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________
del 17 gennaio 2013 o consentano di scostarsi dalla stessa. Del resto, la
curante trae differenti conclusioni in punto alla capacità lavorativa senza tuttavia
minimamente confrontarsi con quelle del medico della __________ (doc. IV/bis).
Per
quanto concerne invece l’evocata problematica psicologica/psichiatrica, va
detto che la stessa non era finora mai stata menzionata. Inoltre, a ragione il
medico SMR sottolinea che il rapporto della curante non contiene né una diagnosi
precisa né dati clinici che possano giustificare la presenza di un’affezione psichiatrica
rilevante e con influsso sulla capacità lavorativa (IVbis).
Ricordata
la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici
curanti (consid. 2.5), la differente valutazione della curante in punto alla
residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli
incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF
9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente
suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano,
come detto, su concordanti pareri specialistici più dettagliati e convincenti.
L’insorgente ha inoltre prodotto documenti in riferimento ad un
nuovo incidente della circolazione avvenuto il 15 marzo 2013 nel quale avrebbe riportato
una “distorsione cervicale lombare” o colpo di frusta (doc. F). La __________
ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal momento dell’infortunio al 19
maggio 2013 (doc. X/2). In proposito il medico SMR ha osservato con pertinenza
che dall’infortunio era derivata una limitazione della capacità lavorativa
limitata nel tempo, dal 15 marzo al 19 maggio 2013 (doc. X) e, quindi,
inferiore ai tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. al consid. 2.4).
A
tale conclusione va prestata adesione, ritenuto come nessun atto medico
all’inserto permetta di dedurre che da questo secondo infortunio la ricorrente
abbia riportato conseguenze invalidanti di rilievo e durature.
Dalle
conclusioni dell’amministrazione del resto non è possibile scostarsi nemmeno
sulla base della succinta certificazione del 2 agosto 2013 del dr. __________,
internista (e quindi non specialista nelle materie che qui interessano, segnatamente
chirurgia ortopedica o eventualmente psichiatria; doc. I). Come osservato dal medico
SMR dr. __________, il dr. __________ si limita a riportare l’anamnesi e ribadire
le note diagnosi postinfortunistiche con una conclusione di parziale (50%)
inabilità lavorativa, senza tuttavia fornire elementi che non siano già stati
debitamente valutati dai medici __________ o SMR o indicare le ragioni per le
quali le sue conclusioni si discostano da quelle tratte dai medici precedentemente
consultati. Quanto poi all’addotta sofferenza psicologica, nemmeno il dr. __________
pone una diagnosi precisa; inoltre egli non motiva minimamente i motivi per i
quali dette problematiche potrebbero influire sulla capacità lavorativa della
paziente (doc. I, XIV/1).
In
proposito va del resto osservato che pur non misconoscendo la possibile situazione
di disagio in cui versa l’assicurata a seguito delle sequele dell’infortunio
patito nell’ottobre 2010, va nondimeno sottolineato che, per quanto riguarda
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l’Alta Corte ha
stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI
1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,
p. 128), estremi che manifestamente non sono dati nel caso in esame.
In
realtà nel suo ricorso l’assicurata contesta le conclusioni
dell’amministrazione senza tuttavia confrontarsi con le conclusioni degli specialisti
nè del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare
in cosa consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata.
In sintesi la ricorrente non fa valer alcuna argomentazione che consenta a
questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni tratte dal medico della __________
e, quindi, dal medico SMR, le quali risultano coerenti e prive di contraddizioni
né fa valere l’esistenza di altre affezioni che non siano già state vagliate.
In
conclusione, non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla
capacità lavorativa, intervenuto dopo le valutazioni effettuate dal medico __________
(e SMR) e prima della decisione contestata del 16 maggio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30
settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del
SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al
consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che successivamente all’infortunio dell’ottobre 2010, da
luglio 2011 la ricorrente sia da considerare inabile nella sua attività di
addetta al servizio recapito __________, ma abile in misura completa in
un’attività leggera adeguata, fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al gennaio
2013 in cui va riconosciuta un’inabilità completa.
D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti. Già si è
detto che la ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito
elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati
dall’amministrazione.
2.8. Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità,
aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 31 gennaio 2013 del consulente in integrazione
professionale (doc. AI 42), dopo
aver accertato che l’assicurata, sprovvista di un diploma professionale
specifico e già impiegata come venditrice (doc. AI 12-2), al momento
dell’infortunio era da poco (dal 1. ottobre 2010) attiva come collaboratrice
ausiliaria nel settore del recapito __________ con un contratto di lavoro su
chiamata, ha rettamente quantificato il salario da valida computando il reddito
che l’assicurata avrebbe percepito quale “collaboratrice ausiliaria nel
servizio recapito” nel 2011 pari a fr. 59’514.--.
In
merito al calcolo del reddito ipotetico da invalida, conformemente alla
giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione l’ha
stabilito computando il reddito statistico conseguibile
nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 53'358.--, utilizzando i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno
2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione
che presuppone qualifiche inferiori, in
un’attività semplice e ripetitiva, nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
L’Ufficio
AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali
(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% determinando
in tal modo un reddito da invalida di fr. 49'089.-- (cfr. doc. AI 42/1 e 52). In
relazione a tale riduzione
operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante
pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11
giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure
determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da
invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un
multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di
riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton
Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale. In concreto dunque,
ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione (attività
leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto, la riduzione dovrebbe
ammontare al 10% con un conseguente reddito da invalida di fr. 48'022.-- (53'358.--meno il 10%).
Dal
raffronto tra il reddito da valida di fr. 59’514.-- ed
il reddito da invalida di fr. 48'022.-- risulta un tasso d’invalidità non
pensionabile del 19% (59’514 - 48'022 x 100 : 59’514).
In proposito va comunque ulteriormente
osservato che anche volendo ammettere, per pura ipotesi di lavoro, l’applicazione
della riduzione percentuale globale massima consentita dalla prassi, del 25%,
l’assicurata non avrebbe comunque diritto alla rendita, il grado d’invalidità ammontando
in tale ipotesi al 32% [59’514 – (25%
di 53'358 x 100 : 59’514].
A
fronte di un’abilità lavorativa comunque completa in un’attività adeguata da luglio
2011 e fatto salvo il periodo dal 4 gennaio 2012 al 16 gennaio 2013, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità
inferiore al grado minimo pensionabile del 40%.
Ribadito
anche come la ricorrente non abbia in proposito formulato contestazione alcuna,
questa Corte non vede motivo per non confermare la valutazione economica
dell’Ufficio AI.
In
proposito va pure nuovamente
richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo
di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una
nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In
concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre
2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un
mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa
residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI
1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC
1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta
dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura del 10%
- si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al danno alla
salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3
p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
Va infine evidenziato che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha
precisato che nel caso concreto risulta aperta all’assicurata la possibilità di
postulare un eventuale diritto al collocamento.
Ne
consegue che la decisione contestata va parzialmente confermata, e meglio nella
misura in cui ha concluso che a dipendenza delle affezioni conseguenti all’infortunio
patito nell’ottobre 2010, l’assicurata presenta una perdita di guadagno e,
quindi, un grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile del 40%. Come
proposto dall’amministrazione in sede di risposta di causa, in parziale accoglimento
del gravame, il provvedimento in lite va tuttavia modificato nel senso che,
stabilita un’inabilità lavorativa completa e in ogni attività dal 4 gennaio
2012 al 16 gennaio 2013 a dipendenza dell’intervento di rimozione del materiale
di osteosintesi (cfr. rapporto del dr. __________ del 24/30 maggio 2012 e rapporto
SMR del 18 giugno 2013, doc. AI 108 e IV/bis), alla ricorrente va riconosciuta
una rendita di invalidità intera per il periodo dal 1. aprile 2012 (ossia tre
mesi dopo l’intervento dell’aggrava-mento, art. 88a cpv. 2 OAI) al 30 aprile
2013 (ossia tre mesi dopo il miglioramento situabile al gennaio 2013, art. 88a
cpv. 1 OAI; cfr. sopra consid. 2.4).
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico in ragione
di fr. 300.-- della ricorrente e di fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale
verserà all’interessata, patrocinata dalla RA 1, fr. 400.-- a titolo di
ripetibili parziali.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione del 16 maggio 2013 è modificata nel senso che
all’assicurata è riconosciuta una rendita intera di invalidità dal 1. aprile
2012 al 30 aprile 2013.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico in ragione di fr. 300.-- della
ricorrente e fr. 200.-- dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 400.--
a titolo di ripetibili parziali.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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